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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 16/02/2026, n. 2265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2265 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2265/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MA ANTONIO, Presidente
OR OS, RE
NATALINI ALDO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8178/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 In Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240284775015 REC.CREDITO.IMP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 767/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi a questa Corte, la società Ricorrente_1 ha proposto opposizione alla cartella di pagamento n. 097-20240284775015000, notificata in data 24.01.2025 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per maggiore utilizzo di credito di imposta pari ad euro13.407,00, oltre interessi pari ad euro 1.589,87, sanzioni pari ad euro 4.052,10 e diritti di notifica pari ad euro 5,88, per un totale di euro 19.154.85.
A fondamento del ricorso la contribuente ha dedotto che, erroneamente, nel modello Unico Redditi 2022 anno di imposta 2021, al quadro RU rigo 12, aveva indicato quale “Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)” la somma di euro 13.246,00, sebbene fosse riferita ad un credito di imposta già integralmente utilizzato. Rappresenta che, in data 28 febbraio 2024, aveva inviato dichiarazione dei
Redditi Integrativa per correggere l'errata indicazione del credito nel quadro RU rigo 12, credito del quale peraltro non aveva beneficiato ulteriormente mediante compensazione attraverso il Modello F24. Ha contestato che, nonostante tale correzione, non ha ottenuto lo sgravio della cartella impugnata per un'assunta insufficiente documentazione.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso poiché la ricorrente non aveva prodotto documentazione attestante la spettanza del credito d'imposta e l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge.
La causa era decisa all'udienza del 27 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto, per le ragioni di seguito indicate.
La questione che si pone, incontestata la sanatoria dell'errore formale nel quale era incorsa la contribuente da parte dell'Agenzia delle Entrate, è quella della spettanza dei crediti di imposta utilizzati in compensazione dalla società nell'anno di imposta 2021.
Occorre considerare che si tratta del credito di imposta previsto dall'art. 28 del d.l. n. 34 del 2020 e dall'art. 8 del d.l. n. 37 del 2020, nel periodo dell'emergenza da Covid-19, in misura percentuale (60 per cento o 30 per cento) in relazione ai canoni: a) di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo b) dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.
Tale credito di imposta spetta a condizione che i «soggetti esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente».
Ciò posto, nella fattispecie in esame, la ricorrente ha documentato la sussistenza dei presupposti per beneficiare del credito di imposta sia dal punto di vista del decremento del fatturato nel periodo di riferimento che del pagamento del canone di locazione, nello stesso, per l'esercizio dell'attività.
L'atto impugnato deve essere dunque annullato. Le spese, tuttavia, devono essere integralmente compensate, considerato che la questione è stata originata da un errore, sebbene formale, della contribuente nella presentazione della dichiarazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.
Roma, 27 gennaio 2026
Il Giudice Est. Il Presidente
RO IO ON NE
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MA ANTONIO, Presidente
OR OS, RE
NATALINI ALDO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8178/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 In Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240284775015 REC.CREDITO.IMP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 767/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi a questa Corte, la società Ricorrente_1 ha proposto opposizione alla cartella di pagamento n. 097-20240284775015000, notificata in data 24.01.2025 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per maggiore utilizzo di credito di imposta pari ad euro13.407,00, oltre interessi pari ad euro 1.589,87, sanzioni pari ad euro 4.052,10 e diritti di notifica pari ad euro 5,88, per un totale di euro 19.154.85.
A fondamento del ricorso la contribuente ha dedotto che, erroneamente, nel modello Unico Redditi 2022 anno di imposta 2021, al quadro RU rigo 12, aveva indicato quale “Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)” la somma di euro 13.246,00, sebbene fosse riferita ad un credito di imposta già integralmente utilizzato. Rappresenta che, in data 28 febbraio 2024, aveva inviato dichiarazione dei
Redditi Integrativa per correggere l'errata indicazione del credito nel quadro RU rigo 12, credito del quale peraltro non aveva beneficiato ulteriormente mediante compensazione attraverso il Modello F24. Ha contestato che, nonostante tale correzione, non ha ottenuto lo sgravio della cartella impugnata per un'assunta insufficiente documentazione.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso poiché la ricorrente non aveva prodotto documentazione attestante la spettanza del credito d'imposta e l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge.
La causa era decisa all'udienza del 27 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto, per le ragioni di seguito indicate.
La questione che si pone, incontestata la sanatoria dell'errore formale nel quale era incorsa la contribuente da parte dell'Agenzia delle Entrate, è quella della spettanza dei crediti di imposta utilizzati in compensazione dalla società nell'anno di imposta 2021.
Occorre considerare che si tratta del credito di imposta previsto dall'art. 28 del d.l. n. 34 del 2020 e dall'art. 8 del d.l. n. 37 del 2020, nel periodo dell'emergenza da Covid-19, in misura percentuale (60 per cento o 30 per cento) in relazione ai canoni: a) di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo b) dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.
Tale credito di imposta spetta a condizione che i «soggetti esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente».
Ciò posto, nella fattispecie in esame, la ricorrente ha documentato la sussistenza dei presupposti per beneficiare del credito di imposta sia dal punto di vista del decremento del fatturato nel periodo di riferimento che del pagamento del canone di locazione, nello stesso, per l'esercizio dell'attività.
L'atto impugnato deve essere dunque annullato. Le spese, tuttavia, devono essere integralmente compensate, considerato che la questione è stata originata da un errore, sebbene formale, della contribuente nella presentazione della dichiarazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.
Roma, 27 gennaio 2026
Il Giudice Est. Il Presidente
RO IO ON NE