CA
Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/11/2025, n. 5557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5557 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1702/2021R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1702/2021, riservata in decisione all'udienza del 2.4.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusionali, avente ad
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049-2051-2052 c.c
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Pomigliano d'Arco (NA) alla via Paganini n. 4 presso lo studio dell'Avv.to Antonietta
DA (C.F. ) che la rappresenta e difende C.F._2
Pec: Email_1
APPELLANTE
E in persona del legale rapp.te p.t. dott. (C.F. Controparte_1 CP_1
), con partita Iva , rappresentata e difesa dall'avv. C.F._3 P.IVA_1
VI CA, (C.F. ), con lui elettivamente domiciliata in Napoli in C.F._4
Piazza Giovanni Bovio n. 33,
Pec: Email_2
APPELLATA CONCLUSIONI:
Parte appellante: come da note di trattazione scritta
Parte appellata: come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n 445/2021 il Tribunale di Nola ha definitivamente pronunziato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, e ha così provveduto: a)ha rigettato la domanda di parte attrice;
b) ha condannato alla rifusione delle spese Parte_1 di lite sostenute da in persona del l.r.p.t., che ha liquidato in € Controparte_1
2.738,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, oltre IVA e
CPA, se dovuti, come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario, ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ.; c) ha posto le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte attrice
2. Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 9.03.2021, con atto di citazione notificato in data 8 aprile 2021, ha proposto appello, deducendo tre motivi. Parte_1
2.1. NULLITA DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO
CONTENUTO NELL'ART 113 CPC COMMA PRIMO, IN COMBINAZIONE DEL
DECRETO LGS N. 114 DEL 1998 ART 4 LETTERA G) COMMA 1; DELLA
LEGGE REGIONALE DEL 07.01.2000 N. 1 ARTT 2, ART 4 N. 3 , ART 6 ; DELLA
LEGGE REGIONALE DEL 09.01.2014 N,. ART 3, ART 4 LETTERA H E G;
ART 22
AN. 1 E 7 ; LEGGE REGIONALE DEL 27.04.2020 N. 91 .
L'appellante ha sostenuto che il giudice avrebbe omesso di considerare il concetto giuridico di "centro commerciale", intorno al quale ruota una legislazione specifica, e di applicare correttamente le norme relative alla responsabilità del custode ex articolo 2051
c.c. Infatti, il giudice non ha considerato che la in quanto proprietaria Controparte_1 del Centro Commerciale " , doveva essere considerata responsabile per i danni Parte_2 derivanti dall'area di parcheggio, parte integrante della struttura.
2.1.2 NULLITA DELLA SENTENZA PER VIZIO DI MOTIVAZIONE
APPARENTE CIRCA L'APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 817 E 818 C.C., IN
COMBINATO DISPOSTO CON L'ART 2051 C.C. E DELL'ART 113 C.P.C.,
COMMA I. Con tale motivo, l'appellante si è lamentata che la sentenza presenta una motivazione insufficiente e incoerente, non spiegando adeguatamente il rigetto della domanda. Il giudice ha omesso di considerare il rapporto di custodia tra la convenuta e l'area di parcheggio, nonostante le prove testimoniali e documentali.
2.1.3 NULLITA DELLA SENTENZA PER MOTIVAZIONE APPARENTE
DERIVANTE DALL' OMESSO ESAME DI PROVE PROPOSTE DALLE PARTI
NONCHE PER OMESSO ESAME DEI FATTI NON SPECIFICAMENTE
CONTESTATI DALLA PARTE COSTITUITA EX RT 115 CPC E CHE IL
GIUDICE DEVE PORRE A FONDAMENTO DELLA DECISIONE.”
Il giudice non ha valutato correttamente le testimonianze e la visura camerale che dimostrano la responsabilità della come custode del centro commerciale Controparte_1
e dell'area di parcheggio.
Non ha considerato, inoltre, i fatti non contestati dalla convenuta, come la proprietà del centro commerciale e il potere di controllo sull'area di parcheggio.
3. La società si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'appello.
4. Non è stata svolta attività istruttoria.
5. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello. Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che la sentenza impugnata è stata notificata in data 9/3/2021; l'atto d'appello è stato notificato in data 8/4/2021.
Ne deriva ch'è stato osservato il termine previsto.
6. Volgendo all'esame del merito dell'impugnazione, l'appello proposto da
[...] non è fondato e va disatteso per i seguenti motivi. Parte_1
7. I tre motivi di appello proposti da aventi tutti ad oggetto una Parte_1 dedotta infondatezza in fatto ed in diritto della decisione del giudice di prime cure nella parte in cui quest'ultimo ha rigettato la domanda proposta dall'appellante sul presupposto della mancanza di prova circa il rapporto di custodia in capo all'appellata in ordine al luogo ove è avvenuto il sinistro per cui è causa, vanno trattati congiuntamente siccome intimamente connessi. Gli stessi sono fondati e devono trovare accoglimento per i seguenti motivi.
7.1. Va detto in diritto che la responsabilità ex art. 2051 c.c. presuppone, in primo luogo, la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa, consistente in una relazione di fatto tra soggetto e cosa stessa, tale da consentire il potere di controllo, di eliminazione delle situazioni di pericolo che siano insorte e di esclusione dei terzi dal contatto con la cosa medesima (Cass., sez. III, 19.5.2011, n. 11016; Cass. sez. III, n.8005 1.4.2010; Cass. sez.III, n. 858 del 17.1.2008).
Ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ., quindi, è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore (Cass. civ. sez. 2, Sentenza n.
15096 del 17/06/2013).
In particolare, la relazione che deve dunque intercorrere tra il custode e la res deve essere una relazione materiale di disponibilità di fatto, oltre che giuridica, essendo appunto necessario che in capo a colui che è chiamato a rispondere civilmente dei danni cagionati dalla cosa vi sia anche quel potere fisico di impedire che da essa possa derivare pregiudizio a terzi.
Alla luce delle superiori considerazioni, deve pertanto ritenersi che la funzione della norma, di imputare la responsabilità a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa stessa, porta ad escludere che custode sia necessariamente il proprietario in quanto tale (cfr. in tal senso Cass. civ. 1878/2006 e Cass. civ. 15096/2013) potendo essere qualificato custode il soggetto che di fatto controlli le modalità di uso e conservazione della res ed abbia, dunque, il "governo della cosa".
Occorre precisare, infine, che il termine "custode" non presuppone allora, né implica, uno specifico obbligo di custodire la cosa, analogo a quello previsto per il depositario nel contratto di deposito, bensì presuppone uno stato di fatto (la disponibilità anche solo materiale della stessa) che comporti il potere-dovere di intervento su di essa e che può competere, oltre che al proprietario, anche al possessore o detentore".
Orbene, nel caso di specie, non ha contestato espressamente la Controparte_1 circostanza di essere proprietaria dell'area in questione, né sussiste alcun dubbio circa il fatto che la stessa sia adibita a parcheggio del centro commerciale della società appellata.
Ed invero, quest'ultima ha evidenziato esclusivamente che il parcheggio de quo è libero, ovvero non sottoposto ad alcuna custodia e non soggetto ad alcun pagamento, argomentando da tale condizione l'assimilabilità dell'area in questione a suolo pubblico. E però, tenuto conto della disponibilità dello spazio in parola in capo alla appellata e della circostanza che lo stesso è adibito a parcheggio del centro commerciale, Controparte_1 deve ritenersi custode del parcheggio per cui è causa ai fini dell'art. 2051 c.c., a nulla rilevando il fatto che l'area in questione sia libera, ovvero non sottoposta ad alcuna custodia e non soggetta ad alcun pagamento.
Né può trovare condivisione l'assunto del primo giudice secondo cui dalle foto prodotte non si evince la detta pertinenzialità. Difatti, a ben vedere, dall'esame delle stesse, si evince chiaramente il collegamento tra l'area a parcheggio ed il centro commerciale essendo ben visibile un cartello con una freccia a sinistra (per chi osserva la foto) contenente l'indicazione “uscita”, il che fa desumere chiaramente che in quel punto ci si trova a tutti gli effetti all'interno del centro commerciale (cfr. rilievi fotografici allegati alla produzione di primo grado di parte appellante).
Consegue da quanto innanzi che, dovendo ritenersi sussistente la prova di una custodia rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c. in capo alla parte appellata, tali motivi di appello devono trovare accoglimento.
8. L'accoglimento dei motivi di appello proposti da impone l'esame Parte_1 nel merito della domanda proposta dalla predetta nel giudizio di primo grado.
8.1 La stessa è fondata e va accolta per i seguenti motivi.
9. A tal uopo, giova brevemente premettere che "presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia", elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 cod. civ., che devono essere provati dal danneggiato (Cass., sez. 3, 07/09/2023,
n. 26142; Cass., sez. 3, 08/07/2024, n. 18518); e che incombe, invece, sul custode "la prova (liberatoria) della sussistenza del "caso fortuito", quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita", da intendersi quale "fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res" (così, Cass., n. 26142/2023, cit.).
Già con le decisioni nn. 2477-2483, rese pubbliche in data 1 febbraio 2018, si è avuto modo di precisare che: "In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro".
Tale orientamento ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte che, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, seguita anche da Cass. n. 11152 del
2023, hanno ribadito che "La responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode". Con le ulteriori precisazioni (punti 8.4. e ss. della sentenza
20943/2022) che: "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"; "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode"; il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. ; "quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
Tali principi sono stati ulteriormente ribaditi dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la quale li ha compendiati statuendo che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 cod. civ. (bastando la colpa del leso:
Cass., sez. 3, 20/07/2023, n. 21675; Cass., sez. 3, 24/01/2024, n. 2376) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.
Tanto comporta che la prova liberatoria che il custode è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa, ma piuttosto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento (così, in motivazione, Cass., n. 26142/2023, cit.; Cass., n. 18518/2024, cit.).
10. Orbene, tanto premesso in generale, nel caso di specie, la domanda proposta da
è fondata e deve trovare accoglimento in quanto essendo risultato Parte_1 che il sinistro de quo è avvenuto a causa del bene in custodia della ai Controparte_1 sensi dell'art. 2051 c.c. Ed invero, dalle deposizioni rese dai testi escussi nel corso del procedimento di primo grado, e , della cui attendibilità non vi è Testimone_1 CP_2 Testimone_2 alcun motivo per dubitare, ancorchè in rapporto di parentela con la Pt_1
(rispettivamente figlie e genero) stante la convergenza delle dichiarazioni, è emerso che, in data 18/2/2014, verso le ore 11.10 circa, nel mentre percorreva a Parte_1 piedi in Sant'Anastasia il parcheggio del centro commerciale “ per dirigersi Parte_2 verso il primo ingresso del centro commerciale (lato Pomigliano), inciampava in una buca presente nell'asfalto coperta da alcuni volantini che si erano attaccati al suolo bagnato (cfr. verbale del 14/12/2017).
Tali emergenze istruttorie trovano conferma nella documentazione prodotta dalla parte appellante. Difatti, nel verbale di Pronto Soccorso del 18/2/2014 n. 6428 delle ore 12.27 dell' si legge che la istante, nella immediatezza dei fatti Parte_3 per cui è causa, ha riferito al personale sanitario di essere caduta su suolo sconnesso presso il Centro Commerciale Le IL (cfr. doc. 4 nella produzione di parte appellante).
10.1 Deve allora ritenersi che parte appellante abbia assolto il suo onere probatorio avendo fornito la prova della esistenza di un'anomalia del bene posto nella custodia della società convenuta, nonché il nesso di causalità tra tale anomalia ed il danno riportato.
Era, quindi, onere di dimostrare la esistenza di un fattore estraneo alla Controparte_1 propria condotta che presentasse i caratteri del caso fortuito ovvero l'essere stata la situazione pericolosa determinata dagli utenti o da un'alterazione della cosa assolutamente repentina ed imprevedibile, tale da comportare inesigibilità di un intervento della società, nell'espletamento della custodia, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso, sì che potesse concludersi che quest'ultimo è dipeso da caso fortuito, nel senso che il bene sia stato solo occasione e non concausa dell'evento. E però, tale onere probatorio non è stato assolto dall'appellata.
10.2 Stante quanto precede, va anzitutto affermata la spettanza del risarcimento del danno non patrimoniale riportato dall'istante a seguito del sinistro per cui è causa.
Com'è noto, secondo il nuovo, condivisibile indirizzo “bipolare” in ordine al risarcimento del danno alla persona, riconducibile ai due poli del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, la liquidazione dei danni non patrimoniali (nei quali rientrano il danno biologico, il danno morale, il danno da lesione di interessi non patrimoniali costituzionalmente protetti) può avvenire anche in modo unitario e complessivo, e deve evitare duplicazioni risarcitorie (cfr. Cass. civ., sez. III, 31/05/2003, n. 8827). La pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione dell'11 novembre 2008, n. 26972 ha ritenuto che, nell'ambito di una ricostruzione bipolare della responsabilità aquiliana, vada abbandonata l'autonoma categoria del danno morale e la sofferenza morale vada ricondotta nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale.
Per quanto concerne strettamente la componente biologica del danno non patrimoniale, va richiamato che il danno biologico ha trovato regolamentazione legislativa – per i danni causati dalla circolazione stradale - ad opera della L. n. 57 del 5.3.2001 ("Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati") e, successivamente, dall'art. 139 del d.lgs. n.
209 del 7.9.2005 (“Codice delle assicurazioni private”), il quale ha prescritto che "il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti" sia effettuato secondo criteri determinati dalla stessa disciplina, sostanzialmente consistenti nel riconoscimento di un importo per ogni giorno di invalidità temporanea totale, di un importo proporzionalmente ridotto per ciascun giorno di invalidità temporanea parziale, nonché nel riconoscimento di un punto base di invalidità permanente.
Tuttavia, quanto alla liquidazione dei danni alla persona non derivanti dalla circolazione stradale, di cui trattasi, va evidenziato che la Suprema Corte ha affermato che i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. assicur., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali, sicché, per i postumi di lieve entità non connessi alla circolazione di veicoli valgono, indipendentemente dalla gravità dei postumi (inferiori o superiori al 9%), i valori indicati dalle tabelle elaborate dal tribunale di Milano e non quelli posti dall'art. 139 del codice delle assicurazioni private (cfr. Cassazione civile, sez. III, 07/06/2011, n. 12408).
Nella medesima sentenza è stato affermato, inoltre, che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli art. 1226 e 2056 c.c. - salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
In buona sostanza, secondo la Suprema Corte, i valori di riferimento elaborati per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano devono ritenersi equi e cioè quelli in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità.
Deriva da quanto innanzi che ai fini della liquidazione del danno alla persona riportato dalla istante verranno utilizzate le Tabelle di Milano relative all'anno 2024.
10.3 Ebbene, dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del procedimento di primo grado, è emerso che l'istante, in conseguenza del sinistro per cui è causa, ha riportato “esiti di trauma distorsivo ginocchio destro con lesione lca”” e, pertanto, ha subito un'invalidità temporanea totale di gg. 2, un'invalidità temporanea parziale mediamente al
50% di gg. 20 un'invalidità temporanea parziale mediamente al 25% di gg. 20, nonché postumi permanenti valutabili in una riduzione del 5% dell'integrità psicofisica.
Devono, dunque, essere liquidate a titolo equitativo le seguenti somme a fronte del danno biologico dinamico relazionale patito dall'istante per invalidità permanente (con l'applicazione degli importi di cui alle Tabelle redatte dal Tribunale di Milano, riferite al
2024, condivise da questo Tribunale, quanto al danno biologico permanente, in quanto gli importi risarcitori ivi previsti sono adeguatamente ragguagliati ai punti percentuali di invalidità e diminuiti di un coefficiente corrispondente all'età dell'istante di anni 52 al momento del sinistro), nonché temporanea totale e temporanea parziale (da liquidarsi con l'applicazione dell'importo base per 1 gg. di ITT di Euro 115):
IP 5 % € 1.741,60 € 6.487,00
ITT € 115,00 x gg. 2 € 230,00
ITP al 75% 0 x gg. 0 0
ITP al 50% € 57,50 20 € 1150,00
ITP al 25% € 28,75 20 € 575,00 TOTALE DANNO BIOLOGICO DINAMICO RELAZIONALE € 8.442,00
Quanto alla personalizzazione del danno biologico riconosciuto, giova osservare che la
Suprema Corte ha stabilito che soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (cfr. Cassazione civile sez. III, 07/11/2014, n.23778;
Cassazione civile sez. III, 27/03/2018, n.7513). Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un "fatto costitutivo" della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come già ritenuto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la nota sentenza pronunciata da Sez.
U., n. 26972 del 11/11/2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).
Ne consegue che non spetta alla parte istante alcuna somma a titolo di personalizzazione del danno biologico riportato, non avendo la predetta dimostrato la ricorrenza nel caso in esame di conseguenze dinamico-relazionali anomale e del tutto peculiari rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.
Del pari, per quanto concerne il cd. “danno morale”, la Suprema Corte ha chiarito che, in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perchè non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico- legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sè, la paura, la disperazione). Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale"). Il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/03/2018,
n.7513).
Ne consegue che non spetta alla parte istante alcuna somma a titolo di danno morale in assenza di specifiche allegazioni sul punto.
A titolo di danno emergente, spetta invece alla la somma di € 40,00 a titolo di Pt_1 spese mediche documentate dalla parte appellante e ritenute congrue dal TU (cfr. documenti nella produzione di parte attrice e TU nel procedimento di primo grado).
10.4 Le somme come innanzi riconosciute devono ritenersi liquidate in moneta attuale, onde non rileva l'andamento della dinamica inflattiva. Spettano all'istante, invece, gli interessi nella misura legale dalla data del sinistro (18.2.2014) da calcolarsi sulla somma devalutata all'epoca del sinistro e via via rivalutata.
11. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza di la relativa Controparte_1 liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e succ. modif. (valore tra € 5.201,00 a €
25.000,00, eccetto la fase istruttoria per quanto riguarda il grado di appello, in quanto non concretamente volta).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Nola n. 445/2021, così provvede:
1- In accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma Parte_1
integrale della sentenza impugnata: a) condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento in favore di della somma di € 8.482,00, oltre Parte_1 interessi come in motivazione;
b) condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento in favore della parte attrice delle spese di lite che liquida in € 276,80
(oltre agli oneri per TU già liquidati dal giudice monocratico) per esborsi ed €
4.835,00 per compensi, oltre iva e contributo cassa, se dovuti, ed oltre rimborso generale delle spese al 15%, con attribuzione in favore dell'avv.
Antonietta DA dichiaratasi antistataria;
2- condanna a pagare in favore di le spese del Controparte_1 Parte_1
presente grado che si liquidano in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione in favore dell'avv. Antonietta DA dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 15/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Mariacristina Carpinelli dr.ssa Alessandra Piscitiello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1702/2021, riservata in decisione all'udienza del 2.4.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusionali, avente ad
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049-2051-2052 c.c
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Pomigliano d'Arco (NA) alla via Paganini n. 4 presso lo studio dell'Avv.to Antonietta
DA (C.F. ) che la rappresenta e difende C.F._2
Pec: Email_1
APPELLANTE
E in persona del legale rapp.te p.t. dott. (C.F. Controparte_1 CP_1
), con partita Iva , rappresentata e difesa dall'avv. C.F._3 P.IVA_1
VI CA, (C.F. ), con lui elettivamente domiciliata in Napoli in C.F._4
Piazza Giovanni Bovio n. 33,
Pec: Email_2
APPELLATA CONCLUSIONI:
Parte appellante: come da note di trattazione scritta
Parte appellata: come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n 445/2021 il Tribunale di Nola ha definitivamente pronunziato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, e ha così provveduto: a)ha rigettato la domanda di parte attrice;
b) ha condannato alla rifusione delle spese Parte_1 di lite sostenute da in persona del l.r.p.t., che ha liquidato in € Controparte_1
2.738,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, oltre IVA e
CPA, se dovuti, come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario, ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ.; c) ha posto le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte attrice
2. Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 9.03.2021, con atto di citazione notificato in data 8 aprile 2021, ha proposto appello, deducendo tre motivi. Parte_1
2.1. NULLITA DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO
CONTENUTO NELL'ART 113 CPC COMMA PRIMO, IN COMBINAZIONE DEL
DECRETO LGS N. 114 DEL 1998 ART 4 LETTERA G) COMMA 1; DELLA
LEGGE REGIONALE DEL 07.01.2000 N. 1 ARTT 2, ART 4 N. 3 , ART 6 ; DELLA
LEGGE REGIONALE DEL 09.01.2014 N,. ART 3, ART 4 LETTERA H E G;
ART 22
AN. 1 E 7 ; LEGGE REGIONALE DEL 27.04.2020 N. 91 .
L'appellante ha sostenuto che il giudice avrebbe omesso di considerare il concetto giuridico di "centro commerciale", intorno al quale ruota una legislazione specifica, e di applicare correttamente le norme relative alla responsabilità del custode ex articolo 2051
c.c. Infatti, il giudice non ha considerato che la in quanto proprietaria Controparte_1 del Centro Commerciale " , doveva essere considerata responsabile per i danni Parte_2 derivanti dall'area di parcheggio, parte integrante della struttura.
2.1.2 NULLITA DELLA SENTENZA PER VIZIO DI MOTIVAZIONE
APPARENTE CIRCA L'APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 817 E 818 C.C., IN
COMBINATO DISPOSTO CON L'ART 2051 C.C. E DELL'ART 113 C.P.C.,
COMMA I. Con tale motivo, l'appellante si è lamentata che la sentenza presenta una motivazione insufficiente e incoerente, non spiegando adeguatamente il rigetto della domanda. Il giudice ha omesso di considerare il rapporto di custodia tra la convenuta e l'area di parcheggio, nonostante le prove testimoniali e documentali.
2.1.3 NULLITA DELLA SENTENZA PER MOTIVAZIONE APPARENTE
DERIVANTE DALL' OMESSO ESAME DI PROVE PROPOSTE DALLE PARTI
NONCHE PER OMESSO ESAME DEI FATTI NON SPECIFICAMENTE
CONTESTATI DALLA PARTE COSTITUITA EX RT 115 CPC E CHE IL
GIUDICE DEVE PORRE A FONDAMENTO DELLA DECISIONE.”
Il giudice non ha valutato correttamente le testimonianze e la visura camerale che dimostrano la responsabilità della come custode del centro commerciale Controparte_1
e dell'area di parcheggio.
Non ha considerato, inoltre, i fatti non contestati dalla convenuta, come la proprietà del centro commerciale e il potere di controllo sull'area di parcheggio.
3. La società si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'appello.
4. Non è stata svolta attività istruttoria.
5. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello. Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che la sentenza impugnata è stata notificata in data 9/3/2021; l'atto d'appello è stato notificato in data 8/4/2021.
Ne deriva ch'è stato osservato il termine previsto.
6. Volgendo all'esame del merito dell'impugnazione, l'appello proposto da
[...] non è fondato e va disatteso per i seguenti motivi. Parte_1
7. I tre motivi di appello proposti da aventi tutti ad oggetto una Parte_1 dedotta infondatezza in fatto ed in diritto della decisione del giudice di prime cure nella parte in cui quest'ultimo ha rigettato la domanda proposta dall'appellante sul presupposto della mancanza di prova circa il rapporto di custodia in capo all'appellata in ordine al luogo ove è avvenuto il sinistro per cui è causa, vanno trattati congiuntamente siccome intimamente connessi. Gli stessi sono fondati e devono trovare accoglimento per i seguenti motivi.
7.1. Va detto in diritto che la responsabilità ex art. 2051 c.c. presuppone, in primo luogo, la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa, consistente in una relazione di fatto tra soggetto e cosa stessa, tale da consentire il potere di controllo, di eliminazione delle situazioni di pericolo che siano insorte e di esclusione dei terzi dal contatto con la cosa medesima (Cass., sez. III, 19.5.2011, n. 11016; Cass. sez. III, n.8005 1.4.2010; Cass. sez.III, n. 858 del 17.1.2008).
Ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ., quindi, è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore (Cass. civ. sez. 2, Sentenza n.
15096 del 17/06/2013).
In particolare, la relazione che deve dunque intercorrere tra il custode e la res deve essere una relazione materiale di disponibilità di fatto, oltre che giuridica, essendo appunto necessario che in capo a colui che è chiamato a rispondere civilmente dei danni cagionati dalla cosa vi sia anche quel potere fisico di impedire che da essa possa derivare pregiudizio a terzi.
Alla luce delle superiori considerazioni, deve pertanto ritenersi che la funzione della norma, di imputare la responsabilità a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa stessa, porta ad escludere che custode sia necessariamente il proprietario in quanto tale (cfr. in tal senso Cass. civ. 1878/2006 e Cass. civ. 15096/2013) potendo essere qualificato custode il soggetto che di fatto controlli le modalità di uso e conservazione della res ed abbia, dunque, il "governo della cosa".
Occorre precisare, infine, che il termine "custode" non presuppone allora, né implica, uno specifico obbligo di custodire la cosa, analogo a quello previsto per il depositario nel contratto di deposito, bensì presuppone uno stato di fatto (la disponibilità anche solo materiale della stessa) che comporti il potere-dovere di intervento su di essa e che può competere, oltre che al proprietario, anche al possessore o detentore".
Orbene, nel caso di specie, non ha contestato espressamente la Controparte_1 circostanza di essere proprietaria dell'area in questione, né sussiste alcun dubbio circa il fatto che la stessa sia adibita a parcheggio del centro commerciale della società appellata.
Ed invero, quest'ultima ha evidenziato esclusivamente che il parcheggio de quo è libero, ovvero non sottoposto ad alcuna custodia e non soggetto ad alcun pagamento, argomentando da tale condizione l'assimilabilità dell'area in questione a suolo pubblico. E però, tenuto conto della disponibilità dello spazio in parola in capo alla appellata e della circostanza che lo stesso è adibito a parcheggio del centro commerciale, Controparte_1 deve ritenersi custode del parcheggio per cui è causa ai fini dell'art. 2051 c.c., a nulla rilevando il fatto che l'area in questione sia libera, ovvero non sottoposta ad alcuna custodia e non soggetta ad alcun pagamento.
Né può trovare condivisione l'assunto del primo giudice secondo cui dalle foto prodotte non si evince la detta pertinenzialità. Difatti, a ben vedere, dall'esame delle stesse, si evince chiaramente il collegamento tra l'area a parcheggio ed il centro commerciale essendo ben visibile un cartello con una freccia a sinistra (per chi osserva la foto) contenente l'indicazione “uscita”, il che fa desumere chiaramente che in quel punto ci si trova a tutti gli effetti all'interno del centro commerciale (cfr. rilievi fotografici allegati alla produzione di primo grado di parte appellante).
Consegue da quanto innanzi che, dovendo ritenersi sussistente la prova di una custodia rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c. in capo alla parte appellata, tali motivi di appello devono trovare accoglimento.
8. L'accoglimento dei motivi di appello proposti da impone l'esame Parte_1 nel merito della domanda proposta dalla predetta nel giudizio di primo grado.
8.1 La stessa è fondata e va accolta per i seguenti motivi.
9. A tal uopo, giova brevemente premettere che "presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia", elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 cod. civ., che devono essere provati dal danneggiato (Cass., sez. 3, 07/09/2023,
n. 26142; Cass., sez. 3, 08/07/2024, n. 18518); e che incombe, invece, sul custode "la prova (liberatoria) della sussistenza del "caso fortuito", quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita", da intendersi quale "fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res" (così, Cass., n. 26142/2023, cit.).
Già con le decisioni nn. 2477-2483, rese pubbliche in data 1 febbraio 2018, si è avuto modo di precisare che: "In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro".
Tale orientamento ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte che, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, seguita anche da Cass. n. 11152 del
2023, hanno ribadito che "La responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode". Con le ulteriori precisazioni (punti 8.4. e ss. della sentenza
20943/2022) che: "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"; "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode"; il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. ; "quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
Tali principi sono stati ulteriormente ribaditi dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la quale li ha compendiati statuendo che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 cod. civ. (bastando la colpa del leso:
Cass., sez. 3, 20/07/2023, n. 21675; Cass., sez. 3, 24/01/2024, n. 2376) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.
Tanto comporta che la prova liberatoria che il custode è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa, ma piuttosto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento (così, in motivazione, Cass., n. 26142/2023, cit.; Cass., n. 18518/2024, cit.).
10. Orbene, tanto premesso in generale, nel caso di specie, la domanda proposta da
è fondata e deve trovare accoglimento in quanto essendo risultato Parte_1 che il sinistro de quo è avvenuto a causa del bene in custodia della ai Controparte_1 sensi dell'art. 2051 c.c. Ed invero, dalle deposizioni rese dai testi escussi nel corso del procedimento di primo grado, e , della cui attendibilità non vi è Testimone_1 CP_2 Testimone_2 alcun motivo per dubitare, ancorchè in rapporto di parentela con la Pt_1
(rispettivamente figlie e genero) stante la convergenza delle dichiarazioni, è emerso che, in data 18/2/2014, verso le ore 11.10 circa, nel mentre percorreva a Parte_1 piedi in Sant'Anastasia il parcheggio del centro commerciale “ per dirigersi Parte_2 verso il primo ingresso del centro commerciale (lato Pomigliano), inciampava in una buca presente nell'asfalto coperta da alcuni volantini che si erano attaccati al suolo bagnato (cfr. verbale del 14/12/2017).
Tali emergenze istruttorie trovano conferma nella documentazione prodotta dalla parte appellante. Difatti, nel verbale di Pronto Soccorso del 18/2/2014 n. 6428 delle ore 12.27 dell' si legge che la istante, nella immediatezza dei fatti Parte_3 per cui è causa, ha riferito al personale sanitario di essere caduta su suolo sconnesso presso il Centro Commerciale Le IL (cfr. doc. 4 nella produzione di parte appellante).
10.1 Deve allora ritenersi che parte appellante abbia assolto il suo onere probatorio avendo fornito la prova della esistenza di un'anomalia del bene posto nella custodia della società convenuta, nonché il nesso di causalità tra tale anomalia ed il danno riportato.
Era, quindi, onere di dimostrare la esistenza di un fattore estraneo alla Controparte_1 propria condotta che presentasse i caratteri del caso fortuito ovvero l'essere stata la situazione pericolosa determinata dagli utenti o da un'alterazione della cosa assolutamente repentina ed imprevedibile, tale da comportare inesigibilità di un intervento della società, nell'espletamento della custodia, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso, sì che potesse concludersi che quest'ultimo è dipeso da caso fortuito, nel senso che il bene sia stato solo occasione e non concausa dell'evento. E però, tale onere probatorio non è stato assolto dall'appellata.
10.2 Stante quanto precede, va anzitutto affermata la spettanza del risarcimento del danno non patrimoniale riportato dall'istante a seguito del sinistro per cui è causa.
Com'è noto, secondo il nuovo, condivisibile indirizzo “bipolare” in ordine al risarcimento del danno alla persona, riconducibile ai due poli del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, la liquidazione dei danni non patrimoniali (nei quali rientrano il danno biologico, il danno morale, il danno da lesione di interessi non patrimoniali costituzionalmente protetti) può avvenire anche in modo unitario e complessivo, e deve evitare duplicazioni risarcitorie (cfr. Cass. civ., sez. III, 31/05/2003, n. 8827). La pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione dell'11 novembre 2008, n. 26972 ha ritenuto che, nell'ambito di una ricostruzione bipolare della responsabilità aquiliana, vada abbandonata l'autonoma categoria del danno morale e la sofferenza morale vada ricondotta nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale.
Per quanto concerne strettamente la componente biologica del danno non patrimoniale, va richiamato che il danno biologico ha trovato regolamentazione legislativa – per i danni causati dalla circolazione stradale - ad opera della L. n. 57 del 5.3.2001 ("Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati") e, successivamente, dall'art. 139 del d.lgs. n.
209 del 7.9.2005 (“Codice delle assicurazioni private”), il quale ha prescritto che "il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti" sia effettuato secondo criteri determinati dalla stessa disciplina, sostanzialmente consistenti nel riconoscimento di un importo per ogni giorno di invalidità temporanea totale, di un importo proporzionalmente ridotto per ciascun giorno di invalidità temporanea parziale, nonché nel riconoscimento di un punto base di invalidità permanente.
Tuttavia, quanto alla liquidazione dei danni alla persona non derivanti dalla circolazione stradale, di cui trattasi, va evidenziato che la Suprema Corte ha affermato che i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. assicur., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali, sicché, per i postumi di lieve entità non connessi alla circolazione di veicoli valgono, indipendentemente dalla gravità dei postumi (inferiori o superiori al 9%), i valori indicati dalle tabelle elaborate dal tribunale di Milano e non quelli posti dall'art. 139 del codice delle assicurazioni private (cfr. Cassazione civile, sez. III, 07/06/2011, n. 12408).
Nella medesima sentenza è stato affermato, inoltre, che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli art. 1226 e 2056 c.c. - salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
In buona sostanza, secondo la Suprema Corte, i valori di riferimento elaborati per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano devono ritenersi equi e cioè quelli in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità.
Deriva da quanto innanzi che ai fini della liquidazione del danno alla persona riportato dalla istante verranno utilizzate le Tabelle di Milano relative all'anno 2024.
10.3 Ebbene, dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del procedimento di primo grado, è emerso che l'istante, in conseguenza del sinistro per cui è causa, ha riportato “esiti di trauma distorsivo ginocchio destro con lesione lca”” e, pertanto, ha subito un'invalidità temporanea totale di gg. 2, un'invalidità temporanea parziale mediamente al
50% di gg. 20 un'invalidità temporanea parziale mediamente al 25% di gg. 20, nonché postumi permanenti valutabili in una riduzione del 5% dell'integrità psicofisica.
Devono, dunque, essere liquidate a titolo equitativo le seguenti somme a fronte del danno biologico dinamico relazionale patito dall'istante per invalidità permanente (con l'applicazione degli importi di cui alle Tabelle redatte dal Tribunale di Milano, riferite al
2024, condivise da questo Tribunale, quanto al danno biologico permanente, in quanto gli importi risarcitori ivi previsti sono adeguatamente ragguagliati ai punti percentuali di invalidità e diminuiti di un coefficiente corrispondente all'età dell'istante di anni 52 al momento del sinistro), nonché temporanea totale e temporanea parziale (da liquidarsi con l'applicazione dell'importo base per 1 gg. di ITT di Euro 115):
IP 5 % € 1.741,60 € 6.487,00
ITT € 115,00 x gg. 2 € 230,00
ITP al 75% 0 x gg. 0 0
ITP al 50% € 57,50 20 € 1150,00
ITP al 25% € 28,75 20 € 575,00 TOTALE DANNO BIOLOGICO DINAMICO RELAZIONALE € 8.442,00
Quanto alla personalizzazione del danno biologico riconosciuto, giova osservare che la
Suprema Corte ha stabilito che soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (cfr. Cassazione civile sez. III, 07/11/2014, n.23778;
Cassazione civile sez. III, 27/03/2018, n.7513). Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un "fatto costitutivo" della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come già ritenuto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la nota sentenza pronunciata da Sez.
U., n. 26972 del 11/11/2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).
Ne consegue che non spetta alla parte istante alcuna somma a titolo di personalizzazione del danno biologico riportato, non avendo la predetta dimostrato la ricorrenza nel caso in esame di conseguenze dinamico-relazionali anomale e del tutto peculiari rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.
Del pari, per quanto concerne il cd. “danno morale”, la Suprema Corte ha chiarito che, in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perchè non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico- legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sè, la paura, la disperazione). Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale"). Il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/03/2018,
n.7513).
Ne consegue che non spetta alla parte istante alcuna somma a titolo di danno morale in assenza di specifiche allegazioni sul punto.
A titolo di danno emergente, spetta invece alla la somma di € 40,00 a titolo di Pt_1 spese mediche documentate dalla parte appellante e ritenute congrue dal TU (cfr. documenti nella produzione di parte attrice e TU nel procedimento di primo grado).
10.4 Le somme come innanzi riconosciute devono ritenersi liquidate in moneta attuale, onde non rileva l'andamento della dinamica inflattiva. Spettano all'istante, invece, gli interessi nella misura legale dalla data del sinistro (18.2.2014) da calcolarsi sulla somma devalutata all'epoca del sinistro e via via rivalutata.
11. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza di la relativa Controparte_1 liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e succ. modif. (valore tra € 5.201,00 a €
25.000,00, eccetto la fase istruttoria per quanto riguarda il grado di appello, in quanto non concretamente volta).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Nola n. 445/2021, così provvede:
1- In accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma Parte_1
integrale della sentenza impugnata: a) condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento in favore di della somma di € 8.482,00, oltre Parte_1 interessi come in motivazione;
b) condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento in favore della parte attrice delle spese di lite che liquida in € 276,80
(oltre agli oneri per TU già liquidati dal giudice monocratico) per esborsi ed €
4.835,00 per compensi, oltre iva e contributo cassa, se dovuti, ed oltre rimborso generale delle spese al 15%, con attribuzione in favore dell'avv.
Antonietta DA dichiaratasi antistataria;
2- condanna a pagare in favore di le spese del Controparte_1 Parte_1
presente grado che si liquidano in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione in favore dell'avv. Antonietta DA dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 15/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Mariacristina Carpinelli dr.ssa Alessandra Piscitiello