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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 587/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 07/10/2024 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 07/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1055/2019 depositato il 13/02/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4604/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 10/12/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY73A01140 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di verifica fiscale nei confronti della Res.1 S.r.l., conclusasi con processo verbale di constatazione del 5 dicembre 2013, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Siracusa ha contestato alla società l'omessa effettuazione di ritenute alla fonte sulle indennità di trasferta corrisposte ai propri dipendenti per attività lavorative svolte all'estero nell'anno d'imposta 2010, ritenendo applicabile la riduzione della franchigia di esenzione prevista dall'art. 51, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986, in ragione della previsione contrattuale di vitto e alloggio posti a carico della società committente.
Sulla base delle risultanze ispettive veniva emesso l'avviso di accertamento n.
TY7073A01140, con il quale venivano recuperate ritenute per euro 265.523,79, oltre accessori, per un importo complessivo richiesto pari a euro 584.152,80. L'istanza di accertamento con adesione presentata dalla società non aveva esito favorevole.
La Res.1 S.r.l. proponeva quindi ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di
Siracusa, che, con sentenza n. 4604 del 27 novembre 2018, depositata il 10 dicembre
2018, accoglieva il ricorso, annullando l'atto impositivo. In particolare, la Commissione di primo grado riteneva che la previsione contrattuale di vitto e alloggio non potesse spiegare effetti ai fini dell'applicazione dell'art. 51, comma 5, del TUIR, in quanto i lavoratori dipendenti non avevano partecipato al contratto di subappalto e non erano, pertanto, vincolati a fruire delle strutture messe a disposizione;
reputava, inoltre, assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso e condannava l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite. Avverso tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa, deducendo la non conformità della sentenza di primo grado al corretto parametro normativo e giurisprudenziale. In particolare, l'Ufficio censurava la decisione impugnata per avere la Commissione Provinciale fondato l'annullamento dell'atto su una valutazione incentrata sulla volontà soggettiva dei lavoratori e sulla fruizione in concreto delle utilità di vitto e alloggio, anziché sull'assetto economico oggettivo della trasferta risultante dalle pattuizioni contrattuali e dall'organizzazione del rapporto di subappalto, come richiesto dall'art. 51, comma 5, del TUIR e come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità.
L'Agenzia evidenziava, altresì, che la sentenza di primo grado aveva trascurato le risultanze del processo verbale di constatazione e il contenuto delle clausole contrattuali che ponevano espressamente a carico della società committente le spese di vitto e alloggio, nonché aveva confuso il piano contabile con quello giuridico-tributario, attribuendo rilievo decisivo al sostenimento in concreto di spese da parte della società in assenza di una modifica del sinallagma contrattuale. Chiedeva, pertanto, la riforma integrale della sentenza impugnata e il rigetto del ricorso originario.
Si costituiva in giudizio la Res.1 S.r.l., chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, riproponendo i motivi di ricorso dichiarati assorbiti.
All'udienza del 7 ottobre 2024 le parti si riportavano ai rispettivi atti difensivi;
la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
La controversia attiene alla corretta applicazione dell'art. 51, comma 5, del D.P.R. n. 917 del 1986, con riguardo al trattamento fiscale delle indennità di trasferta all'estero corrisposte ai dipendenti della società appellata e ai conseguenti obblighi di ritenuta gravanti sulla medesima in qualità di sostituto d'imposta.
La norma in esame prevede una soglia di esenzione delle indennità di trasferta, la quale risulta ridotta qualora, in relazione alla trasferta, siano sostenute spese di vitto e/o alloggio dal datore di lavoro ovvero da altro soggetto nell'ambito del rapporto economico di riferimento. La ratio della disposizione è quella di commisurare la quota di non imponibilità alla funzione compensativa dell'indennità, funzione che viene meno, in tutto o in parte, quando i principali costi della trasferta non gravano sul lavoratore.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente chiarito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 51, comma 5, del TUIR, occorre avere riguardo all'assetto economico oggettivo della trasferta e alla ripartizione degli oneri risultante dai rapporti giuridici che ne regolano l'organizzazione, prescindendo tanto dalla volontà soggettiva del lavoratore quanto dalla fruizione in concreto delle utilità predisposte (cfr. Cass., sez. lav., n. 17646 del 2014;
Cass., sez. trib., n. 19384 del 2017; Cass., sez. trib., n. 27050 del 2018).
Nel caso di specie, dalle risultanze istruttorie e, in particolare, dal processo verbale di constatazione del 5 dicembre 2013 e dal contratto di subappalto n. 005 del 12 febbraio
2010, emerge che le spese di vitto e alloggio del personale impiegato all'estero erano espressamente poste a carico della società committente, come chiaramente indicato nelle clausole contrattuali relative agli oneri del subappalto. Tali clausole delineano un assetto economico nel quale la funzione compensativa dell'indennità di trasferta risulta necessariamente ridotta, con conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 51, comma 5, del TUIR.
La sentenza di primo grado ha ritenuto di escludere tale applicazione sul presupposto che i lavoratori dipendenti non avessero partecipato al contratto di subappalto e non fossero, pertanto, vincolati a fruire delle strutture di vitto e alloggio messe a disposizione. Tuttavia, tale ricostruzione non risulta conforme al corretto parametro normativo, poiché la riduzione della soglia di esenzione non è subordinata alla vincolatività soggettiva delle pattuizioni né alla fruizione effettiva delle utilità, ma discende dall'assetto economico complessivo della trasferta, come risultante dai rapporti contrattuali che ne costituiscono il presupposto.
Parimenti non decisivo è il rilievo attribuito, in primo grado, al sostenimento in concreto di spese da parte della società appellata. Come chiarito dalla Corte di Cassazione, il mero sostenimento di costi, in assenza di una modifica del sinallagma contrattuale o di un adeguamento del corrispettivo, non è idoneo a incidere sul regime fiscale delle indennità di trasferta, che resta ancorato alla struttura oggettiva del rapporto economico e organizzativo (Cass., sez. trib., n. 27050 del 2018). In tal senso, il piano contabile non può essere confuso con quello giuridico-tributario.
Ne consegue che la decisione di primo grado, pur muovendo da una ricostruzione fattuale non implausibile, ha valorizzato elementi soggettivi ed equitativi in luogo del criterio normativo previsto dall'art. 51, comma 5, del TUIR, con conseguente non conformità della motivazione al corretto percorso di sussunzione giuridica della fattispecie concreta.
Devono, inoltre, essere esaminati e respinti i motivi di ricorso riproposti dalla società e dichiarati assorbiti in primo grado. Le censure relative ai vizi di notifica, alla pretesa carenza formale dell'atto impositivo, al difetto di sottoscrizione, alla mancata indicazione del responsabile del procedimento, nonché alle questioni concernenti l'aggio e le sanzioni, risultano formulate in termini generici e non sono idonee a incidere sulla legittimità dell'accertamento, atteso che l'atto impugnato contiene gli elementi essenziali della pretesa tributaria ed ha consentito alla contribuente un pieno ed effettivo esercizio del diritto di difesa. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello dell'Agenzia delle Entrate deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla società.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore dell'Agenzia delle Entrate, in complessivi euro 12.000,00 per il primo grado e euro 8.500,00 per il presente grado, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovuti.
P. Q. M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia – Sezione staccata di
Siracusa accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso introduttivo proposto da Res.1 S.r.l..
Condanna la società alla rifusione delle spese di lite nei termini di cui in motivazione.
Così deciso in Siracusa, 7 OTTOBRE 2024.
Il Presidente est.
IO AT
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 07/10/2024 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 07/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1055/2019 depositato il 13/02/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4604/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 10/12/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY73A01140 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di verifica fiscale nei confronti della Res.1 S.r.l., conclusasi con processo verbale di constatazione del 5 dicembre 2013, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Siracusa ha contestato alla società l'omessa effettuazione di ritenute alla fonte sulle indennità di trasferta corrisposte ai propri dipendenti per attività lavorative svolte all'estero nell'anno d'imposta 2010, ritenendo applicabile la riduzione della franchigia di esenzione prevista dall'art. 51, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986, in ragione della previsione contrattuale di vitto e alloggio posti a carico della società committente.
Sulla base delle risultanze ispettive veniva emesso l'avviso di accertamento n.
TY7073A01140, con il quale venivano recuperate ritenute per euro 265.523,79, oltre accessori, per un importo complessivo richiesto pari a euro 584.152,80. L'istanza di accertamento con adesione presentata dalla società non aveva esito favorevole.
La Res.1 S.r.l. proponeva quindi ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di
Siracusa, che, con sentenza n. 4604 del 27 novembre 2018, depositata il 10 dicembre
2018, accoglieva il ricorso, annullando l'atto impositivo. In particolare, la Commissione di primo grado riteneva che la previsione contrattuale di vitto e alloggio non potesse spiegare effetti ai fini dell'applicazione dell'art. 51, comma 5, del TUIR, in quanto i lavoratori dipendenti non avevano partecipato al contratto di subappalto e non erano, pertanto, vincolati a fruire delle strutture messe a disposizione;
reputava, inoltre, assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso e condannava l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite. Avverso tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa, deducendo la non conformità della sentenza di primo grado al corretto parametro normativo e giurisprudenziale. In particolare, l'Ufficio censurava la decisione impugnata per avere la Commissione Provinciale fondato l'annullamento dell'atto su una valutazione incentrata sulla volontà soggettiva dei lavoratori e sulla fruizione in concreto delle utilità di vitto e alloggio, anziché sull'assetto economico oggettivo della trasferta risultante dalle pattuizioni contrattuali e dall'organizzazione del rapporto di subappalto, come richiesto dall'art. 51, comma 5, del TUIR e come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità.
L'Agenzia evidenziava, altresì, che la sentenza di primo grado aveva trascurato le risultanze del processo verbale di constatazione e il contenuto delle clausole contrattuali che ponevano espressamente a carico della società committente le spese di vitto e alloggio, nonché aveva confuso il piano contabile con quello giuridico-tributario, attribuendo rilievo decisivo al sostenimento in concreto di spese da parte della società in assenza di una modifica del sinallagma contrattuale. Chiedeva, pertanto, la riforma integrale della sentenza impugnata e il rigetto del ricorso originario.
Si costituiva in giudizio la Res.1 S.r.l., chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, riproponendo i motivi di ricorso dichiarati assorbiti.
All'udienza del 7 ottobre 2024 le parti si riportavano ai rispettivi atti difensivi;
la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
La controversia attiene alla corretta applicazione dell'art. 51, comma 5, del D.P.R. n. 917 del 1986, con riguardo al trattamento fiscale delle indennità di trasferta all'estero corrisposte ai dipendenti della società appellata e ai conseguenti obblighi di ritenuta gravanti sulla medesima in qualità di sostituto d'imposta.
La norma in esame prevede una soglia di esenzione delle indennità di trasferta, la quale risulta ridotta qualora, in relazione alla trasferta, siano sostenute spese di vitto e/o alloggio dal datore di lavoro ovvero da altro soggetto nell'ambito del rapporto economico di riferimento. La ratio della disposizione è quella di commisurare la quota di non imponibilità alla funzione compensativa dell'indennità, funzione che viene meno, in tutto o in parte, quando i principali costi della trasferta non gravano sul lavoratore.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente chiarito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 51, comma 5, del TUIR, occorre avere riguardo all'assetto economico oggettivo della trasferta e alla ripartizione degli oneri risultante dai rapporti giuridici che ne regolano l'organizzazione, prescindendo tanto dalla volontà soggettiva del lavoratore quanto dalla fruizione in concreto delle utilità predisposte (cfr. Cass., sez. lav., n. 17646 del 2014;
Cass., sez. trib., n. 19384 del 2017; Cass., sez. trib., n. 27050 del 2018).
Nel caso di specie, dalle risultanze istruttorie e, in particolare, dal processo verbale di constatazione del 5 dicembre 2013 e dal contratto di subappalto n. 005 del 12 febbraio
2010, emerge che le spese di vitto e alloggio del personale impiegato all'estero erano espressamente poste a carico della società committente, come chiaramente indicato nelle clausole contrattuali relative agli oneri del subappalto. Tali clausole delineano un assetto economico nel quale la funzione compensativa dell'indennità di trasferta risulta necessariamente ridotta, con conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 51, comma 5, del TUIR.
La sentenza di primo grado ha ritenuto di escludere tale applicazione sul presupposto che i lavoratori dipendenti non avessero partecipato al contratto di subappalto e non fossero, pertanto, vincolati a fruire delle strutture di vitto e alloggio messe a disposizione. Tuttavia, tale ricostruzione non risulta conforme al corretto parametro normativo, poiché la riduzione della soglia di esenzione non è subordinata alla vincolatività soggettiva delle pattuizioni né alla fruizione effettiva delle utilità, ma discende dall'assetto economico complessivo della trasferta, come risultante dai rapporti contrattuali che ne costituiscono il presupposto.
Parimenti non decisivo è il rilievo attribuito, in primo grado, al sostenimento in concreto di spese da parte della società appellata. Come chiarito dalla Corte di Cassazione, il mero sostenimento di costi, in assenza di una modifica del sinallagma contrattuale o di un adeguamento del corrispettivo, non è idoneo a incidere sul regime fiscale delle indennità di trasferta, che resta ancorato alla struttura oggettiva del rapporto economico e organizzativo (Cass., sez. trib., n. 27050 del 2018). In tal senso, il piano contabile non può essere confuso con quello giuridico-tributario.
Ne consegue che la decisione di primo grado, pur muovendo da una ricostruzione fattuale non implausibile, ha valorizzato elementi soggettivi ed equitativi in luogo del criterio normativo previsto dall'art. 51, comma 5, del TUIR, con conseguente non conformità della motivazione al corretto percorso di sussunzione giuridica della fattispecie concreta.
Devono, inoltre, essere esaminati e respinti i motivi di ricorso riproposti dalla società e dichiarati assorbiti in primo grado. Le censure relative ai vizi di notifica, alla pretesa carenza formale dell'atto impositivo, al difetto di sottoscrizione, alla mancata indicazione del responsabile del procedimento, nonché alle questioni concernenti l'aggio e le sanzioni, risultano formulate in termini generici e non sono idonee a incidere sulla legittimità dell'accertamento, atteso che l'atto impugnato contiene gli elementi essenziali della pretesa tributaria ed ha consentito alla contribuente un pieno ed effettivo esercizio del diritto di difesa. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello dell'Agenzia delle Entrate deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla società.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore dell'Agenzia delle Entrate, in complessivi euro 12.000,00 per il primo grado e euro 8.500,00 per il presente grado, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovuti.
P. Q. M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia – Sezione staccata di
Siracusa accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso introduttivo proposto da Res.1 S.r.l..
Condanna la società alla rifusione delle spese di lite nei termini di cui in motivazione.
Così deciso in Siracusa, 7 OTTOBRE 2024.
Il Presidente est.
IO AT