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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 04/03/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127-ter, nella causa civile iscritta al n. 720 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
T R A
in proprio, e quale legale rappresentante della società “Hub Parte_1
Distribuzione” s.r.l.s. con sede in Roma, Via Vallarsa n. 13 C.F.: e C.F._1
C.F.: rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Massimiliano P.IVA_1
Magnanelli ed elettivamente domiciliato presso il Suo studio in Rieti, P. G. Marconi n. 3;
RICORRENTE
E
in persona del Controparte_1
direttore pro tempore, ai sensi dell'art. 23 L. 689/81, dott. elettivamente CP_2
domiciliata in Rieti via Fundania s.n.c. Centro Direzionale Torre A, rappresentato e difeso dall'avv. Mariaelena Travaglini e dall'avv. Anna Rita Fusacchia, giusta procura in atti;
CONVENUTO
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, il sig. ha allegato di aver ricevuto la Parte_1 notifica dell'ordinanza n. 11/2022 emessa dall' di – Rieti con cui Controparte_1 CP_1
gli è stato ingiunto, in qualità di legale rappresentante della società “Hub Distribuzione”
s.r.l.s., di pagare “la somma di € 15.440,00 a titolo di sanzione amministrativa per violazione:
1) dell'art. 29, comma 1 e art. 18 comma 5 bis, del D. Lgs. 10/09/2003 n. 276, così come modificato dall'art. 1, comma 1, del D. Lgs. 8/2016 per aver impiegato i lavoratori sigg.ri
, , , e nei Persona_1 Parte_2 Parte_3 CP_3 Parte_4
periodi e per i giorni indicati alle pagg. 2, 3 e 4 del verbale unico di accertamento e notificazione n. RI00000/2021-262-01 del 09/06/2021 in virtù di un contratto di appalto privo dei requisiti di cui all'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 276/2003 e s.m.i. (sanzione amministrativa: art. 18 comma 5 bis del D.Lgs 276/2003 e art. 1 commi 1 e 6 del D. Lgs.
8/2016, maggiorata ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d) punto 1 della legge 30/12/2018,
n. 445 € 60,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione)”.
Più in dettaglio, il ricorrente/opponente ha allegato che la suddetta ordinanza si fonda sul verbale ispettivo del 21 maggio 2021, dal quale sarebbe stata ritratta la non genuinità del contratto di appalto intercorso tra la committente “Hub Distribuzione” s.r.l.s e la parte appaltatrice, società “Nord” s.r.l.s, sulla base delle seguenti circostanze:
“a) la (società appaltatrice) si limiterebbe alla sola gestione amministrativa Parte_5
della posizione dei lavoratori (redazione delle buste paga, pagamento dei contributi) mentre
i citati lavoratori avrebbero ricevuto ordini e direttive dal Sig. (dipendente CP_4
Con della ovvero dal Sig. ( Chand, anch'esso dipendente Parte_6 CP_5
della Hub Distribuzione s.r.l.s.) ai quali si rivolgevano anche per la richiesta di ferie, permessi e turni;
b) sia i lavoratori della sia i lavoratori della Nord s.r.l.s. Parte_6
indossavano lo stesso gilet con la dicitura IPER CASA;
c) i lavoratori , e non svolgono alcuna Parte_3 Parte_4 Persona_1
attività in favore della ma della Parte_5 Parte_6
d) la non avrebbe acquistato alcun bene (macchine o attrezzature)”. Parte_5
2 Dato atto di aver depositato il contratto intercorso tra le predette società nonché diverse fatture emesse dalla “Nord” s.r.l.s. a favore anche di altri organismi societari diversi dalla committente (v. allegati 5, 6 e 7 al ricorso), il ricorrente ha contestato l'impostazione offerta dall' , ritenuta peraltro sfornita di adeguata prova dimostrativa della non Controparte_1
genuinità dell'appalto, precisando come la “Hub Distribuzione” s.r.l.s. non abbia “mai esercitato un potere direttivo e di controllo sui lavoratori a Lei forniti dalla Parte_5
, essendosi limitata, invece, a esercitare “una mera attività di coordinamento degli
[...]
stessi per la individuazione delle scaffalature da riordinare, secondo le esigenze aziendali,
Con attraverso il Sig. ed il Sig. Chand quali addetti alla supervisione dell'allestimento CP_4 dei vari reparti”, con l'ulteriore aggiunta che “il potere direttivo e di controllo è stato esercitato dal Sig. anche in punto di turni e permessi, individuando altresì il Parte_7 numero dei lavoratori di volta in volta necessari per l'attività svolta in favore della
[...]
. Parte_6
Da ultimo, il ricorrente ha altresì contestato il contenuto delle dichiarazioni rese dai dipendenti della menzionate nel verbale di contestazione, “anche alla luce Parte_5
dell'orientamento tradizionale della Suprema Corte che attribuisce alle dichiarazioni dei lavoratori, raccolte a verbale, prova della esistenza e provenienza delle stesse ma non del loro contenuto poiché, altrimenti, sarebbero violate le disposizioni sulla prova testimoniale che impongono la garanzia della presenza del giudice”.
Sulla base di tali argomentazioni, dunque, l'opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) ritenere e dichiarare la illegittimità dell'opposta ordinanza ingiunzione e per l'effetto annullare la stessa con ogni conseguenza di legge;
2) condannare parte opposta al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”. Con Con memoria depositata in atti, si è costituito tardivamente l' , il quale ha contestato il ricorso, chiedendone il rigetto.
Espletata l'istruttoria orale, la causa è stata decisa ex art. 127-ter c.p.c.
In via preliminare, giova innanzitutto ribadire che la natura lato sensu impugnatoria del giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione incide direttamente sull'ambito della cognizione del giudice, che è segnato dalle ragioni poste a base della domanda di annullamento e che costituiscono la causa petendi del giudizio: esse devono risultare dal
3 ricorso introduttivo, mentre, per converso, l'amministrazione opposta non può dedurre, a sostegno della sua pretesa, motivi e circostanze diversi da quelli cristallizzati nel provvedimento;
né il giudice può, d'ufficio, rilevare ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento amministrativo diverse da quelle dedotte dall'opponente, salve le ipotesi di inesistenza o violazione del principio di legalità ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 1 (v. Cass. 16/4/2010, n. 9178; Cass. 16/07/2010, n. 16764; Cass. 14/03/2017, n. 6505; cfr. anche Corte Cost. n. 171/2017; Cass. 18/04/2018, n. 9538).
Inoltre, la peculiarità del giudizio di opposizione è ravvisabile anche nella regola di riparto degli oneri probatori, che vede l'amministrazione gravata della prova del fatto costitutivo del suo diritto, ossia dei presupposti fattuali dell'illecito amministrativo e della corretta applicazione della sanzione, mentre l'opponente è tenuto solo a dimostrare i fatti impediti, modificativi ed estintivi dell'effetto giuridico dedotto in giudizio, come si evince dalla L. cit., art. 6, comma 11, e art. 7, comma 10, secondo cui “il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente” (v. Cass. ord. 24/1/2019, n.
1921).
Ancora, con peculiare riguardo alla vicenda in esame, giova ricordare che l'art. 29, del d.lgs.
n. 276 del 2003, dispone testualmente che “Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo
1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo
e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa” (comma 1).
Dalla documentazione in atti, risulta innanzitutto un contratto d'opera intercorso tra la committente “Hub Distribuzione” s.r.l.s., svolgente attività di commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento, accessori, generi alimentari e non alimentari e la “Nord” s.r.l.s., che si è obbligata a prestare servizio di magazzinaggio e gestione del magazzino merci, con particolare riferimento alla sistemazione e riordino degli scaffali espositivi (v. allegato n. 5 al ricorso), attività che il prestatore d'opera si è impegnato a svolgere in piena autonomia, organizzativa e decisionale, decidendo di volta in volta il numero di lavoratori di utilizzare, in assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione con la committente.
4 La parte convenuta, su cui grava l'onere della prova, ha allegato la natura fittizia del suddetto rapporto contrattuale, assumendo che in realtà il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto sia stato esercitato dalla stessa società committente, con conseguenza sussistenza di una fattispecie di appalto illecito e non genuino.
Ebbene, ritiene questo Giudice che il ricorso debba essere accolto in quanto, dalla prova testimoniale espletata, non è emersa una dimostrazione probatoria sufficiente circa la sussistenza del potere organizzativo e direttivo in capo alla società committente “Hub
Distribuzione” s.r.l.s.
In particolare, il teste , premesso di lavorare per la società “Nord” s.r.l.s. Parte_3 per “conto di ”, che ne è il legale rappresentante, occupandosi degli acquisti e Parte_7
osservando le direttive impartitegli dallo stesso , ha affermato di esercitare la propria Pt_4 attività lavorativa “presso i locali locati dalla e ubicati in luogo diverso Parte_5
dall'iperstore di proprietà della , precisando di non aver mai Parte_6
Con ricevuto “ordini e direttive dal Sig. e dal Sig. Chand”, quali dipendenti CP_4 della “Hub Distribuzione”.
Ancora, a specifica domanda indicata al capitolo 9 del ricorso, se lui e altri dipendenti
( , e ) abbiano mai hanno indossato un gilet Persona_1 Parte_2 Parte_4
con la scritta Iper Casa costituente l'insegna dell'iperstore di proprietà della
[...]
il teste ha escluso in modo netto tale circostanza Parte_6 Pt_3
(“Assolutamente no, non abbiamo mai indossato questo gilet”).
Di contenuto analogo è apparsa la deposizione dell'altro teste di parte ricorrente, sig.
[...]
. Testimone_1
Premesso che i lavoratori e , ambedue addetti alla sistemazione CP_3 Persona_2
degli scaffali espositivi ed al rimpiazzo della merce venduta, ricevevano ordini e direttive dal
Sig. , quale titolare della al quale si rivolgevano anche per Parte_7 Parte_5
la concessione di ferie e permessi nonché per i turni di lavoro, il teste ha escluso che Per_1
gli stessi, quali dipendenti della Nord s.r.l.s., al pari di lui stesso, abbiano mai ricevuto decisioni in ordine a richieste di permessi o turni dai sig.ri e , per CP_4 CP_8 conto della committente “Hub Distribuzione”, affermando, al contrario, di averle ricevute solo da , legale rappresentante della “Nord” s.r.l.s. (“Per ferie/permessi/turni Parte_7 si rivolgevano sempre a ”). Parte_7
5 Confermata, poi, la propria mansione amministrativa di gestione della contabilità della
“Nord” s.r.l.s., mentre il collega si occupava degli acquisti necessari per Parte_3 il magazzino e il collega si occupava dell'attività di marketing della Parte_4 [...]
in particolar modo della creazione di manifesti pubblicitari sotto le Parte_6
direttive ed il controllo del Sig. , il teste ha affermato che i predetti Parte_7 Per_1
lavoratori della esercitavano la propria attività presso i locali locati dalla CP_9 [...]
e ubicati in luogo diverso dall'iperstore di proprietà della Parte_5 Parte_6
senza mai ricevere ordini e direttive dal Sig. e dal Sig.
[...] CP_4 CP_8
Da ultimo, dopo aver precisato che la “Nord” s.r.l.s. si interfacciava anche con altre società distinte dalla committente (“Sì, è vero;
al momento del controllo dell'ispettorato, ho fatto riferimento solo alla Hub Distribuzione;
tuttavia, essendo addetto alla contabilità, gestivo la Cont contabilità anche per e per la ), il teste ha escluso di aver indossato Parte_8 Per_1
il gilet o il cartellino identificativo di cui al capitolo 9 del ricorso.
Ebbene, ritiene questo Giudice che le dichiarazioni rese in udienza dai predetti testi possano condurre all'accoglimento del ricorso, difettando prove idonee e sufficienti della fondatezza Con della prospettazione dell' . Con Con particolare riferimento alla valenza probatoria attribuibile ai verbali ispettivi dell' e al contenuto dichiarativo in essi “versato” dai lavoratori, va rammentato che in giurisprudenza
è ormai costante, in tema di sanzioni amministrative, il principio, peraltro espressamente riaffermato nella recente sentenza della Corte di Cassazione n. 10427 del 14 maggio 2014, secondo il quale il verbale ispettivo fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, “mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio
è liberamente valutabile ed apprezzabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. 6 giugno 2008, n. 15703).
6 Ancora, con la recente ordinanza n. 7801 del 22.03.2024, la Cassazione ha affermato che le dichiarazioni del lavoratore rese agli Ispettori sono sufficienti da sole a provare l'illecito nel caso in cui vengano confermate in sede giudiziale.
Sullo stesso solco pretorio va rammentata anche una pronuncia emessa in data 1 febbraio
2022 dal Tribunale di Foggia in una vicenda sovrapponibile, la quale, premesso “che il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, solo con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché in relazione alla provenienza del documento dallo stesso p.u. e delle dichiarazioni rese dalle parti, mentre non
è necessario, in applicazione della disciplina di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c., l'esperimento del rimedio della querela qualora la parte intenda limitarsi a contestare la verità sostanziale di tali dichiarazioni ovvero la fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante, cui non si estende la fede privilegiata del documento (Cass. sez. un., 25 novembre 1992, n.
12545; 24 luglio 2009, n. 17355)”, ha rigettato il ricorso alla luce di una divergenza tra quanto riferito in sede ispettiva dai lavoratori e quanto poi emerso nel corso del processo, nell'udienza di loro audizione testimoniale.
Ciò posto, trasponendo tali coordinate pretorie alla vicenda in esame, può ritenersi che le risultanze istruttorie dichiarative di cui sopra (tenuto conto della valenza della prova testimoniale e delle implicanze di natura penale che da essa possono derivare) non consentono di ritenere sufficientemente provata la sussistenza in capo al ricorrente del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei suddetti lavoratori ai fini della prova dell'illiceità dell'appalto, ai sensi dell'art. 6, comma 11, d.lgs. n. 150/2011, secondo cui “il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
Il ricorso, quindi, deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
7 - accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 11/2022;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro
2.697,00, oltre al rimborso forfetario delle spese al 15%, IVA e CPA, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Rieti, 4 marzo 2025
Il Giudice
dott. Alessio Marinelli
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