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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 20/06/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Claudia Gentili in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1572/2024 di R.G. promossa da:
C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. BUI KATIA Parte_1 C.F._1
e dell'avv.to CORONA CRISTINA presso il cui studio in Grignasco via Vittorio
Emanuele II n. 26 è elettivamente domiciliata
Attrice contro
(C.F.: ) RT C.F._2
Convenuto contumace
*** *** ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
Nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del OR
[...]
in ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, CP_1 condannarlo, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice per complessivi € 20.171,00 comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute – ovvero nella somma diversa, minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
In via istruttoria, la ricorrente richiamava le istanze istruttorie articolate in ricorso.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato alla controparte, Pt_1
esponeva che in data 25 giugno 2022 alle ore 10.00 circa, la stessa percorreva
[...]
a piedi il sedime lungo la Via Montrigone di Borgosesia (VC) antistante gli immobili siti ai civici 58 e 60 di proprietà del OR , al fine di raggiungere la RT propria auto dopo essersi recata unitamente al marito, OR , presso Parte_2
l'officina Autoriparazioni Calò Gianni;
che, giunta in prossimità dello spigolo dell'immobile sito al civico 60, la stessa cadeva rovinosamente a terra a causa di un dislivello ad angolo vivo di circa 16 cm., in posizione poco visibile, non segnalato e non delimitato, come da fotografie del luogo della caduta e particolare del dislivello
(docc. n. 3 e 4); che a causa della caduta, la ORa i procurava contusioni Pt_1
e abrasioni al piede e al ginocchio destro;
che, il lunedì 27 giugno, si recava presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale Santi ET e Paolo di Borgosesia dove, effettuati gli accertamenti del caso, veniva sottoposta a profilassi antitetanica e dimessa con la diagnosi di: “frattura spiroide composta del malleolo peroneale destro e trauma contusivo al ginocchio destro”; che la ORa i sottoponeva a visita medico Pt_1 legale in data 23 marzo 2023 presso la ES , in esito alla quale Persona_1 veniva riscontrato: “residuo edema del terzo inferiore della gamba e della caviglia con limitazione funzionale” e, conseguentemente, riconosciuto un danno biologico permanente pari al 5%; danno biologico temporaneo parziale al 75% per 38 giorni;
danno biologico temporaneo parziale al 50% per 30 giorni;
danno biologico temporaneo parziale al 25% per 60 giorni.
La ricorrente deduceva che il resistente doveva ritenersi responsabile ex artt. 2051 o
2043 c.c. di tutti i danni lamentati, avendo lo stesso modificato la superficie del sedime, creando la pericolosissima interruzione di complanarità che aveva causato la caduta della ORa omettendo altresì di segnalare lo stato di pericolo Pt_1 presente sul sedime teatro della caduta.
non si costituiva in giudizio, nonostante la ritualità della notifica del RT ricorso e del decreto di fissazione udienza;
deve, perciò, dichiararsi la contumacia dello stesso.
A seguito della prima udienza, la causa veniva ritenuta matura per la decisione, rinviata per la discussione orale all'udienza dell'11.06.2025 e trattenuta in decisione riservando nei 30 giorni il deposito della motivazione ex art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma.
2 La domanda non può trovare accoglimento sotto diversi profili.
In primo luogo, la ricorrente dichiarava di essere caduta mentre percorreva a piedi via Montrigone di Borgosesia sul sedime antistante gli immobili siti ai civici 58 e 60 di proprietà di e che, giunta in prossimità dell'immobile sito al civico 60, RT cadeva rovinosamente a terra a causa di un dislivello ad “angolo vivo” di circa 16 cm.
La ricorrente non deduce di essere caduta nella proprietà del resistente ma sul sedime stradale antistante, in prossimità dell'immobile sito al civico 60, come sembrerebbe emergere anche dalle fotografie allegate in atti, che riproducono solo il dislivello ma non consentono una visione completa del contesto circostante, dislivello che è collocato al margine del sedime stradale asfaltato, avendo infatti la ricorrente dichiarato che si stava recando a prendere la propria vettura (la fotografia riproduce anche un'auto parcheggiata).
Deve inoltre considerarsi che dal certificato catastale in atti, risulta RT intestatario degli immobili siti in via Montrigone n. 58 e 64 ma non del n. 60; inoltre, per giurisprudenza pacifica, le risultanze catastali non costituiscono prova della proprietà.
Le prove testimoniali articolate su tali punti decisivi della controversia (vedi in particolare i capitoli 3 e 7) sono generiche ed inammissibili, non essendo precisato dove la ricorrente fosse caduta e in difetto della prova documentale che il luogo del sinistro fosse di proprietà di parte resistente.
Sfornita di prova è anche la circostanza che avesse proceduto alla RT modifica del sedime stradale creando la denunciata interruzione di complanarità.
All'incertezza della prova sulla esatta dinamica del sinistro e sulla legittimazione passiva del resistente consegue il rigetto della domanda.
Anche a volere ritenere diversamente, difetta in ogni caso la prova del nesso di causalità: dalla documentazione fotografica il dislivello di 16 cm risulta, infatti, ben evidente per dimensioni ed in quanto posto in un tratto più chiaro del sedime stradale rispetto all'asfalto nero circostante, nelle vicinanze di un tombino e di cassonetti dei rifiuti, tenuto conto anche dell'ora mattutina del sinistro che permetteva una buona visibilità.
Deve ritenersi allora che la condotta della danneggiata, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili, costituisca elemento interruttivo del nesso di casualità.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Vercelli in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta la domanda;
spese irripetibili.
Così deciso in Vercelli, il 19.06.2025
Il Giudice Unico dott.ssa Claudia Gentili
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Claudia Gentili in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1572/2024 di R.G. promossa da:
C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. BUI KATIA Parte_1 C.F._1
e dell'avv.to CORONA CRISTINA presso il cui studio in Grignasco via Vittorio
Emanuele II n. 26 è elettivamente domiciliata
Attrice contro
(C.F.: ) RT C.F._2
Convenuto contumace
*** *** ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
Nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del OR
[...]
in ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, CP_1 condannarlo, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice per complessivi € 20.171,00 comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute – ovvero nella somma diversa, minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
In via istruttoria, la ricorrente richiamava le istanze istruttorie articolate in ricorso.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato alla controparte, Pt_1
esponeva che in data 25 giugno 2022 alle ore 10.00 circa, la stessa percorreva
[...]
a piedi il sedime lungo la Via Montrigone di Borgosesia (VC) antistante gli immobili siti ai civici 58 e 60 di proprietà del OR , al fine di raggiungere la RT propria auto dopo essersi recata unitamente al marito, OR , presso Parte_2
l'officina Autoriparazioni Calò Gianni;
che, giunta in prossimità dello spigolo dell'immobile sito al civico 60, la stessa cadeva rovinosamente a terra a causa di un dislivello ad angolo vivo di circa 16 cm., in posizione poco visibile, non segnalato e non delimitato, come da fotografie del luogo della caduta e particolare del dislivello
(docc. n. 3 e 4); che a causa della caduta, la ORa i procurava contusioni Pt_1
e abrasioni al piede e al ginocchio destro;
che, il lunedì 27 giugno, si recava presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale Santi ET e Paolo di Borgosesia dove, effettuati gli accertamenti del caso, veniva sottoposta a profilassi antitetanica e dimessa con la diagnosi di: “frattura spiroide composta del malleolo peroneale destro e trauma contusivo al ginocchio destro”; che la ORa i sottoponeva a visita medico Pt_1 legale in data 23 marzo 2023 presso la ES , in esito alla quale Persona_1 veniva riscontrato: “residuo edema del terzo inferiore della gamba e della caviglia con limitazione funzionale” e, conseguentemente, riconosciuto un danno biologico permanente pari al 5%; danno biologico temporaneo parziale al 75% per 38 giorni;
danno biologico temporaneo parziale al 50% per 30 giorni;
danno biologico temporaneo parziale al 25% per 60 giorni.
La ricorrente deduceva che il resistente doveva ritenersi responsabile ex artt. 2051 o
2043 c.c. di tutti i danni lamentati, avendo lo stesso modificato la superficie del sedime, creando la pericolosissima interruzione di complanarità che aveva causato la caduta della ORa omettendo altresì di segnalare lo stato di pericolo Pt_1 presente sul sedime teatro della caduta.
non si costituiva in giudizio, nonostante la ritualità della notifica del RT ricorso e del decreto di fissazione udienza;
deve, perciò, dichiararsi la contumacia dello stesso.
A seguito della prima udienza, la causa veniva ritenuta matura per la decisione, rinviata per la discussione orale all'udienza dell'11.06.2025 e trattenuta in decisione riservando nei 30 giorni il deposito della motivazione ex art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma.
2 La domanda non può trovare accoglimento sotto diversi profili.
In primo luogo, la ricorrente dichiarava di essere caduta mentre percorreva a piedi via Montrigone di Borgosesia sul sedime antistante gli immobili siti ai civici 58 e 60 di proprietà di e che, giunta in prossimità dell'immobile sito al civico 60, RT cadeva rovinosamente a terra a causa di un dislivello ad “angolo vivo” di circa 16 cm.
La ricorrente non deduce di essere caduta nella proprietà del resistente ma sul sedime stradale antistante, in prossimità dell'immobile sito al civico 60, come sembrerebbe emergere anche dalle fotografie allegate in atti, che riproducono solo il dislivello ma non consentono una visione completa del contesto circostante, dislivello che è collocato al margine del sedime stradale asfaltato, avendo infatti la ricorrente dichiarato che si stava recando a prendere la propria vettura (la fotografia riproduce anche un'auto parcheggiata).
Deve inoltre considerarsi che dal certificato catastale in atti, risulta RT intestatario degli immobili siti in via Montrigone n. 58 e 64 ma non del n. 60; inoltre, per giurisprudenza pacifica, le risultanze catastali non costituiscono prova della proprietà.
Le prove testimoniali articolate su tali punti decisivi della controversia (vedi in particolare i capitoli 3 e 7) sono generiche ed inammissibili, non essendo precisato dove la ricorrente fosse caduta e in difetto della prova documentale che il luogo del sinistro fosse di proprietà di parte resistente.
Sfornita di prova è anche la circostanza che avesse proceduto alla RT modifica del sedime stradale creando la denunciata interruzione di complanarità.
All'incertezza della prova sulla esatta dinamica del sinistro e sulla legittimazione passiva del resistente consegue il rigetto della domanda.
Anche a volere ritenere diversamente, difetta in ogni caso la prova del nesso di causalità: dalla documentazione fotografica il dislivello di 16 cm risulta, infatti, ben evidente per dimensioni ed in quanto posto in un tratto più chiaro del sedime stradale rispetto all'asfalto nero circostante, nelle vicinanze di un tombino e di cassonetti dei rifiuti, tenuto conto anche dell'ora mattutina del sinistro che permetteva una buona visibilità.
Deve ritenersi allora che la condotta della danneggiata, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili, costituisca elemento interruttivo del nesso di casualità.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Vercelli in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta la domanda;
spese irripetibili.
Così deciso in Vercelli, il 19.06.2025
Il Giudice Unico dott.ssa Claudia Gentili
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