Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 04/02/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Maura Stassano Presidente
2. dr. Lia Di Benedetto Consigliere
3. dr. Mariagrazia Pisapia Consigliere rel. ha pronunciato in grado di appello, in data 27/01/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 164/2024 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, parte rappresentata e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. AIELLO ANTONIO e dall'avv. DE BELLIS ANGELA ANTONIA, con domicilio eletto in PIAZZA S. GAETANO 47 84100 SALERNO
PARTE APPELLANTE
E
, Controparte_1
PARTE APPELLATA non costituita
OGGETTO: appello avverso la n. 1505/2023 emessa dal Tribunale di Salerno, sez.lav- in data 12.10.2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
1. Con il ricorso di primo grado adiva il Tribunale di Salerno in Parte_1
funzione di g.l., esponendo che:
1
45%, come conducente di automezzo leggero, alle dipendenze della società resistente, aggiudicataria dalla SORESA della convenzione Parte_2
del 18/9/2020, contenente specifica clausola sociale di rinvio alla contrattazione collettiva di settore, per la fornitura del servizio di ristorazione;
-che le proprie mansioni consistevano nel trasportare, con furgone di proprietà aziendale, i cibi preparati dal centro di cottura in disponibilità della resistente, ubicato presso la sede dell' Controparte_2
alla volta di altri presidi ospedalieri limitrofi, quali quelli di Nocera
[...]
Inferiore, Cava dé Tirreni, Sarno, Pagani.
Tanto premesso, richiedeva al Tribunale di:
- “dichiarare competere al ricorrente, sin dall'epoca di instaurazione del rapporto di lavoro dedotto in lite la mansione/qualifica effettivamente esplicata di conducente di automezzi leggeri di cui al V livello della contrattazione nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale
e turismo – Confcommercio;
- determinare a mezzo di espletanda consulenza tecnica d'ufficio le differenze retributive, ivi compresa l'incidenza relativa al t.f.r., connesse all'evidenziato diverso livello di inquadramento, con riferimento anche agli istituti contrattuali ed agli emolumenti figuranti sugli allegati prospetti paga;
- condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle relative differenze in uno alla rivalutazione ed agli interessi sul credito rivalutato previsti dall'art.429 c.p.c.”.
2. Il primo Giudice, con la sentenza impugnata, rigettava interamente le domande proposte, rilevando innanzitutto un difetto di allegazione da parte del ricorrente.
Argomentava, quindi, che “… anche a voler ritenere che il D'Arco svolga effettivamente mansioni riconducibili piuttosto al superiore livello V del C.C.N.L. di categoria e tanto dall'inizio del rapporto di lavoro ad oggi, anche dopo luglio 2022, non può non prendersi atto che non viene specificato se il rivendicato superiore inquadramento comporti una superiore retribuzione e in che termini”.
3. Avverso tale sentenza, proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato nella Cancelleria di questa Corte in data 09/04/2024, dolendosi dell'esito del ricorso e concludendo pertanto come in atti, per l'accoglimento del gravame, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2 Richiedeva, preliminarmente, l'ammissione della prova testimoniale denegata in prima cure, e la riforma della sentenza impugnata, con l'accertamento e la declaratoria che, sin dall'epoca di instaurazione del rapporto di lavoro dedotto in lite, la mansione/qualifica effettivamente esplicata fosse quella di conducente di automezzi leggeri, di cui al V livello della contrattazione nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo – Confcommercio, con conseguenti declaratorie.
4. Instauratosi il contraddittorio, la parte appellata si costituiva.
Disposto, in sostituzione dell'udienza del 27.01.2025, il deposito di note scritte, ex art. 127 ter cpc, la Corte verificava che la parte appellata non si costituiva e che parte appellante non depositava note scritte, nè provava la notifica dell'atto di appello a controparte.
Nessuna delle parti, quindi, “compariva” all'udienza di discussione”.
Si verificava pertanto una condizione di improcedibilità del gravame e la Corte decideva come da dispositivo riportato in calce, facendo applicazione del principio di diritto che segue.
***
L'appello è improcedibile.
Sulla base dell'indirizzo espresso dalla S. C. di Cassazione, se entrambe le parti non compaiono all'udienza di discussione e manca la dimostrazione, da fornirsi dall'appellante, che il ricorso in appello e il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza sono stati notificati all'appellato, va dichiarata l'improcedibilità dell'appello senza rinvio della causa ad altra udienza (Cass.17368/2018).
L'organo di legittimità ha chiarito che “nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina
l' improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, a nulla rilevando la notificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c. per mancata comparizione delle parti, non potendo la parte ricorrente giovarsi di tale ulteriore inerzia al fine di ottenere in altro modo una rimessione in termini che l'ordinamento, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cd. ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., non consente di riconnettere ad una notificazione
3 puramente e semplicemente omessa. (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 27079 del
26/11/2020).
Nel rito del lavoro, infatti, l'appello, pur tempestivamente proposto, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica.
Inoltre, il vizio di notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato non operando la sanatoria per raggiungimento dello scopo (Cass.Sez. L - , Ordinanza 21298/20).
Dunque, l'appello va dichiarato improcedibile.
Nulla per spese, attesa la mancata costituzione della controparte.
Si dà atto della sussistenza dell'obbligo dell'appellante del pagamento del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art 13, co 1 quater dpr 115/2002.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 1505/2023, emessa dal Tribunale di Salerno, sez.lav- in Pt_3
data 12.10.2023, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata o comunque assorbita, così provvede:
a) dichiara improcedibile l'appello, dando atto della sussistenza dell'obbligo per l'appellante del pagamento del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art 13, co
1 quater dpr 115/2002;
b) nulla per spese.
Così deciso in Salerno, il 27.01.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dr. Mariagrazia Pisapia dr. Maura Stassano
4