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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/10/2025, n. 4027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4027 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 6997/2021 R.G., chiamato all'udienza del 29/10/2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., promosso da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Pt_1 dall'avv. A. Faretra
Opponente
C O N T R O
, rappresentata e difesa dagli avv.ti G. Coroneo e C. Falco Controparte_1
Opposta
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 686/2021
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/6/2021, l' proponeva opposizione Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 686/2021, emesso dal Tribunale di Bari, sezione lavoro, in data 30/4/2021, con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di €
1.213,74, in favore di , a titolo di “c.d. incentivo Covid”, Controparte_1 previsto dall'art. 1 D.L. n. 18/2020, rubricato “Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio Nazionale”, convertito in l. n. 27/2020, oltre interessi, rivalutazione e spese del procedimento monitorio.
Con il ricorso da cui è scaturito il decreto ingiuntivo opposto, , Controparte_1 premesso di aver prestato attività lavorativa con le mansioni e la qualifica di “C.P.S.
Infermiere” presso la U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. “Di Venere”, ove, nel corso del periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19 e nell'esercizio dell'attività lavorativa, aveva contratto l'infezione da “Coronavirus SARS-CoV-19”, con conseguente isolamento domiciliare con sorveglianza attiva dal 19/3/2020 al
22/5/2020 e rientro in servizio in data 22/5/2020, esponeva di aver maturato il diritto a percepire l'indennizzo previsto dall'art. 1 D.L. 18/2020, di cui aveva ricevuto il versamento, a titolo di acconto, della somma di € 46,26, inserito nella busta paga di agosto 2020. Richiedeva, pertanto, l'ingiunzione di pagamento ex art. 633 c.p.c. della somma pari ad € 1.213,74, pari alla differenza tra l'acconto versato (€ 46,26) e la somma lorda complessiva di € 1.260,00, spettantele a titolo di incentivo Covid per n.
20 turni (€ 63,00 x 20).
Ciò posto, l'opponente eccepiva, in ordine all'an, l'illegittimità del provvedimento monitorio, in mancanza dei requisiti di liquidità ed esigibilità del credito stesso, deducendo che l'individuazione dei destinatari effettivi dell'incentivo dovesse essere effettuata dal Responsabile della U.O. di appartenenza mediante apposita certificazione.
In ordine al quantum, contestava il provvedimento monitorio nella misura in cui aveva liquidato a titolo di bonus, in favore dell'opposta, una somma “al lordo” delle ritenute previste dalla legge.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio , chiedendo, preliminarmente, la Controparte_1 concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed invocando il rigetto dell'avversa opposizione, in quanto infondata, con vittoria delle spese del relativo giudizio, da distrarsi.
La causa, di taglio documentale, giunta sul ruolo della scrivente giudicante, è stata decisa all'udienza odierna, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., come da sentenza con motivazione contestuale.
***
L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.
Va premesso che, con D.L. n. 18/2020, rubricato “Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale”, convertito nella l. n. 27 del 24/4/2020 e da ultimo modificato dal D.L. n. 14/2020, la
Pag. 2 di 11 ha istituito un “bonus” in denaro a titolo di incentivo in favore di coloro CP_2
i quali, nel settore della sanità, fossero adibiti direttamente o indirettamente alle attività di assistenza correlata all'emergenza epidemiologica da Covid-19 all'epoca in corso.
In particolare, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 18/2020 prevede che: “Per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse da destinare prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del
COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità nonché, per la restante parte, i relativi fondi incentivanti sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017,
n. 75 e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, dell'importo indicato per ciascuna di esse nella tabella A allegata al presente decreto”.
Inoltre, con verbale di “Modalità di riparto dei fondi di cui all'art. 1, comma 1, D.L.
18/2020, conv. in l. n. 27 del 24/4/2020, modificato dal D.L. n. 34/2020” del 28/5/2020,
è stato previsto che “1) Nell'ambito di ciascuna nel rispetto delle Parte_3 previsioni di cui all'art. 1, co.1 del D.L. n. 18/2020, gli importi dovranno essere effettivamente erogati in favore del personale dirigenziale e del comparto in presenza dei (cumulativi) seguenti criteri:
a) Lavoro effettivamente prestato nel periodo 15 marzo – 15 maggio;
b) Coinvolgimento (diretto o indiretto) in attività di contrasto all'emergenza epidemiologica COVID 19.
Il coinvolgimento diretto in attività di contrasto è riconosciuto a tutti coloro che operano in reparti nei quali sono ricoverati pazienti COVID, come da elenco di cui alla
Fascia A) nella tabella che segue.
La valutazione circa la rilevanza dell'attività svolta ai fini del contrasto all'emergenza epidemiologica COVID 19 per tutte le altre attività aziendali di cui alla Fascia B) alla
Fascia C) ed alla Fascia D) della tabella che segue, è rimessa al confronto in sede aziendale.
Pag. 3 di 11 La contrattazione aziendale dovrà, in ogni caso, assicurare che gli incentivi vengano attribuiti esclusivamente al personale effettivamente coinvolto nella gestione dell'emergenza, ad esclusione del personale in smart working e di quello in sospensione ai sensi del Decreto Cura Italia.
Il personale coinvolto riceverà un premio – in ragione alla presenza in servizio/turno di lavoro effettivamente prestati e sulla base del grado di coinvolgimento nella gestione dell'emergenza epidemiologica - suddiviso secondo quattro fasce:
-FASCIA A) (euro 63 per ogni turno) “Se coinvolti nell'emergenza COVID Malattie infettive, Pneumologie, Anestesia e Rianimazione e Terapie Intensive, Dipartimenti
Prevenzione (con riferimento a Sisp e Spesal) e medici veterinari dei Dipartimenti di prevenzione direttamente coinvolti nella gestione di cluster COVID, Medicina del lavoro, Personale dipendente del 118, Pronto Soccorso, Operatori sanitari destinati alla presa in carico dei pazienti COVID, Tecnici perfusionisti ECMO, personale laboratorio biomedico operante presso strutture sanitarie ovunque collocate funzionale al trattamento dei campioni biologici per esami COVID ovvero alla effettuazione di test o esami dello stesso tipo, personale delle Unità Operative di radiodiagnostica operanti presso le strutture che effettuano esami verso pazienti provenienti dai percorsi ospedalieri COVID o sospetti tali, obitorio e Front Office (Triage)”;
-FASCIA B) (euro 37 per ogni turno) “Ostetricia, Dialisi, Unità operativa Cure
Palliative, personale dipendente della Medicina penitenziaria, nonché le Unità
Operative e i Servizi afferenti a strutture COVID Acuzie pubbliche, come definite nella
Dgr 525/2020, non inserite nella Fascia A)”;
-FASCIA C) (20 euro per ogni turno) “Operatori afferenti ad altre Unità operative e
Servizi (non elencati nelle Fasce A) e B) e con particolare riferimento ai reparti di
Medicina interna e Chirurgia, ed all'impatto sul territorio), ma, in ogni caso, coinvolti nella emergenza COVID”
-FASCIA D) (10 euro per ogni turno) “Altri operatori del SSR che non sono compresi nelle fasce precedenti”.
È equiparato alla fascia A) il personale contagiato Covid 19 e collocato in quarantena, per l'importo massimo previsto.
Pag. 4 di 11 A ciascun lavoratore dipendente (a tempo indeterminato e a tempo determinato) non potrà comunque essere riconosciuta un'indennità complessivamente superiore all'importo corrispondente a n. 20 turni per ciascuno dei due mesi presi in considerazione (dal 15 marzo al 15 maggio). (Dunque pari a 1260 euro lordi per mese in Fascia A), 740 euro lordi per mese in Fascia B), 400 euro lordi per mese in fascia
C), 200 euro lordi per mese in fascia D))”.
Nel caso di specie, è documentato che l'opposta:
-ha prestato la propria attività lavorativa in favore dell' con la qualifica di Pt_1 infermiera durante il periodo di emergenza Covid, all'interno dell'U.O. di Anestesia e
Rianimazione del P.O. “Di Venere” di Pt_2
-nel corso del periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19 e nell'esercizio dell'attività lavorativa, ha contratto l'infezione da “Coronavirus SARS-CoV-19”, come da certificazione del 19/3/2020 (doc. n. 2 allegato alla memoria di costituzione), con conseguente isolamento domiciliare con sorveglianza attiva dal 19/3/2020 al 22/5/2020, come da attestazione della -B (doc. n. 3);
-in suo favore è stato regolarmente riconosciuto ed erogato (dalla stessa
[...]
odierna opponente) il bonus in parola nella misura di € 46,26, con la busta CP_3 paga di agosto 2020, con la specifica causale “Acconto Incentivo Covid Comparto”
(doc. n. 4).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, sulla scorta di quanto emerso dal compendio probatorio in atti nonché in ossequio alla normativa sopra richiamata, del tutto legittimo risulta il decreto ingiuntivo opposto che ha correttamente riconosciuto, in capo alla opposta, la titolarità del diritto alla corresponsione della complessiva somma lorda di € 1.260,00 (€ 63,00 di cui alla Fascia A) x 20, tenuto conto del limite dei turni indennizzabili); ne discende che, essendo stato già corrisposto alla lavoratrice l'importo Parte pari ad € 46,26, l' opponente sarà tenuta al pagamento della residua somma (lorda) di € 1.213,74.
In ordine al secondo motivo di opposizione, inerente all'avvenuta liquidazione dell'indennità al lordo delle ritenute di legge, questo Giudice fa proprie le motivazioni poste a fondamento della sentenza n. 1723/2024, resa dalla Corte d'Appello di Bari -
Sezione Lavoro in data 14/1/2025 nell'ambito del giudizio contraddistinto da R.G. n.
Pag. 5 di 11 913/2023, vertente su fattispecie speculare in parte qua a quella oggetto del presente giudizio, dalla quale non vi è motivo di discostarsi: “II.
1.b. Ciò posto, venendo al merito della controversia, non può condividersi la tesi dell'Amministrazione appellante secondo cui il Tribunale avrebbe errato nel liquidare le somme rivendicate al lavoratore per aver omesso di considerare le decurtazioni previste per gli oneri sociali e l'IRAP.
Al riguardo, è opportuno preliminarmente rilevare che, secondo i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 446/1997, il presupposto impositivo dell'imposta IRAP è rappresentato dall'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
Le Sezioni Unite della S.C. hanno chiarito la portata applicativa di tale disposizione evidenziando che "il requisito dell'autonoma organizzazione - previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 496, art. 2, - il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in nudo non occasionale di lavoro altrui" (cfr. Cass. SS.UU. 9451/2016; in termini Cass. 26702/2024).
Ebbene, a fronte del tenore testuale delle disposizioni in commento, così come interpretate dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, è dunque evidente come sotto il profilo oggettivo e soggettivo, giammai la lavoratrice odierna appellata potrebbe ritenersi personalmente soggetta ad imposta IRAP, tenuto conto che l'esercizio dell'attività autonomamente organizzata è riferibile esclusivamente all (profilo oggettivo;
cfr. Cass. 199/2016; 2333/2016; 155/2020) e Controparte_3 non già al dipendente, il quale, peraltro, non riveste il ruolo di responsabile della medesima organizzazione (profilo soggettivo).
Come evidenziato dalla S.C., infatti, la personale responsabilità dell'organizzazione diretta alla produzione ed allo scambio di beni e servizi, riveste portata fondamentale
Pag. 6 di 11 nella prospettiva dell'assoggettabilità ad imposta IRAP;
non a caso, anche con riferimento ai lavoratori autonomi, la S.C. ha escluso la debenza di tale imposta nell'ipotesi in cui il soggetto, benchè inserito in una autonoma organizzazione non ne rivesta il ruolo di responsabile (cfr. ex pl. Cass. 27154/2024; 19397/2022).
Se già tali considerazioni consentono di escludere l'assoggettabilità ad IRAP delle somme rivendicate dal lavoratore, deve poi evidenziarsi che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi in tema di assoggettabilità ad IRAP delle prestazioni intra moenia dai dirigenti medici - i cui principi possono essere certamente estesi anche alla fattispecie in esame - tale imposta non può essere oggetto di "traslazione", comportando cosi una decurtazione dei compensi dovuti al lavoratore.
Ed invero, come rilevato espressamente da Cass. 20010/2022, l' non può CP_3 pretendere di porla ad esclusivo carico del dipendente, una volta determinate le quote rispettivamente spettanti, e detrarla dal compenso a quest'ultimo dovuto, perché in tal caso, si finirebbe per far gravare l'obbligo impositivo su un soggetto diverso da quello che esercita l'attività produttiva del servizio (cfr. da ultimo Cass. 13399/2023).
Trattasi di principi, già espressi in tema di compensi per le prestazioni rese in regime libero professionale, che si pongono in linea con la disciplina normativa di riferimento ovvero il d.lgs. n. 446/1997, secondo cui: a) "presupposto dell'imposta è
l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta" (art. 2);
b) l'imposta "è riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi" (art. 30).
Dunque, se è vero che dell'IRAP occorre tener conto ai fini della copertura degli oneri del personale e della determinazione della provvista ("le amministrazioni dovranno quantificare le somme che gravano sull'ente a titolo di IRAP, rendendole indisponibili,
e successivamente procedere alla ripartizione dell'incentivo, corrispondendo lo stesso ai dipendenti interessati al netto degli oneri assicurativi e previdenziali" Cass.
21398/2019), nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. 165/2001 è altrettanto vero che
Pag. 7 di 11 "le non possono unilateralmente modificare i criteri di Parte_4 quantificazione dei compensi concordati in sede di contrattazione decentrata" (cfr.
Cass.
20010/2022).
II.
1.c. Ferme restando le suesposte assorbenti considerazioni, sotto altro e diverso profilo, v'è poi che neppure la più attenta disamina del contenuto dell'Accordo
Regionale Sindacale, sottoscritto il 28.5.2020 dalle Organizzazioni Sindacali e dalla
, consente di aderire alla tesi propugnata dall'odierna appellante. CP_2
Detto accordo, infatti è chiaro nello stabilire che "...per le finalità di cui all'art. 1, comma 1 della Tabella A richiamata nella su citata disposizione, prevede per la uno stanziamento di E. 16.582,736,00 al lordo di oneri e IRAP. Allo CP_2 stesso fine l'art. 2, comma 10, DL n. 34 dl 1905/2020, ha stanziato ulteriori risorse pari ad E. 12.581.332,00, al lordo di oneri ed IRAP" ed aggiunge poi, con riferimento agli importi derivanti dalla distribuzione delle risorse fra i diversi "aziende/enti" sanitarie ed indicati in apposta tabella, che "gli importi su indicati sono previsti al lordo di oneri ed IRAP, che dovranno essere conteggiati e decurtati da ciascuna azienda" (cfr. pag.2).
Una volta dunque individuate le risorse derivanti dallo stanziamento e precisato che gli importi distribuiti "dovranno essere conteggiati e decurtati" da ciascuna azienda poiché indicati "al lordo di oneri ed IRAP", l'Accordo prosegue con la quantificazione del premio da corrispondere ai singoli lavoratori, individuando quattro fasce e segnatamente:
"FASCIA A) euro 63 per ogni turno: se coinvolti nell'emergenza COVID Malattie infettive, Pneumologie, Anestesia e Rianimazione e Terapie Intensive, Dipartimenti
(con riferimento a Sisp e Spesal) e medici veterinari dei Dipartimenti di CP_4 prevenzione direttamente coinvolti nella gestione di cluster COVID, Medicina del lavoro, Personale dipendente del 118, Pronto Soccorso, Operatori sanitari destinati alla presa in carico dei pazienti COVID, Tecnici perfusionisti ECMO, personale laboratorio biomedico operante presso strutture sanitarie ovunque collocate funzionale al trattamento dei campioni biologici per esami COVID ovvero alla effettuazione di test o esami dello stesso tipo, personale delle Unità Operative di radiodiagnostica
Pag. 8 di 11 operanti presso le strutture che effettuano esami verso pazienti provenienti dai percorsi ospedalieri COVID o sospetti tali, obitorio e Front Office (Triage)"; FASCIA B) euro
37 per ogni turno: Ostetricia, Dialisi, Unità operativa Cure Palliative, personale dipendente della Medicina penitenziaria, nonché le Unità Operative e i Servizi afferenti a strutture COVID Acuzie pubbliche, come definite nella Dgr 525/2020, non inserite nella Fascia A)"; FASCIA C) euro 20 per ogni turno: "Operatori afferenti ad altre Unità operative e Servizi (non elencati nelle Fasce A) e B) e con particolare riferimento ai reparti di Medicina interna e Chirurgia, ed all'impatto sul territorio), ma, in ogni caso, coinvolti nella emergenza COVID"; FASCIA D) euro 10 per ogni turno:
"Altri operatori del SSR che non sono compresi nelle fasce precedenti".
A norma del ridetto Accordo, inoltre: "a ciascun lavoratore dipendente (a tempo indeterminato e a tempo determinato) non potrà comunque essere riconosciuta un'indennità complessivamente superiore all'importo corrispondente a nr. 20 turni per ciascuno dei due mesi presi in considerazione (dal 15 marzo al 15 maggio). (Dunque, pari 1260 euro lordi per mese in fascia A), 740 euro lordi per mese in fascia B), 400 euro lordi per mese in fascia C), 200 euro lordi per mese in fascia d)".
II.
1.d. Ebbene, diversamente da quanto prospettato da parte appellante, dall'esame dell'accordo in parola è chiaramente evincibile che il premio finale indicato secondo la relativa ripartizione in fasce (cfr. tabella contenuta nell'accordo), non può che intendersi al lordo delle sole imposte gravanti sul lavoratore (contributi previdenziali e assistenziali e imposte sul reddito, di cui il primo giudice ha tenuto conto specificando che la somma attribuita in sentenza era "al lordo"), in quanto determinato a valle della preventiva decurtazione, da parte delle singole aziende, degli “oneri ed IRAP” gravanti sulle risorse assegnate.
Tanto si evince anche considerando che nel suddetto Accordo l'IRAP non viene in alcun modo menzionata con riferimento né all'importo del singolo turno nè all'importo massimo di 20 turni mensili.
Peraltro, non può omettersi di considerare la natura retributiva del "premio" / indennità" prevista per i lavoratori coinvolti nell'emergenza Covid, il cui ammontare, conseguentemente, va inteso al lordo dei soli contributi e delle imposte sui redditi dovuti dai singoli lavoratori.
Pag. 9 di 11 A diverse conclusioni non conducono, a ben vedere, le previsioni riportate nella
Delibera di Giunta Regionale n. 1817 del 7.12.2022, trattandosi peraltro di atto solo successivo all'Accordo che non può automaticamente retroagire sull'interpretazione dello stesso.
Peraltro, la ridetta delibera si riferisce esclusivamente agli stanziamenti ottenuti a livello regionale in virtù delle disposizioni emergenziali e non già all'incidenza di tali imposte sull'importo delle indennità previste per le singole fasce;
si legge infatti
"....per le finalità la ha ricevuto uno stanziamento di E. 29.164.068 di CP_2 cui a) 16.582.736,00 al lordo di oneri ed IRAP rinvenienti dall'art. 1, comma 1, D.L. n.
18/20220, convertito in Legge 27/2020-Tabella A;
b) 12.581.332, al lordo di oneri ed
IRAP rinvenienti dall'art. 2, comma 10, D.L. n. 34 del 19/05/2020, convertito in Legge
n. 77/2020".
In altri termini, dunque, se non è revocabile in dubbio che gli stanziamenti ottenuti a livello regionale dovessero comprendere gli oneri sociali e l'imposta IRAP, tenuto conto del chiaro tenore testuale dell'accordo sindacale, non può altrettanto dirsi con ragionevole certezza che le parti sociali avessero inteso quantificare gli importi dovuti al singolo lavoratore (secondo la ripartizione in fasce) al lordo degli oneri gravanti sulle singole . Parte_4
Part In tale prospettiva, da ultimo, non soccorre neppure la Delibera n.2438 del
15.12.2022, alla stregua della quale, a dire di parte appellante le somme erogate alla quale incentivo COVID vengono "nettate dai contributi a carico dell' e Pt_1 CP_3 dell'IRAP...." (cfr. pag. 4 atto di gravame).
In primo luogo, deve infatti evidenziarsi che la Delibera è un atto amministrativo a mezzo del quale i vertici - nel caso in esame il Direttore Generale - esercita le proprie funzioni di governo, controllo e gestione complessiva dell e, in Controparte_3 quanto tale, ha rilevanza meramente interna, non potendo derogare a disposizioni di legge.
In secondo luogo, è evidente come lo stralcio testè riportato, nella parte in cui dispone che "le somme erogate alla quale incentivo COVID vengono "nettate dai Pt_1 contributi a carico dell'Azienda e dell'IRAP...." esorbita con tutta evidenza dalle previsioni contenute nell'Accordo Sindacale Regionale del 28.5.2020 che non
Pag. 10 di 11 conteneva tale previsione e che, come detto, va interpretato nel senso che l'incentivo retributivo previsto per i lavoratori va inteso al lordo dei soli contributi e delle imposte sui redditi dovuti dai singoli lavoratori e non già dei diversi oneri gravanti sulle singole IE .” Parte_4
Sulla scorta delle motivazioni che precedono, ritiene il Tribunale che il ricorso in opposizione vada respinto.
Resta assorbita ogni ulteriore questione controversa tra le parti.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo proposto con ricorso depositato in data 14/6/2021 dall' nei Pt_1 confronti di , ogni diversa eccezione, istanza disattesa, così Controparte_1 provvede:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 686/2021 emesso dal Tribunale di Bari, sezione lavoro, in data 3/5/2021;
-condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 2.059,00, Pt_1 oltre rimborso spese forfettario (15%), iva e cpa, con distrazione in favore dei procuratori costituiti della parte opposta.
Bari, 29/10/2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 6997/2021 R.G., chiamato all'udienza del 29/10/2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., promosso da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Pt_1 dall'avv. A. Faretra
Opponente
C O N T R O
, rappresentata e difesa dagli avv.ti G. Coroneo e C. Falco Controparte_1
Opposta
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 686/2021
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/6/2021, l' proponeva opposizione Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 686/2021, emesso dal Tribunale di Bari, sezione lavoro, in data 30/4/2021, con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di €
1.213,74, in favore di , a titolo di “c.d. incentivo Covid”, Controparte_1 previsto dall'art. 1 D.L. n. 18/2020, rubricato “Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio Nazionale”, convertito in l. n. 27/2020, oltre interessi, rivalutazione e spese del procedimento monitorio.
Con il ricorso da cui è scaturito il decreto ingiuntivo opposto, , Controparte_1 premesso di aver prestato attività lavorativa con le mansioni e la qualifica di “C.P.S.
Infermiere” presso la U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. “Di Venere”, ove, nel corso del periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19 e nell'esercizio dell'attività lavorativa, aveva contratto l'infezione da “Coronavirus SARS-CoV-19”, con conseguente isolamento domiciliare con sorveglianza attiva dal 19/3/2020 al
22/5/2020 e rientro in servizio in data 22/5/2020, esponeva di aver maturato il diritto a percepire l'indennizzo previsto dall'art. 1 D.L. 18/2020, di cui aveva ricevuto il versamento, a titolo di acconto, della somma di € 46,26, inserito nella busta paga di agosto 2020. Richiedeva, pertanto, l'ingiunzione di pagamento ex art. 633 c.p.c. della somma pari ad € 1.213,74, pari alla differenza tra l'acconto versato (€ 46,26) e la somma lorda complessiva di € 1.260,00, spettantele a titolo di incentivo Covid per n.
20 turni (€ 63,00 x 20).
Ciò posto, l'opponente eccepiva, in ordine all'an, l'illegittimità del provvedimento monitorio, in mancanza dei requisiti di liquidità ed esigibilità del credito stesso, deducendo che l'individuazione dei destinatari effettivi dell'incentivo dovesse essere effettuata dal Responsabile della U.O. di appartenenza mediante apposita certificazione.
In ordine al quantum, contestava il provvedimento monitorio nella misura in cui aveva liquidato a titolo di bonus, in favore dell'opposta, una somma “al lordo” delle ritenute previste dalla legge.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio , chiedendo, preliminarmente, la Controparte_1 concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed invocando il rigetto dell'avversa opposizione, in quanto infondata, con vittoria delle spese del relativo giudizio, da distrarsi.
La causa, di taglio documentale, giunta sul ruolo della scrivente giudicante, è stata decisa all'udienza odierna, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., come da sentenza con motivazione contestuale.
***
L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.
Va premesso che, con D.L. n. 18/2020, rubricato “Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale”, convertito nella l. n. 27 del 24/4/2020 e da ultimo modificato dal D.L. n. 14/2020, la
Pag. 2 di 11 ha istituito un “bonus” in denaro a titolo di incentivo in favore di coloro CP_2
i quali, nel settore della sanità, fossero adibiti direttamente o indirettamente alle attività di assistenza correlata all'emergenza epidemiologica da Covid-19 all'epoca in corso.
In particolare, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 18/2020 prevede che: “Per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse da destinare prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del
COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità nonché, per la restante parte, i relativi fondi incentivanti sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017,
n. 75 e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, dell'importo indicato per ciascuna di esse nella tabella A allegata al presente decreto”.
Inoltre, con verbale di “Modalità di riparto dei fondi di cui all'art. 1, comma 1, D.L.
18/2020, conv. in l. n. 27 del 24/4/2020, modificato dal D.L. n. 34/2020” del 28/5/2020,
è stato previsto che “1) Nell'ambito di ciascuna nel rispetto delle Parte_3 previsioni di cui all'art. 1, co.1 del D.L. n. 18/2020, gli importi dovranno essere effettivamente erogati in favore del personale dirigenziale e del comparto in presenza dei (cumulativi) seguenti criteri:
a) Lavoro effettivamente prestato nel periodo 15 marzo – 15 maggio;
b) Coinvolgimento (diretto o indiretto) in attività di contrasto all'emergenza epidemiologica COVID 19.
Il coinvolgimento diretto in attività di contrasto è riconosciuto a tutti coloro che operano in reparti nei quali sono ricoverati pazienti COVID, come da elenco di cui alla
Fascia A) nella tabella che segue.
La valutazione circa la rilevanza dell'attività svolta ai fini del contrasto all'emergenza epidemiologica COVID 19 per tutte le altre attività aziendali di cui alla Fascia B) alla
Fascia C) ed alla Fascia D) della tabella che segue, è rimessa al confronto in sede aziendale.
Pag. 3 di 11 La contrattazione aziendale dovrà, in ogni caso, assicurare che gli incentivi vengano attribuiti esclusivamente al personale effettivamente coinvolto nella gestione dell'emergenza, ad esclusione del personale in smart working e di quello in sospensione ai sensi del Decreto Cura Italia.
Il personale coinvolto riceverà un premio – in ragione alla presenza in servizio/turno di lavoro effettivamente prestati e sulla base del grado di coinvolgimento nella gestione dell'emergenza epidemiologica - suddiviso secondo quattro fasce:
-FASCIA A) (euro 63 per ogni turno) “Se coinvolti nell'emergenza COVID Malattie infettive, Pneumologie, Anestesia e Rianimazione e Terapie Intensive, Dipartimenti
Prevenzione (con riferimento a Sisp e Spesal) e medici veterinari dei Dipartimenti di prevenzione direttamente coinvolti nella gestione di cluster COVID, Medicina del lavoro, Personale dipendente del 118, Pronto Soccorso, Operatori sanitari destinati alla presa in carico dei pazienti COVID, Tecnici perfusionisti ECMO, personale laboratorio biomedico operante presso strutture sanitarie ovunque collocate funzionale al trattamento dei campioni biologici per esami COVID ovvero alla effettuazione di test o esami dello stesso tipo, personale delle Unità Operative di radiodiagnostica operanti presso le strutture che effettuano esami verso pazienti provenienti dai percorsi ospedalieri COVID o sospetti tali, obitorio e Front Office (Triage)”;
-FASCIA B) (euro 37 per ogni turno) “Ostetricia, Dialisi, Unità operativa Cure
Palliative, personale dipendente della Medicina penitenziaria, nonché le Unità
Operative e i Servizi afferenti a strutture COVID Acuzie pubbliche, come definite nella
Dgr 525/2020, non inserite nella Fascia A)”;
-FASCIA C) (20 euro per ogni turno) “Operatori afferenti ad altre Unità operative e
Servizi (non elencati nelle Fasce A) e B) e con particolare riferimento ai reparti di
Medicina interna e Chirurgia, ed all'impatto sul territorio), ma, in ogni caso, coinvolti nella emergenza COVID”
-FASCIA D) (10 euro per ogni turno) “Altri operatori del SSR che non sono compresi nelle fasce precedenti”.
È equiparato alla fascia A) il personale contagiato Covid 19 e collocato in quarantena, per l'importo massimo previsto.
Pag. 4 di 11 A ciascun lavoratore dipendente (a tempo indeterminato e a tempo determinato) non potrà comunque essere riconosciuta un'indennità complessivamente superiore all'importo corrispondente a n. 20 turni per ciascuno dei due mesi presi in considerazione (dal 15 marzo al 15 maggio). (Dunque pari a 1260 euro lordi per mese in Fascia A), 740 euro lordi per mese in Fascia B), 400 euro lordi per mese in fascia
C), 200 euro lordi per mese in fascia D))”.
Nel caso di specie, è documentato che l'opposta:
-ha prestato la propria attività lavorativa in favore dell' con la qualifica di Pt_1 infermiera durante il periodo di emergenza Covid, all'interno dell'U.O. di Anestesia e
Rianimazione del P.O. “Di Venere” di Pt_2
-nel corso del periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19 e nell'esercizio dell'attività lavorativa, ha contratto l'infezione da “Coronavirus SARS-CoV-19”, come da certificazione del 19/3/2020 (doc. n. 2 allegato alla memoria di costituzione), con conseguente isolamento domiciliare con sorveglianza attiva dal 19/3/2020 al 22/5/2020, come da attestazione della -B (doc. n. 3);
-in suo favore è stato regolarmente riconosciuto ed erogato (dalla stessa
[...]
odierna opponente) il bonus in parola nella misura di € 46,26, con la busta CP_3 paga di agosto 2020, con la specifica causale “Acconto Incentivo Covid Comparto”
(doc. n. 4).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, sulla scorta di quanto emerso dal compendio probatorio in atti nonché in ossequio alla normativa sopra richiamata, del tutto legittimo risulta il decreto ingiuntivo opposto che ha correttamente riconosciuto, in capo alla opposta, la titolarità del diritto alla corresponsione della complessiva somma lorda di € 1.260,00 (€ 63,00 di cui alla Fascia A) x 20, tenuto conto del limite dei turni indennizzabili); ne discende che, essendo stato già corrisposto alla lavoratrice l'importo Parte pari ad € 46,26, l' opponente sarà tenuta al pagamento della residua somma (lorda) di € 1.213,74.
In ordine al secondo motivo di opposizione, inerente all'avvenuta liquidazione dell'indennità al lordo delle ritenute di legge, questo Giudice fa proprie le motivazioni poste a fondamento della sentenza n. 1723/2024, resa dalla Corte d'Appello di Bari -
Sezione Lavoro in data 14/1/2025 nell'ambito del giudizio contraddistinto da R.G. n.
Pag. 5 di 11 913/2023, vertente su fattispecie speculare in parte qua a quella oggetto del presente giudizio, dalla quale non vi è motivo di discostarsi: “II.
1.b. Ciò posto, venendo al merito della controversia, non può condividersi la tesi dell'Amministrazione appellante secondo cui il Tribunale avrebbe errato nel liquidare le somme rivendicate al lavoratore per aver omesso di considerare le decurtazioni previste per gli oneri sociali e l'IRAP.
Al riguardo, è opportuno preliminarmente rilevare che, secondo i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 446/1997, il presupposto impositivo dell'imposta IRAP è rappresentato dall'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
Le Sezioni Unite della S.C. hanno chiarito la portata applicativa di tale disposizione evidenziando che "il requisito dell'autonoma organizzazione - previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 496, art. 2, - il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in nudo non occasionale di lavoro altrui" (cfr. Cass. SS.UU. 9451/2016; in termini Cass. 26702/2024).
Ebbene, a fronte del tenore testuale delle disposizioni in commento, così come interpretate dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, è dunque evidente come sotto il profilo oggettivo e soggettivo, giammai la lavoratrice odierna appellata potrebbe ritenersi personalmente soggetta ad imposta IRAP, tenuto conto che l'esercizio dell'attività autonomamente organizzata è riferibile esclusivamente all (profilo oggettivo;
cfr. Cass. 199/2016; 2333/2016; 155/2020) e Controparte_3 non già al dipendente, il quale, peraltro, non riveste il ruolo di responsabile della medesima organizzazione (profilo soggettivo).
Come evidenziato dalla S.C., infatti, la personale responsabilità dell'organizzazione diretta alla produzione ed allo scambio di beni e servizi, riveste portata fondamentale
Pag. 6 di 11 nella prospettiva dell'assoggettabilità ad imposta IRAP;
non a caso, anche con riferimento ai lavoratori autonomi, la S.C. ha escluso la debenza di tale imposta nell'ipotesi in cui il soggetto, benchè inserito in una autonoma organizzazione non ne rivesta il ruolo di responsabile (cfr. ex pl. Cass. 27154/2024; 19397/2022).
Se già tali considerazioni consentono di escludere l'assoggettabilità ad IRAP delle somme rivendicate dal lavoratore, deve poi evidenziarsi che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi in tema di assoggettabilità ad IRAP delle prestazioni intra moenia dai dirigenti medici - i cui principi possono essere certamente estesi anche alla fattispecie in esame - tale imposta non può essere oggetto di "traslazione", comportando cosi una decurtazione dei compensi dovuti al lavoratore.
Ed invero, come rilevato espressamente da Cass. 20010/2022, l' non può CP_3 pretendere di porla ad esclusivo carico del dipendente, una volta determinate le quote rispettivamente spettanti, e detrarla dal compenso a quest'ultimo dovuto, perché in tal caso, si finirebbe per far gravare l'obbligo impositivo su un soggetto diverso da quello che esercita l'attività produttiva del servizio (cfr. da ultimo Cass. 13399/2023).
Trattasi di principi, già espressi in tema di compensi per le prestazioni rese in regime libero professionale, che si pongono in linea con la disciplina normativa di riferimento ovvero il d.lgs. n. 446/1997, secondo cui: a) "presupposto dell'imposta è
l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta" (art. 2);
b) l'imposta "è riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi" (art. 30).
Dunque, se è vero che dell'IRAP occorre tener conto ai fini della copertura degli oneri del personale e della determinazione della provvista ("le amministrazioni dovranno quantificare le somme che gravano sull'ente a titolo di IRAP, rendendole indisponibili,
e successivamente procedere alla ripartizione dell'incentivo, corrispondendo lo stesso ai dipendenti interessati al netto degli oneri assicurativi e previdenziali" Cass.
21398/2019), nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. 165/2001 è altrettanto vero che
Pag. 7 di 11 "le non possono unilateralmente modificare i criteri di Parte_4 quantificazione dei compensi concordati in sede di contrattazione decentrata" (cfr.
Cass.
20010/2022).
II.
1.c. Ferme restando le suesposte assorbenti considerazioni, sotto altro e diverso profilo, v'è poi che neppure la più attenta disamina del contenuto dell'Accordo
Regionale Sindacale, sottoscritto il 28.5.2020 dalle Organizzazioni Sindacali e dalla
, consente di aderire alla tesi propugnata dall'odierna appellante. CP_2
Detto accordo, infatti è chiaro nello stabilire che "...per le finalità di cui all'art. 1, comma 1 della Tabella A richiamata nella su citata disposizione, prevede per la uno stanziamento di E. 16.582,736,00 al lordo di oneri e IRAP. Allo CP_2 stesso fine l'art. 2, comma 10, DL n. 34 dl 1905/2020, ha stanziato ulteriori risorse pari ad E. 12.581.332,00, al lordo di oneri ed IRAP" ed aggiunge poi, con riferimento agli importi derivanti dalla distribuzione delle risorse fra i diversi "aziende/enti" sanitarie ed indicati in apposta tabella, che "gli importi su indicati sono previsti al lordo di oneri ed IRAP, che dovranno essere conteggiati e decurtati da ciascuna azienda" (cfr. pag.2).
Una volta dunque individuate le risorse derivanti dallo stanziamento e precisato che gli importi distribuiti "dovranno essere conteggiati e decurtati" da ciascuna azienda poiché indicati "al lordo di oneri ed IRAP", l'Accordo prosegue con la quantificazione del premio da corrispondere ai singoli lavoratori, individuando quattro fasce e segnatamente:
"FASCIA A) euro 63 per ogni turno: se coinvolti nell'emergenza COVID Malattie infettive, Pneumologie, Anestesia e Rianimazione e Terapie Intensive, Dipartimenti
(con riferimento a Sisp e Spesal) e medici veterinari dei Dipartimenti di CP_4 prevenzione direttamente coinvolti nella gestione di cluster COVID, Medicina del lavoro, Personale dipendente del 118, Pronto Soccorso, Operatori sanitari destinati alla presa in carico dei pazienti COVID, Tecnici perfusionisti ECMO, personale laboratorio biomedico operante presso strutture sanitarie ovunque collocate funzionale al trattamento dei campioni biologici per esami COVID ovvero alla effettuazione di test o esami dello stesso tipo, personale delle Unità Operative di radiodiagnostica
Pag. 8 di 11 operanti presso le strutture che effettuano esami verso pazienti provenienti dai percorsi ospedalieri COVID o sospetti tali, obitorio e Front Office (Triage)"; FASCIA B) euro
37 per ogni turno: Ostetricia, Dialisi, Unità operativa Cure Palliative, personale dipendente della Medicina penitenziaria, nonché le Unità Operative e i Servizi afferenti a strutture COVID Acuzie pubbliche, come definite nella Dgr 525/2020, non inserite nella Fascia A)"; FASCIA C) euro 20 per ogni turno: "Operatori afferenti ad altre Unità operative e Servizi (non elencati nelle Fasce A) e B) e con particolare riferimento ai reparti di Medicina interna e Chirurgia, ed all'impatto sul territorio), ma, in ogni caso, coinvolti nella emergenza COVID"; FASCIA D) euro 10 per ogni turno:
"Altri operatori del SSR che non sono compresi nelle fasce precedenti".
A norma del ridetto Accordo, inoltre: "a ciascun lavoratore dipendente (a tempo indeterminato e a tempo determinato) non potrà comunque essere riconosciuta un'indennità complessivamente superiore all'importo corrispondente a nr. 20 turni per ciascuno dei due mesi presi in considerazione (dal 15 marzo al 15 maggio). (Dunque, pari 1260 euro lordi per mese in fascia A), 740 euro lordi per mese in fascia B), 400 euro lordi per mese in fascia C), 200 euro lordi per mese in fascia d)".
II.
1.d. Ebbene, diversamente da quanto prospettato da parte appellante, dall'esame dell'accordo in parola è chiaramente evincibile che il premio finale indicato secondo la relativa ripartizione in fasce (cfr. tabella contenuta nell'accordo), non può che intendersi al lordo delle sole imposte gravanti sul lavoratore (contributi previdenziali e assistenziali e imposte sul reddito, di cui il primo giudice ha tenuto conto specificando che la somma attribuita in sentenza era "al lordo"), in quanto determinato a valle della preventiva decurtazione, da parte delle singole aziende, degli “oneri ed IRAP” gravanti sulle risorse assegnate.
Tanto si evince anche considerando che nel suddetto Accordo l'IRAP non viene in alcun modo menzionata con riferimento né all'importo del singolo turno nè all'importo massimo di 20 turni mensili.
Peraltro, non può omettersi di considerare la natura retributiva del "premio" / indennità" prevista per i lavoratori coinvolti nell'emergenza Covid, il cui ammontare, conseguentemente, va inteso al lordo dei soli contributi e delle imposte sui redditi dovuti dai singoli lavoratori.
Pag. 9 di 11 A diverse conclusioni non conducono, a ben vedere, le previsioni riportate nella
Delibera di Giunta Regionale n. 1817 del 7.12.2022, trattandosi peraltro di atto solo successivo all'Accordo che non può automaticamente retroagire sull'interpretazione dello stesso.
Peraltro, la ridetta delibera si riferisce esclusivamente agli stanziamenti ottenuti a livello regionale in virtù delle disposizioni emergenziali e non già all'incidenza di tali imposte sull'importo delle indennità previste per le singole fasce;
si legge infatti
"....per le finalità la ha ricevuto uno stanziamento di E. 29.164.068 di CP_2 cui a) 16.582.736,00 al lordo di oneri ed IRAP rinvenienti dall'art. 1, comma 1, D.L. n.
18/20220, convertito in Legge 27/2020-Tabella A;
b) 12.581.332, al lordo di oneri ed
IRAP rinvenienti dall'art. 2, comma 10, D.L. n. 34 del 19/05/2020, convertito in Legge
n. 77/2020".
In altri termini, dunque, se non è revocabile in dubbio che gli stanziamenti ottenuti a livello regionale dovessero comprendere gli oneri sociali e l'imposta IRAP, tenuto conto del chiaro tenore testuale dell'accordo sindacale, non può altrettanto dirsi con ragionevole certezza che le parti sociali avessero inteso quantificare gli importi dovuti al singolo lavoratore (secondo la ripartizione in fasce) al lordo degli oneri gravanti sulle singole . Parte_4
Part In tale prospettiva, da ultimo, non soccorre neppure la Delibera n.2438 del
15.12.2022, alla stregua della quale, a dire di parte appellante le somme erogate alla quale incentivo COVID vengono "nettate dai contributi a carico dell' e Pt_1 CP_3 dell'IRAP...." (cfr. pag. 4 atto di gravame).
In primo luogo, deve infatti evidenziarsi che la Delibera è un atto amministrativo a mezzo del quale i vertici - nel caso in esame il Direttore Generale - esercita le proprie funzioni di governo, controllo e gestione complessiva dell e, in Controparte_3 quanto tale, ha rilevanza meramente interna, non potendo derogare a disposizioni di legge.
In secondo luogo, è evidente come lo stralcio testè riportato, nella parte in cui dispone che "le somme erogate alla quale incentivo COVID vengono "nettate dai Pt_1 contributi a carico dell'Azienda e dell'IRAP...." esorbita con tutta evidenza dalle previsioni contenute nell'Accordo Sindacale Regionale del 28.5.2020 che non
Pag. 10 di 11 conteneva tale previsione e che, come detto, va interpretato nel senso che l'incentivo retributivo previsto per i lavoratori va inteso al lordo dei soli contributi e delle imposte sui redditi dovuti dai singoli lavoratori e non già dei diversi oneri gravanti sulle singole IE .” Parte_4
Sulla scorta delle motivazioni che precedono, ritiene il Tribunale che il ricorso in opposizione vada respinto.
Resta assorbita ogni ulteriore questione controversa tra le parti.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo proposto con ricorso depositato in data 14/6/2021 dall' nei Pt_1 confronti di , ogni diversa eccezione, istanza disattesa, così Controparte_1 provvede:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 686/2021 emesso dal Tribunale di Bari, sezione lavoro, in data 3/5/2021;
-condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 2.059,00, Pt_1 oltre rimborso spese forfettario (15%), iva e cpa, con distrazione in favore dei procuratori costituiti della parte opposta.
Bari, 29/10/2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Foggetti
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