Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/04/2025, n. 4250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4250 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 6538/2019, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il mancato pagamento di consumi di gas e vertente
TRA
sito in Napoli alla I trav. Divisione Siena n. 23, Parte_1
(cod. fisc. ), in persona dell'amm.re p.t. avv. P.IVA_1
Alessandro , rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Parte_2
Schifio
Attore Opponente
E
(C.F. e P. IVA ), rappresentata e COroparte_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Giuseppe Gallo
Convenuta opposta
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti dalle parti costituite
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il condominio ubicato in Napoli alla I Traversa Divisione Siena n.
23 (d'ora innanzi solo condominio), ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 383/2019 emesso dal Tribunale di
Napoli in data 18/01/2019, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento in favore di (d'ora innanzi solo COroparte_1
CO
) dell'importo di € 115.121,11, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma 1°, c.c., dalla data delle fatture
2.135,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
A sostegno dell'opposizione, il condominio opponente ha rilevato:
CO l'insussistenza della prova del credito vantato da in particolare l'inidoneità dei documenti prodotti nella fase di opposizione;
la prescrizione del credito per intervenuto decorso del termine di cinque anni ex art. 2948 n. 4 c.c. e, in ogni caso, per i crediti maturati fino al 21/01/2014; la contraddittorietà, erroneità e insufficienza della documentazione allegata, in ordine al quantum della domanda.
Ha concluso chiedendo di “accertare e dichiarare che le somme oggetto dell'ingiunzione non sono dovute per la intervenuta prescrizione dei crediti posti a base del ricorso, ex art. 2948 n.
4 c.c. e per gli ulteriori motivi esposti nel corso del processo;
per l'effetto dichiarare nullo e, comunque, infondato sia in fatto che in diritto, il decreto ingiuntivo n. 383/2019, RG 1108/2019, emesso dall'adito Tribunale il 18/1/2019 e, conseguentemente, disporne la revoca e/o l'annullamento statuendo che nulla è dovuto dal opponente per tale titolo;
in via meramente Parte_1 subordinata, accertare l'effettivo consumo di gas del Parte_1 opponente nel periodo compreso tra il 26/11/2009 e il 29/2/2016, calcolandone il costo e quantificando gli importi eventualmente dovuti al netto degli acconti corrisposti nel periodo in questione
e, per l'effetto, annullare, revocare o dichiarare comunque privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto quanto alla maggior somma richiesta in detto decreto. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa.”
CO L'opposta ha rimarcato la piena legittimità del decreto ingiuntivo ottenuto dal Tribunale di Napoli ed ha contestato la ricostruzione del rapporto contrattuale svolta dall'opponente indicando tutte le fatture emesse e specificando se per consumi, conguaglio o in acconto.
CO Oltre alle fatture ha allegato un estratto conto - autenticato dal notaio che ne ha attestato la conformità alle scritture contabili, tenute con strumenti informatici ai sensi dell'art. 2155 c.c - con tutte le fatture insolute, le date di emissione, le scadenze dei pagamenti, gli importi ed i consumi rilevati.
CO
ha chiarito le modalità di calcolo di ogni fattura.
CO Infine ha evidenziato di aver interrotto i termini di prescrizione con l'invio di valide diffide di pagamento e ha sottolineato che le debenze del erano state anche Parte_1 oggetto di un procedimento cautelare promosso dallo stesso.
CO
ha chiesto: “in via preliminare la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 383/2019 (R.G.
1108/2019) del 18.01.2019 emesso dal Tribunale di Napoli, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. In via principale: b) Rigettare l'opposizione proposta dal perché Parte_3 destituita di ogni fondamento in fatto e in diritto per in motivi suesposti e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata: c) Condannare l'opponente al pagamento della somma di € 115.121,11 o la diversa somma, maggiore
o minore, che emergerà dall'istruttoria. In ogni caso: d) Con vittoria delle spese di lite.”
Alla prima udienza non è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
In via preliminare va esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dal condominio opponente il quale pone in discussione solo tre fatture delle cinque poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
Orbene, esaminata la documentazione, l'eccezione di prescrizione è parzialmente fondata. In particolare, si osserva che l'unica fattura prescritta è la n.
M167403640 del 18.11.2016 di € 52.576,09.
Infatti solo per le fatture n. M136020450 del 10.01.2013 di €
6.455,93 e M136285013 del 21.02.2013 di € 9.120,04 ci sono due validi atti interruttivi della prescrizione e, precisamente, il
CO telegramma inoltrato da al condominio in data 22.04.2013 che riporta in oggetto tre fatture tra le quali appunto le due fatture
M136020450 e M136285013 e la racc. a/r del 24-25/07/2017, nel cui promemoria allegato sono riportate sempre le due fatture
M136020450 e M136285013.
Mentre per la fattura M167403640 del 18.11.2016 di € 52.576,09, non è dato riscontrare alcun valido atto interruttivo.
Inoltre per quest'ultima fattura, non è dato rilevare neppure se e quando è stata portata a conoscenza del , giacché non Parte_1 menzionata in alcun atto posto in esame.
Pertanto, il credito portato dalla fattura M167403640 del
18.11.2016 di € 52.576,09, deve ritenersi prescritto ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., non avendo l'odierna convenuta opposta fornito la prova dell'invio della fattura e dell'interruzione della prescrizione.
Passando al merito, per la parte del credito non prescritta l'opposizione non è fondata.
È incontestato che tra le parti è intercorso un contratto di somministrazione di gas per il periodo dal 23/03/2006 al febbraio del 2016, l'erogazione del servizio ed il mancato pagamento delle fatture oggetto di causa da parte del condominio.
E' contestata dall'opponente la misura del credito vantato dall'opposta.
Il ha denunciato la genericità, l'incompletezza e Parte_1
l'insufficienza delle note e degli estratti allegati ed ha evidenziato incongruenze ed errori dei conteggi riportati. Inoltre è stato eccepito dall'opponente il mancato assolvimento dell'onere della prova sulla certezza e legittimità del credito
CO azionato da non essendo sufficiente l'allegazione delle fatture e l'estratto conto autenticato da notaio.
Le contestazioni del sono state puntualmente Parte_1
CO contrastate dalla difesa di , la quale ha analiticamente spiegato l'esattezza dei conteggi riportati nelle fatture.
CO
ha infatti precisamente evidenziato la certezza dei consumi fatturati, specificando la congruità di ogni singola fattura contestata con i periodi di consumo presi in esame distinguendo la fatturazione effettuata secondo I consumi presunti ed i corrispondenti conguagli elaborati in base alle rilevazioni periodiche effettuate del Distributore(ha allegato le letture periodiche del Distributore).
Risulta inoltre acclarato come la sostituzione del misuratore sia stata considerata nel computo dei metri cubi di gas forniti;
il consumo effettivo è in linea con quello addebitato in acconto da
CO
, e poi restituito con la fattura di cessazione.
Emerge ancora che anche la lettura di cessazione del 29.02.2016 trova perfetta corrispondenza con quella rilevata dal Distributore
CO in pari data;
risulta pertanto corretta la fatturazione di e la debenza delle somme da parte del Condominio.
Risulta infine appurato che il calcolo degli interessi di mora oltre ad essere corretto e conteggiato ai sensi dell'art.
8.2 della delibera AEEG 229/01, è stato prontamente comunicato all'opponente, in quanto inserito in fattura.
Deve inoltre aggiungersi che la Corte di legittimità ha affermato in più occasioni che in materia di somministrazione, in caso di contestazione dei consumi esposti, è onere del fornitore quello di comprovare il quantum della merce somministrata e segnatamente la corrispondenza tra i consumi esposti e quelli risultanti dal contatore. CO Onere che qui deve ritenersi assolto da parte di ai sensi degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., si rimarca, attraverso la produzione in giudizio oltre che delle fatture – nelle quali è dettagliatamente indicato il conteggio operato sulla scorta delle letture e rilevazioni fornite dal Distributore ed il costo a mc -
e dell'estratto conto autenticato da notaio, della certificazione dei consumi di provenienza del Distributore Italgas Reti, dovendosi inoltre porre in debito rilievo che il condominio non ha contestato in alcun modo quest'ultimo documento.
D'altra, nel caso di specie, il neppure ha posto in Parte_1 luce il tema del malfunzionamento del contatore, tant'è che non ha mai richiesto la verifica della correttezza del funzionamento e/o la sua sostituzione, ma ha solo contestato i conteggi operati da
CO
.
Per tutto quanto esposto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'opponente deve essere condannato al pagamento della somma di € 62.560,02 (somma ingiunta €115.121,11 – € 52.561,09 credito prescritto), oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c. dalla data di maturazione delle singole componenti del credito al 22.1.2019 ed a quello previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. per il period e successive e fino al saldo.
I compensi del presente giudizio, compensati metà in ragione della riduzione dela pretesa creditoria dell'opposta, vanno posti per la residua porzione a carico del opponente. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 383/2019 promossa dal condominio sito in Napoli alla I Traversa Divisione Siena n. 23 nei confronti di ogni diversa istanza, difesa ed COroparte_1 eccezione disattesa, così provvede:
a) revoca il decreto ingiuntivo n. 383/2019 emesso dal Tribunale di Napoli in data 18/01/2019; b) condanna il condominio sito in Napoli alla I Traversa
Divisione Siena n. 23al pagamento in favore dell'opposta
[...] della somma di € 62.560,02, oltre interessi COroparte_1 al tasso previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c. dalla data di maturazione delle singole componenti del credito al 22.1.2019 ed al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. per il periodo successivo e fino al saldo;
c) compensa per metà le spese del giudizio di opposizione e condanna il condominio opponente al pagamento della rimanente metà che liquida in € 7.000,00, oltre rimborso forfettario cpa ed iva.
Napoli, 30.4.2025. Il Giudice
Dott. Mauro Impresa