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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 08/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 401/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito della trattazione della causa nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assistenza iscritta al n. 401 del R.A.C.L. dell'anno 2023 promossa da:
domiciliato elettivamente in Cagliari presso lo studio degli avvocati Aldo e Parte_1
Francesco Pintor, che lo rappresentano e difendono per procura speciale come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del Direttore Regionale in carica, elettivamente
[...]
domiciliato in Cagliari presso l'avvocato Paolo Spiga, che lo rappresenta e difende, con l'avvocato Roberto Di Tucci, in virtù di procura generale alle liti come in atti;
CONVENUTO
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato l'8 febbraio 2023 nato a [...] il [...], Parte_1
ha convenuto in giudizio l' onde ottenere l'indennizzo del danno biologico correlato CP_1
ad una bronchite cronica e ad una lombalgia e gonalgia bilaterale, da conglobarsi con il danno già riconosciuto in ragione del 7% per un pregresso infortunio sul lavoro.
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha resistito e ha concluso per il rigetto della CP_1
domanda.
2. Nel merito il Consulente tecnico d'ufficio, dott. dopo accurati esami Persona_1
medici e debito studio dei documenti prodotti, è giunto alle seguenti conclusioni medico legali e diagnostiche di cui alla relazione di consulenza tecnica depositata il 2 dicembre 2024:
1 In considerazione di quanto sopra esposto e tenendo conto dell'obiettività clinica rilevata durante la visita peritale, pare congruo attribuire un grado di menomazione complessiva al 6%
(seipercento), quale esito di postumi permanenti da sovraccarico meccanico ripetuto nel tratto
lombare della colonna vertebrale.
Sussiste una preesistenza del 7% per il danno al ginocchio sx riconosciuto il 03- 04-2004.
Il danno biologico totale permanente, trattandosi di affezioni concorrenti è pertanto
globalmente valutabile al 13% (tredicipercento) a decorrere dalla data della domanda
amministrativa dal mese di febbraio 2021, data in cui è possibile il cumulo di tutti i postumi
oggetto di conglobamento.
3. Le argomentate conclusioni del consulente, adeguatamente motivate e coerenti con le risultanze documentali, gli esiti della visita medico legale disposta in causa e con il contenuto delle deposizioni acquisite all'esito della prova testimoniale, appaiono condivisibili.
4. A tal riguardo, i testi escussi e , già colleghi di lavoro del Tes_1 Testimone_2
ricorrente per un periodo ultradecennale, hanno confermato che il svolgeva mansioni che Pt_1
comportavano movimentazione manuale di carichi nonché utilizzo di strumenti ed utensili vibranti nell'ambito delle lavorazioni affidategli.
5. Osserva il Tribunale che tali attività, come rilevato dal dottor hanno Per_1
verosimilmente giocato un ruolo rilevante sul piano eziologico rispetto alla insorgenza ovvero alla progressione della patologia al rachide lombare, agendo come concausa efficiente eventualmente in concorso con altri fattori extralavorativi.
Conseguentemente può ritenersi dimostrata, alla luce di tali concordanti elementi di conoscenza, l'eziologia professionale della patologia alla colonna così come lamentata in ricorso tenuto conto dell'apprezzabile rischio tecnopatico cui è stato esposto il Pt_1
5.1. Reputa il Tribunale che le richiamate considerazioni medico legali svolte dal c.t.u. non siano scalfite dalle osservazioni critiche del c.t.p. del ricorrente.
Questi, infatti, propone una lettura del quadro clinico differente (e di maggior gravità) rispetto a quella accertata in sede peritale che tuttavia, come ben evidenziato dal dr. non Per_1
corrisponde alla obiettività clinica accertata in causa per quanto attiene all'effettivo danno alla colonna (ben più contenuto rispetto a quello lamentato in ricorso) ed alla patologia dell'apparato respiratorio (non riscontrato dall'Ausiliare).
2 6. Ritiene pertanto in conclusione questo giudicante che il ricorrente abbia maturato il diritto all'indennizzo in capitale siccome commisurato ad un danno biologico pari al 13 % a decorrere dalla domanda amministrativa del 27 gennaio 2021 (erroneamente collocata a febbraio 2021
nella relazione di c.t.u.).
7. L' deve perciò essere condannato a corrispondere in favore del il maggior CP_1 Pt_1
indennizzo in capitale per il danno biologico riconosciuto in misura del 13 % con decorrenza di legge fin dalla data della domanda amministrativa oltre interessi legali (o la rivalutazione monetaria se maggiore), fatto salvo quanto già erogato dall' a titolo di indennizzo in CP_1
capitale per il pregresso infortunio.
8. Le spese del giudizio possono essere compensate in ragione di 2/3, tenuto conto della limitata fondatezza del petitum come dedotto in ricorso e per la restante parte vanno poste a carico del convenuto e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022.
Trova al riguardo applicazione lo scaglione di valore fino a euro 26.000,00 euro, tenuto conto del presumibile valore del presente giudizio, con applicazione dei valori minimi stante la non particolarmente complessa attività processuale profusa dalle parti, con distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.
9. Restano definitivamente a carico dell' le spese di consulenza come separatamente CP_1
liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Dichiara che ha diritto di percepire un maggior indennizzo in capitale per Parte_1
danno biologico correlato alle patologie di cui in motivazione in misura pari al 13 %, con decorrenza di legge, dalla data della domanda amministrativa come da parte motiva cui si rinvia;
2. Condanna l' al pagamento del maggior indennizzo in capitale come sopra CP_1
quantificato con gli interessi legali (o la rivalutazione monetaria se maggiore), fatto salvo quanto già erogato dall' a titolo di indennizzo in capitale per l'affezione pregressa;
CP_1
3. Compensa le spese di lite in ragione di 2/3 e condanna l' alla rifusione in favore CP_1
del ricorrente della restante parte che liquida in complessivi € 1.000,00 per compensi
3 professionali, oltre rimborso forfetario in ragione del 15 %, oltre Iva e Cpa, ove dovute, nella misura di legge;
4. Dispone la distrazione delle spese di lite, come sopra liquidate, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
5. Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza, come separatamente CP_2
liquidate.
Così deciso in Cagliari l'8 gennaio 2025.
IL GIUDICE
Giorgio Murru
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito della trattazione della causa nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assistenza iscritta al n. 401 del R.A.C.L. dell'anno 2023 promossa da:
domiciliato elettivamente in Cagliari presso lo studio degli avvocati Aldo e Parte_1
Francesco Pintor, che lo rappresentano e difendono per procura speciale come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del Direttore Regionale in carica, elettivamente
[...]
domiciliato in Cagliari presso l'avvocato Paolo Spiga, che lo rappresenta e difende, con l'avvocato Roberto Di Tucci, in virtù di procura generale alle liti come in atti;
CONVENUTO
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato l'8 febbraio 2023 nato a [...] il [...], Parte_1
ha convenuto in giudizio l' onde ottenere l'indennizzo del danno biologico correlato CP_1
ad una bronchite cronica e ad una lombalgia e gonalgia bilaterale, da conglobarsi con il danno già riconosciuto in ragione del 7% per un pregresso infortunio sul lavoro.
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha resistito e ha concluso per il rigetto della CP_1
domanda.
2. Nel merito il Consulente tecnico d'ufficio, dott. dopo accurati esami Persona_1
medici e debito studio dei documenti prodotti, è giunto alle seguenti conclusioni medico legali e diagnostiche di cui alla relazione di consulenza tecnica depositata il 2 dicembre 2024:
1 In considerazione di quanto sopra esposto e tenendo conto dell'obiettività clinica rilevata durante la visita peritale, pare congruo attribuire un grado di menomazione complessiva al 6%
(seipercento), quale esito di postumi permanenti da sovraccarico meccanico ripetuto nel tratto
lombare della colonna vertebrale.
Sussiste una preesistenza del 7% per il danno al ginocchio sx riconosciuto il 03- 04-2004.
Il danno biologico totale permanente, trattandosi di affezioni concorrenti è pertanto
globalmente valutabile al 13% (tredicipercento) a decorrere dalla data della domanda
amministrativa dal mese di febbraio 2021, data in cui è possibile il cumulo di tutti i postumi
oggetto di conglobamento.
3. Le argomentate conclusioni del consulente, adeguatamente motivate e coerenti con le risultanze documentali, gli esiti della visita medico legale disposta in causa e con il contenuto delle deposizioni acquisite all'esito della prova testimoniale, appaiono condivisibili.
4. A tal riguardo, i testi escussi e , già colleghi di lavoro del Tes_1 Testimone_2
ricorrente per un periodo ultradecennale, hanno confermato che il svolgeva mansioni che Pt_1
comportavano movimentazione manuale di carichi nonché utilizzo di strumenti ed utensili vibranti nell'ambito delle lavorazioni affidategli.
5. Osserva il Tribunale che tali attività, come rilevato dal dottor hanno Per_1
verosimilmente giocato un ruolo rilevante sul piano eziologico rispetto alla insorgenza ovvero alla progressione della patologia al rachide lombare, agendo come concausa efficiente eventualmente in concorso con altri fattori extralavorativi.
Conseguentemente può ritenersi dimostrata, alla luce di tali concordanti elementi di conoscenza, l'eziologia professionale della patologia alla colonna così come lamentata in ricorso tenuto conto dell'apprezzabile rischio tecnopatico cui è stato esposto il Pt_1
5.1. Reputa il Tribunale che le richiamate considerazioni medico legali svolte dal c.t.u. non siano scalfite dalle osservazioni critiche del c.t.p. del ricorrente.
Questi, infatti, propone una lettura del quadro clinico differente (e di maggior gravità) rispetto a quella accertata in sede peritale che tuttavia, come ben evidenziato dal dr. non Per_1
corrisponde alla obiettività clinica accertata in causa per quanto attiene all'effettivo danno alla colonna (ben più contenuto rispetto a quello lamentato in ricorso) ed alla patologia dell'apparato respiratorio (non riscontrato dall'Ausiliare).
2 6. Ritiene pertanto in conclusione questo giudicante che il ricorrente abbia maturato il diritto all'indennizzo in capitale siccome commisurato ad un danno biologico pari al 13 % a decorrere dalla domanda amministrativa del 27 gennaio 2021 (erroneamente collocata a febbraio 2021
nella relazione di c.t.u.).
7. L' deve perciò essere condannato a corrispondere in favore del il maggior CP_1 Pt_1
indennizzo in capitale per il danno biologico riconosciuto in misura del 13 % con decorrenza di legge fin dalla data della domanda amministrativa oltre interessi legali (o la rivalutazione monetaria se maggiore), fatto salvo quanto già erogato dall' a titolo di indennizzo in CP_1
capitale per il pregresso infortunio.
8. Le spese del giudizio possono essere compensate in ragione di 2/3, tenuto conto della limitata fondatezza del petitum come dedotto in ricorso e per la restante parte vanno poste a carico del convenuto e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022.
Trova al riguardo applicazione lo scaglione di valore fino a euro 26.000,00 euro, tenuto conto del presumibile valore del presente giudizio, con applicazione dei valori minimi stante la non particolarmente complessa attività processuale profusa dalle parti, con distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.
9. Restano definitivamente a carico dell' le spese di consulenza come separatamente CP_1
liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Dichiara che ha diritto di percepire un maggior indennizzo in capitale per Parte_1
danno biologico correlato alle patologie di cui in motivazione in misura pari al 13 %, con decorrenza di legge, dalla data della domanda amministrativa come da parte motiva cui si rinvia;
2. Condanna l' al pagamento del maggior indennizzo in capitale come sopra CP_1
quantificato con gli interessi legali (o la rivalutazione monetaria se maggiore), fatto salvo quanto già erogato dall' a titolo di indennizzo in capitale per l'affezione pregressa;
CP_1
3. Compensa le spese di lite in ragione di 2/3 e condanna l' alla rifusione in favore CP_1
del ricorrente della restante parte che liquida in complessivi € 1.000,00 per compensi
3 professionali, oltre rimborso forfetario in ragione del 15 %, oltre Iva e Cpa, ove dovute, nella misura di legge;
4. Dispone la distrazione delle spese di lite, come sopra liquidate, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
5. Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza, come separatamente CP_2
liquidate.
Così deciso in Cagliari l'8 gennaio 2025.
IL GIUDICE
Giorgio Murru
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