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Sentenza 18 gennaio 2026
Sentenza 18 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 18/01/2026, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 396/2026
Depositata il 18/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CABRINI FEDERICA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6395/2023 depositato il 11/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Via A. De Curtis N 8 95030 Pedara CT
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229013967474000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe r.g. n. 6395/2023, notificato in data 4/7/2023 e depositato in data 11/10/2023, la parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe indicata e quattro delle cartelle di pagamento ivi richiamate aventi ad oggetto il mancato pagamento delle tasse automobilistiche relative agli anni 2007, 2008, 2011 e 2014.
Lamenta che al momento della notifica dell'intimazione impugnata (che assume essere il 12/5/2023), era decorso il termine di prescrizione triennale di cui all'art. 5 d.l. n. 953/1982, conv. in l. 53/1983.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio, confermando la data di notifica dell'intimazione gravata, producendo documentazione e confutando il ricorso.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione non si è costituita in giudizio.
All'udienza del giorno 16/1/2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo parzialmente fondato.
Quanto alle cartelle di pagamento nn. 29320130024176019000, 29320140003365329000 e
29320160004460263000, è stata provata in atti la notifica in data 10/4/2019 dell'intimazione di pagamento n. 29320189020917276000, non impugnata.
Il successivo termine di prescrizione triennale, che sarebbe spirato in data 10/4/2022, è stato sospeso per
542 giorni per effetto del disposto di cui all'art. 68, c.1, d.l. n. 18/2020 (v. Cass. 34336/2025) e quindi non è maturato alla data della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (12/5/2023).
Invece, quanto alla cartella di pagamento n. 29320180022864626000, relativa a tasse auto 2014, non vi prova della sua notifica in data 25/2/2019, come indicato nell'intimazione e dichiarato dall'Agenzia delle
Entrate e quindi, alla data di notifica dell'intimazione oggetto di gravame, il credito era prescritto.
Per tale parte il ricorso va accolto.
Le spese possono compensarsi tra le parti costituite in ragione della soccombenza parziale reciproca.
Spese irripetibili nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
P.Q.M.
Il Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione VII, n.q. di giudice monocratico, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 29320180022864626000.
Spese compensate tra le parti costituite.
Spese irripetibili nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2026.
Il Presidente
Dott.ssa Federica Cabrini
Depositata il 18/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CABRINI FEDERICA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6395/2023 depositato il 11/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Via A. De Curtis N 8 95030 Pedara CT
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229013967474000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe r.g. n. 6395/2023, notificato in data 4/7/2023 e depositato in data 11/10/2023, la parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe indicata e quattro delle cartelle di pagamento ivi richiamate aventi ad oggetto il mancato pagamento delle tasse automobilistiche relative agli anni 2007, 2008, 2011 e 2014.
Lamenta che al momento della notifica dell'intimazione impugnata (che assume essere il 12/5/2023), era decorso il termine di prescrizione triennale di cui all'art. 5 d.l. n. 953/1982, conv. in l. 53/1983.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio, confermando la data di notifica dell'intimazione gravata, producendo documentazione e confutando il ricorso.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione non si è costituita in giudizio.
All'udienza del giorno 16/1/2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo parzialmente fondato.
Quanto alle cartelle di pagamento nn. 29320130024176019000, 29320140003365329000 e
29320160004460263000, è stata provata in atti la notifica in data 10/4/2019 dell'intimazione di pagamento n. 29320189020917276000, non impugnata.
Il successivo termine di prescrizione triennale, che sarebbe spirato in data 10/4/2022, è stato sospeso per
542 giorni per effetto del disposto di cui all'art. 68, c.1, d.l. n. 18/2020 (v. Cass. 34336/2025) e quindi non è maturato alla data della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (12/5/2023).
Invece, quanto alla cartella di pagamento n. 29320180022864626000, relativa a tasse auto 2014, non vi prova della sua notifica in data 25/2/2019, come indicato nell'intimazione e dichiarato dall'Agenzia delle
Entrate e quindi, alla data di notifica dell'intimazione oggetto di gravame, il credito era prescritto.
Per tale parte il ricorso va accolto.
Le spese possono compensarsi tra le parti costituite in ragione della soccombenza parziale reciproca.
Spese irripetibili nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
P.Q.M.
Il Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione VII, n.q. di giudice monocratico, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 29320180022864626000.
Spese compensate tra le parti costituite.
Spese irripetibili nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2026.
Il Presidente
Dott.ssa Federica Cabrini