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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 01/04/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2534/2021
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 1/04/2025, alle ore 10:00, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per ), l'avv. LICITRA CECILIA;
Parte_1 C.F._1 per nessuno compare. Controparte_1
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. di parte attrice precisa come da citazione e successivi verbali. Discute come da note conclusionali.
Il giudice
Si ritira in camera di conIGlio.
Uscito dalla camera di conIGlio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 2534/2021 pendente tra:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (c.f. Parte_1 [...]
), con il patrocinio degli avv.ti CECILIA LICITRA (c.f.: ) C.F._2 C.F._3
e (c.f.: ) Email_1 Parte_2 C.F._4
, con elezione di domicilio in Ragusa viale Tenente Lena n. 14, Email_2 presso lo studio dell'avv. Licitra.
ATTRICE pagina 1 di 6 contro
con sede in Comiso via Puglie n. 35, (p. iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te pro tempore, con il patrocinio dell'avv. NUNZIO PELIGRA (c.f.: C.F._5
(nunzio. , con elezione di domicilio in Comiso (Rg) in via Pace n. 21, Email_3 presso lo studio dell'avv. Peligra.
CONVENUTA
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “dire, ritenere e dichiarare il diritto di al Parte_1 risarcimento del danno subito in conseguenza dell'inadempimento, per le motivazioni di cui in narrativa;
per l'effetto, condannare la alla corresponsione della somma di euro 5.956,80 ovvero Controparte_1 nella misura, maggiore o minore che sarà accertata in giudizio, con interessi e rivalutazione dal giorno dell'evento fino al soddisfo, per le ragioni di cui sopra. Con vittoria di spese e compensi difensivi del giudizio.”
Allegava a tal fine che:
- in data 8/3/2019 partoriva la sua secondogenita. Nel mese di aprile del 2019, presentava domanda di congedo di maternità con l'ausilio della la quale predisponeva la relativa domanda Controparte_1 trasmettendola in data 3/4/2019 all'I.N.P.S.; l'indennità di maternità veniva liquidata in data 6/8/2019;
- conferiva alla società convenuta anche l'incarico di trasmettere domanda di interdizione anticipata, consegnandole copia della documentazione medica specialistica comprovante lo stato di gravidanza a rischio;
- quest'ultima indennità non veniva però liquidata e, pertanto, chiedeva spiegazioni alla Controparte_1
- dall'esame dei documenti restituiti dalla società convenuta, si avvedeva che l'unica domanda presentata era stata quella relativa alla maternità obbligatoria datata 3/4/2019, relativa al periodo tra il 14/1/2019 e il 14/6/2019. Per il tramite di accertamenti successivi (istanza di accesso agli atti dell'I.N.P.S. e carteggio con la società convenuta) scopriva che non esisteva alcuna domanda di interdizione anticipata;
- in data 8/2/2021 trasmetteva alla odierna convenuta diffida con la quale chiedeva il pagamento del pregiudizio economico patito, a causa del suo comportamento negligente;
- con nota del 15/2/2021 la convenuta replicava affermando di non aver mai intrattenuto rapporti professionali con l'attrice, sostenendo di non aver né curato né gestito alcuna pratica di maternità e/o interdizione anticipata.
A tutela delle proprie ragioni risarcitorie, introduceva l'odierno giudizio, concludendo come sopra riepilogato. pagina 2 di 6 Con comparsa di risposta tempestivamente depositata si costituiva in giudizio la la quale Controparte_1 chiedeva: “in via preliminare ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della odierna convenuta e per l'effetto ed in ogni caso rigettare la avversa domanda siccome Controparte_1 inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto. Con il favore delle spese.”
Deduceva a tal fine che:
- svolgeva attività di elaborazione dati contabili e non aveva mai intrattenuto alcun rapporto professionale con la IG.ra non avendo ricevuto incarico da quest'ultima, né per la presentazione della Parte_1 domanda di maternità obbligatoria né per la presentazione della domanda di interdizione anticipata dal lavoro e neanche per la successiva richiesta di riesame;
- l'odierna attrice aveva conferito l'incarico de quo ad altri soggetti giuridici, che svolgevano attività di consulenza sociale e previdenziale;
- con raccomandata del 15/2/2021 rappresentava la propria estraneità rispetto alla richiesta di risarcimento danni avanzata dall'attrice;
- la IG. non beneficiava della prestazione economica conseguente alla interdizione anticipata dal Pt_1 lavoro (riconosciuta quando le condizioni di lavoro siano pregiudizievoli per la salute della lavoratrice e del nascituro e/o per gravi complicazioni nella gravidanza), a cagione del fatto che essa stessa non presentava ad alcun centro di assistenza sociale, né al competente ente previdenziale, i necessari certificati medici attestanti il suo status di rischio, nell'errata convinzione che la domanda di interdizione e la relativa documentazione sanitaria venissero inoltrate all'I.N.P.S. direttamente dal datore di lavoro.
Concludeva come sopra riepilogato.
Il g.i. concedeva i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. Con ordinanza del 19/7/2022 ammetteva le prove orali richieste dall'attrice. Escussi i testi, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la stessa all'odierna udienza per la discussione e decisione della causa ex art. 281-sexies c.p.c., all'esito della quale pronunciava la presente sentenza.
Nel merito
La domanda attorea è infondata e va pertanto rigettata.
In materia di responsabilità contrattuale l'art. 1218 c.c. così recita: “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento
o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”, manifestando apertis verbis un evidente favor creditoris, posto che a quest'ultimo è sufficiente provare in giudizio soltanto il titolo di credito su cui si fonda la pretesa e il danno che consegue all'inadempimento, limitandosi ad allegare l'inadempimento del debitore. Grava invece sul debitore un onere più complesso in forza del quale dovrà dimostrare di aver adempiuto o, altrimenti, l'esistenza di pagina 3 di 6 un fatto impeditivo, modificativo o estintivo del rapporto obbligatorio. Si rinvia, a tal fine, alla pacifica condivisibile giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata a far data dalla celebre sentenza della cassazione, a sezioni unite, n. 13533/2001: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.
3. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore. In tale eventualità i ruoli saranno invertiti. Chi formula l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento: sarà la controparte a dover neutralizzare l'eccezione, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico (in tal senso: sent. n. 3099-87; n. 13445-92; n. 3232-98)”.
Nel caso di specie, parte attrice non ha provato la fonte negoziale del proprio titolo di credito.
La IG.ra on ha prodotto alcun contratto di mandato concluso con la società per la Pt_1 Controparte_1 gestione della pratica della maternità, della domanda di interdizione anticipata né del riesame della pratica stessa;
gli allegati versati in atti dimostrano, invece, che l'attrice ha presentato la domanda di congedo tramite il patronato (cfr. all. 1 atto di citazione;
mandato di assistenza e rappresentanza CP_2 di cui alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 3, c.p.c., convenuta, dove inoltre si firma come CP_3
“Dati Collaboratore Volontario”):
Correttamente la società convenuta eccepisce il proprio difetto di titolarità passiva, sostenendo di non aver mai ricevuto alcun incarico professionale da parte dell'attrice.
Non è sufficiente a dimostrare la domanda attorea quanto sostenuto nell'atto introduttivo, ossia di aver tenuto i contatti con tale IG.ra , legale rappresentante della società convenuta, atteso che CP_3 la medesima IG.ra prestava lavoro di collaborazione gratuita presso il patronato che ha CP_3 CP_2 materialmente trasmesso la domanda di maternità all'I.N.P.S.
Pertanto, le conversazioni telefoniche e lo scambio di messaggi avente ad oggetto la “restituzione di documenti” è avvenuto con la IG.ra nella qualità di collaboratrice del sindacato doc. 5, CP_3 CP_2 mem. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., convenuta). La successiva richiesta avanzata dall'attrice, relativa al riesame dell'istanza di interdizione anticipata è stata invece curata dal patronato 50 e (doc. 3, Controparte_4 mem. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., convenuta). Pertanto, nessun coinvolgimento può essere addebitato alla pagina 4 di 6 società convenuta in merito all'istanza di interdizione anticipata.
Per stessa ammissione, inoltre, di parte attrice “la società convenuta si sia limitata solo ad allegare la documentazione senza mai chiedere espressamente la provvidenza dedotta, come si evince peraltro dal dossier restituito dalla medesima alla odierna concludente dietro formale richiesta” (cfr. pag. 2 atto di citazione), elemento secondario, quello della mancata pattuizione di qualsivoglia corrispettivo, che corrobora l'estraneità dal mandato di una società di capitali e la verosimiglianza del coinvolgimento del solo patronato.
Relativamente alle prove testimoniali, per quanto riguarda la testimonianza della IG.ra è CP_3 da considerarsi inammissibile atteso che è stato allegato, dalla stessa parte attrice, che la IG.ra CP_3 fosse legale rappresentante della società convenuta (art. 246 c.p.c.).
Relativamente alla prova testimoniale resa da è da considerarsi privi di efficacia Testimone_1 probatoria in favore dell'attrice, poiché integra una testimonianza de relato actoris. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, “va evidenziato che, come affermato chiaramente nella pronuncia
8358/2007, la testimonianza indiretta è la deposizione di persona che ha solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, "de relato actoris" o "de relato" in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento; i secondi depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perchè indiretta, pur potendo assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità” (Cass. civ., sez. I, sent., 15/01/2015, n. 569; di recente, nello stesso senso,
Cass. civ., sez. VI - 2, ord., 22/11/2022, n. 34345).
La teste riferisce infatti, rispondendo al capitolo contrassegnato con la lettera a) (“vero Testimone_1
o no che la IG.ra come suggerito dalla IG.ra per essersi ella stessa recata, si Pt_1 Testimone_1 rivolgeva alla ed ebbe a consegnare alla IG.ra , quale dipendente incaricata, tutta Controparte_1 Per_1 la documentazione necessaria alla domanda in uno ai dossier sanitari, come si evince dal messaggio di testo whatsapp del 16/10/2020?”) “non ho visto la onsegnare alla la documentazione Pt_1 CP_1 relativa alla pratica di maternità, ma ho visto la documentazione a casa di e lei mi disse che Pt_1
l'aveva consegnata”. Al capitolo lettera b (“vero o no che tale documentazione veniva depositata tempestivamente e comunque entro i termini per la presentazione della istanza, esattamente in data
18/3/2019, come si evince dal messaggio vocale whatsapp del 17/10/2020?”) ha risposto dicendo “è vero come mi disse la . Al capitolo lettera e (“vero o no che la concludente ebbe restituiti taluni Pt_1
pagina 5 di 6 documenti inerenti la pratica in discorso dalla IG.ra in presenza della IG.ra , Per_1 Testimone_1 comprovando con ciò il pacifico rapporto di mandato in essere tra la società convenuta e la medesima
, come si evince dai messaggi vocali whatsapp del 15/9/2020 e del 28/9/2020?”) ha risposto Parte_1 riferendo “è vero. Ricordo che io e andammo insieme a ritirare dei documenti;
non so dire che Pt_1 documenti ebbe a ritirare in quell'occasione la . Pt_1
Le risposte fornite dalla teste evidenziano la mancata conoscenza diretta di fatti a conferma dell'esistenza di un rapporto contrattuale tra l'attrice e la società convenuta, e sottolineano invece la sua conoscenza solo tramite i racconti fatti dall'attrice.
Non è, infine, di per sé prova del conferimento le e-mail scambiate con ( ”), per il CP_3 Per_1 solo fatto di avere il logo della società di cui era amministratrice nell'immagine del suo contatto whatsapp, atteso il diverso titolo per cui si era interfacciata con (doc. 5, mem. 183, co. 6, Parte_1
n. 2, c.p.c., convenuta e documentazione sottoscritta dalla stessa attrice con il patronato già menzionato, mem. 183, co. 6, n. 3, c.p.c., convenuta).
Alla luce della superiore disamina, la domanda deve essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico della IG.ra Parte_1
(c.f.: ). C.F._1
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di Parte_1
Considerato il valore della domanda, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, ridotti del 50% per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, per il numero di questioni trattate e per la mancata concessione e redazione delle più corpose comparse conclusionali e di replica di cui all'art. 190 c.p.c., si liquidano in euro 3.380,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• rigetta la domanda di proposta contro Parte_1 Controparte_1
• Condanna, altresì, a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in euro Parte_1 Controparte_1
3.380,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 1/4/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 1/04/2025, alle ore 10:00, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per ), l'avv. LICITRA CECILIA;
Parte_1 C.F._1 per nessuno compare. Controparte_1
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. di parte attrice precisa come da citazione e successivi verbali. Discute come da note conclusionali.
Il giudice
Si ritira in camera di conIGlio.
Uscito dalla camera di conIGlio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 2534/2021 pendente tra:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (c.f. Parte_1 [...]
), con il patrocinio degli avv.ti CECILIA LICITRA (c.f.: ) C.F._2 C.F._3
e (c.f.: ) Email_1 Parte_2 C.F._4
, con elezione di domicilio in Ragusa viale Tenente Lena n. 14, Email_2 presso lo studio dell'avv. Licitra.
ATTRICE pagina 1 di 6 contro
con sede in Comiso via Puglie n. 35, (p. iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te pro tempore, con il patrocinio dell'avv. NUNZIO PELIGRA (c.f.: C.F._5
(nunzio. , con elezione di domicilio in Comiso (Rg) in via Pace n. 21, Email_3 presso lo studio dell'avv. Peligra.
CONVENUTA
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “dire, ritenere e dichiarare il diritto di al Parte_1 risarcimento del danno subito in conseguenza dell'inadempimento, per le motivazioni di cui in narrativa;
per l'effetto, condannare la alla corresponsione della somma di euro 5.956,80 ovvero Controparte_1 nella misura, maggiore o minore che sarà accertata in giudizio, con interessi e rivalutazione dal giorno dell'evento fino al soddisfo, per le ragioni di cui sopra. Con vittoria di spese e compensi difensivi del giudizio.”
Allegava a tal fine che:
- in data 8/3/2019 partoriva la sua secondogenita. Nel mese di aprile del 2019, presentava domanda di congedo di maternità con l'ausilio della la quale predisponeva la relativa domanda Controparte_1 trasmettendola in data 3/4/2019 all'I.N.P.S.; l'indennità di maternità veniva liquidata in data 6/8/2019;
- conferiva alla società convenuta anche l'incarico di trasmettere domanda di interdizione anticipata, consegnandole copia della documentazione medica specialistica comprovante lo stato di gravidanza a rischio;
- quest'ultima indennità non veniva però liquidata e, pertanto, chiedeva spiegazioni alla Controparte_1
- dall'esame dei documenti restituiti dalla società convenuta, si avvedeva che l'unica domanda presentata era stata quella relativa alla maternità obbligatoria datata 3/4/2019, relativa al periodo tra il 14/1/2019 e il 14/6/2019. Per il tramite di accertamenti successivi (istanza di accesso agli atti dell'I.N.P.S. e carteggio con la società convenuta) scopriva che non esisteva alcuna domanda di interdizione anticipata;
- in data 8/2/2021 trasmetteva alla odierna convenuta diffida con la quale chiedeva il pagamento del pregiudizio economico patito, a causa del suo comportamento negligente;
- con nota del 15/2/2021 la convenuta replicava affermando di non aver mai intrattenuto rapporti professionali con l'attrice, sostenendo di non aver né curato né gestito alcuna pratica di maternità e/o interdizione anticipata.
A tutela delle proprie ragioni risarcitorie, introduceva l'odierno giudizio, concludendo come sopra riepilogato. pagina 2 di 6 Con comparsa di risposta tempestivamente depositata si costituiva in giudizio la la quale Controparte_1 chiedeva: “in via preliminare ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della odierna convenuta e per l'effetto ed in ogni caso rigettare la avversa domanda siccome Controparte_1 inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto. Con il favore delle spese.”
Deduceva a tal fine che:
- svolgeva attività di elaborazione dati contabili e non aveva mai intrattenuto alcun rapporto professionale con la IG.ra non avendo ricevuto incarico da quest'ultima, né per la presentazione della Parte_1 domanda di maternità obbligatoria né per la presentazione della domanda di interdizione anticipata dal lavoro e neanche per la successiva richiesta di riesame;
- l'odierna attrice aveva conferito l'incarico de quo ad altri soggetti giuridici, che svolgevano attività di consulenza sociale e previdenziale;
- con raccomandata del 15/2/2021 rappresentava la propria estraneità rispetto alla richiesta di risarcimento danni avanzata dall'attrice;
- la IG. non beneficiava della prestazione economica conseguente alla interdizione anticipata dal Pt_1 lavoro (riconosciuta quando le condizioni di lavoro siano pregiudizievoli per la salute della lavoratrice e del nascituro e/o per gravi complicazioni nella gravidanza), a cagione del fatto che essa stessa non presentava ad alcun centro di assistenza sociale, né al competente ente previdenziale, i necessari certificati medici attestanti il suo status di rischio, nell'errata convinzione che la domanda di interdizione e la relativa documentazione sanitaria venissero inoltrate all'I.N.P.S. direttamente dal datore di lavoro.
Concludeva come sopra riepilogato.
Il g.i. concedeva i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. Con ordinanza del 19/7/2022 ammetteva le prove orali richieste dall'attrice. Escussi i testi, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la stessa all'odierna udienza per la discussione e decisione della causa ex art. 281-sexies c.p.c., all'esito della quale pronunciava la presente sentenza.
Nel merito
La domanda attorea è infondata e va pertanto rigettata.
In materia di responsabilità contrattuale l'art. 1218 c.c. così recita: “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento
o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”, manifestando apertis verbis un evidente favor creditoris, posto che a quest'ultimo è sufficiente provare in giudizio soltanto il titolo di credito su cui si fonda la pretesa e il danno che consegue all'inadempimento, limitandosi ad allegare l'inadempimento del debitore. Grava invece sul debitore un onere più complesso in forza del quale dovrà dimostrare di aver adempiuto o, altrimenti, l'esistenza di pagina 3 di 6 un fatto impeditivo, modificativo o estintivo del rapporto obbligatorio. Si rinvia, a tal fine, alla pacifica condivisibile giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata a far data dalla celebre sentenza della cassazione, a sezioni unite, n. 13533/2001: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.
3. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore. In tale eventualità i ruoli saranno invertiti. Chi formula l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento: sarà la controparte a dover neutralizzare l'eccezione, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico (in tal senso: sent. n. 3099-87; n. 13445-92; n. 3232-98)”.
Nel caso di specie, parte attrice non ha provato la fonte negoziale del proprio titolo di credito.
La IG.ra on ha prodotto alcun contratto di mandato concluso con la società per la Pt_1 Controparte_1 gestione della pratica della maternità, della domanda di interdizione anticipata né del riesame della pratica stessa;
gli allegati versati in atti dimostrano, invece, che l'attrice ha presentato la domanda di congedo tramite il patronato (cfr. all. 1 atto di citazione;
mandato di assistenza e rappresentanza CP_2 di cui alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 3, c.p.c., convenuta, dove inoltre si firma come CP_3
“Dati Collaboratore Volontario”):
Correttamente la società convenuta eccepisce il proprio difetto di titolarità passiva, sostenendo di non aver mai ricevuto alcun incarico professionale da parte dell'attrice.
Non è sufficiente a dimostrare la domanda attorea quanto sostenuto nell'atto introduttivo, ossia di aver tenuto i contatti con tale IG.ra , legale rappresentante della società convenuta, atteso che CP_3 la medesima IG.ra prestava lavoro di collaborazione gratuita presso il patronato che ha CP_3 CP_2 materialmente trasmesso la domanda di maternità all'I.N.P.S.
Pertanto, le conversazioni telefoniche e lo scambio di messaggi avente ad oggetto la “restituzione di documenti” è avvenuto con la IG.ra nella qualità di collaboratrice del sindacato doc. 5, CP_3 CP_2 mem. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., convenuta). La successiva richiesta avanzata dall'attrice, relativa al riesame dell'istanza di interdizione anticipata è stata invece curata dal patronato 50 e (doc. 3, Controparte_4 mem. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., convenuta). Pertanto, nessun coinvolgimento può essere addebitato alla pagina 4 di 6 società convenuta in merito all'istanza di interdizione anticipata.
Per stessa ammissione, inoltre, di parte attrice “la società convenuta si sia limitata solo ad allegare la documentazione senza mai chiedere espressamente la provvidenza dedotta, come si evince peraltro dal dossier restituito dalla medesima alla odierna concludente dietro formale richiesta” (cfr. pag. 2 atto di citazione), elemento secondario, quello della mancata pattuizione di qualsivoglia corrispettivo, che corrobora l'estraneità dal mandato di una società di capitali e la verosimiglianza del coinvolgimento del solo patronato.
Relativamente alle prove testimoniali, per quanto riguarda la testimonianza della IG.ra è CP_3 da considerarsi inammissibile atteso che è stato allegato, dalla stessa parte attrice, che la IG.ra CP_3 fosse legale rappresentante della società convenuta (art. 246 c.p.c.).
Relativamente alla prova testimoniale resa da è da considerarsi privi di efficacia Testimone_1 probatoria in favore dell'attrice, poiché integra una testimonianza de relato actoris. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, “va evidenziato che, come affermato chiaramente nella pronuncia
8358/2007, la testimonianza indiretta è la deposizione di persona che ha solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, "de relato actoris" o "de relato" in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento; i secondi depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perchè indiretta, pur potendo assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità” (Cass. civ., sez. I, sent., 15/01/2015, n. 569; di recente, nello stesso senso,
Cass. civ., sez. VI - 2, ord., 22/11/2022, n. 34345).
La teste riferisce infatti, rispondendo al capitolo contrassegnato con la lettera a) (“vero Testimone_1
o no che la IG.ra come suggerito dalla IG.ra per essersi ella stessa recata, si Pt_1 Testimone_1 rivolgeva alla ed ebbe a consegnare alla IG.ra , quale dipendente incaricata, tutta Controparte_1 Per_1 la documentazione necessaria alla domanda in uno ai dossier sanitari, come si evince dal messaggio di testo whatsapp del 16/10/2020?”) “non ho visto la onsegnare alla la documentazione Pt_1 CP_1 relativa alla pratica di maternità, ma ho visto la documentazione a casa di e lei mi disse che Pt_1
l'aveva consegnata”. Al capitolo lettera b (“vero o no che tale documentazione veniva depositata tempestivamente e comunque entro i termini per la presentazione della istanza, esattamente in data
18/3/2019, come si evince dal messaggio vocale whatsapp del 17/10/2020?”) ha risposto dicendo “è vero come mi disse la . Al capitolo lettera e (“vero o no che la concludente ebbe restituiti taluni Pt_1
pagina 5 di 6 documenti inerenti la pratica in discorso dalla IG.ra in presenza della IG.ra , Per_1 Testimone_1 comprovando con ciò il pacifico rapporto di mandato in essere tra la società convenuta e la medesima
, come si evince dai messaggi vocali whatsapp del 15/9/2020 e del 28/9/2020?”) ha risposto Parte_1 riferendo “è vero. Ricordo che io e andammo insieme a ritirare dei documenti;
non so dire che Pt_1 documenti ebbe a ritirare in quell'occasione la . Pt_1
Le risposte fornite dalla teste evidenziano la mancata conoscenza diretta di fatti a conferma dell'esistenza di un rapporto contrattuale tra l'attrice e la società convenuta, e sottolineano invece la sua conoscenza solo tramite i racconti fatti dall'attrice.
Non è, infine, di per sé prova del conferimento le e-mail scambiate con ( ”), per il CP_3 Per_1 solo fatto di avere il logo della società di cui era amministratrice nell'immagine del suo contatto whatsapp, atteso il diverso titolo per cui si era interfacciata con (doc. 5, mem. 183, co. 6, Parte_1
n. 2, c.p.c., convenuta e documentazione sottoscritta dalla stessa attrice con il patronato già menzionato, mem. 183, co. 6, n. 3, c.p.c., convenuta).
Alla luce della superiore disamina, la domanda deve essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico della IG.ra Parte_1
(c.f.: ). C.F._1
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di Parte_1
Considerato il valore della domanda, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, ridotti del 50% per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, per il numero di questioni trattate e per la mancata concessione e redazione delle più corpose comparse conclusionali e di replica di cui all'art. 190 c.p.c., si liquidano in euro 3.380,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• rigetta la domanda di proposta contro Parte_1 Controparte_1
• Condanna, altresì, a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in euro Parte_1 Controparte_1
3.380,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 1/4/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
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