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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/07/2025, n. 5557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5557 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45518/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 45518/2023, promossa con ricorso in riassunzione ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 14.12.2023
DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Foggia Corso Roma 204/B presso C.F._2
l'avv. Salvatore Santoro, che li rappresenta e difende per procura in calce al ricorso,
ATTORI
CONTRO
(P.I. , in persona di un procuratore speciale, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Milano via A. T. Trivulzio n. 3 presso l'avv. Claudio Paolo
Cambieri, rappresento e difeso dall'avv. Maria Chiara Antonacci per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTO pagina 1 di 13
Oggetto: contratti bancari
Gli attori hanno così concluso:
“- accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo ipotecario del 08 marzo 1995 n. 215 9 1E di iniziali lire 60.000,000 (€ 30.987,41) stipulato con atto del notaio , notaio in Foggia Persona_1
(Rep. n. 17319 racc. 2118) tra il Sig. e la sede di Foggia a Parte_1 Controparte_2 fronte dei tassi usurai applicati,
- e per l'effetto condannare la in persona del Controparte_3 legale rapp.te p.t. alla restituzione della somma di € 11.478,90 indebitamente incassata oltre interessi moratori e spese accessorie sino all'effettivo soddisfo;
- per l'effetto condannare l'Istituto bancario convenuto, in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento del danno anche morale subito dal Sig. e dalla Sig.ra pari ad Parte_1 Parte_2
€ 4.000,00 o nella maggior o minore somma che l'adito G.I. riterrà congrua oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condannare, altresì, la banca convenuta ex art. 96 c.p.c. qualora risultando soccombente nel presente giudizio appaia evidente che, non accettando di risolvere la controversia in mediazione, abbia resistito in giudizio con mala fede o colpa grave;
- con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. Con sentenza munita della clausola di provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 282
c.p.c.”.
Il convenuto ha così concluso:
“Per tutto quanto esposto, con le più ampie riserve di ulteriori difese, la Banca convenuta conclude affinché il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, voglia:
1) Rigettare tutte le domande introdotte dagli attori perché inammissibili ed infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in atto, rigettando anche le richieste istruttorie dagli stessi avanzate;
2) Con vittoria di spese e competenze del giudizio.”.
pagina 2 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 14.12.2023 e Parte_1
hanno riassunto il giudizio già proposto innanzi al Tribunale di Foggia Parte_2
nei confronti del sponendo che: Controparte_1
-in data 8.3.1995 stipulavano un contratto di mutuo ipotecario con un importo finanziato da restituire in 10 anni decorrenti dal giorno della stipula;
-il tasso di interesse fisso applicato era pari a 12,250% (TAN) e gli interessi di mora venivano concordati in tre punti percentuali in più rispetto al TAN;
-in data 8.3.2005 il mutuo risultava completamente pagato e quindi estinto;
-il tasso di interesse effettivo globale previsto nel contratto è superiore al tasso soglia usura vigente per i mutui ipotecari a tasso fisso per le ultime 14 rate del mutuo, dall'8.3.1998 al 8.3.2005;
-alla luce della sentenza n. 350/13 della Suprema Corte di Cassazione, il tasso di mora si deve considerare rientrante tra le componenti che concorrono a determinare il tasso complessivo di interesse relativo al tasso-soglia previsto dalla legge;
-dalla perizia di parte fatta effettuare è emerso che il tasso globale applicato fin dall'origine a tale contratto è superiore al tasso soglia previsto dalla legge per i contratti di mutuo ipotecario per quel periodo.
Gli attori, in particolare, deducono che:
-dalla lettura dell'art. 1283 c.c. emergono precisi limiti all'anatocismo al fine di tutelare il debitore dall'usura; invero, gli interessi possono produrre altri interessi solo se sono già decorsi sei mesi da quando l'obbligazione è insorta e sono esigibili solo in seguito a specifica domanda giudiziale o in virtù di un accordo successivo alla loro scadenza;
-il Giudice può condannare al pagamento degli interessi maturati su altri interessi solo se quelli principali erano scaduti alla data di presentazione della domanda giudiziale;
-gli interessi applicati da parte convenuta superano il tasso soglia stabilito dalla legge e, pertanto, vi è un'ipotesi di usura oggettiva ai sensi dell'art. 2 comma 4 L. n. 108/96;
pagina 3 di 13 -si tratta anche di un'ipotesi di usura soggettiva ai sensi dell'art. 644 c.p. secondo cui sono usurai gli interessi anche se inferiori al tasso soglia trimestrali che risultano comunque sproporzionati rispetto alle prestazioni di denaro o di altra utilità, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizione di difficoltà economica o finanziaria;
-l'unico tasso-soglia rilevante ai fini del calcolo dell'usura è il TEGM rilevato periodicamente dalla Banca d'Italia;
-dalla costante giurisprudenza emerge che si intendono usurari gli interessi a qualunque titolo convenuti, quindi anche a titolo di interessi moratori.
Pertanto, gli attori chiedono di accertare la nullità del contratto di mutuo ipotecario dell'8.3.1995 n. 215 9 1E di iniziali lire 60.000.000 a fronte dei tassi usurai applicati e, per l'effetto, di condannare il convenuto alla restituzione della somma di euro 11.478,90 indebitamente incassata, oltre interessi moratori e spese accessorie sino all'effettivo soddisfo;
chiedono, inoltre, di condannare il convenuto al risarcimento del danno anche morale subito pari ad euro 4.000,00, o nella maggior o minor somma ritenuta congrua, e di condannare altresì la banca convenuta ex art. 96 c.p.c. poiché, non accettando di risolvere la controversia in mediazione, ha resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Si è costituito in giudizio l'istituto di credito il quale contesta Controparte_1
quanto ex adverso dedotto e chiede il rigetto integrale delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
Parte convenuta deduce, in particolare, che:
-non è in possesso di alcun documento relativo al rapporto bancario intercorso con i ricorrenti, sorto nel 1995 e chiuso nel 2005, avendo legittimamente distrutto ogni documentazione al riguardo e, pertanto, la comparsa viene redatta sulla base dei documenti contrattuali prodotti dalle controparti agli atti del presente giudizio;
-la documentazione depositata non è completa, in quanto è evidente -da quanto prodotto dagli stessi attori- che nel corso del rapporto di mutuo c'è stato un atto integrativo e modificativo del contratto, nel 2001, che ha modificato le condizioni economiche,
pagina 4 di 13 riducendo il tasso di interessi inizialmente pattuito;
tale circostanza emerge dagli allegati alla perizia di controparte, ed in particolare dalla presenza di un secondo piano di ammortamento diverso da quello originario;
-la riscontrata carenza documentale rende la domanda infondata e comunque non provata;
è pacifico che il cliente che agisce giudizialmente nei confronti della banca introducendo un'azione di ripetizione di indebito, sia tenuto a provare il fatto costitutivo della sua pretesa, e quindi non solo la dazione del denaro, ma anche il titolo (cioè il sottostante contratto di mutuo nella sua interezza) in forza del quale si chiede la restituzione;
-il contratto de quo risulta stipulato in epoca antecedente all'entrata in vigore della
Legge n. 108/96 e, pertanto, la pattuizione relativa agli interessi non può ritenersi usuraria;
-il momento rilevante per la verifica di usurarietà delle condizioni contrattuali del mutuo rispetto al tasso soglia è, difatti, da individuarsi unicamente in quello della conclusione del contratto, a prescindere dal pagamento;
la valutazione di usurarietà deve rimanere, pertanto, circoscritta al momento genetico della convenzione contrattuale;
-l'usura sopravvenuta non determina la nullità della pattuizione contrattuale relativa al tasso di interesse e non è applicabile l'art. 1815 comma 2 c.c., norma che sanziona solo il caso della pattuizione di interessi usurari;
-da ultimo la Corte di Cassazione, con la ordinanza n. 24743 del 17 agosto 2023, ha affermato che qualora il tasso di interessi pattuito nell'ambito di un contratto di mutuo fondiario stipulato prima della legge 108/1996, che fissa il tasso soglia oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari, risulti superiore a tale soglia, ciò non comporta l'invalidità della clausola di determinazione degli interessi;
di conseguenza, non può qualificarsi come contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto la volontà del mutuante di applicare gli interessi contrattualmente stabiliti;
-nel caso di specie non solo il contratto risulta stipulato nel 1995, anteriormente alla entrata in vigore della Legge n. 108/1996, ma per di più gli stessi attori dichiarano che il pagina 5 di 13 tasso soglia usura sarebbe stato superato per alcune annualità nel corso del rapporto e non ab origine;
-i dubbi relativi alla c.d. “usura sopravvenuta”, che dovrebbe verificarsi quando interessi che non erano usurari al momento della pattuizione lo divengano in corso di esecuzione del contratto, sono stati risolti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n.
24675 del 19 ottobre 2017;
-in ogni caso, l'usura sopravvenuta, se pure si fosse verificata nel contratto in esame, non assumerebbe alcun rilievo rispetto a quella che è stata la volontà delle parti nella originaria (e legittima) pattuizione del tasso di interessi ultralegale;
-il contenuto del ricorso introduttivo del presente giudizio presenta profili di nullità per la sua assoluta genericità senza specifici riferimenti alla fattispecie concreta, in quanto si limita a richiamare l'allegata perizia di parte;
-se controparte ritenesse il contratto di mutuo affetto da anatocismo per il solo fatto che prevede l'ammortamento “alla francese”, tale tesi sarebbe palesemente infondata;
invero, è oramai pacifico che la previsione di un piano di rimborso con rata fissa non comporta violazione dell'art. 1283 c.c. poiché gli interessi vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota di interessi della rata di rimborso;
-se invece controparte vuole riferirsi al fatto che secondo il contratto le rate scadute, comprensive di interessi corrispettivi, possono produrre ulteriori interessi, in conseguenza dell'applicazione degli interessi di mora sull'intera rata insoluta non può non rilevarsi che si tratta di un'ipotesi di capitalizzazione consentita dall'art. 3 della
Delibera CICR 9 febbraio 2000 e dunque di una legittima deroga al divieto di cui all'art. 1283 c.c.;
-è incoerente la contestazione degli attori nella parte in cui affermano che è ammessa la sommatoria, ai fini della verifica di pattuizioni usurarie, tra interessi corrispettivi e interessi moratori;
pagina 6 di 13 -la Corte di Cassazione, con sentenza n. 17447 del 28 giugno 2019, ha chiarito che “non
è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori, in quanto i due tassi sono alternativi tra loro”; se il debitore è in regola con i pagamenti deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori;
inoltre, i tassi si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta;
-la contestazione relativa all'usura soggettiva è assolutamente infondata, posto che gli attori non hanno neppure allegato una propria situazione di difficoltà economica o finanziaria, o lo stato soggettivo di approfittamento, né fornito la prova dell'alterazione del sinallagma contrattuale;
-è, altresì, infondata la richiesta di condanna ex art.96 c.p.c., in quanto la decisione della banca di non aderire al procedimento di mediazione e resistere nel presente giudizio è del tutto legittima.
In data 19.6.2024 il Giudice, ritenuto che, tenuto conto delle difese svolte dalle parti, la controversia fosse incompatibile, per il suo oggetto, la sua complessità e le prove articolate, con l'intrapreso rito, richiedendo un'istruzione non sommaria, ha disposto il mutamento del rito.
Orbene, ritiene il Tribunale che le domande proposte dagli attori siano infondate.
Preliminarmente, va rilevato che in base al condivisibile insegnamento della Suprema
Corte (v. Cass. n. 12652/20 e Cass. n. 21830/21), il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.
pagina 7 di 13 Dal contratto di mutuo fondiario stipulato dalle parti in data 8.3.1995 (v. doc. n. 1 attori) risulta che il TAN (v. art. 2), e quindi il tasso per gli interessi corrispettivi, è pari al
12,250%, mentre il tasso per gli interessi moratori (v. art. 4) è pari al 15,250% (TAN + 3 punti percentuali).
In primo luogo rileva il Tribunale che il contratto di finanziamento de quo è stato stipulato in data 8.3.1995, quindi prima dell'entrata in vigore della Legge n. 108/1996.
Pertanto, la stessa non può trovare applicazione e, ai fini dell'accertamento dell'usura, la disciplina di riferimento è contenuta nell'art. 644 c.p. ratione temporis vigente.
Secondo il condivisibile insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (v. Cass.
S.U. n. 24675/17), va difatti negata la configurabilità dell'usura sopravvenuta, essendo il
Giudice vincolato all'interpretazione autentica degli artt. 644 c.p. e 1815 comma 2 c.c., come modificati dalla Legge n. 108 del 1996 (rispettivamente all'art. 1 e all'art. 4), imposta dall'art. 1 comma 1 D.L. n. 394 del 2000; interpretazione della quale la Corte costituzionale ha escluso la sospetta illegittimità, per violazione degli artt. 3, 24, 47 e 77
Cost., con la sentenza n. 29/2002.
Afferma, pertanto, il Supremo Collegio che, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della Legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Come sopra detto, secondo il condivisibile insegnamento della Suprema Corte (v. Cass.
n. 8138/09) “In tema di usura, e con riferimento a fattispecie anteriore all'entrata in vigore della legge 7 marzo 1996, n. 108, la pattuizione di interessi elevati non costituisce pagina 8 di 13 di per sé motivo di illiceità del negozio di mutuo, questa sussistendo nel caso in cui si ravvisino gli estremi del reato di usura, a norma dell'art. 644 cod. pen. (nella previgente formulazione). Conseguentemente, può ritenersi l'illiceità del contratto solo se ricorrano l'esorbitanza degli interessi convenuti, lo stato di bisogno del mutuatario e l'approfittamento di tale stato da parte del mutuante.” Ed ancora (v. Cass. n. 25182/10)
“In tema di usura, e con riferimento a fattispecie anteriore all'entrata in vigore della legge 7 marzo 1996, n. 108, la pattuizione di interessi ultralegali non è di per sé viziata da nullità, essendo consentito alle parti di determinare un tasso d'interesse diverso e superiore a quello legale, purché ciò avvenga in forma scritta e sussistendo l'illiceità del negozio soltanto nel caso in cui si ravvisino gli estremi del reato di usura.
Conseguentemente, può ritenersi l'illiceità del contratto solo se ricorrano un vantaggio usurario, lo stato di bisogno del mutuatario e l'approfittamento di tale stato da parte del mutuante.”
Rileva il Tribunale che, nel caso di specie, gli attori non hanno anzitutto né allegato in modo adeguato né tanto meno provato l'esorbitanza degli interessi.
Parte attrice ha eccepito l'usurarietà degli interessi pattuiti, in quanto la somma degli interessi corrispettivi e di quelli moratori supererebbe il tasso soglia.
Tale assunto è erroneo.
Rileva il Tribunale che, secondo l'insegnamento del Supremo Collegio (v. Cass. n.
5324/03, Cass. 5598/17, Cass. n. 27442/18 e da ultimo Cass. S.U. 19597/20), in tema di contratto di mutuo l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso-soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi sia gli interessi moratori. Tuttavia, al fine della verifica del superamento del tasso-soglia non si può effettuare la sommatoria degli stessi
(v. in tal senso da ultimo Cass. n. 27442/18 e Cass. S.U. n. 19597/2020). Ed invero, in tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore pagina 9 di 13 per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto (v. Cass. n. 14214/22).
Peraltro, dal primo decreto ministeriale adottato in data 22.3.1997 a seguito della legge del 1996, valevole per i contratti stipulati fino al 30.6.1997 il tasso-soglia per la categoria “mutui” era pari -con riferimento agli interessi corrispettivi- al 15,90% ed ancora più alto era quello dei moratori, tenuto conto della maggiorazione del 2,1.
Pertanto, non risultano usurari il tasso per gli interessi corrispettivi pari al 12,250% e il tasso per gli interessi moratori pari al 15,250% pattuiti nel mutuo fondiario de quo.
Ne consegue che è erroneo il calcolo effettuato dal perito di parte attrice poiché ha sommato ai fini del calcolo del TEG gli interessi corrispettivi agli interessi moratori (v. pp. 4 e 6).
Peraltro, è lo stesso perito affermare che si tratta di usura non originaria ma sopravvenuta -e quindi non rilevante- poiché il medesimo avrebbe accertato il superamento del tasso soglia solo per le ultime 14 rate del prestito ovvero dall'8.9.1998 all'8.3.2005.
In ogni caso, parte attrice non ha ottemperato all'onere assertivo e all'onere probatorio posti a suo carico poiché non ha allegato in modo adeguato -né ha comunque provato- sia che al momento della stipulazione del mutuo fondiario de quo gli attori si trovassero in stato di bisogno sia che l'istituto di credito convenuto si sia approfittato di tale stato facendo pattuire interessi esorbitanti.
A voler ritenere, infine, che gli attori abbiano proposto la domanda di nullità del mutuo de quo in conseguenza del superamento del tasso-soglia a causa dell'anatocismo asseritamente insisto nell'ammortamento alla francese che caratterizza il piano di rimborso del finanziamento de quo, occorre considerare che il predetto piano di ammortamento è caratterizzato da rate di rimborso costanti nel tempo comprensive di un pagina 10 di 13 quota di capitale e di una quota di interessi corrispettivi, che di per sé non comporta l'applicazione dell'anatocismo, in quanto gli interessi vengono calcolati solo sul capitale residuo, ancora da restituire, e non già sugli interessi prodotti (si tratta dunque di interessi semplici e non già di interessi composti); sul punto si richiama la giurisprudenza di questo Tribunale: sez. VI sent. del 28/10/2014; Sez. VI sent. n. 1242 del 29/01/2015; Sez. VI sent. n. 3549 del 17/03/2015: “nel mutuo con ammortamento a rate costanti (c.d. alla francese), quale è quello oggetto di causa, al solo fine di determinare la misura delle rate costanti si fa uso di una formula di matematica finanziaria che utilizza anche l'interesse composto. Ma il profilo decisivo è che, anche nel mutuo alla francese, gli interessi delle singole rate di ammortamento siano calcolati solo sul capitale residuo e ciò esclude ogni anatocismo. Tale circostanza risulta documentalmente anche nel caso di specie: infatti parte attrice ha prodotto sub doc. 5 i piani di ammortamento delle due quote del mutuo accollate dall'attore, dai quali risulta che la misura degli interessi corrispettivi è esattamente calcolata sul solo debito capitale residuo…”.; la circostanza che, a parità di condizioni economiche, un piano di ammortamento alla francese comporti un esborso complessivo a titolo di interessi superiore a quello determinato da un piano di ammortamento “all'italiana” (ossia comportante una costanza della rata solo per la quota capitale e una differente incidenza della quota di interessi mano a mano che si riduca il capitale da restituire per effetto del pagamento delle rate precedenti) discende non da un illegittimo effetto anatocistico proprio del primo programma di rateizzazione dell'obbligazione restitutoria, quanto più semplicemente dal fatto che la necessità di mantenere costanti le rate per tutta la durata del mutuo impone di diluire maggiormente la restituzione del capitale e, quindi, di confezionare un piano di ammortamento di durata maggiore, a cui inevitabilmente corrisponde un maggiore importo complessivo spettante a titolo di interessi (essendo maggiore il tempo che il mutuatario richiede per restituire la somma a suo tempo erogatagli); anche la Suprema Corte (v. Cass. n. 27823/23) ha affermato che “Il metodo
"alla francese'' comporta invece che gli interessi vengano comunque calcolati
pagina 11 di 13 unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto
l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing, v. Cass. n. 16221/2022; Cass.
n. 9237/2020; Cass. n. 34677/2022). La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato.”; di recente, anche le
Sezioni Unite del Supremo Collegio (v. Cass. S.U. n. 15130/24) hanno affermato che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.”.
Essendo tutte infondate, le domande degli attori vanno rigettate.
pagina 12 di 13 Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, gli attori vanno condannati a rimborsare, in solido, al convenuto le spese di giudizio così come liquidate in dispositivo.
-
P.Q.M.
- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-rigetta le domande proposte da e da Parte_1 Parte_2
-condanna e a pagare, in solido, al Parte_1 Parte_2 CP_1
le spese di giudizio che si liquidano nell'importo di euro 5.000,00 per compenso,
[...]
oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Milano, 4.7.2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 45518/2023, promossa con ricorso in riassunzione ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 14.12.2023
DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Foggia Corso Roma 204/B presso C.F._2
l'avv. Salvatore Santoro, che li rappresenta e difende per procura in calce al ricorso,
ATTORI
CONTRO
(P.I. , in persona di un procuratore speciale, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Milano via A. T. Trivulzio n. 3 presso l'avv. Claudio Paolo
Cambieri, rappresento e difeso dall'avv. Maria Chiara Antonacci per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTO pagina 1 di 13
Oggetto: contratti bancari
Gli attori hanno così concluso:
“- accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo ipotecario del 08 marzo 1995 n. 215 9 1E di iniziali lire 60.000,000 (€ 30.987,41) stipulato con atto del notaio , notaio in Foggia Persona_1
(Rep. n. 17319 racc. 2118) tra il Sig. e la sede di Foggia a Parte_1 Controparte_2 fronte dei tassi usurai applicati,
- e per l'effetto condannare la in persona del Controparte_3 legale rapp.te p.t. alla restituzione della somma di € 11.478,90 indebitamente incassata oltre interessi moratori e spese accessorie sino all'effettivo soddisfo;
- per l'effetto condannare l'Istituto bancario convenuto, in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento del danno anche morale subito dal Sig. e dalla Sig.ra pari ad Parte_1 Parte_2
€ 4.000,00 o nella maggior o minore somma che l'adito G.I. riterrà congrua oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condannare, altresì, la banca convenuta ex art. 96 c.p.c. qualora risultando soccombente nel presente giudizio appaia evidente che, non accettando di risolvere la controversia in mediazione, abbia resistito in giudizio con mala fede o colpa grave;
- con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. Con sentenza munita della clausola di provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 282
c.p.c.”.
Il convenuto ha così concluso:
“Per tutto quanto esposto, con le più ampie riserve di ulteriori difese, la Banca convenuta conclude affinché il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, voglia:
1) Rigettare tutte le domande introdotte dagli attori perché inammissibili ed infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in atto, rigettando anche le richieste istruttorie dagli stessi avanzate;
2) Con vittoria di spese e competenze del giudizio.”.
pagina 2 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 14.12.2023 e Parte_1
hanno riassunto il giudizio già proposto innanzi al Tribunale di Foggia Parte_2
nei confronti del sponendo che: Controparte_1
-in data 8.3.1995 stipulavano un contratto di mutuo ipotecario con un importo finanziato da restituire in 10 anni decorrenti dal giorno della stipula;
-il tasso di interesse fisso applicato era pari a 12,250% (TAN) e gli interessi di mora venivano concordati in tre punti percentuali in più rispetto al TAN;
-in data 8.3.2005 il mutuo risultava completamente pagato e quindi estinto;
-il tasso di interesse effettivo globale previsto nel contratto è superiore al tasso soglia usura vigente per i mutui ipotecari a tasso fisso per le ultime 14 rate del mutuo, dall'8.3.1998 al 8.3.2005;
-alla luce della sentenza n. 350/13 della Suprema Corte di Cassazione, il tasso di mora si deve considerare rientrante tra le componenti che concorrono a determinare il tasso complessivo di interesse relativo al tasso-soglia previsto dalla legge;
-dalla perizia di parte fatta effettuare è emerso che il tasso globale applicato fin dall'origine a tale contratto è superiore al tasso soglia previsto dalla legge per i contratti di mutuo ipotecario per quel periodo.
Gli attori, in particolare, deducono che:
-dalla lettura dell'art. 1283 c.c. emergono precisi limiti all'anatocismo al fine di tutelare il debitore dall'usura; invero, gli interessi possono produrre altri interessi solo se sono già decorsi sei mesi da quando l'obbligazione è insorta e sono esigibili solo in seguito a specifica domanda giudiziale o in virtù di un accordo successivo alla loro scadenza;
-il Giudice può condannare al pagamento degli interessi maturati su altri interessi solo se quelli principali erano scaduti alla data di presentazione della domanda giudiziale;
-gli interessi applicati da parte convenuta superano il tasso soglia stabilito dalla legge e, pertanto, vi è un'ipotesi di usura oggettiva ai sensi dell'art. 2 comma 4 L. n. 108/96;
pagina 3 di 13 -si tratta anche di un'ipotesi di usura soggettiva ai sensi dell'art. 644 c.p. secondo cui sono usurai gli interessi anche se inferiori al tasso soglia trimestrali che risultano comunque sproporzionati rispetto alle prestazioni di denaro o di altra utilità, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizione di difficoltà economica o finanziaria;
-l'unico tasso-soglia rilevante ai fini del calcolo dell'usura è il TEGM rilevato periodicamente dalla Banca d'Italia;
-dalla costante giurisprudenza emerge che si intendono usurari gli interessi a qualunque titolo convenuti, quindi anche a titolo di interessi moratori.
Pertanto, gli attori chiedono di accertare la nullità del contratto di mutuo ipotecario dell'8.3.1995 n. 215 9 1E di iniziali lire 60.000.000 a fronte dei tassi usurai applicati e, per l'effetto, di condannare il convenuto alla restituzione della somma di euro 11.478,90 indebitamente incassata, oltre interessi moratori e spese accessorie sino all'effettivo soddisfo;
chiedono, inoltre, di condannare il convenuto al risarcimento del danno anche morale subito pari ad euro 4.000,00, o nella maggior o minor somma ritenuta congrua, e di condannare altresì la banca convenuta ex art. 96 c.p.c. poiché, non accettando di risolvere la controversia in mediazione, ha resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Si è costituito in giudizio l'istituto di credito il quale contesta Controparte_1
quanto ex adverso dedotto e chiede il rigetto integrale delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
Parte convenuta deduce, in particolare, che:
-non è in possesso di alcun documento relativo al rapporto bancario intercorso con i ricorrenti, sorto nel 1995 e chiuso nel 2005, avendo legittimamente distrutto ogni documentazione al riguardo e, pertanto, la comparsa viene redatta sulla base dei documenti contrattuali prodotti dalle controparti agli atti del presente giudizio;
-la documentazione depositata non è completa, in quanto è evidente -da quanto prodotto dagli stessi attori- che nel corso del rapporto di mutuo c'è stato un atto integrativo e modificativo del contratto, nel 2001, che ha modificato le condizioni economiche,
pagina 4 di 13 riducendo il tasso di interessi inizialmente pattuito;
tale circostanza emerge dagli allegati alla perizia di controparte, ed in particolare dalla presenza di un secondo piano di ammortamento diverso da quello originario;
-la riscontrata carenza documentale rende la domanda infondata e comunque non provata;
è pacifico che il cliente che agisce giudizialmente nei confronti della banca introducendo un'azione di ripetizione di indebito, sia tenuto a provare il fatto costitutivo della sua pretesa, e quindi non solo la dazione del denaro, ma anche il titolo (cioè il sottostante contratto di mutuo nella sua interezza) in forza del quale si chiede la restituzione;
-il contratto de quo risulta stipulato in epoca antecedente all'entrata in vigore della
Legge n. 108/96 e, pertanto, la pattuizione relativa agli interessi non può ritenersi usuraria;
-il momento rilevante per la verifica di usurarietà delle condizioni contrattuali del mutuo rispetto al tasso soglia è, difatti, da individuarsi unicamente in quello della conclusione del contratto, a prescindere dal pagamento;
la valutazione di usurarietà deve rimanere, pertanto, circoscritta al momento genetico della convenzione contrattuale;
-l'usura sopravvenuta non determina la nullità della pattuizione contrattuale relativa al tasso di interesse e non è applicabile l'art. 1815 comma 2 c.c., norma che sanziona solo il caso della pattuizione di interessi usurari;
-da ultimo la Corte di Cassazione, con la ordinanza n. 24743 del 17 agosto 2023, ha affermato che qualora il tasso di interessi pattuito nell'ambito di un contratto di mutuo fondiario stipulato prima della legge 108/1996, che fissa il tasso soglia oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari, risulti superiore a tale soglia, ciò non comporta l'invalidità della clausola di determinazione degli interessi;
di conseguenza, non può qualificarsi come contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto la volontà del mutuante di applicare gli interessi contrattualmente stabiliti;
-nel caso di specie non solo il contratto risulta stipulato nel 1995, anteriormente alla entrata in vigore della Legge n. 108/1996, ma per di più gli stessi attori dichiarano che il pagina 5 di 13 tasso soglia usura sarebbe stato superato per alcune annualità nel corso del rapporto e non ab origine;
-i dubbi relativi alla c.d. “usura sopravvenuta”, che dovrebbe verificarsi quando interessi che non erano usurari al momento della pattuizione lo divengano in corso di esecuzione del contratto, sono stati risolti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n.
24675 del 19 ottobre 2017;
-in ogni caso, l'usura sopravvenuta, se pure si fosse verificata nel contratto in esame, non assumerebbe alcun rilievo rispetto a quella che è stata la volontà delle parti nella originaria (e legittima) pattuizione del tasso di interessi ultralegale;
-il contenuto del ricorso introduttivo del presente giudizio presenta profili di nullità per la sua assoluta genericità senza specifici riferimenti alla fattispecie concreta, in quanto si limita a richiamare l'allegata perizia di parte;
-se controparte ritenesse il contratto di mutuo affetto da anatocismo per il solo fatto che prevede l'ammortamento “alla francese”, tale tesi sarebbe palesemente infondata;
invero, è oramai pacifico che la previsione di un piano di rimborso con rata fissa non comporta violazione dell'art. 1283 c.c. poiché gli interessi vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota di interessi della rata di rimborso;
-se invece controparte vuole riferirsi al fatto che secondo il contratto le rate scadute, comprensive di interessi corrispettivi, possono produrre ulteriori interessi, in conseguenza dell'applicazione degli interessi di mora sull'intera rata insoluta non può non rilevarsi che si tratta di un'ipotesi di capitalizzazione consentita dall'art. 3 della
Delibera CICR 9 febbraio 2000 e dunque di una legittima deroga al divieto di cui all'art. 1283 c.c.;
-è incoerente la contestazione degli attori nella parte in cui affermano che è ammessa la sommatoria, ai fini della verifica di pattuizioni usurarie, tra interessi corrispettivi e interessi moratori;
pagina 6 di 13 -la Corte di Cassazione, con sentenza n. 17447 del 28 giugno 2019, ha chiarito che “non
è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori, in quanto i due tassi sono alternativi tra loro”; se il debitore è in regola con i pagamenti deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori;
inoltre, i tassi si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta;
-la contestazione relativa all'usura soggettiva è assolutamente infondata, posto che gli attori non hanno neppure allegato una propria situazione di difficoltà economica o finanziaria, o lo stato soggettivo di approfittamento, né fornito la prova dell'alterazione del sinallagma contrattuale;
-è, altresì, infondata la richiesta di condanna ex art.96 c.p.c., in quanto la decisione della banca di non aderire al procedimento di mediazione e resistere nel presente giudizio è del tutto legittima.
In data 19.6.2024 il Giudice, ritenuto che, tenuto conto delle difese svolte dalle parti, la controversia fosse incompatibile, per il suo oggetto, la sua complessità e le prove articolate, con l'intrapreso rito, richiedendo un'istruzione non sommaria, ha disposto il mutamento del rito.
Orbene, ritiene il Tribunale che le domande proposte dagli attori siano infondate.
Preliminarmente, va rilevato che in base al condivisibile insegnamento della Suprema
Corte (v. Cass. n. 12652/20 e Cass. n. 21830/21), il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.
pagina 7 di 13 Dal contratto di mutuo fondiario stipulato dalle parti in data 8.3.1995 (v. doc. n. 1 attori) risulta che il TAN (v. art. 2), e quindi il tasso per gli interessi corrispettivi, è pari al
12,250%, mentre il tasso per gli interessi moratori (v. art. 4) è pari al 15,250% (TAN + 3 punti percentuali).
In primo luogo rileva il Tribunale che il contratto di finanziamento de quo è stato stipulato in data 8.3.1995, quindi prima dell'entrata in vigore della Legge n. 108/1996.
Pertanto, la stessa non può trovare applicazione e, ai fini dell'accertamento dell'usura, la disciplina di riferimento è contenuta nell'art. 644 c.p. ratione temporis vigente.
Secondo il condivisibile insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (v. Cass.
S.U. n. 24675/17), va difatti negata la configurabilità dell'usura sopravvenuta, essendo il
Giudice vincolato all'interpretazione autentica degli artt. 644 c.p. e 1815 comma 2 c.c., come modificati dalla Legge n. 108 del 1996 (rispettivamente all'art. 1 e all'art. 4), imposta dall'art. 1 comma 1 D.L. n. 394 del 2000; interpretazione della quale la Corte costituzionale ha escluso la sospetta illegittimità, per violazione degli artt. 3, 24, 47 e 77
Cost., con la sentenza n. 29/2002.
Afferma, pertanto, il Supremo Collegio che, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della Legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Come sopra detto, secondo il condivisibile insegnamento della Suprema Corte (v. Cass.
n. 8138/09) “In tema di usura, e con riferimento a fattispecie anteriore all'entrata in vigore della legge 7 marzo 1996, n. 108, la pattuizione di interessi elevati non costituisce pagina 8 di 13 di per sé motivo di illiceità del negozio di mutuo, questa sussistendo nel caso in cui si ravvisino gli estremi del reato di usura, a norma dell'art. 644 cod. pen. (nella previgente formulazione). Conseguentemente, può ritenersi l'illiceità del contratto solo se ricorrano l'esorbitanza degli interessi convenuti, lo stato di bisogno del mutuatario e l'approfittamento di tale stato da parte del mutuante.” Ed ancora (v. Cass. n. 25182/10)
“In tema di usura, e con riferimento a fattispecie anteriore all'entrata in vigore della legge 7 marzo 1996, n. 108, la pattuizione di interessi ultralegali non è di per sé viziata da nullità, essendo consentito alle parti di determinare un tasso d'interesse diverso e superiore a quello legale, purché ciò avvenga in forma scritta e sussistendo l'illiceità del negozio soltanto nel caso in cui si ravvisino gli estremi del reato di usura.
Conseguentemente, può ritenersi l'illiceità del contratto solo se ricorrano un vantaggio usurario, lo stato di bisogno del mutuatario e l'approfittamento di tale stato da parte del mutuante.”
Rileva il Tribunale che, nel caso di specie, gli attori non hanno anzitutto né allegato in modo adeguato né tanto meno provato l'esorbitanza degli interessi.
Parte attrice ha eccepito l'usurarietà degli interessi pattuiti, in quanto la somma degli interessi corrispettivi e di quelli moratori supererebbe il tasso soglia.
Tale assunto è erroneo.
Rileva il Tribunale che, secondo l'insegnamento del Supremo Collegio (v. Cass. n.
5324/03, Cass. 5598/17, Cass. n. 27442/18 e da ultimo Cass. S.U. 19597/20), in tema di contratto di mutuo l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso-soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi sia gli interessi moratori. Tuttavia, al fine della verifica del superamento del tasso-soglia non si può effettuare la sommatoria degli stessi
(v. in tal senso da ultimo Cass. n. 27442/18 e Cass. S.U. n. 19597/2020). Ed invero, in tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore pagina 9 di 13 per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto (v. Cass. n. 14214/22).
Peraltro, dal primo decreto ministeriale adottato in data 22.3.1997 a seguito della legge del 1996, valevole per i contratti stipulati fino al 30.6.1997 il tasso-soglia per la categoria “mutui” era pari -con riferimento agli interessi corrispettivi- al 15,90% ed ancora più alto era quello dei moratori, tenuto conto della maggiorazione del 2,1.
Pertanto, non risultano usurari il tasso per gli interessi corrispettivi pari al 12,250% e il tasso per gli interessi moratori pari al 15,250% pattuiti nel mutuo fondiario de quo.
Ne consegue che è erroneo il calcolo effettuato dal perito di parte attrice poiché ha sommato ai fini del calcolo del TEG gli interessi corrispettivi agli interessi moratori (v. pp. 4 e 6).
Peraltro, è lo stesso perito affermare che si tratta di usura non originaria ma sopravvenuta -e quindi non rilevante- poiché il medesimo avrebbe accertato il superamento del tasso soglia solo per le ultime 14 rate del prestito ovvero dall'8.9.1998 all'8.3.2005.
In ogni caso, parte attrice non ha ottemperato all'onere assertivo e all'onere probatorio posti a suo carico poiché non ha allegato in modo adeguato -né ha comunque provato- sia che al momento della stipulazione del mutuo fondiario de quo gli attori si trovassero in stato di bisogno sia che l'istituto di credito convenuto si sia approfittato di tale stato facendo pattuire interessi esorbitanti.
A voler ritenere, infine, che gli attori abbiano proposto la domanda di nullità del mutuo de quo in conseguenza del superamento del tasso-soglia a causa dell'anatocismo asseritamente insisto nell'ammortamento alla francese che caratterizza il piano di rimborso del finanziamento de quo, occorre considerare che il predetto piano di ammortamento è caratterizzato da rate di rimborso costanti nel tempo comprensive di un pagina 10 di 13 quota di capitale e di una quota di interessi corrispettivi, che di per sé non comporta l'applicazione dell'anatocismo, in quanto gli interessi vengono calcolati solo sul capitale residuo, ancora da restituire, e non già sugli interessi prodotti (si tratta dunque di interessi semplici e non già di interessi composti); sul punto si richiama la giurisprudenza di questo Tribunale: sez. VI sent. del 28/10/2014; Sez. VI sent. n. 1242 del 29/01/2015; Sez. VI sent. n. 3549 del 17/03/2015: “nel mutuo con ammortamento a rate costanti (c.d. alla francese), quale è quello oggetto di causa, al solo fine di determinare la misura delle rate costanti si fa uso di una formula di matematica finanziaria che utilizza anche l'interesse composto. Ma il profilo decisivo è che, anche nel mutuo alla francese, gli interessi delle singole rate di ammortamento siano calcolati solo sul capitale residuo e ciò esclude ogni anatocismo. Tale circostanza risulta documentalmente anche nel caso di specie: infatti parte attrice ha prodotto sub doc. 5 i piani di ammortamento delle due quote del mutuo accollate dall'attore, dai quali risulta che la misura degli interessi corrispettivi è esattamente calcolata sul solo debito capitale residuo…”.; la circostanza che, a parità di condizioni economiche, un piano di ammortamento alla francese comporti un esborso complessivo a titolo di interessi superiore a quello determinato da un piano di ammortamento “all'italiana” (ossia comportante una costanza della rata solo per la quota capitale e una differente incidenza della quota di interessi mano a mano che si riduca il capitale da restituire per effetto del pagamento delle rate precedenti) discende non da un illegittimo effetto anatocistico proprio del primo programma di rateizzazione dell'obbligazione restitutoria, quanto più semplicemente dal fatto che la necessità di mantenere costanti le rate per tutta la durata del mutuo impone di diluire maggiormente la restituzione del capitale e, quindi, di confezionare un piano di ammortamento di durata maggiore, a cui inevitabilmente corrisponde un maggiore importo complessivo spettante a titolo di interessi (essendo maggiore il tempo che il mutuatario richiede per restituire la somma a suo tempo erogatagli); anche la Suprema Corte (v. Cass. n. 27823/23) ha affermato che “Il metodo
"alla francese'' comporta invece che gli interessi vengano comunque calcolati
pagina 11 di 13 unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto
l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing, v. Cass. n. 16221/2022; Cass.
n. 9237/2020; Cass. n. 34677/2022). La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato.”; di recente, anche le
Sezioni Unite del Supremo Collegio (v. Cass. S.U. n. 15130/24) hanno affermato che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.”.
Essendo tutte infondate, le domande degli attori vanno rigettate.
pagina 12 di 13 Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, gli attori vanno condannati a rimborsare, in solido, al convenuto le spese di giudizio così come liquidate in dispositivo.
-
P.Q.M.
- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-rigetta le domande proposte da e da Parte_1 Parte_2
-condanna e a pagare, in solido, al Parte_1 Parte_2 CP_1
le spese di giudizio che si liquidano nell'importo di euro 5.000,00 per compenso,
[...]
oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Milano, 4.7.2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
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