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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/09/2025, n. 2929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2929 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2998/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Vincenza Totaro Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere
3) dr. Arturo Avolio Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 11.9.2025, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2998/2023 del ruolo generale lavoro
T R A in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
dagli Avv.ti Giuseppe Gambardella, Francesco Siano e Angela Gambradella,
APPELLANTE E
rappresentato e difeso dall' avv. Gianluca Carrella, CP_1
APPELLATO
OGGETTO: estinzione per inattività delle parti
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza del 12.9.2024, la Corte, preso atto della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della da parte del Tribunale di Nola Parte_1
– sez. Fallimentare, con sentenza n. 78/24 del 17.07.24, comunicato dal
1 difensore costituito con note di trattazione scritta del 6.9.2024, letto l'art. 143 del Codice della Crisi (D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), ha dichiarato l'interruzione del giudizio di appello avverso la sentenza n. 1286 del 2023 emessa dal Tribunale di Nola.
Il processo non è stato riassunto.
Con provvedimento del 12 maggio 2025 è stata fissata udienza di comparizione delle parti per la dichiarazione di estinzione del giudizio per inattività delle parti.
All'odierna udienza sostituita dalla trattazione scritta ex artt. 127 c. 3 e 127 ter c.p.c., ritenuta la sostanziale inattività delle parti, la causa è stata definita, con trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il processo, dopo l'interruzione disposta dal Collegio, non è stato riassunto
Come noto, la riassunzione del processo dopo l'interruzione deve essere effettuata, secondo il combinato disposto degli artt. 303 e 305 cod. proc. civ., con il deposito del ricorso, entro il termine prescritto, presso la cancelleria del giudice precedentemente adito;
tale tempestivo deposito impedisce l'estinzione del processo.
Deve evidenziarsi, e prenderne atto per le conseguenti determinazioni, che il contegno processuale delle parti ha dimostrato una sostanziale inattività.
A tale riguardo deve evidenziarsi che il rito del lavoro, improntato alla maggiore concentrazione e speditezza possibili, non tollera rallentamenti o, peggio, inerzie ingiustificate.
Ne consegue che in caso di sostanziale inerzia delle parti nel dare impulso al procedimento va ritenuta la inattività delle stesse, sanzionata ai sensi dell'art. 307 con l'estinzione del procedimento.
2 A norma dell'art. 307 III cpc …” oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo….”.
A tale riguardo va osservato che il carattere officioso del rito del lavoro, se da un lato consente attività istruttoria integrativa, non può certo supplire alla più importante attività processuale, consistente nella determinazione sull'”an” della procedura, giacchè per tale via si giungerebbe ad espropriare le parti delle loro più importanti facoltà processuali (si pensi ad esempio alla facoltà di meglio precisare le conclusioni); né può indugiarsi oltre nella procedura, laddove l'inerzia non sia giustificata ed anzi le parti siano state intimate a procedere, come nel caso di specie.
Se, dunque, il procedimento resta nella disponibilità delle parti quanto ai poteri processuali fondamentali non può, comunque, impedirsi la definizione del medesimo.
Deve pertanto essere dichiarata l'estinzione del giudizio.
Quanto alla forma del provvedimento, poiché esso è idoneo a definire sostanzialmente il giudizio va pronunziata sentenza.
Le spese restano a carico di chi le ha anticipate ai sensi dell'art. 310 cpc.
Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13,
1 quater, DPR n 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge
228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dichiara estinto il giudizio;
3 2) Spese a carico di chi le ha anticipate;
3) Contributo unificato come in motivazione.
Così deciso in Napoli, il 11.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Arturo Avolio Dott.ssa Vincenza Totaro
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Vincenza Totaro Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere
3) dr. Arturo Avolio Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 11.9.2025, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2998/2023 del ruolo generale lavoro
T R A in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
dagli Avv.ti Giuseppe Gambardella, Francesco Siano e Angela Gambradella,
APPELLANTE E
rappresentato e difeso dall' avv. Gianluca Carrella, CP_1
APPELLATO
OGGETTO: estinzione per inattività delle parti
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza del 12.9.2024, la Corte, preso atto della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della da parte del Tribunale di Nola Parte_1
– sez. Fallimentare, con sentenza n. 78/24 del 17.07.24, comunicato dal
1 difensore costituito con note di trattazione scritta del 6.9.2024, letto l'art. 143 del Codice della Crisi (D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), ha dichiarato l'interruzione del giudizio di appello avverso la sentenza n. 1286 del 2023 emessa dal Tribunale di Nola.
Il processo non è stato riassunto.
Con provvedimento del 12 maggio 2025 è stata fissata udienza di comparizione delle parti per la dichiarazione di estinzione del giudizio per inattività delle parti.
All'odierna udienza sostituita dalla trattazione scritta ex artt. 127 c. 3 e 127 ter c.p.c., ritenuta la sostanziale inattività delle parti, la causa è stata definita, con trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il processo, dopo l'interruzione disposta dal Collegio, non è stato riassunto
Come noto, la riassunzione del processo dopo l'interruzione deve essere effettuata, secondo il combinato disposto degli artt. 303 e 305 cod. proc. civ., con il deposito del ricorso, entro il termine prescritto, presso la cancelleria del giudice precedentemente adito;
tale tempestivo deposito impedisce l'estinzione del processo.
Deve evidenziarsi, e prenderne atto per le conseguenti determinazioni, che il contegno processuale delle parti ha dimostrato una sostanziale inattività.
A tale riguardo deve evidenziarsi che il rito del lavoro, improntato alla maggiore concentrazione e speditezza possibili, non tollera rallentamenti o, peggio, inerzie ingiustificate.
Ne consegue che in caso di sostanziale inerzia delle parti nel dare impulso al procedimento va ritenuta la inattività delle stesse, sanzionata ai sensi dell'art. 307 con l'estinzione del procedimento.
2 A norma dell'art. 307 III cpc …” oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo….”.
A tale riguardo va osservato che il carattere officioso del rito del lavoro, se da un lato consente attività istruttoria integrativa, non può certo supplire alla più importante attività processuale, consistente nella determinazione sull'”an” della procedura, giacchè per tale via si giungerebbe ad espropriare le parti delle loro più importanti facoltà processuali (si pensi ad esempio alla facoltà di meglio precisare le conclusioni); né può indugiarsi oltre nella procedura, laddove l'inerzia non sia giustificata ed anzi le parti siano state intimate a procedere, come nel caso di specie.
Se, dunque, il procedimento resta nella disponibilità delle parti quanto ai poteri processuali fondamentali non può, comunque, impedirsi la definizione del medesimo.
Deve pertanto essere dichiarata l'estinzione del giudizio.
Quanto alla forma del provvedimento, poiché esso è idoneo a definire sostanzialmente il giudizio va pronunziata sentenza.
Le spese restano a carico di chi le ha anticipate ai sensi dell'art. 310 cpc.
Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13,
1 quater, DPR n 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge
228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dichiara estinto il giudizio;
3 2) Spese a carico di chi le ha anticipate;
3) Contributo unificato come in motivazione.
Così deciso in Napoli, il 11.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Arturo Avolio Dott.ssa Vincenza Totaro
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