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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 28/07/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R. G. n. 20006 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Nel procedimento iscritto al n. RG 20006/2019, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'avv. Pajno Angelo, nell'interesse degli opposti e , dall'avv. Rosario Venuto Controparte_1 Controparte_2 nell'interesse dell'opponente sulla scorta del decreto di Parte_1 regolamentazione dell'udienza adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 03.01.2025, (fissata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc – provvedimento del 03.06.2021) - pronuncia la seguente SENTENZA tra
, (c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] Martiri n. 92, elettivamente domiciliata in Lipari, Via Guglielmo Marconi n. 6 presso lo studio dell'Avv. Rosario Venuto, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attrice opponente - CONTRO
, nato a [...] l'[...], domiciliato in Panarea, Controparte_1
Via Drauth (C.F. ) e , CodiceFiscale_2 Controparte_2 nata a [...] il [...], domiciliata in Panarea, Via Drauth (C.F.
[...]
), entrambi domiciliati in Lipari, Via Maurolico n.24, presso e nello C.F._3 studio dell'Avv. Angelo Pajno, che li rappresenta e difende giusta procura in atti.
- convenuti opposti-
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615 cpc).-
Pag. 1 a 8 R. G. n. 20006 / 2019
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte.
Con atto di citazione in riassunzione datato 1.02.2019 la riassumeva Parte_1
innanzi a questo Tribunale, già sezione distaccata di Lipari, il giudizio di opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, cpc, e ciò a seguito di decreto n.
53/2019 del 25.01.2019 con cui il Presidente del Tribunale di Barcellona P.G. accoglieva la spiegata eccezione e, per l'effetto, disponeva la riassunzione della causa innanzi il Giudice della suddetta Sezione distaccata di Lipari a cura della parte più diligente;
chiedeva quindi che fosse dichiarata la inefficacia dell'atto di precetto notificatole il 17.05.2018 da e Controparte_1 Controparte_2
[...]
L'attrice premetteva che con sentenza n. 39/2011, emessa da questo Tribunale, fosse ordinato alla il rilascio, in favore dei del terreno Pt_1 CP_1
identificato in NCT del Comune di Lipari al foglio n. 16, particella n. 451; sentenza confermata successivamente dalla Corte d'Appello di Messina con la n. 490/2016, irrevocabile che disponeva anche “la demolizione del c.d. vano bagno insistente su parte della medesima particella ed edificato dalle appellate ( )”. Controparte_3
L'attrice lamentava che “l'azione avviata dagli intimati muove da erronei presupposti atteso che il vano bagno non ricade nella particella 451 succitata con la conseguenza che sul punto il titolo esecutivo è ineseguibile” chiedendo pertanto: “1) in via preliminare disporre l'acquisizione del fascicolo iscritto al n. 973/18 innanzi la sezione centrale del
Tribunale di Barcellona P.G. ove questo non venga trasmesso tempestivamente;
1) Sempre
Pag. 2 a 8 R. G. n. 20006 / 2019
in via preliminare, sussistendo i gravi motivi si chiede che anche inaudita altera parte, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato;
2) nel merito riconoscere e dichiarare illegittima ed ineseguibile la demolizione del vano bagno, per i motivi narrati e documentati in parte emotiva e/o per qualsiasi altro e concorrente motivo deducibile dal giudicante;
3) Riconosce e dichiarare che il vano bagno non è campito nella particella numero 451 del foglio 16 e quindi non è nella proprietà dei signori Controparte_1
e 4) conseguentemente dichiararsi l'inefficacia del precetto notificato in data CP_2
17 maggio 2018; 4) riconosce e dichiarare che la condotta degli intimati, per i motivi sopra detti e documentati, integrano l'ipotesi di cui all'articolo 96 cpc e per l'effetto condannarli al risarcimento dei danni in favore dell'attrice, con interessi dalla domanda al soddisfo, nei limiti e nei modi che il tribunale conformemente alla norma riterrà di applicare;
5) Con la più ampia riserva nel merito e nell'istruttoria ex articolo 183, comma sei, cpc a seguito della posizione processuale che controparte assumerà. Sin da adesso si richiede disporre
CTU al fine di accertare l'esatta ubicazione del vano bagno ovvero se lo stesso ricade nella particella n. 451 e/o nella particella n. 218 ed ancora se lo stesso è stato di fatto escluso dalla richiesta ed ottenuta sdemanializzazione del signor 6) con vittoria Parte_2
di spese e compensi di causa, oltre il 15% iva e cassa”.
Gli opposti si costituivano con comparsa del 15.02.2019 eccependo l'inammissibilità dell'opposizione “essendo preclusa la possibilità di sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi o impeditivi anteriori alla formazione del titolo, ovvero successivi, in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c.”. In particolare, chiedevano: “… 2) In subordine, ritenere e dichiarare inammissibile l'opposizione per quegli ulteriori motivi in premessa spiegati;
3) In linea ulteriormente gradata, e qualora l'adito Tribunale dovesse determinarsi per
l'accoglimento dell'opposizione, rigettare l'istanza di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opponente compensando in ogni caso, e per intero, le spese del giudizio”.
Alla udienza del 06.06.2019 erano concessi i termini ex art. 183, comma 6, cpc. e alla successiva udienza del 23.01.2020 il Giudice “Rilevato che le doglianze riguardano il
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titolo esecutivo di formazione giudiziario, titolo peraltro neanche prodotto in atti” rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 10.12.2020.
Con provvedimento del 30.01.2020 il Giudice “letta la istanza datata 24.01.2020 di parte attrice e rilevato: - che il titolo esecutivo è stato prodotto ma in un file intestato “atto di precetto monti il che non poteva fare ritenere che, in esso, fosse telematicamente CP_1
depositato il titolo esecutivo, peraltro non citato nel “foliario” depositato con file separato;
- che dall'esame del suddetto, è confermato che il titolo in questione sia di natura giudiziale e, peraltro, “irrevocabile”, come la stessa parte attrice afferma” correggeva la ordinanza del
23.01.2020 nella parte in cui rilevava la mancanza del titolo esecutivo e confermava, per il resto, quanto disposto nel suddetto provvedimento.
Alla udienza del 03.06.2021 la causa era rinviata anche per la discussione ex art. 281 sexies cpc alla udienza del 07.04.2022.
Seguivano una serie di rinvii e, alla udienza del 27.06.2024 L'avv. Pajno “insiste nelle proprie argomentazioni in punto di diritto già esposte in atti non essendo possibile privare di efficacia un giudicato civile mediante opposizione alla esecuzione e da atto che le opere di cui al precetto, ad eccezione del bagno, sono state eseguite solo successivamente alla notifica del precetto. Contestualmente prende atto che il bagno è stato inserito in sentenza probabilmente per un errore della stessa Corte giudicante, errore che andava comunque evidenziato mediante ricorso in Cassazione e non in sede di opposizione. Insiste quindi che
l'opposizione sia rigettata dandosi atto della cessazione della materia o inesistenza della materia del contendere ma con vittoria di spese e compensi”. L'Avv. Di Pasquale, invece,
“contesta ed insiste rilevando che la esecuzione è stata spontanea da parte degli opponenti relativamente al passaggio e che riguardo il vano bagno lo stesso era ineseguibile atteso che ricade su particella diversa dalla 451 come citata in precetto e chiede la decisione tenendo conto della condanna virtuale”.
Rimessa poi alla udienza del 28.11.2024 anche per la discussione ex art. 281 sexies cpc, era poi rinviata a quella del 10.07.2025 sostituita con il deposito di note scritte
Pag. 4 a 8 R. G. n. 20006 / 2019
ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e quindi senza la presenza fisica dei procuratori delle parti, e così incamerata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La opposizione è inammissibile e va rigettata.
Parte opponente eccepisce che “…il presupposto da cui muove parte intimante è
l'affermazione, citata in sentenza, che il vano bagno insiste sulla particella n. 451 di proprietà degli intimati. Orbene la particella n. 451 non ancora a sé il vano bagno il quale è ubicato su altra particella e proprietà. Tale circostanza, taciuta da parte intimante, risulta chiaramente – tra l'altro- dal tipo mappale sottoscritto dal del Parte_2
10.01.1997 – prot. n. 655 (protocollo Comune di Lipari) allegato presumiamo alla domanda di sdemanializzazione, da questo depositata. Come risulta visibile la particella n. 451 riguarda “solo ed esclusivamente” lo stradello su cui oggi è intervenuta sentenza dichiarativa di usucapione della servitù di passaggio in favore dell'attrice di questo giudizio.
Il vano bagno si incastra tra la particella n. 451 e n. 452”. Precisando che: “lo stesso vano bagno non poteva, già a suo tempo, rientrare nella richiesta di sdemanializzazione proposta da in quanto esso si ancorava alla più grande particella n. 218 che Parte_2
era ed è di proprietà della e ciò anche catastalmente. La lettura della visura Parte_1
storica catastale della particella n. 218 del foglio 16 ci consente di ben comprendere la sua ubicazione avulsa dalla particella n. 451 che proprio con il vano bagno confina”.
Parte opposta dal canto suo asserisce che: “non può pertanto revocarsi in dubbio che il vizio di cui, asseritamente, risulterebbe affetta la sentenza della Corte d'Appello andava sanato in sede di ricorso per Cassazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. non essendo consentito, per come anticipato, far valere innanzi al Giudice della esecuzione proprio quei fatti impeditivi, modificativi o ostativi del titolo esecutivo anteriori la sua formazione (Cass. Civ. Sez. III,
18.04.2006 n. 8928) per come certamente deve intendersi la circostanza che il bene da demolire non insisterebbe su proprietà Sigg.ri . CP_1
Ma l'opposizione ex art. 615 cpc avverso l'esecuzione promossa sulla base di un
Pag. 5 a 8 R. G. n. 20006 / 2019
titolo giudiziale non può essere fondata su eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori alla formazione del titolo, perché quelli erano invocabili esclusivamente nel procedimento preordinato al titolo stesso o con i mezzi ordinari di impugnazione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8928 del 18/04/2006; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 2870 del 02/04/1997). Per costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione: “attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e l'eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione” (Cass., n.
27159/2006; Cass. n. 8331/2001; Cass. n. 12664/2000). Pertanto: “nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio. La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice in grado d'appello” (Cass. sez
I 2008/22402, nello stesso senso il Tribunale di Milano sez. III, 20/05/2008, n. 6518).
Nel caso in esame, i motivi di opposizione attengono tutti a fatti e circostanze estintivi od impeditivi anteriori, e non successivi, alla formazione del titolo giudiziale. È dunque evidente che il giudice dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., che può soltanto verificare la legittimità e regolarità del titolo, ovvero l'esistenza di fatti impeditivi ed estintivi sopravvenuti o comunque successivi alla formazione del titolo esecutivo, non può pronunciarsi sugli stessi determinandosi, come detto,
l'inammissibilità della proposta.
Per quanto concerne la domanda di parte attrice di condanna ex art. 96 cpc al risarcimento dei danni da lite temeraria la stessa è infondata e va rigettata non Pag. 6 a 8 R. G. n. 20006 / 2019
sussistendone i presupposti.
Ed infatti per la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria deve sussistere la totale soccombenza, il danno della controparte e lo stato soggettivo integrato almeno dalla colpa grave. Quest'ultima, si concretizza nel mancato doveroso impiego di quella diligenza che consenta di avvertire agevolmente l'ingiustizia della propria domanda. Per quanto concerne l'onere probatorio spetta a colui che vuole ottenere il ristoro del pregiudizio sofferto dare la prova del quantum (non essendo sufficiente l'accertamento che la controparte abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave) con la conseguenza che il giudice non può liquidare il danno, neppure con criteri equitativi, se non risultino dagli atti del processo elementi in base ai quali sia possibile identificarne concretamente l'esistenza che ne consenta la quantificazione (Cass, sezione III, ordinanza n. 26515 del 9 novembre 2017; Cass. civ. sentenza 25.09.2012 n. 1569).
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee.
Sulle spese processuali.
Il comportamento processuale delle parti e le loro rispettive posizioni assunte nel corso di causa fanno ritenere la sussistenza di sufficienti motivi per disporne la integrale compensazione come peraltro richiesto dalla stessa parte opposta anche se solo in via subordinata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. 20006/2019, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione per le ragioni di cui in parte
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motiva;
2) Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 cpc avanzata da parte attrice per le ragioni di cui in parte motiva;
3) Rigetta nel resto;
4) Compensa le spese.
Così deciso in Barcellona P. G., il giorno 28.07.2025.
Il G. I. in funzione di giudice unico
GOT Francesco Montera
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Nel procedimento iscritto al n. RG 20006/2019, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'avv. Pajno Angelo, nell'interesse degli opposti e , dall'avv. Rosario Venuto Controparte_1 Controparte_2 nell'interesse dell'opponente sulla scorta del decreto di Parte_1 regolamentazione dell'udienza adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 03.01.2025, (fissata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc – provvedimento del 03.06.2021) - pronuncia la seguente SENTENZA tra
, (c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] Martiri n. 92, elettivamente domiciliata in Lipari, Via Guglielmo Marconi n. 6 presso lo studio dell'Avv. Rosario Venuto, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attrice opponente - CONTRO
, nato a [...] l'[...], domiciliato in Panarea, Controparte_1
Via Drauth (C.F. ) e , CodiceFiscale_2 Controparte_2 nata a [...] il [...], domiciliata in Panarea, Via Drauth (C.F.
[...]
), entrambi domiciliati in Lipari, Via Maurolico n.24, presso e nello C.F._3 studio dell'Avv. Angelo Pajno, che li rappresenta e difende giusta procura in atti.
- convenuti opposti-
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615 cpc).-
Pag. 1 a 8 R. G. n. 20006 / 2019
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte.
Con atto di citazione in riassunzione datato 1.02.2019 la riassumeva Parte_1
innanzi a questo Tribunale, già sezione distaccata di Lipari, il giudizio di opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, cpc, e ciò a seguito di decreto n.
53/2019 del 25.01.2019 con cui il Presidente del Tribunale di Barcellona P.G. accoglieva la spiegata eccezione e, per l'effetto, disponeva la riassunzione della causa innanzi il Giudice della suddetta Sezione distaccata di Lipari a cura della parte più diligente;
chiedeva quindi che fosse dichiarata la inefficacia dell'atto di precetto notificatole il 17.05.2018 da e Controparte_1 Controparte_2
[...]
L'attrice premetteva che con sentenza n. 39/2011, emessa da questo Tribunale, fosse ordinato alla il rilascio, in favore dei del terreno Pt_1 CP_1
identificato in NCT del Comune di Lipari al foglio n. 16, particella n. 451; sentenza confermata successivamente dalla Corte d'Appello di Messina con la n. 490/2016, irrevocabile che disponeva anche “la demolizione del c.d. vano bagno insistente su parte della medesima particella ed edificato dalle appellate ( )”. Controparte_3
L'attrice lamentava che “l'azione avviata dagli intimati muove da erronei presupposti atteso che il vano bagno non ricade nella particella 451 succitata con la conseguenza che sul punto il titolo esecutivo è ineseguibile” chiedendo pertanto: “1) in via preliminare disporre l'acquisizione del fascicolo iscritto al n. 973/18 innanzi la sezione centrale del
Tribunale di Barcellona P.G. ove questo non venga trasmesso tempestivamente;
1) Sempre
Pag. 2 a 8 R. G. n. 20006 / 2019
in via preliminare, sussistendo i gravi motivi si chiede che anche inaudita altera parte, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato;
2) nel merito riconoscere e dichiarare illegittima ed ineseguibile la demolizione del vano bagno, per i motivi narrati e documentati in parte emotiva e/o per qualsiasi altro e concorrente motivo deducibile dal giudicante;
3) Riconosce e dichiarare che il vano bagno non è campito nella particella numero 451 del foglio 16 e quindi non è nella proprietà dei signori Controparte_1
e 4) conseguentemente dichiararsi l'inefficacia del precetto notificato in data CP_2
17 maggio 2018; 4) riconosce e dichiarare che la condotta degli intimati, per i motivi sopra detti e documentati, integrano l'ipotesi di cui all'articolo 96 cpc e per l'effetto condannarli al risarcimento dei danni in favore dell'attrice, con interessi dalla domanda al soddisfo, nei limiti e nei modi che il tribunale conformemente alla norma riterrà di applicare;
5) Con la più ampia riserva nel merito e nell'istruttoria ex articolo 183, comma sei, cpc a seguito della posizione processuale che controparte assumerà. Sin da adesso si richiede disporre
CTU al fine di accertare l'esatta ubicazione del vano bagno ovvero se lo stesso ricade nella particella n. 451 e/o nella particella n. 218 ed ancora se lo stesso è stato di fatto escluso dalla richiesta ed ottenuta sdemanializzazione del signor 6) con vittoria Parte_2
di spese e compensi di causa, oltre il 15% iva e cassa”.
Gli opposti si costituivano con comparsa del 15.02.2019 eccependo l'inammissibilità dell'opposizione “essendo preclusa la possibilità di sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi o impeditivi anteriori alla formazione del titolo, ovvero successivi, in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c.”. In particolare, chiedevano: “… 2) In subordine, ritenere e dichiarare inammissibile l'opposizione per quegli ulteriori motivi in premessa spiegati;
3) In linea ulteriormente gradata, e qualora l'adito Tribunale dovesse determinarsi per
l'accoglimento dell'opposizione, rigettare l'istanza di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opponente compensando in ogni caso, e per intero, le spese del giudizio”.
Alla udienza del 06.06.2019 erano concessi i termini ex art. 183, comma 6, cpc. e alla successiva udienza del 23.01.2020 il Giudice “Rilevato che le doglianze riguardano il
Pag. 3 a 8 R. G. n. 20006 / 2019
titolo esecutivo di formazione giudiziario, titolo peraltro neanche prodotto in atti” rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 10.12.2020.
Con provvedimento del 30.01.2020 il Giudice “letta la istanza datata 24.01.2020 di parte attrice e rilevato: - che il titolo esecutivo è stato prodotto ma in un file intestato “atto di precetto monti il che non poteva fare ritenere che, in esso, fosse telematicamente CP_1
depositato il titolo esecutivo, peraltro non citato nel “foliario” depositato con file separato;
- che dall'esame del suddetto, è confermato che il titolo in questione sia di natura giudiziale e, peraltro, “irrevocabile”, come la stessa parte attrice afferma” correggeva la ordinanza del
23.01.2020 nella parte in cui rilevava la mancanza del titolo esecutivo e confermava, per il resto, quanto disposto nel suddetto provvedimento.
Alla udienza del 03.06.2021 la causa era rinviata anche per la discussione ex art. 281 sexies cpc alla udienza del 07.04.2022.
Seguivano una serie di rinvii e, alla udienza del 27.06.2024 L'avv. Pajno “insiste nelle proprie argomentazioni in punto di diritto già esposte in atti non essendo possibile privare di efficacia un giudicato civile mediante opposizione alla esecuzione e da atto che le opere di cui al precetto, ad eccezione del bagno, sono state eseguite solo successivamente alla notifica del precetto. Contestualmente prende atto che il bagno è stato inserito in sentenza probabilmente per un errore della stessa Corte giudicante, errore che andava comunque evidenziato mediante ricorso in Cassazione e non in sede di opposizione. Insiste quindi che
l'opposizione sia rigettata dandosi atto della cessazione della materia o inesistenza della materia del contendere ma con vittoria di spese e compensi”. L'Avv. Di Pasquale, invece,
“contesta ed insiste rilevando che la esecuzione è stata spontanea da parte degli opponenti relativamente al passaggio e che riguardo il vano bagno lo stesso era ineseguibile atteso che ricade su particella diversa dalla 451 come citata in precetto e chiede la decisione tenendo conto della condanna virtuale”.
Rimessa poi alla udienza del 28.11.2024 anche per la discussione ex art. 281 sexies cpc, era poi rinviata a quella del 10.07.2025 sostituita con il deposito di note scritte
Pag. 4 a 8 R. G. n. 20006 / 2019
ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e quindi senza la presenza fisica dei procuratori delle parti, e così incamerata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La opposizione è inammissibile e va rigettata.
Parte opponente eccepisce che “…il presupposto da cui muove parte intimante è
l'affermazione, citata in sentenza, che il vano bagno insiste sulla particella n. 451 di proprietà degli intimati. Orbene la particella n. 451 non ancora a sé il vano bagno il quale è ubicato su altra particella e proprietà. Tale circostanza, taciuta da parte intimante, risulta chiaramente – tra l'altro- dal tipo mappale sottoscritto dal del Parte_2
10.01.1997 – prot. n. 655 (protocollo Comune di Lipari) allegato presumiamo alla domanda di sdemanializzazione, da questo depositata. Come risulta visibile la particella n. 451 riguarda “solo ed esclusivamente” lo stradello su cui oggi è intervenuta sentenza dichiarativa di usucapione della servitù di passaggio in favore dell'attrice di questo giudizio.
Il vano bagno si incastra tra la particella n. 451 e n. 452”. Precisando che: “lo stesso vano bagno non poteva, già a suo tempo, rientrare nella richiesta di sdemanializzazione proposta da in quanto esso si ancorava alla più grande particella n. 218 che Parte_2
era ed è di proprietà della e ciò anche catastalmente. La lettura della visura Parte_1
storica catastale della particella n. 218 del foglio 16 ci consente di ben comprendere la sua ubicazione avulsa dalla particella n. 451 che proprio con il vano bagno confina”.
Parte opposta dal canto suo asserisce che: “non può pertanto revocarsi in dubbio che il vizio di cui, asseritamente, risulterebbe affetta la sentenza della Corte d'Appello andava sanato in sede di ricorso per Cassazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. non essendo consentito, per come anticipato, far valere innanzi al Giudice della esecuzione proprio quei fatti impeditivi, modificativi o ostativi del titolo esecutivo anteriori la sua formazione (Cass. Civ. Sez. III,
18.04.2006 n. 8928) per come certamente deve intendersi la circostanza che il bene da demolire non insisterebbe su proprietà Sigg.ri . CP_1
Ma l'opposizione ex art. 615 cpc avverso l'esecuzione promossa sulla base di un
Pag. 5 a 8 R. G. n. 20006 / 2019
titolo giudiziale non può essere fondata su eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori alla formazione del titolo, perché quelli erano invocabili esclusivamente nel procedimento preordinato al titolo stesso o con i mezzi ordinari di impugnazione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8928 del 18/04/2006; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 2870 del 02/04/1997). Per costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione: “attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e l'eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione” (Cass., n.
27159/2006; Cass. n. 8331/2001; Cass. n. 12664/2000). Pertanto: “nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio. La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice in grado d'appello” (Cass. sez
I 2008/22402, nello stesso senso il Tribunale di Milano sez. III, 20/05/2008, n. 6518).
Nel caso in esame, i motivi di opposizione attengono tutti a fatti e circostanze estintivi od impeditivi anteriori, e non successivi, alla formazione del titolo giudiziale. È dunque evidente che il giudice dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., che può soltanto verificare la legittimità e regolarità del titolo, ovvero l'esistenza di fatti impeditivi ed estintivi sopravvenuti o comunque successivi alla formazione del titolo esecutivo, non può pronunciarsi sugli stessi determinandosi, come detto,
l'inammissibilità della proposta.
Per quanto concerne la domanda di parte attrice di condanna ex art. 96 cpc al risarcimento dei danni da lite temeraria la stessa è infondata e va rigettata non Pag. 6 a 8 R. G. n. 20006 / 2019
sussistendone i presupposti.
Ed infatti per la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria deve sussistere la totale soccombenza, il danno della controparte e lo stato soggettivo integrato almeno dalla colpa grave. Quest'ultima, si concretizza nel mancato doveroso impiego di quella diligenza che consenta di avvertire agevolmente l'ingiustizia della propria domanda. Per quanto concerne l'onere probatorio spetta a colui che vuole ottenere il ristoro del pregiudizio sofferto dare la prova del quantum (non essendo sufficiente l'accertamento che la controparte abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave) con la conseguenza che il giudice non può liquidare il danno, neppure con criteri equitativi, se non risultino dagli atti del processo elementi in base ai quali sia possibile identificarne concretamente l'esistenza che ne consenta la quantificazione (Cass, sezione III, ordinanza n. 26515 del 9 novembre 2017; Cass. civ. sentenza 25.09.2012 n. 1569).
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee.
Sulle spese processuali.
Il comportamento processuale delle parti e le loro rispettive posizioni assunte nel corso di causa fanno ritenere la sussistenza di sufficienti motivi per disporne la integrale compensazione come peraltro richiesto dalla stessa parte opposta anche se solo in via subordinata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. 20006/2019, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione per le ragioni di cui in parte
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motiva;
2) Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 cpc avanzata da parte attrice per le ragioni di cui in parte motiva;
3) Rigetta nel resto;
4) Compensa le spese.
Così deciso in Barcellona P. G., il giorno 28.07.2025.
Il G. I. in funzione di giudice unico
GOT Francesco Montera
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