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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 09/12/2024, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 569/2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dell'Avv. CASSATA Parte_1 C.F._1
NELLO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. FOTI MICHELA e dall'avv. CAMMAROTO MARIA, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Assegno - pensione - MERITO Atp
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 20/03/2023 ha formulato opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il CP_2 riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971 e, in subordine, del diritto all'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della medesima legge, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella fase che ha riconosciuto, in capo alla ricorrente, un grado di invalidità del 59%.
La ricorrente ha chiesto, quindi, di “Ritenere e dichiarare che, in conseguenza delle infermità denunziate e comunque evidenziate nel corso del procedimento amministrativo, dell'ATP o rilevate durante il presente giudizio di merito la ricorrente, sia invalida nella misura del 100% e/o comunque del 74% come per legge, sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa e/o dalla data che risulterà in esito all'istruttoria;
2. Per l'effetto, condannare l' Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti della
[...] vigente normativa al riconoscimento ed al pagamento, in favore della ricorrente, dell'assegno mensile di assistenza, inclusi i ratei già scaduti, nella misura di legge e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda in sede amministrativa, ovvero da diversa data che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo”. CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 04.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha accertato - alla luce Persona_1 dell'esame obiettivo, della storia anamnestica, della documentazione sanitaria reperita- che la Sig.ra
è affetta da patologie invalidanti che tramite tabelle DM.05/2/1992 consentono venga Parte_1
formulata la seguente diagnosi clinica e invalidità relativa: Grave osteoporosi lombare e femorale.
Spondilodiscoartrosi cervico-lombare (ridotto spazio L5-S1) ad elevata incidenza funzionale, flesso estensione ridotta a 1/3; epicondilite del gomito sinistro, tendinopatia del sovraspinoso destro.
Gonalgia bilaterale. Deambulazione con ausili e zoppia, impossibile la stazione eretta prolungata.
Parestesie arti superiori ed inferiori.
Mediante applicazione della formula riduzionistica di Balthazard, il ctu ha quantificato una percentuale invalidante del 90% ritenendo, quindi, che a carico della ricorrente sig.ra Parte_1
È RICONOSCIBILE l'Assegno di Assistenza Mensile ai sensi di legge n°118/1971 in quanto è accertata la riduzione della capacità lavorativa nella misura pari al 90%. La decorrenza dei termini si riconosce dalla domanda maggio 2021 quantificabile al 74% per presenza di cardiopatia classeNYHA uno, la documentata spondiloartrosi del rachide con osteoporosi moderata, tendinopatia di spalla e di gomito, la broncopatia asmatica e allergica, la sfera del tono dell'umore con segni di vasculopatia cerebrale.Tuttavia le condizioni invalidanti si sono aggravate permettendo di quantificare una percentuale del 90% a decorrere da maggio 2022, come da documentazione sanitaria risalente a quel periodo, confermandone la natura cronica.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Per quanto sopra, conclusivamente deve essere dichiarato che sussiste, in capo a parte ricorrente, il requisito sanitario sotteso alla prestazione dell'assegno mensile di assistenza, ex art. 13 legge 118/1971, con decorrenza dalla domanda amministrativa, ovvero maggio 2021. Non sussiste, invece, il requisito sanitario sotteso alla pensione di inabilità ex art. 12 legge 118/1971.
3- Va infine evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale
– impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari
– con la conseguenza che – poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti – quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna (cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n.
27010/2018).
CP_ Ciò posto, la domanda di condanna dell' al pagamento della prestazione è inammissibile in questa sede.
4- Le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio, considerata la sussistenza del requisito sanitario sotteso alla prestazione chiesta in via subordinata ( assegno mensile di assistenza) ma con decorrenza dalla domanda amministrativa, devono essere compensate per entrambe le fasi in misura di ¼,
CP_ ponendo la restante parte (3/4) a carico dell' liquidata come da dispositivo e con distrazione in favore del procuratore antistatario. CP_
5- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
569 /2023, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza dalla domanda amministrativa di sussistono, in capo Parte_2
a , le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del Parte_1 diritto all'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della legge 118/1971;
2) compensa per ¼ le spese di lite della fase di a.t.p.o. e della presente fase di merito e condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, della restante parte, liquidata per fase di a.t.p.o. in CP_1
€ 877,50 e per la fase di merito in € 2.022,75, il tutto oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. CASSATA NELLO, ex art. 93 c.p.c;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 09/12/2024 . Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 569/2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dell'Avv. CASSATA Parte_1 C.F._1
NELLO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. FOTI MICHELA e dall'avv. CAMMAROTO MARIA, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Assegno - pensione - MERITO Atp
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 20/03/2023 ha formulato opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il CP_2 riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971 e, in subordine, del diritto all'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della medesima legge, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella fase che ha riconosciuto, in capo alla ricorrente, un grado di invalidità del 59%.
La ricorrente ha chiesto, quindi, di “Ritenere e dichiarare che, in conseguenza delle infermità denunziate e comunque evidenziate nel corso del procedimento amministrativo, dell'ATP o rilevate durante il presente giudizio di merito la ricorrente, sia invalida nella misura del 100% e/o comunque del 74% come per legge, sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa e/o dalla data che risulterà in esito all'istruttoria;
2. Per l'effetto, condannare l' Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti della
[...] vigente normativa al riconoscimento ed al pagamento, in favore della ricorrente, dell'assegno mensile di assistenza, inclusi i ratei già scaduti, nella misura di legge e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda in sede amministrativa, ovvero da diversa data che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo”. CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 04.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha accertato - alla luce Persona_1 dell'esame obiettivo, della storia anamnestica, della documentazione sanitaria reperita- che la Sig.ra
è affetta da patologie invalidanti che tramite tabelle DM.05/2/1992 consentono venga Parte_1
formulata la seguente diagnosi clinica e invalidità relativa: Grave osteoporosi lombare e femorale.
Spondilodiscoartrosi cervico-lombare (ridotto spazio L5-S1) ad elevata incidenza funzionale, flesso estensione ridotta a 1/3; epicondilite del gomito sinistro, tendinopatia del sovraspinoso destro.
Gonalgia bilaterale. Deambulazione con ausili e zoppia, impossibile la stazione eretta prolungata.
Parestesie arti superiori ed inferiori.
Mediante applicazione della formula riduzionistica di Balthazard, il ctu ha quantificato una percentuale invalidante del 90% ritenendo, quindi, che a carico della ricorrente sig.ra Parte_1
È RICONOSCIBILE l'Assegno di Assistenza Mensile ai sensi di legge n°118/1971 in quanto è accertata la riduzione della capacità lavorativa nella misura pari al 90%. La decorrenza dei termini si riconosce dalla domanda maggio 2021 quantificabile al 74% per presenza di cardiopatia classeNYHA uno, la documentata spondiloartrosi del rachide con osteoporosi moderata, tendinopatia di spalla e di gomito, la broncopatia asmatica e allergica, la sfera del tono dell'umore con segni di vasculopatia cerebrale.Tuttavia le condizioni invalidanti si sono aggravate permettendo di quantificare una percentuale del 90% a decorrere da maggio 2022, come da documentazione sanitaria risalente a quel periodo, confermandone la natura cronica.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Per quanto sopra, conclusivamente deve essere dichiarato che sussiste, in capo a parte ricorrente, il requisito sanitario sotteso alla prestazione dell'assegno mensile di assistenza, ex art. 13 legge 118/1971, con decorrenza dalla domanda amministrativa, ovvero maggio 2021. Non sussiste, invece, il requisito sanitario sotteso alla pensione di inabilità ex art. 12 legge 118/1971.
3- Va infine evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale
– impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari
– con la conseguenza che – poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti – quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna (cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n.
27010/2018).
CP_ Ciò posto, la domanda di condanna dell' al pagamento della prestazione è inammissibile in questa sede.
4- Le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio, considerata la sussistenza del requisito sanitario sotteso alla prestazione chiesta in via subordinata ( assegno mensile di assistenza) ma con decorrenza dalla domanda amministrativa, devono essere compensate per entrambe le fasi in misura di ¼,
CP_ ponendo la restante parte (3/4) a carico dell' liquidata come da dispositivo e con distrazione in favore del procuratore antistatario. CP_
5- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
569 /2023, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza dalla domanda amministrativa di sussistono, in capo Parte_2
a , le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del Parte_1 diritto all'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della legge 118/1971;
2) compensa per ¼ le spese di lite della fase di a.t.p.o. e della presente fase di merito e condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, della restante parte, liquidata per fase di a.t.p.o. in CP_1
€ 877,50 e per la fase di merito in € 2.022,75, il tutto oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. CASSATA NELLO, ex art. 93 c.p.c;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 09/12/2024 . Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano