Sentenza 9 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 5 gennaio 2026
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 05/05/2026, n. 8341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8341 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08341/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07737/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7737 del 2024, proposto da
IA LA MA, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo IA Aprile, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la sostituzione ex art. 117, comma 4, c.p.a.
del Commissario ad acta , nominato con la sentenza del TAR del Lazio n. 22229 del 9 dicembre 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa IA RO IV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e RI
1. Premesso che oggetto del presente reclamo è la sostituzione del Commissario ad acta , nominato con la sentenza n. 22229/2024, resa in accoglimento del ricorso avverso il silenzio n.r.g. 7737/2024, per essersi reso “inadempiente” nell’adottare un provvedimento non esattamente coincidente con quello richiesto;
2. Vista l’ordinanza di questa Sezione n. 143 del 5 gennaio 2026, con la quale “il Collegio ha rilevato possibili profili di inammissibilità del reclamo in esame, per essere formulato in maniera del tutto generica, mancando evidenza in atti - anche ai soli fini di stabilire se il mandato del Commissario sia stato assolto - che il censurato atto espresso possa ragionevolmente ritenersi, ai sensi dell’art. 117, comma 4, c.p.a., “esatta adozione del provvedimento”; 4. Rilevato, infatti, che non risulta depositato in atti il suddetto provvedimento espresso, né nell’istanza di reclamo vengono indicati i relativi estremi o ne viene riportato il contenuto, e neppure viene precisato se si tratti di atto commissariale o dell’Amministrazione, impedendo a questo giudice di vagliare il contestato adempimento parziale, così come il comportamento del Commissario ad acta di cui è chiesta la sostituzione e persino la ricevibilità del reclamo stesso nel rispetto del termine decadenziale stabilito dall’art. 114, comma 6, c.p.a., applicabile per consolidata giurisprudenza anche al rito sul silenzio (cfr. C.d.S., n. 254 del 2024; n. 2335 del 2021)” ;
3. Vista la memoria depositata dalla parte ricorrente in data 15 gennaio 2026, unitamente al provvedimento in esame, in esecuzione della suddetta ordinanza;
4. Rilevato che il provvedimento espresso, oggetto del presente reclamo, è il decreto n. 238 del 4 febbraio 2025, adottato dal Ministero competente e non già dal Commissario ad acta di cui è chiesta la sostituzione;
5. Ritenuto pertanto che l’istanza di reclamo, depositata il 15 settembre 2025, risulta inammissibile e tardiva, essendo spirato il termine decadenziale di cui all’art. 114, comma 6, c.p.a., che - come da avviso dato alle parti con ordinanza n. 143/2026 - si ritiene applicabile per consolidata giurisprudenza anche al rito sul silenzio (cfr. C.d.S., n. 254 del 2024; n. 2335 del 2021);
6. Ritenuto di dover dichiarare la presente domanda di giustizia inammissibile ed irricevibile;
7. Ritenuto altresì che sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese della presente fase, anche in considerazione della costituzione di stile dell’Amministrazione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma (Sezione Terza Bis ), dichiara l’istanza di revoca del 15 settembre 2025 inammissibile ed irricevibile, per le ragioni esposte in motivazione.
Compensa tra le parti le spese della presente fase.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, via Flaminia n. 189, nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE ET, Presidente
IA RO IV, Referendario, Estensore
Ciro Daniele Piro, Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| IA RO IV | LE ET |
IL SEGRETARIO