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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/11/2025, n. 4912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4912 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13713/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. IA TE Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. iscritto al n. r.g. 13713/2024, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. D'ANGELO IVANA, presso il cui studio ha eletto Parte_1 domicilio come da procura in atti
PARTE RICORRENTE contro
, Controparte_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Voglia il Tribunale disporre che i minori vengano affidati in via esclusiva alla madre e il padre possa vederli al momento solo ed esclusivamente in luogo neutro con l'intervento dei Servizi Sociali competenti;
in merito al mantenimento dei figli minori Voglia disporre che il Sig.
provvederà nella misura di euro 400,00 mensili oltre al 50 % delle Controparte_1 spese straordinarie”.
Per il P.M.: “visto, nulla oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione tra le parti, non coniugate, sono nati (nata a [...] il Controparte_2
5.3.2010) e (nato a [...] il [...]). Controparte_3 Con ricorso depositato in data 26/07/2024, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
Non si è costituito il convenuto, regolarmente citato in giudizio.
All'udienza del 3.11.2025, innanzi al Giudice Relatore, parte ricorrente è stata sentita personalmente. Dato atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, ed avendo il difensore rinunciato all'unica istanza istruttoria formulata (richiesta di CTU), il giudice, ritenendo la causa matura per la decisione e non risultando necessario assumere i provvedimenti provvisori ed urgenti, ha invitato le parti alla discussione orale. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
* * *
Osserva preliminarmente il Collegio che, in tema di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio, la legge 54/06, dichiarando applicabili ai relativi procedimenti le regole da essa introdotte in materia di separazione personale e divorzio, ha espresso, per tale aspetto, un'evidente equiparazione della posizione dei figli dei genitori non coniugati a quella dei figli nati dal matrimonio, senza che alcun rilievo assuma la forma del rito camerale previsto (Cass. 30.10.2009 n. 23032); tale assimilazione è stata del resto confermata dalla attribuzione dei procedimenti in questione, ex legge 219/12, al Tribunale Ordinario.
L'impianto normativo di cui alla citata legge 54/06 sull'esercizio della potestà e sull'affidamento condiviso, in caso di crisi della coppia genitoriale, ha riplasmato gli artt. 155 e ss. c.c., onde le misure applicabili - sia sotto i citati profili quanto sotto il profilo economico - risultano essere state in tal senso modificate ed oggi ulteriormente aggiornate, quanto alla soluzione dei confitti sull'esercizio della responsabilità genitoriale, a seguito del D. L.vo 154/13, con la previsione normativa di cui agli artt. 316 e 337 bis e segg. c.c.
La normativa di cui alla citata legge 54/2006 prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola generale, e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa.
Alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore" (art. 337 quater c.c.), con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (Cass. 6535/2019). All'esito di simili verifiche, il perseguimento dell'obiettivo di assicurare l'esclusivo interesse morale e materiale della prole può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori (quale l'affidamento c.d. super esclusivo del figlio a un genitore, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale dell'altro), senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore (Cass. 4056/2023; cfr. anche Cass. 32876/2022, e da ultimo Cass. 26517/24).
Sul versante pratico, la Suprema Corte ha ritenuto che sussista una situazione di pregiudizio per l'interesse del minore tale da legittimare l'affido esclusivo, nell'ipotesi in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (Cass. 26587/09).
Con riferimento alla specifica vicenda in esame, ritiene il Collegio che l'affidamento dei due figli minori vada disposto in via esclusiva alla madre, in applicazione dell'art. 337 quater c.c., con attribuzione alla stessa anche delle decisioni di maggior interesse per il minore, atteso che l'affido ad entrambi i genitori non può essere disposto, in quanto si è in presenza di concreti indicatori di inadeguatezza educativa del padre, che si è da sempre gravemente disinteressato di provvedere sia all'accudimento morale sia al mantenimento dei minori.
Dagli atti processuali, invero, è emerso che ha assunto atteggiamenti violenti ed CP_1 aggressivi in famiglia, anche a causa della sua dipendenza dall'alcool e dalle droghe. Secondo quanto allegato dalla ricorrente, egli si assentava da casa per diversi giorni, senza avvertire a fornire informazioni sulla propria collocazione. Lavorava solo saltuariamente, sicchè la famiglia versava in costante situazione di difficoltà economica. Dopo un periodo di relativo benessere, in cui ha CP_1 CP_ frequentato con assiduità il astenendosi dall'uso di droga e alcol, la situazione è nuovamente peggiorata. L'uomo ha iniziato a porre in essere comportamenti gravemente persecutori – secondo quanto allegato dalla ricorrente e riportato altresì nelle relazioni dei Servizi – che hanno costretto la ricorrente a presentare più volte denuncia, e richiedere in più occasioni l'intervento delle Forze dell'Ordine. Da ultimo – si legge nella relazione dei Servizi – si sarebbe recato sotto CP_1
l'abitazione della donna, danneggiando con una mazza da baseball l'auto della moglie e di alcuni vicini di casa. Poi sarebbe entrato in casa, spaventando i figli.
Il comportamento tenuto dal resistente, pertanto, è sintomatico di carenza ed inadeguatezza nell'assunzione di un maturo e consapevole ruolo genitoriale. Il suo disinteresse risulta confermato anche dalla sua scelta processuale di restare contumace nel presente procedimento, e dalle dichiarazioni da lui rese agli operatori dei Servizi Sociali (“il sig. nel corso della presa in CP_1 carico, ha più volte ribadito che non ha intenzione di versare alcuna forma di mantenimento ai figli sino a quando gli stessi non gli chiederanno come sta e non vorranno avere un rapporto con lui”).
Risulta altresì manifestamente superfluo l'ascolto dei due figli minori, ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c., atteso che non vi è contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano. Invero, il padre ha dichiarato espressamente di non volersi occupare dell'educazione e dell'accudimento della prole;
se gli incontri risultano attualmente ed irrimediabilmente interrotti, quindi, dipende dalla esclusiva volontà del padre e dall'atteggiamento da lui tenuto. Sicchè l'audizione dei minori si tradurrebbe in un incombente inutilmente doloroso.
Le circostanze sopra evidenziate giustificano, nell'interesse esclusivo del minore, l'ulteriore limitazione della responsabilità genitoriale del padre mediante l'attribuzione alla madre del potere di assumere in via autonoma, ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3 c.c., le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e a tutte le pratiche amministrative che lo riguardano.
Nei confronti della madre, infatti, deve essere formulato un giudizio di idoneità genitoriale, tenuto conto del fatto che la stessa si è sempre occupata autonomamente dei figli;
il giudizio positivo è altresì avvalorato dalla relazione sociale presente in atti, che evidenzia una figura genitoriale adeguata, pur nelle comprensibili difficoltà legate ad una situazione familiare oggettivamente complessa.
Quanto agli incontri padre - figli, il Collegio ritiene opportuno stabilire che ciò debba avvenire, laddove il padre manifesti in futuro la volontà di riprendere la frequentazione dei minori, in luogo neutro, alla presenza di un educatore e con modalità meglio individuate dai Servizi, a condizione che il padre si presenti ai competenti Servizi sociali e collabori per la fissazione degli incontri e per l'accertamento delle proprie condizioni personali (con particolare riferimento alla situazione di astinenza dall'utilizzo di droga e alcol, da accertarsi da parte del Servizio Sociale mediante incontri di rete con il SERD).
Passando agli aspetti economici, occorre rilevare che la ricorrente lavora come operaia part- time, percependo una retribuzione media mensile di circa 920 euro al mese, oltre all'assegno unico. Il padre in passato ha sempre lavorato come muratore e nel settore dell'edilizia. Benchè non si abbiano notizie certe sul suo reddito e sull'attività lavorativa da lui svolta, è indiscusso che il padre abbia un'età anagrafica, 48 anni, che gli consente di svolgere attività lavorativa e di adoperarsi per procurarsi i mezzi necessari per contribuire al mantenimento dei figli. Infine, è necessario tenere conto del fatto che, in ragione del disposto affido esclusivo, gravano sulla madre tutti i costi per il mantenimento ordinario della prole, tanto più che i minori, allo stato, non frequentano in alcun modo il padre.
Valutati tutti gli elementi ora ricordati, il Collegio ritiene di dover porre a carico del resistente un contributo al mantenimento della figlia minore nella misura di euro 400 (200 euro per figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo d'intesa sottoscritto in data 15.3.2016 dal Tribunale di Torino e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati. L'assegno unico, in ragione del regime di affido disposto, sarà percepito al 100% dalla madre.
Le spese seguono la soccombenza e devono, pertanto, essere poste a carico del resistente contumace;
esse vengono liquidate nella misura meglio indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis ss. c.p.c. affida i figli minori e in via esclusiva ad Controparte_2 Controparte_3 Parte_1 demandando alla medesima altresì le decisioni di maggior interesse per i minori ex art. 337 quater c.c. (scelte sanitarie, scolastiche, rilascio di documenti di identità per l'espatrio, attività sportive ecc.) e disponendo che gli stessi mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre;
dispone che il padre, ove interessato, possa incontrare i figli in luogo neutro ed alla presenza di personale educativo, con modalità e tempistiche da individuarsi a cura dei Servizi sociali di zona, a condizione che il genitore si presenti ai competenti Servizi sociali e collabori per la fissazione degli incontri e l'accertamento delle proprie condizioni personali (con particolare riferimento alla situazione di astinenza dall'utilizzo di alcole e droghe, da accertarsi da parte del Servizio Sociale mediante incontri di rete con il SERD); invita a collaborare con i Servizi ed a proseguire con il percorso Controparte_1 presso il;
CP_4 dispone che corrisponda a , a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento dei figli, entro il 5 di ogni mese ed a partire dal mese di deposito del ricorso (luglio 2024), l'assegno di € 400, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino;
l'assegno unico per i due figli verrà percepito integralmente dalla madre Parte_1 dichiara tenuto e condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che liquida in € 2.905,00 (di cui € 850,50 per fase studio € 602 per fase introduttiva e € 1.452,50 per fase decisoria) oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7/11/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
IA TE Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. IA TE Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. iscritto al n. r.g. 13713/2024, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. D'ANGELO IVANA, presso il cui studio ha eletto Parte_1 domicilio come da procura in atti
PARTE RICORRENTE contro
, Controparte_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Voglia il Tribunale disporre che i minori vengano affidati in via esclusiva alla madre e il padre possa vederli al momento solo ed esclusivamente in luogo neutro con l'intervento dei Servizi Sociali competenti;
in merito al mantenimento dei figli minori Voglia disporre che il Sig.
provvederà nella misura di euro 400,00 mensili oltre al 50 % delle Controparte_1 spese straordinarie”.
Per il P.M.: “visto, nulla oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione tra le parti, non coniugate, sono nati (nata a [...] il Controparte_2
5.3.2010) e (nato a [...] il [...]). Controparte_3 Con ricorso depositato in data 26/07/2024, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
Non si è costituito il convenuto, regolarmente citato in giudizio.
All'udienza del 3.11.2025, innanzi al Giudice Relatore, parte ricorrente è stata sentita personalmente. Dato atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, ed avendo il difensore rinunciato all'unica istanza istruttoria formulata (richiesta di CTU), il giudice, ritenendo la causa matura per la decisione e non risultando necessario assumere i provvedimenti provvisori ed urgenti, ha invitato le parti alla discussione orale. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
* * *
Osserva preliminarmente il Collegio che, in tema di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio, la legge 54/06, dichiarando applicabili ai relativi procedimenti le regole da essa introdotte in materia di separazione personale e divorzio, ha espresso, per tale aspetto, un'evidente equiparazione della posizione dei figli dei genitori non coniugati a quella dei figli nati dal matrimonio, senza che alcun rilievo assuma la forma del rito camerale previsto (Cass. 30.10.2009 n. 23032); tale assimilazione è stata del resto confermata dalla attribuzione dei procedimenti in questione, ex legge 219/12, al Tribunale Ordinario.
L'impianto normativo di cui alla citata legge 54/06 sull'esercizio della potestà e sull'affidamento condiviso, in caso di crisi della coppia genitoriale, ha riplasmato gli artt. 155 e ss. c.c., onde le misure applicabili - sia sotto i citati profili quanto sotto il profilo economico - risultano essere state in tal senso modificate ed oggi ulteriormente aggiornate, quanto alla soluzione dei confitti sull'esercizio della responsabilità genitoriale, a seguito del D. L.vo 154/13, con la previsione normativa di cui agli artt. 316 e 337 bis e segg. c.c.
La normativa di cui alla citata legge 54/2006 prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola generale, e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa.
Alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore" (art. 337 quater c.c.), con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (Cass. 6535/2019). All'esito di simili verifiche, il perseguimento dell'obiettivo di assicurare l'esclusivo interesse morale e materiale della prole può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori (quale l'affidamento c.d. super esclusivo del figlio a un genitore, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale dell'altro), senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore (Cass. 4056/2023; cfr. anche Cass. 32876/2022, e da ultimo Cass. 26517/24).
Sul versante pratico, la Suprema Corte ha ritenuto che sussista una situazione di pregiudizio per l'interesse del minore tale da legittimare l'affido esclusivo, nell'ipotesi in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (Cass. 26587/09).
Con riferimento alla specifica vicenda in esame, ritiene il Collegio che l'affidamento dei due figli minori vada disposto in via esclusiva alla madre, in applicazione dell'art. 337 quater c.c., con attribuzione alla stessa anche delle decisioni di maggior interesse per il minore, atteso che l'affido ad entrambi i genitori non può essere disposto, in quanto si è in presenza di concreti indicatori di inadeguatezza educativa del padre, che si è da sempre gravemente disinteressato di provvedere sia all'accudimento morale sia al mantenimento dei minori.
Dagli atti processuali, invero, è emerso che ha assunto atteggiamenti violenti ed CP_1 aggressivi in famiglia, anche a causa della sua dipendenza dall'alcool e dalle droghe. Secondo quanto allegato dalla ricorrente, egli si assentava da casa per diversi giorni, senza avvertire a fornire informazioni sulla propria collocazione. Lavorava solo saltuariamente, sicchè la famiglia versava in costante situazione di difficoltà economica. Dopo un periodo di relativo benessere, in cui ha CP_1 CP_ frequentato con assiduità il astenendosi dall'uso di droga e alcol, la situazione è nuovamente peggiorata. L'uomo ha iniziato a porre in essere comportamenti gravemente persecutori – secondo quanto allegato dalla ricorrente e riportato altresì nelle relazioni dei Servizi – che hanno costretto la ricorrente a presentare più volte denuncia, e richiedere in più occasioni l'intervento delle Forze dell'Ordine. Da ultimo – si legge nella relazione dei Servizi – si sarebbe recato sotto CP_1
l'abitazione della donna, danneggiando con una mazza da baseball l'auto della moglie e di alcuni vicini di casa. Poi sarebbe entrato in casa, spaventando i figli.
Il comportamento tenuto dal resistente, pertanto, è sintomatico di carenza ed inadeguatezza nell'assunzione di un maturo e consapevole ruolo genitoriale. Il suo disinteresse risulta confermato anche dalla sua scelta processuale di restare contumace nel presente procedimento, e dalle dichiarazioni da lui rese agli operatori dei Servizi Sociali (“il sig. nel corso della presa in CP_1 carico, ha più volte ribadito che non ha intenzione di versare alcuna forma di mantenimento ai figli sino a quando gli stessi non gli chiederanno come sta e non vorranno avere un rapporto con lui”).
Risulta altresì manifestamente superfluo l'ascolto dei due figli minori, ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c., atteso che non vi è contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano. Invero, il padre ha dichiarato espressamente di non volersi occupare dell'educazione e dell'accudimento della prole;
se gli incontri risultano attualmente ed irrimediabilmente interrotti, quindi, dipende dalla esclusiva volontà del padre e dall'atteggiamento da lui tenuto. Sicchè l'audizione dei minori si tradurrebbe in un incombente inutilmente doloroso.
Le circostanze sopra evidenziate giustificano, nell'interesse esclusivo del minore, l'ulteriore limitazione della responsabilità genitoriale del padre mediante l'attribuzione alla madre del potere di assumere in via autonoma, ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3 c.c., le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e a tutte le pratiche amministrative che lo riguardano.
Nei confronti della madre, infatti, deve essere formulato un giudizio di idoneità genitoriale, tenuto conto del fatto che la stessa si è sempre occupata autonomamente dei figli;
il giudizio positivo è altresì avvalorato dalla relazione sociale presente in atti, che evidenzia una figura genitoriale adeguata, pur nelle comprensibili difficoltà legate ad una situazione familiare oggettivamente complessa.
Quanto agli incontri padre - figli, il Collegio ritiene opportuno stabilire che ciò debba avvenire, laddove il padre manifesti in futuro la volontà di riprendere la frequentazione dei minori, in luogo neutro, alla presenza di un educatore e con modalità meglio individuate dai Servizi, a condizione che il padre si presenti ai competenti Servizi sociali e collabori per la fissazione degli incontri e per l'accertamento delle proprie condizioni personali (con particolare riferimento alla situazione di astinenza dall'utilizzo di droga e alcol, da accertarsi da parte del Servizio Sociale mediante incontri di rete con il SERD).
Passando agli aspetti economici, occorre rilevare che la ricorrente lavora come operaia part- time, percependo una retribuzione media mensile di circa 920 euro al mese, oltre all'assegno unico. Il padre in passato ha sempre lavorato come muratore e nel settore dell'edilizia. Benchè non si abbiano notizie certe sul suo reddito e sull'attività lavorativa da lui svolta, è indiscusso che il padre abbia un'età anagrafica, 48 anni, che gli consente di svolgere attività lavorativa e di adoperarsi per procurarsi i mezzi necessari per contribuire al mantenimento dei figli. Infine, è necessario tenere conto del fatto che, in ragione del disposto affido esclusivo, gravano sulla madre tutti i costi per il mantenimento ordinario della prole, tanto più che i minori, allo stato, non frequentano in alcun modo il padre.
Valutati tutti gli elementi ora ricordati, il Collegio ritiene di dover porre a carico del resistente un contributo al mantenimento della figlia minore nella misura di euro 400 (200 euro per figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo d'intesa sottoscritto in data 15.3.2016 dal Tribunale di Torino e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati. L'assegno unico, in ragione del regime di affido disposto, sarà percepito al 100% dalla madre.
Le spese seguono la soccombenza e devono, pertanto, essere poste a carico del resistente contumace;
esse vengono liquidate nella misura meglio indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis ss. c.p.c. affida i figli minori e in via esclusiva ad Controparte_2 Controparte_3 Parte_1 demandando alla medesima altresì le decisioni di maggior interesse per i minori ex art. 337 quater c.c. (scelte sanitarie, scolastiche, rilascio di documenti di identità per l'espatrio, attività sportive ecc.) e disponendo che gli stessi mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre;
dispone che il padre, ove interessato, possa incontrare i figli in luogo neutro ed alla presenza di personale educativo, con modalità e tempistiche da individuarsi a cura dei Servizi sociali di zona, a condizione che il genitore si presenti ai competenti Servizi sociali e collabori per la fissazione degli incontri e l'accertamento delle proprie condizioni personali (con particolare riferimento alla situazione di astinenza dall'utilizzo di alcole e droghe, da accertarsi da parte del Servizio Sociale mediante incontri di rete con il SERD); invita a collaborare con i Servizi ed a proseguire con il percorso Controparte_1 presso il;
CP_4 dispone che corrisponda a , a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento dei figli, entro il 5 di ogni mese ed a partire dal mese di deposito del ricorso (luglio 2024), l'assegno di € 400, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino;
l'assegno unico per i due figli verrà percepito integralmente dalla madre Parte_1 dichiara tenuto e condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che liquida in € 2.905,00 (di cui € 850,50 per fase studio € 602 per fase introduttiva e € 1.452,50 per fase decisoria) oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7/11/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
IA TE Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.