Sentenza 30 settembre 2024
Ordinanza collegiale 27 febbraio 2026
Improcedibile
Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 12/05/2026, n. 3703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3703 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03703/2026REG.PROV.COLL.
N. 08861/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8861 del 2024, proposto da
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
IN AT IT S.p.A. (già CK MI CA RV IT S.p.A.) e IN AT NA S.A. (già CK MI CA RV NA S.A.U.), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Denis Fosselard, Gabriele Accardo e Giulia Carnazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. 16858/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di IN AT IT S.p.A. e di IN AT NA S.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2026 il Cons. OV ON;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
1. Con provvedimento n. 27563 del 13 febbraio 2019, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (in seguito anche solo l’“Autorità” o in acronimo A.G.C.M.) ha accertato che CK MI CA RV IT S.p.A. (di seguito anche solo MC IT”) ha posto in essere una violazione dell'art. 101 T.F.U.E. consistente in un'intesa unica, continuata e complessa avente ad oggetto la fissazione ex ante , nell’ambito dell'Associazione Elicotteristica ITna, di un prezziario relativo ai servizi con elicottero e, per l’effetto, ha irrogato una sanzione pecuniaria di € 50.612.057 in solido con la controllante CK MI CA RV NA S.A.U..
1.1 CK MI CA RV IT S.p.A. e CK MI CA RV NA S.A.U. hanno impugnato tale provvedimento innanzi al T.A.R. per il Lazio – sede di Roma, chiedendone l’annullamento nonché, in via cautelare, la sospensione.
Con ordinanze n. 3732 e 3733 del 6 giugno 2019, l’adito T.A.R. ha concesso la richiesta misura cautelare limitatamente alla sospensione della sanzione pecuniaria, subordinata, ai sensi dell'articolo 55, comma 2, c.p.a., alla prestazione di una cauzione di importo pari a quello della sanzione irrogata, anche tramite idonea polizza fideiussoria.
MC IT ha quindi costituito una garanzia bancaria a prima richiesta di un ammontare massimo di € 51.000.000, anche per conto di MC NA, inviandone copia all'A.G.C.M..
Con sentenze n. 5261 e 5262 del 18 maggio 2020, il T.A.R. ha quindi respinto i ricorsi.
1.2 Avverso le due sentenze MC IT e MC NA hanno proposto impugnazione dinanzi a questo Consiglio, chiedendone la riforma e, in via cautelare, la sospensione.
Con ordinanze n. 4913 e 4915 del 28 agosto 2020, questo Consiglio ha accolto l'istanza di sospensiva, limitatamente all'irrogata sanzione pecuniaria e subordinatamente alla prestazione di idonea cauzione pari all'importo della sanzione, anche tramite idonea fideiussione bancaria e/o proroga di quella prestata in primo grado fino all’esito del giudizio.
MC IT ha quindi provveduto ad estendere il periodo di validità della garanzia bancaria già prestata in precedenza al 30 giugno 2021 informando di tale estensione della garanzia anche l'Autorità.
Con sentenze n. 5058 del 2 luglio 2021 e n. 5918 del 18 agosto 2021, questo Consiglio ha in parte accolto gli appelli, ritenendo fondate le censure dirette a contestare la quantificazione della sanzione comminata dall'Autorità alle predette società, riconoscendo, in particolare, che il fatturato da prendere in considerazione ai fini di tale quantificazione doveva limitarsi a quello di controllante e controllata (e cioè delle sole ricorrenti) e non anche di altre imprese del gruppo non operanti in IT e/o impossibilitate a prevenire o far cessare l'illecito de quo, secondo un principio di solidarietà strettamente verticale.
Questo Consiglio ha quindi annullato l’originario provvedimento limitatamente alla misura della sanzione, rimettendo all'Autorità il compito di rideterminarla, conformemente a quanto statuito in motivazione.
1.3 L’Autorità vi ha provveduto con provvedimento n. 30019 del 15 febbraio 2022, notificato in data 21 febbraio 2022, fissando la sanzione nella misura di € 18.049.410.
In data 31 marzo 2022, MC IT ha fatto luogo, anche per conto di MC NA, al versamento della sanzione come rideterminata.
Nel frattempo, il 23 febbraio 2022, MC IT e MC NA hanno ricevuto altresì la comunicazione, con cui l'Autorità ha richiesto il versamento degli interessi legali sulla sanzione rideterminata, calcolati però a decorrere dal giorno di scadenza del pagamento dell’originaria sanzione, vale a dire dal 27 maggio 2019.
Con lettera del 9 marzo 2022, le società si sono opposte a tale richiesta, ritenendo che gli interessi sulla sanzione rideterminata dovessero decorrere solamente dalla data di scadenza del pagamento della medesima e non dalla data di scadenza di quella annullata da questo Consiglio.
Ciononostante, con la nota del Segretario Generale dell'Autorità prot. n. 30574 del 30 marzo 2022 l'Autorità ha confermato la propria richiesta.
Pur ritenendo infondata tale richiesta, per evitare la possibile riscossione forzata, in data 8 aprile 2022, MC IT ha versato gli interessi legali, con decorrenza dal 27 maggio 2019, come richiesto dall'Autorità, per un ammontare pari a € 152.727,67, anche per conto di MC NA.
2. Con ricorso notificato il 22 aprile 2022 e depositato il 2 maggio 2022 MC IT e MC NA hanno impugnato innanzi al T.A.R. per il Lazio – sede di Roma, chiedendone l’annullamento, i seguenti atti:
- la suddetta comunicazione dell’Ufficio di Segreteria dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato prot. n. 22266 del 23 febbraio 2022 con cui è stato richiesto il pagamento di interessi legali maturati dalla sanzione irrogata dall'Autorità con provvedimento n. 27563 del 13 febbraio 2019, come successivamente rideterminata con provvedimento n. 30019 del 15 febbraio 2022, a partire dal giorno di scadenza del pagamento della prima sanzione;
- la suddetta nota del Segretario Generale dell’Autorità prot. n. 30574 del 30 marzo 2022, che confermava la richiesta di pagamento degli interessi legali così determinati;
- ogni altro atto annesso, connesso, presupposto e consequenziale ancorché non conosciuto.
2.1 A sostegno del ricorso di primo grado hanno dedotto i motivi così rubricati:
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 1282 c.c. e dell'art. 23 cost., della l. n. 689 del 1981 e dei principi generali in tema di sanzioni amministrative pecuniarie enunciati dalla stessa legge (in particolare, artt. 3 e 4); dei principi di ragionevolezza e buona amministrazione enunciati dagli artt. 1 l. n. 241 del 1990 s.m.i. e 3 e 97 cost; eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, falsità dei presupposti, travisamento dei fatti, perplessità, contraddittorietà e illogicità manifesta, sviamento ;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241 del 1990; eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, difetto di motivazione, falsità dei presupposti, travisamento dei fatti, perplessità, 9 contraddittorietà e illogicità manifesta, sviamento ;
3) violazione e falsa applicazione dei principi di certezza del diritto, tutela del legittimo affidamento, non discriminazione, effettività della tutela e giusto processo in rapporto all'ordinamento UE .
3. Ad esito del relativo giudizio, con la sentenza indicata in epigrafe, l’adito T.A.R. ha ritenuto fondati i primi due motivi del ricorso e lo ha accolto annullando, per l’effetto, gli atti impugnati.
In particolare, il primo giudice, nell’escludere la debenza degli interessi richiesti dall’Autorità, ha osservato che:
- “il primo provvedimento è stato, come detto, annullato dalle sentenze del Consiglio di Stato e pertanto la determinazione della sanzione relativa è stata posta nel nulla ab origine e, quindi, con effetto ex tunc”;
- “L’importo dovuto a seguito della rideterminazione operata dall’Autorità è stato oggetto di un nuovo provvedimento, del tutto novativo rispetto al quantum originario”;
- “L’effetto annullatorio (retroattivo) implica dunque l’inesigibilità della sanzione originaria e l’erroneità del riferimento, operato dall’amministrazione, all’articolo 1282 del codice civile, dato che difetta sia il requisito della liquidità, sia quello della esigibilità, essendo stata la sanzione originariamente irrogata sostituita in toto dal nuovo provvedimento dell’Antitrust”;
- “l’esigibilità della sanzione originaria era stata anche sospesa per effetto della tutela cautelare concessa in entrambi i gradi di giudizio”;
- “In sostanza, la sanzione non è mai divenuta esigibile all’esito della sua impugnazione, se non a seguito della rideterminazione operata in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato e nella diversa somma quantificata; di conseguenza, avendo la ricorrente provveduto al pagamento della corretta somma (rideterminata), neppure può esserle imputato il ritardo per un periodo in cui la sanzione era stata erroneamente quantificata”;
- “L’Autorità ha infatti potuto vantare un credito liquido ed esigibile, nei confronti delle istanti, solo all’esito del secondo provvedimento di rideterminazione e dunque poteva legittimamente richiedere il pagamento degli interessi legali solo a decorrere dal 22 marzo 2022, giorno di scadenza del pagamento della sanzione correttamente fissata”;
- “Né possono essere positivamente apprezzate le difese dell’amministrazione, la quale assume che le sentenze avrebbero annullato solo parzialmente il primo provvedimento, posto che non sarebbero stati censurati i presupposti giuridici per l’irrogazione della prima sanzione, ma solo la correttezza dei calcoli e delle modalità di determinazione della stessa. Il provvedimento è stato infatti annullato nella parte in cui ha definito le modalità di calcolo della sanzione, il che ha determinato la non debenza della relativa somma, come originariamente ritenuta. Neppure può parlarsi di una mera modifica dell’entità della sanzione per effetto delle sentenze, tal che la sanzione stessa sarebbe stata fatta salva anche solo parzialmente (nella parte parziale congrua), posto che l’effetto di annullamento (ex tunc) ha, come detto, travolto l’efficacia e la validità dell’intero atto, postulando un nuovo esercizio del potere da parte dell’Autorità e dunque una volizione autoritativa del tutto novativa rispetto a quella originaria”.
Il primo giudice ha concluso affermando che “Gli atti impugnati sono dunque illegittimi nella parte in cui hanno richiesto il versamento degli interessi legali a partire dal 27 maggio 2019, e cioè dalla data di scadenza del pagamento della prima sanzione”.
4. Con ricorso notificato il 27 novembre 2024 e depositato lo stesso giorno l’Autorità ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma.
4.1 Ha affidato il gravame ai motivi così rubricati:
1) Error in iudicando per violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 15 e 31 della legge 287/90; violazione e falsa applicazione dell’art. 27 della legge n. 689/81; violazione e falsa applicazione dell’art. 134, comma 1, lett. c) c.p.a.; eccesso di potere per carenza di motivazione, irragionevolezza e travisamento dei fatti. Illogica motivazione della sentenza del TAR impugnata ;
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 27 della legge n. 689/81 – violazione e falsa applicazione dell’art. 1282 c.c. – eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di motivazione ;
3) violazione e falsa applicazione dei principi del giusto processo di cui agli artt. 1 e 2 c.p.a.; violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e dei principi generali in materia di giusto processo di cui agli arttt. 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e art. 6 CEDU – eccesso di potere per difetto di motivazione con riferimento all’esigenza di assicurare l’efficacia deterrente della sanzione .
5. In data 20 dicembre 2024 IN AT IT S.p.A. (già CK MI CA RV IT S.p.A.) e IN AT NA S.A. (già CK MI CA RV NA S.A.U.) si sono costituite in giudizio per resistere avverso l’appello senza riproporre ex art. 101, comma 2, c.p.a. i motivi dichiarati assorbiti dal primo giudice.
6. Il 10 febbraio 2026 le parti appellate hanno depositato memorie ex art. 73 c.p.a. chiedendo la reiezione dell’appello.
7. Ad esito dell’udienza pubblica del 26 febbraio 2026, con ordinanza collegiale n. 1580 del 27 febbraio 2026, questa Sezione, in accoglimento dell’istanza congiunta formulata dalle parti, ha disposto il rinvio della causa all’udienza del 23 aprile 2026.
8. In data 18 marzo 2026 l’Autorità ha depositato una nota, a firma congiunta con la difesa di parte appellata, con cui:
- ha rappresentato che “in data 23 febbraio 2026, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato adottava il provvedimento (ritualmente comunicato alle appellate) in autotutela avente ad oggetto la rideterminazione degli interessi di mora dovuti dalla CK MI CA RV IT S.p.A. in solido con la controllante CK MI CA RV NA S.A. per il periodo di mancato pagamento della sanzione alla stessa comminata con provvedimento del 13 febbraio 2019, n. 27563, così come rideterminata con successivo provvedimento dell'Autorità del 15 febbraio 2022, n. 30019”;
- ha dato atto che “le parti hanno valutato che tale sopravvenuto provvedimento ha determinato il venir meno dell’interesse alla definizione del presente giudizio”;
- ha dichiarato la sopravvenuta carenza a coltivare il ricorso in appello.
9. All’udienza pubblica del 26 febbraio 2026 la causa è stata introitata per la decisione.
RI
1. L’appello è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2. Non resta, infatti, al Collegio che prendere atto della dichiarazione resa in tal senso congiuntamente dalle parti in data 18 marzo 2026.
3. Sussistono nondimeno, anche in ragione dell’accordo delle parti sul punto, giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
OV ON, Consigliere, Estensore
Marco Poppi, Consigliere
OV Pascuzzi, Consigliere
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| OV ON | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO