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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 01/12/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Torino
Sezione Seconda Civile
R.G. 477/2023
La Corte D'Appello di Torino, Seconda Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Roberto Rivello Presidente
Marco Rossi Consigliere relatore
Angela Giunta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: Vendita di cose mobili nel procedimento iscritto al n. 477/2023 promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], titolare Controparte_1 C.F._1
della omonima ditta individuale corrente in Collegno (TO), via Cattaneo n. 6 (CF:
) rappresentato e difeso dall'Avvocatessa Scaroina Anna Luciana Angela P.IVA_1
(C.F. PEC rdineavvocati C.F._2 Email_1
torino.it) con domicilio eletto in Torino, corso Vittorio Emanuele n. 66, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta del 26/11/2021 appellante contro
(CF ), nato a [...] il [...] Controparte_2 C.F._3
residente in [...]n. 1, rappresentato e difeso dall'Avvocatessa
CA NA (C.F. PEC CodiceFiscale_4 Ema_2 Email_3
con domicilio eletto in RC, via Quintino Sella n. 2, giusta procura allegata
[...]
alla busta di deposito della comparsa di costituzione appellato
e contro appellata contumace Controparte_3
* * * Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del 15/03/2025 nelle forme della trattazione scritta e di rimessione della causa al collegio del 6/11/2025.
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di RC, Sezione Civile, Giudice Dr. Campese, nell'ambito del giudizio N.R.G. 851/21, depositata in cancelleria in data 24.02.23, notificata in data 4.03.2023, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
- nel merito ed in via principale respingere le domande avanzate da parte attrice in via principale nei confronti del terzo chiamato di restituzione della somma di euro 1.104,00 oltre rivalutazione e così complessivamente euro 1.300,00, con conseguente riforma delle statuizioni in punto spese legali per il giudizio di primo grado e condanna dell'appellato alla refusione delle stesse in favore dell'appellante, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge del presente grado di giudizio”.
* * *
-parte appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Torino- sezione II contrariis rectis, confermare per il capo imputato, la sentenza emessa dal Tribunale di RC R.G. 851/2021 notificata in data 4/3/2023 con contestuale conferma delle conclusioni depositate all'interno del giudizio di primo grado che in questa sede si riportano integralmente
-nel merito e in via principale, dichiarare responsabile dei danni subiti Controparte_1 dal sig. derivanti dai vizi dell'autovettura Hyundai i30 1400 Controparte_2 CP_4
oggetto di compravendita e confermare la condanna al pagamento delle spese
[...] sostenute in € 1.104,00 oltre a rivalutazione e interessi e così per complessivi € 1.300.
Con vittoria di onorari e spese e accessori di legge del doppio grado di giudizio”.
* * * -parte appellata on ha rassegnato conclusioni per essere Controparte_3
contumace.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di RC con sentenza 85/2023 pubblicata il 24/02/2023 così decideva:
“1) - rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di Controparte_2 CP_3
confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto emesso in data 3.3.2021;
[...]
2) - dichiara responsabile dei danni subiti da e Controparte_1 Controparte_2 derivati dai vizi dell'autovettura Hyundai i30 1400 Bludrive G.P.L. oggetto della compravendita per cui è causa;
3) - dichiara tenuto e per l'effetto condanna a pagare a Controparte_1 CP_2
a titolo di risarcimento dei danni di cui al punto 2, la complessiva somma di
[...]
Euro 1.300,00, oltre agli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
4) - rigetta le altre domande proposte dall'opponente ; Controparte_2
5) - condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali Controparte_2 in favore dell'opposta liquidate in complessivi Euro 3.800,00, oltre Controparte_3
a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, contributo C.P.A. e
I.V.A. come per legge;
compensa per metà le spese di causa tra l'opponente CP_2
e il terzo chiamato e - eseguita la relativa detrazione -
[...] Controparte_1
condanna al pagamento in favore di di Euro 1.500,00, Controparte_1 Controparte_2
oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, contributo C.P.A. e I.V.A.; compensa integralmente le spese processuali tra l'opposta e il terzo Controparte_3 chiamato ”. Controparte_1
Risulta che parte attrice opponente con atto di opposizione a Controparte_2
decreto ingiuntivo, aveva evocato in giudizio (quale Controparte_3 cessionaria del credito di Consel s.p.a.), convenuta opposta, deducendo, tra l'altro, la nullità del contratto di finanziamento con questa concluso, con conseguente domanda di restituzione di quanto da lui già corrisposto. veva chiesto al Tribunale di CP_2
RC di essere autorizzato a chiamare in causa il terzo Controparte_1 concessionario rivenditore, poiché il contratto di finanziamento era collegato al contratto di acquisto dell'autovettura Hyundai i30-1400 Bluedrive GPL, che alcuni giorni dopo la consegna aveva iniziato a manifestare vizi tali da renderla inidonea all'uso. Parte attrice in opposizione aveva domandato la risoluzione del contratto di acquisto dell'autovettura e, di conseguenza, di essere tenuta indenne dalle richieste formulate da
[...]
CP_5
inoltre, aveva chiesto che fosse condannato al pagamento
[...] CP_1
della somma di 1.104,00 euro, sostenuta per la riparazione delle anomalie riscontrate nell'autovettura, a titolo di risarcimento del danno.
Parte attrice in opposizione, in particolare, nelle proprie difese esponeva che, ottenuto il possesso della vettura il 25/05/2018, pochi giorni dopo e cioè il 29/05/2018, poiché la vettura aveva manifestato dei problemi di funzionalità, l'aveva portata dal proprio meccanico di fiducia che aveva ravvisato l'assenza di olio lubrificante all'interno delle valvole e la necessità di sostituzione delle lampadine, con un costo per l'intervento di
49,00 euro (doc. 6 CP_2
affermava altresì: i) che, dopo alcuni giorni, il 31/05/2018, aveva CP_2
portato nuovamente la vettura dal proprio meccanico a causa di malfunzionamenti;
ii) che il meccanico aveva rilevato un guasto alla centralina dell'impianto GPL, emettendo la fattura di 45,00 euro per la diagnosi effettuata (doc. 7 iii) che il 31/5/2018 CP_2 aveva allora denunciato i vizi a con il quale si era accordato per l'attivazione CP_1 della polizza assicurativa STOP&GO (doc. 2 , sottoscritta dall'acquirente CP_1
(doc. 4 ; iv) che tale polizza prevedeva la copertura dei costi degli interventi CP_1 eseguiti dall'acquirente non legati all'ordinaria manutenzione o all'ordinario uso del bene, previo esame della vettura da parte del perito;
v)che aveva concordato, dunque, con la la data del 4/06/2018 per far visionare la vettura al perito di Controparte_6
tale società; vi)che il giorno stabilito il perito si recava presso il meccanico di fiducia dell'acquirente e, non trovando la vettura da esaminare, procedeva alla chiusura della pratica. aggiungeva: i) che aveva allora fatto riparare la vettura dal proprio CP_2 meccanico di fiducia e aveva speso per l'intervento la somma di 890, 00 euro (doc. 11
ii) che aveva proceduto in data 2/10/2018 a far eseguire dal proprio CP_2 meccanico di fiducia l'ulteriore intervento di sostituzione del corpo farfallato, guastatosi, spendendo la somma di 120,00 euro (doc. 19 CP_2
Si era costituita in giudizio opponendosi alle domande di Controparte_3
CP_2
Si era costituito in giudizio anche , il quale si era opposto alle Controparte_1
pretese di CP_2
La causa veniva istruita mediante istruttoria orale.
Il Tribunale di RC, all'esito del giudizio riteneva infondate le domande proposte dall'attore in opposizione nei confronti di e solo in parte Controparte_3
fondate quelle nei confronti di Il Tribunale riteneva fondata la domanda di CP_1
di risarcimento dei danni derivatigli dai vizi della vettura acquistata da CP_2
che condannava al pagamento della somma di 1.300,00 euro, pari al costo CP_1
degli interventi fatti eseguire sulla vettura, già comprensivi di rivalutazione e interessi alla data della pronuncia.
* * *
2. Sull'oggetto dell'impugnazione.
proponeva appello e formulava due censure con cui lamentava: i) Controparte_1 la violazione e la falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. per l'errata valutazione delle risultanze probatorie;
ii) la violazione e la falsa applicazione dell'art. 246 c.p.c. per la mancanza di motivazione sull'eccezione di inammissibilità delle testimonianze di e sollevata all'udienza del 5/7/2022. Testimone_1 Testimone_2
L'appellante chiedeva quindi che la sentenza venisse parzialmente riformata, con particolare riferimento ai capi 2 e 3 del dispositivo con cui il Tribunale di RC lo aveva dichiarato responsabile dei danni subiti da derivati dai vizi Controparte_2
della vettura acquistata e con cui lo aveva condannato a pagare la somma di 1.300,00 euro a titolo di risarcimento danni.
Si costituiva in giudizio che contestava tali censure e chiedeva Controparte_2
la conferma della sentenza impugnata. imaneva contumace. Controparte_3 Era quindi fissata udienza di rimessione della causa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini per precisare le conclusioni e depositare gli atti conclusivi. Il giudizio era quindi rimesso al Collegio per la decisione
* * *
3. Sulla prima censura di appello relativa alla violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c.
Parte appellante con la prima censura lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. perché il giudice di primo grado avrebbe errato nel valutare le risultanze probatorie. in particolare, sostiene che non sarebbe stata raggiunta la prova né CP_1 dell'imputabilità a lui dei vizi della vettura, né del nesso causale tra questi e i danni subiti dall'acquirente anche perché non sarebbe stato posto nella condizione di CP_2
far eseguire dal perito di STOP&GO la diagnosi sulla vettura. Questa, infatti, il 4/6/2018, giorno stabilito per eseguire tale esame, non si sarebbe trovata presso il meccanico di fiducia di CP_2
L'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe errato nell'utilizzare come prove a fondamento della decisione le ricevute fiscali degli interventi eseguiti da CP_2
che avrebbe travisato la testimonianza di , moglie del carrozziere che Testimone_3 aveva eseguito gli interventi sulla vettura e impiegata nell'officina.
La censura è infondata.
La natura dei vizi della vettura, pacificamente denunciati da a CP_2
non può ritenersi ascrivibile a un cattivo uso del veicolo da parte CP_1 dell'acquirente in considerazione sia delle loro caratteristiche, sia del ristrettissimo intervallo di tempo (pochissimi giorni) intercorso tra la consegna del veicolo e la loro manifestazione. Il guasto all'impianto GPL (come individuato dal meccanico e risultante dai documenti in atti), verificatosi solo qualche giorno dopo la consegna della vettura, è, in particolare, da ritenersi riconducibile, proprio per l'evidenziato dato cronologico, a un originario difetto di montaggio e non a un uso scorretto del veicolo da parte dell'acquirente Risulta, dai documenti prodotti in primo grado da CP_2
in questo da che l'intervento del meccanico CP_2 CP_1 Controparte_7 sia consistito in uno smontaggio e rimontaggio dei componenti dell'impianto GPL, proprio perché erano stati posizionati in modo scorretto (cfr. doc. 7 e 11 CP_2
doc. 5 . Gli ulteriori vizi denunciati da proprio per il breve CP_1 CP_2
lasso temporale in cui si sono manifestati, devono del pari essere ricondotti a problematiche preesistenti e non a un cattivo uso della vettura, peraltro nemmeno specificato in concreto dal venditore. Il veicolo era stato appena acquistato e avrebbe dovuto funzionare correttamente.
La prova del nesso causale tra i vizi della vettura e i danni è stata correttamente fornita da il quale ha prodotto nel giudizio di primo grado le fatture emesse dal CP_2
proprio meccanico di fiducia, da cui risulta in maniera dettagliata il tipo di malfunzionamento, i lavori effettuati e il momento in cui questi sono stati eseguiti. Le testimonianze assunte dal giudice di primo grado hanno, poi, confermato l'effettuazione di tali lavori. La testimone con particolare riferimento Testimone_4 all'intervento sulla centralina GPL, all'udienza del 2/5/2022, dopo aver visto la ricevuta fiscale attestante la riparazione del veicolo (doc. 11 ha affermato “si, si CP_2
sicuramente è stato fatto questo lavoro qua, se abbiamo fatto la ricevuta che mi viene rammostrata;
questa l'ho fatta io, mi passavano le schede contabili e io facevo le ricevute, questa è una ricevuta fiscale” (cfr. verbale di udienza 2/5/2022). Il teste Tes_1
, escusso all'udienza del 5/7/2022, ha del pari confermato l'esecuzione di tutti i
[...]
lavori risultanti dalle ricevute fiscali.
L'esistenza delle problematiche denunciate da parte attrice oggi appellata trovano poi riscontro nel documento 9 relativo alla scheda compilata in contradditorio CP_2
tra il responsabile della polizza STOP & GO e il meccanico che aveva visto la vettura, come anche indicato dal teste (cfr. verbale di udienza 2/5/2022). Tes_5
I danni subiti da ono, dunque, stati tutti provati non solo grazie alle CP_2 fatture prodotte in giudizio (che indicano anche l'ammontare delle spese) ma dalle testimonianze citate, sulla base di una complessiva valutazione effettuata dal Tribunale del complessivo compendio probatorio.
Infine, non è condivisibile la doglianza dell'appellante riguardo alla impossibilità di far esaminare la vettura dal perito di STOP&GO. Infatti, il perito di STOP&GO, anziché rinunciare a visionare la vettura per non averla trovata dal meccanico di fiducia di a mattina del 4/6/2018, avrebbe semplicemente dovuto accordarsi con lo CP_2 stesso o con il suo meccanico per fissare eventualmente un diverso CP_2
appuntamento. Risulta, invero, dai documenti prodotti in giudizio che la vettura era rimasta presso l'officina diversi giorni tra il 1/6/2018 e il 7/6/2018 per effettuare i vari controlli e le riparazioni, motivo per cui sarebbe stato agevole fissare un diverso appuntamento.
Va quindi rigettata la prima doglianza di appello.
* * *
4. Sulla seconda censura di appello relativa alla violazione dell'art. 246 c.p.c.
Parte appellante con la seconda censura lamenta la violazione dell'art. 246 c.p.c. perché il giudice di primo grado non avrebbe motivato sull'eccezione di inammissibilità delle testimonianze di e di sollevate all'udienza del Testimone_1 Testimone_2
5/7/2022.
L'appellante lamenta che i testimoni escussi sarebbero incapaci perché avrebbero avuto un interesse nel giudizio: , suocero di avrebbe Testimone_1 CP_2 contribuito alla spesa da quest'ultimo sostenuta per la riparazione dell'impianto GPL;
, moglie di avrebbe avuto un interesse nel giudizio in quanto Testimone_2 CP_2
in regime di comunione legale dei beni.
Tale censura è infondata.
Quanto alla testimonianza di il Tribunale di RC non ha utilizzato Testimone_2 tale deposizione ai fini della decisione e non ha quindi avuto l'esigenza di valutare la capacità della testimone, nulla rilevando al riguardo.
Riguardo, invece, alla testimonianza di , la Corte osserva che Testimone_1
l'eccezione di inammissibilità sollevata da stata nella sostanza disattesa dal CP_1
Giudice di primo grado. Va, a tale riguardo rilevato che, da un lato, la deposizione di non è dirimente ai fini del decidere (risultando sufficienti i documenti Testimone_1
versati in atti e la deposizione della teste ed è stata richiamata dal Tribunale di Tes_3
RC solo in relazione agli interventi di minor valore (rispetto ai quali non risulta un esborso economico del teste) e che, dall'altro, l'indicazione fornita dal teste è così generica da non dimostrare un effettivo credito nei confronti del genero né l'esistenza di un'obbligazione in qualche misura eseguibile (“… preciso che per la spesa anche io ho aiutato mio genero ed abbiamo ancora in casa tutti i pezzi sostituiti nel veicolo …” cfr. verbale 5/7/2022). La deposizione del teste è, quindi, utilizzabile nei Testimone_1
termini richiamati dal Tribunale di RC ed è comunque irrilevante ai fini del decidere per le ragioni sopra esposte.
Va quindi rigettata anche la seconda doglianza di appello.
* * *
5. Sulla pronuncia in punto spese della sentenza di primo grado.
Parte appellante ha chiesto che, in accoglimento delle proprie domande, venisse riformata la sentenza di primo grado anche in punto spese. Il rigetto integrale delle censure avanzate dalla parte appellante, comporta la piena conferma della sentenza di primo grado, anche in punto spese.
Quanto alle spese di lite va applicato il principio di soccombenza giacché è stata rigettata la domanda proposta dall'appellante.
Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore del decisum (1.300,00 euro) nei valori medi
(valore della causa fino a 5.200,00 euro) ridotti della metà per la non eccesiva complessità, come segue: fase di studio 268,00 euro, fase introduttiva 268,00 euro, fase trattazione 496,00 euro, fase decisoria 425,50 euro (totale 1.457,50 euro).
* * *
6. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002” (Cass.
SS.UU. 4315/2020), giacché l'appello è stato rigettato (Cass. 26907/2018).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Seconda Civile ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da nei confronti di e di Controparte_1 Controparte_2
avverso la sentenza n. 85/2023 pronunciata dal Tribunale di Controparte_3
RC pubblicata il 24/02/2023,
1. RIGETTA
l'appello proposto da parte appellante e per l'effetto
2. CONFERMA la sentenza n. 85/2023 emessa dal Tribunale di RC, in data 24/02/2023;
3. CONDANNA la parte appellante a rifondere a favore della parte appellata le spese legali del presente grado di giudizio che liquida in 1.457,50 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
4. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello è stato rigettato.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del giorno 26/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Rossi Dott. Roberto Rivello
(Minuta redatta dalla MOT dott.ssa Camilla Liberati)