TRIB
Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/01/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Di Castrovillari
Sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. 2185 / 2017 R.G
Udienza del 22/01/2025.
È presente l'Avv. Maria Boccuti per delega dell'Avv. Francesco Nicoletti per l'attore, la quale si riporta a tutto quanto già dedotto e in particolare alle note depositate il
29.7.2024 nelle quali si dà atto dell'annullamento nell'ambito del giudizio n 2867/2014
R.G.A.C. Tribunale di Castrovillari, della cartella esattoriale n. 0342014001858415600, atto presupposto all'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio.
LA GIUDICE ritenuta la causa matura per decisione, invita le parti presenti a precisare le conclusioni per procedere all'immediata discussione orale della causa.
L'Avv. Maria Boccuti precisa riportandosi ai propri scritti difensivi, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito e procede alla discussione orale.
All'esito della discussione e della camera di consiglio il Giudice in assenza del difensore suddetto (nel frattempo allontanatosi dall'aula di udienza), decide la controversia come da sentenza che segue con contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
1 di 5 Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2185/2017 R.Gen.Aff.Cont. pendente
TRA
(c.f.: ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso in virtù di procura in atti dall'Avv. Francesco Nicoletti
ATTORE
E
[...]
Controparte_1
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro
CONVENUTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso l'intimazione di Parte_1
pagamento n. 0342017900362979200 con cui gli è stato richiesto il pagamento della somma di € 15.425,45 relativa alla cartella esattoriale notificata a mezzo raccomandata a/r in data 05/09/2014, n. 03420140018584156000, emessa da
, Agente della Riscossione per conto dell' , Controparte_2 Controparte_1 impugnata con atto di opposizione all'esecuzione nell'ambito del giudizio n. 2867/2014
RGAC Tribunale di Castrovillari.
L'attore ha dedotto a sostegno dell'opposizione:
- l'illegittimità dell'impiego dello strumento della riscossione coattiva per il recupero di un indennizzo da utilizzazione demaniale sine titulo, in assenza di un titolo esecutivo;
- la prescrizione della pretesa risarcitoria derivante dall'abusiva occupazione di suolo demaniale, fata valere oltre il termine di prescrizione quinquennale, decorrente dalla data della cessazione dell'illecito, erroneamente individuata nel 30/8/2012;
- la nullità della notifica dell'atto impugnato, effettuata in violazione delle disposizioni che regolano la notifica degli atti impositivi senza il tramite di un intermediario autorizzato e senza compilazione della relata di notifica;
- il mancato assolvimento dell'onere della prova in ordine alla sussistenza dell'illecito, essendo stato l'opponente assolto dal reato di occupazione abusiva nel 2009.
2 di 5 L'attore ha inoltre contestato la quantificazione dell'indennizzo e ha concluso chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'esecuzione e/o dell'efficacia esecutiva del titolo, di “Accertare e dichiarare l' insussistenza del titolo esecutivo e/o l'inesistenza del potere in capo all' di procedere in via esecutiva nei confronti Controparte_1
del sig. a mezzo cartella di pagamento n. 03420140018584156000 Parte_1
e successiva intimazione di pagamento 03420179003629792000 ovvero
- Accertare e dichiarare prescritta l'azione di recupero del credito e/o il diritto all' indennizzo da occupazione abusiva ovvero
- Accertare e dichiarare la nullità della notifica della impugnata intimazione di pagamento e per l'effetto:
- dichiarare nulla, invalida, illegittima, inefficace e non produttiva di effetti l'intimazione di pagamento o quantomeno annullarla, revocarla o disapplicarla per insussistenza della pretesa tributaria;
NEI. MERITO, per i motivi suesposti:
Accertare e dichiarare il mancato assolvimento dell'onere della prova di parte opposta ovvero l'inesistenza della condotta illegittima contestata al sig. e, Controparte_3
per l'effetto, dichiarare nulla, invalida, illegittima, inefficace e non produttiva di effetti la cartella di pagamento e l'intimazione di pagamento quantomeno annullarla o revocarla per insussistenza della pretesa;
in subordine:
Procedere, previo espletamento di CTU, alla esatta quantificazione della pretesa creditoria riferita all'occupazione sine titulo di demanio pubblico e, per l'effetto, rideterminare la somma dovuta anche alla luce degli elementi suindicati;
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese di lite ed onorari di giudizio da distrarsi ex art.
93 c.p.c.”
L' e l' (subentrata dal 1° luglio Controparte_1 Controparte_1
2017 a " ") costituendosi in giudizio con comparsa depositata in data Controparte_2
28/11/2017 hanno eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione passiva della convenuta in relazione ai vizi afferenti l'intimazione di Controparte_1
pagamento, in relazione ai quali doveva ritenersi legittimato a contraddire solo il concessionario incaricato della riscossione, nonché in relazione al credito azionato, essendo gli atti prodromici all'iscrizione a ruolo riconducibili all'attività svolta dal
. Parte_2
3 di 5 Tanto premesso, i convenuti hanno contestato tutto quanto ex adverso dedotto a sostegno dell'opposizione e hanno concluso chiedendo al Tribunale di: “previo rigetto della domanda di sospensione della esecutorietà della intimazione di pagamento e, comunque, contraris reiectis:
- in via preliminare, dichiarare - con conseguente sua estromissione - il difetto di legittimazione passiva della qui convenuta, per essere Controparte_1
esclusivamente competente l'agente della riscossione qui convenuto (
[...]
in ordine ai paventati difetti della cartella di pagamento e, Controparte_4
quanto agli atti prodromici posti in essere, il , qui non convenuto;
Parte_2
- In ogni caso, nel merito, rigettare la domanda di parte attrice perché infondata sia in fatto che in diritto;
- Per l'effetto, confermate la integrale debenza delle somme di ruolo, per come portate dalla intimazione di pagamento impugnata.
Con vittoria di spese e onorari del giudizio.”
L'istruttoria è stata espletata mediante prova documentale.
Il Tribunale osserva: deve in via preliminare essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall' ente creditore Controparte_1 dell'indennità oggetto di riscossione, avendo l'opponente fatto valere motivi di doglianza attinenti non solo a vizi dell'ingiunzione ma anche al merito della pretesa creditoria, in relazione ai quali l'opposizione deve essere notificata all'ente impositore,
, quale titolare del credito oggetto di contestazione nel giudizio. Controparte_1
Nel merito l'opposizione deve essere accolta, dovendosi ritenere fondata l'eccezione di prescrizione del credito fatta valere dall'attore; deve, infatti rilevarsi che questi ha prodotti in atti i verbali del giudizio n. 2867/2014 R.G.A.C. Tribunale di Castrovillari, avente a oggetto l'opposizione alla cartella esattoriale n. 0342014001858415600, atto presupposto all'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio.
Dall'esame dei predetti verbali, che costituiscono prova documentale atipica, rimessa al prudente apprezzamento del Giudice, emerge che la condotta illecita, consistente nell'occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo, sulla quale si fonda la pretesa creditoria, era cessata già negli anni 2003-2004, avendo in quegli anni il Pt_1
provveduto alla demolizione della recinzione mediante la quale aveva commesso l'illecito, come confermato dai testi e Testimone_1 Testimone_2
4 di 5 Deve, pertanto, ritenersi che essendo cessata la condotta illecita nel 2003-2004, il credito, avente prescrizione quinquennale, era già prescritto quando nel 2012 il
, ente locale incaricato della gestione del demanio marittimo, Parte_2 aveva inviato al la prima richiesta di pagamento dell'indennizzo, propedeutica Pt_1 all'emissione della cartella esattoriale n. 0342014001858415600 e dell'intimazione di pagamento n. 0342017900362979200, oggetto del presente giudizio.
A quanto premesso consegue l'accoglimento dell'opposizione, con assorbimento degli ulteriori motivi di doglianza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico dei convenuti in solido;
valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (nonché degli aumenti e diminuzioni a tali valori medi legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1 D.M. 10 marzo 2014, n. 55) relativamente ai procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al Tribunale di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, le spese del giudizio sono liquidate in € 2.700,00 (fase di studio: € 500,00; fase introduttiva: € 400,00; fase istruttoria: € 900,00; fase decisionale: € 900,00).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n.2185/2017 r.g.a.c. ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento n.
0342017900362979200;
2. CONDANNA e in Controparte_1 Controparte_1
solido a rimborsare a le spese di lite che si Parte_1 liquidano in € 264,00 per esborsi, € 2.700,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e
CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv.
Francesco Nicoletti.
Così deciso in data 22/01/2025.
La Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso
5 di 5
Sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. 2185 / 2017 R.G
Udienza del 22/01/2025.
È presente l'Avv. Maria Boccuti per delega dell'Avv. Francesco Nicoletti per l'attore, la quale si riporta a tutto quanto già dedotto e in particolare alle note depositate il
29.7.2024 nelle quali si dà atto dell'annullamento nell'ambito del giudizio n 2867/2014
R.G.A.C. Tribunale di Castrovillari, della cartella esattoriale n. 0342014001858415600, atto presupposto all'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio.
LA GIUDICE ritenuta la causa matura per decisione, invita le parti presenti a precisare le conclusioni per procedere all'immediata discussione orale della causa.
L'Avv. Maria Boccuti precisa riportandosi ai propri scritti difensivi, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito e procede alla discussione orale.
All'esito della discussione e della camera di consiglio il Giudice in assenza del difensore suddetto (nel frattempo allontanatosi dall'aula di udienza), decide la controversia come da sentenza che segue con contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
1 di 5 Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2185/2017 R.Gen.Aff.Cont. pendente
TRA
(c.f.: ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso in virtù di procura in atti dall'Avv. Francesco Nicoletti
ATTORE
E
[...]
Controparte_1
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro
CONVENUTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso l'intimazione di Parte_1
pagamento n. 0342017900362979200 con cui gli è stato richiesto il pagamento della somma di € 15.425,45 relativa alla cartella esattoriale notificata a mezzo raccomandata a/r in data 05/09/2014, n. 03420140018584156000, emessa da
, Agente della Riscossione per conto dell' , Controparte_2 Controparte_1 impugnata con atto di opposizione all'esecuzione nell'ambito del giudizio n. 2867/2014
RGAC Tribunale di Castrovillari.
L'attore ha dedotto a sostegno dell'opposizione:
- l'illegittimità dell'impiego dello strumento della riscossione coattiva per il recupero di un indennizzo da utilizzazione demaniale sine titulo, in assenza di un titolo esecutivo;
- la prescrizione della pretesa risarcitoria derivante dall'abusiva occupazione di suolo demaniale, fata valere oltre il termine di prescrizione quinquennale, decorrente dalla data della cessazione dell'illecito, erroneamente individuata nel 30/8/2012;
- la nullità della notifica dell'atto impugnato, effettuata in violazione delle disposizioni che regolano la notifica degli atti impositivi senza il tramite di un intermediario autorizzato e senza compilazione della relata di notifica;
- il mancato assolvimento dell'onere della prova in ordine alla sussistenza dell'illecito, essendo stato l'opponente assolto dal reato di occupazione abusiva nel 2009.
2 di 5 L'attore ha inoltre contestato la quantificazione dell'indennizzo e ha concluso chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'esecuzione e/o dell'efficacia esecutiva del titolo, di “Accertare e dichiarare l' insussistenza del titolo esecutivo e/o l'inesistenza del potere in capo all' di procedere in via esecutiva nei confronti Controparte_1
del sig. a mezzo cartella di pagamento n. 03420140018584156000 Parte_1
e successiva intimazione di pagamento 03420179003629792000 ovvero
- Accertare e dichiarare prescritta l'azione di recupero del credito e/o il diritto all' indennizzo da occupazione abusiva ovvero
- Accertare e dichiarare la nullità della notifica della impugnata intimazione di pagamento e per l'effetto:
- dichiarare nulla, invalida, illegittima, inefficace e non produttiva di effetti l'intimazione di pagamento o quantomeno annullarla, revocarla o disapplicarla per insussistenza della pretesa tributaria;
NEI. MERITO, per i motivi suesposti:
Accertare e dichiarare il mancato assolvimento dell'onere della prova di parte opposta ovvero l'inesistenza della condotta illegittima contestata al sig. e, Controparte_3
per l'effetto, dichiarare nulla, invalida, illegittima, inefficace e non produttiva di effetti la cartella di pagamento e l'intimazione di pagamento quantomeno annullarla o revocarla per insussistenza della pretesa;
in subordine:
Procedere, previo espletamento di CTU, alla esatta quantificazione della pretesa creditoria riferita all'occupazione sine titulo di demanio pubblico e, per l'effetto, rideterminare la somma dovuta anche alla luce degli elementi suindicati;
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese di lite ed onorari di giudizio da distrarsi ex art.
93 c.p.c.”
L' e l' (subentrata dal 1° luglio Controparte_1 Controparte_1
2017 a " ") costituendosi in giudizio con comparsa depositata in data Controparte_2
28/11/2017 hanno eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione passiva della convenuta in relazione ai vizi afferenti l'intimazione di Controparte_1
pagamento, in relazione ai quali doveva ritenersi legittimato a contraddire solo il concessionario incaricato della riscossione, nonché in relazione al credito azionato, essendo gli atti prodromici all'iscrizione a ruolo riconducibili all'attività svolta dal
. Parte_2
3 di 5 Tanto premesso, i convenuti hanno contestato tutto quanto ex adverso dedotto a sostegno dell'opposizione e hanno concluso chiedendo al Tribunale di: “previo rigetto della domanda di sospensione della esecutorietà della intimazione di pagamento e, comunque, contraris reiectis:
- in via preliminare, dichiarare - con conseguente sua estromissione - il difetto di legittimazione passiva della qui convenuta, per essere Controparte_1
esclusivamente competente l'agente della riscossione qui convenuto (
[...]
in ordine ai paventati difetti della cartella di pagamento e, Controparte_4
quanto agli atti prodromici posti in essere, il , qui non convenuto;
Parte_2
- In ogni caso, nel merito, rigettare la domanda di parte attrice perché infondata sia in fatto che in diritto;
- Per l'effetto, confermate la integrale debenza delle somme di ruolo, per come portate dalla intimazione di pagamento impugnata.
Con vittoria di spese e onorari del giudizio.”
L'istruttoria è stata espletata mediante prova documentale.
Il Tribunale osserva: deve in via preliminare essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall' ente creditore Controparte_1 dell'indennità oggetto di riscossione, avendo l'opponente fatto valere motivi di doglianza attinenti non solo a vizi dell'ingiunzione ma anche al merito della pretesa creditoria, in relazione ai quali l'opposizione deve essere notificata all'ente impositore,
, quale titolare del credito oggetto di contestazione nel giudizio. Controparte_1
Nel merito l'opposizione deve essere accolta, dovendosi ritenere fondata l'eccezione di prescrizione del credito fatta valere dall'attore; deve, infatti rilevarsi che questi ha prodotti in atti i verbali del giudizio n. 2867/2014 R.G.A.C. Tribunale di Castrovillari, avente a oggetto l'opposizione alla cartella esattoriale n. 0342014001858415600, atto presupposto all'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio.
Dall'esame dei predetti verbali, che costituiscono prova documentale atipica, rimessa al prudente apprezzamento del Giudice, emerge che la condotta illecita, consistente nell'occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo, sulla quale si fonda la pretesa creditoria, era cessata già negli anni 2003-2004, avendo in quegli anni il Pt_1
provveduto alla demolizione della recinzione mediante la quale aveva commesso l'illecito, come confermato dai testi e Testimone_1 Testimone_2
4 di 5 Deve, pertanto, ritenersi che essendo cessata la condotta illecita nel 2003-2004, il credito, avente prescrizione quinquennale, era già prescritto quando nel 2012 il
, ente locale incaricato della gestione del demanio marittimo, Parte_2 aveva inviato al la prima richiesta di pagamento dell'indennizzo, propedeutica Pt_1 all'emissione della cartella esattoriale n. 0342014001858415600 e dell'intimazione di pagamento n. 0342017900362979200, oggetto del presente giudizio.
A quanto premesso consegue l'accoglimento dell'opposizione, con assorbimento degli ulteriori motivi di doglianza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico dei convenuti in solido;
valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (nonché degli aumenti e diminuzioni a tali valori medi legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1 D.M. 10 marzo 2014, n. 55) relativamente ai procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al Tribunale di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, le spese del giudizio sono liquidate in € 2.700,00 (fase di studio: € 500,00; fase introduttiva: € 400,00; fase istruttoria: € 900,00; fase decisionale: € 900,00).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n.2185/2017 r.g.a.c. ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento n.
0342017900362979200;
2. CONDANNA e in Controparte_1 Controparte_1
solido a rimborsare a le spese di lite che si Parte_1 liquidano in € 264,00 per esborsi, € 2.700,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e
CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv.
Francesco Nicoletti.
Così deciso in data 22/01/2025.
La Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso
5 di 5