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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/10/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NO, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 07.08.2024 al n. 1939/2024 R.G. avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da: nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Parte_1 lo studio dell'Avv. CAMPANELLA SAVINA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
e da nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_2 lo studio dell'Avv. ROCCHI DANILA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrenti- con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
-interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05.08.2024, gli epigrafati ricorrenti, secondo quanto prevede l'art. 473- bis.49 c.p.c., hanno proposto domanda di separazione e domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 05.04.2003, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di AC (AG) al n. 14, parte II, serie A. Con sentenza non definitiva del giudizio è stata pronunziata la separazione personale dei coniugi (sentenza n. 506/2024 del 26.12.2024). Inoltre, non essendo la domanda di divorzio procedibile prima del decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa è stata rimessa sul ruolo del Presidente relatore.
Trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi - e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – e divenuta irrevocabile la sentenza, si è provveduto ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 nonché la dichiarazione di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Ed infatti, con il richiamato provvedimento, il Tribunale di NO ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e . Parte_1 Parte_2
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con l'accoglimento delle stesse condizioni della separazione che di seguito si riportano testualmente:
“1) Le parti espressamente e liberamente consentono alla loro separazione personale, dandosi reciprocamente atto che il presente ricorso è consensualmente formulato per la volontà di chiudere il loro rapporto coniugale, insanabilmente compromesso, all'insegna del rispetto e della composizione civile delle loro divergenze, soprattutto per la serenità della loro figlia;
2) I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente.
3) La casa familiare, sita in NO (NA), alla via Facente 1^ tr.sa 47bis, di proprietà esclusiva del Sig. , Parte_2 Per_ resta a questi assegnata: ivi continuerà a vivere anche la figlia quando la piccola si recherà dal padre.
La Sig.ra si è già trasferita in NO (NA), alla Via M. De Sena – P.zzo Masullo, presso l'immobile Parte_1 Per_ da lei acquistato ed intestato alla figlia minore: ivi vivrà anche la piccola quando si recherà dalla madre.
I mobili gli arredi e gli elettrodomestici a conforto della casa familiare di NO (NA) alla via Facente 1^ tr.sa 47bis, resteranno completamente a beneficio dell'immobile nel quale attualmente si trovano.
Ogni eventuale futuro cambiamento di casa sia della Sig.ra che del Sig. al di fuori della Parte_1 Parte_2 città di NO, atteso il particolare regime di affidamento della figlia di cui al successivo art. 4), andrà concordato tra i genitori e, nel caso avvenga, comporterà la necessità per le parti – fermo restando l'affidamento condiviso paritario alternato della figlia – di rivedere il calendario di cui al successivo art. 5, sempre garantendosi l'assidua frequentazione della figlia per tempi corrispondenti a quelli attuali. Per_ 4) La figlia minore è affidata in via condivisa, con collocazione paritetica, ad ambi i genitori, che eserciteranno una responsabilità genitoriale comune nel rispetto di tempi e modi di permanenza dei figli con il padre e con la madre e mantenimento come residenza anagrafica della minore la casa familiare in NO (NA), alla Via Facente 1^ tr.sa 47bis. Entrambi i genitori eserciteranno la potestà genitoriale separatamente sui figli, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza, ma coopereranno e concorderanno le scelte principali della vita della figlia, come quelli inerenti la salute, l'educazione e l'istruzione, garantendo sempre che la minore abbia un rapporto continuativo e significativo con tutte e due le figure genitoriali.
5) Scegliendo le parti – nel superiore interesse della minore – la formula dell'affidamento condiviso paritario alternato Per_ (quindi una soluzione paritetica, che preveda tempi di permanenza equivalenti presso il padre e la madre), la piccola , nell'arco di una settimana starà quattro giorni con la madre e tre giorni con il padre e, la settimana seguente, quattro giorni con il padre e tre giorni con la madre e così alternando a seguire.
In particolare, nell'arco di un mese, la figlia starà con ciascun genitore secondo il calendario riportato nel seguente schema:
Nei giorni previsti dal calendario, la bambina verrà prelevata dal genitore di turno (o suo delegato) direttamente all'uscita da scuola e riaccompagnata sempre a scuola la mattina seguente al giorno finale del suo turno (esempio: il Lunedì della prima settimana la madre o suo delegato preleva la figlia all'uscita da scuola, la tiene con sé tre notti e la mattina del Giovedì la riaccompagna direttamente a scuola).
Nei periodi di non frequenza scolastica, i prelievi dei genitori avverranno presso il portone della casa dove l'altro coniuge risiede alle ore 11:00 e la figlia sarà ivi riaccompagnata – alla fine dei giorni di turno – alle ore 11:00 del mattino seguente.
I genitori, solo di comune accordo e nel superiore interesse della figlia minore, potranno eccezionalmente convenire delle modifiche del calendario innanzi riportato, purché vengano sempre garantiti tempi equipollenti di permanenza della bambina presso l'uno e l'altra.
Per quanto riguarda le festività natalizie, queste saranno trascorse dalla minore alternativamente con il padre o con la madre: un anno trascorrerà il periodo dal 24 al 30 Dicembre con un genitore e quello dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, e viceversa per l'anno a seguire, procedendo ad alternare per ogni annualità salvo diversi accordi tra i genitori intercorsi e/o intercorrenti esclusivamente nell'interesse della minore.
Per le festività pasquali, un anno la figlia trascorrerà il periodo dal Venerdì Santo al Lunedì in albis con un genitore e l'anno dopo lo trascorrerà con l'altro genitore, e così alternando per gli anni a seguire, salvo diversi accordi tra i genitori.
Per il periodo estivo: nel mese di Agosto, in deroga al regime ordinario, la figlia potrà stare con ciascun genitore per 15 giorni consecutivi o non consecutivi, da concordarsi congiuntamente;
la scelta di tali periodi sarà di volta in volta concordata tra le parti entro il 31 Maggio di ogni anno.
Nei rimanenti mesi di Giugno e Luglio si continuerà, invece, ad osservare il calendario ordinario (di cui allo schema che precede), salvo diversi accordi tra i genitori intercorsi e/o intercorrenti esclusivamente nell'interesse della minore.
La minore, inoltre, trascorrerà la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori staranno col genitore festeggiato, mentre i compleanni, e le ricorrenze, i saggi e quant'altro possa interessare alla bambina verranno possibilmente trascorsi dalla famiglia assieme (in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza della bambina con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto (un anno la festeggiata trascorrerà il giorno del suo compleanno con un genitore dalla mattina fino alle ore 18.00 e con l'altro genitore dalle ore 18.00 alla mattina del giorno seguente, e viceversa per l'anno a seguire). Resta inteso che entrambi i genitori saranno presenti alle gare ludiche, saggi ginnici, incontri genitori/insegnanti o occasioni di tal genere.
6) Nulla è dovuto come contributo al mantenimento del coniuge, attesa l'autosufficienza economica di entrambe le parti.
7) In ordine al mantenimento della bambina, ciascuno dei genitori provvederà direttamente alla figlia nel periodo in cui l'avrà con sé e ciò in conformità al regime di affidamento condiviso paritario alternato di cui innanzi, volto a garantire Per_ identici tempi di permanenza della piccola presso la madre ed il padre, la cui situazione reddituale è stata attentamente documentata in allegato al ricorso.
8) Quanto alle spese straordinarie per la figlia, i due genitori, di comune accordo, hanno statuito che di queste si farà completo ed esclusivo carico la Sig.ra in ragione della sua superiore capacità reddituale;
in tal modo la piccola Pt_1 Per_1 potrà continuare a mantenere lo stesso livello di vita e le consuete abitudini godute durante l'unione tra la mamma ed il papà; a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono spese straordinarie al 100% a carico della madre: tutte le spese scolastiche sia per l'istruzione pubblica che privata (costo iscrizione, contributi volontari statuiti dalla scuola, rette mensili delle scuole/istituti/università privati, libri e corredo scolastico per tutto l'anno, mensa scolastica, divisa, frequentazione di corsi extra, futuro alloggio presso la sede universitaria se lontana dal luogo di residenza dei genitori), l'eventuale servizio di scuolabus o comunque le spese di trasporto per gli spostamenti quotidiani della minore, i viaggi e le gite di istruzione sia scolastici che extrascolastici, la dotazione informatica di base (pc/tablet) connessa al programma di studi ordinario o differenziato seguito dalla minore, le spese per tutte le attività sportive, ludiche, ricreative e di formazione praticate dalla minore e pertinenti abbigliamento ed attrezzature, tutte le spese sanitarie, sia coperte che non coperte dal S.S.N., il costo della tata / baby sitter dal Lunedì al Per_ Venerdì fino a che non diventerà perfettamente autonoma, poiché i coniugi hanno sempre potuto contare su una figura d'ausilio fin dalla nascita della bambina;
solo per quanto qui non espressamente previsto, sempre al fine di determinare le ulteriori spese straordinarie integralmente a carico della madre si potrà fare riferimento al Protocollo d'Intesa sulla gestione dei processi in materia di famiglia siglato in data 20/05/2021 dal Presidente Vicario del Tribunale di NO e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di NO.
Resta inteso che tali determinazioni saranno oggetto di revisioni e/o modifiche in ipotesi di cambiamenti delle condizioni economiche di ciascuno dei genitori.
9) L'assegno unico universale per i figli (così come qualunque eventuale altra forma assistenziale integrativa e/o sostituiva prevista a sostegno dei nuclei familiari) verrà percepito da ambo i genitori al 50% ciascuno, con onere, a decorrere dalla data del presente atto, del genitore percipiente di corrispondere all'altro genitore mensilmente la metà dell'assegno unico universale o di qualsivoglia altra forma assistenza integrativa e/o sostitutiva prevista a sostegno dei nuclei familiari entro 5 giorni dall'accredito sul proprio conto corrente, laddove il sussidio non sia erogato direttamente dall' o dagli altri istituti CP_1 assistenziali a entrambi i genitori in egual misura. In caso di variazione dell'importo dell'assegno unico universale o di altra forma assistenziale integrativa e/o sostitutiva prevista a sostegno del nucleo familiare, il genitore percipiente in via integrale dovrà immediatamente comunicare all'altro genitore ogni variazione dell'importo e/o della data di accredito tramite esibizione di estratto conto o di altro istituto erogante. CP_1
10) E' inoltre fatto espresso accordo tra i coniugi che:
10a) il motociclo BMW GS targato DB45634 ed il ciclomotore Yamaha 150 targato EV93882 (per il cui acquisto venne acceso un finanziamento attualmente ancora attivo e per il quale il sig. corrisponde una rata mensile Parte_2 trattenuta direttamente con RID sul proprio conto corrente), a questi in uso esclusivo e formalmente intestati alla Sig.ra per ragioni di opportunità fiscale ed assicurativa rimarranno intestati alla Sig.ra Parte_1 Parte_1 che continuerà a concederne al Sig. l'uso esclusivo fino alla rottamazione;
il Sig. provvederà al Parte_2 Parte_2 pagamento della relativa tassa di possesso ed al premio della polizza assicurativa formalmente intestata alla Sig.ra
[...]
. Resteranno a carico del Sig. tutti gli oneri amministrativi, le eventuali multe e contravvenzioni Parte_1 Parte_2 stradali, nonché ogni responsabilità conseguente all'uso dei citati veicoli. Il sig. fin d'ora manleva la Sig.ra Parte_2
da ogni e qualsivoglia responsabilità al riguardo. Parte_1
10b) Il Sig. attualmente esercita la professione nell'appartamento ubicato in NO, alla Via San Massimo, Parte_2 di proprietà della Sig.ra , in virtù di contratto di comodato ad uso gratuito. La Sig.ra Parte_1 Parte_1
consente che l'uso di detto immobile e la sua destinazione a studio professionale continuino in favore del Sig.
[...] Pt_2
sempre a titolo gratuito, fino al 30/06/2025. Resta inteso che, fino a tale data o comunque fino al rilascio
[...] dell'immobile, gli oneri, le tasse e le eventuali spese dovute per l'utilizzo dell'appartamento saranno a carico del Sig. Pt_2
Due mesi prima della scadenza del termine del 30/06/2025, innanzi previsto, sarà facoltà del Sig. far pervenire Pt_2 alla Sig.ra una proposta di locazione a titolo oneroso, che la medesima sarà libera di valutare al fine di eventualmente Pt_1 sostituire al rilascio dell'immobile da parte del comodatario la stipula di un contratto di fitto per i medesimi locali.
10c) La Sig.ra entro tre giorni dal deposito del presente ricorso, restituirà al Sig. la somma di € 25.000,00 Pt_1 Pt_2
(dico: venticinquemila), conferita da questi alla moglie – a titolo di prestito infruttifero – per l'acquisto della casa intestata alla figlia minore. Per_ 11) Onde preservare la serenità della piccola , le parti statuiscono che – nel caso una di loro o entrambe intendano intraprendere una stabile convivenza more uxorio o risposarsi con altra persona – i presenti patti dovranno essere completamente rivisti.
12) I coniugi prestano fin d'ora il consenso reciproco per il rilascio e/o rinnovo dei loro documenti d'identità e passaporti e per il rilascio e/o rinnovo dei documenti d'identità e passaporti della loro figlia.
13) Le spese e le competenze del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
Le parti, congiuntamente, stabiliscono che i suddetti patti abbiano efficacia tra loro sin dalla sottoscrizione del presente ricorso, impegnandosi ad osservarli a partire dalla data della firma del presente ricorso.”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Vanno disposte le formalità previste dall'art. 10 della citata legge dell'1.12.1970 n. 898.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato Parte_1 nata a [...] il [...], e , nato a [...] il Parte_2
20.06.1965, che hanno contratto matrimonio a AC (AG) il 05.04.2003 (atto n. 14, Parte II, Serie A);
b) conferma le condizioni di cui al ricorso e alla sentenza di separazione da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in NO nella Camera di Consiglio del 21.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NO, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 07.08.2024 al n. 1939/2024 R.G. avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da: nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Parte_1 lo studio dell'Avv. CAMPANELLA SAVINA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
e da nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_2 lo studio dell'Avv. ROCCHI DANILA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrenti- con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
-interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05.08.2024, gli epigrafati ricorrenti, secondo quanto prevede l'art. 473- bis.49 c.p.c., hanno proposto domanda di separazione e domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 05.04.2003, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di AC (AG) al n. 14, parte II, serie A. Con sentenza non definitiva del giudizio è stata pronunziata la separazione personale dei coniugi (sentenza n. 506/2024 del 26.12.2024). Inoltre, non essendo la domanda di divorzio procedibile prima del decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa è stata rimessa sul ruolo del Presidente relatore.
Trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi - e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – e divenuta irrevocabile la sentenza, si è provveduto ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 nonché la dichiarazione di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Ed infatti, con il richiamato provvedimento, il Tribunale di NO ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e . Parte_1 Parte_2
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con l'accoglimento delle stesse condizioni della separazione che di seguito si riportano testualmente:
“1) Le parti espressamente e liberamente consentono alla loro separazione personale, dandosi reciprocamente atto che il presente ricorso è consensualmente formulato per la volontà di chiudere il loro rapporto coniugale, insanabilmente compromesso, all'insegna del rispetto e della composizione civile delle loro divergenze, soprattutto per la serenità della loro figlia;
2) I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente.
3) La casa familiare, sita in NO (NA), alla via Facente 1^ tr.sa 47bis, di proprietà esclusiva del Sig. , Parte_2 Per_ resta a questi assegnata: ivi continuerà a vivere anche la figlia quando la piccola si recherà dal padre.
La Sig.ra si è già trasferita in NO (NA), alla Via M. De Sena – P.zzo Masullo, presso l'immobile Parte_1 Per_ da lei acquistato ed intestato alla figlia minore: ivi vivrà anche la piccola quando si recherà dalla madre.
I mobili gli arredi e gli elettrodomestici a conforto della casa familiare di NO (NA) alla via Facente 1^ tr.sa 47bis, resteranno completamente a beneficio dell'immobile nel quale attualmente si trovano.
Ogni eventuale futuro cambiamento di casa sia della Sig.ra che del Sig. al di fuori della Parte_1 Parte_2 città di NO, atteso il particolare regime di affidamento della figlia di cui al successivo art. 4), andrà concordato tra i genitori e, nel caso avvenga, comporterà la necessità per le parti – fermo restando l'affidamento condiviso paritario alternato della figlia – di rivedere il calendario di cui al successivo art. 5, sempre garantendosi l'assidua frequentazione della figlia per tempi corrispondenti a quelli attuali. Per_ 4) La figlia minore è affidata in via condivisa, con collocazione paritetica, ad ambi i genitori, che eserciteranno una responsabilità genitoriale comune nel rispetto di tempi e modi di permanenza dei figli con il padre e con la madre e mantenimento come residenza anagrafica della minore la casa familiare in NO (NA), alla Via Facente 1^ tr.sa 47bis. Entrambi i genitori eserciteranno la potestà genitoriale separatamente sui figli, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza, ma coopereranno e concorderanno le scelte principali della vita della figlia, come quelli inerenti la salute, l'educazione e l'istruzione, garantendo sempre che la minore abbia un rapporto continuativo e significativo con tutte e due le figure genitoriali.
5) Scegliendo le parti – nel superiore interesse della minore – la formula dell'affidamento condiviso paritario alternato Per_ (quindi una soluzione paritetica, che preveda tempi di permanenza equivalenti presso il padre e la madre), la piccola , nell'arco di una settimana starà quattro giorni con la madre e tre giorni con il padre e, la settimana seguente, quattro giorni con il padre e tre giorni con la madre e così alternando a seguire.
In particolare, nell'arco di un mese, la figlia starà con ciascun genitore secondo il calendario riportato nel seguente schema:
Nei giorni previsti dal calendario, la bambina verrà prelevata dal genitore di turno (o suo delegato) direttamente all'uscita da scuola e riaccompagnata sempre a scuola la mattina seguente al giorno finale del suo turno (esempio: il Lunedì della prima settimana la madre o suo delegato preleva la figlia all'uscita da scuola, la tiene con sé tre notti e la mattina del Giovedì la riaccompagna direttamente a scuola).
Nei periodi di non frequenza scolastica, i prelievi dei genitori avverranno presso il portone della casa dove l'altro coniuge risiede alle ore 11:00 e la figlia sarà ivi riaccompagnata – alla fine dei giorni di turno – alle ore 11:00 del mattino seguente.
I genitori, solo di comune accordo e nel superiore interesse della figlia minore, potranno eccezionalmente convenire delle modifiche del calendario innanzi riportato, purché vengano sempre garantiti tempi equipollenti di permanenza della bambina presso l'uno e l'altra.
Per quanto riguarda le festività natalizie, queste saranno trascorse dalla minore alternativamente con il padre o con la madre: un anno trascorrerà il periodo dal 24 al 30 Dicembre con un genitore e quello dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, e viceversa per l'anno a seguire, procedendo ad alternare per ogni annualità salvo diversi accordi tra i genitori intercorsi e/o intercorrenti esclusivamente nell'interesse della minore.
Per le festività pasquali, un anno la figlia trascorrerà il periodo dal Venerdì Santo al Lunedì in albis con un genitore e l'anno dopo lo trascorrerà con l'altro genitore, e così alternando per gli anni a seguire, salvo diversi accordi tra i genitori.
Per il periodo estivo: nel mese di Agosto, in deroga al regime ordinario, la figlia potrà stare con ciascun genitore per 15 giorni consecutivi o non consecutivi, da concordarsi congiuntamente;
la scelta di tali periodi sarà di volta in volta concordata tra le parti entro il 31 Maggio di ogni anno.
Nei rimanenti mesi di Giugno e Luglio si continuerà, invece, ad osservare il calendario ordinario (di cui allo schema che precede), salvo diversi accordi tra i genitori intercorsi e/o intercorrenti esclusivamente nell'interesse della minore.
La minore, inoltre, trascorrerà la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori staranno col genitore festeggiato, mentre i compleanni, e le ricorrenze, i saggi e quant'altro possa interessare alla bambina verranno possibilmente trascorsi dalla famiglia assieme (in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza della bambina con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto (un anno la festeggiata trascorrerà il giorno del suo compleanno con un genitore dalla mattina fino alle ore 18.00 e con l'altro genitore dalle ore 18.00 alla mattina del giorno seguente, e viceversa per l'anno a seguire). Resta inteso che entrambi i genitori saranno presenti alle gare ludiche, saggi ginnici, incontri genitori/insegnanti o occasioni di tal genere.
6) Nulla è dovuto come contributo al mantenimento del coniuge, attesa l'autosufficienza economica di entrambe le parti.
7) In ordine al mantenimento della bambina, ciascuno dei genitori provvederà direttamente alla figlia nel periodo in cui l'avrà con sé e ciò in conformità al regime di affidamento condiviso paritario alternato di cui innanzi, volto a garantire Per_ identici tempi di permanenza della piccola presso la madre ed il padre, la cui situazione reddituale è stata attentamente documentata in allegato al ricorso.
8) Quanto alle spese straordinarie per la figlia, i due genitori, di comune accordo, hanno statuito che di queste si farà completo ed esclusivo carico la Sig.ra in ragione della sua superiore capacità reddituale;
in tal modo la piccola Pt_1 Per_1 potrà continuare a mantenere lo stesso livello di vita e le consuete abitudini godute durante l'unione tra la mamma ed il papà; a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono spese straordinarie al 100% a carico della madre: tutte le spese scolastiche sia per l'istruzione pubblica che privata (costo iscrizione, contributi volontari statuiti dalla scuola, rette mensili delle scuole/istituti/università privati, libri e corredo scolastico per tutto l'anno, mensa scolastica, divisa, frequentazione di corsi extra, futuro alloggio presso la sede universitaria se lontana dal luogo di residenza dei genitori), l'eventuale servizio di scuolabus o comunque le spese di trasporto per gli spostamenti quotidiani della minore, i viaggi e le gite di istruzione sia scolastici che extrascolastici, la dotazione informatica di base (pc/tablet) connessa al programma di studi ordinario o differenziato seguito dalla minore, le spese per tutte le attività sportive, ludiche, ricreative e di formazione praticate dalla minore e pertinenti abbigliamento ed attrezzature, tutte le spese sanitarie, sia coperte che non coperte dal S.S.N., il costo della tata / baby sitter dal Lunedì al Per_ Venerdì fino a che non diventerà perfettamente autonoma, poiché i coniugi hanno sempre potuto contare su una figura d'ausilio fin dalla nascita della bambina;
solo per quanto qui non espressamente previsto, sempre al fine di determinare le ulteriori spese straordinarie integralmente a carico della madre si potrà fare riferimento al Protocollo d'Intesa sulla gestione dei processi in materia di famiglia siglato in data 20/05/2021 dal Presidente Vicario del Tribunale di NO e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di NO.
Resta inteso che tali determinazioni saranno oggetto di revisioni e/o modifiche in ipotesi di cambiamenti delle condizioni economiche di ciascuno dei genitori.
9) L'assegno unico universale per i figli (così come qualunque eventuale altra forma assistenziale integrativa e/o sostituiva prevista a sostegno dei nuclei familiari) verrà percepito da ambo i genitori al 50% ciascuno, con onere, a decorrere dalla data del presente atto, del genitore percipiente di corrispondere all'altro genitore mensilmente la metà dell'assegno unico universale o di qualsivoglia altra forma assistenza integrativa e/o sostitutiva prevista a sostegno dei nuclei familiari entro 5 giorni dall'accredito sul proprio conto corrente, laddove il sussidio non sia erogato direttamente dall' o dagli altri istituti CP_1 assistenziali a entrambi i genitori in egual misura. In caso di variazione dell'importo dell'assegno unico universale o di altra forma assistenziale integrativa e/o sostitutiva prevista a sostegno del nucleo familiare, il genitore percipiente in via integrale dovrà immediatamente comunicare all'altro genitore ogni variazione dell'importo e/o della data di accredito tramite esibizione di estratto conto o di altro istituto erogante. CP_1
10) E' inoltre fatto espresso accordo tra i coniugi che:
10a) il motociclo BMW GS targato DB45634 ed il ciclomotore Yamaha 150 targato EV93882 (per il cui acquisto venne acceso un finanziamento attualmente ancora attivo e per il quale il sig. corrisponde una rata mensile Parte_2 trattenuta direttamente con RID sul proprio conto corrente), a questi in uso esclusivo e formalmente intestati alla Sig.ra per ragioni di opportunità fiscale ed assicurativa rimarranno intestati alla Sig.ra Parte_1 Parte_1 che continuerà a concederne al Sig. l'uso esclusivo fino alla rottamazione;
il Sig. provvederà al Parte_2 Parte_2 pagamento della relativa tassa di possesso ed al premio della polizza assicurativa formalmente intestata alla Sig.ra
[...]
. Resteranno a carico del Sig. tutti gli oneri amministrativi, le eventuali multe e contravvenzioni Parte_1 Parte_2 stradali, nonché ogni responsabilità conseguente all'uso dei citati veicoli. Il sig. fin d'ora manleva la Sig.ra Parte_2
da ogni e qualsivoglia responsabilità al riguardo. Parte_1
10b) Il Sig. attualmente esercita la professione nell'appartamento ubicato in NO, alla Via San Massimo, Parte_2 di proprietà della Sig.ra , in virtù di contratto di comodato ad uso gratuito. La Sig.ra Parte_1 Parte_1
consente che l'uso di detto immobile e la sua destinazione a studio professionale continuino in favore del Sig.
[...] Pt_2
sempre a titolo gratuito, fino al 30/06/2025. Resta inteso che, fino a tale data o comunque fino al rilascio
[...] dell'immobile, gli oneri, le tasse e le eventuali spese dovute per l'utilizzo dell'appartamento saranno a carico del Sig. Pt_2
Due mesi prima della scadenza del termine del 30/06/2025, innanzi previsto, sarà facoltà del Sig. far pervenire Pt_2 alla Sig.ra una proposta di locazione a titolo oneroso, che la medesima sarà libera di valutare al fine di eventualmente Pt_1 sostituire al rilascio dell'immobile da parte del comodatario la stipula di un contratto di fitto per i medesimi locali.
10c) La Sig.ra entro tre giorni dal deposito del presente ricorso, restituirà al Sig. la somma di € 25.000,00 Pt_1 Pt_2
(dico: venticinquemila), conferita da questi alla moglie – a titolo di prestito infruttifero – per l'acquisto della casa intestata alla figlia minore. Per_ 11) Onde preservare la serenità della piccola , le parti statuiscono che – nel caso una di loro o entrambe intendano intraprendere una stabile convivenza more uxorio o risposarsi con altra persona – i presenti patti dovranno essere completamente rivisti.
12) I coniugi prestano fin d'ora il consenso reciproco per il rilascio e/o rinnovo dei loro documenti d'identità e passaporti e per il rilascio e/o rinnovo dei documenti d'identità e passaporti della loro figlia.
13) Le spese e le competenze del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
Le parti, congiuntamente, stabiliscono che i suddetti patti abbiano efficacia tra loro sin dalla sottoscrizione del presente ricorso, impegnandosi ad osservarli a partire dalla data della firma del presente ricorso.”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Vanno disposte le formalità previste dall'art. 10 della citata legge dell'1.12.1970 n. 898.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato Parte_1 nata a [...] il [...], e , nato a [...] il Parte_2
20.06.1965, che hanno contratto matrimonio a AC (AG) il 05.04.2003 (atto n. 14, Parte II, Serie A);
b) conferma le condizioni di cui al ricorso e alla sentenza di separazione da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in NO nella Camera di Consiglio del 21.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca