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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/06/2025, n. 2582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2582 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 17.6.2025 ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2608/2024 R.G.L., avente a oggetto opposizione avverso avvisi di addebito,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Antonino Licciardello;
Parte_1
- opponente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1
tempore, con gli Avv.ti Vincenza Marina Marinelli, Pier Luigi Tomaselli, Maria Rosaria
Battiato e Livia Gaezza;
- opposto -
E CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, con l'Avv. Stefano Grimaldi;
- opposta -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con l'odierno ricorso, depositato in data 10.3.2024, parte attrice ha promosso opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 59320150002734014000, n.
59320160001734546000, n. 59320160005942691000, n. 59320170003966226000, aventi a oggetto contributi previdenziali e somme aggiuntive relativi agli anni 2014 e 2016, CP_1
1 di cui allega di avere avuto conoscenza a seguito della notifica in data 6.2.2024 della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29380202300036000000.
Deduce l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito in esame e l'inefficacia dei medesimi avvisi per inammissibile frammentazione di credito unitario.
Con memoria difensiva depositata in data 8.10.2024, si è costituito in giudizio l' , formulando le seguenti conclusioni: “Ritenere e dichiarare la tardività dell'azione CP_1 spiegata da Controparte con l'atto introduttivo dell'odierno giudizio. In via principale,
[n]el merito, ritenere e dichiarare infondato l'odierno ricorso e, per l'effetto, rigettarlo;
[i]n subordine, ritenere e dichiarare comunque dovute le somme di cui agli atti opposti. In subordine, ritenere e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell' . In Controparte_3 via gradata, accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati negli avvisi di addebito di competenza ivi citati, ovvero nella somma che CP_1 sarà stabilita dal Decidente, e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato. Spese, competenze ed onorari come per legge”.
Con memoria difensiva depositata in data 26.4.2024, si è costituita in giudizio la formulando le seguenti conclusioni: “ritenere e Controparte_2
dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell per le eccezioni Controparte_3
non direttamente ad esso riferibili;
rigettare le domande di parte ricorrente perché inammissibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
nella non temuta ipotesi di accoglimento dell'opposizione, ritenere e dichiarare la piena e perfetta legittimità della procedura seguita dall'Agente della Riscossione per il recupero coattivo dei crediti in parola e, coerentemente, dichiarare con qualsiasi formula che esso non risponde delle eventuali conseguenze sfavorevoli della lite, anche in ordine ad un'eventuale condanna alle spese, che andrà, in caso di esito negativo, posta esclusivamente a carico dell'Ente impositore;
[i]n ogni caso, con condanna al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio”.
All'odierna udienza le parti presenti hanno concluso come da verbale in atti e, all'esito, viene pronunciata la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. Tempestività.
2.1. Innanzitutto, va esaminata la tempestività dell'opposizione spiegata avverso gli avvisi di addebito in esame.
2 2.2. Allo scopo di delineare – in ragione delle doglianze formulate dall'opponente
– la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 D.lgs.
46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
2.3. Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art.24, comma 5°, del
D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. C. Cass.
4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, v. C. Cass. 8765 del
1997, C. Cass. 9912 del 2001, C. Cass. 17460/2007, C. Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 d.lgs.
46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 d.lgs.
46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le
3 opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha statuito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da C. Cass. 14963/2012
(cfr. C. Cass. 15116/2015, che richiama C. Cass. 25757/2008 e C. Cass. 18207/2003).
2.4. In ordine alla natura del predetto termine e alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (cfr. C. Cass. 17978/2008;
e, negli stessi termini, v. anche C. Cass. 14692/2007; C. Cass. 4506/2007).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
2.5. Ciò premesso, parte ricorrente ha allegato l'omessa notifica degli avvisi di addebito opposti mentre i resistenti, costituiti in giudizio, hanno allegato l'avvenuta regolare notifica degli stessi e delle successive intimazioni di pagamento n.
4 29320189014101891000 e n. 29320229002797972000, producendo le relative attestazioni di consegna.
2.6. Al riguardo, in disparte ogni considerazione in merito alla prova della regolare notifica degli avvisi di addebito (cfr. avvisi di ricevimento prodotti dall' e non CP_1
specificamente contestate da parte ricorrente), appare dirimente osservare che – siccome risulta dalla incontestata documentazione in atti – il Concessionario della riscossione ha successivamente notificato a parte ricorrente l'intimazione di pagamento n.
29320189014101891000 in data 6.5.2019 con riguardo all'avviso di addebito n.
59320150002734014000 (cfr. doc. n. 3 di ) e l'intimazione di pagamento n. CP_4
29320229002797972000 in data 1.7.2022 con riguardo agli avvisi di addebito n.
59320160001734546000, n. 59320160005942691000 e n. 59320170003966226000 (cfr. doc. n. 4 di ). CP_4
Anche di tali notifiche occorre pertanto tenere conto ai fini della verifica della tempestività dell'opposizione ex art. 24 D.lgs. 46/1999.
2.7. Stante quanto sopra e accertata la notifica delle suindicate intimazioni di pagamento n. 29320189014101891000 in data 6.5.2019 e n. 29320229002797972000 in data 1.7.2022, è da tali date che – in ogni caso – deve computarsi il termine di quaranta giorni per la proposizione dell'opposizione avverso i ruoli sottostanti (sul punto, cfr. Cass.
n. 24506/2016 e C. Cass. 7156/2023, secondo cui “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)”).
Nella specie, a decorrere dalla notifica dell'intimazione di pagamento n.
29320189014101891000 in data 6.5.2019 (in relazione all'avviso di addebito
59320150002734014000) e dalla notifica dell'intimazione di pagamento n.
29320229002797972000 in data 1.7.2022 (in relazione agli avvisi di addebito n.
59320160001734546000, n. 59320160005942691000 e n. 59320170003966226000), stante il deposito dell'odierno ricorso in data 10.3.2024, tale termine di quaranta giorni ex art. 24 D.Lgs. 46/1999 è stato lasciato decorrere inutilmente con la conseguenza che – in
5 ogni caso – è inammissibile qualsivoglia opposizione al ruolo e agli atti esecutivi avverso gli avvisi di addebito impugnati.
2.8. In definitiva, alla stregua di quanto esposto e assorbita ogni altra questione, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione a ruolo e agli atti esecutivi avverso tutti gli avvisi di addebito impugnati (anche sub specie di “prescrizione” antecedente e di “non ammissibile frammentazione di credito unitario”).
3. Merito.
3.1. Ciò posto, nel merito, va esaminato e parzialmente accolto il motivo di opposizione – all'esecuzione – relativo all'intervenuta estinzione del credito per prescrizione successiva.
A tal fine occorre ribadire che, per un verso, mediante l'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c. è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nella cartella impugnata anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/1999 e, per altro verso, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione della stessa.
3.2. Con riguardo a tale motivo di opposizione, va innanzitutto evidenziato il difetto di legittimazione passiva di . CP_4
Ed invero, come già evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio,
“...Nei superiori termini qualificata l'opposizione, deve rilevarsi come difetti di legittimazione passiva e ciò alla stregua di quanto Controparte_5 statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che, nella sentenza n. 7514/2022 dell'8 marzo 2022, hanno evidenziato che l' non è titolare del credito, Controparte_3
quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento, sicché lo stesso difetta di legittimazione passiva, la legittimazione a contraddire, a fronte della pretesa di far valere
l'inesistenza del credito, competendo al solo ente impositore...” (cfr., in particolare, sentenza n. 291/2023 emessa in data 26.1.2023 nel proc. n. 5250/2022 R.G. - est. dott.ssa
P. Mirenda).
3.3. Ciò posto, tenuto conto dei fatti interruttivi allegati e prodotti dalle parti resistenti, l'eccezione di prescrizione successiva sollevata da parte ricorrente è solo parzialmente fondata, con esclusivo riferimento all'avviso di addebito n.
59320160001734546000.
3.4. Al riguardo, l'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995 dispone che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
6 a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n.
103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.
3.5. Va ribadita, invero, l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale di cui al citato art. 3 co. 9 l. n. 335/1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione successiva alla notifica di cartella esattoriale o avviso di addebito non opposti nel termine di 40 giorni.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, infatti, “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art.
24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n.
335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i CP_1
crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con CP_1 modif., dalla l n. 122 del 2010).” (cfr. C. Cass. S.U. 23397/2016, C. Cass. 12200/2018).
7 Quanto alle somme aggiuntive, va precisato che, come ritenuto dalla condivisa giurisprudenza di legittimità, “Il credito per sanzioni civili, che trae origine da una obbligazione accessoria "ex lege", ha pur nella sua accessorietà, la stessa natura giuridica della obbligazione principale e deve essere assoggettato al medesimo regime prescrizionale;
in particolare, con riferimento alle omissioni ed evasioni contributive, la prescrizione del credito per sanzioni civili è la medesima dei contributi cui esse ineriscono” (cfr. C. Cass. 2620/2012; C. Cass. 8814/2008; v., da ultimo, C. Cass. S.U.
5076/2015).
3.6. Nella specie, nessuna prescrizione successiva appare maturata a decorrere dalla data di notificazione, non più contestabile, dell'avviso di addebito n.
59320150002734014000 (id est: 17.11.2015), tenuto conto della anzidetta notifica – entro il quinquennio – dell'intimazione di pagamento n. 29320189014101891000 in data
6.5.2019, nonché della notifica – entro il successivo quinquennio – della comunicazione preventiva di fermo amministrativo in data 6.2.2024 e del deposito dell'odierno ricorso in data 10.3.2024.
3.7. Parimenti, nessuna prescrizione successiva appare maturata a decorrere dalle date di notificazione, non più contestabili, degli avvisi di addebito n.
59320160005942691000 e n. 59320170003966226000 (id est: 30.12.2016 e 13.3.2018), tenuto conto della anzidetta notifica dell'intimazione di pagamento n.
29320229002797972000 in data 1.7.2022, nonché della notifica – entro il successivo quinquennio – della comunicazione preventiva di fermo amministrativo in data 6.2.2024 e del deposito dell'odierno ricorso in data 10.3.2024.
Con riguardo all'avviso di addebito n. 59320170003966226000 (notificato in data
13.3.2018), in particolare, la notifica dell'intimazione di pagamento n.
29320229002797972000 è avvenuta entro il quinquennio.
Con riguardo all'avviso di addebito n. 59320160005942691000 (notificato in data
30.12.2016), invece, occorre tenere della sospensione dei termini di prescrizione per 311 giorni prevista in ragione della situazione emergenziale da COVID-19 dall'art. 37 co. 2
D.L. 18/2020 e dall'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020.
3.8. In particolare, l'art. 37 co. 2 D.L. 18/2020, conv. con mod. dalla l. 37/2020, ha previsto che “
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere
8 dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Inoltre, l'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020, conv. con mod. dalla l. 21/2021, ha previsto che “
9. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo” (id est: dal
31.12.2020 al 30.6.2021).
3.9. Ebbene, considerati i suindicati 311 giorni di “sospensione COVID”, nella specie nessuna prescrizione risulta maturata dalla notifica dell'avviso di addebito n.
59320160005942691000 in data 30.12.2016, stante la tempestiva notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320229002797972000 in data 1.7.2022 (dopo 183 giorni dalla scadenza del quinquennio).
In particolare, in forza dei suindicati periodi di sospensione (id est: 129 giorni dal
23.2.2020 al 30.6.2020 e 182 giorni dal 31.12.2020 al 30.6.2021) e considerando l'incontestabile notifica dell'avviso di addebito n. 59320160005942691000 in data
30.12.2016, l'originaria scadenza del termine prescrizionale del 30.12.2021 risulta differita al 7.11.2022, sicché anche con riguardo al predetto avviso di addebito risulta tempestiva la notifica dell'intimazione di pagamento eseguita l'1.7.2022 (ciò, a fortiori, riguarda anche il successivo avviso di addebito n. 59320170003966226000 notificato in data 13.3.2018).
3.10. Inoltre, come detto, l'anzidetto termine di prescrizione è stato ulteriormente e tempestivamente interrotto – entro il successivo quinquennio – dalla notifica in data
6.2.2024 della comunicazione preventiva di fermo amministrativo opposta nel presente giudizio, sicché alcuna successiva prescrizione si è determinata nella fattispecie in esame con riguardo ai predetti avvisi di addebito, a fronte del deposito dell'odierno ricorso in data
10.3.2024.
3.11. Sulla base di quanto esposto, va quindi disattesa l'eccezione di prescrizione formulata da parte ricorrente con riguardo ai suindicati avvisi di addebito n.
59320150002734014000, n. 59320160005942691000, n. 59320170003966226000.
3.12. Infine, occorre evidenziare che non risultano sollevati nell'atto introduttivo ulteriori motivi di opposizione concernenti fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata negli avvisi di addebito in esame (sub specie di opposizione all'esecuzione),
9 deducibili anche oltre il termine di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 46/99, per cui anche sotto questo profilo l'opposizione va disattesa.
3.13. Va, pertanto, rigettata l'opposizione con riguardo agli avvisi di addebito n.
59320150002734014000, n. 59320160005942691000, n. 59320170003966226000.
3.14. Tenuto conto delle allegazioni delle parti e della documentazione in atti, invece, risulta maturata la prescrizione successiva dei crediti previdenziali e somme aggiuntive portati dall'avviso di addebito n. 59320160001734546000.
Ed infatti, stante il carattere assorbente, tra la data di – incontestabile – notifica di tale avviso di addebito (id est: 23.7.2016) e la data del primo atto interruttivo documentato in atti (id est: intimazione di pagamento n. 29320229002797972000 notificata in data
1.7.2022, dopo cinque anni e 343 giorni) è maturato il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995, pur considerando i suindicati 311 giorni di “sospensione COVID”.
3.15. Pertanto, i crediti contributivi portati dal predetto avviso di addebito risultano prescritti anche considerando l'anzidetta sospensione della prescrizione per 311 giorni prevista in ragione della situazione emergenziale da COVID-19 dall'art. 37 co. 2 D.L.
18/2020 e dall'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020, non avendo gli odierni resistenti validamente documentato ulteriori e tempestivi atti interruttivi della stessa.
In particolare, tenendo conto della notifica dell'avviso di addebito de quo in data
23.7.2016, il termine di prescrizione sarebbe scaduto vanamente il 23.7.2021.
Cionondimeno, in forza dei suindicati periodi di sospensione, la scadenza del termine prescrizionale risulta differita al 30.5.2022, sicché appare intempestiva la notifica dell'intimazione di pagamento eseguita l'1.7.2022.
3.16. Né, in senso contrario, può assumere rilievo l'art. 68 D.L. 18/2020.
Al riguardo, reputa infine questo giudicante di aderire e conformarsi all'indirizzo da ultimo espresso dalla Corte di Appello di Catania nella sentenza n. 43/2025 del 31.1.2025,
a cui si fa riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c.
Sotto tale profilo, in particolare, la Corte di Appello di Catania ha affermato quanto segue: «(...) 6. Passando all'esame del motivo di appello [id est: omesso “...decorso il termine prescrizionale, stante la sospensione prevista dall'art. 68 del D.L. n.18/20 e successive modifiche ed integrazioni per il periodo dal 08/03/2020 al 31/08/2021 (542 giorni), per tutte le attività dell'Agente della Riscossione”], lo stesso deve ritenersi infondato, alla luce del quadro normativo di seguito ricostruito.
10 7. L'art. 37 del DL n. 18/2020 al comma 2 ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione dei crediti contributivi per 129 giorni (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza obbligatoria di cui all'art. 3 comma 9 della legge
8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
e riprendono a decorrere alla fine del periodo di sospensione…”).
Successivamente, il DL n. 183/2020, all'art. 11, co. 9, ha previsto un ulteriore periodo di sospensione pari a 182 giorni dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021.
L'art. 68, co. 1, del DL n. 18/20, invocato dall' , ha disposto: “Con riferimento alle CP_1
entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato”.
L'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015 sancisce: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei [...] premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. […]”.
Per le cartelle affidate al concessionario, nel periodo dal 28 Febbraio 2020 al 31 dicembre 2021, l'articolo 4 del DL 22 marzo 2021 n. 41, ha modificato l'articolo 68 del DL
n. 18/20, secondo cui al comma 4 bis: “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre
2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19
11 maggio 2020, 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
8. L'avviso di addebito oggetto di causa riguarda crediti contributivi relativi all'annualità 2010 estranei all'applicazione dell'art. 68 comma 1, del decreto-legge n.
18/2020 che sospende i termini dei versamenti “in scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020”, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione per il corrispondente periodo di tempo (art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015).
Nemmeno si applica l'art. 68 comma 4 bis - la proroga di 24 mesi dei termini di prescrizione - non trattandosi, per l'avviso di addebito in questione, di carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo dal 28 Febbraio 2020 al 31 dicembre 2021, essendo stata notificata già precedentemente l'intimazione di pagamento n.
29320159013346428000. (...)» (cfr. Corte di Appello di Catania, sezione lavoro, n.
43/2025, cit.; nello stesso senso, da ultimo, cfr. altresì sentenza del Tribunale di Catania n.
1308/2025, emessa in data 25.3.2025 nel proc. n. 5794/2021 R.G. – est. dott. M. Fiorentino
– secondo cui “…Non risulta peraltro applicabile l'art. 68, co. 1, D.L. 18/2020, che prevede un diverso termine di sospensione dei contributi, in quanto esso si riferisce alla sospensione dei termini dei “versamenti in scadenza” nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, circostanza che non ricorre nel caso in esame, come si desume dai crediti per
i quali si procede, scaduti tutti precedentemente. Neppure ricorre l'ipotesi dell'art. 68, co.
4 bis, D.L. 18/2020, in quanto, a prescindere da ogni altra questione, i carichi dei crediti sono stati affidati prima del periodo di sospensione contemplato dalla detta disposizione.
[…]”).
3.17. Anche nella specie, l'avviso di addebito n. 59320160001734546000 riguarda crediti contributivi relativi all'annualità 2015 (richiesti in data 23.7.2016) e, dunque, estranei all'applicazione sia dell'art. 68 co. 1 D.L. n. 18/2020 che sospende i termini dei versamenti “in scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020”, sia dell'art. 68 co.
4 bis non trattandosi neppure di carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo dal
28.2.2020 al 31.12.2021.
3.18. Alla stregua di quanto esposto, considerato che non risultano validamente documentati ulteriori e tempestivi atti interruttivi precedenti alla notifica dell'intimazione
12 di pagamento n. 29320229002797972000 in data 1.7.2022 e che il termine quinquennale di prescrizione risulta maturato a tale data (anche tenendo conto dell'anzidetta sospensione
COVID della prescrizione di 311 giorni), assorbita ogni altra questione, va dichiarato estinto per prescrizione il credito per contributi previdenziali e somme aggiuntive CP_1 portato dall'avviso di addebito n. 59320160001734546000.
4. Spese.
Stante l'accoglimento solamente parziale dell'opposizione all'esecuzione per intervenuta prescrizione successiva, le spese di lite possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara inammissibile l'opposizione a ruolo e agli atti esecutivi avverso gli avvisi di addebito impugnati;
dichiara la sopravvenuta estinzione per prescrizione del diritto di credito per contributi previdenziali e somme aggiuntive portato dall'avviso di addebito n. CP_1
CP_ 59320160001734546000 e insussistente il diritto dell' e, per esso, del Concessionario della riscossione di riscuotere tali somme;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa le spese di lite.
Catania, 17 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Alessio Barone, M.O.T. in servizio presso questo Ufficio.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 17.6.2025 ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2608/2024 R.G.L., avente a oggetto opposizione avverso avvisi di addebito,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Antonino Licciardello;
Parte_1
- opponente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1
tempore, con gli Avv.ti Vincenza Marina Marinelli, Pier Luigi Tomaselli, Maria Rosaria
Battiato e Livia Gaezza;
- opposto -
E CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, con l'Avv. Stefano Grimaldi;
- opposta -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con l'odierno ricorso, depositato in data 10.3.2024, parte attrice ha promosso opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 59320150002734014000, n.
59320160001734546000, n. 59320160005942691000, n. 59320170003966226000, aventi a oggetto contributi previdenziali e somme aggiuntive relativi agli anni 2014 e 2016, CP_1
1 di cui allega di avere avuto conoscenza a seguito della notifica in data 6.2.2024 della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29380202300036000000.
Deduce l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito in esame e l'inefficacia dei medesimi avvisi per inammissibile frammentazione di credito unitario.
Con memoria difensiva depositata in data 8.10.2024, si è costituito in giudizio l' , formulando le seguenti conclusioni: “Ritenere e dichiarare la tardività dell'azione CP_1 spiegata da Controparte con l'atto introduttivo dell'odierno giudizio. In via principale,
[n]el merito, ritenere e dichiarare infondato l'odierno ricorso e, per l'effetto, rigettarlo;
[i]n subordine, ritenere e dichiarare comunque dovute le somme di cui agli atti opposti. In subordine, ritenere e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell' . In Controparte_3 via gradata, accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati negli avvisi di addebito di competenza ivi citati, ovvero nella somma che CP_1 sarà stabilita dal Decidente, e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato. Spese, competenze ed onorari come per legge”.
Con memoria difensiva depositata in data 26.4.2024, si è costituita in giudizio la formulando le seguenti conclusioni: “ritenere e Controparte_2
dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell per le eccezioni Controparte_3
non direttamente ad esso riferibili;
rigettare le domande di parte ricorrente perché inammissibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
nella non temuta ipotesi di accoglimento dell'opposizione, ritenere e dichiarare la piena e perfetta legittimità della procedura seguita dall'Agente della Riscossione per il recupero coattivo dei crediti in parola e, coerentemente, dichiarare con qualsiasi formula che esso non risponde delle eventuali conseguenze sfavorevoli della lite, anche in ordine ad un'eventuale condanna alle spese, che andrà, in caso di esito negativo, posta esclusivamente a carico dell'Ente impositore;
[i]n ogni caso, con condanna al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio”.
All'odierna udienza le parti presenti hanno concluso come da verbale in atti e, all'esito, viene pronunciata la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. Tempestività.
2.1. Innanzitutto, va esaminata la tempestività dell'opposizione spiegata avverso gli avvisi di addebito in esame.
2 2.2. Allo scopo di delineare – in ragione delle doglianze formulate dall'opponente
– la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 D.lgs.
46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
2.3. Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art.24, comma 5°, del
D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. C. Cass.
4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, v. C. Cass. 8765 del
1997, C. Cass. 9912 del 2001, C. Cass. 17460/2007, C. Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 d.lgs.
46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 d.lgs.
46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le
3 opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha statuito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da C. Cass. 14963/2012
(cfr. C. Cass. 15116/2015, che richiama C. Cass. 25757/2008 e C. Cass. 18207/2003).
2.4. In ordine alla natura del predetto termine e alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (cfr. C. Cass. 17978/2008;
e, negli stessi termini, v. anche C. Cass. 14692/2007; C. Cass. 4506/2007).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
2.5. Ciò premesso, parte ricorrente ha allegato l'omessa notifica degli avvisi di addebito opposti mentre i resistenti, costituiti in giudizio, hanno allegato l'avvenuta regolare notifica degli stessi e delle successive intimazioni di pagamento n.
4 29320189014101891000 e n. 29320229002797972000, producendo le relative attestazioni di consegna.
2.6. Al riguardo, in disparte ogni considerazione in merito alla prova della regolare notifica degli avvisi di addebito (cfr. avvisi di ricevimento prodotti dall' e non CP_1
specificamente contestate da parte ricorrente), appare dirimente osservare che – siccome risulta dalla incontestata documentazione in atti – il Concessionario della riscossione ha successivamente notificato a parte ricorrente l'intimazione di pagamento n.
29320189014101891000 in data 6.5.2019 con riguardo all'avviso di addebito n.
59320150002734014000 (cfr. doc. n. 3 di ) e l'intimazione di pagamento n. CP_4
29320229002797972000 in data 1.7.2022 con riguardo agli avvisi di addebito n.
59320160001734546000, n. 59320160005942691000 e n. 59320170003966226000 (cfr. doc. n. 4 di ). CP_4
Anche di tali notifiche occorre pertanto tenere conto ai fini della verifica della tempestività dell'opposizione ex art. 24 D.lgs. 46/1999.
2.7. Stante quanto sopra e accertata la notifica delle suindicate intimazioni di pagamento n. 29320189014101891000 in data 6.5.2019 e n. 29320229002797972000 in data 1.7.2022, è da tali date che – in ogni caso – deve computarsi il termine di quaranta giorni per la proposizione dell'opposizione avverso i ruoli sottostanti (sul punto, cfr. Cass.
n. 24506/2016 e C. Cass. 7156/2023, secondo cui “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)”).
Nella specie, a decorrere dalla notifica dell'intimazione di pagamento n.
29320189014101891000 in data 6.5.2019 (in relazione all'avviso di addebito
59320150002734014000) e dalla notifica dell'intimazione di pagamento n.
29320229002797972000 in data 1.7.2022 (in relazione agli avvisi di addebito n.
59320160001734546000, n. 59320160005942691000 e n. 59320170003966226000), stante il deposito dell'odierno ricorso in data 10.3.2024, tale termine di quaranta giorni ex art. 24 D.Lgs. 46/1999 è stato lasciato decorrere inutilmente con la conseguenza che – in
5 ogni caso – è inammissibile qualsivoglia opposizione al ruolo e agli atti esecutivi avverso gli avvisi di addebito impugnati.
2.8. In definitiva, alla stregua di quanto esposto e assorbita ogni altra questione, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione a ruolo e agli atti esecutivi avverso tutti gli avvisi di addebito impugnati (anche sub specie di “prescrizione” antecedente e di “non ammissibile frammentazione di credito unitario”).
3. Merito.
3.1. Ciò posto, nel merito, va esaminato e parzialmente accolto il motivo di opposizione – all'esecuzione – relativo all'intervenuta estinzione del credito per prescrizione successiva.
A tal fine occorre ribadire che, per un verso, mediante l'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c. è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nella cartella impugnata anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/1999 e, per altro verso, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione della stessa.
3.2. Con riguardo a tale motivo di opposizione, va innanzitutto evidenziato il difetto di legittimazione passiva di . CP_4
Ed invero, come già evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio,
“...Nei superiori termini qualificata l'opposizione, deve rilevarsi come difetti di legittimazione passiva e ciò alla stregua di quanto Controparte_5 statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che, nella sentenza n. 7514/2022 dell'8 marzo 2022, hanno evidenziato che l' non è titolare del credito, Controparte_3
quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento, sicché lo stesso difetta di legittimazione passiva, la legittimazione a contraddire, a fronte della pretesa di far valere
l'inesistenza del credito, competendo al solo ente impositore...” (cfr., in particolare, sentenza n. 291/2023 emessa in data 26.1.2023 nel proc. n. 5250/2022 R.G. - est. dott.ssa
P. Mirenda).
3.3. Ciò posto, tenuto conto dei fatti interruttivi allegati e prodotti dalle parti resistenti, l'eccezione di prescrizione successiva sollevata da parte ricorrente è solo parzialmente fondata, con esclusivo riferimento all'avviso di addebito n.
59320160001734546000.
3.4. Al riguardo, l'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995 dispone che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
6 a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n.
103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.
3.5. Va ribadita, invero, l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale di cui al citato art. 3 co. 9 l. n. 335/1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione successiva alla notifica di cartella esattoriale o avviso di addebito non opposti nel termine di 40 giorni.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, infatti, “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art.
24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n.
335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i CP_1
crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con CP_1 modif., dalla l n. 122 del 2010).” (cfr. C. Cass. S.U. 23397/2016, C. Cass. 12200/2018).
7 Quanto alle somme aggiuntive, va precisato che, come ritenuto dalla condivisa giurisprudenza di legittimità, “Il credito per sanzioni civili, che trae origine da una obbligazione accessoria "ex lege", ha pur nella sua accessorietà, la stessa natura giuridica della obbligazione principale e deve essere assoggettato al medesimo regime prescrizionale;
in particolare, con riferimento alle omissioni ed evasioni contributive, la prescrizione del credito per sanzioni civili è la medesima dei contributi cui esse ineriscono” (cfr. C. Cass. 2620/2012; C. Cass. 8814/2008; v., da ultimo, C. Cass. S.U.
5076/2015).
3.6. Nella specie, nessuna prescrizione successiva appare maturata a decorrere dalla data di notificazione, non più contestabile, dell'avviso di addebito n.
59320150002734014000 (id est: 17.11.2015), tenuto conto della anzidetta notifica – entro il quinquennio – dell'intimazione di pagamento n. 29320189014101891000 in data
6.5.2019, nonché della notifica – entro il successivo quinquennio – della comunicazione preventiva di fermo amministrativo in data 6.2.2024 e del deposito dell'odierno ricorso in data 10.3.2024.
3.7. Parimenti, nessuna prescrizione successiva appare maturata a decorrere dalle date di notificazione, non più contestabili, degli avvisi di addebito n.
59320160005942691000 e n. 59320170003966226000 (id est: 30.12.2016 e 13.3.2018), tenuto conto della anzidetta notifica dell'intimazione di pagamento n.
29320229002797972000 in data 1.7.2022, nonché della notifica – entro il successivo quinquennio – della comunicazione preventiva di fermo amministrativo in data 6.2.2024 e del deposito dell'odierno ricorso in data 10.3.2024.
Con riguardo all'avviso di addebito n. 59320170003966226000 (notificato in data
13.3.2018), in particolare, la notifica dell'intimazione di pagamento n.
29320229002797972000 è avvenuta entro il quinquennio.
Con riguardo all'avviso di addebito n. 59320160005942691000 (notificato in data
30.12.2016), invece, occorre tenere della sospensione dei termini di prescrizione per 311 giorni prevista in ragione della situazione emergenziale da COVID-19 dall'art. 37 co. 2
D.L. 18/2020 e dall'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020.
3.8. In particolare, l'art. 37 co. 2 D.L. 18/2020, conv. con mod. dalla l. 37/2020, ha previsto che “
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere
8 dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Inoltre, l'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020, conv. con mod. dalla l. 21/2021, ha previsto che “
9. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo” (id est: dal
31.12.2020 al 30.6.2021).
3.9. Ebbene, considerati i suindicati 311 giorni di “sospensione COVID”, nella specie nessuna prescrizione risulta maturata dalla notifica dell'avviso di addebito n.
59320160005942691000 in data 30.12.2016, stante la tempestiva notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320229002797972000 in data 1.7.2022 (dopo 183 giorni dalla scadenza del quinquennio).
In particolare, in forza dei suindicati periodi di sospensione (id est: 129 giorni dal
23.2.2020 al 30.6.2020 e 182 giorni dal 31.12.2020 al 30.6.2021) e considerando l'incontestabile notifica dell'avviso di addebito n. 59320160005942691000 in data
30.12.2016, l'originaria scadenza del termine prescrizionale del 30.12.2021 risulta differita al 7.11.2022, sicché anche con riguardo al predetto avviso di addebito risulta tempestiva la notifica dell'intimazione di pagamento eseguita l'1.7.2022 (ciò, a fortiori, riguarda anche il successivo avviso di addebito n. 59320170003966226000 notificato in data 13.3.2018).
3.10. Inoltre, come detto, l'anzidetto termine di prescrizione è stato ulteriormente e tempestivamente interrotto – entro il successivo quinquennio – dalla notifica in data
6.2.2024 della comunicazione preventiva di fermo amministrativo opposta nel presente giudizio, sicché alcuna successiva prescrizione si è determinata nella fattispecie in esame con riguardo ai predetti avvisi di addebito, a fronte del deposito dell'odierno ricorso in data
10.3.2024.
3.11. Sulla base di quanto esposto, va quindi disattesa l'eccezione di prescrizione formulata da parte ricorrente con riguardo ai suindicati avvisi di addebito n.
59320150002734014000, n. 59320160005942691000, n. 59320170003966226000.
3.12. Infine, occorre evidenziare che non risultano sollevati nell'atto introduttivo ulteriori motivi di opposizione concernenti fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata negli avvisi di addebito in esame (sub specie di opposizione all'esecuzione),
9 deducibili anche oltre il termine di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 46/99, per cui anche sotto questo profilo l'opposizione va disattesa.
3.13. Va, pertanto, rigettata l'opposizione con riguardo agli avvisi di addebito n.
59320150002734014000, n. 59320160005942691000, n. 59320170003966226000.
3.14. Tenuto conto delle allegazioni delle parti e della documentazione in atti, invece, risulta maturata la prescrizione successiva dei crediti previdenziali e somme aggiuntive portati dall'avviso di addebito n. 59320160001734546000.
Ed infatti, stante il carattere assorbente, tra la data di – incontestabile – notifica di tale avviso di addebito (id est: 23.7.2016) e la data del primo atto interruttivo documentato in atti (id est: intimazione di pagamento n. 29320229002797972000 notificata in data
1.7.2022, dopo cinque anni e 343 giorni) è maturato il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995, pur considerando i suindicati 311 giorni di “sospensione COVID”.
3.15. Pertanto, i crediti contributivi portati dal predetto avviso di addebito risultano prescritti anche considerando l'anzidetta sospensione della prescrizione per 311 giorni prevista in ragione della situazione emergenziale da COVID-19 dall'art. 37 co. 2 D.L.
18/2020 e dall'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020, non avendo gli odierni resistenti validamente documentato ulteriori e tempestivi atti interruttivi della stessa.
In particolare, tenendo conto della notifica dell'avviso di addebito de quo in data
23.7.2016, il termine di prescrizione sarebbe scaduto vanamente il 23.7.2021.
Cionondimeno, in forza dei suindicati periodi di sospensione, la scadenza del termine prescrizionale risulta differita al 30.5.2022, sicché appare intempestiva la notifica dell'intimazione di pagamento eseguita l'1.7.2022.
3.16. Né, in senso contrario, può assumere rilievo l'art. 68 D.L. 18/2020.
Al riguardo, reputa infine questo giudicante di aderire e conformarsi all'indirizzo da ultimo espresso dalla Corte di Appello di Catania nella sentenza n. 43/2025 del 31.1.2025,
a cui si fa riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c.
Sotto tale profilo, in particolare, la Corte di Appello di Catania ha affermato quanto segue: «(...) 6. Passando all'esame del motivo di appello [id est: omesso “...decorso il termine prescrizionale, stante la sospensione prevista dall'art. 68 del D.L. n.18/20 e successive modifiche ed integrazioni per il periodo dal 08/03/2020 al 31/08/2021 (542 giorni), per tutte le attività dell'Agente della Riscossione”], lo stesso deve ritenersi infondato, alla luce del quadro normativo di seguito ricostruito.
10 7. L'art. 37 del DL n. 18/2020 al comma 2 ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione dei crediti contributivi per 129 giorni (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza obbligatoria di cui all'art. 3 comma 9 della legge
8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
e riprendono a decorrere alla fine del periodo di sospensione…”).
Successivamente, il DL n. 183/2020, all'art. 11, co. 9, ha previsto un ulteriore periodo di sospensione pari a 182 giorni dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021.
L'art. 68, co. 1, del DL n. 18/20, invocato dall' , ha disposto: “Con riferimento alle CP_1
entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato”.
L'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015 sancisce: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei [...] premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. […]”.
Per le cartelle affidate al concessionario, nel periodo dal 28 Febbraio 2020 al 31 dicembre 2021, l'articolo 4 del DL 22 marzo 2021 n. 41, ha modificato l'articolo 68 del DL
n. 18/20, secondo cui al comma 4 bis: “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre
2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19
11 maggio 2020, 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
8. L'avviso di addebito oggetto di causa riguarda crediti contributivi relativi all'annualità 2010 estranei all'applicazione dell'art. 68 comma 1, del decreto-legge n.
18/2020 che sospende i termini dei versamenti “in scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020”, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione per il corrispondente periodo di tempo (art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015).
Nemmeno si applica l'art. 68 comma 4 bis - la proroga di 24 mesi dei termini di prescrizione - non trattandosi, per l'avviso di addebito in questione, di carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo dal 28 Febbraio 2020 al 31 dicembre 2021, essendo stata notificata già precedentemente l'intimazione di pagamento n.
29320159013346428000. (...)» (cfr. Corte di Appello di Catania, sezione lavoro, n.
43/2025, cit.; nello stesso senso, da ultimo, cfr. altresì sentenza del Tribunale di Catania n.
1308/2025, emessa in data 25.3.2025 nel proc. n. 5794/2021 R.G. – est. dott. M. Fiorentino
– secondo cui “…Non risulta peraltro applicabile l'art. 68, co. 1, D.L. 18/2020, che prevede un diverso termine di sospensione dei contributi, in quanto esso si riferisce alla sospensione dei termini dei “versamenti in scadenza” nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, circostanza che non ricorre nel caso in esame, come si desume dai crediti per
i quali si procede, scaduti tutti precedentemente. Neppure ricorre l'ipotesi dell'art. 68, co.
4 bis, D.L. 18/2020, in quanto, a prescindere da ogni altra questione, i carichi dei crediti sono stati affidati prima del periodo di sospensione contemplato dalla detta disposizione.
[…]”).
3.17. Anche nella specie, l'avviso di addebito n. 59320160001734546000 riguarda crediti contributivi relativi all'annualità 2015 (richiesti in data 23.7.2016) e, dunque, estranei all'applicazione sia dell'art. 68 co. 1 D.L. n. 18/2020 che sospende i termini dei versamenti “in scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020”, sia dell'art. 68 co.
4 bis non trattandosi neppure di carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo dal
28.2.2020 al 31.12.2021.
3.18. Alla stregua di quanto esposto, considerato che non risultano validamente documentati ulteriori e tempestivi atti interruttivi precedenti alla notifica dell'intimazione
12 di pagamento n. 29320229002797972000 in data 1.7.2022 e che il termine quinquennale di prescrizione risulta maturato a tale data (anche tenendo conto dell'anzidetta sospensione
COVID della prescrizione di 311 giorni), assorbita ogni altra questione, va dichiarato estinto per prescrizione il credito per contributi previdenziali e somme aggiuntive CP_1 portato dall'avviso di addebito n. 59320160001734546000.
4. Spese.
Stante l'accoglimento solamente parziale dell'opposizione all'esecuzione per intervenuta prescrizione successiva, le spese di lite possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara inammissibile l'opposizione a ruolo e agli atti esecutivi avverso gli avvisi di addebito impugnati;
dichiara la sopravvenuta estinzione per prescrizione del diritto di credito per contributi previdenziali e somme aggiuntive portato dall'avviso di addebito n. CP_1
CP_ 59320160001734546000 e insussistente il diritto dell' e, per esso, del Concessionario della riscossione di riscuotere tali somme;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa le spese di lite.
Catania, 17 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Alessio Barone, M.O.T. in servizio presso questo Ufficio.
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