Cass. civ., sez. I, sentenza 18/03/1967, n. 612
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Sentenza 18 marzo 1967

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Il dolo processuale di cui all'art. 395 n.1 cod.proc.civ. consiste in un raggiro subiettivamente diretto e obiettivamente idoneo a paralizzare la difesa dell'avversario e ad impedire al giudice l'accertamento della verita, ed e rilevante solo se la sentenza sia l'effetto necessario di esso. ( nella specie e stata esclusa l'ipotesi del dolo idoneo e determinante nella sottrazione -scoperta e denunziata dalla controparte- di documenti processuali, il contenuto rilevante dei quali risultava egualmente da analoghi documenti prodotti dalla controparte medesima).*

L'importanza dell'inadempimento di un contratto che si assuma collegato con altro precedente munito di clausola risolutiva espressa non puo essere valutata senza aver prima accertato se tale clausola si estenda o meno al contratto inadempiuto.*

La mancata acquisizione del fascicolo di ufficio negli ulteriori gradi del processo (nella specie, giudizio di appello) non ha Rilevanza ove il giudice non abbia ritenuta tale acquisizione necessaria ai fini della decisione.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 18/03/1967, n. 612
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 612
    Data del deposito : 18 marzo 1967

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