Decreto cautelare 28 ottobre 2025
Sentenza breve 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 26/11/2025, n. 21123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21123 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21123/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11944/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11944 del 2025, proposto da
US ED AK, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Sogei spa, non costituita in giudizio;
nei confronti
Md AR YA WA, BB AR Hridoy, UL AN, AF AM, OH AR, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di revoca del nullaosta n. P-RM/L/Q/2023/102812, rilasciato in data 2.5.2023, Prot. n. RM5608256163B202012/06/2025, notificato in data 12.6.2025 al domicilio telematico mustaque@pec.it;
- del provvedimento di revoca del nullaosta n. P-RM/L/Q/2023/102742, rilasciato in data 2.5.2023, Prot. n. RM5608254506B202012/06/2025, notificato in data 12.6.2025 al domicilio telematico mustaque@pec.it;
- del provvedimento di revoca del nullaosta n. P-RM/L/Q/2023/102179, rilasciato in data 2.5.2023, Prot. n. RM5608258868B202012/06/2025, notificato in data 12.6.2025 al domicilio telematico mustaque@pec.it;
- del provvedimento di revoca del nullaosta n. P-RM/L/Q/2023/102215, rilasciato in data 2.5.2023, Prot. n. RM5608259775B202012/06/2025, notificato in data 12.6.2025 al domicilio telematico mustaque@pec.it;
- del provvedimento di revoca del nullaosta n. P-RM/L/Q/2023/102128, rilasciato in data 2.5.2023, Prot. n. RM5608257630B202012/06/2025, notificato in data 12.6.2025 al domicilio telematico mustaque@pec.it
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 il dott. OV ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- all’udienza camerale del 25.11.2025, ai sensi dell’art. 73 co. 3 c.p.a., è stato dato avviso alle parti della possibile irricevibilità del ricorso;
- il ricorso risulta notificato il 25.7.2025 e depositato solo in data 10.10.2025, dunque in violazione dell’art. 45 c.p.a., che prevede il deposito del ricorso entro trenta giorni dal perfezionamento anche per i destinatari delle notificazioni; a tal riguardo, si evidenzi, nessun rilievo assume la circostanza che il ricorso sia stato notificato l’11.9.2025 anche ad uno dei lavoratori per i quali il nulla osta è poi stato revocato, essendo tale notifica irrilevante, in considerazione del fatto che nel contenzioso tale soggetto risulta essere un cointeressato, dunque privo di legittimazione processuale passiva ai sensi dell’art. 41 c.p.a.; in proposito, la giurisprudenza ha, infatti, da tempo posto il principio che una notificazione non prescritta dalla legge, perché meramente facoltativa o fatta dall’interessato ad abundantiam , sia inidonea ad impedire la scadenza del termine di trenta giorni per il deposito del ricorso, decorrente dall’ultima notificazione utile (di recente si veda TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 4228/2024 ed i precedenti ivi richiamati); tale orientamento è stato riaffermato anche nel vigore del nuovo codice, nella considerazione che “ l’art. 45, comma 1, c.p.a. stabilisce che il termine perentorio di trenta giorni per il deposito del ricorso decorre dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario ” e che “ il concetto di ultima notificazione si riferisce alle notifiche necessarie ai fini dell’integrità del contraddittorio e non a quelle meramente facoltative o fatte dal ricorrente "ad abundantiam", perché diversamente sarebbe in potere della parte prolungare a proprio arbitrio il termine per il deposito del ricorso ”, con la conseguenza che, “ pertanto, una notifica non prescritta dalla legge è inidonea ad impedire la scadenza del termine per il deposito del ricorso, che decorre dall’ultima notifica utile ” (in tal senso, ex multis , TAR Sicilia, Catania, sez. I, sentenza n. 1602/2023);
- per quanto indicato, a prescindere anche dalla possibile inammissibilità del gravame cumulativo proposto, il ricorso deve, dunque, essere dichiarato irricevibile ai sensi dell’art. 35 comma 1, lett. a), c.p.a.;
- in merito alle spese di giudizio, le peculiarità della vicenda ne rende equa l’integrale compensazione fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL OV, Presidente
OV ON, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV ON | EL OV |
IL SEGRETARIO