CA
Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/07/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 117/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore GRILLO - Presidente
Dott. Antonello VITALE - Consigliere
Dott.ssa Laura FAZIO - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 117/2023, avverso la sentenza n. 3686/2022 emessa dal Tribunale di Bari, pubblicata il 12.10.2022 nel giudizio recante RG n. 2206/2017, notificata il
22/12/2022
TRA
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, rappresento e Parte_1 P.IVA_1 difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici in Bari, alla via
Melo n. 97, domicilia per legge
-appellante-
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Controparte_1 C.F._1
Angino, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, presso il cui studio elettivamente domicilia in Foggia al Corso Roma n. 110
-appellato-
OGGETTO: responsabilità civile per emotrasfusioni
CONCLUSIONI: le parti costituite hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente al fascicolo d'Ufficio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 2.2.2017, il Sig. conveniva dinanzi al Tribunale Controparte_1 di Bari il , in persona del deducendo : Parte_1 CP_2
pagina 1 di 7 a) di essere stato ricoverato nell'ottobre 1985 presso la “Casa di cura Cellini” a Torino per essere sottoposto in data 1.11.1985 ad un intervento correttivo chirurgico per tetrade di Fallot e che, durante il ricovero, dal 30.10.1985 al 18.11.1985, aveva ricevuto trasfusioni di nove sacche di sangue: una sacca di emazie e otto sacche di plasma;
b) che nel gennaio-febbraio 2011, dopo aver eseguito diversi esami di laboratorio presso gli
OO.RR. di Foggia, lo stesso risultava positivo all'epatite di tipo C (HCV), tanto che il Prof.
gli diagnosticava “epatite cronica attiva HCV correlata con genotipo 2a/2c”, prendendo Per_1 atto della relazione esistente tra le trasfusioni a seguito dell'intervento cardio chirurgico del
1985 e la patologia da “epatite cronica attiva HCV correlata genotipo 2a/2c”.
Ha richiesto, pertanto, all'adito Tribunale, di :
1) previa declaratoria della responsabilità del nella causazione delle patologie Parte_1 da epatite contratta da , condannare il convenuto alla rifusione in favore Controparte_1 Parte_1 del sig. di tutti i danni diretti e riflessi, patiti e patendi dal medesimo attore, Parte_2 nessuno escluso ed eccettuato, ivi compreso il danno patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale o qualsiasi altra voce di danno connessa o consequenziale alle patologie contratte, nella misura che risulterà dall'espletanda C.T.U. medica o nella misura maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia o di equità;
2) rivalutarsi tutte le somme così liquidate e sulla somma così rivalutata far decorrere gli interessi legali al saldo. Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio.
Con comparsa depositata il 03.06.2017 si costituiva in giudizio il , eccependo Parte_1
l'assenza di prova degli elementi costitutivi della responsabilità ex art. 2043 c.c., dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti, nonché l'irrilevanza, ai fini del decidere, della richiesta CTU.
Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda attorea, ivi inclusa la domanda istruttoria, con condanna alle spese del giudizio.
Instaurato il contraddittorio, la causa veniva istruita con consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di
Bari Con sentenza n. 3866/2022 del 12.10.2022, il Tribunale di Bari ha accolto la domanda per quanto di ragione, dichiarando la responsabilità civile del in ordine all'evento illecito Parte_1 oggetto del giudizio condannandolo al risarcimento in favore di della somma Controparte_1 complessiva già rivalutata di euro 59.010,00, a titolo di danno non patrimoniale per le causali di cui alla parte motiva, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al soddisfo, rigettando le ulteriori domande formulate, con vittoria di spese.
pagina 2 di 7 Con atto di citazione notificato il 20.1.2023 il ha proposto appello avverso Parte_1
l'impugnata sentenza, ritenendo infondata la domanda risarcitoria formulata in prime cure in ragione della compensatio lucri cum damno, oltre vittoria di spese dei due gradi del giudizio.
In particolare, parte appellante riteneva che la pronuncia di primo grado fosse erronea nella parte in cui, pur dando atto in parte motiva della percezione dell'indennizzo di cui alla legge n. 210/1992 da parte dell'odierno appellato, non aveva provveduto allo scomputo di tali somme nella determinazione del quantum debeatur a titolo di risarcimento del danno.
Nel dettaglio, parte appellante rappresentava che, con decreto dirigenziale del 4.11.2020, il
[...]
aveva disposto in favore dell'odierno appellato il pagamento dell'importo complessivo di Parte_1
€ 65.686,60 per i ratei di indennizzo maturati nel periodo 1° novembre 2013 al 31 ottobre 2020.
Rappresentava, inoltre, che a tale importo avrebbe dovuto sommarsi quanto percepito dal 1° novembre 2020 all'attualità, pari a euro 22.734,00, per un totale complessivo di euro 88.420,60 e che avrebbe dovuto essere detratto anche quanto spettante all'odierno appellato a titolo di indennizzo percipiendo, determinato nell'ammontare, secondo la speranza di vita individuata dall'ISTAT, per complessivi € 434.480,92 (come attestato dalla documentazione elaborata dal Ministero della Salute in base ai summenzionati parametri).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 19.5.2023 si costituiva il per CP_1 impugnare e contestare tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendo il rigetto della domanda, in quanto inammissibile e infondata.
La causa, dapprima rimessa in decisione, con ordinanza del 7.10.2024, veniva rimessa in istruttoria perché il depositasse al fascicolo telematico i seguenti documenti: 1) decreto Parte_1 dirigenziale del del 4.11.2020; 2) attestazioni di disposizioni di pagamento in Parte_1 Parte_1 favore di a titolo di indennizzo ex L. n. 210/1992; 3) documentazione attestante il Controparte_1 riconoscimento in favore di di una ulteriore somma, a titolo di indennizzo Controparte_1 percipiendo ex lege n. 210/1992, per complessivi € 434.480,92.
All'udienza del 09.04.2025 la causa, acquisita la documentazione che precede, è stata nuovamente trattenuta per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
--------
Con un solo motivo di appello il ha richiesto la riforma dell'impugnata sentenza, eccependo Parte_1 la compensatio lucri cum damno, avendo disposto, in favore di , il pagamento Controparte_1 dell'importo complessivo di € 65.686,60, per i ratei di indennizzo ex L. 210/1992 maturati nel periodo pagina 3 di 7 1.11.2013 – 31.10.2020, giusta decreto dirigenziale del del 4.11.2020 ed avendo Parte_1
l'appellato percepito per il medesimo titolo dall' 1.11.2020 alla data di notifica dell'atto di appello
(gennaio 2023), pari a € 22.734,00, per un totale complessivo di euro 88.420,60.
Inoltre, l'appellante ha affermato di aver riconosciuto in favore dell'appellato, a titolo di indennizzo percipiendo ex lege n. 210/1992, secondo la speranza di vita individuata dall'ISTAT, una ulteriore somma per complessivi € 434.480,92.
Il motivo di appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Si osserva, invero, che la pronuncia in oggetto, pur dando atto che l'appellato ha presentato domanda amministrativa per il riconoscimento dell'indennizzo di cui alla l. 210/1992 (tant'è che lo stesso ha esibito – doc. 5 fasc. primo grado nuovamente esibito in grado di appello CP_1 dall'appellato – il verbale della Commissione Medica Ospedaliera del Dipartimento Militare di
Medicina legale di Bari che ha dato atto della sussistenza del nesso causale tra le trasfusioni eseguite e la patologia da cui è affetto l'appellato), non ha verificato l'avvenuta percezione o riconoscimento di somme a tale titolo.
Infatti, la determinazione del quantum risarcitorio, alla luce dell'ormai consolidato orientamento in ordine alla applicabilità dell'istituto della compensatio lucri cum damno in materia di risarcimento e indennizzo per emotrasfusione, non potrà non tener conto di tale aspetto, anche al fine di evitare che l'odierno appellato riceva una ingiustificata duplicazione risarcitoria in ragione della proposizione del giudizio per l'ottenimento dell'indennizzo in data successiva rispetto alla domanda risarcitoria.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, l'eccezione di compensatio lucri cum damno rappresenta una eccezione in senso lato e, come tale, rilevabile d'ufficio quando si fonda su risultanze, pur non prodotte dalla parte interessa, ma comunque disponibili negli atti di causa, in quanto provenienti da produzioni dello stesso attore o di altri convenuti o, in ogni caso, dagli esiti della consulenza tecnica
(Cass. Civ. SS. UU., sent. n. 10351 del 7.5.2013).
Con specifico riferimento all'applicabilità dell'istituto in parola al presente giudizio, è sufficiente evidenziare che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha precisato che “l'esistenza dell'istituto della compensatio, inteso come regola di evidenza operativa per la stima e la liquidazione del danno, non è controversa... trovando il proprio fondamento nella idea del danno risarcibile quale risultato di una valutazione globale degli effetti prodotti dall'atto dannoso. Se l'atto dannoso porta, accanto al danno, un vantaggio, quest'ultimo deve essere calcolato in diminuzione dell'entità del risarcimento: infatti, il danno non deve essere fonte di lucro e la misura del risarcimento non deve superare quella dell'interesse leso o condurre a sua volta ad un arricchimento ingiustificato del danneggiato. Questo principio è desumibile dall'art. 1223 cod. civ., il quale stabilisce che il risarcimento del danno deve pagina 4 di 7 comprendere così la perdita subita dal danneggiato come il mancato guadagno, in quanto siano conseguenza immediata e diretta del fatto illecito. Tale norma implica, in linea logica, che l'accertamento conclusivo degli effetti pregiudizievoli tenga anche conto degli eventuali vantaggi collegati all'illecito in applicazione della regola della causalità giuridica” (Cass. Sez. Un. n. 12566/2018
e, prima, Sez. Un. n. 584/2008; in termini, anche Cass. civ., Sez. III, n. 8532/2020).
Inoltre, “l'indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, può esserescomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (compensatio lucri cum damno) solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il lucrum. Ciò anche perché la liquidazione del danno aquiliano deve portare alla quantificazione di un importo certo e determinato che non è possibile rimettere al giudice dell'esecuzione, dovendo il dispositivo della sentenza di condanna essere completo e suscettibile di esecuzione senza ulteriori accertamenti (v., tra le altre, le sentenze 22 agosto 2018, n.
20909, e 7 marzo 2022, n. 7345, nonché le ordinanze 30 agosto 2019, n. 21837, 31 marzo 2021, n. 8866, e 15 luglio 2022, n. 22331).
Tale principio è stato da ultimo ribadito nell'ordinanza n. 33444/2022, con la quale la Corte di legittimità ha espresso il principio per cui “se l'indennizzo ex lege n. 210/1992 sia stato effettivamente versato o è determinato o determinabile in base a specifici dati, 'la detrazione non è limitata alle somme percepite al momento della pronuncia, ma concerne anche le somme da percepire in futuro, purché riconosciute e dunque liquidate o determinabili”.
In altri termini, nell'applicazione della compensatio lucri cum damno in riferimento all'indennizzo di cui alla lg. 210/1992, non è determinante l'effettiva percezione di tali somme, quanto piuttosto la loro sicura determinazione e spettanza, perché altrimenti verrebbero a difettare i presupposti stessi di applicazione dell'istituto della compensatio.
Va poi precisato che “in tema di risarcimento dei danni conseguenti a emotrasfusioni infette,
l'indennizzo ex art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992, non dev'essere scomputato, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, dalla somma liquidata a titolo di risarcimento del pregiudizio da invalidità temporanea, dal momento che l'eterogeneità dei presupposti di fatto di tale voce rispetto all'invalidità permanente (cui il primo comma della suddetta disposizione correla espressamente l'emolumento in discorso) impedisce di configurare l'ingiustificato arricchimento che è alla base del richiamato principio” (Cass.
4415/2024).
Infine, l'invocata compensazione ha natura di eccezione in senso lato rilevabile d'ufficio dal giudice – anche in grado di appello -, il quale, per determinare l'esatta misura delle somme da detrarre, puo'
pagina 5 di 7 avvalersi del proprio potere officioso di sollecitazione presso gli uffici competenti (Cass. n.
16808/2023).
Ebbene, all'esito della richiesta di documentazione di cui all'ordinanza del 30.09.2024 in data
25.11.2024 l'Avvocatura dello Stato, in ottemperanza al richiamato ordine istruttorio, ha depositato:
1) decreto dirigenziale del del 4.11.2020, di autorizzazione al pagamento di Parte_1
€ 65.686,60, in adempimento della sentenza di ottemperanza n. 1098/2020 per i CP_3 ratei di indennizzo maturati nel periodo 1° novembre 2013 – 31 ottobre 2020;
2) conteggi relativi alle somme spettanti al danneggiato dal 1° novembre 2020 al primo bimestre
2023, pari a € 22.734,00, importo riveniente dai conteggi a tale scopo elaborati mediante la piattaforma in dotazione al;
Parte_1
3) prospetto delle somme spettanti in base all'aspettativa di vita, elaborato mediante la piattaforma in dotazione al , quantificate in complessivi € 434.480,92. Parte_1
Tale documentazione risulta perfettamente utilizzabile ai fini di causa, anche se trasmessa in ritardo rispetto al termine assegnato dal Collegio, non avente natura perentoria.
Sotto altro aspetto, invece, si osserva che l'impugnata sentenza ha liquidato in favore dell'appellato il complessivo importo di € 59.010,00, di cui € 6.615,00 per invalidità temporanea, € 39.997,00 per danno biologico permanente con una personalizzazione nella misura massima del 31% per € 12.398,00 “alla luce delle sofferenze patite a seguito del sinistro (depressione ansiosaendoreattiva grave, in trattamento continuo con psicofarmaci)” (vedi pag. 9 della sentenza impugnata).
Risultando da un lato già liquidate in favore dell'appellato da parte del – e in Parte_1 epoca anteriore alla decisione di primo grado, intervenuta nell'ottobre 2022 - somme per complessivi €
65.686,60 (di cui € 64.992,22 per indennizzo ex lege 210/92 ed € 764,38 per interessi legali già alla data del 04.11.2020, senza considerare gli ulteriori importi di cui ai punti 2 e 3 che precedono) e riconosciuto in sentenza un danno biologico per € 39.997,00 + € 12.398,00 per la sua personalizzazione
(avente natura di componente del danno biologico nella sua dimensione dinamico-relazionale) per complessivi € 52.395,00, è evidente che nessun ristoro spetta all'appellato per tali voci di danno, in quanto integralmente assorbito dall'indennizzo riconosciuto e spettando al unicamente CP_1 quanto liquidato in sentenza per invalidità temporanea.
In ragione di quanto precede, la sentenza impugnata va riformata, con condanna del Parte_1 appellante al pagamento, in favore dell'appellato, della minor somma di € 6.615,00, già rivalutata, oltre interessi al tasso legale dal deposito della sentenza di primo grado (sede in cui è avvenuta la quantificazione di detto importo, criterio già adottato dal Giudice di Prime e non oggetto Pt_3 espresso di impugnazione da parte dell'appellato) e sino al soddisfo.
pagina 6 di 7 In ragione dell'esito complessivo della controversia e del riconoscimento in favore dell'appellato di importo inferiore rispetto a quanto liquidato nel giudizio di primo grado, le spese dei due gradi del giudizio vanno compensate tra le parti per ¼, con condanna del al pagamento, in favore Parte_1 dell'appellato, dei residui ¾, liquidati come in dispositivo sulla base del DM 147/2022, sulla base delle somme riconosciute all'esito della presente fase di impugnazione al di sotto dei medi di tariffa, posto che la sorte capitale riconosciuta (€ 6.615,00) risulta vicina al limite inferiore dello scaglione di riferimento (€ 5.201,00-€ 26.000,00), tenendo conto - quali esborsi del giudizio di primo grado sopportati dal - del contributo unificato come rideterminato sulla base delle somme CP_1 riconosciute all'appellato (€ 237,00 + € 27,00) e degli esborsi ulteriori già liquidati dal giudice di Prime
Cure (€ 7,47)1.
Le spese di CTU, liquidate come in atti, in ragione dell'esito della lite e per i medesimi motivi, vanno poste per 3/4 a carico dell' appellante per ¼ a carico dell'appellato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza n. 3686/2022 emessa e depositata il 12.10.2022, Parte_1 ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
➢ accoglie per quanto di ragione l'appello proposto e, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna il al pagamento, in favore di , dell'importo di € 6.615,00, Parte_1 Controparte_1 oltre interessi al tasso legale dal deposito della sentenza di primo grado e sino al soddisfo;
➢ compensa tra le parti per ¼ le spese dei due gradi del giudizio, condannando il appellante Parte_1 al pagamento in favore del dei residui ¾, liquidati per il giudizio di primo grado in € CP_1
203,60 per esborsi ed € 2.100,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori di legge e per il giudizio di appello in € 2.250,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori di legge;
➢ pone, in via definitiva, le spese di CTU, liquidate come in atti, a carico dell'appellante per ¾ e per ¼
a carico dell'appellato.
Così deciso in Bari, addì 02.07.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Laura Fazio Salvatore Grillo 1Per un totale di € 271,47 x ¾ = € 203,60 pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore GRILLO - Presidente
Dott. Antonello VITALE - Consigliere
Dott.ssa Laura FAZIO - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 117/2023, avverso la sentenza n. 3686/2022 emessa dal Tribunale di Bari, pubblicata il 12.10.2022 nel giudizio recante RG n. 2206/2017, notificata il
22/12/2022
TRA
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, rappresento e Parte_1 P.IVA_1 difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici in Bari, alla via
Melo n. 97, domicilia per legge
-appellante-
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Controparte_1 C.F._1
Angino, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, presso il cui studio elettivamente domicilia in Foggia al Corso Roma n. 110
-appellato-
OGGETTO: responsabilità civile per emotrasfusioni
CONCLUSIONI: le parti costituite hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente al fascicolo d'Ufficio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 2.2.2017, il Sig. conveniva dinanzi al Tribunale Controparte_1 di Bari il , in persona del deducendo : Parte_1 CP_2
pagina 1 di 7 a) di essere stato ricoverato nell'ottobre 1985 presso la “Casa di cura Cellini” a Torino per essere sottoposto in data 1.11.1985 ad un intervento correttivo chirurgico per tetrade di Fallot e che, durante il ricovero, dal 30.10.1985 al 18.11.1985, aveva ricevuto trasfusioni di nove sacche di sangue: una sacca di emazie e otto sacche di plasma;
b) che nel gennaio-febbraio 2011, dopo aver eseguito diversi esami di laboratorio presso gli
OO.RR. di Foggia, lo stesso risultava positivo all'epatite di tipo C (HCV), tanto che il Prof.
gli diagnosticava “epatite cronica attiva HCV correlata con genotipo 2a/2c”, prendendo Per_1 atto della relazione esistente tra le trasfusioni a seguito dell'intervento cardio chirurgico del
1985 e la patologia da “epatite cronica attiva HCV correlata genotipo 2a/2c”.
Ha richiesto, pertanto, all'adito Tribunale, di :
1) previa declaratoria della responsabilità del nella causazione delle patologie Parte_1 da epatite contratta da , condannare il convenuto alla rifusione in favore Controparte_1 Parte_1 del sig. di tutti i danni diretti e riflessi, patiti e patendi dal medesimo attore, Parte_2 nessuno escluso ed eccettuato, ivi compreso il danno patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale o qualsiasi altra voce di danno connessa o consequenziale alle patologie contratte, nella misura che risulterà dall'espletanda C.T.U. medica o nella misura maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia o di equità;
2) rivalutarsi tutte le somme così liquidate e sulla somma così rivalutata far decorrere gli interessi legali al saldo. Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio.
Con comparsa depositata il 03.06.2017 si costituiva in giudizio il , eccependo Parte_1
l'assenza di prova degli elementi costitutivi della responsabilità ex art. 2043 c.c., dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti, nonché l'irrilevanza, ai fini del decidere, della richiesta CTU.
Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda attorea, ivi inclusa la domanda istruttoria, con condanna alle spese del giudizio.
Instaurato il contraddittorio, la causa veniva istruita con consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di
Bari Con sentenza n. 3866/2022 del 12.10.2022, il Tribunale di Bari ha accolto la domanda per quanto di ragione, dichiarando la responsabilità civile del in ordine all'evento illecito Parte_1 oggetto del giudizio condannandolo al risarcimento in favore di della somma Controparte_1 complessiva già rivalutata di euro 59.010,00, a titolo di danno non patrimoniale per le causali di cui alla parte motiva, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al soddisfo, rigettando le ulteriori domande formulate, con vittoria di spese.
pagina 2 di 7 Con atto di citazione notificato il 20.1.2023 il ha proposto appello avverso Parte_1
l'impugnata sentenza, ritenendo infondata la domanda risarcitoria formulata in prime cure in ragione della compensatio lucri cum damno, oltre vittoria di spese dei due gradi del giudizio.
In particolare, parte appellante riteneva che la pronuncia di primo grado fosse erronea nella parte in cui, pur dando atto in parte motiva della percezione dell'indennizzo di cui alla legge n. 210/1992 da parte dell'odierno appellato, non aveva provveduto allo scomputo di tali somme nella determinazione del quantum debeatur a titolo di risarcimento del danno.
Nel dettaglio, parte appellante rappresentava che, con decreto dirigenziale del 4.11.2020, il
[...]
aveva disposto in favore dell'odierno appellato il pagamento dell'importo complessivo di Parte_1
€ 65.686,60 per i ratei di indennizzo maturati nel periodo 1° novembre 2013 al 31 ottobre 2020.
Rappresentava, inoltre, che a tale importo avrebbe dovuto sommarsi quanto percepito dal 1° novembre 2020 all'attualità, pari a euro 22.734,00, per un totale complessivo di euro 88.420,60 e che avrebbe dovuto essere detratto anche quanto spettante all'odierno appellato a titolo di indennizzo percipiendo, determinato nell'ammontare, secondo la speranza di vita individuata dall'ISTAT, per complessivi € 434.480,92 (come attestato dalla documentazione elaborata dal Ministero della Salute in base ai summenzionati parametri).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 19.5.2023 si costituiva il per CP_1 impugnare e contestare tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendo il rigetto della domanda, in quanto inammissibile e infondata.
La causa, dapprima rimessa in decisione, con ordinanza del 7.10.2024, veniva rimessa in istruttoria perché il depositasse al fascicolo telematico i seguenti documenti: 1) decreto Parte_1 dirigenziale del del 4.11.2020; 2) attestazioni di disposizioni di pagamento in Parte_1 Parte_1 favore di a titolo di indennizzo ex L. n. 210/1992; 3) documentazione attestante il Controparte_1 riconoscimento in favore di di una ulteriore somma, a titolo di indennizzo Controparte_1 percipiendo ex lege n. 210/1992, per complessivi € 434.480,92.
All'udienza del 09.04.2025 la causa, acquisita la documentazione che precede, è stata nuovamente trattenuta per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
--------
Con un solo motivo di appello il ha richiesto la riforma dell'impugnata sentenza, eccependo Parte_1 la compensatio lucri cum damno, avendo disposto, in favore di , il pagamento Controparte_1 dell'importo complessivo di € 65.686,60, per i ratei di indennizzo ex L. 210/1992 maturati nel periodo pagina 3 di 7 1.11.2013 – 31.10.2020, giusta decreto dirigenziale del del 4.11.2020 ed avendo Parte_1
l'appellato percepito per il medesimo titolo dall' 1.11.2020 alla data di notifica dell'atto di appello
(gennaio 2023), pari a € 22.734,00, per un totale complessivo di euro 88.420,60.
Inoltre, l'appellante ha affermato di aver riconosciuto in favore dell'appellato, a titolo di indennizzo percipiendo ex lege n. 210/1992, secondo la speranza di vita individuata dall'ISTAT, una ulteriore somma per complessivi € 434.480,92.
Il motivo di appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Si osserva, invero, che la pronuncia in oggetto, pur dando atto che l'appellato ha presentato domanda amministrativa per il riconoscimento dell'indennizzo di cui alla l. 210/1992 (tant'è che lo stesso ha esibito – doc. 5 fasc. primo grado nuovamente esibito in grado di appello CP_1 dall'appellato – il verbale della Commissione Medica Ospedaliera del Dipartimento Militare di
Medicina legale di Bari che ha dato atto della sussistenza del nesso causale tra le trasfusioni eseguite e la patologia da cui è affetto l'appellato), non ha verificato l'avvenuta percezione o riconoscimento di somme a tale titolo.
Infatti, la determinazione del quantum risarcitorio, alla luce dell'ormai consolidato orientamento in ordine alla applicabilità dell'istituto della compensatio lucri cum damno in materia di risarcimento e indennizzo per emotrasfusione, non potrà non tener conto di tale aspetto, anche al fine di evitare che l'odierno appellato riceva una ingiustificata duplicazione risarcitoria in ragione della proposizione del giudizio per l'ottenimento dell'indennizzo in data successiva rispetto alla domanda risarcitoria.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, l'eccezione di compensatio lucri cum damno rappresenta una eccezione in senso lato e, come tale, rilevabile d'ufficio quando si fonda su risultanze, pur non prodotte dalla parte interessa, ma comunque disponibili negli atti di causa, in quanto provenienti da produzioni dello stesso attore o di altri convenuti o, in ogni caso, dagli esiti della consulenza tecnica
(Cass. Civ. SS. UU., sent. n. 10351 del 7.5.2013).
Con specifico riferimento all'applicabilità dell'istituto in parola al presente giudizio, è sufficiente evidenziare che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha precisato che “l'esistenza dell'istituto della compensatio, inteso come regola di evidenza operativa per la stima e la liquidazione del danno, non è controversa... trovando il proprio fondamento nella idea del danno risarcibile quale risultato di una valutazione globale degli effetti prodotti dall'atto dannoso. Se l'atto dannoso porta, accanto al danno, un vantaggio, quest'ultimo deve essere calcolato in diminuzione dell'entità del risarcimento: infatti, il danno non deve essere fonte di lucro e la misura del risarcimento non deve superare quella dell'interesse leso o condurre a sua volta ad un arricchimento ingiustificato del danneggiato. Questo principio è desumibile dall'art. 1223 cod. civ., il quale stabilisce che il risarcimento del danno deve pagina 4 di 7 comprendere così la perdita subita dal danneggiato come il mancato guadagno, in quanto siano conseguenza immediata e diretta del fatto illecito. Tale norma implica, in linea logica, che l'accertamento conclusivo degli effetti pregiudizievoli tenga anche conto degli eventuali vantaggi collegati all'illecito in applicazione della regola della causalità giuridica” (Cass. Sez. Un. n. 12566/2018
e, prima, Sez. Un. n. 584/2008; in termini, anche Cass. civ., Sez. III, n. 8532/2020).
Inoltre, “l'indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, può esserescomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (compensatio lucri cum damno) solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il lucrum. Ciò anche perché la liquidazione del danno aquiliano deve portare alla quantificazione di un importo certo e determinato che non è possibile rimettere al giudice dell'esecuzione, dovendo il dispositivo della sentenza di condanna essere completo e suscettibile di esecuzione senza ulteriori accertamenti (v., tra le altre, le sentenze 22 agosto 2018, n.
20909, e 7 marzo 2022, n. 7345, nonché le ordinanze 30 agosto 2019, n. 21837, 31 marzo 2021, n. 8866, e 15 luglio 2022, n. 22331).
Tale principio è stato da ultimo ribadito nell'ordinanza n. 33444/2022, con la quale la Corte di legittimità ha espresso il principio per cui “se l'indennizzo ex lege n. 210/1992 sia stato effettivamente versato o è determinato o determinabile in base a specifici dati, 'la detrazione non è limitata alle somme percepite al momento della pronuncia, ma concerne anche le somme da percepire in futuro, purché riconosciute e dunque liquidate o determinabili”.
In altri termini, nell'applicazione della compensatio lucri cum damno in riferimento all'indennizzo di cui alla lg. 210/1992, non è determinante l'effettiva percezione di tali somme, quanto piuttosto la loro sicura determinazione e spettanza, perché altrimenti verrebbero a difettare i presupposti stessi di applicazione dell'istituto della compensatio.
Va poi precisato che “in tema di risarcimento dei danni conseguenti a emotrasfusioni infette,
l'indennizzo ex art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992, non dev'essere scomputato, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, dalla somma liquidata a titolo di risarcimento del pregiudizio da invalidità temporanea, dal momento che l'eterogeneità dei presupposti di fatto di tale voce rispetto all'invalidità permanente (cui il primo comma della suddetta disposizione correla espressamente l'emolumento in discorso) impedisce di configurare l'ingiustificato arricchimento che è alla base del richiamato principio” (Cass.
4415/2024).
Infine, l'invocata compensazione ha natura di eccezione in senso lato rilevabile d'ufficio dal giudice – anche in grado di appello -, il quale, per determinare l'esatta misura delle somme da detrarre, puo'
pagina 5 di 7 avvalersi del proprio potere officioso di sollecitazione presso gli uffici competenti (Cass. n.
16808/2023).
Ebbene, all'esito della richiesta di documentazione di cui all'ordinanza del 30.09.2024 in data
25.11.2024 l'Avvocatura dello Stato, in ottemperanza al richiamato ordine istruttorio, ha depositato:
1) decreto dirigenziale del del 4.11.2020, di autorizzazione al pagamento di Parte_1
€ 65.686,60, in adempimento della sentenza di ottemperanza n. 1098/2020 per i CP_3 ratei di indennizzo maturati nel periodo 1° novembre 2013 – 31 ottobre 2020;
2) conteggi relativi alle somme spettanti al danneggiato dal 1° novembre 2020 al primo bimestre
2023, pari a € 22.734,00, importo riveniente dai conteggi a tale scopo elaborati mediante la piattaforma in dotazione al;
Parte_1
3) prospetto delle somme spettanti in base all'aspettativa di vita, elaborato mediante la piattaforma in dotazione al , quantificate in complessivi € 434.480,92. Parte_1
Tale documentazione risulta perfettamente utilizzabile ai fini di causa, anche se trasmessa in ritardo rispetto al termine assegnato dal Collegio, non avente natura perentoria.
Sotto altro aspetto, invece, si osserva che l'impugnata sentenza ha liquidato in favore dell'appellato il complessivo importo di € 59.010,00, di cui € 6.615,00 per invalidità temporanea, € 39.997,00 per danno biologico permanente con una personalizzazione nella misura massima del 31% per € 12.398,00 “alla luce delle sofferenze patite a seguito del sinistro (depressione ansiosaendoreattiva grave, in trattamento continuo con psicofarmaci)” (vedi pag. 9 della sentenza impugnata).
Risultando da un lato già liquidate in favore dell'appellato da parte del – e in Parte_1 epoca anteriore alla decisione di primo grado, intervenuta nell'ottobre 2022 - somme per complessivi €
65.686,60 (di cui € 64.992,22 per indennizzo ex lege 210/92 ed € 764,38 per interessi legali già alla data del 04.11.2020, senza considerare gli ulteriori importi di cui ai punti 2 e 3 che precedono) e riconosciuto in sentenza un danno biologico per € 39.997,00 + € 12.398,00 per la sua personalizzazione
(avente natura di componente del danno biologico nella sua dimensione dinamico-relazionale) per complessivi € 52.395,00, è evidente che nessun ristoro spetta all'appellato per tali voci di danno, in quanto integralmente assorbito dall'indennizzo riconosciuto e spettando al unicamente CP_1 quanto liquidato in sentenza per invalidità temporanea.
In ragione di quanto precede, la sentenza impugnata va riformata, con condanna del Parte_1 appellante al pagamento, in favore dell'appellato, della minor somma di € 6.615,00, già rivalutata, oltre interessi al tasso legale dal deposito della sentenza di primo grado (sede in cui è avvenuta la quantificazione di detto importo, criterio già adottato dal Giudice di Prime e non oggetto Pt_3 espresso di impugnazione da parte dell'appellato) e sino al soddisfo.
pagina 6 di 7 In ragione dell'esito complessivo della controversia e del riconoscimento in favore dell'appellato di importo inferiore rispetto a quanto liquidato nel giudizio di primo grado, le spese dei due gradi del giudizio vanno compensate tra le parti per ¼, con condanna del al pagamento, in favore Parte_1 dell'appellato, dei residui ¾, liquidati come in dispositivo sulla base del DM 147/2022, sulla base delle somme riconosciute all'esito della presente fase di impugnazione al di sotto dei medi di tariffa, posto che la sorte capitale riconosciuta (€ 6.615,00) risulta vicina al limite inferiore dello scaglione di riferimento (€ 5.201,00-€ 26.000,00), tenendo conto - quali esborsi del giudizio di primo grado sopportati dal - del contributo unificato come rideterminato sulla base delle somme CP_1 riconosciute all'appellato (€ 237,00 + € 27,00) e degli esborsi ulteriori già liquidati dal giudice di Prime
Cure (€ 7,47)1.
Le spese di CTU, liquidate come in atti, in ragione dell'esito della lite e per i medesimi motivi, vanno poste per 3/4 a carico dell' appellante per ¼ a carico dell'appellato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza n. 3686/2022 emessa e depositata il 12.10.2022, Parte_1 ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
➢ accoglie per quanto di ragione l'appello proposto e, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna il al pagamento, in favore di , dell'importo di € 6.615,00, Parte_1 Controparte_1 oltre interessi al tasso legale dal deposito della sentenza di primo grado e sino al soddisfo;
➢ compensa tra le parti per ¼ le spese dei due gradi del giudizio, condannando il appellante Parte_1 al pagamento in favore del dei residui ¾, liquidati per il giudizio di primo grado in € CP_1
203,60 per esborsi ed € 2.100,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori di legge e per il giudizio di appello in € 2.250,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori di legge;
➢ pone, in via definitiva, le spese di CTU, liquidate come in atti, a carico dell'appellante per ¾ e per ¼
a carico dell'appellato.
Così deciso in Bari, addì 02.07.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Laura Fazio Salvatore Grillo 1Per un totale di € 271,47 x ¾ = € 203,60 pagina 7 di 7