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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 15/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1037/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai sig.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1037 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in deliberazione all'udienza del giorno 14 gennaio 2025 e promossa da:
– CF - nato a [...] il [...], ed Parte_1 C.F._1 ivi residente a [...], elettivamente domiciliato in EZ
Terme (CZ), Via Federico Nicotera n. 29, presso lo studio degli avv.ti BATTIMELLI ROBERTO -CF
– e GUADAGNUOLO TERESA – CF - che la C.F._2 C.F._3 rappresentano e difendono giusta procura in atti;
-parte ricorrente- contro
– CF - nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._4 residente a [...]1.
-parte resistente contumace- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 14 gennaio 2025; in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 4 ottobre 2024, il sig. chiedeva che Parte_1 venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in LI (CZ) in data 20 dicembre 1992 tra il medesimo e (matrimonio trascritto presso i registri Controparte_1 dello Stato Civile del Comune di LI al n. 17, P. II, S. A, anno 1992), precisando che dalla relativa unione erano nati due figli, , il 28 novembre 1993 e , nata il [...] – allo stato Per_1 Persona_2
1 entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che, i coniugi decidevano di separarsi consensualmente comparendo avanti al Tribunale di EZ Terme, ove il giudizio veniva rubricato al numero di ruolo RG 1339/2002 e lo stesso si concludeva con decreto di omologa del 29 maggio 2003, con il quale si statuiva quanto segue: “i coniugi rimarranno separati con
l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
la moglie che ha già da tempo lasciato la casa coniugale andando
a vivere in altra abitazione, comunque sita in LI, continuerà a vivere in tale ultima abitazione unitamente ai due bambini , nato a [...] il [...], e nata a [...]_1 Persona_2
Terme il 05/06/1995 che le rimarranno affidati a tutti gli effetti di legge;
il marito corrisponderà alla moglie un assegno mensile di euro 260,00 da corrispondersi alla fine di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, da imputarsi esclusivamente quale contributo alle spese di mantenimento dei due bambini, mentre la moglie rinuncia fin d'ora a qualunque somma a titolo di mantenimento;
il padre potrà vedere i bambini ogni volta che ne farà richiesta, salvo congruo preavviso. Potrà, comunque, tenerli con se
a settimane alterne dal venerdì sera alle ore 20.00 sino alla domenica sera alle 20.00; durante l'estate, potrà tenerli con se per un mese intero, luglio o agosto, ad anni alterni nonché durante le festività natalizie
e pasquali anch0pesse ad anni alterni nel senso che i bambini un anno trascorreranno con il padre il mese di luglio, mentre l'anno seguente il mese di agosto, nonché un anno le festività Natalizie ed il successivo anno le festività Pasquali;
i coniugi si prestano fin d'ora reciproco consenso per l'espatrio consentendo di poter inserire i bambini nei rispettivi passaporto”; che, attualmente, il ricorrente risulta essere gravemente malato e – dunque - impossibilitato ad espletare attività lavorativa, percependo prestazioni a sostegno del reddito per il suo stato invalidante, mentre la sig.ra prestava attività lavorativa per conto di terzi ed aveva un proprio compagno, dalla cui relazione CP_1 sentimentale era nato un figlio;
che a nulla erano nelle more valsi i diversi tentativi di presentare domanda di divorzio in forma congiunta e consensuale.
Tanto premesso, chiedeva: “1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i sig.ri e di cui sopra, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Parte_1 Controparte_1
Comune di LI, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2. Nulla disporre in ordine al mantenimento da parte dell'altro coniuge”.
All'udienza del 14 gennaio 2025, compariva davanti al Presidente del Tribunale - il quale in precedenza aveva nominato sé medesimo quale GI della controversia in oggetto - la sola parte ricorrente ed all'esito, il
Presidente, sempre nella citata qualità in esame – dichiarata preliminarmente la contumacia di parte resistente stante la regolarità della notifica - dava atto del fallimento del tentativo di conciliazione, sia per l'assenza e la stessa contumacia della parte resistente, sia per l'assoluta espressa intransigenza ed indisponibilità in tal senso manifestata in udienza del coniuge presente.
A questo punto, il Presidente – ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova - procedeva ai sensi dell'art. 473-bis.22, comma 4°, c.p.c., sicché precisate delle conclusioni,
2 la causa veniva sin da subito ed in esito alla stessa udienza – ai sensi di legge - rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_1
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
E' stato, infatti, provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, la separazione personale dei coniugi protrattasi ininterrottamente fin dal decreto di omologa n. 394/03, emesso dal Tribunale di EZ Terme nell'ambito del procedimento recante il n. 1339/02 R.g. e pubblicato in data 29 maggio 2003.
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti;
la parte ricorrente – ad ulteriore sostegno di ciò – ha peraltro affermato, senza contestazione, che l'ex coniuge si è rifatta un'altra vita, avendo una relazione sentimentale stabile dalla quale è stata generata prole.
Ricorre, quindi, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lettera b, della legge n. 898/70, dovendosi ritenere, attese le risultanze degli atti di causa, che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno.
3. Nulla da disporre in ordine al mantenimento da parte dei coniugi, stante l'espressa richiesta di parte ricorrente, la contumacia di parte resistente e le disposizioni contenute nel decreto di omologa in tal senso;
la moglie aveva peraltro - già all'epoca della separazione - rinunciato esplicitamente ad alcuna forma di sostentamento, mantenendo detto contegno – disinteressato ed omissivo – anche in esito alla presente procedura.
Nessun'altra condizione occorre emettere in relazione alla procedura in oggetto, dal momento che i figli - minorenni all'epoca della pronuncia del decreto di omologa - sono nelle more diventati maggiorenni ed anche ciascuno economicamente indipendenti, ragion per cui non occorre provvedere in relazione all'affido, al regime di visita, alla collocazione prevalente o a contributi economici qualsivoglia nei loro riguardi.
4. La natura del giudizio e l'impossibilità di configurare la soccombenza di alcuna delle parti, oltre alla contumacia di parte resistente, alla mancata contestazione della domanda e alla mancata richiesta in tal senso di parte ricorrente, legittimano l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di EZ Terme definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia di Controparte_1
2) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a LI (CZ) in data 20.12.1992 tra – CF - nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
– CF - nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._4
(matrimonio trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di LI (CZ), atto n. 17, P. II, S.
3 A, anno 1992);
4) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
5) NULLA in ordine al mantenimento dei coniugi;
6) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in EZ Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del 15 gennaio 2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni GAROFALO
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