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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/12/2025, n. 2177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2177 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1315/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Antonella Romano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1315/2022 promossa da:
Parte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ME AO e dell'avv. ,
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliato in CORSO MAGENTA 84 MILANOpresso il difensore avv.
ME AO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STEFANELLI Controparte_1 P.IVA_2
RE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA AZZO GARDINO 8/A
BOLOGNApresso il difensore avv. STEFANELLI RE
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. 40/2022 del Tribunale di Bologna, pubblicata il 12 gennaio 2022.
Conclusioni come da note di udienza.
Motivi della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 20.02.2020, (d'ora in poi, Controparte_1 anche solo si opponeva al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bologna a CP_1
pagina 1 di 10 Part favore di d'ora in poi, per brevità, solo , per la Parte_1 somma di € 7.405,38.
Di detta somma, € 6.123,64 erano ingiunti a titolo di sorte capitale e € 1.281,74 erano ingiunti a titolo di interessi ex artt. 4 e 5 D.Lgs n. 231/2002. Part In particolare, il decreto ingiuntivo era stato emesso per la riscossione da parte di dei crediti a lei ceduti pro soluto da Edison Energia S.p.A. e da Controparte_2
(d'ora in poi solo . CP_2
1.a) Quanto al credito ceduto da Edison Energia S.p.A., per la somma di € 20,64, l'opponente eccepiva l'estinzione per intervenuto pagamento del credito.
1.b) Quanto al credito ceduto da per la somma residua di € 6.103,00, l'opponente CP_2 esponeva quanto segue.
1.b1) Nel 2014-2015 il affidava ad la gestione in Controparte_1 CP_3 concessione del servizio di pubblicità e pubbliche affissioni, nonché il servizio di accertamento e riscossione del canone per l'occupazione permanente di spazi e aree pubbliche. ometteva il versamento di parte delle somme incassate dall'attività di riscossione, CP_3 maturando così, alla data del 30.06.2015, un debito nei confronti dell'opponente CP_1
di € 21.204,63.
[...]
Nel 2015, in forza di un contratto di affitto di ramo d'azienda, subentrava ai sensi CP_2 dell'art. 2558 c.c. e art. 116 D.Lgs. 163/2006 nella concessione ad e si CP_3 impegnava a pagare il debito maturato da CP_3
In particolare, gli accordi tra il e prevedevano il pagamento Controparte_1 CP_2 del debito di € 21.204,63 non già mediante il versamento diretto di tale somma da parte di n favore del bensì mediante un meccanismo di compensazione tra le parti. CP_2 CP_1
Ancor più nello specifico, tale debito di € 21.204,63 sarebbe stato compensato con la parte corrispondente al 35% dei crediti che vrebbe maturato nei confronti del per CP_2 CP_1 lo svolgimento dell'attività di riscossione.
In altri termini, aveva il diritto a trattenere solamente il 65% del compenso che le CP_2 spettava per l'attività di riscossione a favore del dovendo versare il restante 35% CP_1 alla controparte per compensare il debito nei confronti dello stesso Controparte_1
CP_1
pagina 2 di 10 Con determina n. 237 del 23 dicembre 2015, il deliberava la proroga delle CP_1 concessioni alle medesime condizioni di cui sopra.
1.b2) L'esponente proseguiva riferendo che, con sentenza del Tribunale di Milano n. 416 del
20 maggio 2016, veniva dichiarata l'insolvenza di la quale, Controparte_2 quindi, veniva assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria (perciò, d'ora in poi, ci si riferirà alla in amministrazione straordinaria con la Controparte_2 denominazione AL AS).
In data 22.07.2016, AL AS procedeva alla cessione dei crediti oggetto del giudizio alla Part
1.b3) Tanto premesso in ordine ai fatti di causa relativi alla cessione dei crediti , Parte_2
l'opponente deduceva in diritto che: 1) tutti i crediti ceduti Controparte_1 rientravano nel periodo di vigenza della determina n. 237 del 23 dicembre 2015 e, perciò, valeva l'accordo di compensazione stipulato con la 2) la cessione dei crediti CP_2 Pt_3 era stata notificata al contraente ceduto ai sensi dell'art. 1264 c.c. e, quindi,
[...] CP_1 era opponibile al tuttavia, essendo anche i crediti in compensazione del CP_1 CP_1 antecedenti alla cessione e alla notifica della cessione dei crediti , anche la Parte_2
Parte compensazione era opponibile alla cessionaria Part 2. Si costituiva Part 2.1. anzitutto, contestava la valenza probatoria degli estratti prodotti da controparte a dimostrazione dell'avvenuto pagamento del credito ceduto da Edison, in quanto di formazione unilaterale e privi di valenza probatoria. Part 2.2. Quanto ai crediti ceduti da evidenziava quanto segue. CP_2
In data 20.05.2016, era stata ammessa all'Amministrazione Straordinaria ex art. 3 CP_2 comma 3 D.L. n. 40/2010, conservando i poteri di riscossione e accertamento dei tributi relativi ai contratti vigenti a quel momento.
Conseguentemente all'ammissione all'Amministrazione Straordinaria, con pec 30.03.2017,
l'amministratore AL AS comunicava al l'inattuabilità dell'accordo assunto CP_1 mentre era in bonis. Secondo AL AS, infatti, l'accordo violava la par condicio creditorum, perciò, il era obbligato al pagamento del corrispettivo integrale, con esclusione CP_1 della compensazione del 35%, e con successiva possibilità di insinuazione al passivo della Part procedura (doc. A, fascicolo primo grado .
pagina 3 di 10 Pertanto, da un lato, la cessione era legittima (non avendo controparte comunicato il proprio rifiuto entro 45 giorni dalla notifica ex art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016) e, dall'altro, l'accordo di compensazione in bonis non era in sé opponibile a AL AS ai sensi CP_4 dell'art. 56 L.F.
3. Il Tribunale così decideva:
“- in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo 6075/2019 emesso dal Tribunale di Bologna in data 13.11.2019;
- in parziale accoglimento della domanda monitoria, dichiara tenuto per il titolo dedotto in giudizio e, per l'effetto, condanna il , in persona del Sindaco in carica, al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 20,64=, oltre interessi Parte_1 come in parte motiva;
- dichiara l'integrale compensazione delle spese di giudizio”.
3.1. In primo luogo, quanto alla cessione Edison-BFF, il Giudice riteneva che l'eccezione di pagamento formulata dal non avesse trovato adeguato supporto probatorio. CP_1
Perciò, condannava il al pagamento di € 20,64. Controparte_1
3.2. In secondo luogo, quanto alla cessione , il Giudice riteneva fondate le Parte_2 argomentazioni dell'opponente.
In particolare, secondo il Tribunale, la fattispecie non involgeva questione di (eccezione di) compensazione tra distinti crediti maturati-maturandi pre/post procedura, bensì di valutazione dell'opponibilità alla cessionaria dell'accordo intercorso tra n bonis e il CP_2 CP_1
E, al riguardo, riteneva che il servizio di riscossione, come prorogato sino al 31.12.2017, fosse proseguito con AL AS alle medesime condizioni negoziali di cui alla determina n.
237/2015.
Detta conclusione era stata riconosciuta dalla stessa procedura, posto che il Dott. CP_5
Amministratore UN AL AS, aveva nella missiva 30.03.2017 (doc. A) citata dalla
[...] stessa opposta dichiarato: “la prosecuzione del contratto de quibus e in tale solco pone
l'art.50/2 del decreto legislativo 270/1999” che dispone testualmente: “fino a quando la facoltà di scioglimento (del contratto in corso) non è esercitata (da parte del Commissario
Straordinario) il contratto continua ad avere esecuzione”.
In tale prospettiva, secondo il Tribunale, la procedura AL AS non aveva attuato la scelta di sciogliersi dal contratto e, come in bonis, era tenuta al pagamento secondo le modalità CP_2 convenzionali;
l'invocata compensazione era da intendersi in senso atecnico, rappresentando pagina 4 di 10 solo una modalità di fatturazione/pagamento, posto che a norma della concessione il diritto di pagamento dell'aggio sorgeva solo con riferimento al 65% del dovuto.
Si trattava, quindi, di eccezione validamente opponibile al cessionario.
Infine, il Tribunale affermava che, in ogni caso, in base ai precedenti della Suprema Corte, secondo cui “Il dato temporale cui fare riferimento per stabilire se ricorra o meno un'ipotesi di estinzione dell'obbligazione per compensazione, anche in caso di compensazione giudiziale,
è quello dell'insorgenza e non quello dell'accertamento del credito, che, se anteriore alla cessione, è opponibile al cessionario” (Cass. n. 31511/2019), la compensazione avrebbe comunque trovato applicazione, essendo il credito del sorto nei confronti di CP_1 CP_2 in epoca antecedente alla cessione. Part 4. Proponeva appello
5. L'appellante proponeva un solo motivo di gravame, in particolare, deducendo “Nullità della sentenza per violazione dell'art. 56 legge fallimentare e dell'art. 1248 c.c. per avere il
Tribunale ammesso l'eccezione di compensazione tra il debito del nei confronti della CP_1 procedura di amministrazione straordinaria di oggetto di Controparte_2
Part cessione a ed il credito maturato dal comune nei confronti della società
[...] in bonis”. Controparte_2
5.1. Secondo l'appellante, ai sensi dell'art. 56 L.F. il creditore in bonis può compensare coi propri debiti verso il fallito i crediti vantati nei confronti dello stesso fallito, purché, tuttavia, entrambi i crediti da compensare siano sorti anteriormente all'avvio della procedura concorsuale.
Nella specie, detta condizione non si era verificata.
Infatti, l'accordo di compensazione era stato concluso con n bonis, mentre l'esecuzione CP_2
e la fatturazione delle prestazioni di riscossione erano state eseguite dal AL AS.
Conseguentemente, il avrebbe dovuto far valere il proprio credito vantato nei CP_1 confronti di in bonis mediante l'insinuazione al passivo della relativa Procedura CP_2 concorsuale.
5.2. Secondo l'appellante, poi, difettando l'indispensabile condizione di anteriorità di entrambi i crediti all'avvio della procedura concorsuale, condizione necessaria al fine di evitare la violazione della par condicio creditorum, nemmeno poteva ritenersi pertinente il richiamo a
Cass. n. 31511/2019 operato dalla sentenza di prime cure.
pagina 5 di 10 5.3. Per tali ragioni, l'appellante insisteva altresì nelle domande accessorie relative alla condanna del al pagamento degli interessi di mora ex artt. 4 e 5 D.Lgs. 231/2002 e CP_1 al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale. Part 5.4. Infine, sempre in via accessoria, domandava la condanna al pagamento di € 480 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 231/2002, come novellato dal D.Lgs. 192/2012, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 12 fatture costituenti la sorte capitale.
6. L'appellante così concludeva:
“Voglia la Corte d'Appello di Bologna, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n. 40/22, emessa dal Tribunale di Bologna, pubblicata il 12 gennaio 2022 nel giudizio RG 3276/20 di opposizione a decreto ingiuntivo tra – nuova Parte_1 denominazione di e il e non notificata Parte_1 Controparte_1 IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di ei confronti del : Parte_1 Controparte_1
- € 6.103,00 per sorte capitale, portata da 12 fatture emesse nei confronti del dalla CP_1 Procedura di Amministrazione Straordinaria di (“Procedura” Controparte_2 Part
o “AL in A.S.”) e da essa cedute a , fatture analiticamente indicate nell'elenco prodotto in sede monitoria sub doc. 4 e che ivi si riproduce sub doc. 1;
- gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata Part nell'elenco prodotto da sub doc. 4 in sede monitoria (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
- gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo;
- € 480 ai sensi dell'art. 6 comma 2^ D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 corrispondente all'importo di 40 moltiplicato per ciascuna delle predette 12 fatture. condannare il al relativo pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei Parte_1 confronti del della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, Controparte_1 condannare il a pagare a la diversa somma ritenuta Controparte_1 Parte_1 dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora e interessi anatocistici, anche a titolo di ingiustificato arricchimento, IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive.”
7. Si costituiva il . Controparte_1
pagina 6 di 10 7.1. Sulla riforma e presunta nullità della sentenza del Tribunale di Bologna n. 40/2022 per violazione dell'art. 56 legge fallimentare, rilevava che con la Determina n. 237/2015 la concessione era stata prorogata “alle condizioni di cui alla proposta presentata da al CP_2 prot. n. 6851 del 16/11/2015 (…), fino al 31/12/2017”. Pertanto, essendo stati ceduti i crediti in data 22.07.2016, la cessione rientrava nel periodo di vigenza della Determina.
Peraltro, deduceva altresì che il principio espresso dall'art 56 L.F., in base al quale i crediti in sede fallimentare possono essere compensati se sorti anteriormente all'avvio della procedura concorsuale, non era stato violato. Infatti, in base a consolidata giurisprudenza, il momento rilevante ai fini della valutazione dell'anteriorità all'apertura della procedura concorsuale era da individuarsi nel fatto genetico di insorgenza dell'obbligazione, e non nell'esigibilità del credito.
7.2. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 1248 c.c., l'appellato affermava che la sentenza n.
40/2022 aveva ritenuto che la fattispecie non riguardasse la “questione di (eccezione di) compensazione tra distinti crediti maturati-maturandi pre/post procedura, bensì di valutazione dell'opponibilità alla cessionaria dell'accordo intercorso tra in bonis e i CP_2
Comuni”.
Tuttavia, evidenziava che, in ogni caso, l'accordo di compensazione risultava opponibile alla Part cessionaria
Infatti, il credito era sorto anteriormente alla notificazione dell'avvenuta cessione del credito a posto che il credito era sorto con l'accettazione della proposta di (n. Parte_1 CP_2
6851 del 16.11.2015) con Determina del Comune n. 237/2015 e la notifica di cessione era avvenuta in data 25.07.2016.
7.3. Secondo l'appellato, dall'infondatezza della domanda principale conseguiva l'infondatezza delle domande accessorie di condanna al pagamento degli interessi moratori e anatocistici.
7.4. Infine, contestava la richiesta di corresponsione della somma di € 480,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.lgs. 231/2002; infatti, argomentava l'appellato, la norma non permetterebbe interpretazioni estensive che autorizzino la moltiplicazione dell'importo indicato di € 40 per ciascuna fattura di cui si richiede il pagamento.
8. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
pagina 7 di 10 Part 9. Con l'unico motivo di gravame proposto, denuncia la violazione della disciplina di cui all'art. 56 l. fall. e di cui all'art. 1248 c.c. Part Il primo Giudice, infatti, avrebbe errato nel considerare opponibile a quale cessionaria di
AL AS, un accordo di compensazione stipulato da in bonis avente ad oggetto CP_2 prestazioni poi eseguite e fatturate da AL AS. Part Secondo le opposte ragioni di credito non sono entrambe anteriori alla sottoposizione di lla Procedura di Amministrazione Straordinaria, ciò in quanto il credito del CP_2 CP_1 verso in bonis è anteriore (in quanto risalente a data anteriore al 30 giugno 2015), CP_2 mentre quelli ingiunti sono maturati direttamente in capo a AL AS e, dunque, successivamente all'avvio della procedura concorsuale di amministrazione straordinaria di
CP_2
Ne consegue che, secondo l'appellante, la compensazione è vietata dall'art. 56 L.F., il quale richiede, ai fini della sua operatività, la contemporanea e reciproca anteriorità rispetto all'avvio della procedura concorsuale delle contrapposte ragioni di credito.
Senonché, la premessa del percorso argomentativo seguito dalla sentenza di prime cure è che, nella specie, non si tratta di compensazione in senso stretto.
Nella prospettiva della sentenza impugnata, quello stipulato tra le parti è un accordo di compensazione impropria, ossia una mera modalità di pagamento delle reciproche poste attive e passive sorte nell'ambito del medesimo rapporto.
La sentenza afferma chiaramente a pagina 7 che “l'invocata compensazione – in senso atecnico - rappresenta dunque solo una modalità di fatturazione/pagamento, posto che a norma della concessione il diritto di pagamento dell'aggio sorgeva solo con riferimento al
65% del dovuto.”
Il presupposto della decisione di prime cure, peraltro non oggetto di specifica impugnazione, è che, nella specie, le parti si sono accordate per ripianare i reciproci rapporti di credito/debito nell'ambito del medesimo rapporto di concessione per mezzo di una compensazione impropria, ossia una mera operazione contabile.
Secondo taluno, la compensazione impropria non sarebbe nemmeno propriamente una modalità di estinzione dell'obbligazione, posto che riguarda reciproche posizioni di debito- credito nascenti da un unico complesso rapporto di durata.
pagina 8 di 10 Orbene, nella specie, il primo Giudice ha correttamente qualificato l'accordo inter partes quale compensazione impropria.
Si osserva, infatti, che le reciproche poste attive e passive tra le parti originariamente parte dell'accordo sono tutte riferibili al medesimo rapporto, ossia la concessione del servizio di riscossione dei tributi, come prorogata con Determina 237/2015 del 23 dicembre 2015. Part È la stessa appellante alle pagine 15 e 16 della citazione in appello a riassumere le opposte ragioni di credito:
i) il credito del nei confronti di / in bonis maturato CP_1 CP_3 CP_2 anteriormente alla sottoposizione di alla Procedura di Amministrazione Straordinaria, CP_2 avente titolo nella concessione del servizio di riscossione;
ii) il credito di AL AS nei confronti del per l'attività di riscossione (poi ceduto a CP_1
Part
, anch'esso avente titolo nella concessione del servizio di riscossione.
È evidente che le opposte ragioni di credito trovano fondamento nel medesimo rapporto, la concessione del servizio di riscossione, per cui la fattispecie è a tutti gli effetti un'ipotesi di compensazione impropria.
Detto altrimenti, il primo Giudice ha correttamente evidenziato che quello in esame non può ritenersi ipotesi di compensazione propria, posto che riguarda la definizione contabile di singole poste attive e passive che trovano titolo sempre nell'esecuzione del medesimo rapporto, ossia la concessione.
9.1. La compensazione impropria, proprio perché riguarda reciproche posizioni di debito- credito nascenti da un unico rapporto, viene spesso in rilievo nell'ambito dei rapporti di conto corrente e, ancor più nello specifico, nell'ambito del conto corrente bancario.
È, dunque, in tale ambito che la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che alla compensazione impropria non si applica l'art. 56 l. fall.
In particolare, “ove i rispettivi debiti e crediti delle parti derivino ad un unico rapporto negoziale [...] non trova applicazione l'art. 56 legge fall., il quale (come le norme sulla compensazione disciplinata dal codice civile) attribuisce rilevanza al momento in cui i reciproci debiti e crediti delle parti vengono a coesistenza” (Ordinanza n. 28232 del
09/10/2023).
9.2. Peraltro, non trattandosi di compensazione in senso stretto, la compensazione impropria è rilevabile d'ufficio.
pagina 9 di 10 Come affermato dalla Suprema Corte, “In tema di estinzione delle obbligazioni, si è in presenza di compensazione cd. impropria se la reciproca relazione di debito-credito nasce da un unico rapporto, in cui l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice d'ufficio, diversamente da quanto accade nel caso di compensazione cd. propria che, per operare, postula l'autonomia dei rapporti e l'eccezione di parte” (Cass. n. 28568/2021).
10. Al rigetto della domanda principale consegue il rigetto delle domande accessorie relative al pagamento degli interessi.
11. Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante Parte_1
Peraltro, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n.
228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
II – condanna alla refusione in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per compenso, oltre al 15% di CP_1 spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
III - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 9 dicembre
2025.
Il Consigliere estensore dott. Andrea Lama
Il Presidente dott. Manuela Velotti
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Antonella Romano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1315/2022 promossa da:
Parte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ME AO e dell'avv. ,
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliato in CORSO MAGENTA 84 MILANOpresso il difensore avv.
ME AO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STEFANELLI Controparte_1 P.IVA_2
RE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA AZZO GARDINO 8/A
BOLOGNApresso il difensore avv. STEFANELLI RE
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. 40/2022 del Tribunale di Bologna, pubblicata il 12 gennaio 2022.
Conclusioni come da note di udienza.
Motivi della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 20.02.2020, (d'ora in poi, Controparte_1 anche solo si opponeva al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bologna a CP_1
pagina 1 di 10 Part favore di d'ora in poi, per brevità, solo , per la Parte_1 somma di € 7.405,38.
Di detta somma, € 6.123,64 erano ingiunti a titolo di sorte capitale e € 1.281,74 erano ingiunti a titolo di interessi ex artt. 4 e 5 D.Lgs n. 231/2002. Part In particolare, il decreto ingiuntivo era stato emesso per la riscossione da parte di dei crediti a lei ceduti pro soluto da Edison Energia S.p.A. e da Controparte_2
(d'ora in poi solo . CP_2
1.a) Quanto al credito ceduto da Edison Energia S.p.A., per la somma di € 20,64, l'opponente eccepiva l'estinzione per intervenuto pagamento del credito.
1.b) Quanto al credito ceduto da per la somma residua di € 6.103,00, l'opponente CP_2 esponeva quanto segue.
1.b1) Nel 2014-2015 il affidava ad la gestione in Controparte_1 CP_3 concessione del servizio di pubblicità e pubbliche affissioni, nonché il servizio di accertamento e riscossione del canone per l'occupazione permanente di spazi e aree pubbliche. ometteva il versamento di parte delle somme incassate dall'attività di riscossione, CP_3 maturando così, alla data del 30.06.2015, un debito nei confronti dell'opponente CP_1
di € 21.204,63.
[...]
Nel 2015, in forza di un contratto di affitto di ramo d'azienda, subentrava ai sensi CP_2 dell'art. 2558 c.c. e art. 116 D.Lgs. 163/2006 nella concessione ad e si CP_3 impegnava a pagare il debito maturato da CP_3
In particolare, gli accordi tra il e prevedevano il pagamento Controparte_1 CP_2 del debito di € 21.204,63 non già mediante il versamento diretto di tale somma da parte di n favore del bensì mediante un meccanismo di compensazione tra le parti. CP_2 CP_1
Ancor più nello specifico, tale debito di € 21.204,63 sarebbe stato compensato con la parte corrispondente al 35% dei crediti che vrebbe maturato nei confronti del per CP_2 CP_1 lo svolgimento dell'attività di riscossione.
In altri termini, aveva il diritto a trattenere solamente il 65% del compenso che le CP_2 spettava per l'attività di riscossione a favore del dovendo versare il restante 35% CP_1 alla controparte per compensare il debito nei confronti dello stesso Controparte_1
CP_1
pagina 2 di 10 Con determina n. 237 del 23 dicembre 2015, il deliberava la proroga delle CP_1 concessioni alle medesime condizioni di cui sopra.
1.b2) L'esponente proseguiva riferendo che, con sentenza del Tribunale di Milano n. 416 del
20 maggio 2016, veniva dichiarata l'insolvenza di la quale, Controparte_2 quindi, veniva assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria (perciò, d'ora in poi, ci si riferirà alla in amministrazione straordinaria con la Controparte_2 denominazione AL AS).
In data 22.07.2016, AL AS procedeva alla cessione dei crediti oggetto del giudizio alla Part
1.b3) Tanto premesso in ordine ai fatti di causa relativi alla cessione dei crediti , Parte_2
l'opponente deduceva in diritto che: 1) tutti i crediti ceduti Controparte_1 rientravano nel periodo di vigenza della determina n. 237 del 23 dicembre 2015 e, perciò, valeva l'accordo di compensazione stipulato con la 2) la cessione dei crediti CP_2 Pt_3 era stata notificata al contraente ceduto ai sensi dell'art. 1264 c.c. e, quindi,
[...] CP_1 era opponibile al tuttavia, essendo anche i crediti in compensazione del CP_1 CP_1 antecedenti alla cessione e alla notifica della cessione dei crediti , anche la Parte_2
Parte compensazione era opponibile alla cessionaria Part 2. Si costituiva Part 2.1. anzitutto, contestava la valenza probatoria degli estratti prodotti da controparte a dimostrazione dell'avvenuto pagamento del credito ceduto da Edison, in quanto di formazione unilaterale e privi di valenza probatoria. Part 2.2. Quanto ai crediti ceduti da evidenziava quanto segue. CP_2
In data 20.05.2016, era stata ammessa all'Amministrazione Straordinaria ex art. 3 CP_2 comma 3 D.L. n. 40/2010, conservando i poteri di riscossione e accertamento dei tributi relativi ai contratti vigenti a quel momento.
Conseguentemente all'ammissione all'Amministrazione Straordinaria, con pec 30.03.2017,
l'amministratore AL AS comunicava al l'inattuabilità dell'accordo assunto CP_1 mentre era in bonis. Secondo AL AS, infatti, l'accordo violava la par condicio creditorum, perciò, il era obbligato al pagamento del corrispettivo integrale, con esclusione CP_1 della compensazione del 35%, e con successiva possibilità di insinuazione al passivo della Part procedura (doc. A, fascicolo primo grado .
pagina 3 di 10 Pertanto, da un lato, la cessione era legittima (non avendo controparte comunicato il proprio rifiuto entro 45 giorni dalla notifica ex art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016) e, dall'altro, l'accordo di compensazione in bonis non era in sé opponibile a AL AS ai sensi CP_4 dell'art. 56 L.F.
3. Il Tribunale così decideva:
“- in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo 6075/2019 emesso dal Tribunale di Bologna in data 13.11.2019;
- in parziale accoglimento della domanda monitoria, dichiara tenuto per il titolo dedotto in giudizio e, per l'effetto, condanna il , in persona del Sindaco in carica, al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 20,64=, oltre interessi Parte_1 come in parte motiva;
- dichiara l'integrale compensazione delle spese di giudizio”.
3.1. In primo luogo, quanto alla cessione Edison-BFF, il Giudice riteneva che l'eccezione di pagamento formulata dal non avesse trovato adeguato supporto probatorio. CP_1
Perciò, condannava il al pagamento di € 20,64. Controparte_1
3.2. In secondo luogo, quanto alla cessione , il Giudice riteneva fondate le Parte_2 argomentazioni dell'opponente.
In particolare, secondo il Tribunale, la fattispecie non involgeva questione di (eccezione di) compensazione tra distinti crediti maturati-maturandi pre/post procedura, bensì di valutazione dell'opponibilità alla cessionaria dell'accordo intercorso tra n bonis e il CP_2 CP_1
E, al riguardo, riteneva che il servizio di riscossione, come prorogato sino al 31.12.2017, fosse proseguito con AL AS alle medesime condizioni negoziali di cui alla determina n.
237/2015.
Detta conclusione era stata riconosciuta dalla stessa procedura, posto che il Dott. CP_5
Amministratore UN AL AS, aveva nella missiva 30.03.2017 (doc. A) citata dalla
[...] stessa opposta dichiarato: “la prosecuzione del contratto de quibus e in tale solco pone
l'art.50/2 del decreto legislativo 270/1999” che dispone testualmente: “fino a quando la facoltà di scioglimento (del contratto in corso) non è esercitata (da parte del Commissario
Straordinario) il contratto continua ad avere esecuzione”.
In tale prospettiva, secondo il Tribunale, la procedura AL AS non aveva attuato la scelta di sciogliersi dal contratto e, come in bonis, era tenuta al pagamento secondo le modalità CP_2 convenzionali;
l'invocata compensazione era da intendersi in senso atecnico, rappresentando pagina 4 di 10 solo una modalità di fatturazione/pagamento, posto che a norma della concessione il diritto di pagamento dell'aggio sorgeva solo con riferimento al 65% del dovuto.
Si trattava, quindi, di eccezione validamente opponibile al cessionario.
Infine, il Tribunale affermava che, in ogni caso, in base ai precedenti della Suprema Corte, secondo cui “Il dato temporale cui fare riferimento per stabilire se ricorra o meno un'ipotesi di estinzione dell'obbligazione per compensazione, anche in caso di compensazione giudiziale,
è quello dell'insorgenza e non quello dell'accertamento del credito, che, se anteriore alla cessione, è opponibile al cessionario” (Cass. n. 31511/2019), la compensazione avrebbe comunque trovato applicazione, essendo il credito del sorto nei confronti di CP_1 CP_2 in epoca antecedente alla cessione. Part 4. Proponeva appello
5. L'appellante proponeva un solo motivo di gravame, in particolare, deducendo “Nullità della sentenza per violazione dell'art. 56 legge fallimentare e dell'art. 1248 c.c. per avere il
Tribunale ammesso l'eccezione di compensazione tra il debito del nei confronti della CP_1 procedura di amministrazione straordinaria di oggetto di Controparte_2
Part cessione a ed il credito maturato dal comune nei confronti della società
[...] in bonis”. Controparte_2
5.1. Secondo l'appellante, ai sensi dell'art. 56 L.F. il creditore in bonis può compensare coi propri debiti verso il fallito i crediti vantati nei confronti dello stesso fallito, purché, tuttavia, entrambi i crediti da compensare siano sorti anteriormente all'avvio della procedura concorsuale.
Nella specie, detta condizione non si era verificata.
Infatti, l'accordo di compensazione era stato concluso con n bonis, mentre l'esecuzione CP_2
e la fatturazione delle prestazioni di riscossione erano state eseguite dal AL AS.
Conseguentemente, il avrebbe dovuto far valere il proprio credito vantato nei CP_1 confronti di in bonis mediante l'insinuazione al passivo della relativa Procedura CP_2 concorsuale.
5.2. Secondo l'appellante, poi, difettando l'indispensabile condizione di anteriorità di entrambi i crediti all'avvio della procedura concorsuale, condizione necessaria al fine di evitare la violazione della par condicio creditorum, nemmeno poteva ritenersi pertinente il richiamo a
Cass. n. 31511/2019 operato dalla sentenza di prime cure.
pagina 5 di 10 5.3. Per tali ragioni, l'appellante insisteva altresì nelle domande accessorie relative alla condanna del al pagamento degli interessi di mora ex artt. 4 e 5 D.Lgs. 231/2002 e CP_1 al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale. Part 5.4. Infine, sempre in via accessoria, domandava la condanna al pagamento di € 480 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 231/2002, come novellato dal D.Lgs. 192/2012, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 12 fatture costituenti la sorte capitale.
6. L'appellante così concludeva:
“Voglia la Corte d'Appello di Bologna, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n. 40/22, emessa dal Tribunale di Bologna, pubblicata il 12 gennaio 2022 nel giudizio RG 3276/20 di opposizione a decreto ingiuntivo tra – nuova Parte_1 denominazione di e il e non notificata Parte_1 Controparte_1 IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di ei confronti del : Parte_1 Controparte_1
- € 6.103,00 per sorte capitale, portata da 12 fatture emesse nei confronti del dalla CP_1 Procedura di Amministrazione Straordinaria di (“Procedura” Controparte_2 Part
o “AL in A.S.”) e da essa cedute a , fatture analiticamente indicate nell'elenco prodotto in sede monitoria sub doc. 4 e che ivi si riproduce sub doc. 1;
- gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata Part nell'elenco prodotto da sub doc. 4 in sede monitoria (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
- gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo;
- € 480 ai sensi dell'art. 6 comma 2^ D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 corrispondente all'importo di 40 moltiplicato per ciascuna delle predette 12 fatture. condannare il al relativo pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei Parte_1 confronti del della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, Controparte_1 condannare il a pagare a la diversa somma ritenuta Controparte_1 Parte_1 dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora e interessi anatocistici, anche a titolo di ingiustificato arricchimento, IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive.”
7. Si costituiva il . Controparte_1
pagina 6 di 10 7.1. Sulla riforma e presunta nullità della sentenza del Tribunale di Bologna n. 40/2022 per violazione dell'art. 56 legge fallimentare, rilevava che con la Determina n. 237/2015 la concessione era stata prorogata “alle condizioni di cui alla proposta presentata da al CP_2 prot. n. 6851 del 16/11/2015 (…), fino al 31/12/2017”. Pertanto, essendo stati ceduti i crediti in data 22.07.2016, la cessione rientrava nel periodo di vigenza della Determina.
Peraltro, deduceva altresì che il principio espresso dall'art 56 L.F., in base al quale i crediti in sede fallimentare possono essere compensati se sorti anteriormente all'avvio della procedura concorsuale, non era stato violato. Infatti, in base a consolidata giurisprudenza, il momento rilevante ai fini della valutazione dell'anteriorità all'apertura della procedura concorsuale era da individuarsi nel fatto genetico di insorgenza dell'obbligazione, e non nell'esigibilità del credito.
7.2. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 1248 c.c., l'appellato affermava che la sentenza n.
40/2022 aveva ritenuto che la fattispecie non riguardasse la “questione di (eccezione di) compensazione tra distinti crediti maturati-maturandi pre/post procedura, bensì di valutazione dell'opponibilità alla cessionaria dell'accordo intercorso tra in bonis e i CP_2
Comuni”.
Tuttavia, evidenziava che, in ogni caso, l'accordo di compensazione risultava opponibile alla Part cessionaria
Infatti, il credito era sorto anteriormente alla notificazione dell'avvenuta cessione del credito a posto che il credito era sorto con l'accettazione della proposta di (n. Parte_1 CP_2
6851 del 16.11.2015) con Determina del Comune n. 237/2015 e la notifica di cessione era avvenuta in data 25.07.2016.
7.3. Secondo l'appellato, dall'infondatezza della domanda principale conseguiva l'infondatezza delle domande accessorie di condanna al pagamento degli interessi moratori e anatocistici.
7.4. Infine, contestava la richiesta di corresponsione della somma di € 480,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.lgs. 231/2002; infatti, argomentava l'appellato, la norma non permetterebbe interpretazioni estensive che autorizzino la moltiplicazione dell'importo indicato di € 40 per ciascuna fattura di cui si richiede il pagamento.
8. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
pagina 7 di 10 Part 9. Con l'unico motivo di gravame proposto, denuncia la violazione della disciplina di cui all'art. 56 l. fall. e di cui all'art. 1248 c.c. Part Il primo Giudice, infatti, avrebbe errato nel considerare opponibile a quale cessionaria di
AL AS, un accordo di compensazione stipulato da in bonis avente ad oggetto CP_2 prestazioni poi eseguite e fatturate da AL AS. Part Secondo le opposte ragioni di credito non sono entrambe anteriori alla sottoposizione di lla Procedura di Amministrazione Straordinaria, ciò in quanto il credito del CP_2 CP_1 verso in bonis è anteriore (in quanto risalente a data anteriore al 30 giugno 2015), CP_2 mentre quelli ingiunti sono maturati direttamente in capo a AL AS e, dunque, successivamente all'avvio della procedura concorsuale di amministrazione straordinaria di
CP_2
Ne consegue che, secondo l'appellante, la compensazione è vietata dall'art. 56 L.F., il quale richiede, ai fini della sua operatività, la contemporanea e reciproca anteriorità rispetto all'avvio della procedura concorsuale delle contrapposte ragioni di credito.
Senonché, la premessa del percorso argomentativo seguito dalla sentenza di prime cure è che, nella specie, non si tratta di compensazione in senso stretto.
Nella prospettiva della sentenza impugnata, quello stipulato tra le parti è un accordo di compensazione impropria, ossia una mera modalità di pagamento delle reciproche poste attive e passive sorte nell'ambito del medesimo rapporto.
La sentenza afferma chiaramente a pagina 7 che “l'invocata compensazione – in senso atecnico - rappresenta dunque solo una modalità di fatturazione/pagamento, posto che a norma della concessione il diritto di pagamento dell'aggio sorgeva solo con riferimento al
65% del dovuto.”
Il presupposto della decisione di prime cure, peraltro non oggetto di specifica impugnazione, è che, nella specie, le parti si sono accordate per ripianare i reciproci rapporti di credito/debito nell'ambito del medesimo rapporto di concessione per mezzo di una compensazione impropria, ossia una mera operazione contabile.
Secondo taluno, la compensazione impropria non sarebbe nemmeno propriamente una modalità di estinzione dell'obbligazione, posto che riguarda reciproche posizioni di debito- credito nascenti da un unico complesso rapporto di durata.
pagina 8 di 10 Orbene, nella specie, il primo Giudice ha correttamente qualificato l'accordo inter partes quale compensazione impropria.
Si osserva, infatti, che le reciproche poste attive e passive tra le parti originariamente parte dell'accordo sono tutte riferibili al medesimo rapporto, ossia la concessione del servizio di riscossione dei tributi, come prorogata con Determina 237/2015 del 23 dicembre 2015. Part È la stessa appellante alle pagine 15 e 16 della citazione in appello a riassumere le opposte ragioni di credito:
i) il credito del nei confronti di / in bonis maturato CP_1 CP_3 CP_2 anteriormente alla sottoposizione di alla Procedura di Amministrazione Straordinaria, CP_2 avente titolo nella concessione del servizio di riscossione;
ii) il credito di AL AS nei confronti del per l'attività di riscossione (poi ceduto a CP_1
Part
, anch'esso avente titolo nella concessione del servizio di riscossione.
È evidente che le opposte ragioni di credito trovano fondamento nel medesimo rapporto, la concessione del servizio di riscossione, per cui la fattispecie è a tutti gli effetti un'ipotesi di compensazione impropria.
Detto altrimenti, il primo Giudice ha correttamente evidenziato che quello in esame non può ritenersi ipotesi di compensazione propria, posto che riguarda la definizione contabile di singole poste attive e passive che trovano titolo sempre nell'esecuzione del medesimo rapporto, ossia la concessione.
9.1. La compensazione impropria, proprio perché riguarda reciproche posizioni di debito- credito nascenti da un unico rapporto, viene spesso in rilievo nell'ambito dei rapporti di conto corrente e, ancor più nello specifico, nell'ambito del conto corrente bancario.
È, dunque, in tale ambito che la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che alla compensazione impropria non si applica l'art. 56 l. fall.
In particolare, “ove i rispettivi debiti e crediti delle parti derivino ad un unico rapporto negoziale [...] non trova applicazione l'art. 56 legge fall., il quale (come le norme sulla compensazione disciplinata dal codice civile) attribuisce rilevanza al momento in cui i reciproci debiti e crediti delle parti vengono a coesistenza” (Ordinanza n. 28232 del
09/10/2023).
9.2. Peraltro, non trattandosi di compensazione in senso stretto, la compensazione impropria è rilevabile d'ufficio.
pagina 9 di 10 Come affermato dalla Suprema Corte, “In tema di estinzione delle obbligazioni, si è in presenza di compensazione cd. impropria se la reciproca relazione di debito-credito nasce da un unico rapporto, in cui l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice d'ufficio, diversamente da quanto accade nel caso di compensazione cd. propria che, per operare, postula l'autonomia dei rapporti e l'eccezione di parte” (Cass. n. 28568/2021).
10. Al rigetto della domanda principale consegue il rigetto delle domande accessorie relative al pagamento degli interessi.
11. Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante Parte_1
Peraltro, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n.
228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
II – condanna alla refusione in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per compenso, oltre al 15% di CP_1 spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
III - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 9 dicembre
2025.
Il Consigliere estensore dott. Andrea Lama
Il Presidente dott. Manuela Velotti
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