CA
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/11/2025, n. 5502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5502 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, nella persona del Consigliere delegato dr.ssa
AR UI IE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1817/2025
TRA
, nato a [...], il [...] e residente in [...]
4, C.F. rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti apposta in calce al C.F._1
ricorso ex art. 281 decies c.p.c., dall'Avv. Raffaele Antonio Nacchia, C.F. C.F._2
presso il cui studio elettivamente domicilia, in Nocera Inferiore, alla Via Giacomo Matteotti, 14
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e Controparte_1 P.IVA_1
difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. ), domiciliataria P.IVA_2
ex lege in Napoli alla via Diaz n.11
OPPOSTO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'udienza del 24.9.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, nessuno depositava note scritte e la causa veniva rinviata, ex art. 127 ter quarto comma c.p.c., all'udienza del 5.11.2025.
Anche per l'udienza del 5.11.2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti costituite, che hanno ricevuto regolare avviso del rinvio, non hanno depositato note scritte, contegno parificabile all'omessa comparizione all'udienza.
Orbene, considerata la persistente assenza delle parti all'odierna udienza, sono appunto maturati i presupposti previsti dalla norma per ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarane la conseguente estinzione.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo ed a determinare altresì l'irrevocabilità, ove l'estinzione divenga definitiva, del provvedimento impugnato, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi (in relazione al giudizio monocratico vedi Cass. 21586/2018).
Pertanto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e ne dichiara l'estinzione, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona del Consigliere delegato dr.ssa
AR UI IE, definitivamente pronunziando, tra le parti indicate in epigrafe, sull'opposizione come in epigrafe proposta avverso il decreto di revoca dell'ammissione provvisoria al gratuito patrocinio e di rigetto della relativa istanza di liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio, emesso dal Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, in data 01.04.2025, nel procedimento avente n. R.G.
10224/2024, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b) dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Napoli, così deciso il 5.11.2025
Il Consigliere delegato dr.ssa AR UI IE