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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/09/2025, n. 3685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3685 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7035-23
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 30 settembre 2025, davanti al Giudice Adriana Pandolfo,
chiamata la causa iscritta al n. 7035/2023 R.G.A.C., sono presenti l'Avv.
Daniela Ciancimino per e l'Avv. Carolina Sabrina Messina, CP_1
in sostituzione dell'Avv. Greco, per Controparte_2
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, in particolare, delle note conclusive e chiedono che la stessa venga decisa.
L'avv. Ciancimino chiede la distrazione delle spese in proprio favore ex art. 93 c.p.c., dichiarandosi antistatario.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 15:20, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Adriana Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7035/2023 del Ruolo Generale degli Affari ci-
vili contenziosi vertente
TRA
( , rappresentato e difeso CP_1 C.F._1
dall'avv. Daniela Ciancimino ( per procura Email_1
allegata all'atto di citazione in opposizione;
- opponente -
E
( ), in persona del suo legale rappre- Controparte_2 P.IVA_1
sentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Greco
( per procura allegata alla comparsa di co- Email_2
stituzione e risposta;
- opposta -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
❖❖❖
Il Tribunale,
- 2 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da e revoca il decre- CP_1
to ingiuntivo n. 6818/2018 del Tribunale di Palermo depositato il
17 dicembre 2018;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato, verte sull'opposizione tardiva proposta da av- CP_1
verso il Decreto Ingiuntivo n. 6818/2018 di questo Tribunale (depositato il 17 dicembre 2018 e notificato il successivo 12 febbraio 2019), con il quale si è ingiunto al predetto il pagamento in favore di Controparte_2
della somma di € 18.966,70 a titolo di saldo dovuto in forza del contratto di finanziamento n. 3152888 sottoscritto con Consum.it S.p.A. ( e poi da ultimo ceduto all'odierna opposta) in data 31 marzo 2009 (oltre interessi moratori al tasso convenzionale e spese del procedimento monitorio).
Precisava l'opponente, contestandone l'inesistenza e/o la nullità, che la notifica del decreto ingiuntivo opposto era avvenuta presso il precedente indirizzo di residenza e che ciò giustificava la tardività dell'opposizione,
non avendone potuto avere conoscenza tempestiva.
Nel costituirsi, l'opposta eccepiva in via preliminare la tardività
dell'opposizione, contestandone, nel merito, la fondatezza.
❖❖❖
Tanto premesso, l'opposizione tardiva proposta da va CP_1
- 3 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
dichiarata ammissibile.
Quello di cui all'art. 650 c.p.c., invero, è il rimedio proponibile nell'ipotesi in cui l'ingiunto non sia venuto tempestivamente a conoscenza del provvedimento monitorio a causa della nullità della notifica del mede-
simo (Cass. civ. n. 1219/2014 e n. 22806/2013).
Nella fattispecie in esame a fondamento dell'opposizione, l'opponente ha preliminarmente eccepito che “Il … decreto ingiuntivo non veniva mai
notificato … la notifica era stata effettata in data 12/02/2019 ad un vec-
chio indirizzo … con la “compiuta giacenza”, piuttosto che all'indirizzo di
residenza … e che, ciò nonostante, senza che venisse appurata la regolari-
tà della notifica, il decreto ingiuntivo veniva dichiarato esecutivo per man-
cata opposizione in data 20/05/2019. In particolare la notifica – o meglio -
la spedizione, veniva effettuata in Via Barcarello n. 61, dove il sig. CP_1
aveva risieduto fino al 28/04/2014. Dal 28/04/2014 al 7/05/2021
[...]
il sig. risiedeva tuttavia in Palermo, Via Uditore n. 11/H, CP_1
come risultava dal certificato di residenza storico prodotto in atti (v. all. 11),
dove conseguentemente il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere notifica-
to” [cfr. Atto di citazione in opposizione, pagg. 1].
La doglianza è fondata.
In punto di diritto va rilevato che "l'inesistenza della notificazione (...) è
configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti pro-
cessuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materia-
le dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva
degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto
qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità
- 4 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a)
nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in ba-
se alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo
da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase
di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi de-
gli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei
quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), re-
stando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito pura-
mente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione
meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa" (Cass.
civ., 6 - 3, Ord. n. 24834/2017).
Orbene, nella fattispecie, parte opposta ha rilevato (circostanza risul-
tante anche documentalmente) che la notifica del decreto ingiuntivo n.
6818/2018 è stata eseguita (perfezionandosi, per compiuta giacenza, in data 12 febbraio 2019) all'indirizzo di Via Barcarello n. 61, a Palermo.
Risulta altresì documentalmente che l'opponente all'epoca della notifi-
ca (e precisamente a far data dal 28 aprile 2014) non risiedeva più in Via
Barcarello n. 61 bensì in Via Uditore n. 11/H.
Va altresì rilevato che sebbene le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza (“ai fini della de-
terminazione del luogo di residenza o dimora della persona destinataria
della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove essa dimora di fatto
in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presun-
tivo circa il luogo di residenza e potendo essere superate, in quanto tali, da
una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affida-
- 5 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
ta all'apprezzamento del giudice di merito” (Cass. n. 11562/2003, n.
15938/2008, n. 12021/2002) e che le stesse possono essere superate dalla prova contraria (Cass. civ., Ord. n. 3219/2024). Prova che parte op-
posta ha però omesso di fornire.
Né peraltro può trovare accoglimento l'eccezione di parte opposta se-
condo l'opposizione tardiva sarebbe comunque inammissibile perché pro-
posta oltre il decimo giorno dalla notifica del primo atto di esecuzione e,
in particolare, dalla notifica dell'atto di precetto avvenuta il 13 febbraio
2023 atteso che il precetto è l'atto con cui il creditore manifesta la volontà
di promuovere l'esecuzione forzata nei confronti del debitore e si atteggia come atto prodromico rispetto al processo esecutivo (dovendosi, nella fat-
tispecie, pertanto considerare come primo atto di esecuzione il pignora-
mento presso terzi notificato all'opponente il 27 giugno 2023, quando il presente giudizio di opposizione era stato già instaurato).
❖
Ancora preliminarmente deve ritenersi fondata l'eccezione sollevata dall'opponente di difetto di legittimazione attiva dell'opposta CP_2
per mancanza di prova della presunta cessione del credito ingiunto.
[...]
Sul punto occorre premettere che “la parte che agisca affermandosi suc-
cessore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione
di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del
d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credi-
to medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documenta-
le della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non
l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. n.
- 6 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
24798/2020; Cass. n. 4116/2016; Cass. 10518/2016; Cass., SS.UU., n.
11650/2006; Cass. n. 9250/2017; Cass. n. 15414/2017).
Nella fattispecie, deve innanzitutto rilevarsi che l'opposta non ha forni-
to sufficiente prova in ordine alla (presunta) cessione del credito da parte di Consum.it S.p.A. (poi incorporata;
creditore Controparte_3
originario), avendo omesso di allegare finanche il contratto di cessione.
Invero, la prova della validità dell'acquisto in capo alla cessionaria va fornita, preferibilmente, mediante la produzione del contratto di cessione
(completo in tutte le sue parti, ivi compresi gli eventuali allegati) quale unico documento dal quale desumere con chiarezza l'oggetto del contratto stesso. Ne consegue che l'onere della prova non può ritenersi soddisfatto quando il contratto di cessione abbia un oggetto indeterminato o, come nella fattispecie, ne sia stata omessa la produzione.
Pertanto, facendo applicazione dell'ormai consolidato principio secondo cui trattandosi di un fatto costitutivo del diritto fatto valere in sede moni-
toria, sarebbe spettato all'opposta provare compiutamente, ai sensi dell'art. 2697 cc, la propria titolarità soggettiva (Cass., SS.UU., n.
2951/2016), appare evidente che l'opposta non ha as- Controparte_2
solto all'onere probatorio sulla stessa gravante, posto che emerge dalla documentazione prodotta l'insufficienza probatoria dell'intervenuta ces-
sione del credito da consum.it S.p.A. all'odierna opposta e la consequen-
ziale successione nella titolarità del rapporto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve quindi ritenersi sus-
sistente il difetto di legittimazione attiva di dal momento Controparte_2
che è risultata indimostrata la titolarità del credito posto a fondamento
- 7 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
del Decreto ingiuntivo opposto.
Da ciò consegue, quale inevitabile corollario, l'accoglimento dell'opposizione proposta da . CP_1
Il decreto ingiuntivo n. 6818/2018 del Tribunale di Palermo, quindi,
deve essere ex art. 644 c.p.c. dichiarato inefficace e, per l'effetto, revocato.
❖❖❖
Accertato il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, le ulteriori do-
mande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbi-
te, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere as-
sorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (per tutte: Cass. Civ., II,
3/7/2013, n. 16630; Cass. Civ., III, 16/5/2006, n. 11356).
❖❖❖
Quanto alle spese di lite, tenuto conto delle ragioni in base alle quali si
è addivenuti alla decisione di rigetto, si reputano sussistenti i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per disporre l'integrale compen-
sa-zione delle spese di lite tra le parti (cfr. Cass. Civ., VI, Ord. n.
24489/2015).
❖❖❖
Così deciso a Palermo, il 30 settembre 2025
IL Giudice
Adriana Pandolfo
Il presente verbale viene redatto su documento informatico e, previa lettura alle parti, sottoscritto con
firma digitale dal Giudice Adriana Pandolfo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4
- 8 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giu-
stizia 21/2/2011, n. 44.
- 9 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 30 settembre 2025, davanti al Giudice Adriana Pandolfo,
chiamata la causa iscritta al n. 7035/2023 R.G.A.C., sono presenti l'Avv.
Daniela Ciancimino per e l'Avv. Carolina Sabrina Messina, CP_1
in sostituzione dell'Avv. Greco, per Controparte_2
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, in particolare, delle note conclusive e chiedono che la stessa venga decisa.
L'avv. Ciancimino chiede la distrazione delle spese in proprio favore ex art. 93 c.p.c., dichiarandosi antistatario.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 15:20, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Adriana Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7035/2023 del Ruolo Generale degli Affari ci-
vili contenziosi vertente
TRA
( , rappresentato e difeso CP_1 C.F._1
dall'avv. Daniela Ciancimino ( per procura Email_1
allegata all'atto di citazione in opposizione;
- opponente -
E
( ), in persona del suo legale rappre- Controparte_2 P.IVA_1
sentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Greco
( per procura allegata alla comparsa di co- Email_2
stituzione e risposta;
- opposta -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
❖❖❖
Il Tribunale,
- 2 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da e revoca il decre- CP_1
to ingiuntivo n. 6818/2018 del Tribunale di Palermo depositato il
17 dicembre 2018;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato, verte sull'opposizione tardiva proposta da av- CP_1
verso il Decreto Ingiuntivo n. 6818/2018 di questo Tribunale (depositato il 17 dicembre 2018 e notificato il successivo 12 febbraio 2019), con il quale si è ingiunto al predetto il pagamento in favore di Controparte_2
della somma di € 18.966,70 a titolo di saldo dovuto in forza del contratto di finanziamento n. 3152888 sottoscritto con Consum.it S.p.A. ( e poi da ultimo ceduto all'odierna opposta) in data 31 marzo 2009 (oltre interessi moratori al tasso convenzionale e spese del procedimento monitorio).
Precisava l'opponente, contestandone l'inesistenza e/o la nullità, che la notifica del decreto ingiuntivo opposto era avvenuta presso il precedente indirizzo di residenza e che ciò giustificava la tardività dell'opposizione,
non avendone potuto avere conoscenza tempestiva.
Nel costituirsi, l'opposta eccepiva in via preliminare la tardività
dell'opposizione, contestandone, nel merito, la fondatezza.
❖❖❖
Tanto premesso, l'opposizione tardiva proposta da va CP_1
- 3 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
dichiarata ammissibile.
Quello di cui all'art. 650 c.p.c., invero, è il rimedio proponibile nell'ipotesi in cui l'ingiunto non sia venuto tempestivamente a conoscenza del provvedimento monitorio a causa della nullità della notifica del mede-
simo (Cass. civ. n. 1219/2014 e n. 22806/2013).
Nella fattispecie in esame a fondamento dell'opposizione, l'opponente ha preliminarmente eccepito che “Il … decreto ingiuntivo non veniva mai
notificato … la notifica era stata effettata in data 12/02/2019 ad un vec-
chio indirizzo … con la “compiuta giacenza”, piuttosto che all'indirizzo di
residenza … e che, ciò nonostante, senza che venisse appurata la regolari-
tà della notifica, il decreto ingiuntivo veniva dichiarato esecutivo per man-
cata opposizione in data 20/05/2019. In particolare la notifica – o meglio -
la spedizione, veniva effettuata in Via Barcarello n. 61, dove il sig. CP_1
aveva risieduto fino al 28/04/2014. Dal 28/04/2014 al 7/05/2021
[...]
il sig. risiedeva tuttavia in Palermo, Via Uditore n. 11/H, CP_1
come risultava dal certificato di residenza storico prodotto in atti (v. all. 11),
dove conseguentemente il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere notifica-
to” [cfr. Atto di citazione in opposizione, pagg. 1].
La doglianza è fondata.
In punto di diritto va rilevato che "l'inesistenza della notificazione (...) è
configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti pro-
cessuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materia-
le dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva
degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto
qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità
- 4 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a)
nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in ba-
se alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo
da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase
di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi de-
gli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei
quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), re-
stando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito pura-
mente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione
meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa" (Cass.
civ., 6 - 3, Ord. n. 24834/2017).
Orbene, nella fattispecie, parte opposta ha rilevato (circostanza risul-
tante anche documentalmente) che la notifica del decreto ingiuntivo n.
6818/2018 è stata eseguita (perfezionandosi, per compiuta giacenza, in data 12 febbraio 2019) all'indirizzo di Via Barcarello n. 61, a Palermo.
Risulta altresì documentalmente che l'opponente all'epoca della notifi-
ca (e precisamente a far data dal 28 aprile 2014) non risiedeva più in Via
Barcarello n. 61 bensì in Via Uditore n. 11/H.
Va altresì rilevato che sebbene le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza (“ai fini della de-
terminazione del luogo di residenza o dimora della persona destinataria
della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove essa dimora di fatto
in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presun-
tivo circa il luogo di residenza e potendo essere superate, in quanto tali, da
una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affida-
- 5 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
ta all'apprezzamento del giudice di merito” (Cass. n. 11562/2003, n.
15938/2008, n. 12021/2002) e che le stesse possono essere superate dalla prova contraria (Cass. civ., Ord. n. 3219/2024). Prova che parte op-
posta ha però omesso di fornire.
Né peraltro può trovare accoglimento l'eccezione di parte opposta se-
condo l'opposizione tardiva sarebbe comunque inammissibile perché pro-
posta oltre il decimo giorno dalla notifica del primo atto di esecuzione e,
in particolare, dalla notifica dell'atto di precetto avvenuta il 13 febbraio
2023 atteso che il precetto è l'atto con cui il creditore manifesta la volontà
di promuovere l'esecuzione forzata nei confronti del debitore e si atteggia come atto prodromico rispetto al processo esecutivo (dovendosi, nella fat-
tispecie, pertanto considerare come primo atto di esecuzione il pignora-
mento presso terzi notificato all'opponente il 27 giugno 2023, quando il presente giudizio di opposizione era stato già instaurato).
❖
Ancora preliminarmente deve ritenersi fondata l'eccezione sollevata dall'opponente di difetto di legittimazione attiva dell'opposta CP_2
per mancanza di prova della presunta cessione del credito ingiunto.
[...]
Sul punto occorre premettere che “la parte che agisca affermandosi suc-
cessore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione
di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del
d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credi-
to medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documenta-
le della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non
l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. n.
- 6 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
24798/2020; Cass. n. 4116/2016; Cass. 10518/2016; Cass., SS.UU., n.
11650/2006; Cass. n. 9250/2017; Cass. n. 15414/2017).
Nella fattispecie, deve innanzitutto rilevarsi che l'opposta non ha forni-
to sufficiente prova in ordine alla (presunta) cessione del credito da parte di Consum.it S.p.A. (poi incorporata;
creditore Controparte_3
originario), avendo omesso di allegare finanche il contratto di cessione.
Invero, la prova della validità dell'acquisto in capo alla cessionaria va fornita, preferibilmente, mediante la produzione del contratto di cessione
(completo in tutte le sue parti, ivi compresi gli eventuali allegati) quale unico documento dal quale desumere con chiarezza l'oggetto del contratto stesso. Ne consegue che l'onere della prova non può ritenersi soddisfatto quando il contratto di cessione abbia un oggetto indeterminato o, come nella fattispecie, ne sia stata omessa la produzione.
Pertanto, facendo applicazione dell'ormai consolidato principio secondo cui trattandosi di un fatto costitutivo del diritto fatto valere in sede moni-
toria, sarebbe spettato all'opposta provare compiutamente, ai sensi dell'art. 2697 cc, la propria titolarità soggettiva (Cass., SS.UU., n.
2951/2016), appare evidente che l'opposta non ha as- Controparte_2
solto all'onere probatorio sulla stessa gravante, posto che emerge dalla documentazione prodotta l'insufficienza probatoria dell'intervenuta ces-
sione del credito da consum.it S.p.A. all'odierna opposta e la consequen-
ziale successione nella titolarità del rapporto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve quindi ritenersi sus-
sistente il difetto di legittimazione attiva di dal momento Controparte_2
che è risultata indimostrata la titolarità del credito posto a fondamento
- 7 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
del Decreto ingiuntivo opposto.
Da ciò consegue, quale inevitabile corollario, l'accoglimento dell'opposizione proposta da . CP_1
Il decreto ingiuntivo n. 6818/2018 del Tribunale di Palermo, quindi,
deve essere ex art. 644 c.p.c. dichiarato inefficace e, per l'effetto, revocato.
❖❖❖
Accertato il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, le ulteriori do-
mande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbi-
te, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere as-
sorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (per tutte: Cass. Civ., II,
3/7/2013, n. 16630; Cass. Civ., III, 16/5/2006, n. 11356).
❖❖❖
Quanto alle spese di lite, tenuto conto delle ragioni in base alle quali si
è addivenuti alla decisione di rigetto, si reputano sussistenti i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per disporre l'integrale compen-
sa-zione delle spese di lite tra le parti (cfr. Cass. Civ., VI, Ord. n.
24489/2015).
❖❖❖
Così deciso a Palermo, il 30 settembre 2025
IL Giudice
Adriana Pandolfo
Il presente verbale viene redatto su documento informatico e, previa lettura alle parti, sottoscritto con
firma digitale dal Giudice Adriana Pandolfo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4
- 8 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giu-
stizia 21/2/2011, n. 44.
- 9 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile