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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/01/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 22.01.2025
Sono comparsi:
- per parte ricorrente, l'avv. Cingolo Patrizia;
- per parte resistente, l'avv. De Lisio Luigi.
I difensori, precisate le conclusioni discutono oralmente la causa.
L'avv. Cingolo si riporta ai propri scritti evidenziando , in particolare,
l'inammissibilità delle conclusioni di controparte sulle spese di lite in quanto propost e in ass enza di form al e dom anda ri convenzional e;
insi st et e sull a ci rcost anza per cui l a propri a assi stit a ha dovuto azi onare il presente giudi zio alla luce dell'inerzia della controparte all'esito del termine che pure le era stato concesso.
L'avv. De Lisio evidenzia, in primo luogo, che la a Parte_1
provveduto ad esperire il t ent ati vo di trascri zi one dell a sent enza con l a quale il
Tri bunal e del le Im pres e di Napoli ha ordinato la cancell azione dell a t r ascri zione dell a dom anda ogget to di causa.
Tal e istanza è st at a tutt avi a res pint a dal Conservat ore con provvedim ento del
02/01/2025 che es i bisce ris ervandosi di produrlo t el em at icament e in caso di aut ori zzazi one del Tribunal e . Fa alt re sì present e di aver provveduto imm edi at am ent e a ri chi ede re all a C ort e di Appello di Napoli l 'at testazi one di passaggio in gi udi cato parzial e;
ist anza che è stata pari menti respint a con l a m otivazione che compet e al
Tri bunal e ril as ci are questo att est ato. Aggiunge di avere qui ndi inol trato analoga istanza al Tribunale di Napoli , rispett o all a qual e no n vi è ancora riscontro.
Pros pett a, pertanto, la s oluzione di compari re davanti a d un Not aio , tut te le part i , per raccogliere l'assenso alla cancellazione , come da previsione del codice civile.
Indi ca sin da ora il Not aio dott . a spese di Persona_1 Parte_1
Si riporta in ogni caso alla propria comparsa eccependo l'inammissibilità delle dom and e i ntroduttive formul at e dall a controparte , evidenzi ando l a sost anzi al e inidonei tà di quest o giudi zio a risol ve re problemat ica i n oggetto.
1 L'avv. Cingoli obietta che questa soluzione era già stata prospettata prima dell'introduzione del presente giudizio.
Dopo breve dis cussi one oral e, il Giudice si riti ra i n camera di consiglio per l a decisi one, aut ori zzando i di fe ns ori ad all ontanarsi e avvert endoli che all 'esito dell a camera di cons igli o l a decisi one s arà resa al verbal e, per cui anche in l oro assenza non sarà dat a com uni cazi one.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone let tura e deposit andol a al fascicolo t el em ati co.
Il Giudice
Francesco Rossin i
2 N.R.G. 4705/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
In persona del Giudice dott. Francesco Rossini, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
all'esito dell'udienza del 22.01.2025, nella causa iscritta al N.R.G. 4705/2024 avente ad oggetto: cancellazione trascrizione di domanda giudiziale
TRA
(P.IVA ) con Parte_2 P.IVA_1
sede in Battipaglia (SA) alla via Solferino 18, in persona del suo socio accomandatario ed amministratore , rappresentata e difesa, giusta procura in allegato Parte_2
al ricorso, dall' avvocato Patrizia Cingolo, presso il cui studio, sito in Battipaglia (SA)
alla via Adige 41, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
cf. ) con sede in Milano, Parte_1 P.IVA_2
in persona dell'amministratore unico e l.r.p.t. rappresentata e Controparte_1
difesa, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta
3 dall'avv. Luigi de Lisio, presso il cui studio, sito in Eboli alla via Madonna del
Soccorso n. 1, elettivamente domicilia.
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La di ricorreva al Tribunale di Salerno esponendo Parte_2 Parte_2
che, all'esito del giudizio instaurato presso il Tribunale di Napoli – Sezione
specializzata imprese e rubricato al R.G.N. 31971/2019, intercorrente tra l'odierna ricorrente, e e la veniva resa CP_1 Parte_3 Parte_1
sentenza n. 7875/2023 con la quale venivano rigettate sia la domanda attorea sia la domanda riconvenzionale proposta dalla Parte_1
Evidenziava altresì che, in seguito al passaggio in giudicato della sentenza nella parte relativa alla domanda riconvenzionale, non riproposta in appello, la Parte_2
con P.E.C. del 21.05.2024, invitava la alla Parte_1
cancellazione della domanda giudiziale avente ad oggetto l'esecuzione in forma specifica del contratto, trascritta ai numeri R.P. 8381, RG 10471.
Trascorso inutilmente il termine di 15 giorni concesso ed in assenza di riscontro, la proponeva ricorso al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: Parte_2
“Accertare e dichiarare la cessazione degli effetti della domanda giudiziale trascritta
a seguito della sentenza del Tribunale di Napoli Sezione Imprese nr. 7875/2023 non
appellata e conseguentemente: 2) Ordinare a Parte_4
l'immediata cancellazione della trascrizione de quo”.
2. Con comparsa di costituzione e risposta la deduceva Parte_1
l'infondatezza della domanda, evidenziando che lo stesso risultato poteva essere perseguito attraverso il procedimento di correzione degli errori materiali, attivabile dall'interessata oppure ricorrendo ad una soluzione extra giudiziale.
4 Rilevava, altresì, di aver presentato in data 28.06.2024 istanza, allegata agli atti di causa, al Tribunale di Napoli onde ottenere la correzione dell'errore materiale e provvedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita con nota datata 14.03.2022 – R.P. 8381 R.G. 10471, nonché adottare ogni altro provvedimento utile a tale riguardo.
Concludeva quindi per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
3. Alla prima udienza di comparizione venivano concessi i termini per le deduzioni istruttorie;
la causa veniva quindi rinviata per all'udienza del 22.01.2025 per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
4. Con note del 03.12.2024, la esponeva quanto segue: Parte_1
“Nelle more è giunta a conclusione la procedura instaurata ai sensi dell'art. dell'art.
287 cpc dall'odierna deducente innanzi al Tribunale di Napoli sezione specializzata
per le Impresa, menzionata nella sua memoria difensiva del 27.10.2024 e certificata
dalla documentazione posta a corredo di quest'ultima; come risulta dall'ordinanza
emessa il 12.11.2024 dal predetto Tribunale, depositata in allegato in copia
conforme, la predetta istanza è stata accolta integralmente;
in questi giorni l'odierna
deducente sta attendendo agli adempimenti necessari alla trascrizione del predetto
provvedimento presso la competente Conservatoria dei RR.II.”.
Chiedeva, pertanto, di respingere le domande proposte da ovvero, in Parte_2
subordine, di dichiarare la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese di lite, salva compensazione tra le parti.
All'udienza di discussione le parti si riportavano ai rispettivi atti ed il Tribunale si ritirava in camera di consiglio per la decisione.
***
1. Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
5 Difatti, sulla scorta delle note del 3.12.2024 depositate da parte resistente e dall'analisi della documentazione allegata, si evince che, nelle more del presente giudizio, il
Tribunale di Napoli – Sezione Specializzata Imprese ha accolto l'istanza satisfattiva delle domande proposte dall'odierna ricorrente rettificando il precedente errore materiale.
A tanto ha provveduto con l'ordinanza del 21/11/2024 n. cronol. 4899/2024, prodotta in atti, nella quale si legge testualmente:
“Ritenuto pertanto che nel dispositivo della sentenza n. 7875/2023 del 26.07.2023,
dopo le parole («rigetta le domande proposte da parte attrice nonché la
riconvenzionale proposta da ) sia da aggiungere la Parte_1
seguente espressione: “ordinando alla Conservatoria del RR.II. di Salerno la
cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita con nota datata
14/03/2022 - Registro Particolare 8381 Registro Generale 10471”;
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione civile specializzata in materia d'impresa, così
provvede:
- in accoglimento dell'istanza, dispone che sia rettificato l'errore segnalato e che,
conseguentemente, nel dispositivo della sentenza n. 7875/2023 del 26.07.2023 sia
aggiunta la seguente espressione: “ordinando alla Conservatoria del RR.II. di
Salerno la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita con
nota datata 14/03/2022 - Registro Particolare 8381 Registro Generale 10471».
Ne deriva che la domanda proposta dalla ricorrente ha già trovato soddisfazione all'esito del giudizio di correzione materiale di cui sopra, rendendo superflue ulteriori statuizioni sul punto.
6 1.1. Può solo aggiungersi che le problematiche derivanti dall'attuazione del provvedimento emesso dal Tribunale di Napoli sopra ritrascritto – esplicitate dal difensore di parte resistente in sede di discussione - sono irrilevanti nel presente giudizio a fronte del dato – pacifico – per cui il provvedimento sopravvenuto è
satisfattivo dell'interesse della parte ricorrente.
2. Quanto alle spese di lite, in via preliminare, va premesso che la declaratoria di cessazione della materia del contendere comporta che il giudice debba liquidare le spese di giudizio secondo il criterio della cd. soccombenza virtuale, ovvero secondo quello che sarebbe stato l'esito del processo ove detta declaratoria non fosse intervenuta, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata, salva la possibilità di compensazione (totale o parziale) ove adeguatamente motivata.
2.1. Nel caso di specie, secondo un giudizio prognostico sulla soccombenza, il
Tribunale ritiene che la domanda sarebbe stata accolta, essendo l'ordine alla
Conservatoria di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effetto del rigetto della domanda posta a fondamento della trascrizione.
Del resto, anche per salvaguardia del principio di economia processuale, è sufficiente il procedimento di correzione di errore materiale dei provvedimenti giurisdizionali ex art. 287 e ss. c.p.c., al Giudice che ha omesso di pronunciare l'ordine di cancellazione
2.2. Ciò posto, ritiene il Tribunale che sussistono i presupposti per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Si considerino, all'uopo, le seguenti circostanze:
1. la Controparte_2
si è attivata in tempi comunque rapidi, proponendo l'istanza il 28 giugno 2024,
considerando che invitava a procedere alla cancellazione della Parte_2
trascrizione nel termine di giorni 15 dalla pec del 21 maggio 2024; 2. la stessa società
7 ricorrente avrebbe potuto azionare autonomamente il procedimento di correzione di errore materiale, avendone interesse, trattandosi del resto di una procedura di natura sostanzialmente amministrativa che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, non consente la pronuncia sulle spese in assenza di soccombenza in senso tecnico.
Risulta dagli atti, per contro, che almeno in una prima fase del procedimento di correzione di errore materiale l'odierna ricorrente abbia formulato opposizione all'istanza di correzione.
Non da ultimo, certamente significativa è la circostanza per cui l'omessa cancellazione è sorta da un errore materiale del Tribunale, non imputabile dunque all'odierna società resistente.
Per tali ragioni le spese di lite possono interamente compensarsi.
Non sussistono, per contro, tutti i presupposti di legge per la declaratoria di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., richiesta dalla difesa della parte ricorrente,
né si configura, come sostenuto da parte resistente, un'ipotesi di abuso del processo essendo l'azione ordinaria intrapresa, volta ad ottenere la cancellazione, comunque nella legittima facoltà della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nell'ambito del giudizio R.N.G. 4705/2024, Parte_2
disattesa ogni diversa e/o ulteriore istanza così provvede:
1) dichiara la cessata materia del contendere e l'estinzione del giudizio;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in data 22.01.2025 all'esito della discussione orale.
Il giudice
Francesco Rossini
8
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 22.01.2025
Sono comparsi:
- per parte ricorrente, l'avv. Cingolo Patrizia;
- per parte resistente, l'avv. De Lisio Luigi.
I difensori, precisate le conclusioni discutono oralmente la causa.
L'avv. Cingolo si riporta ai propri scritti evidenziando , in particolare,
l'inammissibilità delle conclusioni di controparte sulle spese di lite in quanto propost e in ass enza di form al e dom anda ri convenzional e;
insi st et e sull a ci rcost anza per cui l a propri a assi stit a ha dovuto azi onare il presente giudi zio alla luce dell'inerzia della controparte all'esito del termine che pure le era stato concesso.
L'avv. De Lisio evidenzia, in primo luogo, che la a Parte_1
provveduto ad esperire il t ent ati vo di trascri zi one dell a sent enza con l a quale il
Tri bunal e del le Im pres e di Napoli ha ordinato la cancell azione dell a t r ascri zione dell a dom anda ogget to di causa.
Tal e istanza è st at a tutt avi a res pint a dal Conservat ore con provvedim ento del
02/01/2025 che es i bisce ris ervandosi di produrlo t el em at icament e in caso di aut ori zzazi one del Tribunal e . Fa alt re sì present e di aver provveduto imm edi at am ent e a ri chi ede re all a C ort e di Appello di Napoli l 'at testazi one di passaggio in gi udi cato parzial e;
ist anza che è stata pari menti respint a con l a m otivazione che compet e al
Tri bunal e ril as ci are questo att est ato. Aggiunge di avere qui ndi inol trato analoga istanza al Tribunale di Napoli , rispett o all a qual e no n vi è ancora riscontro.
Pros pett a, pertanto, la s oluzione di compari re davanti a d un Not aio , tut te le part i , per raccogliere l'assenso alla cancellazione , come da previsione del codice civile.
Indi ca sin da ora il Not aio dott . a spese di Persona_1 Parte_1
Si riporta in ogni caso alla propria comparsa eccependo l'inammissibilità delle dom and e i ntroduttive formul at e dall a controparte , evidenzi ando l a sost anzi al e inidonei tà di quest o giudi zio a risol ve re problemat ica i n oggetto.
1 L'avv. Cingoli obietta che questa soluzione era già stata prospettata prima dell'introduzione del presente giudizio.
Dopo breve dis cussi one oral e, il Giudice si riti ra i n camera di consiglio per l a decisi one, aut ori zzando i di fe ns ori ad all ontanarsi e avvert endoli che all 'esito dell a camera di cons igli o l a decisi one s arà resa al verbal e, per cui anche in l oro assenza non sarà dat a com uni cazi one.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone let tura e deposit andol a al fascicolo t el em ati co.
Il Giudice
Francesco Rossin i
2 N.R.G. 4705/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
In persona del Giudice dott. Francesco Rossini, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
all'esito dell'udienza del 22.01.2025, nella causa iscritta al N.R.G. 4705/2024 avente ad oggetto: cancellazione trascrizione di domanda giudiziale
TRA
(P.IVA ) con Parte_2 P.IVA_1
sede in Battipaglia (SA) alla via Solferino 18, in persona del suo socio accomandatario ed amministratore , rappresentata e difesa, giusta procura in allegato Parte_2
al ricorso, dall' avvocato Patrizia Cingolo, presso il cui studio, sito in Battipaglia (SA)
alla via Adige 41, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
cf. ) con sede in Milano, Parte_1 P.IVA_2
in persona dell'amministratore unico e l.r.p.t. rappresentata e Controparte_1
difesa, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta
3 dall'avv. Luigi de Lisio, presso il cui studio, sito in Eboli alla via Madonna del
Soccorso n. 1, elettivamente domicilia.
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La di ricorreva al Tribunale di Salerno esponendo Parte_2 Parte_2
che, all'esito del giudizio instaurato presso il Tribunale di Napoli – Sezione
specializzata imprese e rubricato al R.G.N. 31971/2019, intercorrente tra l'odierna ricorrente, e e la veniva resa CP_1 Parte_3 Parte_1
sentenza n. 7875/2023 con la quale venivano rigettate sia la domanda attorea sia la domanda riconvenzionale proposta dalla Parte_1
Evidenziava altresì che, in seguito al passaggio in giudicato della sentenza nella parte relativa alla domanda riconvenzionale, non riproposta in appello, la Parte_2
con P.E.C. del 21.05.2024, invitava la alla Parte_1
cancellazione della domanda giudiziale avente ad oggetto l'esecuzione in forma specifica del contratto, trascritta ai numeri R.P. 8381, RG 10471.
Trascorso inutilmente il termine di 15 giorni concesso ed in assenza di riscontro, la proponeva ricorso al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: Parte_2
“Accertare e dichiarare la cessazione degli effetti della domanda giudiziale trascritta
a seguito della sentenza del Tribunale di Napoli Sezione Imprese nr. 7875/2023 non
appellata e conseguentemente: 2) Ordinare a Parte_4
l'immediata cancellazione della trascrizione de quo”.
2. Con comparsa di costituzione e risposta la deduceva Parte_1
l'infondatezza della domanda, evidenziando che lo stesso risultato poteva essere perseguito attraverso il procedimento di correzione degli errori materiali, attivabile dall'interessata oppure ricorrendo ad una soluzione extra giudiziale.
4 Rilevava, altresì, di aver presentato in data 28.06.2024 istanza, allegata agli atti di causa, al Tribunale di Napoli onde ottenere la correzione dell'errore materiale e provvedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita con nota datata 14.03.2022 – R.P. 8381 R.G. 10471, nonché adottare ogni altro provvedimento utile a tale riguardo.
Concludeva quindi per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
3. Alla prima udienza di comparizione venivano concessi i termini per le deduzioni istruttorie;
la causa veniva quindi rinviata per all'udienza del 22.01.2025 per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
4. Con note del 03.12.2024, la esponeva quanto segue: Parte_1
“Nelle more è giunta a conclusione la procedura instaurata ai sensi dell'art. dell'art.
287 cpc dall'odierna deducente innanzi al Tribunale di Napoli sezione specializzata
per le Impresa, menzionata nella sua memoria difensiva del 27.10.2024 e certificata
dalla documentazione posta a corredo di quest'ultima; come risulta dall'ordinanza
emessa il 12.11.2024 dal predetto Tribunale, depositata in allegato in copia
conforme, la predetta istanza è stata accolta integralmente;
in questi giorni l'odierna
deducente sta attendendo agli adempimenti necessari alla trascrizione del predetto
provvedimento presso la competente Conservatoria dei RR.II.”.
Chiedeva, pertanto, di respingere le domande proposte da ovvero, in Parte_2
subordine, di dichiarare la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese di lite, salva compensazione tra le parti.
All'udienza di discussione le parti si riportavano ai rispettivi atti ed il Tribunale si ritirava in camera di consiglio per la decisione.
***
1. Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
5 Difatti, sulla scorta delle note del 3.12.2024 depositate da parte resistente e dall'analisi della documentazione allegata, si evince che, nelle more del presente giudizio, il
Tribunale di Napoli – Sezione Specializzata Imprese ha accolto l'istanza satisfattiva delle domande proposte dall'odierna ricorrente rettificando il precedente errore materiale.
A tanto ha provveduto con l'ordinanza del 21/11/2024 n. cronol. 4899/2024, prodotta in atti, nella quale si legge testualmente:
“Ritenuto pertanto che nel dispositivo della sentenza n. 7875/2023 del 26.07.2023,
dopo le parole («rigetta le domande proposte da parte attrice nonché la
riconvenzionale proposta da ) sia da aggiungere la Parte_1
seguente espressione: “ordinando alla Conservatoria del RR.II. di Salerno la
cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita con nota datata
14/03/2022 - Registro Particolare 8381 Registro Generale 10471”;
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione civile specializzata in materia d'impresa, così
provvede:
- in accoglimento dell'istanza, dispone che sia rettificato l'errore segnalato e che,
conseguentemente, nel dispositivo della sentenza n. 7875/2023 del 26.07.2023 sia
aggiunta la seguente espressione: “ordinando alla Conservatoria del RR.II. di
Salerno la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita con
nota datata 14/03/2022 - Registro Particolare 8381 Registro Generale 10471».
Ne deriva che la domanda proposta dalla ricorrente ha già trovato soddisfazione all'esito del giudizio di correzione materiale di cui sopra, rendendo superflue ulteriori statuizioni sul punto.
6 1.1. Può solo aggiungersi che le problematiche derivanti dall'attuazione del provvedimento emesso dal Tribunale di Napoli sopra ritrascritto – esplicitate dal difensore di parte resistente in sede di discussione - sono irrilevanti nel presente giudizio a fronte del dato – pacifico – per cui il provvedimento sopravvenuto è
satisfattivo dell'interesse della parte ricorrente.
2. Quanto alle spese di lite, in via preliminare, va premesso che la declaratoria di cessazione della materia del contendere comporta che il giudice debba liquidare le spese di giudizio secondo il criterio della cd. soccombenza virtuale, ovvero secondo quello che sarebbe stato l'esito del processo ove detta declaratoria non fosse intervenuta, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata, salva la possibilità di compensazione (totale o parziale) ove adeguatamente motivata.
2.1. Nel caso di specie, secondo un giudizio prognostico sulla soccombenza, il
Tribunale ritiene che la domanda sarebbe stata accolta, essendo l'ordine alla
Conservatoria di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effetto del rigetto della domanda posta a fondamento della trascrizione.
Del resto, anche per salvaguardia del principio di economia processuale, è sufficiente il procedimento di correzione di errore materiale dei provvedimenti giurisdizionali ex art. 287 e ss. c.p.c., al Giudice che ha omesso di pronunciare l'ordine di cancellazione
2.2. Ciò posto, ritiene il Tribunale che sussistono i presupposti per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Si considerino, all'uopo, le seguenti circostanze:
1. la Controparte_2
si è attivata in tempi comunque rapidi, proponendo l'istanza il 28 giugno 2024,
considerando che invitava a procedere alla cancellazione della Parte_2
trascrizione nel termine di giorni 15 dalla pec del 21 maggio 2024; 2. la stessa società
7 ricorrente avrebbe potuto azionare autonomamente il procedimento di correzione di errore materiale, avendone interesse, trattandosi del resto di una procedura di natura sostanzialmente amministrativa che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, non consente la pronuncia sulle spese in assenza di soccombenza in senso tecnico.
Risulta dagli atti, per contro, che almeno in una prima fase del procedimento di correzione di errore materiale l'odierna ricorrente abbia formulato opposizione all'istanza di correzione.
Non da ultimo, certamente significativa è la circostanza per cui l'omessa cancellazione è sorta da un errore materiale del Tribunale, non imputabile dunque all'odierna società resistente.
Per tali ragioni le spese di lite possono interamente compensarsi.
Non sussistono, per contro, tutti i presupposti di legge per la declaratoria di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., richiesta dalla difesa della parte ricorrente,
né si configura, come sostenuto da parte resistente, un'ipotesi di abuso del processo essendo l'azione ordinaria intrapresa, volta ad ottenere la cancellazione, comunque nella legittima facoltà della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nell'ambito del giudizio R.N.G. 4705/2024, Parte_2
disattesa ogni diversa e/o ulteriore istanza così provvede:
1) dichiara la cessata materia del contendere e l'estinzione del giudizio;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in data 22.01.2025 all'esito della discussione orale.
Il giudice
Francesco Rossini
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