Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4903/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies 3° comma c.p.c. nella causa iscritta al n. 4903/2024 r.g.a.c.
TRA
, con sede in Pozzuoli (NA), alla Via S. Di Giacomo 6 (P. Parte_1
IVA: , in persona del suo legale rapp.te pro tempore, sig.ra , P.IVA_1 Parte_1
rapp.ta e difesa dall'avv. Roberto Buonanno (c.f.: ), presso il quale CodiceFiscale_1
elegge domicilio in Pozzuoli (NA), alla Via Celle 2, giusta procura in atti.
- Ricorrente
E
(c.f.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
l.r.p.t., elett.te dom.ta presso lo studio dell'Avv. SCOLERI GIANLUCA (c.f.:
dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti. C.F._2
- Resistente
OGGETTO: azione di adempimento
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c. la (sin d'ora ) Parte_1 Pt_1
ha chiesto condannarsi l' , a pagare, in favore della Controparte_2
ricorrente, la somma di € 151.477,17, nonché gli interessi maturandi ex art. 1283 cod.civ..
A tal fine ha dedotto che:
➢ con ricorso monitorio del 23.3.2012, la ricorrente deduceva di essere creditrice dell' , della somma di € 260.053,47, dovuta a saldo di prestazioni Controparte_3
1
2011, le fatture indicate in ricorso ed emesse;
la richiesta aveva, inoltre, ad oggetto il riconoscimento degli interessi al tasso indicato ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.lgs. n.
231 del 9.10.2002;
➢ a fronte di detto ricorso veniva emesso il decreto ingiuntivo n. 222/2012 del G.M. presso il Tribunale di Napoli, con la condanna della debitrice a "pagare … la somma di
€ 260.053,47, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo …"; con il citato decre- to, il giudice adito nulla, dunque, statuiva sulla domanda, benché espressamente formulata, di pagamento degli interessi ex artt. 4 e 5 del d.lgs n. 231/2002, limitando- si ad ingiungere il pagamento di quelli solo “legali”, vale a dire dei soli interessi dovuti ai sensi del comma 1 dell'art. 1284 cod. civ.;
➢ successivamente alla notifica del citato decreto e dell'atto di precetto di pagamento,
l'azienda debitrice provvedeva al pagamento di un acconto di € 150.382,33, di cui €
4.578,00 per interessi legali;
successivamente e solo in data 17/10/2023, la debitrice provvedeva al pagamento della ulteriore somma di € 128.697,87 di cui: € 114.364,98
a titolo di capitale ed € 14.246,74 a titolo di interessi legali, al tasso ex art. 1284, comma 1, cod. civ. e non già ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n.231/2002, assumen- do l'idoneità di tale pagamento a saldare il dovuto.
Ciò premesso, la ricorrente ha ritenuto non satisfattivo detto pagamento, spettando- le maggiori somme per interessi, ex artt. 4 e 5 del d. lgs. n. 231 del 9.10.2002 (come da conteggi allegati) e non solo quelli ex art. 1284, comma 1, cod. civ..
Si è costituita l' contestando la fondatezza della domanda. Controparte_3
In particolare ha evidenziato che avverso il Decreto Ingiuntivo n. 222/2012 la Pt_2
2 proponeva opposizione con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Napoli;
il relativo
[...]
giudizio, contraddistinto dal numero di RG 71089/2012, veniva deciso con la Sentenza
n. 8684/2023 del 25.9.2023, ormai passata in cosa giudicata, con cui il Tribunale
“definitivamente pronunziando sull'opposizione monitoria proposta da CP_3
con citazione notificata il 16-5-12, così provvede:
[...]
a) previa revoca dell'opposto decreto ingiuntivo n. 222/12, dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla somma di euro 145.688,49 (+4.578,00) e condanna
2
a pagare a la somma di euro 114.364,98 Controparte_3 Parte_1
oltre interessi legali dalla domanda monitoria;
2) condanna detta a pagare le spese processuali (al 30% da riferirsi alla fase monitoria) che complessivamente liquida in euro
800 per esborsi ed euro 6.000,00 per compensi oltre forfettarie-CPA-IVA come per legge”.
La provvedeva al pagamento delle somme di cui alla condanna mediante Pt_2
apposito mandato di pagamento del 19.10.2023.
Ciò chiarito, la resistente ha contestato la riproponibilità della domanda non esami- nata o non rigettata in sede di procedura monitoria ex art. 640 c.p.c., dovendosi neces- sariamente avere riguardo anche alla sentenza con cui veniva definito il giudizio di opposizione.
Ha, quindi, eccepito l'inammissibilità della domanda operando in materia una preclu- sione da giudicato, stante l'implicita statuizione di rigetto della domanda avente ad oggetto i maggiori interessi richiesti.
Ha, in subordine, invocato l'acquiescenza alla sentenza prestata dalla ricorrente non- ché, in ogni caso, l'erroneità dei conteggi operati.
All'udienza del 20 gennaio 2025 la causa è stata rimessa in decisione a norma dell'art.281 sexies 3° comma c.p.c..
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La domanda proposta dalla ricorrente è inammissibile dovendosi accogliere, sul pun- to, l'eccezione di giudicato sollevata dalla resistente . Controparte_3
Invero l'assunto da cui pare muovere la ricorrente è che, nel riconoscerle i soli “inte- ressi legali” sia in sede di emissione del decreto ingiuntivo che di delibazione sull'opposizione proposta dall' , il Tribunale non si sia pronunziato sulla Controparte_3
sua domanda avente ad oggetto gli interessi ex artt. 4 e 5 del d. lgs. n. 231 del 9.10.2002
e che tale omissione la abiliti a proporre, in un altro giudizio, la stessa domanda, avente carattere accessorio rispetto al credito principale.
In particolare, la sottolinea come il Tribunale, nei richiamati provvedimenti Pt_1
giurisdizionali, non abbia negato il suo diritto a ottenere gli interessi ex artt. 4 e 5 del d. lgs. n. 231 del 9.10.2002, ma si sia semplicemente limitato a riconoscere, nei rispettivi
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dispositivi, gli interessi legali, utilizzando una formula generica, che non può essere estesa al tasso previsto dagli artt. 4 e 5 del d. lgs. n. 231 del 9.10.2002 (vedi al riguardo
Cass., sez. un., n. 12449 del 07/05/2024, nonché Cass., sez. III, n. 19015 del
11/07/2024)”.
Orbene ritiene questo Giudice che la tesi della ricorrente non è condivisibile alla luce del fatto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo deciso con la sentenza n.
8684/2023 del 25.9.2023 ha riproposto (ovvero, in ogni caso, avrebbe dovuto ripropor- re) l'unica domanda relativa agli interessi, avente ad oggetto gli interessi al tasso previsto dagli artt. 4 e 5 del d. lgs. n. 231 del 9.10.2002.
Di conseguenza, nel riconoscere gli interessi al tasso legale (o meglio al tasso previsto dal comma 1 dell'art. 1284 cod. civ.), il giudice dell'opposizione si è, in ogni caso, pronunziato sulla domanda della in senso non conforme alla sua richiesta, Pt_1
sicché la parte avrebbe dovuto impugnare la statuizione sugli interessi, proponendo apposito gravame.
In altri termini, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, vi è stata una pro- nunzia sugli interessi (ancor meglio, sull'unica domanda avente ad oggetto gli interes- si), con statuizione ormai passata in giudicato (non vi è stato appello sul punto, vedi certificazione di passaggio in giudicato).
La presenza di una decisione esplicita impedisce la riproposizione della stessa do- manda in altro giudizio, poiché la questione è ormai coperta dal giudicato;
peraltro, secondo Cass., sez. un., n. 12449/2024, nel caso in cui vi sia condanna al pagamento dei soli “interessi legali”, il creditore deve reagire al mancato riconoscimento dei c.d.
“interessi maggiorati” o “super-interessi” attraverso il “rimedio impugnatorio” (cfr. p. 11 sentenza); tale statuizione è condivisibile se si considera che una pronunzia sugli interessi vi è stata, sia pure ad un tasso diverso da quello richiesto dal creditore, e che la fattispecie costitutiva dei c.d. super-interessi è connotata soltanto da “relativa autono- mia” rispetto a quella produttiva degli ordinari interessi legali (si tratta pur sempre di interessi legali, ma cambia il tasso di riferimento, cfr. il primo e il quarto comma dell'art. 1284 cod. civ.)”.
Va, inoltre, segnalato come parte ricorrente non si misuri con la natura dei crediti
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azionati nell'ambito del giudizio definito con la sentenza n. 8684/2023 del 25.9.2023 e nell'ambito del presente giudizio.
Siamo, invero, in presenza del medesimo ed unitario diritto al risarcimento del dan- no per ritardato adempimento di obbligazioni pecuniarie.
Si tratta, pertanto, del medesimo diritto di credito (avente natura risarcitoria), dei medesimi danni e dei medesimi fatti costitutivi (ritardo nell'adempimento per un determinato lasso di tempo).
Invero gli interessi moratori hanno funzione risarcitoria e costituiscono una liquida- zione forfettaria minima ex lege del danno da ritardo nelle obbligazioni pecuniarie.
Le diverse norme che fissano la misura degli interessi moratori dispensano il danneg- giato dall'onere di provare il danno sofferto e rappresentano esclusivamente differenti modalità per procedere alla liquidazione forfettaria ex lege di un danno ontologicamen- te unitario.
Ciò premesso e venendo al caso in esame, può affermarsi che nel giudizio esitato nella sentenza n. 8684/2023 del 25.9.2023 la domanda avente ad oggetto il riconosci- mento di tale diritto di credito di natura risarcitoria è stato espressamente esaminata ed accolta, sebbene, all'esito del percorso interpretativo del titolo giudiziale avallato dalla Suprema Corte di Cassazione a SU nella pronunzia n. 12449/2024, essa debba intendersi accolta nei limiti del tasso di interesse previsto dall'art.1284 1° comma c.c. e non già del tasso di interesse, pur richiesto, di cui agli artt. 4 e 5 del d. lgs. n. 231 del
9.10.2002.
Non può, pertanto, condividersi l'assunto di parte ricorrente secondo cui la domanda non sarebbe stata esaminata in quanto, sebbene sia difettata una espressa delibazione in ordine alla insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del tasso di cui agli artt.
4 e 5 del d. lgs. n. 231 del 9.10.2002, la predetta opzione interpretativa del titolo giudiziale ha ineludibilmente ed alternativamente condotto ad incasellare il danno riconosciuto nella fattispecie normativa di cui all'art.1284 1° comma c.c. (fatta salva, ovviamente, la possibilità per il creditore di adire il G.E. al fine di vedere riconosciuta un'opzione interpretativa del titolo giudiziale difforme da quella prefigurata dalla
Cassazione a SU nella pronunzia n. 12449/2024).
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In breve può affermarsi che nel presente giudizio parte ricorrente ha finito con l'invocare un diverso criterio legale di liquidazione forfettaria minima del danno da ritardo (con conseguente diverso tasso di interesse), criterio (quello derivante dall'applicazione degli artt. 4 e 5 del d. lgs. n. 231 del 9.10.2002), tuttavia, che si pone in termini di alternatività ed incompatibilità (e non di cumulabilità) rispetto a quello affermato nella sentenza n. 8684/2023 del 25.9.2023 (art.1284 1° comma c.c.).
Non si verte, invero, nell'ipotesi di esercizio della facoltà di provare il maggior danno;
si è, piuttosto, in presenza nel tentativo giudiziale (nel secondo giudizio) di invocare una fattispecie legale di danno presunto diversa ed alternativa rispetto a quella affermata nella sentenza passata in giudicato.
Volendo operare un parallelismo con analoga fattispecie, si ipotizzi che un soggetto, che abbia subito un danno biologico di natura permanente (danno micropermanente) nell'ambito di una fattispecie risarcitoria di cui all'art.2051 c.c., invochi l'applicazione, per la liquidazione equitativa di tale danno, delle tabelle elaborate dal Tribunale di
Milano e, nella sentenza resa su tale domanda, il Giudice (anche immotivatamente) provveda a liquidare il danno facendo applicazione delle Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale per lesioni micropermanenti di cui al Codice delle Assicurazioni.
Non pare potersi dubitare, nel caso di specie, che il danneggiato, al fine di ottenere il riconoscimento dei maggiori importi derivanti dall'applicazione del criterio liquidatorio del danno, concretamente invocato e (seppur implicitamente) disatteso dal primo giudice, sia gravato dell'onere di impugnare tale sentenza, apparendo chiaramente inammissibile una seconda iniziativa giudiziale volta ad ottenere la differenza tra quanto concretamente ottenuto e quanto ottenibile in applicazione delle Tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano per la liquidazione del medesimo danno, ostandovi la preclusione da giudicato.
Anche nel nostro caso, pertanto, va affermata l'inammissibilità di una seconda inizia- tiva giudiziale volta a ricollocare il medesimo danno da ritardo nell'ambito di una fattispecie legale di liquidazione alternativa a quella utilizzata dal giudice della prima iniziativa in una sentenza, poi, passata in giudicato.
Di nessun rilievo appare, inoltre, che l'attuale ricorrente, nel costituirsi nel giudizio di
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opposizione a decreto ingiuntivo definito con la sentenza n. 8684/2023 del 25.9.2023, abbia eventualmente preferito non riproporre la domanda non accolta in sede monitoria e volta ad ottenere il riconoscimento degli interessi al tasso di cui agli artt. 4
e 5 del d. lgs. n. 231 del 9.10.2002, limitandosi a chiedere il rigetto dell'opposizione proposta.
Invero il predetto giudizio di opposizione (giudizio a cognizione piena) ha reso piena- mente operativo il dovere della parte di richiedere al Giudice una espressa statuizione volta a correggere e correttamente individuare il criterio legale da applicarsi per la liquidazione del danno da ritardo nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie, pena la preclusione da giudicato che, come noto, copre il dedotto ed il deducibile.
Invero il giudicato formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti copre il dedotto
e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, dunque, investe non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto prospettate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, che, sebbene non specificamente sollevate, costituiscono antecedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (cfr., ex plurimis, Cass. 28 ottobre 2011, n. 22520; Cass. 16 agosto 2012, n. 14535; Cass. 4 marzo 2020, n. 6091).
Le ragioni di cui sopra conducono alla declaratoria di inammissibilità della domanda proposta dalla ricorrente stante la preclusione da giudicato.
Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano come da di- spositivo facendo applicazione delle tariffe di cui al DM n.55 del 2014, dello scaglione tariffario corrispondente alla misura del credito azionato e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta dalla difesa della resistente . Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ dichiara inammissibili le domande proposte dalla ricorrente Parte_1
, in persona del l.r.p.t., nei confronti della resistente
[...] CP_3
, in persona del l.r.p.t.;
[...]
➢ condanna la ricorrente , in persona del l.r.p.t., alla Parte_1
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refusione delle spese di lite in favore della resistente , in per- Controparte_3
sona del l.r.p.t., spese che si liquidano in euro 5.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, ed accessori di legge se dovuti.
Si comunichi ai difensori.
Così deciso in Napoli il 28 gennaio 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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