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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 04/12/2025, n. 2709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2709 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONER DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Graziella Costantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3975 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
nata il [...], a [...], San Paolo, Brasile, Parte_1 ivi residente in [...], 383, Bloco 09, Apto 11;
nato il [...], a [...], San Paolo, Brasile, ivi Parte_2 residente in [...], 1034, Apto 22,
nato il [...], a [...], San Paolo, Brasile, ivi Parte_3 residente in [...], 1675, Condomínio Chácara dos Pássaros, Casa 99;
nata il [...], a [...], San Paolo, Brasile, ivi Parte_4 residente in [...], 674 rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Boschetti (C.F.
–Fax: – PEC: ), C.F._1 P.IVA_1 Email_1 presso il cui Studio in Roma, CAP 00192, Via dei Gracchi, 151, sono elettivamente domiciliati, giuste procure alle liti rilasciate all'estero, autenticate, apostillate e tradotte nelle forme di legge.
- RICORRENTI -
E
, (C.F. ), in persona del in carica, legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui
Uffici- alla via G. Da Fiore 34 - domicilia, all'indirizzo P.E.C. Email_2
C.F. C.F._2
- RESISTENTE –
1 Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato il Controparte_1 loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano Persona_1 figlio di e , nato a Tarsia, in [...], l'1 luglio Persona_2 Controparte_3
1931; coniugato nel 1953 con , emigrato in Brasile, ove è deceduto nel 1994; dall'unione Per_3 coniugale sono nati : 1) nata in [...] nel 1955, coniugata nel 1973 con Parte_5 [...]
2) nata in [...] nel 1963, coniugata nel 1986 con Persona_4 Parte_6 [...]
; 3) nata in [...] nel 1966 , coniugata nel 1995 con Persona_5 Parte_7 Controparte_4
; dal matrimonio tra e sono nati : 1)
[...] Parte_5 Persona_4 [...] nato in [...] nel 1978, coniugato nel 2006 con da Parte_2 Persona_6 Per_7
2) nato in [...] nel 1983, coniugato nel 2010 con
[...] Parte_3 [...]
dal matrimonio tra e è nata Persona_8 Parte_6 Persona_5 [...]
in Brasile nel 1987, coniugata nel 2009 con passando a chiamarsi Parte_1 Persona_9 [...]
dal matrimonio tra e è nata Parte_1 Parte_7 Controparte_4 [...]
in Brasile nel 2001. Parte_4
Il P.M. nulla opponeva.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 4 dicembre 2025 parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento della domanda;
il si è costituito in giudizio senza contestare Controparte_1 nel merito la domanda di cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
All'esito, il giudice ha riservato la decisione.
Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di Tarsia, Cosenza, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale,
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
2 Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliano dell'avo italiano già menzionato, unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino agli odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_8
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 giorni Parte_9 il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il
3 procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008).
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni trattate Controparte_1 costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro 4.12.2025.
Il Giudice dott.ssa Graziella Costantino
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