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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/02/2025, n. 1676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1676 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24061/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24061/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Lara Maria Dal Parte_1 C.F._1
Lan iciliata presso il suo studio legale di quest'ultimo siti in Paderno Dugnano (MI), via Corridoni, n. 10, come da procura in atti ATTRICE contro
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 'Avvoc ale di Milano, Via Freguglia n.1 CONVENUTA
, in persona dell'Ambasciatore pro tempore CP_2 Controparte_3
CONVENUTA CONTUMACE
(C.F. ), in persona del Controparte_4 P.IVA_2
Ministro in carica pro tempore, domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di Milano, Via Freguglia n.1
TERZA INTERVENUTA
Conclusioni
Le parti, all'udienza del 10.09.2024, hanno precisato le conclusioni come in atti che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con il presente procedimento la signora conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
e la in p Controparte_5 Controparte_6 Controparte_1 per vedere accertata la piena responsabilità della prima in ordine ai danni subìti da , CP_7 padre dell'attrice, a seguito della deportazione e prigionia avvenuta dal 1943 Stammlager III/D a Berlino ad opera del e la condanna della seconda, in solido con la CP_8
al pagamento di una somma d ratrice delle pene e delle sofferenze patite da CP_3
proprio a seguito dell'ingiusta deportazione. CP_7
In particolare parte attrice allegava e deduceva: che nasceva ad Albairate, un piccolo CP_7 paese vicino a Milano nel 1922 ed il suo lavoro era quello di vetraio, sino alla chiamata alle armi, nel 1942, quando veniva arruolato nel 42° Reggimento di Fanteria di stanza a Genova;
che, al momento della firma dell' dell'8 settembre 1943, si trovava dislocato in Grecia (ad Per_1 CP_7 Arta in partico do, poiché passato dal ico, veniva catturato dalle truppe tedesche che lo conducevano in per essere internato nel campo di lavoro e CP_3 concentramento denominato Stammla vicino a Berlino;
che tale campo di concentramento era noto per le condizioni di vita insopportabili: scarsa igiene, cattiva e scarsa alimentazione, turni massacranti di lavoro, violenze, sevizie di ogni tipo;
che, alla fine della guerra, ed in particolare in data 01.05.1945, veniva liberato e nell'ottobre 1995 faceva finalmente ritorno a casa e nel novembre 1950 veniva collocato in congedo illimitato;
che nel 1951 nasceva la sua unica figlia e odierna attrice Pt_1
e che, infine, il signor decedeva all'età di 70 anni nel 1992. CP_7
Si costituivano in giudizio, con un unico atto, la ed il Controparte_1 [...] chiedendo, in via preliminare, di dichiarare la titolarità, dal lato Controparte_4 ontroverso in capo al solo e Controparte_4 conseguentemente dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Controparte_1 e, in via principale, dichiarare le domande formulate dall'attr
[...] rigettarle nel merito;
in ulteriore subordine parte convenuta chiedeva procedersi alla quantificazione inferiore del danno rispetto alle pretese attoree ed eventualmente dedurre dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che avrebbero potuto essere percepite usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma II, c.c..
In particolare parte convenuta eccepiva: che in data 1.5.2022 era entrato in vigore il D.L. 30.4.2022, n. 36, che, all'art. 43 D.L. 36/2022 cit., costituiva un Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del nel periodo tra CP_8 il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, fondo gestito unicamente dal Controparte_9
; che quindi nel presente procedimento sussiste l'esclusiva legittimazione passiva, in
[...] iale e processuale, del;
che lo scopo della Controparte_4 disposizione in commento è quello di tenere indenne la Repubblica tedesca dalle azioni e CP_3 pretese legali vantate nei confronti della medesima per le tremende a te in essere durante la Guerra, al fine di non incorrere nella violazione degli obblighi assunti dall'Italia sul piano internazionale;
che la creazione di questo Fondo costituiva un'ipotesi peculiare di accollo fondata espressamente nelle menzionate disposizioni dell'Accordo di Bonn, con cui l'Italia (accollante) si era obbligata a tenere indenne la (accollata) dai debiti risarcitori contratti da quest'ultima verso CP_3 le vittime del (accollatari); che l'odierna attrice, quindi, avrebbe dovuto proporre l'azione CP_8 giudiziaria de amente nei confronti del;
che in Controparte_4
2 ogni caso le pretese risarcitorie della sig.ra erano ampiamente prescritte in quanto i Parte_1 fatti costitutivi allegati erano riconducibili all'illecito civile di cui all'art. 2043 c.c. e quindi azionabile nei Tribunali italiani ben prima del 2023; che in ogni caso la presunta norma di diritto internazionale consuetudinario concernente l'imprescrittibilità dei crimina iuris gentium va disattesa dal momento che, anche ne fosse stata provata ed ammessa l'attuale vigenza, non potrebbe trovare applicazione al caso in esame, atteso che i reati perpetrati ai danni del de cuius erano stati commessi in data antecedente alla formazione della medesima, sicché la sua concreta applicazione restava comunque impedita dal principio fondamentale dell'irretroattività delle norme penali di sfavore, sancito dall'art. 25 comma II Cost.; che la regola dell'imprescrittibilità dei crimini internazionali si era affermata solo alla fine degli anni Novanta, quando era stato elaborato lo Statuto della Corte penale internazionale;
che parte attrice, nell'atto introduttivo, aveva omesso di indicare il soggetto materialmente responsabile degli illeciti posti a fondamento della domanda e che, quindi, parte convenuta era impossibilitata a fornire la prova certa dell'intervenuto decesso dei veri colpevoli dei fatti illeciti lamentati da parte attrice;
che la quantificazione del danno operato da parte attrice è eccessivo ed andava certamente decurtato con le somme eventualmente già in precedenza percepite o che avrebbe potuto CP_7 percepire nel caso in cui non fesse incorso nelle decadenze previste dalla legge.
Con ordinanza ex art. 171 bis c.p.c. del 15.05.2024 lo scrivente Giudice differiva l'udienza alla data del 10.09.2024 assegnando i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.. Alla calendarizzata udienza l'attrice chiedeva che venisse dichiarata la contumacia della e la rimessione Controparte_5 della causa in decisione mentre la difesa della parte convenuta si riportava ai propri scritti difensivi aderendo alla richiesta di controparte di rimessione della causa in decisione. A scioglimento della riserva, con Ordinanza emessa in data 16.09.2024, questo Giudice, verificata la regolare notificazione dell'atto introduttivo del presente procedimento alla domiciliata Controparte_5 presso l'Ambasciata e ritenendo la causa matura per la decisione, procedeva a dichiarare la contumacia della a fissare l'udienza ex art. 189 c.p.c. per il giorno Controparte_5
12.01.2025 (udienza successivamente differita al 16.01.2025), assegnando i termini per il deposito delle note scritte contenenti le sole precisazioni delle conclusioni, le comparse conclusionali e le eventuali note di replica e, infine, disponeva ex art. 127 ter c.p.c. che l'udienza, così come sopra calendarizzata, venisse sostituita dal deposito di note scritte. In data 17.01.2025 questo Giudice rimetteva la causa in decisione.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei soli documenti prodotti.
2. Preliminarmente, con riguardo alla materia de qua, è opportuno ricostruire il quadro normativo e storico di riferimento, prendendo le mosse dalla sentenza del 3/2/2012 con cui la Corte Internazionale di Giustizia ha affermato che “la Repubblica Italiana ha violato il suo obbligo di rispettare l'immunità di cui la Repubblica Federale di Germania gode ai sensi del diritto internazionale consentendo che fossero promosse contro di essa cause civili sulla base di violazioni del diritto internazionale umanitario commesse dal Reich tedesco tra il 1943 e il 1945”, rappresentando la necessità per lo Stato italiano di “attivarsi, mediante l'adozione di una legislazione appropriata, o ricorrendo ad altri metodi a sua scelta, affinché le decisioni dei suoi Tribunali e quelle di altre Autorità Giudiziarie che violano l'immunità di cui la Repubblica Federale di Germania gode in base al diritto internazionale, cessino di avere effetto”.
A seguito di tale pronuncia, la Corte Costituzionale, con la pronuncia del 22/10/2014 n. 238, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 14/1/2013 n. 5 (Adesione della Repubblica Italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno) nonché dell'art. 1 della legge 17/8/1957 n. 848 (Esecuzione dello Statuto
3 delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia del 3/2/2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona. Pur dovendosi considerare inalterato l'impegno dello Stato Italiano al rispetto di tutti gli obblighi internazionali derivanti dall'adesione alla Carta delle Nazioni Unite, la Corte Costituzionale ha ribadito che i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili della persona costituiscono un limite all'ingresso alle norme internazionali, affermando che, in ipotesi di richiesta di risarcimento di danni non patrimoniali derivanti da crimini di guerra, non poteva riconoscersi alcuna immunità in capo allo Stato estero e che, pertanto, andava riconosciuta la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano su siffatte domande.
Tale assunto è stato confermato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite, la quale ha ribadito come, a fronte di crimini di guerra, non possa trovare spazio l'immunità dello Stato straniero, con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice italiano: in particolare, con la pronuncia n. 20442 del 2020 la Suprema Corte ha riconosciuto la giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria promossa nei confronti della dal figlio/erede di un Controparte_5 cittadino italiano per ottenere, iure proprio e iure hereditatis, il ristoro dei danni derivanti dalla illegittima cattura, dalla deportazione, dal lavoro forzato e dalla morte del padre durante la seconda guerra mondiale, sull'assunto che l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti iure imperii costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel nostro ordinamento (proprio a seguito della sopra richiamata sentenza della Corte Costituzionale 238/2014) per quei crimini compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali (c.d. delicta imperii: cfr. anche Cass. 9/2/2024 n. 3642; Cass. S.U. 13/1/2017 n. 762; Cass. S.U., 29/7/2016 n. 15812; Cass. S.U. 28/10/2015 n. 21946).
A fronte di tale panorama giurisprudenziale, il legislatore, con l'art. 43 del d.l. 30/4/2022 n. 36 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29/6/2022 n. 9), ha istituito il “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”, indicando quale scopo del fondo quello di assicurare la continuità dell'Accordo di Bonn del 2/6/1961, reso esecutivo con d.P.R. 14/4/1962 n. 1263, in forza del quale, a fronte del versamento di 40 milioni di marchi tedeschi, il Governo italiano ha dichiarato la definizione di tutte le richieste della Repubblica Italiana e di persone fisiche/giuridiche italiane pendenti nei confronti della o nei confronti di persone fisiche o Controparte_5 giuridiche tedesche, inerenti al periodo tra l'1/9/1939 e l'8/5/1945.
Inoltre, il Governo italiano si è impegnato a tenere indenne la Repubblica tedesca e le persone fisiche e giuridiche tedesche da ogni eventuale azione o altra pretesa azionata da persone fisiche o giuridiche italiane per le rivendicazioni e le richieste suddette.
L'art. 43 del D.L. citato, in particolare, dispone che “Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la CP_8
Repubblica italiana e la Repubblica di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica CP_5 14 aprile 1962, n. 1263, con una d i euro 20.000.000 per l'anno 2023, di euro 11.808.000 per ciascuno
4 CP_1 degli anni dal 2024 al 2026. 2. Hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del CP_1 il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite: (……)”.
3. Ciò posto, con riguardo alle questioni preliminari, giova rilevare quanto segue.
3.1. In via preliminare la domanda giudiziale deve ritenersi tempestiva in quanto l'atto di citazione è stata notificato entro il termine decadenziale previsto dal comma VI dell'art. 43 D.L. 36/2022.
3.2. Con riguardo alla corretta instaurazione del contraddittorio, deve rilevarsi quanto segue.
3.2.1. In primo luogo, con riguardo all'autonoma costituzione in giudizio del deve CP_11 rilevarsi che tale costituzione deve essere qualificata quale intervento volontario ex all' c.p.c. stante l'assenza di una vocatio in ius da parte dell'odierna attrice che si è limitata a citare la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania.
Al riguardo deve tuttavia ritenersi che il per i motivi di seguito esposti, non è titolare di alcun CP_11 interesse all'intervento.
L'odierna attrice agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno per le sofferenze patite dal di lei padre durante la deportazione nel lager tedesco.
Orbene il fondo istituito con l'art. 43 D.L. 36/2022 cit. ha, come finalità, quella di corrispondere un indennizzo – e a rifondere le spese processuali – alle vittime dei crimini atroci subiti per mano del
Reich che abbiano ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad CP_8
o l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, in conseguenza di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6 del medesimo articolo 43.
La disposizione di legge de qua ha dunque stabilito che si possa agire esecutivamente nei confronti dello Stato Italiano in forza di una sentenza di condanna, passata in giudicato, emessa nei confronti della Repubblica Federale di Germania, sentenza che abbia accertato la condotta illecita da parte del governo nazifascista. Pertanto l'art. 43 del citato Decreto Legge non considera il giudizio di cognizione quanto piuttosto la fase successiva nella quale, a fronte di un accertamento giudiziario già avvenuto, verranno concretizzate le pretese risarcitorie della vittima.
Ne consegue, in forza di un ragionamento logico - deduttivo, che in primis la Controparte_5 non può non essere parte del processo di cognizione volto ad acce
[...]
5 lei avrebbe posto in essere (l'Italia non ha concorso a fare al riguardo), in secundis che il
[...]
(o la ) non ha un ruolo fattivo e soprattutto Controparte_4 Controparte_1 ione, e rimane quello di attivarsi in una fase CP_11 successiva all'accertamento del Tribunale sull'effettivo accadimento al deportato del fatto illecito, ovvero farlo accedere al Fondo e ristorarlo.
A tali considerazioni sono giunti anche i firmatari del Disegno di Legge 733/2023, il quale ha dato un'interpretazione del comma VI dell'art. 43 D.L. citato alla quale l'intestato Tribunale intende aderire: “Il comma 6 dell'articolo 43 prevede che gli atti introduttivi relativi a tali giudizi siano notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato. Nei giudizi risarcitori instaurati fino alla data di presentazione del presente disegno di legge, l'atto di citazione è stato pertanto notificato, di regola, alla nonché presso gli Controparte_5 uffici dell'Avvocatura dello Stato la quale – nella grande maggiora notifica nel senso di ritenere convenuti nel giudizio risarcitorio il o la Controparte_4 Controparte_1 ovvero entrambi;
con la conseguenza am
[...] costituite in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura, al fine di contestare le ragioni della parte attrice. Tuttavia, una corretta interpretazione della disposizione in esame conduce a ritenere che – alla luce della configurazione e della finalità dei giudizi risarcitori – in alcun modo possa predicarsi, per lo Stato italiano, la qualità di parte convenuta nei medesimi. Si noti, infatti, che il richiamato comma 6 non individua l'amministrazione che deve essere convenuta in giudizio ma fa riferimento esclusivamente alla notifica «presso gli uffici» dell'Avvocatura dello Stato: orbene, l'Avvocatura dello Stato non può assumere, di per sé sola, la qualità di parte in un giudizio potendosi al più costituire per l'amministrazione resistente, ove individuata. A conferma di ciò, può richiamarsi il disposto dell'ultimo periodo del medesimo comma 6, secondo il quale «se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente»: una disposizione che, a ben vedere, non avrebbe avuto ragione di essere adottata ove lo Stato fosse configurabile quale contraddittore necessario, potendosi in tale diversa ipotesi applicare le disposizioni ordinarie in materia di integrazione del contraddittorio. A ben vedere, peraltro, non vi è ragione alcuna per ritenere lo Stato italiano parte di tali giudizi. Da un lato, infatti, lo Stato italiano non è, ovviamente, responsabile dei fatti criminosi che hanno dato luogo al diritto al risarcimento del danno;
dall'altro, non può predicarsi, in capo alle Co amministrazioni statali richiamate (Presidenza Consiglio dei ministri e , la Controparte_4 sussistenza di un rapporto dipendente da quello dedotto in giudizio, né tanto meno l'eventuale sostituzione al soggetto passivo dell'obbligo risarcitorio. Al Fondo di ristoro, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, hanno infatti accesso i soggetti in capo ai quali sia stata già accertata la sussistenza di un diritto al risarcimento del danno ma la liquidazione non potrà che avvenire – in assenza di illecito alcuno commesso dallo Stato – che a titolo di indennizzo. Ne consegue che lo Stato italiano – e, in particolare, la ovvero il Controparte_1
– non possa in alcun rte del Controparte_4 CP_1 giudizio risarcitorio, né che sussista in capo ad esso, per il solo fatto della collocazione del presso il CP_1
alcun autonomo interesse a intervenire volontariamente nel giudizio. L' al CP_4 avviene secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 4 dell'articolo 43, ma – sul piano sostanziale – automaticamente a seguito dell'ottenimento del titolo all'esito dell'azione di accertamento e liquidazione dei danni: nessuna discrezionalità residua, pertanto, in capo all'amministrazione che CP_1 gestisce il in merito alla liquidazione della somma. Alla luce della prassi sin qui emersa in sede giudiziaria, appare dunque necessario intervenire fornendo l'interpretazione autentica del terzo periodo del comma 6 dell'articolo 43 del citato decreto-legge n. 36 del 2022, al fine di chiarire che la notifica dell'atto di citazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato ha il solo fine di portare a conoscenza dello Stato italiano l'esercizio dell'azione di cui al comma 1 e non ha l'effetto di attribuire a quest'ultimo la qualità di parte né determina automaticamente l'interesse a intervenire nel giudizio”.
Ebbene, in adesione a tale interpretazione del comma VI dell'art. 43 citato, deve ritenersi che il non è titolare di alcun interesse a intervenire nel presente giudizio dal momento che il citato CP_11
6 disposto normativo ha inteso prevedere la notifica della domanda allo Stato italiano presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato al solo fine di far conoscere allo Stato Italiano l'esercizio dell'azione risarcitoria promossa nei confronti della Repubblica senza voler considerare lo Controparte_5
Stato Italiano, e tanto meno il quali parti processuali del processo di cognizione. CP_11
Alla luce delle superiori considerazioni non può ritenersi ammissibile l'intervento del nel CP_11 presente giudizio.
3.2.2. In secondo luogo, con riguardo, invece, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, deve rilevarsi la sua carenza di titolarità del diritto controverso dal lato passivo per i seguenti motivi (cfr. Cass. civ., sezioni unite, 2951/2016 in ordine alla distinzione tra legittimazione attiva/passiva e titolarità del diritto dal lato attivo/passivo nonché in relazione alla natura di “mera difesa” della carenza di titolarità del diritto controverso).
Richiamando quanto espresso supra in relazione al soggetto contraddittore in questa fase cognitiva di accertamento del fatto illecito posto in essere ai danni del signor deve ribadirsi che lo Stato CP_7 italiano non è responsabile dei fatti criminosi che hanno dato luogo al diritto al risarcimento del danno e, dunque, non può predicarsi, in capo alle amministrazioni statali italiane, in particolare alla (e al ), la sussistenza di Controparte_1 Controparte_4 edott le sostituzione al soggetto passivo dell'obbligo risarcitorio.
Come già chiarito supra, il richiamato comma 6 dell'art. 43 D.L. citato non individua l'amministrazione che deve essere convenuta in giudizio ma fa riferimento esclusivamente alla notifica «presso gli uffici» dell'Avvocatura dello Stato e, dunque, secondo l'interpretazione del disposto sopra condivisa, l'Avvocatura dello Stato non può assumere, di per sé sola, la qualità di parte nel giudizio di cognizione volto al solo accertamento del fatto illecito atteso che il ruolo dello Stato Italiano subentra nella fase successiva, ovvero quella di esecuzione, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della responsabilità della Repubblica Federale di Germania per i fatti illeciti commessi a danno delle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 e, dunque, CP_8 nella fase di pagamento dell'indennizzo attraverso il Fondo all'uopo istituito presso il CP_11
Per le considerazioni sopra svolte, la domanda attorea di accertamento della responsabilità e conseguente condanna svolta nei confronti dello Stato Italiano non è fondata stante il difetto di titolarità del diritto controverso dal lato passivo in capo alla Repubblica Italiana, in persona della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. Posto quanto sopra, deve a questo punto esaminarsi la domanda giudiziale formulata da parte attrice nei confronti della rimasta contumace nel presente Controparte_5 giudizio.
4.1. Nel merito, in via preliminare, va esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta.
Da quanto sopra affermato consegue che l'unico soggetto titolare dal lato passivo della situazione giuridica dedotta nel presente giudizio risulta la la quale, dunque, è Controparte_5 la sola legittimata a sollevare le eccezioni relativ elle di prescrizione e di decadenza: la relativa contumacia preclude la disamina di siffatte eccezioni, sollevate nel presente giudizio da soggetto non legittimato.
7 In ogni caso, l'eccezione non è comunque meritevole di accoglimento.
La Suprema Corte con la sentenza resa a Sezioni Unite nel 2004, la n. 5044/2004, ha definitivamente consacrato il principio che i crimini internazionali minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta della coesistenza internazionale, trattandosi di violazioni particolarmente gravi per intensità o sistematicità dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, che prevalgono su ogni altra norma di carattere convenzionale e consuetudinario e, quindi, anche su quelle in tema di immunità.
Da ciò ne discende l'imprescrittibilità dei crimini internazionali rispondendo all'esigenza, palesata dalla comunità internazionale, di assicurare la punizione di tali delitti senza limiti di tempo: attraverso la Convenzione ONU del 26/11/1968 e dalla Convenzione Europea del 25/11974 tale necessità ha trovato la sua concretizzazione.
Queste norme non dipendono dalla ratifica individuale da parte di ogni Stato e trovano diretta applicazione nel sistema italiano grazie all'automatica integrazione del nostro ordinamento con le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 10 della nostra Costituzione.
La norma consuetudinaria di imprescrittibilità deve essere considerata retroattiva, poiché la sua origine è strettamente legata all'esigenza di garantire che i crimini internazionali non rimanessero impuniti. In questo contesto, l'esclusione della retroattività prevista dall'articolo 25 della Costituzione in materia penale non si estende al sistema risarcitorio civile, dove il principio di irretroattività è stabilito da una norma di rango ordinario (articolo 11 delle preleggi) e, pertanto, può essere derogato da un'altra norma di pari rango.
Poiché la deportazione e l'assoggettamento ai lavori forzati rientrano tra i crimini di guerra (e, quindi, tra i crimini internazionali), ne deriva l'imprescrittibilità dei fatti illeciti cui consegue l'imprescrittibilità anche dei diritti di credito ad essi correlati.
Nello stesso senso si è espresso il Tribunale di Torino (sentenza 19 maggio 2020), il quale, dopo un'ampia e condivisibile disamina della questione, ha affermato che “Si ritiene dunque esistente una norma di diritto internazionale consuetudinario, formatasi all'inizio degli anni 60, e che sancisce la imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità, con particolare e specifico riferimento ai crimini commessi dalle forze di occupazione naziste nel corso della seconda guerra mondiale. Questa norma, che per sua genesi e natura si applica a fatti commessi prima della sua entrata in vigore, ha natura retroattiva, in conformità di quanto previsto dall'art. 7 2° comma della CEDU, che contribuisce a chiarire e individuare il contenuto della norma consuetudinaria. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute (art. 10 Cost.); e tale conformazione avviene "automaticamente" per quanto riguarda i principi generali e le norme consuetudinarie di diritto internazionale (C.Cost. 24.10.07 n. 349). Nel caso concreto la conformazione opera nel senso di ritenere che, se il fatto illecito civile consiste in un crimine contro l'umanità, esso deve considerarsi imprescrittibile. A questa conclusione non è di ostacolo il principio secondo cui le norme consuetudinarie internazionali contrarie ai principi fondamentali della nostra Costituzione non possono trovare ingresso nel nostro ordinamento in base all'art. 10 (Cass. S.U. 530/2000). Infatti, per le considerazioni svolte al punto 5.3, la norma internazionale concorre alla individuazione di un elemento della fattispecie civilistica, e non tocca invece il contenuto della fattispecie incriminatrice. Con la conseguenza che non risultano compromessi i principi di tassatività e di irretroattività della legge penale sanciti dall'art. 25 Cost. Per queste ragioni l'eccezione di prescrizione sollevata dalla R.F.G. viene respinta.”.
Tanto considerato, avuto riguardo al caso di specie, atteso che i fatti addotti da parte attrice costituiscono indubbiamente crimini internazionali, non può che derivarne il rigetto dell'eccezione di prescrizione relativa al diritto al risarcimento dei danni vantato in sede civilistica da Parte_1
8 peraltro non sollevata dalla Federale di rimasta contumace, ma CP_5 CP_3 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato.
4.2 Circa l'accertamento del fatto illecito, ritiene il Tribunale che parte attrice ha fornito la prova a sostegno delle sue pretese risarcitorie.
Va innanzi tutto evidenziato che, in base a un orientamento giurisprudenziale consolidato, applicabile alla presente controversia in virtù di quanto stabilito dall'articolo 62, comma 1, della Legge 31 maggio 1995, n. 218, deve trovare applicazione la legge italiana, ossia quella del luogo in cui si sono verificati gli eventi descritti nell'atto introduttivo (la cattura che ha dato inizio alla prigionia).
Ciò premesso, risulta provato il rapporto di parentela, (doc. 3 fasc. att.) in particolare di filiazione tra l'odierna attrice e il di lei padre (Cass., sent. n. 14605/2005; n. 4414/1999). CP_7
Deve quindi ritenersi assolta la prova della qualifica di erede da cui discende il diritto dell'attrice di richiedere iure hereditatis il risarcimento del danno entrato nel patrimonio del de cuius.
Dalle emergenze processuali è emerso documentalmente che ha partecipato alla CP_7
Seconda Guerra Mondiale arruolato come soldato nel 42° Reggimento di Fanteria di stanza a Genova (doc. 1 fasc. att.) nel gennaio del 1942.
È inoltre provato documentalmente (Foglio Notizie: v. doc. 2 fasc. att.) che nell'estate dello stesso anno sia stato inviato sul fronte di guerra in Grecia (Arta) dove, a seguito CP_7 dell'Armistizio del settembre del 1943, è stato catturato dai tedeschi, deportato e poi internato nel lager tedesco di Stammlager III/D, lager istituito dalle forze del Terzo Reich per i prigionieri di guerra. Anche questa circostanza è stata documentalmente provata da parte attrice dal momento che il Foglio Notizie del soldato indica proprio la data di cattura e deportazione nonché quella di CP_7 liberazione avvenuta il 20.10.1945.
A differenza di tanti suoi coetanei è sopravvissuto, infatti, alla guerra, alla cattura CP_7 tedesca e all'internamento.
È ormai fatto notorio come i lager tedeschi siano stati luoghi di terrore e soprusi indicibili senza precedenti che solo dopo la guerra e attraverso le testimonianze dei sopravvissuti, come CP_7
sono stati svelati al mondo suscitando un'onda di incredulità e dolore che ac
[...] ancora la nostra generazione.
È possibile affermare, in base al principio dell'id quod plerumque accidit, che la deportazione nei campi di lavoro o di concentramento all'interno della Germania nazionalsocialista o nei territori da essa occupati rappresenta un fatto noto alla comunità. La lunga permanenza in condizioni degradanti e disumane, caratterizzata da maltrattamenti e privazioni, sotto una costante sorveglianza armata, e l'imposizione di lavori estenuanti per molte ore al giorno, senza riposo settimanale e senza compenso, in un contesto di alimentazione insufficiente e con vestiario inadeguato e riscaldamento insufficiente, ha causato una sofferenza significativa, non solo a livello fisico ma anche morale. Tale situazione ha compromesso gravemente l'equilibrio psicologico e ha ostacolato il successivo reinserimento sociale delle persone deportate.
In forza dell'art. 115, II comma, c.p.c., il giudice può porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza. Per fatto notorio va intesa la conoscenza di un determinato fatto storico, in quanto insita nel patrimonio culturale comune a una data collettività; inutile ne è diventa la dimostrazione in giudizio, in forza del principio ''notoria non egent probatione”. Il giudice non lede, così operando, il principio contenuto nel I comma del medesimo art. 115 c.p.c.,
9 onde iudex secundum allegata et probata iudicare debet, non secundum conscientiam proprio perché il fatto notorio non è scienza privata (conscientia) in quanto conosciuto dall'intera comunità in un determinato tempo e in una determinata epoca, societas et communitas cui lo stesso giudice fa parte.
Risultano provate dunque, nella specie, la cattura e la prigionia, elementi sufficienti a considerare dimostrato l'illecito ex artt. 2043-2059 c.c. dedotto a carico della in Controparte_5 continuità con il in danno di e di conseguenza la sussistenza di tutti i CP_8 CP_7 presupposti per accedere al Fondo di cui all'art. 43 D.L. 36/2022 da parte dell'odierna attrice.
5. Per quanto riguarda il pregiudizio non patrimoniale lamentato da parte attrice, deve rilevarsi quanto segue.
5.1. Preliminarmente si osserva che parte attrice, pur dichiarando di agire per i danni subiti sia iure proprio che iure hereditatis, ha in realtà dedotto esclusivamente il danno non patrimoniale subito da a causa della prigionia. CP_7
Va escluso, pertanto, che possa ottenere una forma di risarcimento iure proprio. Parte_1
Nessuna circostanza è, infatti, emersa nel procedimento de quo, né è stata anche solo allegata, che l'attrice abbia avuto una sua personale sofferenza originata dalla prigionia del padre. Pur non potendo ignorare la considerazione che sia impossibile che una tale esperienza non abbia profondamente traumatizzato nella fattispecie non è stata né allegata, né tanto CP_7 meno fornita prova alcuna di quanto questi traumi abbiano a loro volta determinato dei pregiudizi nella sfera giuridica dell'odierna attrice.
In relazione alla domanda formulata iure hereditas e meritevole di accoglimento, ritiene il Tribunale che, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, deve aversi riguardo al numero di giorni di privazione illegittima della libertà personale e, come criterio opportunamente applicabile per analogia, ai parametri stabiliti dal nostro ordinamento per l'ingiusta detenzione in caso di illegittima custodia cautelare, ad oggi calcolato in via giurisprudenziale in Euro 235,82 pro die con gli adeguamenti del caso concreto.
Poiché si tratta di un importo espresso in moneta attuale, tenuto conto delle peculiari caratteristiche della fattispecie nonché della circostanza che il fatto illecito posto a fondamento dell'odierna pretesa è molto risalente nel tempo – collocandosi i fatti tra il 1943 e il 1945 – considerata altresì la circostanza che il signor padre dell'attrice, è stato poi liberato e ha potuto emanciparsi CP_7 nonché costruire una famiglia, sposandosi e avendo una figlia, l'odierna attrice, deve ritenersi equo utilizzare quale parametro giornaliero di liquidazione del danno quello di Euro 235,82 stabiliti dal nostro ordinamento per l'ingiusta detenzione ridotto della metà così da adeguare l'importo utilizzato al peculiare caso concreto.
Il predetto importo deve successivamente essere moltiplicato per 772, ovvero per il numero di giorni di privazione della libertà subiti dall'internato e, dunque, la complessiva somma da liquidare a favore di parte attrice è pari ad Euro 91.026,52.
Tale somma deve ritenersi liquidata nel rispetto del principio della domanda dal momento che parte attrice, nelle proprie conclusioni, pur avendo quantificato la pretesa creditoria in Euro 84.600,00, ha in ogni caso richiesto liquidarsi la “diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia” (cfr. sul punto, da ultimo, Cass. civ. 29537/2024 in ordine alla formula utilizzata nelle conclusioni non qualificabile in termini di clausola di stile: “La formula "somma maggiore o minore risultante all'esito dell'istruttoria" o altre analoghe espressioni, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di
10 una somma determinata, non costituisce una clausola meramente di stile quando persiste una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi”).
5.2. Del tutto sfornita di prova, e dunque di fondamento, risulta l'eccezione svolta - in termini generici - dall'Avvocatura dello Stato di compensatio lucri cum damno al fine di veder decurtato il risarcimento liquidato delle somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, di quelle che l'attore o il suo dante causa avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma II, c.c.: non sono documentati né benefici economici che l'uno o l'altro abbiano percepito in ragione dei fatti per cui è causa né decadenze dalla possibilità di percepirli.
5.3. Alla complessiva somma, come sopra determinata, pari ad Euro 91.026,52 liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dalla data dell'evento fino alla presente sentenza.
6. Ai sensi del citato art. 43 D.L. 30.04.2022 n. 36, convertito in legge 79/2022, la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno e le spese processuali potranno essere recuperate dall'attrice al passaggio in giudicato della sentenza mediante accesso all'apposito Fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/14 e successive modifiche (da ultimo con d.m. n. 147/22), secondo importi prossimi ai medi in relazione al credito accertato, con esclusione della fase istruttoria per la quale non è stata sostanzialmente svolta attività difensiva.
Nei rapporti tra parte attrice e le parti convenuta e terza intervenuta, le spese devono essere invece dichiarate interamente compensate, tenuto conto dell'assenza di domande svolte da parte attrice nei confronti del , del rigetto della domanda svolta nei confronti Controparte_4 della e della ritenuta infondatezza delle eccezioni sollevate Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
− accertata la responsabilità per i fatti illeciti commessi a danno di descritti in CP_7 motivazione, condanna la a c trice Controparte_5 Pt_1
11 iure hereditatis, a titolo di risarcimento del danno, l'importo di Euro 91.026,52 oltre CP_7 accessori come in motivazione;
− rigetta la domanda proposta da nei confronti della Repubblica Italiana - Parte_1
Controparte_1
− dichiara inammissibile l'intervento svolto dal;
Controparte_4
− condanna la convenuta alla rifusione in favore di parte Controparte_5 attrice delle spese di lite per compenso di avvocato oltre rimborso forfetario 15%, oltre spese generali, i.v.a. (se dovuta per legge) e c.p.a. come per legge;
− dichiara integralmente compensate le spese di lite tra attrice e la Controparte_1 nonché il .
[...] Controparte_4
Milano, 26 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24061/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Lara Maria Dal Parte_1 C.F._1
Lan iciliata presso il suo studio legale di quest'ultimo siti in Paderno Dugnano (MI), via Corridoni, n. 10, come da procura in atti ATTRICE contro
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 'Avvoc ale di Milano, Via Freguglia n.1 CONVENUTA
, in persona dell'Ambasciatore pro tempore CP_2 Controparte_3
CONVENUTA CONTUMACE
(C.F. ), in persona del Controparte_4 P.IVA_2
Ministro in carica pro tempore, domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di Milano, Via Freguglia n.1
TERZA INTERVENUTA
Conclusioni
Le parti, all'udienza del 10.09.2024, hanno precisato le conclusioni come in atti che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con il presente procedimento la signora conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
e la in p Controparte_5 Controparte_6 Controparte_1 per vedere accertata la piena responsabilità della prima in ordine ai danni subìti da , CP_7 padre dell'attrice, a seguito della deportazione e prigionia avvenuta dal 1943 Stammlager III/D a Berlino ad opera del e la condanna della seconda, in solido con la CP_8
al pagamento di una somma d ratrice delle pene e delle sofferenze patite da CP_3
proprio a seguito dell'ingiusta deportazione. CP_7
In particolare parte attrice allegava e deduceva: che nasceva ad Albairate, un piccolo CP_7 paese vicino a Milano nel 1922 ed il suo lavoro era quello di vetraio, sino alla chiamata alle armi, nel 1942, quando veniva arruolato nel 42° Reggimento di Fanteria di stanza a Genova;
che, al momento della firma dell' dell'8 settembre 1943, si trovava dislocato in Grecia (ad Per_1 CP_7 Arta in partico do, poiché passato dal ico, veniva catturato dalle truppe tedesche che lo conducevano in per essere internato nel campo di lavoro e CP_3 concentramento denominato Stammla vicino a Berlino;
che tale campo di concentramento era noto per le condizioni di vita insopportabili: scarsa igiene, cattiva e scarsa alimentazione, turni massacranti di lavoro, violenze, sevizie di ogni tipo;
che, alla fine della guerra, ed in particolare in data 01.05.1945, veniva liberato e nell'ottobre 1995 faceva finalmente ritorno a casa e nel novembre 1950 veniva collocato in congedo illimitato;
che nel 1951 nasceva la sua unica figlia e odierna attrice Pt_1
e che, infine, il signor decedeva all'età di 70 anni nel 1992. CP_7
Si costituivano in giudizio, con un unico atto, la ed il Controparte_1 [...] chiedendo, in via preliminare, di dichiarare la titolarità, dal lato Controparte_4 ontroverso in capo al solo e Controparte_4 conseguentemente dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Controparte_1 e, in via principale, dichiarare le domande formulate dall'attr
[...] rigettarle nel merito;
in ulteriore subordine parte convenuta chiedeva procedersi alla quantificazione inferiore del danno rispetto alle pretese attoree ed eventualmente dedurre dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che avrebbero potuto essere percepite usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma II, c.c..
In particolare parte convenuta eccepiva: che in data 1.5.2022 era entrato in vigore il D.L. 30.4.2022, n. 36, che, all'art. 43 D.L. 36/2022 cit., costituiva un Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del nel periodo tra CP_8 il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, fondo gestito unicamente dal Controparte_9
; che quindi nel presente procedimento sussiste l'esclusiva legittimazione passiva, in
[...] iale e processuale, del;
che lo scopo della Controparte_4 disposizione in commento è quello di tenere indenne la Repubblica tedesca dalle azioni e CP_3 pretese legali vantate nei confronti della medesima per le tremende a te in essere durante la Guerra, al fine di non incorrere nella violazione degli obblighi assunti dall'Italia sul piano internazionale;
che la creazione di questo Fondo costituiva un'ipotesi peculiare di accollo fondata espressamente nelle menzionate disposizioni dell'Accordo di Bonn, con cui l'Italia (accollante) si era obbligata a tenere indenne la (accollata) dai debiti risarcitori contratti da quest'ultima verso CP_3 le vittime del (accollatari); che l'odierna attrice, quindi, avrebbe dovuto proporre l'azione CP_8 giudiziaria de amente nei confronti del;
che in Controparte_4
2 ogni caso le pretese risarcitorie della sig.ra erano ampiamente prescritte in quanto i Parte_1 fatti costitutivi allegati erano riconducibili all'illecito civile di cui all'art. 2043 c.c. e quindi azionabile nei Tribunali italiani ben prima del 2023; che in ogni caso la presunta norma di diritto internazionale consuetudinario concernente l'imprescrittibilità dei crimina iuris gentium va disattesa dal momento che, anche ne fosse stata provata ed ammessa l'attuale vigenza, non potrebbe trovare applicazione al caso in esame, atteso che i reati perpetrati ai danni del de cuius erano stati commessi in data antecedente alla formazione della medesima, sicché la sua concreta applicazione restava comunque impedita dal principio fondamentale dell'irretroattività delle norme penali di sfavore, sancito dall'art. 25 comma II Cost.; che la regola dell'imprescrittibilità dei crimini internazionali si era affermata solo alla fine degli anni Novanta, quando era stato elaborato lo Statuto della Corte penale internazionale;
che parte attrice, nell'atto introduttivo, aveva omesso di indicare il soggetto materialmente responsabile degli illeciti posti a fondamento della domanda e che, quindi, parte convenuta era impossibilitata a fornire la prova certa dell'intervenuto decesso dei veri colpevoli dei fatti illeciti lamentati da parte attrice;
che la quantificazione del danno operato da parte attrice è eccessivo ed andava certamente decurtato con le somme eventualmente già in precedenza percepite o che avrebbe potuto CP_7 percepire nel caso in cui non fesse incorso nelle decadenze previste dalla legge.
Con ordinanza ex art. 171 bis c.p.c. del 15.05.2024 lo scrivente Giudice differiva l'udienza alla data del 10.09.2024 assegnando i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.. Alla calendarizzata udienza l'attrice chiedeva che venisse dichiarata la contumacia della e la rimessione Controparte_5 della causa in decisione mentre la difesa della parte convenuta si riportava ai propri scritti difensivi aderendo alla richiesta di controparte di rimessione della causa in decisione. A scioglimento della riserva, con Ordinanza emessa in data 16.09.2024, questo Giudice, verificata la regolare notificazione dell'atto introduttivo del presente procedimento alla domiciliata Controparte_5 presso l'Ambasciata e ritenendo la causa matura per la decisione, procedeva a dichiarare la contumacia della a fissare l'udienza ex art. 189 c.p.c. per il giorno Controparte_5
12.01.2025 (udienza successivamente differita al 16.01.2025), assegnando i termini per il deposito delle note scritte contenenti le sole precisazioni delle conclusioni, le comparse conclusionali e le eventuali note di replica e, infine, disponeva ex art. 127 ter c.p.c. che l'udienza, così come sopra calendarizzata, venisse sostituita dal deposito di note scritte. In data 17.01.2025 questo Giudice rimetteva la causa in decisione.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei soli documenti prodotti.
2. Preliminarmente, con riguardo alla materia de qua, è opportuno ricostruire il quadro normativo e storico di riferimento, prendendo le mosse dalla sentenza del 3/2/2012 con cui la Corte Internazionale di Giustizia ha affermato che “la Repubblica Italiana ha violato il suo obbligo di rispettare l'immunità di cui la Repubblica Federale di Germania gode ai sensi del diritto internazionale consentendo che fossero promosse contro di essa cause civili sulla base di violazioni del diritto internazionale umanitario commesse dal Reich tedesco tra il 1943 e il 1945”, rappresentando la necessità per lo Stato italiano di “attivarsi, mediante l'adozione di una legislazione appropriata, o ricorrendo ad altri metodi a sua scelta, affinché le decisioni dei suoi Tribunali e quelle di altre Autorità Giudiziarie che violano l'immunità di cui la Repubblica Federale di Germania gode in base al diritto internazionale, cessino di avere effetto”.
A seguito di tale pronuncia, la Corte Costituzionale, con la pronuncia del 22/10/2014 n. 238, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 14/1/2013 n. 5 (Adesione della Repubblica Italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno) nonché dell'art. 1 della legge 17/8/1957 n. 848 (Esecuzione dello Statuto
3 delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia del 3/2/2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona. Pur dovendosi considerare inalterato l'impegno dello Stato Italiano al rispetto di tutti gli obblighi internazionali derivanti dall'adesione alla Carta delle Nazioni Unite, la Corte Costituzionale ha ribadito che i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili della persona costituiscono un limite all'ingresso alle norme internazionali, affermando che, in ipotesi di richiesta di risarcimento di danni non patrimoniali derivanti da crimini di guerra, non poteva riconoscersi alcuna immunità in capo allo Stato estero e che, pertanto, andava riconosciuta la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano su siffatte domande.
Tale assunto è stato confermato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite, la quale ha ribadito come, a fronte di crimini di guerra, non possa trovare spazio l'immunità dello Stato straniero, con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice italiano: in particolare, con la pronuncia n. 20442 del 2020 la Suprema Corte ha riconosciuto la giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria promossa nei confronti della dal figlio/erede di un Controparte_5 cittadino italiano per ottenere, iure proprio e iure hereditatis, il ristoro dei danni derivanti dalla illegittima cattura, dalla deportazione, dal lavoro forzato e dalla morte del padre durante la seconda guerra mondiale, sull'assunto che l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti iure imperii costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel nostro ordinamento (proprio a seguito della sopra richiamata sentenza della Corte Costituzionale 238/2014) per quei crimini compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali (c.d. delicta imperii: cfr. anche Cass. 9/2/2024 n. 3642; Cass. S.U. 13/1/2017 n. 762; Cass. S.U., 29/7/2016 n. 15812; Cass. S.U. 28/10/2015 n. 21946).
A fronte di tale panorama giurisprudenziale, il legislatore, con l'art. 43 del d.l. 30/4/2022 n. 36 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29/6/2022 n. 9), ha istituito il “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”, indicando quale scopo del fondo quello di assicurare la continuità dell'Accordo di Bonn del 2/6/1961, reso esecutivo con d.P.R. 14/4/1962 n. 1263, in forza del quale, a fronte del versamento di 40 milioni di marchi tedeschi, il Governo italiano ha dichiarato la definizione di tutte le richieste della Repubblica Italiana e di persone fisiche/giuridiche italiane pendenti nei confronti della o nei confronti di persone fisiche o Controparte_5 giuridiche tedesche, inerenti al periodo tra l'1/9/1939 e l'8/5/1945.
Inoltre, il Governo italiano si è impegnato a tenere indenne la Repubblica tedesca e le persone fisiche e giuridiche tedesche da ogni eventuale azione o altra pretesa azionata da persone fisiche o giuridiche italiane per le rivendicazioni e le richieste suddette.
L'art. 43 del D.L. citato, in particolare, dispone che “Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la CP_8
Repubblica italiana e la Repubblica di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica CP_5 14 aprile 1962, n. 1263, con una d i euro 20.000.000 per l'anno 2023, di euro 11.808.000 per ciascuno
4 CP_1 degli anni dal 2024 al 2026. 2. Hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del CP_1 il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite: (……)”.
3. Ciò posto, con riguardo alle questioni preliminari, giova rilevare quanto segue.
3.1. In via preliminare la domanda giudiziale deve ritenersi tempestiva in quanto l'atto di citazione è stata notificato entro il termine decadenziale previsto dal comma VI dell'art. 43 D.L. 36/2022.
3.2. Con riguardo alla corretta instaurazione del contraddittorio, deve rilevarsi quanto segue.
3.2.1. In primo luogo, con riguardo all'autonoma costituzione in giudizio del deve CP_11 rilevarsi che tale costituzione deve essere qualificata quale intervento volontario ex all' c.p.c. stante l'assenza di una vocatio in ius da parte dell'odierna attrice che si è limitata a citare la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania.
Al riguardo deve tuttavia ritenersi che il per i motivi di seguito esposti, non è titolare di alcun CP_11 interesse all'intervento.
L'odierna attrice agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno per le sofferenze patite dal di lei padre durante la deportazione nel lager tedesco.
Orbene il fondo istituito con l'art. 43 D.L. 36/2022 cit. ha, come finalità, quella di corrispondere un indennizzo – e a rifondere le spese processuali – alle vittime dei crimini atroci subiti per mano del
Reich che abbiano ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad CP_8
o l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, in conseguenza di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6 del medesimo articolo 43.
La disposizione di legge de qua ha dunque stabilito che si possa agire esecutivamente nei confronti dello Stato Italiano in forza di una sentenza di condanna, passata in giudicato, emessa nei confronti della Repubblica Federale di Germania, sentenza che abbia accertato la condotta illecita da parte del governo nazifascista. Pertanto l'art. 43 del citato Decreto Legge non considera il giudizio di cognizione quanto piuttosto la fase successiva nella quale, a fronte di un accertamento giudiziario già avvenuto, verranno concretizzate le pretese risarcitorie della vittima.
Ne consegue, in forza di un ragionamento logico - deduttivo, che in primis la Controparte_5 non può non essere parte del processo di cognizione volto ad acce
[...]
5 lei avrebbe posto in essere (l'Italia non ha concorso a fare al riguardo), in secundis che il
[...]
(o la ) non ha un ruolo fattivo e soprattutto Controparte_4 Controparte_1 ione, e rimane quello di attivarsi in una fase CP_11 successiva all'accertamento del Tribunale sull'effettivo accadimento al deportato del fatto illecito, ovvero farlo accedere al Fondo e ristorarlo.
A tali considerazioni sono giunti anche i firmatari del Disegno di Legge 733/2023, il quale ha dato un'interpretazione del comma VI dell'art. 43 D.L. citato alla quale l'intestato Tribunale intende aderire: “Il comma 6 dell'articolo 43 prevede che gli atti introduttivi relativi a tali giudizi siano notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato. Nei giudizi risarcitori instaurati fino alla data di presentazione del presente disegno di legge, l'atto di citazione è stato pertanto notificato, di regola, alla nonché presso gli Controparte_5 uffici dell'Avvocatura dello Stato la quale – nella grande maggiora notifica nel senso di ritenere convenuti nel giudizio risarcitorio il o la Controparte_4 Controparte_1 ovvero entrambi;
con la conseguenza am
[...] costituite in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura, al fine di contestare le ragioni della parte attrice. Tuttavia, una corretta interpretazione della disposizione in esame conduce a ritenere che – alla luce della configurazione e della finalità dei giudizi risarcitori – in alcun modo possa predicarsi, per lo Stato italiano, la qualità di parte convenuta nei medesimi. Si noti, infatti, che il richiamato comma 6 non individua l'amministrazione che deve essere convenuta in giudizio ma fa riferimento esclusivamente alla notifica «presso gli uffici» dell'Avvocatura dello Stato: orbene, l'Avvocatura dello Stato non può assumere, di per sé sola, la qualità di parte in un giudizio potendosi al più costituire per l'amministrazione resistente, ove individuata. A conferma di ciò, può richiamarsi il disposto dell'ultimo periodo del medesimo comma 6, secondo il quale «se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente»: una disposizione che, a ben vedere, non avrebbe avuto ragione di essere adottata ove lo Stato fosse configurabile quale contraddittore necessario, potendosi in tale diversa ipotesi applicare le disposizioni ordinarie in materia di integrazione del contraddittorio. A ben vedere, peraltro, non vi è ragione alcuna per ritenere lo Stato italiano parte di tali giudizi. Da un lato, infatti, lo Stato italiano non è, ovviamente, responsabile dei fatti criminosi che hanno dato luogo al diritto al risarcimento del danno;
dall'altro, non può predicarsi, in capo alle Co amministrazioni statali richiamate (Presidenza Consiglio dei ministri e , la Controparte_4 sussistenza di un rapporto dipendente da quello dedotto in giudizio, né tanto meno l'eventuale sostituzione al soggetto passivo dell'obbligo risarcitorio. Al Fondo di ristoro, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, hanno infatti accesso i soggetti in capo ai quali sia stata già accertata la sussistenza di un diritto al risarcimento del danno ma la liquidazione non potrà che avvenire – in assenza di illecito alcuno commesso dallo Stato – che a titolo di indennizzo. Ne consegue che lo Stato italiano – e, in particolare, la ovvero il Controparte_1
– non possa in alcun rte del Controparte_4 CP_1 giudizio risarcitorio, né che sussista in capo ad esso, per il solo fatto della collocazione del presso il CP_1
alcun autonomo interesse a intervenire volontariamente nel giudizio. L' al CP_4 avviene secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 4 dell'articolo 43, ma – sul piano sostanziale – automaticamente a seguito dell'ottenimento del titolo all'esito dell'azione di accertamento e liquidazione dei danni: nessuna discrezionalità residua, pertanto, in capo all'amministrazione che CP_1 gestisce il in merito alla liquidazione della somma. Alla luce della prassi sin qui emersa in sede giudiziaria, appare dunque necessario intervenire fornendo l'interpretazione autentica del terzo periodo del comma 6 dell'articolo 43 del citato decreto-legge n. 36 del 2022, al fine di chiarire che la notifica dell'atto di citazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato ha il solo fine di portare a conoscenza dello Stato italiano l'esercizio dell'azione di cui al comma 1 e non ha l'effetto di attribuire a quest'ultimo la qualità di parte né determina automaticamente l'interesse a intervenire nel giudizio”.
Ebbene, in adesione a tale interpretazione del comma VI dell'art. 43 citato, deve ritenersi che il non è titolare di alcun interesse a intervenire nel presente giudizio dal momento che il citato CP_11
6 disposto normativo ha inteso prevedere la notifica della domanda allo Stato italiano presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato al solo fine di far conoscere allo Stato Italiano l'esercizio dell'azione risarcitoria promossa nei confronti della Repubblica senza voler considerare lo Controparte_5
Stato Italiano, e tanto meno il quali parti processuali del processo di cognizione. CP_11
Alla luce delle superiori considerazioni non può ritenersi ammissibile l'intervento del nel CP_11 presente giudizio.
3.2.2. In secondo luogo, con riguardo, invece, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, deve rilevarsi la sua carenza di titolarità del diritto controverso dal lato passivo per i seguenti motivi (cfr. Cass. civ., sezioni unite, 2951/2016 in ordine alla distinzione tra legittimazione attiva/passiva e titolarità del diritto dal lato attivo/passivo nonché in relazione alla natura di “mera difesa” della carenza di titolarità del diritto controverso).
Richiamando quanto espresso supra in relazione al soggetto contraddittore in questa fase cognitiva di accertamento del fatto illecito posto in essere ai danni del signor deve ribadirsi che lo Stato CP_7 italiano non è responsabile dei fatti criminosi che hanno dato luogo al diritto al risarcimento del danno e, dunque, non può predicarsi, in capo alle amministrazioni statali italiane, in particolare alla (e al ), la sussistenza di Controparte_1 Controparte_4 edott le sostituzione al soggetto passivo dell'obbligo risarcitorio.
Come già chiarito supra, il richiamato comma 6 dell'art. 43 D.L. citato non individua l'amministrazione che deve essere convenuta in giudizio ma fa riferimento esclusivamente alla notifica «presso gli uffici» dell'Avvocatura dello Stato e, dunque, secondo l'interpretazione del disposto sopra condivisa, l'Avvocatura dello Stato non può assumere, di per sé sola, la qualità di parte nel giudizio di cognizione volto al solo accertamento del fatto illecito atteso che il ruolo dello Stato Italiano subentra nella fase successiva, ovvero quella di esecuzione, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della responsabilità della Repubblica Federale di Germania per i fatti illeciti commessi a danno delle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 e, dunque, CP_8 nella fase di pagamento dell'indennizzo attraverso il Fondo all'uopo istituito presso il CP_11
Per le considerazioni sopra svolte, la domanda attorea di accertamento della responsabilità e conseguente condanna svolta nei confronti dello Stato Italiano non è fondata stante il difetto di titolarità del diritto controverso dal lato passivo in capo alla Repubblica Italiana, in persona della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. Posto quanto sopra, deve a questo punto esaminarsi la domanda giudiziale formulata da parte attrice nei confronti della rimasta contumace nel presente Controparte_5 giudizio.
4.1. Nel merito, in via preliminare, va esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta.
Da quanto sopra affermato consegue che l'unico soggetto titolare dal lato passivo della situazione giuridica dedotta nel presente giudizio risulta la la quale, dunque, è Controparte_5 la sola legittimata a sollevare le eccezioni relativ elle di prescrizione e di decadenza: la relativa contumacia preclude la disamina di siffatte eccezioni, sollevate nel presente giudizio da soggetto non legittimato.
7 In ogni caso, l'eccezione non è comunque meritevole di accoglimento.
La Suprema Corte con la sentenza resa a Sezioni Unite nel 2004, la n. 5044/2004, ha definitivamente consacrato il principio che i crimini internazionali minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta della coesistenza internazionale, trattandosi di violazioni particolarmente gravi per intensità o sistematicità dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, che prevalgono su ogni altra norma di carattere convenzionale e consuetudinario e, quindi, anche su quelle in tema di immunità.
Da ciò ne discende l'imprescrittibilità dei crimini internazionali rispondendo all'esigenza, palesata dalla comunità internazionale, di assicurare la punizione di tali delitti senza limiti di tempo: attraverso la Convenzione ONU del 26/11/1968 e dalla Convenzione Europea del 25/11974 tale necessità ha trovato la sua concretizzazione.
Queste norme non dipendono dalla ratifica individuale da parte di ogni Stato e trovano diretta applicazione nel sistema italiano grazie all'automatica integrazione del nostro ordinamento con le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 10 della nostra Costituzione.
La norma consuetudinaria di imprescrittibilità deve essere considerata retroattiva, poiché la sua origine è strettamente legata all'esigenza di garantire che i crimini internazionali non rimanessero impuniti. In questo contesto, l'esclusione della retroattività prevista dall'articolo 25 della Costituzione in materia penale non si estende al sistema risarcitorio civile, dove il principio di irretroattività è stabilito da una norma di rango ordinario (articolo 11 delle preleggi) e, pertanto, può essere derogato da un'altra norma di pari rango.
Poiché la deportazione e l'assoggettamento ai lavori forzati rientrano tra i crimini di guerra (e, quindi, tra i crimini internazionali), ne deriva l'imprescrittibilità dei fatti illeciti cui consegue l'imprescrittibilità anche dei diritti di credito ad essi correlati.
Nello stesso senso si è espresso il Tribunale di Torino (sentenza 19 maggio 2020), il quale, dopo un'ampia e condivisibile disamina della questione, ha affermato che “Si ritiene dunque esistente una norma di diritto internazionale consuetudinario, formatasi all'inizio degli anni 60, e che sancisce la imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità, con particolare e specifico riferimento ai crimini commessi dalle forze di occupazione naziste nel corso della seconda guerra mondiale. Questa norma, che per sua genesi e natura si applica a fatti commessi prima della sua entrata in vigore, ha natura retroattiva, in conformità di quanto previsto dall'art. 7 2° comma della CEDU, che contribuisce a chiarire e individuare il contenuto della norma consuetudinaria. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute (art. 10 Cost.); e tale conformazione avviene "automaticamente" per quanto riguarda i principi generali e le norme consuetudinarie di diritto internazionale (C.Cost. 24.10.07 n. 349). Nel caso concreto la conformazione opera nel senso di ritenere che, se il fatto illecito civile consiste in un crimine contro l'umanità, esso deve considerarsi imprescrittibile. A questa conclusione non è di ostacolo il principio secondo cui le norme consuetudinarie internazionali contrarie ai principi fondamentali della nostra Costituzione non possono trovare ingresso nel nostro ordinamento in base all'art. 10 (Cass. S.U. 530/2000). Infatti, per le considerazioni svolte al punto 5.3, la norma internazionale concorre alla individuazione di un elemento della fattispecie civilistica, e non tocca invece il contenuto della fattispecie incriminatrice. Con la conseguenza che non risultano compromessi i principi di tassatività e di irretroattività della legge penale sanciti dall'art. 25 Cost. Per queste ragioni l'eccezione di prescrizione sollevata dalla R.F.G. viene respinta.”.
Tanto considerato, avuto riguardo al caso di specie, atteso che i fatti addotti da parte attrice costituiscono indubbiamente crimini internazionali, non può che derivarne il rigetto dell'eccezione di prescrizione relativa al diritto al risarcimento dei danni vantato in sede civilistica da Parte_1
8 peraltro non sollevata dalla Federale di rimasta contumace, ma CP_5 CP_3 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato.
4.2 Circa l'accertamento del fatto illecito, ritiene il Tribunale che parte attrice ha fornito la prova a sostegno delle sue pretese risarcitorie.
Va innanzi tutto evidenziato che, in base a un orientamento giurisprudenziale consolidato, applicabile alla presente controversia in virtù di quanto stabilito dall'articolo 62, comma 1, della Legge 31 maggio 1995, n. 218, deve trovare applicazione la legge italiana, ossia quella del luogo in cui si sono verificati gli eventi descritti nell'atto introduttivo (la cattura che ha dato inizio alla prigionia).
Ciò premesso, risulta provato il rapporto di parentela, (doc. 3 fasc. att.) in particolare di filiazione tra l'odierna attrice e il di lei padre (Cass., sent. n. 14605/2005; n. 4414/1999). CP_7
Deve quindi ritenersi assolta la prova della qualifica di erede da cui discende il diritto dell'attrice di richiedere iure hereditatis il risarcimento del danno entrato nel patrimonio del de cuius.
Dalle emergenze processuali è emerso documentalmente che ha partecipato alla CP_7
Seconda Guerra Mondiale arruolato come soldato nel 42° Reggimento di Fanteria di stanza a Genova (doc. 1 fasc. att.) nel gennaio del 1942.
È inoltre provato documentalmente (Foglio Notizie: v. doc. 2 fasc. att.) che nell'estate dello stesso anno sia stato inviato sul fronte di guerra in Grecia (Arta) dove, a seguito CP_7 dell'Armistizio del settembre del 1943, è stato catturato dai tedeschi, deportato e poi internato nel lager tedesco di Stammlager III/D, lager istituito dalle forze del Terzo Reich per i prigionieri di guerra. Anche questa circostanza è stata documentalmente provata da parte attrice dal momento che il Foglio Notizie del soldato indica proprio la data di cattura e deportazione nonché quella di CP_7 liberazione avvenuta il 20.10.1945.
A differenza di tanti suoi coetanei è sopravvissuto, infatti, alla guerra, alla cattura CP_7 tedesca e all'internamento.
È ormai fatto notorio come i lager tedeschi siano stati luoghi di terrore e soprusi indicibili senza precedenti che solo dopo la guerra e attraverso le testimonianze dei sopravvissuti, come CP_7
sono stati svelati al mondo suscitando un'onda di incredulità e dolore che ac
[...] ancora la nostra generazione.
È possibile affermare, in base al principio dell'id quod plerumque accidit, che la deportazione nei campi di lavoro o di concentramento all'interno della Germania nazionalsocialista o nei territori da essa occupati rappresenta un fatto noto alla comunità. La lunga permanenza in condizioni degradanti e disumane, caratterizzata da maltrattamenti e privazioni, sotto una costante sorveglianza armata, e l'imposizione di lavori estenuanti per molte ore al giorno, senza riposo settimanale e senza compenso, in un contesto di alimentazione insufficiente e con vestiario inadeguato e riscaldamento insufficiente, ha causato una sofferenza significativa, non solo a livello fisico ma anche morale. Tale situazione ha compromesso gravemente l'equilibrio psicologico e ha ostacolato il successivo reinserimento sociale delle persone deportate.
In forza dell'art. 115, II comma, c.p.c., il giudice può porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza. Per fatto notorio va intesa la conoscenza di un determinato fatto storico, in quanto insita nel patrimonio culturale comune a una data collettività; inutile ne è diventa la dimostrazione in giudizio, in forza del principio ''notoria non egent probatione”. Il giudice non lede, così operando, il principio contenuto nel I comma del medesimo art. 115 c.p.c.,
9 onde iudex secundum allegata et probata iudicare debet, non secundum conscientiam proprio perché il fatto notorio non è scienza privata (conscientia) in quanto conosciuto dall'intera comunità in un determinato tempo e in una determinata epoca, societas et communitas cui lo stesso giudice fa parte.
Risultano provate dunque, nella specie, la cattura e la prigionia, elementi sufficienti a considerare dimostrato l'illecito ex artt. 2043-2059 c.c. dedotto a carico della in Controparte_5 continuità con il in danno di e di conseguenza la sussistenza di tutti i CP_8 CP_7 presupposti per accedere al Fondo di cui all'art. 43 D.L. 36/2022 da parte dell'odierna attrice.
5. Per quanto riguarda il pregiudizio non patrimoniale lamentato da parte attrice, deve rilevarsi quanto segue.
5.1. Preliminarmente si osserva che parte attrice, pur dichiarando di agire per i danni subiti sia iure proprio che iure hereditatis, ha in realtà dedotto esclusivamente il danno non patrimoniale subito da a causa della prigionia. CP_7
Va escluso, pertanto, che possa ottenere una forma di risarcimento iure proprio. Parte_1
Nessuna circostanza è, infatti, emersa nel procedimento de quo, né è stata anche solo allegata, che l'attrice abbia avuto una sua personale sofferenza originata dalla prigionia del padre. Pur non potendo ignorare la considerazione che sia impossibile che una tale esperienza non abbia profondamente traumatizzato nella fattispecie non è stata né allegata, né tanto CP_7 meno fornita prova alcuna di quanto questi traumi abbiano a loro volta determinato dei pregiudizi nella sfera giuridica dell'odierna attrice.
In relazione alla domanda formulata iure hereditas e meritevole di accoglimento, ritiene il Tribunale che, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, deve aversi riguardo al numero di giorni di privazione illegittima della libertà personale e, come criterio opportunamente applicabile per analogia, ai parametri stabiliti dal nostro ordinamento per l'ingiusta detenzione in caso di illegittima custodia cautelare, ad oggi calcolato in via giurisprudenziale in Euro 235,82 pro die con gli adeguamenti del caso concreto.
Poiché si tratta di un importo espresso in moneta attuale, tenuto conto delle peculiari caratteristiche della fattispecie nonché della circostanza che il fatto illecito posto a fondamento dell'odierna pretesa è molto risalente nel tempo – collocandosi i fatti tra il 1943 e il 1945 – considerata altresì la circostanza che il signor padre dell'attrice, è stato poi liberato e ha potuto emanciparsi CP_7 nonché costruire una famiglia, sposandosi e avendo una figlia, l'odierna attrice, deve ritenersi equo utilizzare quale parametro giornaliero di liquidazione del danno quello di Euro 235,82 stabiliti dal nostro ordinamento per l'ingiusta detenzione ridotto della metà così da adeguare l'importo utilizzato al peculiare caso concreto.
Il predetto importo deve successivamente essere moltiplicato per 772, ovvero per il numero di giorni di privazione della libertà subiti dall'internato e, dunque, la complessiva somma da liquidare a favore di parte attrice è pari ad Euro 91.026,52.
Tale somma deve ritenersi liquidata nel rispetto del principio della domanda dal momento che parte attrice, nelle proprie conclusioni, pur avendo quantificato la pretesa creditoria in Euro 84.600,00, ha in ogni caso richiesto liquidarsi la “diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia” (cfr. sul punto, da ultimo, Cass. civ. 29537/2024 in ordine alla formula utilizzata nelle conclusioni non qualificabile in termini di clausola di stile: “La formula "somma maggiore o minore risultante all'esito dell'istruttoria" o altre analoghe espressioni, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di
10 una somma determinata, non costituisce una clausola meramente di stile quando persiste una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi”).
5.2. Del tutto sfornita di prova, e dunque di fondamento, risulta l'eccezione svolta - in termini generici - dall'Avvocatura dello Stato di compensatio lucri cum damno al fine di veder decurtato il risarcimento liquidato delle somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, di quelle che l'attore o il suo dante causa avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma II, c.c.: non sono documentati né benefici economici che l'uno o l'altro abbiano percepito in ragione dei fatti per cui è causa né decadenze dalla possibilità di percepirli.
5.3. Alla complessiva somma, come sopra determinata, pari ad Euro 91.026,52 liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dalla data dell'evento fino alla presente sentenza.
6. Ai sensi del citato art. 43 D.L. 30.04.2022 n. 36, convertito in legge 79/2022, la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno e le spese processuali potranno essere recuperate dall'attrice al passaggio in giudicato della sentenza mediante accesso all'apposito Fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/14 e successive modifiche (da ultimo con d.m. n. 147/22), secondo importi prossimi ai medi in relazione al credito accertato, con esclusione della fase istruttoria per la quale non è stata sostanzialmente svolta attività difensiva.
Nei rapporti tra parte attrice e le parti convenuta e terza intervenuta, le spese devono essere invece dichiarate interamente compensate, tenuto conto dell'assenza di domande svolte da parte attrice nei confronti del , del rigetto della domanda svolta nei confronti Controparte_4 della e della ritenuta infondatezza delle eccezioni sollevate Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
− accertata la responsabilità per i fatti illeciti commessi a danno di descritti in CP_7 motivazione, condanna la a c trice Controparte_5 Pt_1
11 iure hereditatis, a titolo di risarcimento del danno, l'importo di Euro 91.026,52 oltre CP_7 accessori come in motivazione;
− rigetta la domanda proposta da nei confronti della Repubblica Italiana - Parte_1
Controparte_1
− dichiara inammissibile l'intervento svolto dal;
Controparte_4
− condanna la convenuta alla rifusione in favore di parte Controparte_5 attrice delle spese di lite per compenso di avvocato oltre rimborso forfetario 15%, oltre spese generali, i.v.a. (se dovuta per legge) e c.p.a. come per legge;
− dichiara integralmente compensate le spese di lite tra attrice e la Controparte_1 nonché il .
[...] Controparte_4
Milano, 26 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
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