Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/02/2025, n. 1812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1812 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 16921/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI DECIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli, X Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Anna Maria Pezzullo, in funzione di Giudice monocratico, all'esito della discussione mediante il deposito delle note redatte ex art 127 ter cpc, come introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022 e novellato dal D.lgs 164/24, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 16921/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili, avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione,
e vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(P.I. ), in persona del suo amministratore p.t. entrambi elett.te P.IVA_1 dom.ti in Pozzuoli (NA), alla Via Campi Flegrei n.68, presso lo studio dell'Avv. Antonio Di Marco, dal quale sono rapp.ti e difesi in virtù di procura in atti
RICORRENTI
E
Controparte_1
rappresentata e difesa dal
[...] proprio funzionario a ciò delegato ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata: t Email_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
FATTO E DIRITTO
L'impugnata ordinanza traeva origine dal processo verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo n. 25/2023 con cui i militari della
Capitaneria di Porto di contestavano che il giorno 14/03/2023, in CP_1 località specchio acqueo della Banchina Molo Emporio Est del porto di
Pozzuoli, l' , al comando della unità navale “Don Peppino”, “procedeva Pt_1 in maniera autonoma e senza autorizzazione a mollare gli ormeggi per spostarsi al molo Caligoliano. Detta operazione era sì stata preventivamente accordata, in considerazione del previsto peggioramento delle condizioni meteo-marine, ma solo dopo avvenute operazioni di ormeggio del rimorchiatore 'ECO ONE' al molo Caligoliano ed accosto ultimato della motonave 'Quirino' presso la banchina molo Emporio Ovest e sempre aspettando l'autorizzazione della S.O. . Tale fatto Controparte_2 integrava, secondo la valutazione effettuata dai militari, la violazione dell'art. 15 dell'ordinanza n. 68/2012 del Capo del Circondario Marittimo di Pozzuoli, così come integrata dall'art. 1 dell'ordinanza n. 107/2016, con conseguente applicazione dell'art. 1174, comma 2, del Codice della Navigazione.
Presentati gli scritti difensivi e audito il Comandante , acquisite, altresì, Pt_1 le controdeduzioni svolte dalla di Controparte_1 CP_1
l'amministrazione resistente, valutate insufficienti le argomentazioni formulate dal Comandante, si risolveva all'adozione dell'impugnata ordinanza.
Interposto ricorso, l' e la ciascuno nella rispettiva qualità, Pt_1 Parte_2 formulavano i seguenti motivi di opposizione: 1) l'illegittimità dell'ordinanza- ingiunzione per violazione ed errata applicazione degli artt. 14-18 L.689/81 -
521 c.p.p - art 111 Cost e art. 6 CEDU, con particolare riguardo al provvedimento di sospensione del titolo professionale marittimo di
Comandante su navi di stazza lorda a carico di , in quanto Parte_1 tale sanzione non sarebbe stata contestata nel prodromico P.Verbale n.25 del 14.03.2023 dell'Uff. Circ. Mar. di Pozzuoli;
2) l'illegittimità dell'ordinanza- ingiunzione per violazione ed errata applicazione dell'art.15 dell'ordinanza n.68/2912, integrato dall'ord. 107/2016 del 19.10.2016 – Travisamento dei fatti – Infondatezza, laddove, la manovra contestata sarebbe stata formalmente richiesta, comunicata e costantemente concordata con la Controparte_1 di CP_1
- 2 - Disattesa l'istanza di sospensiva del provvedimento impugnato, nonché, le richieste istruttorie delle parti, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la discussione del ricorso all'udienza del 20/02/2025, sostituita con la trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, occorre affermare che il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Quanto al motivo sub 1), va evidenziato che al C.te è stata contestata, Pt_1 nel p. verbale n. 25/2023, la violazione dell'art 1174 cod. nav. secondo cui
“Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di polizia dei porti o degli aeroporti, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00 a euro 6.197,00”. L'art 1175 cod. nav. stabilisce, ancora, che: “La violazione degli articoli 1170, 1173 e 1174 importa l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dai titoli o dalla professione”.
Ne consegue che la sanzione della sospensione per giorni 15 del titolo professionale marittimo di C.te è prevista dalla legge ed è accessoria a quella principale nonché conseguenza automatica della violazione di cui all'art 1174 cod. nav., sicché, per un verso, non può dirsi che essa sia svincolata dalla sanzione principale contestata, per l'altro, in ragione della locuzione
“importa”, tale sanzione va irrogata obbligatoriamente dall'amministrazione, senza che residuino spazi di discrezionalità.
La fonte legale della sanzione accessoria in commento impone, altresì, il richiamo al principio della ignorantia legis non excusat, motivo per cui, il ricorrente non può giovarsi nemmeno della mancata conoscenza della stessa per sottrarsi alla sua applicazione, tanto più che la norma in parola disciplina un settore, quello marittimo, al quale non può dirsi estraneo il ricorrente.
Infine, mette conto evidenziare che, in base all'art 20 L 689/81, la sanzione accessoria, nella specie di sospensione temporanea del titolo professione di
C.te, va comminata con l'ordinanza-ingiunzione e non già con il processo verbale di contestazione (cfr. art 20 l 689/81 “L'autorità amministrativa con l'ordinanza – ingiunzione(…), può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.(…)”).
Tale considerazione induce a ritenere che non vi sia stata alcuna violazione del giusto procedimento, senza contare che la scelta di presentare scritti difensivi, in luogo del pagamento in misura ridotta della sanzione, è di esclusiva pertinenza del trasgressore e, in ogni caso, quest'ultima non avrebbe
- 3 - potuto incidere sulla sanzione accessoria della sospensione che non consiste in una somma di denaro.
Quanto motivo sub 2), parimenti infondato, si osserva che entrambe le parti hanno riferito la stessa sequenza di manovre che doveva essere seguita.
Scrivono i ricorrenti: “il comando di bordo della chiedeva Controparte_3 lo spostamento al Molo Caligoliano, inizialmente autorizzato dalla sala Operativa. Poi, però, veniva cambiata la “Sequenza” di ormeggio: prima Co l'ormeggio di .te Eco One, poi lo spostamento della . Controparte_3 Co Alle ore 16.00 circa, quindi, dopo l'ormeggio del .re Eco One il comando di bordo del Don Peppino procedeva al disormeggio rispettando la
“sequenza concordata”. Scrive l'amministrazione resistente: “Detta operazione (quella di disormeggio) era sì stata preventivamente accordata, in considerazione del previsto peggioramento delle condizioni meteo-marine, ma solo dopo avvenute operazioni di ormeggio del rimorchiatore 'ECO ONE' al molo Caligoliano ed accosto ultimato della motonave 'Quirino' presso la banchina molo Emporio Ovest sempre aspettando l'autorizzazione della S.O.
. Ne consegue che, per quel che qui rileva, la Controparte_2 questione che si pone è se i ricorrenti avessero o meno ricevuto l'autorizzazione al disormeggio per spostarsi verso il molo Caligoliano. Sotto tale profilo, essi hanno sostenuto di aver concordato precedentemente con la di Pozzuoli tale manovra, mentre, quest'ultima ha Controparte_1 replicato, pur ammettendo la precedente intesa, che, in ogni caso, i ricorrenti, prima di procedere al disormeggio, avrebbero dovuto attendere la sua autorizzazione.
Ora, dalle difese svolte dalle parti, si desume che la predetta autorizzazione non era stata rilasciata ai ricorrenti al momento del disormeggio, né quest'ultimi hanno provveduto ad allegare elementi di prova da cui risulterebbe il suo rilascio, men che meno poteva essere utile al riguardo, la prova testimoniale articolata, che non contiene alcun capo di prova in merito a tale richiesta prima dell'effettivo disormeggio, il che induce a ritenere fondato l'addebito mossogli, con conseguente conferma dell'impugnata ordinanza
Dalle superiori considerazioni discende, dunque, il rigetto del ricorso e la conferma dell'impugnato provvedimento.
Nulla va disposto circa le spese del giudizio dell'amministrazione vittoriosa, atteso che l'amministrazione convenuta si è avvalsa di un funzionario delegato a norma dell'art. 23 L. n. 689/81, né ha documentato l'esborso di spese vive sostenute per la propria difesa. Va, infatti, evidenziato che l'Autorità amministrativa, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente che
- 4 - sia soccombente al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, ma soltanto il rimborso delle spese, ove richieste e documentate
(cfr. Cass. 27/8/2007, n. 18066; Cass. 11389/11; Cass. n. 20980/16).
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, sezione 10a civile, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma la ordinanza-ingiunzione opposta;
2) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli, il 20/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
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