Articolo 2 della Legge 14 febbraio 1994, n. 124
Articolo 1Articolo 3
Versione
24 febbraio 1994
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 36 della convenzione stessa.
Entrata in vigore il 24 febbraio 1994