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Sentenza breve 22 dicembre 2025
Sentenza breve 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 22/12/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00785/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 22/12/2025
N. 01170 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00785/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm., nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 785 del 2024, proposto da ND Muthunamagonnage IS YA
Sandaruwan, rappresentato e difeso dall'avvocato Graziano Giovanni Siviero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro il Prefetto pro tempore di Brescia, il Ministero dell'Interno in persona del ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ex lege; il Questore pro tempore di Brescia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento per l'annullamento N. 00785/2024 REG.RIC.
del provvedimento Prot. N.: P-BS/L/Q/2023/109359 emesso il 5 agosto 2024 e notificato al datore di lavoro il 25 agosto 2024 (doc. 1), con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Brescia ha disposto la revoca del nulla osta all'ingresso rilasciato in favore del lavoratore TH NA AS AR in data
19.05.2024 su istanza di ND Muthnamagonnage YA Sandaruwan.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Brescia e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il dott. Angelo
RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
1. Il cittadino singalese ND Muthunamagonnage IS YA Sandaruwan, quale datore di lavoro, impugna il provvedimento del 5 agosto 2024 con cui la
Prefettura di Brescia ha revocato il nulla osta all'ingresso, rilasciato in data 19 maggio
2024 in favore del lavoratore straniero TH NA AS AR
2. È opportuno riprodurre di seguito il contenuto del ricorso proposto, omettendo soltanto quanto non immediatamente pertinente la presente fase processuale, oltre alle mere ripetizioni.
«Nell'interesse del lavoratore Sig. TH NA SO MA, il Sig.
RN UT AT AN, presentava richiesta di nulla osta ai sensi della legge 21 giugno n.73/2022. Si precisa altresì che il datore di lavoro già possedeva tutti i requisiti indispensabili affinché la sua istanza, già depositata ed integrata sia tramite spid che tramite [un professionista incaricato], N. 00785/2024 REG.RIC.
non venisse rigettata. Si precisa ulteriormente che, a parere del sottoscritto difensore, la documentazione prodotta doveva fondare il rilascio del nulla osta all'ingresso, e non – come è nei fatti accaduto – la sua revoca. Si riporta il testo del provvedimento:
“VISTA il nulla osta all'ingresso rilasciato in favore del lavoratore Sig. TH
NA SO MA in data 19/05/2024 su istanza del richiedente Sig.
RN AG NC AT AN prodotta in data 04/12/2023; VISTO l'art.42, comma 2 del decreto-legge 21 giugno
2022 n.73, convertito dalla legge 4 agosto 2022 n.122, il quale prevede, per le istanze di cui al c.d. decreto flussi, che il nulla osta al lavoro subordinato venga rilasciato, nel termine indicato dal comma 1 della medesima normativa, anche quando non siano state acquisite le informazioni relative agli elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286 e successive modificazioni ed integrazioni; CONSIDERATO che lo stesso art. 42, comma 2 del decreto-legge n.73/2022, convertito dalla legge n.122/2022, prevede che al sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi consegue la revoca del nulla osta e del visto d'ingresso; RILEVATO che in relazione all'istanza ed al nulla osta in oggetto indicati (A) è stato espresso il parere ostativo del/dei componente/i dello sportello di
IA (B) non sussistono i presupposti normativi come sotto specificato: la documentazione prodotta non è legalizzata presso l'autorità consolare italiana competente nel paese d'origine. RITENUTO pertanto di dover procedere alla revoca del succitato nulla osta; VISTA la comunicazione al richiedente/lavoratore di avvio del procedimento di revoca in data 23/07/2024 ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n.241/1990; CONSIDERATO A) che trascorsi 10 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento non sono pervenuti dall'interessato osservazioni o ulteriore documentazione; B) che in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca l'interessato osservazioni/ulteriore documentazione RITENUTO - quindi di procedere alla revoca del nulla osta (con riferimento all'ipotesi A) - che le N. 00785/2024 REG.RIC.
osservazioni e la documentazione prodotte non sono idonee a confermare il rilascio del nulla osta e pertanto occorre procedere alla revoca per quanto sopra indicato
(con rifermento all'ipotesi B): DISPONE La revoca del nulla osta in premessa indentificato. […] Alla luce di tutto quanto esposto, il sig. RN
AG NC AT AN … intende ricorrere avverso il Provvedimento di revoca … richiedendo che lo stesso venga annullato da Codesto Giudice, in quanto illegittimo ed infondato per i seguenti ordini di MOTIVI l'istanza di nulla osta del cittadino extracomunitario inoltrata, ai sensi del
Decreto-legge 21 giugno 2022 n.73, da parte del sig. RN
AG NC AT AN, come sopra rappresentato e difeso, a favore del lavoratore Sig. TH NA SO
MA consente al cittadino Extracomunitario di entrare in Italia in modo regolare, evitando sia lo sfruttamento del lavoro irregolare, sia il soggiorno irregolare in Italia;
Il Sig. RN AG NC AT
AN, ha depositato tutta la documentazione necessaria in data 4/12/2023
e, altresì, ha integrato nei termini di legge la documentazione successivamente richiesta dalle Autorità le quali, ciononostante, hanno revocato il nulla osta emesso;
Questa situazione ha creato uno stato d'ansia sia al sig. RN
AG NC AT AN, sia al lavoratore
Sig. TH NA SO MA; Questa difesa ritiene di avere dimostrato, con le argomentazioni che precedono, che IN OGNI CASO l'istanza di rilascio del nulla osta proposta alla Prefettura di Brescia dall'odierno ricorrente ben avrebbe potuto essere accolta, non sussistendo – nel caso di specie – pregnanti ragioni ostative. Alla luce di quanto sopra, confidando che il Tribunale adito, all'esito del giudizio intrapreso, voglia accogliere le domande formulate dalla scrivente difesa, si richiede PRELIMINARMENTE – sussistendo tutti i presupposti di legge – la sospensione del provvedimento Prot. N.: PBS/L/Q/2023/109359 emesso il 05.08.2024 N. 00785/2024 REG.RIC.
e notificato al datore di lavoro a tramite spid in data 25.08.2024 (doc. 1), col quale lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Brescia ha disposto la revoca del nulla osta all'ingresso rilasciato in favore del lavoratore Sig. TH
NA SO MA in data 19.05.2024 su istanza del richiedente sig.
RN UT AT AN prodotta in data
04.12.2023 I. Del Fumus Boni Iuris La proposizione del ricorso risulta evidentemente tutt'altro che infondata o pretestuosa. Il Sig. RN AG
NC AT AN, come sopra rappresentato e difeso come è evidente, è in possesso di tutti i requisiti previsti dal Decreto legge 21 giugno 2022
n.73, per ottenere il nulla osta e successivamente il visto d'ingresso. II. Del Periculum in mora […] Tanto premesso in fatto ed in diritto e per i suesposti motivi, il sottoscritto difensore nell'esclusivo interesse del proprio assistito PROPONE IMPUGNATIVA avverso il provvedimento Prot. N.: P-BS/L/Q/2023/109359 emesso il 05.08.2024 […] affinché l'Il.mo T.A.R., respinte tutte le contrarie eccezioni e deduzioni, all'esito dell'udienza da celebrarsi ex artt. 702bis e ss. c.p.c., possa così decidere: in via preliminare ed incidentale, ordinare la sospensione dell'esecuzione del provvedimento Prot. N.: P-BS/L/Q/2023/109359 emesso il 05.08.2024 […] nel merito annullare il più volte citato provvedimento e determinare l'accoglimento dell'istanza di nulla osta ai sensi del Decreto-legge 21 giugno 2022 n.73».
3.1. Il ricorso è palesemente inammissibile per genericità.
3.2. L'Amministrazione ha risposto la revoca in quanto “la documentazione prodotta non è legalizzata presso l'autorità consolare italiana competente nel paese d'origine”:
e il ricorso nulla oppone a tale motivazione.
3.3. Il ricorso non nega dunque che la documentazione non fosse legalizzata, né afferma che tale legalizzazione non fosse necessaria, ma si limita genericamente a sostenere la legittimità della posizione dello straniero, così violando l'art. 40 c.p.a., N. 00785/2024 REG.RIC.
per il quale il ricorso deve contenere i motivi specifici su cui si fonda (I comma, lett.
d) che sono altrimenti inammissibili (II comma).
3.3. Va quindi accolta l'eccezione sollevata dall'Amministrazione resistente nelle sue difese scritte, per cui a sostegno dell'impugnazione “la parte ricorrente ha dedotto un solo motivo, ove, senza specificare sul piano normativo la norma o il principio violato, si è limitata ad allegare di avere depositato nel corso del procedimento tutta la documentazione necessaria e di aver soddisfatto la richiesta di integrazione documentale formulata in sede di preavviso di rigetto dall'Amministrazione procedente”.
4. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
5. Le sese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'Amministrazione resistente, che liquida in € 1.500,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 18 dicembre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo RI, Presidente, Estensore
Alessandro Fede, Referendario
Francesca Siccardi, Referendario N. 00785/2024 REG.RIC.
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 22/12/2025
N. 01170 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00785/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm., nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 785 del 2024, proposto da ND Muthunamagonnage IS YA
Sandaruwan, rappresentato e difeso dall'avvocato Graziano Giovanni Siviero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro il Prefetto pro tempore di Brescia, il Ministero dell'Interno in persona del ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ex lege; il Questore pro tempore di Brescia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento per l'annullamento N. 00785/2024 REG.RIC.
del provvedimento Prot. N.: P-BS/L/Q/2023/109359 emesso il 5 agosto 2024 e notificato al datore di lavoro il 25 agosto 2024 (doc. 1), con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Brescia ha disposto la revoca del nulla osta all'ingresso rilasciato in favore del lavoratore TH NA AS AR in data
19.05.2024 su istanza di ND Muthnamagonnage YA Sandaruwan.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Brescia e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il dott. Angelo
RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
1. Il cittadino singalese ND Muthunamagonnage IS YA Sandaruwan, quale datore di lavoro, impugna il provvedimento del 5 agosto 2024 con cui la
Prefettura di Brescia ha revocato il nulla osta all'ingresso, rilasciato in data 19 maggio
2024 in favore del lavoratore straniero TH NA AS AR
2. È opportuno riprodurre di seguito il contenuto del ricorso proposto, omettendo soltanto quanto non immediatamente pertinente la presente fase processuale, oltre alle mere ripetizioni.
«Nell'interesse del lavoratore Sig. TH NA SO MA, il Sig.
RN UT AT AN, presentava richiesta di nulla osta ai sensi della legge 21 giugno n.73/2022. Si precisa altresì che il datore di lavoro già possedeva tutti i requisiti indispensabili affinché la sua istanza, già depositata ed integrata sia tramite spid che tramite [un professionista incaricato], N. 00785/2024 REG.RIC.
non venisse rigettata. Si precisa ulteriormente che, a parere del sottoscritto difensore, la documentazione prodotta doveva fondare il rilascio del nulla osta all'ingresso, e non – come è nei fatti accaduto – la sua revoca. Si riporta il testo del provvedimento:
“VISTA il nulla osta all'ingresso rilasciato in favore del lavoratore Sig. TH
NA SO MA in data 19/05/2024 su istanza del richiedente Sig.
RN AG NC AT AN prodotta in data 04/12/2023; VISTO l'art.42, comma 2 del decreto-legge 21 giugno
2022 n.73, convertito dalla legge 4 agosto 2022 n.122, il quale prevede, per le istanze di cui al c.d. decreto flussi, che il nulla osta al lavoro subordinato venga rilasciato, nel termine indicato dal comma 1 della medesima normativa, anche quando non siano state acquisite le informazioni relative agli elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286 e successive modificazioni ed integrazioni; CONSIDERATO che lo stesso art. 42, comma 2 del decreto-legge n.73/2022, convertito dalla legge n.122/2022, prevede che al sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi consegue la revoca del nulla osta e del visto d'ingresso; RILEVATO che in relazione all'istanza ed al nulla osta in oggetto indicati (A) è stato espresso il parere ostativo del/dei componente/i dello sportello di
IA (B) non sussistono i presupposti normativi come sotto specificato: la documentazione prodotta non è legalizzata presso l'autorità consolare italiana competente nel paese d'origine. RITENUTO pertanto di dover procedere alla revoca del succitato nulla osta; VISTA la comunicazione al richiedente/lavoratore di avvio del procedimento di revoca in data 23/07/2024 ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n.241/1990; CONSIDERATO A) che trascorsi 10 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento non sono pervenuti dall'interessato osservazioni o ulteriore documentazione; B) che in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca l'interessato osservazioni/ulteriore documentazione RITENUTO - quindi di procedere alla revoca del nulla osta (con riferimento all'ipotesi A) - che le N. 00785/2024 REG.RIC.
osservazioni e la documentazione prodotte non sono idonee a confermare il rilascio del nulla osta e pertanto occorre procedere alla revoca per quanto sopra indicato
(con rifermento all'ipotesi B): DISPONE La revoca del nulla osta in premessa indentificato. […] Alla luce di tutto quanto esposto, il sig. RN
AG NC AT AN … intende ricorrere avverso il Provvedimento di revoca … richiedendo che lo stesso venga annullato da Codesto Giudice, in quanto illegittimo ed infondato per i seguenti ordini di MOTIVI l'istanza di nulla osta del cittadino extracomunitario inoltrata, ai sensi del
Decreto-legge 21 giugno 2022 n.73, da parte del sig. RN
AG NC AT AN, come sopra rappresentato e difeso, a favore del lavoratore Sig. TH NA SO
MA consente al cittadino Extracomunitario di entrare in Italia in modo regolare, evitando sia lo sfruttamento del lavoro irregolare, sia il soggiorno irregolare in Italia;
Il Sig. RN AG NC AT
AN, ha depositato tutta la documentazione necessaria in data 4/12/2023
e, altresì, ha integrato nei termini di legge la documentazione successivamente richiesta dalle Autorità le quali, ciononostante, hanno revocato il nulla osta emesso;
Questa situazione ha creato uno stato d'ansia sia al sig. RN
AG NC AT AN, sia al lavoratore
Sig. TH NA SO MA; Questa difesa ritiene di avere dimostrato, con le argomentazioni che precedono, che IN OGNI CASO l'istanza di rilascio del nulla osta proposta alla Prefettura di Brescia dall'odierno ricorrente ben avrebbe potuto essere accolta, non sussistendo – nel caso di specie – pregnanti ragioni ostative. Alla luce di quanto sopra, confidando che il Tribunale adito, all'esito del giudizio intrapreso, voglia accogliere le domande formulate dalla scrivente difesa, si richiede PRELIMINARMENTE – sussistendo tutti i presupposti di legge – la sospensione del provvedimento Prot. N.: PBS/L/Q/2023/109359 emesso il 05.08.2024 N. 00785/2024 REG.RIC.
e notificato al datore di lavoro a tramite spid in data 25.08.2024 (doc. 1), col quale lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Brescia ha disposto la revoca del nulla osta all'ingresso rilasciato in favore del lavoratore Sig. TH
NA SO MA in data 19.05.2024 su istanza del richiedente sig.
RN UT AT AN prodotta in data
04.12.2023 I. Del Fumus Boni Iuris La proposizione del ricorso risulta evidentemente tutt'altro che infondata o pretestuosa. Il Sig. RN AG
NC AT AN, come sopra rappresentato e difeso come è evidente, è in possesso di tutti i requisiti previsti dal Decreto legge 21 giugno 2022
n.73, per ottenere il nulla osta e successivamente il visto d'ingresso. II. Del Periculum in mora […] Tanto premesso in fatto ed in diritto e per i suesposti motivi, il sottoscritto difensore nell'esclusivo interesse del proprio assistito PROPONE IMPUGNATIVA avverso il provvedimento Prot. N.: P-BS/L/Q/2023/109359 emesso il 05.08.2024 […] affinché l'Il.mo T.A.R., respinte tutte le contrarie eccezioni e deduzioni, all'esito dell'udienza da celebrarsi ex artt. 702bis e ss. c.p.c., possa così decidere: in via preliminare ed incidentale, ordinare la sospensione dell'esecuzione del provvedimento Prot. N.: P-BS/L/Q/2023/109359 emesso il 05.08.2024 […] nel merito annullare il più volte citato provvedimento e determinare l'accoglimento dell'istanza di nulla osta ai sensi del Decreto-legge 21 giugno 2022 n.73».
3.1. Il ricorso è palesemente inammissibile per genericità.
3.2. L'Amministrazione ha risposto la revoca in quanto “la documentazione prodotta non è legalizzata presso l'autorità consolare italiana competente nel paese d'origine”:
e il ricorso nulla oppone a tale motivazione.
3.3. Il ricorso non nega dunque che la documentazione non fosse legalizzata, né afferma che tale legalizzazione non fosse necessaria, ma si limita genericamente a sostenere la legittimità della posizione dello straniero, così violando l'art. 40 c.p.a., N. 00785/2024 REG.RIC.
per il quale il ricorso deve contenere i motivi specifici su cui si fonda (I comma, lett.
d) che sono altrimenti inammissibili (II comma).
3.3. Va quindi accolta l'eccezione sollevata dall'Amministrazione resistente nelle sue difese scritte, per cui a sostegno dell'impugnazione “la parte ricorrente ha dedotto un solo motivo, ove, senza specificare sul piano normativo la norma o il principio violato, si è limitata ad allegare di avere depositato nel corso del procedimento tutta la documentazione necessaria e di aver soddisfatto la richiesta di integrazione documentale formulata in sede di preavviso di rigetto dall'Amministrazione procedente”.
4. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
5. Le sese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'Amministrazione resistente, che liquida in € 1.500,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 18 dicembre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo RI, Presidente, Estensore
Alessandro Fede, Referendario
Francesca Siccardi, Referendario N. 00785/2024 REG.RIC.
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO