Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 12/03/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
RG 2328 / 2024
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n. REPUBBLICA ITALIANA Tribunale Ordinario di Siena OGGETTO Sezione Unica Civile Leasing
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Marianna Serrao
Nella causa iscritta al n. 2328/24 vertente tra con sede in Piazza Salimbeni n. 3, Parte_1 Pt_1 iscritta nel Registro delle Imprese di al n. stesso numero di codice Pt_1 P.IVA_1 fiscale rappresentata e difesa dell'Avv. Alessandro Fantini (C.F. , C.F._1 giusta procura rilasciata su foglio separato ma congiunto materialmente e telematicamente al ricorso RICORRENTE CONTRO
(P.IVA , con sede legale in Roma, Controparte_1 P.IVA_2 Viale Asia n°3, in persona del legale rappresentante pro-tempore SI.ra _2
, residente in [...]
[...]
RESISTENTE CONTUMACE Ha pronunciato, la seguente SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 DECIES c.p.c. depositato in data 5.12.2024 Parte_1
ha convenuto davanti al Tribunale di Siena
[...] Controparte_1
e formulato le seguenti conclusioni :
[...]
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- accertata e dichiarata la risoluzione del contratto di locazione finanziaria per come descritto in narrativa e comunque l'assenza di qualsivoglia titolo opponibile alla proprietaria per la detenzione ed occupazione dell' Immobile, condannare Controparte_3 (P.IVA con sede legale in Roma, Viale Asia n° 3, in persona del
[...] P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore SI.ra , residente in 03022 Boville Controparte_2 Enrica (FR), Via Scrima n°27, o chiunque risulterà detenere l'immobile, all'immediato rilascio ed alla riconsegna a favore di in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, ovvero ad un di lei delegato, dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria n. 1156457, libero da cose e persone ed in buono stato manutentivo, ossia la porzione immobiliare ad uso direzionale, ubicata nel Comune di
Pagina 1
- condannare (P.IVA ) con sede legale in Controparte_3 P.IVA_2 Roma, Viala Asia n° 3, in persona del legale rappresentante pro-tempore SI.ra
[...]
, residente in [...] , per le causali di cui _2 in narrativa, anche a titolo di risarcimento del danno, al pagamento a favore di CP_4
dell'importo di € 43.395,60, oltre Iva (quale indennità contrattuale da ritardo nella
[...] riconsegna e restituzione dell' immobile), nonché a tutte le ulteriori indennità dovute, e pari al corrispettivo periodico previsto in € 4.395,60 da dicembre 2024 fino al giorno dell'effettiva riconsegna dell'Immobile, libero da persone e cose ed in buono stato manutentivo, ovvero al diverso importo che sarà accertato, ovvero ritenuto di giustizia.
- condannare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 614 bis c.p.c al pagamento a favore di di una somma di denaro per ogni violazione al Parte_1 provvedimento richiesto e comunque per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
A fondamento della domanda assumeva;
- che con contratto di leasing immobiliare sottoscritto in data 15/06/2027, contraddistinto dal n. 1156457, Controparte_5
concedeva in locazione finanziaria alla società , con sede legale in Veroli
[...] Parte_2 la porzione immobiliare ad uso direzionale, ubicata nel Comune di Roma, Viale Asia n° 3, Censita al Catasto urbano di detto comune al folgio 873, particella 47, sub. 519, Cat. A/10,
- che successivamente con scrittura privata, cedeva il detto contratto di Parte_2 leasing alla società Impreve srl e quest'ultima alla che Controparte_3 pertanto subentrava in tutte le condizioni contrattuali e veniva immessa nel possesso del bene immobile;
- che in seguito, con atto del 20.04.2023 ai rogiti del Dott. Persona_1 Notaio in (avveniva la fusione mediante incorporazione fra Pt_1 Controparte_6
qualità di incorporante e
[...] Controparte_7
incorporata e
[...] Parte_1 (P. Iva subentrava in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi,
[...] P.IVA_3 sostanziali e processuali dell'incorporata, ex art. 2504 bis c.c.; - che l'Utilizzatrice
[...] non provvedeva al pagamento dei canoni di leasing alle Controparte_3 scadenze contrattualmente previste e pertanto si Parte_1 vedeva costretta ad inviare comunicazione di risoluzione in data 1/12/2023 esprimendo la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista e risolvendo così il contratto de quo;
che -tuttavia, l'Utilizzatrice non adempiva né all'obbligo di pagamento delle somme dovute, né soprattutto all'obbligo di riconsegna del bene immobile. Non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia . Controparte_3 La causa era quindi rimessa in decisione all'udienza cartolare del 28.2.2024
1.La domanda di risoluzione del contratto di leasing , di rilascio dell'immobile e pagamento di canoni e indennità. La domanda è fondata . In presenza del mancato pagamento del canone locatizio si giustifica l'esercizio del diritto potestativo - attribuito contrattualmente alla concedente - di determinare unilateralmente ed automaticamente la risoluzione anticipata del contratto. Prevede, infatti, l'art. 17 delle condizioni generali di contratto – “l'Utilizzatore, in ogni caso di anticipata risoluzione del contratto di locazione finanziaria ai sensi dell'art. 16 delle condizioni generali di contratto, La Concedente ha diritto di invocare, ai sensi dell'art. 1456 C.C., la risoluzione anticipata della locazione finanziaria, senza necessità di alcun preavviso o costituzione in mora, qualora l'Utilizzatore non adempia tempestivamente anche ad una sola delle seguenti obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto: (…) pagamento alle scadenze previste del corrispettivo periodico (art. 3 condizioni generali); sarà tenuto a riconsegnare immediatamente i beni oggetto del
Pagina 2 contratto alla Concedente con le modalità indicate all'art. 13 delle condizioni generali di contratto…”);Da ciò consegue l'accertamento dell'intervenuta risoluzione ex art.1456 cpc del rapporto di locazione finanziaria in corso tra le parti, e, conseguentemente, del diritto della locatrice ad ottenere dalla utilizzatrice, il rilascio del compendio immobiliare concesso in leasing, libero da cose e persone.
2. Deve altresì essere accolta – sulla base della documentazione allegata- la domanda di condanna , ex art. 13 delle condizioni generali del contratto di leasing, al pagamento di un'indennità pari al corrispettivo periodico previsto all'art. 3 delle condizioni particolari per ogni periodo e frazione di ritardo, pari ad € 4.339,56 mensili dal marzo 2024 fino al giorno dell'effettiva riconsegna del bene libero da persone e cose. L'importo dovuto alla data del deposito del ricorso (dal marzo 2024 fino al dicembre 2024) dalla resistente risulta quindi pari ad € 43.395,60, oltre Iva. La resistente sarà altresì tenuta a corrispondere , a titolo di indennità di occupazione senza titolo l'importo mensile di € 4.339,56 oltre iva da dicembre 2024 fino all'effettiva consegna dell'immobile , libero da persone e cose, nella piena disponibilità della ricorrente .
3. Non ricorrono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza ex art. 614 bis c.p.c. neppure in relazione all'obbligo di restituzione dell'immobile , essendo già stata ritenuta come dovuta l'indennità , per l'occupazione senza titolo, nella misura del canone , fino al rilascio , così che non appare equa l'adozione di ulteriore strumento di deterrenza , tenendo conto della finalità della misura e in mancanza di specifici elementi ( se non quello genericamente dedotto della destinazione dell'immobile alla collocazione sul mercato) sul danno arrecato dalla mancata restituzione .
4.Le spese di lite seguono la soccombenze e liquidate , in favore della ricorrente, sulla base del valore della domanda , per fase di studio, introduttiva e decisoria al minimo per l'ultima fase in considerazione dell'attività processuale svolta) sono poste a carico della resistente
P.Q.M.
Il tribunale di Siena come sopra composto cosi provvede : 1)Accertata la risoluzione del contratto di leasing inter partes condanna la
[...] (P.IVA con sede legale in Roma, Viale Controparte_3 P.IVA_2 Asia n° 3, in persona del legale rappresentante pro-tempore all'immediato rilascio ed alla riconsegna a favore di in persona del legale rappresentante CP_4 CP_4 pro tempore, ovvero ad un di lei delegato, la porzione immobiliare ad uso direzionale, ubicata nel Comune di Roma, Viale Asia n° 3, Censita al Catasto urbano di detto comune al foglio 873, particella 47, sub. 519, Cat. A/10.doggetto del contratto di locazione finanziaria n. 1156457, libero da cose e persone ed in buono stato manutentivo.
2) Condanna (P.IVA ) con sede legale Controparte_3 P.IVA_2 in Roma, Viale Asia n° 3, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento a favore di dell'importo di € 43.395,60, oltre Iva dovuto Controparte_4 fino a dicembre 2024, nonché al pagamento sempre a titolo di indennità di occupazione senza titolo di € 4.395,60, oltre iva interessi moratori, da dicembre 2024 fino al giorno dell'effettiva riconsegna dell'Immobile, libero da persone e cose.
3)Rigetta l'istanza ex art. 614 c.p.c.
4)Pone a carico della parte resistente il pagamento delle spese processuali liquidate in
€ 8.964,00 per compenso ed €1.214,00 per spese, oltre il 15% per rimborso forfetario e c.p.a e iva come per legge.
Così deciso in Siena in data 11.3.2025
Pagina 3 Il giudice Marianna Serrao
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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