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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 5180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5180 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione V civile
R.G. 3906/2024
All'udienza collegiale del giorno 18/09/2025 ore 10:30
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
Dott.ssa Mariagrazia Serafin Consigliere
Dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliere Rel.
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti ; presente. Controparte_1
Appellato/i
CP_2
Avv./Avv.ti CRABARGIU FABIO;
presente
Parte_2
Avv./Avv.ti CARNEVALI GIORGIO;
presente Avv Stramacci
***
Le parti discutono oralmente la causa, si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, opponendosi ad ogni avversa richiesta.
La Corte, riserva la decisione all'esito della camera di consiglio, come da sentenza di cui darà lettura e che sarà allegata al presente verbale, di cui costituirà parte integrante.
IL CANCELLIERE LA PRESIDENTE
Dr.ssa Mariacristina Bruno Dott.ssa Marianna D'Avino
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE V CIVILE
La Corte così composta: dr.ssa Marianna D'Avino Presidente dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies ultimo comma c.p.c. e 275 c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 3906/24 e vertente TRA Parte_3
(Avv. Controparte_1
PARTE APPELLANTE E
CP_2
(Avv. Fabio Crabargiu) PARTE APPELLATA E Parte_2
(Avv. Giorgio Carnevali) PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1192/2024 emessa dal Tribunale di Latina RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Il Tribunale di Latina, con sentenza n. 1192/2024 ha definito il giudizio introdotto da nei confronti del – nel quale si è costituita CP_2 Parte_3 perché chiamata in causa la società - e ha così statuito “accerta la Parte_2 responsabilità solidale del di per i danni Parte_3 Parte_2 occorsi a parte attrice attrice;
condanna il Controparte_3
in solido tra loro a corrispondere all'attrice a titolo di risarcimento del danno
[...] patrimoniale l'importo di € 8.262,93, già rivalutato all'attualità, oltre interessi legali dalla data di deposito della sentenza al saldo;
rigetta la domanda di parte attrice di condanna ex art. 614 bis c.p.c. ; condanna il Controparte_3
, ciascuno per le rispettive competenze, ad eseguire tutti i necessari interventi di
[...] adeguamento dell'impianto fognario e della pavimentazione stradale diretti ad eliminare i problemi di infiltrazione e allagamento subiti da parte attrice;
condanna il in solido tra loro al pagamento delle Controparte_3 spese di lite in favore di parte attrice che liquida in € 5.077,00 per compensi, € 264,00 per esborsi oltre spese generali iva e cpa come per legge;
nel rapporto tra Parte_3
d compensa le spese di lite;
pone le spese di CTU, già
[...] Parte_2 liquidate con decreto in data 11 ottobre 2021, definitivamente a carico del
[...]
e di , in solido tra loro, che devono rifondere quanto Parte_3 Parte_2 anticipato da parte attrice.”.
Il ha proposto appello avverso la citata sentenza e ha Parte_3 chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale e cautelare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata emessa dal Tribunale di
Latina n. 1192/2024, ai sensi dell'art. 283 c.p.c, per tutti i motivi dedotti nel presente atto;
nel merito, riformare integralmente la sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Latina il 3.6.2024 n. 1192/2024, ed in accoglimento del presente appello accogliere le domande proposte dal nel giudizio di I grado, e Parte_3 precisamente:
1 - rigettare la domanda attorea poichè illegittima ed infondata in punto di fatto e di diritto, oltre che non provata;
condannare Parte_2
..al risarcimento del danno che dovesse essere eventualmente accertato in favore della sig.ra in quanto direttamente responsabile della gestione dei CP_2 servizi idrici integrati del territorio del in virtù della Convenzione Parte_3 di Gestione del 2.8.2002 e succ. modifiche ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 gennaio
1994 n. 36 e dell'articolo 8 della legge regionale 22 gennaio 1996 n. 6 e del Verbale di Consegna del 16.12.2002 di cui in premessa ovvero, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della pretesa attorea nei confronti del Parte_3
a manlevare e tenere indenne il da ogni somma che lo
[...] Parte_3 stesso fosse obbligato a corrispondere alla sig.ra . Con vittoria di spese Persona_1
e compensi, oltre IVA e CPA del doppio grado di giudizio nei confronti della sig.ra
[...]
. Parte_4
Instaurato il contraddittorio si sono costituite: he ha chiesto “Rigettare istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. CP_2 richiesta da controparte;
dichiarare inammissibili, improcedibili e/o nulle o comunque respingere integralmente, anche ai sensi degli artt. 342, 345, 348 bis e ter c.p.c., l'appello e le domande tutte avanzate dal con ogni conseguente Parte_3 statuizione;
in ogni caso rigettare integralmente l'appello promosso dalla predetta controparte, in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare in toto la sentenza impugnata, con conseguente accoglimento delle conclusioni avanzate in primo grado e accolte dal Giudice a quo;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di lite ex DD.MM. nn. 55/2014 e 37/2018, oltre accessori di legge e spese generali al 15%, da distrarsi al sottoscritto procuratore difensore che si dichiara antistatario.”. e la che ha domandato “preliminarmente accertare e Controparte_4 dichiarare l'inammissibilità dell'appello artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito rigettare l'appello, ad eccezione del motivo n.2, confermando per il resto la sentenza di primo grado;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”. Il presente giudizio, come narrato (cfr. appello e sentenza) ha ad oggetto la richiesta di eliminazione della causa del danno, oltre che la pretesa risarcitoria di € 23.60 0,00 avanzate da poiché nell'immobile di sua proprietà, sito alla CP_2 via C. Colombo del nella parte del seminterrato posto sotto il Parte_3 livello della sede stradale comunale e limitrofo alla stessa, si erano verificati infiltrazioni ed allagamento in concomitanza con precipitazioni meteoriche.
Penetrando l'acqua dalla sede stradale nell'abitazione, attraverso una parete del seminterrato, aveva provocato insalubrità degli ambienti oltre che l'inutilizzabilità dell'immobile, nonché prodotto un danno patrimoniale relativo ai costi delle opere di ripristino degli ambienti ammalorati ed al mancato godimento del bene sin dal 2014. Con la sentenza gravata, il Tribunale, ha dapprima rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva svolta dalla poichè era Controparte_4 stato documentato dal che sin dal 2002 per effetto della “Convenzione per Pt_3 la gestione del servizio idrico integrato” a detta Società era stata affidata, in via esclusiva, sia la gestione del servizio idrico integrato che la gestione delle opere, impianti e canalizzazione funzionali al servizio tenuto. Pertanto, rientrava nelle competenze di quest'ultima il servizio di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad uso civico ed anche quello di fognatura e depurazione delle acque reflue, la gestione delle reti di collettamento e impianti di sollevamento delle acque meteoriche;
la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti inerenti all'esecuzione del Servizio, nonché il loro adeguamento alle norme tecniche di settore. Inoltre, per il Giudice, la Convenzione depositata in atti non escludeva, poi, espressamente dall'attività dalla gestione conferita, il servizio di raccolta e regimentazione delle acque meteoriche, benché la terza chiamata si era ritenuta estranea a detto servizio. Quanto al merito, tenuto conto delle risultanze di ctu eseguita dall'Ing. Persona_2 il Giudice ha riconosciuto che le infiltrazioni erano riconducibili a due cause: la non integrità dell'impianto fognario, la non impermeabilità della superficie della pavimentazione della strada in prossimità dell'immobile di parte attrice, la inadeguatezza delle opere di captazione lungo la strada nel tratto rilevato. Ed ha ritenuto che rispetto alla parte danneggiata dovessero essere considerati corresponsabili in solido tutti gli autori delle condotte colpose. La responsabilità per i danni occorsi all'immobile di parte attrice doveva essere ricondotta ai sensi dell'art.2051 c.c. e dell'art.2055 comma 1 c.c. in solido tra loro in capo all'ente comunale, in qualità di possessore e custode del tratto stradale in oggetto, ed in capo ad quale gestore della rete idrica e dell'impianto Parte_2 fognario comunali in forza della Convenzione del 02.08.2002, tenuto alla manutenzione dello stesso. Con riguardo al quantum, condividendo sempre le risultanze della CTU, ha riconosciuto all'attrice le spese di € 4.788,10 per la demolizione e la rimozione delle parti ammalorate e ricostruzione ed € 1.980,00 a titolo di mancato guadagno per la non fruibilità del bene, per un totale stimato in € 6.800,00. La pronuncia è stata impugnata dal limitatamente alla Parte_3 illegittima pronuncia relativa alla condanna solidale con al Parte_2 risarcimento del danno, alla illegittima condanna alle spese di lite e refusione delle spese di ctu nei confronti dell'attrice ed in solido con alla illegittima Parte_2 compensazione delle spese di lite tra il e Pt_3 Parte_2
Dacché tutte le altre questioni oggetto di lite ed esaminate, ossia l'effettiva esistenza delle infiltrazioni e della quantificazione del danno, nonché della responsabilità della chiamata in causa, non attinte dall'impugnazione, devono ritenersi definitivamente decise. In via preliminare, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'impugnazione, in quanto l'atto introduttivo del presente giudizio contiene gli elementi prescritti dall'art. 342 c.p.c. (Cass.27199/2017). Ciò posto l'appello è infondato e va rigettato. La parte appellante ha, dapprima, argomentato - con riguardo all'esclusione della propria responsabilità, o alla riduzione della stessa, per il fatto del terzo Parte_2
- che “La CTU ha accertato che il mancato funzionamento del collegamento
[...]
“pozzetto caditoia – collettore”, produce un importante scorrimento delle acque sotto la strada e una parte di esse raggiunge la parete prospiciente via C. Colombo nel piano seminterrato dell'immobile di parte attrice, causando anche fenomeni di percolazione per eventi meteorici intensi e ripetuti, ragion per cui la causa dominante dell'infiltrazione è data dal mancato collegamento del pozzetto caditoia al collettore”. Inoltre, ha esplicitato che , lungo il tratto di Via Cristoforo Colombo, Parte_2 aveva sostituito le griglie a copertura delle caditoie con dei chiusini che impediscono la regolare raccolta delle acque meteoriche presenti su strada, mentre il chiusino non essendo dotato di feritoie non svolge la medesima funzione, ma addirittura impedisce alla pavimentazione di avere un sistema di raccolta delle acque di superficie, aumentando progressivamente il quantitativo di acqua su strada, alterando così, le azioni di mitigazione delle acque meteoriche sulla pavimentazione.”.
Ha, poi, eccepito che la responsabilità del doveva ritenersi esclusa per Pt_3 il fatto della danneggiata, avendo quest'ultima adibito il seminterrato, dove si era verificato il danno e che era accatastato come locale cantina, ad abitazione, senza le necessarie autorizzazioni e senza adottare in fase di ristrutturazione accorgimenti atti a mitigare i fenomeni provenienti dall'esterno. Peraltro, anche le acque pluviali provenienti dai discendenti del tetto dell'abitazione della he scaricavano sulla strada, in prossimità del muro del CP_2 fabbricato, avevano alimentato la lamina d'acqua della via. Mentre, quanto alla impermeabilizzazione della strada, nessuna norma o regolamento obbligava il ad impedire la percolazione delle acque meteoriche Pt_3 nel sottosuolo, soluzione questa peraltro contraria alle buone tecniche costruttive e alla normativa di settore che imponeva per tutti gli spazi aperti la posa di materiali permeabili. Orbene, così come riportato in sentenza, nella relazione di ctu si legge che “Le cause che hanno determinato le infiltrazioni lamentate da parte attrice sono in sintesi due e concomitanti: la non integrità dell'impianto fognario;
la permeabilità alle acque di pioggia della superficie della pavimentazione stradale in prossimità del fabbricato”. E con riguardo alla prima causa il perito ha specificato “Le acque di pioggia captate dal pozzetto di controllo, come già indicato nell'allegato 3, non vengono inviate nel collettore e si disperdono nel sottosuolo a meno di una piccola parte che penetra all'interno del collettore dalla giunzione intermateriale non efficace... Pertanto la gran parte delle acque che circola nel sottosuolo secondo vie preferenziali (foto 5), interessa tutti i locali interrati dei fabbricati a valle, compreso quello della Sig.ra CP_2
Se l'evento è isolato, produce importanti fenomeni di umidità sulle pareti dei locali interrati prospicienti la strada via C. Colombo, ma se le piogge si susseguono con frequenza, come nelle stagioni primaverili/autunnali, si può avere anche percolazione, se come ultime vie preferenziali sono interessati i cavidotti, come nel caso in oggetto (foto 6).”.
Ebbene le critiche alla accertata causa delle infiltrazioni, dunque alle conclusioni del ctu, non sono condivisibili. Ritiene questo Collegio che a fronte delle conclusioni riportate, frutto di un lavoro puntuale così da apparire esaustivo e completo, dalle quali non vi è motivo per discostarsi, l'elaborato ben può essere posto a fondamento della decisione. Ciò conformemente al principio dettato dalla Corte di Cassazione secondo cui
“qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente” (Cass.
15147/18; anche Cass. 11917/2021); ed ancora “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. 33742/22). Con riguardo alle censure di parte appellante, ha dato già risposta lo stesso Ing. che ha precisato “Con la prova di carico (400 lt), si è potuto accertare che il Per_2 mancato funzionamento del collegamento “pozzetto caditoia – collettore”, produce un importante scorrimento delle acque sotto la strada e una parte di esse (come già indicato alla pag. 15), raggiunge la parete prospiciente via C. Colombo nel piano seminterrato di parte attrice causando anche fenomeni di percolazione per eventi meteorici intensi e ripetuti. È stato accertato che prima della prova la parete fosse asciutta e solo dopo la prova la parete è tornata umida (superfice della parete bagnata). “. Ancora, a fronte delle ulterioriosservazioni del CTP del il quale riteneva che Pt_3 il nesso causale, tra le infiltrazioni e i danni, fosse esclusivamente riconducibile ad un fenomeno fisico e termotecnico, ma non ad un difetto di custodia, attesa la condizione naturale del sottosuolo soggetto a precipitazioni metereologiche (cfr. anche sentenza), il CTU ha riferito: “l'evento non è da ritenersi casuale. La causa dominante è il mancato collegamento del pozzetto caditoia al collettore, gravata anche da un sistema di opere di captazione poco efficace lungo la strada nel tratto rilevato”. Orbene, se queste le conclusioni tecniche cui è pervenuto il perito non vi è dubbio che deve ritenersi corretta la decisione resa dal Primo Giudice nell'affermare la corresponsabilità del convenuto, unitamente a quella della Società chiamata Pt_3 in causa, richiamando il principio secondo cui se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio, è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo Cass. n. 24405/2021; Cass.n. 7618/2010).”. Accertato che la responsabilità era in capo ad entrambe le parti, all' comunale CP_5 perché custode del tratto di strada ed all' perché gestore della rete Parte_2 idrica e dell'impianto fognario in forza della Convenzione, certamente il Pt_3 risponde dei danni verificatisi, a causa anche “della non impermeabilità della pavimentazione stradale in prossimità del fabbricato dell'attrice”. Quanto all'eccezione di avere al danno contribuito anche la danneggiata avendo modificato la destinazione d'uso, l'argomento è del tutto ininfluente poiché pur volendo prescindere dal fatto, come evidenziato dalla parte appellata, che la modifica non può giustificare i danni dei terzi, non è stato affatto accertato che l'asserita modifica (peraltro, come eccepito, non provata avendo il CTU indicato - cfr. pag. 42 relazione - il locale seminterrato come cantina) fosse stata una concausa dei danni allegati;
né la provenienza di acque dai pluviali è stata descritta come altra concausa delle infiltrazioni. L'aspetto da ultimo evidenziato, sebbene al fine della richiesta di sospensione della condanna, ovvero che tale pronuncia comporterebbe il rifacimento della impermeabilizzazione della pavimentazione stradale anche sul resto dell'impianto stradale del paese (“l'obbligo di dover eseguire i lavori di rifacimento della pavimentazione del tratto stradale…potrebbero causare gravi ed irreparabili danni all'odierno appellante, oltre che alla collettività,..in quanto l'impermeabilizzazione della pavimentazione del tratto stradale interessato…andrebbe a collidere con l'interesse della comunità essendo foriero di eventi dannosi per lo scorrimento di acque piovane che potrebbero favorire allagamenti e dissesti idrogeologici a valle, soprattutto se si considera che tale opera dovrebbe essere realizzata anche sul resto dell'impianto stradale del paese di Pisterzo”) , appare contraddetto ed escluso dalla stessa pronuncia.
Il Giudice ha condannato ad eseguire “tutti i necessari interventi di adeguamento dell'impianto fognario e della pavimentazione stradale diretti ad eliminare i problemi di infiltrazione e allagamento nel locale seminterrato di parte attrice” e dunque disposto che il debba eseguire i lavori relativamente al Pt_3 tratto stradale nei pressi dell'immobile della parte attrice. In tal senso, deve, dunque, essere intesa la pronuncia, anche alla stregua di quanto precisato dalla stessa parte danneggiata (cfr. pag. 16 e 19 comparsa di costituzione), e dunque a nulla rilevando le ulteriori asserzioni, a fronte del disposto della sentenza, circa l'eventuale richiesta di altri soggetti di pretendere lo stesso trattamento con riguardo alle strade adiacenti le proprie abitazioni.
Le censure mosse con riguardo all'attribuzione delle spese di lite e di ctu, poiché è stato riconosciuto un importo di molto inferiore a quanto richiesto ed anche rigettata la domanda formulata ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., sono altresì infondate, tenuto conto del principio della soccombenza sussistente nella specie, essendo stata accolta la domanda di condanna all'esecuzione degli interventi descritti ed al risarcimento dei danni, spese peraltro quantificate in misura corretta in corrispondenza dei valori medi delle tabelle del 2022 in vigore alla data della decisione. La decisione non si presta a modifica neppure con riguardo alla ritenuta compensazione delle spese tra il e la società il criterio è Pt_3 Parte_2 anche in tale caso esatto essendo stata accertata la responsabilità di entrambe le parti.
Al rigetto dell'appello consegue che anche le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nella misura media in relazione alla corrispondente complessità della controversia, alla sua natura e valore, alle questioni trattate, tolta la fase di trattazione/istruttoria non svolta, a carico della parte appellante in favore di ciascuna parte appellata, con distrazione, come richiesto, con riguardo all'appellata in favore del difensore dichiaratosi antistatario. CP_2
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore delle parti appellate che liquida per ciascuna parte in € 3.966,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi, con riguardo all'appellata in favore del CP_2 difensore dichiaratosi antistatario;
dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante. Roma, così deciso il giorno 18 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Marianna D'Avino
R.G. 3906/2024
All'udienza collegiale del giorno 18/09/2025 ore 10:30
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
Dott.ssa Mariagrazia Serafin Consigliere
Dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliere Rel.
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti ; presente. Controparte_1
Appellato/i
CP_2
Avv./Avv.ti CRABARGIU FABIO;
presente
Parte_2
Avv./Avv.ti CARNEVALI GIORGIO;
presente Avv Stramacci
***
Le parti discutono oralmente la causa, si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, opponendosi ad ogni avversa richiesta.
La Corte, riserva la decisione all'esito della camera di consiglio, come da sentenza di cui darà lettura e che sarà allegata al presente verbale, di cui costituirà parte integrante.
IL CANCELLIERE LA PRESIDENTE
Dr.ssa Mariacristina Bruno Dott.ssa Marianna D'Avino
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE V CIVILE
La Corte così composta: dr.ssa Marianna D'Avino Presidente dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies ultimo comma c.p.c. e 275 c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 3906/24 e vertente TRA Parte_3
(Avv. Controparte_1
PARTE APPELLANTE E
CP_2
(Avv. Fabio Crabargiu) PARTE APPELLATA E Parte_2
(Avv. Giorgio Carnevali) PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1192/2024 emessa dal Tribunale di Latina RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Il Tribunale di Latina, con sentenza n. 1192/2024 ha definito il giudizio introdotto da nei confronti del – nel quale si è costituita CP_2 Parte_3 perché chiamata in causa la società - e ha così statuito “accerta la Parte_2 responsabilità solidale del di per i danni Parte_3 Parte_2 occorsi a parte attrice attrice;
condanna il Controparte_3
in solido tra loro a corrispondere all'attrice a titolo di risarcimento del danno
[...] patrimoniale l'importo di € 8.262,93, già rivalutato all'attualità, oltre interessi legali dalla data di deposito della sentenza al saldo;
rigetta la domanda di parte attrice di condanna ex art. 614 bis c.p.c. ; condanna il Controparte_3
, ciascuno per le rispettive competenze, ad eseguire tutti i necessari interventi di
[...] adeguamento dell'impianto fognario e della pavimentazione stradale diretti ad eliminare i problemi di infiltrazione e allagamento subiti da parte attrice;
condanna il in solido tra loro al pagamento delle Controparte_3 spese di lite in favore di parte attrice che liquida in € 5.077,00 per compensi, € 264,00 per esborsi oltre spese generali iva e cpa come per legge;
nel rapporto tra Parte_3
d compensa le spese di lite;
pone le spese di CTU, già
[...] Parte_2 liquidate con decreto in data 11 ottobre 2021, definitivamente a carico del
[...]
e di , in solido tra loro, che devono rifondere quanto Parte_3 Parte_2 anticipato da parte attrice.”.
Il ha proposto appello avverso la citata sentenza e ha Parte_3 chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale e cautelare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata emessa dal Tribunale di
Latina n. 1192/2024, ai sensi dell'art. 283 c.p.c, per tutti i motivi dedotti nel presente atto;
nel merito, riformare integralmente la sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Latina il 3.6.2024 n. 1192/2024, ed in accoglimento del presente appello accogliere le domande proposte dal nel giudizio di I grado, e Parte_3 precisamente:
1 - rigettare la domanda attorea poichè illegittima ed infondata in punto di fatto e di diritto, oltre che non provata;
condannare Parte_2
..al risarcimento del danno che dovesse essere eventualmente accertato in favore della sig.ra in quanto direttamente responsabile della gestione dei CP_2 servizi idrici integrati del territorio del in virtù della Convenzione Parte_3 di Gestione del 2.8.2002 e succ. modifiche ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 gennaio
1994 n. 36 e dell'articolo 8 della legge regionale 22 gennaio 1996 n. 6 e del Verbale di Consegna del 16.12.2002 di cui in premessa ovvero, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della pretesa attorea nei confronti del Parte_3
a manlevare e tenere indenne il da ogni somma che lo
[...] Parte_3 stesso fosse obbligato a corrispondere alla sig.ra . Con vittoria di spese Persona_1
e compensi, oltre IVA e CPA del doppio grado di giudizio nei confronti della sig.ra
[...]
. Parte_4
Instaurato il contraddittorio si sono costituite: he ha chiesto “Rigettare istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. CP_2 richiesta da controparte;
dichiarare inammissibili, improcedibili e/o nulle o comunque respingere integralmente, anche ai sensi degli artt. 342, 345, 348 bis e ter c.p.c., l'appello e le domande tutte avanzate dal con ogni conseguente Parte_3 statuizione;
in ogni caso rigettare integralmente l'appello promosso dalla predetta controparte, in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare in toto la sentenza impugnata, con conseguente accoglimento delle conclusioni avanzate in primo grado e accolte dal Giudice a quo;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di lite ex DD.MM. nn. 55/2014 e 37/2018, oltre accessori di legge e spese generali al 15%, da distrarsi al sottoscritto procuratore difensore che si dichiara antistatario.”. e la che ha domandato “preliminarmente accertare e Controparte_4 dichiarare l'inammissibilità dell'appello artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito rigettare l'appello, ad eccezione del motivo n.2, confermando per il resto la sentenza di primo grado;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”. Il presente giudizio, come narrato (cfr. appello e sentenza) ha ad oggetto la richiesta di eliminazione della causa del danno, oltre che la pretesa risarcitoria di € 23.60 0,00 avanzate da poiché nell'immobile di sua proprietà, sito alla CP_2 via C. Colombo del nella parte del seminterrato posto sotto il Parte_3 livello della sede stradale comunale e limitrofo alla stessa, si erano verificati infiltrazioni ed allagamento in concomitanza con precipitazioni meteoriche.
Penetrando l'acqua dalla sede stradale nell'abitazione, attraverso una parete del seminterrato, aveva provocato insalubrità degli ambienti oltre che l'inutilizzabilità dell'immobile, nonché prodotto un danno patrimoniale relativo ai costi delle opere di ripristino degli ambienti ammalorati ed al mancato godimento del bene sin dal 2014. Con la sentenza gravata, il Tribunale, ha dapprima rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva svolta dalla poichè era Controparte_4 stato documentato dal che sin dal 2002 per effetto della “Convenzione per Pt_3 la gestione del servizio idrico integrato” a detta Società era stata affidata, in via esclusiva, sia la gestione del servizio idrico integrato che la gestione delle opere, impianti e canalizzazione funzionali al servizio tenuto. Pertanto, rientrava nelle competenze di quest'ultima il servizio di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad uso civico ed anche quello di fognatura e depurazione delle acque reflue, la gestione delle reti di collettamento e impianti di sollevamento delle acque meteoriche;
la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti inerenti all'esecuzione del Servizio, nonché il loro adeguamento alle norme tecniche di settore. Inoltre, per il Giudice, la Convenzione depositata in atti non escludeva, poi, espressamente dall'attività dalla gestione conferita, il servizio di raccolta e regimentazione delle acque meteoriche, benché la terza chiamata si era ritenuta estranea a detto servizio. Quanto al merito, tenuto conto delle risultanze di ctu eseguita dall'Ing. Persona_2 il Giudice ha riconosciuto che le infiltrazioni erano riconducibili a due cause: la non integrità dell'impianto fognario, la non impermeabilità della superficie della pavimentazione della strada in prossimità dell'immobile di parte attrice, la inadeguatezza delle opere di captazione lungo la strada nel tratto rilevato. Ed ha ritenuto che rispetto alla parte danneggiata dovessero essere considerati corresponsabili in solido tutti gli autori delle condotte colpose. La responsabilità per i danni occorsi all'immobile di parte attrice doveva essere ricondotta ai sensi dell'art.2051 c.c. e dell'art.2055 comma 1 c.c. in solido tra loro in capo all'ente comunale, in qualità di possessore e custode del tratto stradale in oggetto, ed in capo ad quale gestore della rete idrica e dell'impianto Parte_2 fognario comunali in forza della Convenzione del 02.08.2002, tenuto alla manutenzione dello stesso. Con riguardo al quantum, condividendo sempre le risultanze della CTU, ha riconosciuto all'attrice le spese di € 4.788,10 per la demolizione e la rimozione delle parti ammalorate e ricostruzione ed € 1.980,00 a titolo di mancato guadagno per la non fruibilità del bene, per un totale stimato in € 6.800,00. La pronuncia è stata impugnata dal limitatamente alla Parte_3 illegittima pronuncia relativa alla condanna solidale con al Parte_2 risarcimento del danno, alla illegittima condanna alle spese di lite e refusione delle spese di ctu nei confronti dell'attrice ed in solido con alla illegittima Parte_2 compensazione delle spese di lite tra il e Pt_3 Parte_2
Dacché tutte le altre questioni oggetto di lite ed esaminate, ossia l'effettiva esistenza delle infiltrazioni e della quantificazione del danno, nonché della responsabilità della chiamata in causa, non attinte dall'impugnazione, devono ritenersi definitivamente decise. In via preliminare, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'impugnazione, in quanto l'atto introduttivo del presente giudizio contiene gli elementi prescritti dall'art. 342 c.p.c. (Cass.27199/2017). Ciò posto l'appello è infondato e va rigettato. La parte appellante ha, dapprima, argomentato - con riguardo all'esclusione della propria responsabilità, o alla riduzione della stessa, per il fatto del terzo Parte_2
- che “La CTU ha accertato che il mancato funzionamento del collegamento
[...]
“pozzetto caditoia – collettore”, produce un importante scorrimento delle acque sotto la strada e una parte di esse raggiunge la parete prospiciente via C. Colombo nel piano seminterrato dell'immobile di parte attrice, causando anche fenomeni di percolazione per eventi meteorici intensi e ripetuti, ragion per cui la causa dominante dell'infiltrazione è data dal mancato collegamento del pozzetto caditoia al collettore”. Inoltre, ha esplicitato che , lungo il tratto di Via Cristoforo Colombo, Parte_2 aveva sostituito le griglie a copertura delle caditoie con dei chiusini che impediscono la regolare raccolta delle acque meteoriche presenti su strada, mentre il chiusino non essendo dotato di feritoie non svolge la medesima funzione, ma addirittura impedisce alla pavimentazione di avere un sistema di raccolta delle acque di superficie, aumentando progressivamente il quantitativo di acqua su strada, alterando così, le azioni di mitigazione delle acque meteoriche sulla pavimentazione.”.
Ha, poi, eccepito che la responsabilità del doveva ritenersi esclusa per Pt_3 il fatto della danneggiata, avendo quest'ultima adibito il seminterrato, dove si era verificato il danno e che era accatastato come locale cantina, ad abitazione, senza le necessarie autorizzazioni e senza adottare in fase di ristrutturazione accorgimenti atti a mitigare i fenomeni provenienti dall'esterno. Peraltro, anche le acque pluviali provenienti dai discendenti del tetto dell'abitazione della he scaricavano sulla strada, in prossimità del muro del CP_2 fabbricato, avevano alimentato la lamina d'acqua della via. Mentre, quanto alla impermeabilizzazione della strada, nessuna norma o regolamento obbligava il ad impedire la percolazione delle acque meteoriche Pt_3 nel sottosuolo, soluzione questa peraltro contraria alle buone tecniche costruttive e alla normativa di settore che imponeva per tutti gli spazi aperti la posa di materiali permeabili. Orbene, così come riportato in sentenza, nella relazione di ctu si legge che “Le cause che hanno determinato le infiltrazioni lamentate da parte attrice sono in sintesi due e concomitanti: la non integrità dell'impianto fognario;
la permeabilità alle acque di pioggia della superficie della pavimentazione stradale in prossimità del fabbricato”. E con riguardo alla prima causa il perito ha specificato “Le acque di pioggia captate dal pozzetto di controllo, come già indicato nell'allegato 3, non vengono inviate nel collettore e si disperdono nel sottosuolo a meno di una piccola parte che penetra all'interno del collettore dalla giunzione intermateriale non efficace... Pertanto la gran parte delle acque che circola nel sottosuolo secondo vie preferenziali (foto 5), interessa tutti i locali interrati dei fabbricati a valle, compreso quello della Sig.ra CP_2
Se l'evento è isolato, produce importanti fenomeni di umidità sulle pareti dei locali interrati prospicienti la strada via C. Colombo, ma se le piogge si susseguono con frequenza, come nelle stagioni primaverili/autunnali, si può avere anche percolazione, se come ultime vie preferenziali sono interessati i cavidotti, come nel caso in oggetto (foto 6).”.
Ebbene le critiche alla accertata causa delle infiltrazioni, dunque alle conclusioni del ctu, non sono condivisibili. Ritiene questo Collegio che a fronte delle conclusioni riportate, frutto di un lavoro puntuale così da apparire esaustivo e completo, dalle quali non vi è motivo per discostarsi, l'elaborato ben può essere posto a fondamento della decisione. Ciò conformemente al principio dettato dalla Corte di Cassazione secondo cui
“qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente” (Cass.
15147/18; anche Cass. 11917/2021); ed ancora “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. 33742/22). Con riguardo alle censure di parte appellante, ha dato già risposta lo stesso Ing. che ha precisato “Con la prova di carico (400 lt), si è potuto accertare che il Per_2 mancato funzionamento del collegamento “pozzetto caditoia – collettore”, produce un importante scorrimento delle acque sotto la strada e una parte di esse (come già indicato alla pag. 15), raggiunge la parete prospiciente via C. Colombo nel piano seminterrato di parte attrice causando anche fenomeni di percolazione per eventi meteorici intensi e ripetuti. È stato accertato che prima della prova la parete fosse asciutta e solo dopo la prova la parete è tornata umida (superfice della parete bagnata). “. Ancora, a fronte delle ulterioriosservazioni del CTP del il quale riteneva che Pt_3 il nesso causale, tra le infiltrazioni e i danni, fosse esclusivamente riconducibile ad un fenomeno fisico e termotecnico, ma non ad un difetto di custodia, attesa la condizione naturale del sottosuolo soggetto a precipitazioni metereologiche (cfr. anche sentenza), il CTU ha riferito: “l'evento non è da ritenersi casuale. La causa dominante è il mancato collegamento del pozzetto caditoia al collettore, gravata anche da un sistema di opere di captazione poco efficace lungo la strada nel tratto rilevato”. Orbene, se queste le conclusioni tecniche cui è pervenuto il perito non vi è dubbio che deve ritenersi corretta la decisione resa dal Primo Giudice nell'affermare la corresponsabilità del convenuto, unitamente a quella della Società chiamata Pt_3 in causa, richiamando il principio secondo cui se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio, è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo Cass. n. 24405/2021; Cass.n. 7618/2010).”. Accertato che la responsabilità era in capo ad entrambe le parti, all' comunale CP_5 perché custode del tratto di strada ed all' perché gestore della rete Parte_2 idrica e dell'impianto fognario in forza della Convenzione, certamente il Pt_3 risponde dei danni verificatisi, a causa anche “della non impermeabilità della pavimentazione stradale in prossimità del fabbricato dell'attrice”. Quanto all'eccezione di avere al danno contribuito anche la danneggiata avendo modificato la destinazione d'uso, l'argomento è del tutto ininfluente poiché pur volendo prescindere dal fatto, come evidenziato dalla parte appellata, che la modifica non può giustificare i danni dei terzi, non è stato affatto accertato che l'asserita modifica (peraltro, come eccepito, non provata avendo il CTU indicato - cfr. pag. 42 relazione - il locale seminterrato come cantina) fosse stata una concausa dei danni allegati;
né la provenienza di acque dai pluviali è stata descritta come altra concausa delle infiltrazioni. L'aspetto da ultimo evidenziato, sebbene al fine della richiesta di sospensione della condanna, ovvero che tale pronuncia comporterebbe il rifacimento della impermeabilizzazione della pavimentazione stradale anche sul resto dell'impianto stradale del paese (“l'obbligo di dover eseguire i lavori di rifacimento della pavimentazione del tratto stradale…potrebbero causare gravi ed irreparabili danni all'odierno appellante, oltre che alla collettività,..in quanto l'impermeabilizzazione della pavimentazione del tratto stradale interessato…andrebbe a collidere con l'interesse della comunità essendo foriero di eventi dannosi per lo scorrimento di acque piovane che potrebbero favorire allagamenti e dissesti idrogeologici a valle, soprattutto se si considera che tale opera dovrebbe essere realizzata anche sul resto dell'impianto stradale del paese di Pisterzo”) , appare contraddetto ed escluso dalla stessa pronuncia.
Il Giudice ha condannato ad eseguire “tutti i necessari interventi di adeguamento dell'impianto fognario e della pavimentazione stradale diretti ad eliminare i problemi di infiltrazione e allagamento nel locale seminterrato di parte attrice” e dunque disposto che il debba eseguire i lavori relativamente al Pt_3 tratto stradale nei pressi dell'immobile della parte attrice. In tal senso, deve, dunque, essere intesa la pronuncia, anche alla stregua di quanto precisato dalla stessa parte danneggiata (cfr. pag. 16 e 19 comparsa di costituzione), e dunque a nulla rilevando le ulteriori asserzioni, a fronte del disposto della sentenza, circa l'eventuale richiesta di altri soggetti di pretendere lo stesso trattamento con riguardo alle strade adiacenti le proprie abitazioni.
Le censure mosse con riguardo all'attribuzione delle spese di lite e di ctu, poiché è stato riconosciuto un importo di molto inferiore a quanto richiesto ed anche rigettata la domanda formulata ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., sono altresì infondate, tenuto conto del principio della soccombenza sussistente nella specie, essendo stata accolta la domanda di condanna all'esecuzione degli interventi descritti ed al risarcimento dei danni, spese peraltro quantificate in misura corretta in corrispondenza dei valori medi delle tabelle del 2022 in vigore alla data della decisione. La decisione non si presta a modifica neppure con riguardo alla ritenuta compensazione delle spese tra il e la società il criterio è Pt_3 Parte_2 anche in tale caso esatto essendo stata accertata la responsabilità di entrambe le parti.
Al rigetto dell'appello consegue che anche le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nella misura media in relazione alla corrispondente complessità della controversia, alla sua natura e valore, alle questioni trattate, tolta la fase di trattazione/istruttoria non svolta, a carico della parte appellante in favore di ciascuna parte appellata, con distrazione, come richiesto, con riguardo all'appellata in favore del difensore dichiaratosi antistatario. CP_2
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore delle parti appellate che liquida per ciascuna parte in € 3.966,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi, con riguardo all'appellata in favore del CP_2 difensore dichiaratosi antistatario;
dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante. Roma, così deciso il giorno 18 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Marianna D'Avino