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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 11/09/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
n. 516/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr.ssa Anna Maria Tracanna - Presidente dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore dr.ssa Emanuela Vitello - Consigliera all'udienza del 11/09/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 437 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(IÀ , rappresentata e difesa da: avv.ti Parte_1 Parte_2
CAMMARATA MARIO OTTONE e FAVALLI GIACINTO, elettivamente domiciliata come in atti;
-appellante-appellato in via incidentale-
e
, rappresentato e difeso da: avv.ti DI RISIO CARMINE, D'ALOISIO Controparte_1
MARIALUCIA e MICHETTI ALESSANDRA, elettivamente domiciliato come in atti;
-appellato-appellante incidentale-
Oggetto: Risarcimento danni da dequalificazione. Appelli avverso la sentenza non definitiva n. 178/2023 del 14/11/2023 e la sentenza definitiva n. 136/2024 del 19/06/2024, emesse dal
Tribunale di Lanciano in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 11/09/2025.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato il 18/12/2024 la ha impugnato la sentenza Parte_1 definitiva indicata in oggetto, pronunciata il 19/06/2024, depositata in pari data e non notificata, nonché, a seguito di riserva di appello tempestivamente formulata, la sentenza non definitiva indicata in oggetto.
Con dette sentenze il Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso proposto da
[...]
dipendente della presso lo stabilimento di Atessa, ha CP_1 Parte_1 accertato l'illegittimità dell'assegnazione del lavoratore alle mansioni di addetto alla postazione stampaggio rinforzo laterale, dal luglio 2018 in poi, ed ha conseguentemente condannato la datrice di lavoro ad adibirlo il medesimo alle mansioni di team leader - 4° gruppo professionale - 1ª fascia in base al CCSL aziendale, svolte in precedenza, o a mansioni equivalenti, riconducibili al medesimo 4° gruppo, ed a risarcirgli il danno patrimoniale e non patrimoniale subìto per effetto del demansionamento, liquidato, quanto al danno patrimoniale, nel 25% delle retribuzioni dovute per il periodo di demansionamento, e quanto al danno biologico in misura del 5% conseguente al disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso in tratti di personalità evitante, contratto per effetto del demansionamento, nella somma di €. 10.057,30 oltre accessori.
Le sentenze impugnate hanno ritenuto, per quanto rileva per il presente appello, che: il in forza della sentenza n. 405/2018 resa inter partes da questa Corte, passata in CP_1 giudicato, con la quale, in conseguenza dello svolgimento di mansioni superiori di team leader dal 2007 al marzo 2010, era stato accertato il suo diritto all'inquadramento nel 4° livello della scala classificatoria unica del CCNL Metalmeccanici dal 01/01/2007 e nel 4° gruppo professionale, prima fascia, del CCSL aziendale dal 01/01/2012, aveva diritto alla riassegnazione alle mansioni svolte fino al marzo 2010 o ad altre equivalenti;
l'assegnazione del lavoratore a mansioni di addetto alla postazione stampaggio rinforzo laterale, protratta dalla datrice di lavoro anche dopo la citata sentenza n. 405/2018 di questa Corte, era illegittima, trattandosi di mansioni appartenenti all'inferiore 5° livello di inquadramento;
a causa dell'illegittimo demansionamento il lavoratore aveva subìto danno patrimoniale da perdita di professionalità nonché danno biologico conseguito al disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso contratto in conseguenza del demansionamento;
la datrice di lavoro andava perciò condannata ad assegnare nuovamente il lavoratore a mansioni di team leader o in altre equivalenti, ed a risarcirgli il danno subìto.
L'appellante ha dedotto erroneità della motivazione e violazione di legge, articolando i seguenti motivi.
1. L'impugnata sentenza non definitiva aveva erroneamente ritenuto sussistente il demansionamento dell'appellato, poiché:
-come riferito dai testi escussi, fra le varie attività previste per il ruolo di team leader, vi è la sostituzione delle persone che devono recarsi in bagno, in mensa, in pausa o presso altri uffici, nonché la disponibilità dell'addetto ad effettuare i c.d. avviamenti, che vengono svolti una volta la settimana, nel 3° turno (quello notturno) della domenica, o, occasionalmente, nel 2° turno, e consistono nell'accensione e nella prova degli impianti di modo che all'inizio del primo turno del lunedì siano pronti ed in condizioni di produrre, ma l'appellato non aveva mai dato la propria disponibilità ad essere presente al lavoro di domenica per svolgere l'attività di avviamento, né aveva mai voluto essere presente al lavoro nella giornata di sabato, e gli erano state imposte limitazioni allo svolgimento dei turni notturni a seguito di visita medica, ed anzi aveva più volte chiesto all'azienda di non voler più ricoprire le mansioni di conduttore di impianti e di poter ricoprire il ruolo di operaio diretto di produzione;
-pertanto, dato che, in base all'organizzazione aziendale, i dipendenti che non presentano controindicazioni ad una determinata attività lavorativa non possono essere esonerati dal lavorarvi in una giornata specifica della settimana, nel giugno 2010 l'appellato era stato rimosso dal ruolo di team leader ed assegnato alle mansioni di addetto al recupero plance, rientranti nel 3° livello del CCNL Metalmeccanici, in cui era inquadrato;
-nessuno dei testi escussi aveva descritto per conoscenza diretta il contenuto delle mansioni svolte dall'appellato dopo la rimozione, avendo tutti reso dichiarazioni unicamente sulla base di quanto loro riferito dal lavoratore stesso;
-nessuna delle circostanze evidenziate era stata oggetto di valutazione da parte del giudice di primo grado, sicché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, non sussisteva il lamentato demansionamento, avendo essa appellante legittimamente esercitato il proprio ius variandi.
2. L'impugnata sentenza non definitiva aveva, in ogni caso, erroneamente ritenuto sussistente danno da demansionamento, poiché:
-era prescritta ogni pretesa relativa al periodo di lavoro anteriore al 03/03/2015, quinquennio anteriore alla notifica del ricorso introduttivo di primo grado, non sussistendo precedenti atti interruttivi;
-non era emersa prova né della sussistenza del danno, necessaria in quanto in caso di demansionamento non è configurabile danno in re ipsa, né del nesso causale tra il disturbo dell'adattamento da cui l'appellato è affetto e la condotta di essa appellante;
-in particolare, la patologia accusata dall'appellato, ove accertata, sarebbe di tale gravità da non poter certo essere ricondotta e/o anche solo potenzialmente riconducibile ad una dequalificazione professionale;
-la quantificazione del danno da demansionamento, operata nell'impugnata sentenza in misura del 25% della retribuzione, era erronea non avendo il lavoratore fornito la prova della sussistenza del danno né individuato i criteri di quantificazione, sicché la domanda andava rigettata;
3. L'impugnata sentenza definitiva aveva erroneamente ritenuto sussistente e quantificato il danno biologico asseritamente subìto dall'appellato, poiché:
-non era stata fornita prova della sussistenza del danno e comunque nessuna personalizzazione avrebbe potuto essere riconosciuta, in quanto mai allegata ex adverso e tantomeno dimostrata in giudizio, stante l'evidente inattendibilità dei testi escussi sul punto;
-la quantificazione del danno operata dall'impugnata sentenza, recependo la c.t.u. esperita, era erronea poiché non aveva tenuto conto delle considerazioni mediche esposte nella memoria di costituzione;
-il danno biologico, se dimostrato, poteva essere risarcito solo dall' unico soggetto CP_2 legittimato passivamente.
L'appellante, rinviando per il resto integralmente alle argomentazioni, deduzioni ed eccezioni di cui alla memoria di costituzione ed alle note conclusionali di primo grado, ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'integrale rigetto delle domande proposte dall'appellato. si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, deducendo la Controparte_1 correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi. Ha inoltre spiegato appello incidentale avverso il capo della sentenza non definitiva impugnata relativo al risarcimento del danno patrimoniale da demansionamento in proprio favore, nella parte in cui era stata omessa la condanna alla rivalutazione ed agli interessi legali ex art. 429 c.p.c. sulle somme liquidate.
Fissata l'udienza ex art. 435 c.p.c., i procuratori delle parti chiedevano congiuntamente rinvio pendendo trattative di bonario componimento della controversia.
In date 2 e 3 settembre 2025 le parti depositavano dichiarazione in data 28/08/2025 di rinuncia agli atti da parte dell'appellante con contestuale accettazione da parte dell'appellato, in conseguenza del raggiungimento di accordo stragiudiziale, e chiedevano dichiararsi l'estinzione del giudizio con spese interamente compensate.
Infine, all'odierna udienza il procuratore dell'appellato si riportava all'istanza.
Ex artt. 306 e 359 c.p.c., avendo l'appellante, con la citata dichiarazione del 28/08/2025, rinunciato agli atti del presente giudizio, con accettazione dell'appellato, va dichiarata l'estinzione del giudizio di appello.
Le spese di lite del grado vanno compensate, essendovi accordo in tal senso tra le parti.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza non definitiva n. 178/2023 del 14/11/2023 e la sentenza definitiva n. 136/2024 del
19/06/2024, emesse dal Tribunale di Lanciano in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio di appello e compensa le spese del presente grado del giudizio.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 11/09/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Anna Maria Tracanna -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr.ssa Anna Maria Tracanna - Presidente dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore dr.ssa Emanuela Vitello - Consigliera all'udienza del 11/09/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 437 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(IÀ , rappresentata e difesa da: avv.ti Parte_1 Parte_2
CAMMARATA MARIO OTTONE e FAVALLI GIACINTO, elettivamente domiciliata come in atti;
-appellante-appellato in via incidentale-
e
, rappresentato e difeso da: avv.ti DI RISIO CARMINE, D'ALOISIO Controparte_1
MARIALUCIA e MICHETTI ALESSANDRA, elettivamente domiciliato come in atti;
-appellato-appellante incidentale-
Oggetto: Risarcimento danni da dequalificazione. Appelli avverso la sentenza non definitiva n. 178/2023 del 14/11/2023 e la sentenza definitiva n. 136/2024 del 19/06/2024, emesse dal
Tribunale di Lanciano in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 11/09/2025.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato il 18/12/2024 la ha impugnato la sentenza Parte_1 definitiva indicata in oggetto, pronunciata il 19/06/2024, depositata in pari data e non notificata, nonché, a seguito di riserva di appello tempestivamente formulata, la sentenza non definitiva indicata in oggetto.
Con dette sentenze il Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso proposto da
[...]
dipendente della presso lo stabilimento di Atessa, ha CP_1 Parte_1 accertato l'illegittimità dell'assegnazione del lavoratore alle mansioni di addetto alla postazione stampaggio rinforzo laterale, dal luglio 2018 in poi, ed ha conseguentemente condannato la datrice di lavoro ad adibirlo il medesimo alle mansioni di team leader - 4° gruppo professionale - 1ª fascia in base al CCSL aziendale, svolte in precedenza, o a mansioni equivalenti, riconducibili al medesimo 4° gruppo, ed a risarcirgli il danno patrimoniale e non patrimoniale subìto per effetto del demansionamento, liquidato, quanto al danno patrimoniale, nel 25% delle retribuzioni dovute per il periodo di demansionamento, e quanto al danno biologico in misura del 5% conseguente al disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso in tratti di personalità evitante, contratto per effetto del demansionamento, nella somma di €. 10.057,30 oltre accessori.
Le sentenze impugnate hanno ritenuto, per quanto rileva per il presente appello, che: il in forza della sentenza n. 405/2018 resa inter partes da questa Corte, passata in CP_1 giudicato, con la quale, in conseguenza dello svolgimento di mansioni superiori di team leader dal 2007 al marzo 2010, era stato accertato il suo diritto all'inquadramento nel 4° livello della scala classificatoria unica del CCNL Metalmeccanici dal 01/01/2007 e nel 4° gruppo professionale, prima fascia, del CCSL aziendale dal 01/01/2012, aveva diritto alla riassegnazione alle mansioni svolte fino al marzo 2010 o ad altre equivalenti;
l'assegnazione del lavoratore a mansioni di addetto alla postazione stampaggio rinforzo laterale, protratta dalla datrice di lavoro anche dopo la citata sentenza n. 405/2018 di questa Corte, era illegittima, trattandosi di mansioni appartenenti all'inferiore 5° livello di inquadramento;
a causa dell'illegittimo demansionamento il lavoratore aveva subìto danno patrimoniale da perdita di professionalità nonché danno biologico conseguito al disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso contratto in conseguenza del demansionamento;
la datrice di lavoro andava perciò condannata ad assegnare nuovamente il lavoratore a mansioni di team leader o in altre equivalenti, ed a risarcirgli il danno subìto.
L'appellante ha dedotto erroneità della motivazione e violazione di legge, articolando i seguenti motivi.
1. L'impugnata sentenza non definitiva aveva erroneamente ritenuto sussistente il demansionamento dell'appellato, poiché:
-come riferito dai testi escussi, fra le varie attività previste per il ruolo di team leader, vi è la sostituzione delle persone che devono recarsi in bagno, in mensa, in pausa o presso altri uffici, nonché la disponibilità dell'addetto ad effettuare i c.d. avviamenti, che vengono svolti una volta la settimana, nel 3° turno (quello notturno) della domenica, o, occasionalmente, nel 2° turno, e consistono nell'accensione e nella prova degli impianti di modo che all'inizio del primo turno del lunedì siano pronti ed in condizioni di produrre, ma l'appellato non aveva mai dato la propria disponibilità ad essere presente al lavoro di domenica per svolgere l'attività di avviamento, né aveva mai voluto essere presente al lavoro nella giornata di sabato, e gli erano state imposte limitazioni allo svolgimento dei turni notturni a seguito di visita medica, ed anzi aveva più volte chiesto all'azienda di non voler più ricoprire le mansioni di conduttore di impianti e di poter ricoprire il ruolo di operaio diretto di produzione;
-pertanto, dato che, in base all'organizzazione aziendale, i dipendenti che non presentano controindicazioni ad una determinata attività lavorativa non possono essere esonerati dal lavorarvi in una giornata specifica della settimana, nel giugno 2010 l'appellato era stato rimosso dal ruolo di team leader ed assegnato alle mansioni di addetto al recupero plance, rientranti nel 3° livello del CCNL Metalmeccanici, in cui era inquadrato;
-nessuno dei testi escussi aveva descritto per conoscenza diretta il contenuto delle mansioni svolte dall'appellato dopo la rimozione, avendo tutti reso dichiarazioni unicamente sulla base di quanto loro riferito dal lavoratore stesso;
-nessuna delle circostanze evidenziate era stata oggetto di valutazione da parte del giudice di primo grado, sicché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, non sussisteva il lamentato demansionamento, avendo essa appellante legittimamente esercitato il proprio ius variandi.
2. L'impugnata sentenza non definitiva aveva, in ogni caso, erroneamente ritenuto sussistente danno da demansionamento, poiché:
-era prescritta ogni pretesa relativa al periodo di lavoro anteriore al 03/03/2015, quinquennio anteriore alla notifica del ricorso introduttivo di primo grado, non sussistendo precedenti atti interruttivi;
-non era emersa prova né della sussistenza del danno, necessaria in quanto in caso di demansionamento non è configurabile danno in re ipsa, né del nesso causale tra il disturbo dell'adattamento da cui l'appellato è affetto e la condotta di essa appellante;
-in particolare, la patologia accusata dall'appellato, ove accertata, sarebbe di tale gravità da non poter certo essere ricondotta e/o anche solo potenzialmente riconducibile ad una dequalificazione professionale;
-la quantificazione del danno da demansionamento, operata nell'impugnata sentenza in misura del 25% della retribuzione, era erronea non avendo il lavoratore fornito la prova della sussistenza del danno né individuato i criteri di quantificazione, sicché la domanda andava rigettata;
3. L'impugnata sentenza definitiva aveva erroneamente ritenuto sussistente e quantificato il danno biologico asseritamente subìto dall'appellato, poiché:
-non era stata fornita prova della sussistenza del danno e comunque nessuna personalizzazione avrebbe potuto essere riconosciuta, in quanto mai allegata ex adverso e tantomeno dimostrata in giudizio, stante l'evidente inattendibilità dei testi escussi sul punto;
-la quantificazione del danno operata dall'impugnata sentenza, recependo la c.t.u. esperita, era erronea poiché non aveva tenuto conto delle considerazioni mediche esposte nella memoria di costituzione;
-il danno biologico, se dimostrato, poteva essere risarcito solo dall' unico soggetto CP_2 legittimato passivamente.
L'appellante, rinviando per il resto integralmente alle argomentazioni, deduzioni ed eccezioni di cui alla memoria di costituzione ed alle note conclusionali di primo grado, ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'integrale rigetto delle domande proposte dall'appellato. si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, deducendo la Controparte_1 correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi. Ha inoltre spiegato appello incidentale avverso il capo della sentenza non definitiva impugnata relativo al risarcimento del danno patrimoniale da demansionamento in proprio favore, nella parte in cui era stata omessa la condanna alla rivalutazione ed agli interessi legali ex art. 429 c.p.c. sulle somme liquidate.
Fissata l'udienza ex art. 435 c.p.c., i procuratori delle parti chiedevano congiuntamente rinvio pendendo trattative di bonario componimento della controversia.
In date 2 e 3 settembre 2025 le parti depositavano dichiarazione in data 28/08/2025 di rinuncia agli atti da parte dell'appellante con contestuale accettazione da parte dell'appellato, in conseguenza del raggiungimento di accordo stragiudiziale, e chiedevano dichiararsi l'estinzione del giudizio con spese interamente compensate.
Infine, all'odierna udienza il procuratore dell'appellato si riportava all'istanza.
Ex artt. 306 e 359 c.p.c., avendo l'appellante, con la citata dichiarazione del 28/08/2025, rinunciato agli atti del presente giudizio, con accettazione dell'appellato, va dichiarata l'estinzione del giudizio di appello.
Le spese di lite del grado vanno compensate, essendovi accordo in tal senso tra le parti.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza non definitiva n. 178/2023 del 14/11/2023 e la sentenza definitiva n. 136/2024 del
19/06/2024, emesse dal Tribunale di Lanciano in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio di appello e compensa le spese del presente grado del giudizio.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 11/09/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Anna Maria Tracanna -