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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 05/12/2025, n. 1761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1761 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1159/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITAIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore Grillo Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere Relatore
Dott. Antonello Vitale Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, avente ad oggetto “scioglimento della comunione e divisione”, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1159 dell'anno 2024, avverso la sentenza n. 3129/2024 emessa dal Tribunale di Bari
TRA
(c.f.: ) elettivamente domiciliato alla Via Parte_1 C.F._1
Verdi n. 21 in Ruvo di Puglia presso lo studio dell'avv. Pasquale Pellegrini, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(c.f.: elettivamente domiciliata alla Via Pascoli n. 33 Controparte_1 C.F._2 in Bari presso lo studio dell'avv. Giancarlo Cillo, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
APPELLATA
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza collegiale del 01/10/2025, che qui devono intendersi riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato a , adiva il Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Bari .Precisava e documentava che sull'immobile sito in Bari stradella del Caffè
24/G ( fg.48; part.160 sub13 ZC 2; cat.A/2; classe 3; consistenza 6,5 vani;
mq139; rendita
€889,60; piano T;
int1) fosse titolare di ½ della proprietà piena e di un ulteriore ½ della nuda proprietà pervenuta in virtù del Decreto di Trasferimento n. 62/2020 – Rep. 237/2020 emesso in data 10/02/2020 dal G.E. nella procedura esecutiva immobiliare n. 408/2015 R.G.E.
Tribunale di Bari. Sul predetto immobile il , titolare di ½ del diritto di Parte_1 abitazione insistente sulla propria nuda proprietà ,occupava l'intero immobile, escludendola dal godimento. Chiedeva pertanto al Tribunale lo scioglimento della comunione pro indiviso
pagina 1 di 6 del diritto di abitazione e la divisione dell'immobile su cui lo stesso gravava, nonché
l'indennizzo per occupazione sine titulo.
Costituitosi, il negava la titolarità pro quota del diritto di abitazione a vita, Parte_1 eccependo l'estensione del diritto di abitazione sull'intero immobile e chiedendo il rigetto della domanda.
Al fine di valutare la divisibilità (come sostenuto dal CTP dell'attrice) o meno dell'immobile, il giudice di primo grado disponeva consulenza, nominando CTU l'Ing. , la Persona_1 quale riteneva il bene divisibile, presentava progetto di divisione e rispondeva alle osservazioni.
All'esito della CTU il giudice di primo grado tentava un componimento bonario che non aveva esito positivo per le resistenze del convenuto, che a sua volta proponeva un accordo ritenuto inaccoglibile dall'attrice.
Con sentenza n.3129/2024 pubblicata il 2.07.2024 , il Tribunale di Bari: accoglieva la domanda affermando la titolarità soltanto pro-quota del diritto di abitazione del convenuto e, sulla base della CTU, riteneva agevole la divisibilità dell'immobile, condannava entrambe le parti al pagamento dei conguagli necessari;
accoglieva la domanda di condanna al risarcimento del danno per lite temeraria presentata dall'attrice nelle memorie di replica;
condannava il convenuto al pagamento della CTU e delle altre spese processuali.
****************************
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il , chiedendo, in riforma della Parte_1 sentenza gravata, il rigetto della domanda della e sostenendo nuovamente – in CP_1 sintesi- la tesi dell'estensione del diritto di abitazione sull'intero immobile e facendo richiesta di nuovi chiarimenti al CTU e chiedendo la rimozione della condanna per lite temeraria e del pagamento del compenso al CTU.
Si è costituita la , che ha specificamente contestato le argomentazioni poste alla base CP_1 dei motivi di appello, perorando il rigetto dello stesso perché infondato in fatto ed in diritto, vinte le spese di lite
********************************
L'appello è solo parzialmente fondato.
Con il primo motivo, il impugna il capo della sentenza di primo grado che gli Parte_1 attribuisce la titolarità non esclusiva, ma soltanto di ½ del diritto di abitazione in comunione pro-indiviso con l'attrice. In particolare, l'appellante ritiene che il giudice di prime cure abbia pagina 2 di 6 falsamente applicato gli artt. 1022 ss. c.c., i quali se ben interpretati porterebbero a ritenere non configurabile un diritto di abitazione pro-quota.
La doglianza è infondata.
L'art. 1022 c.c. richiamato dall'appellante riguarda la definizione del diritto di abitazione, senza che vi sia traccia della paventata estensione de facto del diritto di abitazione all'intero immobile. Infatti l'art. 1025 c.c. ultimo comma, nel riferirsi agli obblighi inerenti all'abitazione, prevede espressamente che questo possa insistere soltanto su parte della casa: “Se non (…) occupa che una parte della casa, contribuisce in proporzione di ciò che gode”.
Giurisprudenza consolidata sostiene che il diritto di abitazione può spettare in comune a più soggetti, riducendosi soltanto il godimento nei limiti della quota, proporzionalmente determinata sulla base dei bisogni di ciascuno di essi e delle rispettive famiglie.
Sul punto la Suprema Corte afferma (cfr. Cass. sent. n.2309/1981 e nello stesso senso Cass. sent. n.747/1965) che se su un bene coesistono il diritto di usufrutto pro quota, (ma tanto vale per il diritto di abitazione) e il diritto di proprietà, è possibile chiedere lo scioglimento della sola comunione di godimento. Nell'ipotesi in cui su di un bene concorranno il godimento dell'usufruttuario pro quota e quello del proprietario, si instaura una comunione di godimento o “comunione impropria” la quale, come tutte le comunioni è suscettibile di scioglimento, se richiesto da uno dei comunisti. In tal caso però oggetto della divisione non è
l'intera proprietà del bene ma il solo diritto di godimento, dovendosi, ove possibile, pervenire alla individuazione di una porzione materiale del bene su cui concentrare i distinti diritti di godimento.
Nel caso di specie, il G.E. del procedimento esecutivo, sopra riportato, indica senza dubbio che esiste un “diritto di abitazione in ragione di ½ pro indiviso in capo a ”, Parte_1 tanto che il relativo Decreto di Trasferimento ha trasferito la quota della proprietà pari a ½ della piena proprietà nonché ½ della nuda proprietà (gravando sull'immobile il diritto di abitazione a vita in ragione di ½ pro indiviso).
Pertanto correttamente il giudice di prime cure, sulla base dei suddetti principi giurisprudenziali e degli esiti della CTU, ha sciolto la comunione esistente tra le parti, e in adesione al progetto divisionale del ctu, ha diviso l'immobile in due distinte unità immobiliari (unità abitativa n.1 e unità abitativa n. 2) con unico accesso, statuendo in capo al il diritto di abitazione sull'immobile 1. Parte_1
Con il secondo motivo, il lamenta l'adesione “frettolosa” del giudice di prime cure Parte_1 alle risultanze della CTU, non avendo il CTU risposto in modo soddisfacente alle sue osservazioni, e chiedendo, quindi, la riconvocazione dell'Ing. affinché dia Persona_1 ulteriori chiarimenti.
Il motivo è infondato.
La Corte osserva come il lavoro del CTU sia esente da vizi logici, giuridici e di esecuzione pratica e che l'ausiliario del giudice abbia risposto con adeguate
contro
-deduzioni alle pagina 3 di 6 osservazioni del CTP del convenuto, tanto da ritenere un suo nuovo intervento ultroneo, dispendioso, contrario ai principi di ragionevole durata del processo ed economia processuale (art. 111 Cost.).
Nello specifico, l'appellante lamenta la modalità di calcolo utilizzata per ottenere la stima all'attualità del bene. Tuttavia, la modalità di valutazione Market Comparison Approach (cd.
MCA) è riconosciuta ed utilizzata dai tecnici del settore per l'estimazione di un bene immobiliare, dovendosi ritenere la critica mossa dall'appellante frutto di una personale considerazione non basata su letteratura scientifica.
Ancora, l'appellante chiede di risentire il CTU sulla definizione di comoda divisibilità del bene, dato che questa comporterebbe l'esecuzione di lavori idrici/fognari con il passaggio delle tubazioni sotto il solaio del piano rialzato di copertura dell'autorimessa, con la conseguenza di doversi dotare di un'autorizzazione del condominio, del super-condominio e del Comune di Bari.
La Corte rileva come tutti i lavori necessari per la realizzazione della divisione dell'immobile sono stati presi in considerazione dal CTU, che ha anche indicato una somma a corpo di
€35000, 00, rispondendo – alle osservazioni del CTP del – che tale somma è di Parte_1 previsione ed indicativa, elaborata in base all'ultimo prezziario disponibile per la CP_2
, dovendosi attendere la realizzazione del progetto impiantistico per trovarsi dinanzi
[...] ad una somma certa.
Inoltre non spetta al CTU redigere il progetto impiantistico, e la servitù fognaria, dallo stesso indicata, in quanto coattiva, ben potrà essere costituita con sentenza del giudice, in Parte_1 caso di mancato accordo con i titolari del fondo servente, senza che tale situazione costituisca un'incertezza materiale e/o giuridica alla realizzazione dell'opera.
Infine, l'appellante sostiene che il CTU non specifica a quale dei litiganti spettino le unità abitative sorte a seguito della divisione e che gli spetterebbe un'indennità di occupazione mensile di € 560,00.
Anzitutto, come ha correttamente affermato il giudice di prime cure, il compito del CTU è quello di indicare la fattibilità della divisione, eseguirne un progetto ed operare le stime richieste, non di certo assegnare le unità abitative all'una o all'altra parte processuale, attività che l'art. 789 c.p.c rimette al giudice. Non si comprende, poi, quale sia l'indennità di occupazione che spetterebbe al , dato che è lo stesso ad occupare interamente Parte_1
l'immobile pur potendo vantare un diritto reale minore di godimento soltanto su metà dell'immobile e, quindi, spetta al dover versare un'indennità di occupazione, così Parte_1 come deciso dal giudice di primo grado. Inoltre, accogliendo la tesi dell'appellante e applicando la quantificazione del valore dell'immobile voluta, si giunge al paradosso che l'appellante dovrebbe pagare alla , a titolo di indennizzo, una somma maggiore di CP_1 quella determinata dal giudice di primo grado in base alla CTU (560 euro anziché 500 euro mensili).
pagina 4 di 6 La Corte, infine, condividendo la tesi del giudice di primo grado, ritiene che nessun canone locativo è dovuto a seguito della divisione (la avrà la proprietà dell'unità abitativa CP_1
n.2 e la nuda proprietà dell'unità abitativa n.1; il avrà il diritto di abitazione a vita Parte_1 sull'unità abitativa n. 1) e il canone di locazione è stato utilizzato dal CTU per determinare il quantum dell'indennità di occupazione dovuto dal all'appellata per aver utilizzato Parte_1 interamente il bene sine titulo.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante si duole dell'applicazione dell'art. 96 c.p.c., ritenendo che la sua condotta sia stata volta a difendersi nel merito, con ogni mezzo previsto dall'ordinamento, senza mai commettere un illecito ed abusivo uso del processo.
Il motivo è fondato.
Il giudice di prime cure afferma di accogliere la domanda di lite temeraria ex art. 96 c.p.c. presentata con le memorie di replica dall'attrice.
La Corte rileva sia la tardività della domanda che può essere presentata al più tardi con la precisazione delle conclusioni e comunque subito dopo aver preso conoscenza della condotta illecita della controparte, sia l'infondatezza della stessa, dal momento che, costituendo illecito aquiliano, richiede la prova non solo dell'elemento soggettivo (dolo o colpa grave), ma anche del danno patito e del nesso causale, tutti elementi che la parte vittoriosa non ha provato.
Dal tenore letterale e dall'indicazione dei requisiti di dolo e colpa grave si deduce che il giudice di primo grado abbia fatto riferimento al primo comma dell'art 96 c.p.c, anche se tra parentesi indica che sia comunque pronunciabile d'ufficio ai sensi del comma 3 dell'art. 96
c.p.c.
Eppure, se è vero che il comma 3 dell'art. 96 c.p.c. non richiede la domanda di parte e gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, d'altra parte necessita di una condotta oggettivamente abusiva che non si rinviene, dato che il si è difeso (art.24 Parte_1
Cost.) chiedendo l'infondatezza della domanda e più volte altri chiarimenti al CTU.
Quanto alle spese di lite, considerato l'esito complessivo del giudizio che vede vittorioso il
[...]
in minima parte, si stima equo compensarle per un terzo e porre i restanti due terzi a Pt_1 carico del e a favore della , spese che vengono liquidate con le tariffe di Parte_1 CP_1 cui al DM n. 147/2021, con esclusione della fase di trattazione nel presente grado del giudizio, non essendosi svolta in tale fase nessuna attività difensiva, spese da versarsi in favore dell'Avv. Giancarlo Cillo dichiaratosi antistatario. Le spese di CTU devono porsi a carico delle parti, ciascuna per la metà, poiché la CTU si è resa necessaria per risolvere la controversia e verificare la concreta divisibilità dell'unità immobiliare
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, come innanzi composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione da nei confronti di Parte_1 CP_1 pagina 5 di 6 , avverso la sentenza n. 3129/2024 emessa dal Tribunale di Bari, pubblicata il 02/07/2024, CP_1 ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1)accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza gravata, rigetta la domanda di lite temeraria ex art. 96 c.p.c. proposta da . Conferma nel resto la sentenza Controparte_1 appellata
2)condanna al pagamento di 2/3 delle spese di lite di entrambi i gradi del Parte_1 giudizio in favore di , restando per l'altro terzo compensate, spese da versarsi Controparte_1 in favore dell'Avv. Giancarlo Cillo dichiaratosi antistatario e che liquida per l'intero:
- per il giudizio di primo grado in complessivi € 4500,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- per il giudizio di secondo grado in complessivi € 3500,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Pone le spese di CTU, nella misura già liquidata, a carico di entrambe le parti, ciascuna per la metà.
Così deciso in Bari in data 03 dicembre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Dott. Salvatore Grillo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITAIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore Grillo Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere Relatore
Dott. Antonello Vitale Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, avente ad oggetto “scioglimento della comunione e divisione”, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1159 dell'anno 2024, avverso la sentenza n. 3129/2024 emessa dal Tribunale di Bari
TRA
(c.f.: ) elettivamente domiciliato alla Via Parte_1 C.F._1
Verdi n. 21 in Ruvo di Puglia presso lo studio dell'avv. Pasquale Pellegrini, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(c.f.: elettivamente domiciliata alla Via Pascoli n. 33 Controparte_1 C.F._2 in Bari presso lo studio dell'avv. Giancarlo Cillo, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
APPELLATA
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza collegiale del 01/10/2025, che qui devono intendersi riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato a , adiva il Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Bari .Precisava e documentava che sull'immobile sito in Bari stradella del Caffè
24/G ( fg.48; part.160 sub13 ZC 2; cat.A/2; classe 3; consistenza 6,5 vani;
mq139; rendita
€889,60; piano T;
int1) fosse titolare di ½ della proprietà piena e di un ulteriore ½ della nuda proprietà pervenuta in virtù del Decreto di Trasferimento n. 62/2020 – Rep. 237/2020 emesso in data 10/02/2020 dal G.E. nella procedura esecutiva immobiliare n. 408/2015 R.G.E.
Tribunale di Bari. Sul predetto immobile il , titolare di ½ del diritto di Parte_1 abitazione insistente sulla propria nuda proprietà ,occupava l'intero immobile, escludendola dal godimento. Chiedeva pertanto al Tribunale lo scioglimento della comunione pro indiviso
pagina 1 di 6 del diritto di abitazione e la divisione dell'immobile su cui lo stesso gravava, nonché
l'indennizzo per occupazione sine titulo.
Costituitosi, il negava la titolarità pro quota del diritto di abitazione a vita, Parte_1 eccependo l'estensione del diritto di abitazione sull'intero immobile e chiedendo il rigetto della domanda.
Al fine di valutare la divisibilità (come sostenuto dal CTP dell'attrice) o meno dell'immobile, il giudice di primo grado disponeva consulenza, nominando CTU l'Ing. , la Persona_1 quale riteneva il bene divisibile, presentava progetto di divisione e rispondeva alle osservazioni.
All'esito della CTU il giudice di primo grado tentava un componimento bonario che non aveva esito positivo per le resistenze del convenuto, che a sua volta proponeva un accordo ritenuto inaccoglibile dall'attrice.
Con sentenza n.3129/2024 pubblicata il 2.07.2024 , il Tribunale di Bari: accoglieva la domanda affermando la titolarità soltanto pro-quota del diritto di abitazione del convenuto e, sulla base della CTU, riteneva agevole la divisibilità dell'immobile, condannava entrambe le parti al pagamento dei conguagli necessari;
accoglieva la domanda di condanna al risarcimento del danno per lite temeraria presentata dall'attrice nelle memorie di replica;
condannava il convenuto al pagamento della CTU e delle altre spese processuali.
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Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il , chiedendo, in riforma della Parte_1 sentenza gravata, il rigetto della domanda della e sostenendo nuovamente – in CP_1 sintesi- la tesi dell'estensione del diritto di abitazione sull'intero immobile e facendo richiesta di nuovi chiarimenti al CTU e chiedendo la rimozione della condanna per lite temeraria e del pagamento del compenso al CTU.
Si è costituita la , che ha specificamente contestato le argomentazioni poste alla base CP_1 dei motivi di appello, perorando il rigetto dello stesso perché infondato in fatto ed in diritto, vinte le spese di lite
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L'appello è solo parzialmente fondato.
Con il primo motivo, il impugna il capo della sentenza di primo grado che gli Parte_1 attribuisce la titolarità non esclusiva, ma soltanto di ½ del diritto di abitazione in comunione pro-indiviso con l'attrice. In particolare, l'appellante ritiene che il giudice di prime cure abbia pagina 2 di 6 falsamente applicato gli artt. 1022 ss. c.c., i quali se ben interpretati porterebbero a ritenere non configurabile un diritto di abitazione pro-quota.
La doglianza è infondata.
L'art. 1022 c.c. richiamato dall'appellante riguarda la definizione del diritto di abitazione, senza che vi sia traccia della paventata estensione de facto del diritto di abitazione all'intero immobile. Infatti l'art. 1025 c.c. ultimo comma, nel riferirsi agli obblighi inerenti all'abitazione, prevede espressamente che questo possa insistere soltanto su parte della casa: “Se non (…) occupa che una parte della casa, contribuisce in proporzione di ciò che gode”.
Giurisprudenza consolidata sostiene che il diritto di abitazione può spettare in comune a più soggetti, riducendosi soltanto il godimento nei limiti della quota, proporzionalmente determinata sulla base dei bisogni di ciascuno di essi e delle rispettive famiglie.
Sul punto la Suprema Corte afferma (cfr. Cass. sent. n.2309/1981 e nello stesso senso Cass. sent. n.747/1965) che se su un bene coesistono il diritto di usufrutto pro quota, (ma tanto vale per il diritto di abitazione) e il diritto di proprietà, è possibile chiedere lo scioglimento della sola comunione di godimento. Nell'ipotesi in cui su di un bene concorranno il godimento dell'usufruttuario pro quota e quello del proprietario, si instaura una comunione di godimento o “comunione impropria” la quale, come tutte le comunioni è suscettibile di scioglimento, se richiesto da uno dei comunisti. In tal caso però oggetto della divisione non è
l'intera proprietà del bene ma il solo diritto di godimento, dovendosi, ove possibile, pervenire alla individuazione di una porzione materiale del bene su cui concentrare i distinti diritti di godimento.
Nel caso di specie, il G.E. del procedimento esecutivo, sopra riportato, indica senza dubbio che esiste un “diritto di abitazione in ragione di ½ pro indiviso in capo a ”, Parte_1 tanto che il relativo Decreto di Trasferimento ha trasferito la quota della proprietà pari a ½ della piena proprietà nonché ½ della nuda proprietà (gravando sull'immobile il diritto di abitazione a vita in ragione di ½ pro indiviso).
Pertanto correttamente il giudice di prime cure, sulla base dei suddetti principi giurisprudenziali e degli esiti della CTU, ha sciolto la comunione esistente tra le parti, e in adesione al progetto divisionale del ctu, ha diviso l'immobile in due distinte unità immobiliari (unità abitativa n.1 e unità abitativa n. 2) con unico accesso, statuendo in capo al il diritto di abitazione sull'immobile 1. Parte_1
Con il secondo motivo, il lamenta l'adesione “frettolosa” del giudice di prime cure Parte_1 alle risultanze della CTU, non avendo il CTU risposto in modo soddisfacente alle sue osservazioni, e chiedendo, quindi, la riconvocazione dell'Ing. affinché dia Persona_1 ulteriori chiarimenti.
Il motivo è infondato.
La Corte osserva come il lavoro del CTU sia esente da vizi logici, giuridici e di esecuzione pratica e che l'ausiliario del giudice abbia risposto con adeguate
contro
-deduzioni alle pagina 3 di 6 osservazioni del CTP del convenuto, tanto da ritenere un suo nuovo intervento ultroneo, dispendioso, contrario ai principi di ragionevole durata del processo ed economia processuale (art. 111 Cost.).
Nello specifico, l'appellante lamenta la modalità di calcolo utilizzata per ottenere la stima all'attualità del bene. Tuttavia, la modalità di valutazione Market Comparison Approach (cd.
MCA) è riconosciuta ed utilizzata dai tecnici del settore per l'estimazione di un bene immobiliare, dovendosi ritenere la critica mossa dall'appellante frutto di una personale considerazione non basata su letteratura scientifica.
Ancora, l'appellante chiede di risentire il CTU sulla definizione di comoda divisibilità del bene, dato che questa comporterebbe l'esecuzione di lavori idrici/fognari con il passaggio delle tubazioni sotto il solaio del piano rialzato di copertura dell'autorimessa, con la conseguenza di doversi dotare di un'autorizzazione del condominio, del super-condominio e del Comune di Bari.
La Corte rileva come tutti i lavori necessari per la realizzazione della divisione dell'immobile sono stati presi in considerazione dal CTU, che ha anche indicato una somma a corpo di
€35000, 00, rispondendo – alle osservazioni del CTP del – che tale somma è di Parte_1 previsione ed indicativa, elaborata in base all'ultimo prezziario disponibile per la CP_2
, dovendosi attendere la realizzazione del progetto impiantistico per trovarsi dinanzi
[...] ad una somma certa.
Inoltre non spetta al CTU redigere il progetto impiantistico, e la servitù fognaria, dallo stesso indicata, in quanto coattiva, ben potrà essere costituita con sentenza del giudice, in Parte_1 caso di mancato accordo con i titolari del fondo servente, senza che tale situazione costituisca un'incertezza materiale e/o giuridica alla realizzazione dell'opera.
Infine, l'appellante sostiene che il CTU non specifica a quale dei litiganti spettino le unità abitative sorte a seguito della divisione e che gli spetterebbe un'indennità di occupazione mensile di € 560,00.
Anzitutto, come ha correttamente affermato il giudice di prime cure, il compito del CTU è quello di indicare la fattibilità della divisione, eseguirne un progetto ed operare le stime richieste, non di certo assegnare le unità abitative all'una o all'altra parte processuale, attività che l'art. 789 c.p.c rimette al giudice. Non si comprende, poi, quale sia l'indennità di occupazione che spetterebbe al , dato che è lo stesso ad occupare interamente Parte_1
l'immobile pur potendo vantare un diritto reale minore di godimento soltanto su metà dell'immobile e, quindi, spetta al dover versare un'indennità di occupazione, così Parte_1 come deciso dal giudice di primo grado. Inoltre, accogliendo la tesi dell'appellante e applicando la quantificazione del valore dell'immobile voluta, si giunge al paradosso che l'appellante dovrebbe pagare alla , a titolo di indennizzo, una somma maggiore di CP_1 quella determinata dal giudice di primo grado in base alla CTU (560 euro anziché 500 euro mensili).
pagina 4 di 6 La Corte, infine, condividendo la tesi del giudice di primo grado, ritiene che nessun canone locativo è dovuto a seguito della divisione (la avrà la proprietà dell'unità abitativa CP_1
n.2 e la nuda proprietà dell'unità abitativa n.1; il avrà il diritto di abitazione a vita Parte_1 sull'unità abitativa n. 1) e il canone di locazione è stato utilizzato dal CTU per determinare il quantum dell'indennità di occupazione dovuto dal all'appellata per aver utilizzato Parte_1 interamente il bene sine titulo.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante si duole dell'applicazione dell'art. 96 c.p.c., ritenendo che la sua condotta sia stata volta a difendersi nel merito, con ogni mezzo previsto dall'ordinamento, senza mai commettere un illecito ed abusivo uso del processo.
Il motivo è fondato.
Il giudice di prime cure afferma di accogliere la domanda di lite temeraria ex art. 96 c.p.c. presentata con le memorie di replica dall'attrice.
La Corte rileva sia la tardività della domanda che può essere presentata al più tardi con la precisazione delle conclusioni e comunque subito dopo aver preso conoscenza della condotta illecita della controparte, sia l'infondatezza della stessa, dal momento che, costituendo illecito aquiliano, richiede la prova non solo dell'elemento soggettivo (dolo o colpa grave), ma anche del danno patito e del nesso causale, tutti elementi che la parte vittoriosa non ha provato.
Dal tenore letterale e dall'indicazione dei requisiti di dolo e colpa grave si deduce che il giudice di primo grado abbia fatto riferimento al primo comma dell'art 96 c.p.c, anche se tra parentesi indica che sia comunque pronunciabile d'ufficio ai sensi del comma 3 dell'art. 96
c.p.c.
Eppure, se è vero che il comma 3 dell'art. 96 c.p.c. non richiede la domanda di parte e gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, d'altra parte necessita di una condotta oggettivamente abusiva che non si rinviene, dato che il si è difeso (art.24 Parte_1
Cost.) chiedendo l'infondatezza della domanda e più volte altri chiarimenti al CTU.
Quanto alle spese di lite, considerato l'esito complessivo del giudizio che vede vittorioso il
[...]
in minima parte, si stima equo compensarle per un terzo e porre i restanti due terzi a Pt_1 carico del e a favore della , spese che vengono liquidate con le tariffe di Parte_1 CP_1 cui al DM n. 147/2021, con esclusione della fase di trattazione nel presente grado del giudizio, non essendosi svolta in tale fase nessuna attività difensiva, spese da versarsi in favore dell'Avv. Giancarlo Cillo dichiaratosi antistatario. Le spese di CTU devono porsi a carico delle parti, ciascuna per la metà, poiché la CTU si è resa necessaria per risolvere la controversia e verificare la concreta divisibilità dell'unità immobiliare
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, come innanzi composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione da nei confronti di Parte_1 CP_1 pagina 5 di 6 , avverso la sentenza n. 3129/2024 emessa dal Tribunale di Bari, pubblicata il 02/07/2024, CP_1 ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1)accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza gravata, rigetta la domanda di lite temeraria ex art. 96 c.p.c. proposta da . Conferma nel resto la sentenza Controparte_1 appellata
2)condanna al pagamento di 2/3 delle spese di lite di entrambi i gradi del Parte_1 giudizio in favore di , restando per l'altro terzo compensate, spese da versarsi Controparte_1 in favore dell'Avv. Giancarlo Cillo dichiaratosi antistatario e che liquida per l'intero:
- per il giudizio di primo grado in complessivi € 4500,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- per il giudizio di secondo grado in complessivi € 3500,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Pone le spese di CTU, nella misura già liquidata, a carico di entrambe le parti, ciascuna per la metà.
Così deciso in Bari in data 03 dicembre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Dott. Salvatore Grillo
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