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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/12/2025, n. 3617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3617 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce
Prima Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dott. Biagio Politano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1098/2022 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 4 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con sostituzione dell'udienza mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), attrici in successione universale del sig. , rappresentate e C.F._2 Persona_1 difese dall'Avv. Angelo Daniele Taveri (c.f.: ; P.E.C.: C.F._3
elettivamente domiciliate in Lecce alla via Augusto Email_1
Imperatore 16
Attrici
E
), (C.F. , Controparte_1 CodiceFiscale_4 CP_2 C.F._5 rappresentate e difese dall'Avv. Michele Aprile (C.F. ) PEC C.F._6
, elettivamente domiciliate presso il di lui studio in Galatone Email_2
(LE), alla via Metello 13,
Convenute
Conclusioni
Per le attrici:
A) accertare e dichiarare che la ringhiera in ferro con doghe orizzontali ed altezza scalare di 170 cm., 160 cm. e 150 cm. allocata dalle sigg.re e sulla terrazza del loro CP_1 CP_2 appartamento al primo piano di via Savonarola 1 a Gallipoli – in aderenza alla ringhiera in ferro
a bastoni verticali alta 85 cm. e preesistente sulla linea di confine con la terrazza dell'adiacente
1 appartamento del sig. – è illegittima ed illecita anche perché pregiudica il diritto di Pt_2 costui alla libera e piena veduta panoramica dalla propria terrazza con specifico detrimento per la visuale laterale destra in direzione della corrispondente parte del lungomare Galilei in Galli- poli e di tutti gli ulteriori elementi paesaggistici verso cui c'è l'affaccio dal bene e, per l'effetto
B) condannare le sigg.re e a rimuovere la ringhiera/barriera, con le conseguenze CP_1 CP_2 di legge;
C) condannarle a pagare al sig. € 20.000,00 a titolo risarcitorio, oppure quell'altra cifra Pt_2 maggiore o minore che risulterà in corso di causa anche da apposita consulenza tecnica e/o che il Giudicante riterrà di quantificare in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione dalla missiva
28/06/21;
D) condannarle a pagare anche le spese ed i compensi processuali.
Per le convenute:
“1. Rigettare la domanda proposta da , in quanto totalmente infondata in fatto e Persona_1 in diritto;
2. Condannare alla rifusione delle spese del giudizio, con le maggiorazioni di Persona_1 legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I)
Con distinti atti di citazione, notificati in data 9 febbraio 2022, nella Persona_1 dichiarata qualità di proprietario, sin dal 4 dicembre 1985, di un appartamento posto al primo piano del Condominio Bellavista sito in Gallipoli alla via Savonarola n.1, ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Lecce, e , rispettivamente nuda proprietaria Controparte_1 CP_2
e usufruttuaria di un confinante appartamento, invocandone la condanna alla rimozione di una barriera in ferro limitativa della sua veduta e al risarcimento dei danni da tanto derivanti.
Nel fondare la propria richiesta, il AN ha fatto presente che nella primavera del 2021 le convenute avevano provveduto a far realizzare, in luogo di una precedente (esistente da sempre) ringhiera in ferro a bastoni verticali distanti l'un l'altro circa 20 cm e di altezza pari a 80 cm, posta a delimitazione delle rispettive terrazze, un'imponente ringhiera sempre in ferro ma con fitte doghe orizzontali perciò completamente chiusa, con altezza a scalare di centimetri 170-150 verso il parapetto.
L'attore ha denunciato la perdita del diritto di veduta sul “lungomare Galilei in direzione della rinomata Gallipoli vecchia del suo porto e dell'isola di Sant'Andrea”.
2 Sulla scorta di tanto ha non solo richiesto la condanna alla rimozione dell'opera ma anche al risarcimento dei danni quantificati in euro 20.000 per pregiudizio arrecato all'amenità dello sguardo e alla perdita di valore dell'appartamento di sua proprietà.
Si sono costituite le convenute non negando la realizzazione dell'opera, ma facendo rilevare che non era stabilmente ancorata al suolo e che la sua posa in opera – con sostituzione della precedente ringhiera – era stata determinata dalla necessità di tutelare la propria privacy e la sicurezza dei familiari.
Hanno poi negato di essere a cospetto di pregressa costituita servitù di veduta o di paesaggio, invocando il rigetto delle domande avanzate nei loro confronti.
In data 13 maggio 2024 ed si sono costituite in Parte_1 Parte_2 prosecuzione, nella dichiarata veste di eredi di , deceduto in data 18 febbraio 2024; Persona_1 hanno richiamato tutte le richieste già formulate dal loro dante causa insistendo nel loro accoglimento.
Il giudice istruttore, con ordinanza del 25 luglio 2023, ha disatteso ogni richiesta istruttoria e fissato l'udienza del 16 maggio 2024 per la precisazione delle conclusioni, poi rinviata al 16 settembre 2026.
Con proprio decreto del 13 novembre 2025, il Giudice designato dal Presidente del
Tribunale – giusta provvedimenti n. 141 del 14 ottobre 2025 e n. 148 del 21 ottobre 2025 resi ai sensi dell'art. 3 D.L. 117/2025, convertito nella Legge 3 ottobre 2025, n. 148 – ha anticipato l'udienza a quella del 4 dicembre 2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sostituendola con note ex art. 127 ter c.p.c. e fissando termine perentorio per il deposito di memorie illustrative.
II)
§1
Tanto posto in rapporto ai fatti dedotti, appare opportuno rilevare che le parti attrici, sia quella originaria sia quelle costituitesi in prosecuzione, non hanno inteso qualificare specificamente la domanda proposta.
In disparte il tema legato alla azione accessoria risarcitoria per equivalente, l'oggettiva incertezza circa la natura dell'azione principale proposta impone al Giudice di operare la sua qualificazione.
Per come introdotta essa appare sussumibile nelle forme dell'actio confessoria servitutis, venendo in rilievo l'invocata riduzione in pristino di opere evidentemente lesive di un diritto che tanto legittimi.
3 E tanto evoca il dettato dell'art. 1079 c.c.
Conduce a siffatta interpretazione, del resto, la spendita di tutte le argomentazioni in punto di fatto relative all'ormai costituitosi diritto di veduta sul fondo delle convenute: circostanza fattuale destinata a tradursi in una specifica tutela di un – in thesi – acquisito diritto al paesaggio.
In questo quadro, appare evidente che sia stata operata la contestazione della condotta tenuta dalle convenute evidentemente lesiva dell'esercizio di servitù di veduta vantato.
Merita allora di essere considerato che nel caso in esame non risulta alcun diritto di servitù di veduta costituito tra le parti in via contrattuale.
E non risulta neanche ipotizzabile di essere a cospetto di costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia.
Come è noto, con l'istituto da ultimo menzionato, si fa riferimento alla peculiare ipotesi
“quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù. Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati”.
A specificazione, giova ricordare che “la servitù per destinazione del padre di famiglia si costituisce ope legis per il fatto che, al momento della separazione dei fondi o del frazionamento dell'unico fondo, vi siano opere o segni manifesti ed inequivoci di una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio, che integri de facto il contenuto proprio di una servitù, indipendentemente da qualsiasi volontà, tacita o presunta, dell'unico proprietario nel determinarla o nel mantenerla” (Cass. Civ. Sez. II, Ordinanza n. 4646 del 21/02/2024).
Nel caso di specie non c'è alcuna prova che si sia a cospetto di separazione di fondi o frazionamento dell'unico fondo, posto che ciò che è stato dedotto attiene esclusivamente all'acquisto dell'appartamento per atto notarile: null'altro.
Tanto determina la strutturale carenza dei presupposti per la positiva valutazione della tesi di un eventuale acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia.
In verità, l'ulteriore titolo fondativo della servitù potrebbe derivare dall'intervenuto acquisto della servitù di veduta mediante usucapione
Ma perché si realizzi una siffatta ipotesi, nella pur incontestata proprietà del fondo servente sin dall'anno 1985 da parte del dante causa delle attuali attrici, sarebbe stato necessario specifica prova: “Il diritto di veduta, consistente nella fruizione di un piacevole panorama, che si pretende leso dalla chioma di un albero piantato a distanza legale, integra una "servitus altius non tollendi",
4 la quale può essere acquistata, oltre che negozialmente, anche per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, necessitando, tuttavia, tali modi di costituzione non solo, a seconda dei casi, della destinazione conferita dall'originario unico proprietario o dell'esercizio ultraventennale di attività corrispondenti alla servitù, ma anche di opere visibili e permanenti, ulteriori rispetto a quelle che consentono la veduta. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva riconosciuto il diritto di veduta indicandone la fonte nella mera preesistenza della visuale all'acquisito dell'immobile, così violando il principio della tipicità dei modi di acquisto dei diritti reali: Cass. Civ. Sez. II, 27 febbraio 2012 n. 2973).
Prova che nel caso in esame, in tutta evidenza, non ricorre, non essendo stata documentata l'esistenza “di opere visibili e permanenti, ulteriori rispetto a quelle che consentono la veduta”.
Tanto impone il rigetto della domanda e la condanna delle odierne attrici al pagamento delle spese processuali;
vengono liquidate con riferimento ai parametri dettati dal DM 55/2014 e dal DM. 147/2022 causa del valore indeterminabile a bassa complessità, parametro minimo, tenuto conto della semplicità della questione.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice, Dott. Biagio Politano, definitivamente decidendo sulle domande proposte da
[...]
con atti di citazione notificati il 9 febbraio 2022 e poi coltivate da ed Per_1 Parte_1
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: Parte_2
1. rigetta le domande;
2. condanna ed , in solido, al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2
ed delle spese processuali, che liquida in euro per 3.809 per Controparte_1 CP_2 compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge.
6 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Biagio Politano
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