Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/04/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice EL Lavoro, dott. Emanuele
Rocco, ha pronunciato, all'esito ELlo scambio di note di trattazione scritta entro il termine EL 25/3/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 5213/2024 EL
Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso Parte_1 dall'Avv. Emanuele Improta, presso il cui studio elett.te domicilia in Torre EL EC
(NA) alla Via Alcide De Gasperi n. 135/a ricorrente
E
in persona EL Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1
Sergio Aprile ELl'Avvocatura interna, elett.te domiciliato come in atti resistente
Ragioni in fatto e in diritto ELle parti e motivi ELla decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda EL ricorrente volta a ottenere la condanna ELl al pagamento dei ratei ELl'assegno ordinario di invalidità ex L. CP_1
222/84, maturati nel periodo indicato in ricorso, non corrisposti dall' CP_2 nonostante l'emissione di decreto di omologa positivo da parte EL Tribunale di Torre
Annunziata, in favore di Giudice EL lavoro (cfr. documentazione in atti).
L si è costituito e ha dedotto di aver già erogato al ricorrente la prestazione CP_2 oggetto di causa.
Ciò detto, va dichiarata cessata la materia EL contendere, in quanto, come risulta dalla documentazione depositata dall' (cfr. comunicazione di liquidazione in atti), CP_1
e come riconosciuto dallo stesso difensore di parte ricorrente, l' ha già CP_2 provveduto a erogare in favore di i ratei maturati e non riscossi Parte_1 ELla prestazione richiesta in ricorso.
La parte ricorrente, pertanto, ha già ottenuto in via amministrativa l'integrale soddisfazione ELle proprie pretese.
Poiché il pagamento ELla prestazione è avvenuto solo dopo il deposito EL ricorso giudiziale, per il principio ELla soccombenza virtuale l' va condannato al CP_2 pagamento ELle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo, da attribuirsi al procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice EL lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso EL 14/9/2024 nei confronti ELl' così provvede: Parte_1 CP_1
a)dichiara cessata la materia EL contendere;
b)condanna l' al pagamento ELle CP_1 spese processuali, che liquida in complessivi euro 3.291,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura EL
15%, con attribuzione.
Così deciso in Torre Annunziata il 16/4/2025 Il Tribunale
Giudice EL Lavoro
Dott. Emanuele Rocco