Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/06/2025, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1565 del 2023 - Pag. 1 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Beatrice Magaro' Presidente dott. Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Alessandro Caronia Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1565 del 2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente TRA
, C.F. parte nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. RIZZO GENNARO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE– E
, C.F. , parte nata a [...] P_ C.F._2 in data 18.08.68, rappresentata e difesa dall'avv. AMATO ANGELO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE – NONCHÉ PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni. Con ricorso depositato in Cancelleria in data 13.07.23 parte ricorrente ha Parte_1 introdotto il presente procedimento contenzioso nei confronti del marito . Con P_ l'atto introduttivo del presente giudizio, la parte ricorrente ha dedotto che:
- la ricorrente ha contratto matrimonio in Spezzano Albanese il 16.04.1998 , come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio n° 4 dell'anno 1998 Parte seconda Serie A, con il sig. nato a [...] il [...], residente in [...];
- dalla loro unione nascevano due figli: nato a [...] il [...] e Persona_1 nata a [...] il [...], ormai maggiorenni anche se ancora Persona_2 non autonomi economicamente;
- sin dai primi mesi del matrimonio, l'unione coniugale risultava compromessa a causa della immotivata gelosia del marito, che attribuiva alla moglie relazioni extraconiugali inesistenti e frutto solo della sua fantasia, nonché a causa della ludopatia di cui è schiavo il , che lo porta a sperperare gran parte dei propri guadagni;
P_
- tali comportamenti del marito di fatto logoravano nel tempo il rapporto coniugale, in quanto comportavano inesorabilmente l'insorgere di liti e discussioni tra i coniugi, che si concludevano sempre con frasi offensive e minacce rivolte dal marito alla moglie;
- la situazione diveniva insostenibile quando, all'inizio del corrente anno, la Pt_1 comunicava al la propria volontà di separarsi in quanto non riusciva più a vivere P_ alle condizioni che il marito le aveva imposto, nonché a continuare a subire le sue continue vessazioni, angherie, minacce, aggressioni verbali, frasi offensive e accuse di relazioni inesistenti, rispetto alle quali la ricorrente non aveva modo di difendersi;
- durante uno degli ultimi litigi, il scaraventava con violenza il proprio cellulare P_ contro la moglie, colpendola al ginocchio sinistro e provocandole una forte contusione;
- da ultimo, in data 12/04/2023, a seguito dell'ennesima discussione, il sferrava P_ due ceffoni all'odierna ricorrente, che, fortemente intimorita e spaventata, si vedeva costretta a chiedere l'aiuto delle forze dell'ordine;
- solo grazie all' intervento dei Carabinieri di San Marco Argentano e in presenza degli stessi la riusciva ad allontanarsi da casa, dove non ha fatto più rientro per il forte Pt_1 timore della prevedibile reazione del coniuge;
- ormai l' affectio maritalis è venuta meno per colpa esclusiva del marito e pertanto la frattura tra i detti coniugi è insanabile, essendo definitivamente compromessa la vita coniugale nella sua interezza;
- la casa coniugale ubicata in Spezzano Albanese alla Via A. Grandi, 14 è di proprietà esclusiva di Parte_1
- la ricorrente è disoccupata mentre il presta attività lavorativa quale bracciante P_ agricolo presso l'azienda agricola OSAS Campo Verde con sede in Castrovillari ed è percettore anche dell'indennità di disoccupazione;
- la moglie non ha ancora asportato tutti i propri effetti ed indumenti personali dalla casa coniugale. Per l'effetto, la parte ricorrente ha concluso chiedendo al Tribunale adito di: a. sia pronunciata la separazione dei coniugi con addebito al marito;
b. sia disposto a carico di e in favore della moglie un congruo assegno di P_ mantenimento non inferiore ad € 300,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT;
c. sia assegnata la casa coniugale alla moglie essendo di sua esclusiva proprietà e non ci sono figli minori;
d. Con vittoria di spese e competenze. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.10.23, si è costituito P_
. La sua difesa ha dedotto che:
[...]
- la sig.ra ha abbandonato spontaneamente il tetto coniugale per andare a vivere con Pt_1 il proprio amante, tale sig. , di professione farmacista. Persona_3
- sin dal mese di dicembre dell'anno 2022 la stessa ha intrattenuto, all'insaputa del marito e dei figli, una relazione extraconiugale segreta con il predetto sig. ; Persona_3
- La suddetta relazione extraconiugale è stata mantenuta segreta sino al mese di marzo 2023. In tale periodo i figli, in particolare la figlia a causa degli Persona_2 strani comportamenti della madre, la quale, oltre ad assentarsi da casa per lunghi periodi della giornata, inviava continuamente messaggi al proprio amante, hanno capito che la propria madre era e che intratteneva una relazione extraconiugale;
Per_4
- La relazione segreta da parte della sig.ra è continuata per alcuni mesi, sino al mese Pt_1 di aprile, quando in maniera repentina, la stessa decide di abbandonare la casa coniugale e di fuggire con il proprio amante;
- in data 11.04.2023, alle ore 22:30 circa, all'interno dell'abitazione coniugale, in presenza della figlia e della sig.ra RI RK (madre della ricorrente Persona_2 Pt_1 pure residente in [...]nello stesso stabile in cui si trova
[...] l'appartamento coniugale), nonché dei sig.ri e Persona_5 Persona_6 rispettivamente sorella e cognato della ricorrente, si presentava il predetto sig. Per_3
il quale apertamente confessava di avere una relazione extraconiugale di tipo
[...] affettivo con la sig.ra Parte_1 R.G. n. 1565 del 2023 - Pag. 3 di 10
- l'odierna ricorrente abbandonava l'abitazione coniugale per andarsene a vivere altrove con il suo amante. Da allora si è completamente disinteressata oltre che del marito, anche dei figli. L'abbandono è stato talmente improvviso che la stessa ha lasciato, presso la casa coniugale, tutti i suoi effetti personali, restituiti successivamente;
- Inoltre, la sig.ra ha sperperato tutti i risparmi della famiglia, prelevando i soldi Pt_1 contenuti nel conto cointestato con il marito, prosciugando, di fatto, tutto il denaro ivi contenuto;
- il sig. non ha mai usato violenza nei confronti della moglie, non l'ha P_ mai minacciata e non le ha mai mancato di rispetto;
al contrario, è stata la sig.ra Pt_1 che in maniera del tutto frivola ha compromesso l'intero matrimonio solo per vivere un'avventura amorosa;
- Ed ancora, la ricorrente non solo ha tradito il marito, ma ha anche lasciato, in maniera del tutto irresponsabile, l'intera famiglia senza denaro, sperperando tutti i soldi depositati nel conto corrente cointestato;
- Infine, il sig. , ha dovuto subire anche l'onta di sentirsi accusato dalla moglie di P_ essere una persona violenta. Infatti, la sig.ra nell'intento di giustificare il suo Pt_1 adulterio ed il conseguente abbandono della casa coniugale, ha inventato la storia dei maltrattamenti che sarebbero stati compiuti dal marito nei suoi confronti. Si tratta, evidentemente, di un goffo ed impacciato tentativo per giustificare il suo improvviso allontanamento con l'amante. Difatti, il sig. ha sporto una querela - denuncia per P_ calunnia (All. C);
- Inoltre, si evidenzia che ci sono in corso delle indagini, tuttavia si può anticipare che sono state sentite, dai carabinieri della Stazione di Spezzano Albanese, le persone informate sui fatti, tra le quali la madre e la sorella della ricorrente, le quali hanno confermato la versione della vicenda data dal sig. , smentendo le bugie P_ raccontate dalla sig.ra Pt_1
- il resistente domanda dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie che si è resa responsabile della violazione dei doveri che derivano dal matrimonio.
- il resistente lavora come dipendente, con contratti stagionali a tempo P_ determinato, presso la Cooperativa Agricola OSAS in contrada Cammarata (Castrovillari) e percepisce un modesto reddito che, compresa l'indennità di disoccupazione per i periodi dell'anno in cui è disoccupato, si aggira intorno, di media, ai 7.000,00 euro annuali, come da modelli 730 degli ultimi tre anni, che si allegano;
- Con tale reddito, il sig. deve provvedere al mantenimento dei propri figli, al P_ pagamento delle utenze, Luce, Gas, ed ogni altro bisogno relativo alla famiglia.
- Si precisa che i due figli maggiorenni, sono entrambi ancora non economicamente autosufficienti in quanto il figlio maschio è da poco laureato, mentre l'altra figlia è studentessa universitaria. Entrambi vivono con il padre presso l'abitazione coniugale in Spezzano Albanese (CS) in via Achille Grandi, 14;
- Per inciso i figli non hanno più nessun rapporto con la madre da quando la stessa ha abbandonato la casa familiare;
- la ricorrente non contribuisce al sostentamento dei figli (non ha mai contribuito) pur avendo la piena capacità lavorativa;
per di più è intestataria unica ed esclusiva di una polizza di Risparmio Postale denominata Posta Futuro Multiutile in cui attualmente vi si trovano circa 80.000,00 euro
- Detto ammontare è frutto per metà di donazioni ricevute dai suoi genitori fatte nell'interesse e per il futuro dei nipoti e per Persona_1 Persona_2 l'altra metà è frutto dei risparmi derivanti esclusivamente dall'attività lavorativa del marito nel corso di tutti gli anni di matrimonio. Inoltre, la ricorrente è in possesso di tre buoni ed un conto a lei intestati, pari a circa 27.000,00 euro;
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- Il resistente domanda altresì l'assegnazione della casa coniugale in quanto, come già suddetto, entrambi i figli, pur essendo maggiorenni, al momento non sono ancora autonomi ed autosufficienti dal punto di vista economico;
- Il figlio , oggi ventiquattrenne, ha da poco conseguito la laurea, ed è ancora in Per_1 cerca di prima occupazione, mentre la figlia appena ventenne, è studentessa Per_2 universitaria (All. P). Entrambi i figli oggi risiedono e abitano insieme al padre stabilmente nell'abitazione coniugale in cui hanno sempre vissuto. Solo il padre provvede a tutte le loro esigenze, economiche, scolastiche e di ogni altra natura, nel disinteresse totale della moglie;
- Come già suddetto, la moglie del ricorrente, ha la capacità lavorativa e deve attivarsi per contribuire al mantenimento dei figli che non può gravare solo sul padre.
- Inoltre, sempre come suddetto, la stessa è titolare della polizza risparmio postale dell'importo di circa 80.000,00 euro ed in possesso di tre buoni ed un conto a lei intestati, pari a circa 27.000,00 euro, pertanto si chiede che con parte di questi soldi la moglie contribuisca al mantenimento dei figli;
Per l'effetto, la parte resistente ha concluso chiedendo al Tribunale adito di: a. autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
b. dichiarare la separazione personale dei coniugi e P_ Parte_1 addebitandola alla moglie Parte_1 c. rigettare la domanda di mantenimento richiesta dalla sig.ra Parte_1 d. assegnare la casa coniugale in Spezzano Albanese alla via Achille Grandi, 14, al ricorrente , in cui lo stesso vivrà unitamente ai figli e P_ Persona_1 sino a quando gli stessi non diventeranno economicamente Persona_2 autosufficienti;
e. condannare la ricorrente a versare al ricorrente, ovvero direttamente nelle mani dei figli, la somma mensile pari ad euro 100,00 ciascuno, ovvero la diversa somma ritenuta giusta da Codesto On. Le Tribunale, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli.
2. Fatti più rilevanti del giudizio. Fissata l'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c., si è provveduto alla audizione delle parti. Con ordinanza ex art. 473bis. 22 c.p.c. sono stati adottati, con l'implicita autorizzazione dei coniugi a vivere separati, i provvedimenti temporanei ed urgenti, nonché gli ulteriori provvedimenti istruttori necessari per il corso del giudizio. In particolare, riportando il tenore letterale della ordinanza:
“
1.In relazione ai provvedimenti provvisori.
- Valutate le richieste e deduzioni, nonché la complessiva situazione familiare, come ragionevolmente presumibile sulla base degli elementi assunti;
- Considerato che i figli della coppia sono maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, come dedotto dalla stessa parte ricorrente a pag. 8 della I memoria 473bis.17 c.p.c.;
- Per l'effetto, nulla deve essere statuito in ordine ad affidamento e visite, ma si impone l'assegnazione della casa coniugale sita in Spezzano Albanese alla via A.Grandi n. 14 al P_
con il quale entrambi i figli convivono;
[...]
- Inoltre, tenuto conto che il resistente provvede in via diretta, è necessario che la ricorrente provveda al versamento in favore del resistente di un contributo al mantenimento dei figli, dal momento che, secondo la pacifica giurisprudenza, anche il genitore privo di lavoro, ma comunque dotato di capacità lavorativa, è tenuto a contribuire al mantenimento dei figli. Infatti, alla luce del disposto dell'art. 316 bis che mette in relazione l'obbligo di mantenimento con la capacità di lavoro professionale (in base anche alla costante lettura della giurisprudenza di merito) il genitore anche se disoccupato, ma dotato di capacità lavorativa e di potenzialità reddituale, deve contribuire al mantenimento dei figli, seppure in misura minima, non essendo rilevante il solo fatto del suo attuale stato di disoccupazione. Infatti, il dovere giuridico per il genitore non convivente di concorrere al mantenimento dei figli impone allo stesso di attivarsi per lo svolgimento di un'attività R.G. n. 1565 del 2023 - Pag. 5 di 10
lavorativa che gli consenta di adempiere all'obbligazione nei confronti della prole. Inoltre, con specifico riferimento alla situazione di disoccupazione, va condiviso l'orientamento in base al quale la capacità lavorativa di cui all'art. 316 bis c.c., non va valutata con riferimento alle contingenze meramente negative di un particolare momento storico, ma rispetto alle potenzialità del mercato del lavoro, nonché a quelle espresse dalla professionalità acquisita dal medesimo genitore. La in particolare, come dedotto, ha in passato prestato attività lavorativa e non ha Pt_1 alcun impedimento allo svolgimento della stessa. Pertanto, tenuto conto altresì delle somme di cui dispone, dovrà corrispondere un contributo al mantenimento dei figli, nella misura indicata in dispositivo;
- Nulla, poi, deve essere disposto a titolo di mantenimento ex art. 156 c.c. a carico del e in P_ favore della alla luce della documentazione in atti e delle fotografie allegate;
Pt_1
- In secondo luogo, ad una attenta analisi, entrambi i coniugi godono di una sistemazione abitativa, senza versare alcun corrispettivo;
la ha capacità lavorativa tale da reperire facilmente una Pt_1 attività che le consenta di eguagliare l'esiguo reddito del;
inoltre la ricorrente gode di P_ cospicue somme oggetto di buoni/depositi postali e di polizze assicurative;
infine, contribuendo in via diretta al mantenimento di due figli, il sostanzialmente utilizza le somme incassate dal P_ suo lavoro – pari ad 8.000 euro annui - per soddisfare le esigenze minime dei propri figli;
- Considerati, quindi, tutti gli elementi emersi, nonché l'età della resistente, non sussiste, prima facie, una sperequazione reddituale tra i coniugi tale da giustificare la corresponsione dell'assegno di mantenimento richiesto dalla Pt_1
2.In relazione alla istruttoria e al corso del giudizio.
- Premesso che l'articolazione della prova orale non può avvenire in modo generico ed impreciso, ma alla luce del disposto degli artt. 230 e 244 c.p.c. deve essere fatta mediante l'indicazione specifica dei fatti da provare, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di adeguata difesa (v. Cass. civ., Sez. III, 24 febbraio 1987, n° 1938) e che tanto comporta che i capitoli articolati per essere ammissibili debbano fissare temporalmente in modo preciso l'episodio/i da provare - con indicazione della relativa data/e – sul/i quale/i deve riferire la parte/il teste, nonché specificare il luogo in cui la circostanza si sarebbe verificata, le modalità di accadimento della stessa ed i soggetti presenti (v. Cass. civ., Sez. III, 22 aprile 2009, n° 9547, nonché Cass. civ., Sez. 6-3, 12 ottobre 2011, n° 20997);
- Ritenuto che la prova testimoniale è ammissibile solo ove non si risolva in una soggettiva ed indiretta interpretazione né in un apprezzamento tecnico o giuridico ma rifletta invece i fatti nella loro obbiettività pur potendo esprimere anche il convincimento che del fatto e delle sue modalità sia derivato al teste per sua stessa percezione".
- Sulla rilevabilità d'ufficio dell'inammissibilità di una prova per testi "che verta su apprezzamenti e valutazioni del teste piuttosto che su fatti specifici a conoscenza dello stesso" v. Cass. 2 ottobre 1996, n. 8620.
- Posto che la prova orale articolata da parte ricorrente nella memoria di cui all'art. 473bis.17 c.p.c. I termine non può essere ammessa per le seguenti ragioni: i capitoli da 1) a 8) sono privi di rilievo ai fini della decisione;
il capitolo 9) e 11) hanno ad oggetto circostanze da provare o già provate in via documentale;
il capitolo 13) è formulato in modo generico senza alcun riferimento a specifiche circostanze di luogo, di tempo e di persona;
i capitoli da 14) a 17) sono privi di rilievo ai fini della decisione;
- Rilevato che la prova orale articolata da parte resistente nella comparsa di costituzione e risposta non può essere ammessa per i motivi di seguito illustrati: il capitolo 3) non è oggetto di specifica contestazione;
i capitoli 5), 6), 8) sono privi di rilievo ai fini della decisione;
i capitoli 9) e 10) sono formulati in modo generico senza alcun riferimento a specifiche circostanze di luogo, di tempo e di persona;
il capitolo *) è privo di rilievo ai fini della decisione;
il capitolo 7) ha ad oggetto circostanze da provare o già provate in via documentale;
- Rilevato che la prova orale articolata da parte resistente nella memoria di cui all'art. 473bis.17 II termine c.p.c. non può essere ammessa per i motivi di seguito illustrati: i capitoli 2), 3), 4), 6), 9), R.G. n. 1565 del 2023 - Pag. 6 di 10
13) concernono circostanze da provare o già provate in via documentale;
i capitoli 7), 10), 11) sono formulati in modo generico senza alcun riferimento a specifiche circostanze di luogo, di tempo e di persona;
il capitolo 5) nonè oggetto di specifica contestazione;
il capitolo 12) ha ad oggetto valutazioni che, per le ragioni sopra esposte, non possono essere demandate ad un teste;
- Considerato che la necessità di evitare l'espletamento di prove per testi sovrabbondanti sugli stessi capi ai sensi dell'art. 245 c.p.c. e le fondamentali esigenze di ragionevole durata del processo imposte dall'art. 111 Cost. rendono necessario limitare il numero di testi da escutere a due per parte;
- Letto l'art. 473 bis.22 c.p.c., secondo cui “con l'ordinanza di cui al primo comma, il giudice provvede sulle richieste istruttorie e predispone il calendario del processo….” e ritenuto che in considerazione della corposità del ruolo dello scrivente, nonché dell'elevato numero di cause mature per la decisione pendenti su tale ruolo (alcune assai risalenti a cui va data trattazione prioritaria), non sia possibile una precisa programmazione del calendario del processo;
- Ritenuto che, tuttavia, vada indicata la durata tendenzialmente massima (fatte salve eventuali sopravvenienze anche legate alla necessità di definire prioritariamente controversie di più risalente iscrizione a ruolo) di ciascuna fase processuale, e che, a tal fine si può stabilire che la fase istruttoria si concluderà entro due anni e nove mesi dall'instaurazione del processo (e sarà composta da al massimo tre udienze di cui una di eventuale recupero), mentre quella decisoria si chiuderà entro tre anni dall'instaurazione del processo (e sarà composta da una sola udienza);
P.Q.M.
A. ASSEGNA la casa coniugale a;
P_ B. PONE A CARICO della ricorrente l'obbligo di corrispondere in favore del Parte_1 resistente , entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno mensile di € 200,00, a P_ titolo di contributo al mantenimento dei figli, con rivalutazione annuale secondo indici ufficiali ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie scolastiche, sportive e mediche per i figli, purché documentate;
C. INVITA i coniugi a definire concordemente il contesto sulla base dei provvedimenti adottati;
D. SOLLEVA fin da ora questione di inammissibilità di eventuali domande non connesse ex artt.31- 32-34-35-36 c.p.c. con le principali di separazione, di disciplina del regime di affidamento dei figli, di assegnazione della casa coniugale, di contribuzioni per il mantenimento;
E. AMMETTE la prova per testi articolata dalla ricorrente nella memoria 473bis.17 c.p.c. soltanto in relazione ai capi 10) e 12);
la prova per testi articolata dal resistente nella comparsa di costituzione e risposta CP_2 soltanto in relazione ai capi 1), 2), 4), nonché quella articolata nella memoria 473bis.17 c.p.c. solo in relazione ai capitoli 1) e 8); G. ABILITA le parti alla richiesta prova contraria nei limiti dei capi ammessi ai punti precedenti;
a due per parte i testi ammessi;
CP_3 I. RINVIA per l'assunzione della prova all'udienza del 9.4.24 ore 11.10 in cui dovranno essere escussi tutti i testi ammessi;
J. INVITA in special modo i difensori, nell'ottica della più agevole redazione anche del verbale della prova orale a beneficio di tutti, a produrre direttamente in udienza copia degli atti con i capitoli di prova ammessi, al fine di agevolare l'escussione testimoniale da parte del giudice;
K. Si comunichi alle parti nonché al Pubblico Ministero. Il Giudice dott. Alessandro Caronia” La causa è stata istruita per mezzo delle prove orali ammesse nonché con i documenti depositati dalle parti. Rinviata la causa ex art. 473bis. 28 c.p.c., alla udienza dell'8.4.25 la causa è stata assunta in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
3. La domanda di separazione.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento. R.G. n. 1565 del 2023 - Pag. 7 di 10
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, che pure avrebbe dovuto palesarsi opportuna, soprattutto nell'interesse dei figli, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
4. Le domande di addebito della separazione. Le parti hanno formulato entrambe richiesta di addebito della separazione. 4.1.La domanda di addebito formulata dalla parte resistente, ricorrente in riconvenzionale, è fondata e deve essere accolta. Invero, alla luce della istruttoria espletata, non vi è dubbio che ad aver provocato la irreversibile crisi coniugale e la conseguente intollerabilità della convivenza sia stato il comportamento della contrario al dovere di fedeltà ex art. 143 c.c. Pt_1 Infatti, convergono in tal senso non solo le dichiarazioni testimoniali rese dai figli della coppia, univoche nel ricondurre la intollerabilità della convivenza al comportamento violativo del dovere di fedeltà della madre, ma anche la produzione documentale in atti, nonché le inequivoche fotografie, dalle quali emerge un rapporto consolidato tra la ed il . Pt_1 Per_3 Del resto, è deduzione pacifica che la dopo l'abbandono della casa coniugale, viva in Pt_1 un immobile, il cui canone di locazione e le cui spese sono corrisposte dal . Per_3 Di contro, la diversa ricostruzione del teste di parte ricorrente non può ritenersi attendibile: sotto il profilo soggettivo, infatti, è evidente il coinvolgimento sentimentale del;
sotto il Per_3 profilo oggettivo, le sue dichiarazioni non trovano alcun serio riscontro in altre emergenze istruttorie. 4.2. Di contro, la domanda di addebito della è infondata e non può essere accolta. Pt_1 Invero, anche per le ragioni suindicate in ordine alla inattendibilità dell'unico teste escusso su indicazione della parte ricorrente, le deduzioni a sostegno della domanda sono prive di qualsiasi riscontro probatorio. E, giova rammentare, che, con riferimento al profilo probatorio, grava sulla parte che chiede l'addebito sia l'onere di provare la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri derivanti dal matrimonio sia l'efficacia causale del comportamento nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (v. Cass. Civ. n. 16691 del 2020). 4.3. La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151 c. 2 c.c., con addebito esclusivo alla parte ricorrente . Parte_1
5. Il mantenimento tra i coniugi. L'art. 156 c.c. dispone ai primi due commi:
“Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”. La domanda della è infondata e non può essere accolta. Accanto ai rilievi già Pt_1 evidenziati in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti – secondo cui non sussiste una sperequazione reddituale tra i coniugi tale da giustificare la corresponsione dell'assegno di mantenimento richiesto dalla – è assorbente il rilievo per cui l'assegno di mantenimento può Pt_1 essere riconosciuto solo al coniuge al quale non è addebitabile la separazione. Ma, in tal caso, la separazione è addebitabile proprio alla per le ragioni sopra esposte. Pt_1 R.G. n. 1565 del 2023 - Pag. 8 di 10
6. L'assegnazione della casa familiare. Va confermata l'assegnazione a della ex casa coniugale perché, convivendo P_ egli con i due figli, maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, il provvedimento de quo si appalesa conforme al superiore interesse della prole a conservare l'habitat domestico nel rispetto dei criteri di cui all'art. 337 sexies c.c. (v. giurisprudenza costante della Suprema Corte: v., tra le altre, Cass. Civ n. 30199 del 2011).
7. Il mantenimento in favore dei figli. L'art. 316 bis c.c. dispone: “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo …”. L'art. 337 ter, comma 4, cc (prima della novella di cui al D. Lgs. 154/2013 art. 155 c.c.) stabilisce:
“ … ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) Le attuali esigenze del figlio.
2) Il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) I tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) Le risorse economiche di ciascun genitore.
5) La valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. L'art. 337 septies, comma 1, c.c. per i figli maggiorenni dispone poi: “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”. In via preliminare deve osservarsi che sussiste la legittimazione del ad agire iure P_ proprio per la determinazione di un assegno di mantenimento a carico dell'ex coniuge in favore dei figli maggiorenni. Secondo il costante orientamento della Suprema Corte (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 4188 del 2006; Cass. Civ. n. 11320 del 2005; Cass. Civ. n. 2289 del 2001; Cass. Civ. n. 9238 del 1996), il genitore separato, cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, continua, pur dopo che questi sia divenuto maggiorenne, ma coabiti ancora con lui e non sia economicamente autosufficiente, ad essere legittimato “iure proprio”, in assenza di un'autonoma richiesta da parte dello stesso, a richiedere all'altro genitore tanto il rimborso, “pro quota”, delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio, quanto il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo per detto mantenimento. Dal momento che i figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti sono tutt'ora conviventi con il , permane in capo al padre la legittimazione ad agire iure proprio per la P_ determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del madre. Il genitore che vuole contestare la sussistenza del proprio obbligo di contribuire al mantenimento della prole maggiorenne vedrà incombere su di sé l'onere della prova in merito alle circostanze tale dovere. Del resto, il semplice raggiungimento della maggiore età non viene ad esonerare il genitore dall'obbligo di contribuire al suo mantenimento fino a quando il genitore stesso non fornisca la prova che il figlio sia divenuto autosufficiente ovvero che il mancato svolgimento di attività lavorativa sia a quest'ultimo imputabile (cfr. Cass. civ. n. 11828 del 2009). Il conseguimento della indipendenza economica si configura quale fatto estintivo di una obbligazione ex lege, quindi spetta al genitore, onde spetta al genitore che deduca la cessazione del diritto del figlio ad essere mantenuto dimostrare che questi è divenuto autosufficiente ovvero che il mancato svolgimento di attività lavorativa dipenda da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato di lavoro compatibile con le sue attitudini, e non già all'altro genitore dimostrare il persistere dello stato di insufficienza economica (cfr. Cass. Civ. 2289 del 2001). R.G. n. 1565 del 2023 - Pag. 9 di 10
Nel caso di specie, è evidente come la parte ricorrente abbia espressamente ammesso – anche in sede di comparsa conclusionale – che i figli, pur maggiorenni, non sono economicamente autosufficienti. Quanto alla alla luce del disposto dell'art. 316 bis che mette in relazione l'obbligo di Pt_1 mantenimento con la capacità di lavoro professionale (in base anche alla costante lettura della giurisprudenza di merito) il genitore anche se disoccupato, ma dotato di capacità lavorativa e di potenzialità reddituale, deve contribuire al mantenimento del figlio minore, seppure in misura minima, non essendo rilevante il solo fatto del suo attuale stato di disoccupazione. Infatti, il dovere giuridico per il genitore non collocatario di concorrere al mantenimento dei figli impone allo stesso di attivarsi per lo svolgimento di un'attività lavorativa che gli consenta di adempiere all'obbligazione nei confronti della prole. Nel caso di specie, tenuto conto del fatto che la si trova in età lavorativa, non risulta Pt_1 essere affetta da problemi fisici e di salute e gode della disponibilità di somme di denaro (come già evidenziato in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti) si deve affermare che costei è tenuta a porre in essere un reale impegno per reperire un impiego retribuito tale da consentirgli di far fronte all'assolvimento dei predetti obblighi di mantenimento a cui allo stato ha fatto fronte solo il padre dei figli. Di conseguenza, può essere confermato quanto stabilito già stato stabilito in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti. Per l'effetto, la parte ricorrente avrà Parte_1
l'obbligo di corrispondere in favore del resistente , entro il giorno 10 di ogni P_ mese, l'assegno mensile di € 200,00, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, con rivalutazione annuale secondo indici ufficiali ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie scolastiche, sportive e mediche per i figli, purché documentate;
8. Inammissibilità delle ulteriori domande Oggetto del giudizio di separazione, per il quale si applica un rito speciale, è l'accertamento della sussistenza dei presupposti dell'autorizzazione a cessare la convivenza coniugale e la determinazione degli effetti che da tale cessazione derivano nei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi e nei rapporti dei coniugi stessi con i figli minori o maggiorenni e, senza loro colpa non autosufficienti. La conseguenza è che, al di fuori delle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., la mancanza la mancanza di una ragione di connessione idonea a consentire, ai sensi del terzo comma dell'art. 40 c.p.c., la trattazione unitaria delle cause rende inammissibili le ulteriori domande soggette a rito ordinario, proposte dai coniugi che esulano dall'oggetto proprio di tale giudizio.
9. Il regime delle spese Considerato l'interesse di entrambe le parti alla declaratoria sullo status, mancando qualsiasi opposizione sul punto, non profilandosi sul piano dei concreti interessi una soccombenza, si ritiene equo che le spese del procedimento debbano gravare sulle parti in eguale misura, relativamente a tale domanda. Vanno quindi dichiarate non ripetibili, nella misura della metà, le spese processuali relative alla difesa di parte resistente, onerando parte ricorrente al pagamento del residuo, residuo liquidato d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto: a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, (pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014), così come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, (pubblicato in G.U. l'8.10.2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022), in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 6 di quest'ultimo “… si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”; a) del valore della presente controversia;
b) della natura della stessa;
c) del numero scarno delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
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d) della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia;
e) degli aumenti e diminuzioni rispetto ai valori medi, di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto (nella versione come da ultimo modificata dal D.M. 37/2018);
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. PRONUNCIA ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c. la SEPARAZIONE PERSONALE TRA I CONIUGI e , come sopra generalizzati, con addebito Parte_1 P_ esclusivo della separazione a;
Parte_1 B. RIGETTA la domanda di addebito proposta da;
Parte_1
C. ASSEGNA la casa coniugale a;
P_
D. PONE A CARICO del ricorrente l'obbligo di corrispondere in favore del Parte_1 resistente , entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno mensile di € P_ 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, a titolo di contributo al mantenimento dei figli;
detto assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato con decorrenza dal mese di giungo 2026, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
E. DICHIARA l'INAMMISSIBILITÀ delle ulteriori domande;
F. DICHIARA compensate le spese del giudizio per la metà; G. AN parte ricorrente al pagamento in favore del resistente Parte_1
delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.260,00 per P_ compensi professionali foresni, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
H. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Spezzano Albanese per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 4, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998); I. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 27.6.25. Il Presidente dott. Beatrice Magaro' Il giudice estensore dott. Alessandro Caronia