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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 08/08/2025, n. 3484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3484 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12439/2022
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
Il tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice Davide Scaffidi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 12439/2022 promossa da:
Parte_1 con l'avv. N. Maestri e l'avv. A. Bessi;
ATTRICE contro
Controparte_1 con l'avv. F. Ambrosini;
CONVENUTA
pagina 1 di 6 Oggetto: ripetizione indebito ex art. 2041 c.c. – rapporto tra terzo pignorato e debitore esecutato
Conclusioni: per l'attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere la presente opposizione e per l'effetto, previo accertamento accertare e dichiarare nullo, inefficace e dichiarare privo di effetti giuridici e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 3512/2022, numero R.G. 9404/2022, emesso dal Tribunale di Brescia in data 5 settembre 2022, notificato in data 14 settembre 2022 per l'assoluta insussistenza dei presupposti di legge e comunque per tutti i motivi esposti in narrativa. Respingersi, se richiesta, la provvisoria esecuzione del decreto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta. Si rimette, all'esito della prima udienza, in ordine all'instaurazione del procedimento di mediazione da porsi a carico in ogni caso del creditore opposto (Cass. Sez. Unite n. 19596 del 18 settembre 2020).
Nel Merito: accertare e dichiarare che la sig.ra per le ragioni tutte dedotte in narrativa Parte_1 del presente atto, nulla deve a e disporre la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
_1 dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto.
In via riconvenzionale: Voglia il Tribunale, accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale della
[...]
convenuto, condannare lo stesso al risarcimento del danno patito dalla signora _1 [...] in conseguenza della violazione degli obblighi previsti dal contratto di conto corrente Parte_1 intrattenuto ex artt. 1852 – 1856 e 1703 c.c.
In via subordine, sempre in via riconvenzionale: Voglia il Tribunale, accertato e dichiarato il concorso di colpa della convenuta nella causazione dell'evento per cui è causa valutando il comportamento della CP_2 anche sotto il profilo dell'art. 1176 c.c., operare e disporre una congrua riduzione sulla _1 richiesta formulata nella misura ritenuta di giustizia
In ogni caso: disporsi la compensazione giudiziale tra quanto dovesse essere eventualmente dovuto al con quanto eventualmente riconosciuto alla signora _1 Parte_1
Con vittoria di spese e compensi di lite.
In via istruttoria: con ogni più ampia riserva di provare e dedurre anche all'esito delle difese avversarie.
Per la convenuta:
In via preliminare:
▫ concedersi la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova alcuna, tanto meno scritta, né di pronta soluzione.
Nel merito: pagina 2 di 6 ▫ respingersi tutte le domande dell'opponente in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto, confermandosi altresì il decreto opposto n. 3512/2022 Ing;
▫ respingersi altresì la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno in quanto infondata e priva di supporto probatorio.
In subordine:
▫ Accertato l'onere restitutorio o di indennizzo, condannarsi l'opponente sig.ra al pagamento a Parte_1 favore del della somma di € 11.528,90 pari a quella corrisposta dal ai sig.ri Controparte_1 _1
o quella che risulterà di giustizia, oltre ai successivi interessi legali dalla domanda sino al saldo, CP_3 oltre alle spese della procedura monitoria, oltre il rimborso forfettario, all'I.V.A e C.P.A. come per legge ed oltre successive occorrende.
In ogni caso:
▫ con vittoria di spese di lite.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DI DIRITTO
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3512/2022, con cui il Parte_1
Tribunale di Brescia le ha ingiunto di pagare la somma di € 11.528,90 nei confronti di Controparte_1
Cont (“ ”), a titolo di ripetizione per ingiustificato arricchimento.
L'attrice ha dedotto di essere stata condannata nel 2018 dal Tribunale di Brescia al pagamento di circa
13.000 euro in favore dell'ex convivente e del padre di quest'ultimo Persona_1 Persona_2
. In forza di questo titolo, i creditori hanno avviato a gennaio 2019 una procedura esecutiva presso
[...] terzi.
La banca ha reso dichiarazione negativa, precisando che il saldo della correntista era negativo. Cont A seguito di opposizione agli atti esecutivi è emerso che aveva lasciato erroneamente nella disponibilità del debitore esecutato alcune somme, accreditate dai , dopo il pignoramento, sul CP_3 conto corrente di quest'ultima a titolo di mantenimento per il figlio, somme ritenute impignorabili dalla banca.
Nel corso del giudizio di opposizione agli atti esecutivi è stato accertato che le somme versate a titolo di mantenimento sul conto corrente di dai nel periodo 11.02.2019 – 17.12.2021 Parte_1 CP_3
(11.528,90) erano pignorabili.
All'esito della procedura esecutiva, in data 23.12.2021 è stata emessa ordinanza di assegnazione, a carico della banca quale terzo pignorato per l'importo complessivo di € 12.561,71.
Essendo, anche a quella data, il saldo della correntista negativo, la banca ha provveduto ad erogare sullo stesso la somma di € 11.528,90 e a trasferirla, di propria iniziativa, dal conto corrente di al Parte_1 creditore procedente, in asserita attuazione dell'ordinanza di assegnazione. pagina 3 di 6 In sede monitoria, la banca ha ingiunto il pagamento della somma in questione, ritenendo che il pagamento al creditore procedente avesse dato luogo a un indebito arricchimento della correntista, debitrice esecutata
(stante, si ripete, il saldo negativo di conto corrente all'indomani dell'ordinanza di assegnazione).
A fondamento dell'opposizione, in buona sostanza, ha eccepito in compensazione un Parte_1
Cont controcredito, a titolo di risarcimento dei danni asseritamente cagionati da in violazione della buona fede, in tesi esigibile in relazione al rapporto di conto corrente. Tale violazione, in realtà, è stata ravvisata dall'attrice nel fatto che la banca: a) avrebbe errato a lasciare nella materiale disponibilità del correntista le somme che sono state poi accertate come pignorabili (e in vero pignorate, ancorché la correntista ne abbia comunque disposto), e successivamente b) avrebbe indebitamente erogato la somma corrispondente sul conto corrente in questione, per poi bonificarla al creditore procedente.
***
L'opposizione è fondata.
Sull'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione
Preliminarmente si osserva che l'attrice ha eccepito l'obbligatorietà del procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità.
Al riguardo si osserva che la pretesa monitoria si risolve nella ripetizione della somma di fatto pagata dalla banca quale terzo pignorato, debitor debitoris. Al di là del tenore meramente formale delle difese dall'attrice, i fatti posti a fondamento dell'opposizione non consistono tanto sulla violazione di obblighi contrattuali relativi al rapporto di conto corrente, quanto relativi alla corretta attuazione dell'ordinanza di assegnazione emessa in sede esecutiva.
In definitiva, deve concludersi che la controversia non abbia ad oggetto rapporti bancari, ma rapporti relativi all'attuazione materiale dell'ordinanza di assegnazione. A ben vedere, infatti, anche i movimenti finanziari oggetto di doglianza dell'attrice (accredito di somme sul conto di e bonifico in favore Parte_1 del credito procedente in assenza di autorizzazione) rilevano in questa sede soltanto quali modalità di attuazione dell'obbligo discendente dall'ordinanza di assegnazione.
In ogni caso si osserva che nel corso del giudizio sono stati effettuati ripetuti tentativi di conciliazione, sia su impulso del giudice che delle parti. Tali tentativi hanno avuto esito negativo in ragione della dichiarata indisponibilità finanziaria dell'attrice, talché è ragionevole ritenere che l'esperimento di un eventuale procedimento di mediazione – di cui, si ribadisce, non ricorrono i presupposti – non dispiegherebbe comunque alcuna utilità.
pagina 4 di 6 Nel merito
Come noto, il terzo pignorato viene assoggettato agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme dovute al creditore pignorante;
la banca, quale terza pignorata, è tenuta a rendere indisponibili le somme versate sul conto corrente del debitore esecutato fino a concorrenza dell'importo indicato nell'atto di pignoramento, ossia a impedire al correntista di prelevarle o comunque di disporne.
Della violazione di tali obblighi da parte del terzo pignorato ha titolo per dolersene, al più, il creditore procedente, e non certo il debitore che ha materialmente disposto delle somme pignorate, ritenute invece impignorabili dalla banca (erroneamente, secondo il giudice che si è pronunciato sul punto).
La violazione dedotta dall'attrice, dunque, non rileva in alcun modo rispetto agli obblighi propri del contratto di conto corrente, ma, al più, come già evidenziato, nei rapporti tra creditore procedente e terzo pignorato. Conseguentemente, non può essere ravvisato alcun credito risarcitorio derivante da responsabilità contrattuale, da opporre legittimamente in compensazione con il credito oggetto della pretesa monitoria.
La pretesa monitoria, a ben vedere, è infondata perché avanzata a titolo di ripetizione per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
La disposizione di denaro effettuata dalla banca, asseritamente avvenuta con “proprie risorse”, a ben vedere, si risolve in un pagamento, attuativo dell'ordinanza di assegnazione, avente ad oggetto somme giudizialmente accertate come dovute dalla banca in qualità di terzo pignorato, ossia di debitore del debitore esecutato. Diversamente da quanto sostenuto dalla banca, dunque, il trasferimento di denaro oggetto di pretesa restitutoria non è avvenuto “senza causa”, né ha generato un indebito arricchimento della debitrice, con corrispondente depauperamento del patrimonio dell'odierna convenuta.
Non difettando una causa dell'attribuzione patrimoniale riferita, non si configura un credito ripetibile.
Tale esito interpretativo non muta laddove si consideri che il trasferimento di denaro da parte della banca è avvenuto previo accreditamento della relativa somma sul conto corrente di posto che tale Parte_1 accreditamento rileva come atto materiale prodromico al trasferimento, di natura solutoria, comunque effettuato dalla banca in favore del creditore pignorante, sulla base di quanto disposto nell'ordinanza di assegnazione.
La circostanza lamentata dalla convenuta, per cui il conto corrente di era negativo, tanto al Parte_1 momento del pignoramento quanto al momento dell'ordinanza di assegnazione – circostanza in vero dedotta in sede di dichiarazione del terzo – doveva essere fatta valere tramite gli appositi rimedi avverso il provvedimento di assegnazione - e non materialmente “superata” mediante l'accreditamento e successivo bonifico in favore di . CP_3
pagina 5 di 6 Sulle spese
Sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese, tenuto conto dell'infondatezza della domanda/eccezione risarcitoria avanzata dall'attrice, nonché tenuto conto della non manifesta infondatezza della tesi che aveva indotto la banca a non sottoporre materialmente ai vincoli della custodia derivanti dal pignoramento le somme versate dallo stesso creditore pignorante alla debitrice esecutata, in costanza di procedura esecutiva, a titolo di mantenimento per il figlio.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione, accerta l'inesistenza del diritto fatto valere dalla convenuta;
revoca il decreto ingiuntivo impugnato;
rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'attrice; spese compensate.
Brescia, 8.8.2025
Il giudice
Davide Scaffidi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
Il tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice Davide Scaffidi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 12439/2022 promossa da:
Parte_1 con l'avv. N. Maestri e l'avv. A. Bessi;
ATTRICE contro
Controparte_1 con l'avv. F. Ambrosini;
CONVENUTA
pagina 1 di 6 Oggetto: ripetizione indebito ex art. 2041 c.c. – rapporto tra terzo pignorato e debitore esecutato
Conclusioni: per l'attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere la presente opposizione e per l'effetto, previo accertamento accertare e dichiarare nullo, inefficace e dichiarare privo di effetti giuridici e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 3512/2022, numero R.G. 9404/2022, emesso dal Tribunale di Brescia in data 5 settembre 2022, notificato in data 14 settembre 2022 per l'assoluta insussistenza dei presupposti di legge e comunque per tutti i motivi esposti in narrativa. Respingersi, se richiesta, la provvisoria esecuzione del decreto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta. Si rimette, all'esito della prima udienza, in ordine all'instaurazione del procedimento di mediazione da porsi a carico in ogni caso del creditore opposto (Cass. Sez. Unite n. 19596 del 18 settembre 2020).
Nel Merito: accertare e dichiarare che la sig.ra per le ragioni tutte dedotte in narrativa Parte_1 del presente atto, nulla deve a e disporre la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
_1 dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto.
In via riconvenzionale: Voglia il Tribunale, accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale della
[...]
convenuto, condannare lo stesso al risarcimento del danno patito dalla signora _1 [...] in conseguenza della violazione degli obblighi previsti dal contratto di conto corrente Parte_1 intrattenuto ex artt. 1852 – 1856 e 1703 c.c.
In via subordine, sempre in via riconvenzionale: Voglia il Tribunale, accertato e dichiarato il concorso di colpa della convenuta nella causazione dell'evento per cui è causa valutando il comportamento della CP_2 anche sotto il profilo dell'art. 1176 c.c., operare e disporre una congrua riduzione sulla _1 richiesta formulata nella misura ritenuta di giustizia
In ogni caso: disporsi la compensazione giudiziale tra quanto dovesse essere eventualmente dovuto al con quanto eventualmente riconosciuto alla signora _1 Parte_1
Con vittoria di spese e compensi di lite.
In via istruttoria: con ogni più ampia riserva di provare e dedurre anche all'esito delle difese avversarie.
Per la convenuta:
In via preliminare:
▫ concedersi la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova alcuna, tanto meno scritta, né di pronta soluzione.
Nel merito: pagina 2 di 6 ▫ respingersi tutte le domande dell'opponente in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto, confermandosi altresì il decreto opposto n. 3512/2022 Ing;
▫ respingersi altresì la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno in quanto infondata e priva di supporto probatorio.
In subordine:
▫ Accertato l'onere restitutorio o di indennizzo, condannarsi l'opponente sig.ra al pagamento a Parte_1 favore del della somma di € 11.528,90 pari a quella corrisposta dal ai sig.ri Controparte_1 _1
o quella che risulterà di giustizia, oltre ai successivi interessi legali dalla domanda sino al saldo, CP_3 oltre alle spese della procedura monitoria, oltre il rimborso forfettario, all'I.V.A e C.P.A. come per legge ed oltre successive occorrende.
In ogni caso:
▫ con vittoria di spese di lite.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DI DIRITTO
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3512/2022, con cui il Parte_1
Tribunale di Brescia le ha ingiunto di pagare la somma di € 11.528,90 nei confronti di Controparte_1
Cont (“ ”), a titolo di ripetizione per ingiustificato arricchimento.
L'attrice ha dedotto di essere stata condannata nel 2018 dal Tribunale di Brescia al pagamento di circa
13.000 euro in favore dell'ex convivente e del padre di quest'ultimo Persona_1 Persona_2
. In forza di questo titolo, i creditori hanno avviato a gennaio 2019 una procedura esecutiva presso
[...] terzi.
La banca ha reso dichiarazione negativa, precisando che il saldo della correntista era negativo. Cont A seguito di opposizione agli atti esecutivi è emerso che aveva lasciato erroneamente nella disponibilità del debitore esecutato alcune somme, accreditate dai , dopo il pignoramento, sul CP_3 conto corrente di quest'ultima a titolo di mantenimento per il figlio, somme ritenute impignorabili dalla banca.
Nel corso del giudizio di opposizione agli atti esecutivi è stato accertato che le somme versate a titolo di mantenimento sul conto corrente di dai nel periodo 11.02.2019 – 17.12.2021 Parte_1 CP_3
(11.528,90) erano pignorabili.
All'esito della procedura esecutiva, in data 23.12.2021 è stata emessa ordinanza di assegnazione, a carico della banca quale terzo pignorato per l'importo complessivo di € 12.561,71.
Essendo, anche a quella data, il saldo della correntista negativo, la banca ha provveduto ad erogare sullo stesso la somma di € 11.528,90 e a trasferirla, di propria iniziativa, dal conto corrente di al Parte_1 creditore procedente, in asserita attuazione dell'ordinanza di assegnazione. pagina 3 di 6 In sede monitoria, la banca ha ingiunto il pagamento della somma in questione, ritenendo che il pagamento al creditore procedente avesse dato luogo a un indebito arricchimento della correntista, debitrice esecutata
(stante, si ripete, il saldo negativo di conto corrente all'indomani dell'ordinanza di assegnazione).
A fondamento dell'opposizione, in buona sostanza, ha eccepito in compensazione un Parte_1
Cont controcredito, a titolo di risarcimento dei danni asseritamente cagionati da in violazione della buona fede, in tesi esigibile in relazione al rapporto di conto corrente. Tale violazione, in realtà, è stata ravvisata dall'attrice nel fatto che la banca: a) avrebbe errato a lasciare nella materiale disponibilità del correntista le somme che sono state poi accertate come pignorabili (e in vero pignorate, ancorché la correntista ne abbia comunque disposto), e successivamente b) avrebbe indebitamente erogato la somma corrispondente sul conto corrente in questione, per poi bonificarla al creditore procedente.
***
L'opposizione è fondata.
Sull'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione
Preliminarmente si osserva che l'attrice ha eccepito l'obbligatorietà del procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità.
Al riguardo si osserva che la pretesa monitoria si risolve nella ripetizione della somma di fatto pagata dalla banca quale terzo pignorato, debitor debitoris. Al di là del tenore meramente formale delle difese dall'attrice, i fatti posti a fondamento dell'opposizione non consistono tanto sulla violazione di obblighi contrattuali relativi al rapporto di conto corrente, quanto relativi alla corretta attuazione dell'ordinanza di assegnazione emessa in sede esecutiva.
In definitiva, deve concludersi che la controversia non abbia ad oggetto rapporti bancari, ma rapporti relativi all'attuazione materiale dell'ordinanza di assegnazione. A ben vedere, infatti, anche i movimenti finanziari oggetto di doglianza dell'attrice (accredito di somme sul conto di e bonifico in favore Parte_1 del credito procedente in assenza di autorizzazione) rilevano in questa sede soltanto quali modalità di attuazione dell'obbligo discendente dall'ordinanza di assegnazione.
In ogni caso si osserva che nel corso del giudizio sono stati effettuati ripetuti tentativi di conciliazione, sia su impulso del giudice che delle parti. Tali tentativi hanno avuto esito negativo in ragione della dichiarata indisponibilità finanziaria dell'attrice, talché è ragionevole ritenere che l'esperimento di un eventuale procedimento di mediazione – di cui, si ribadisce, non ricorrono i presupposti – non dispiegherebbe comunque alcuna utilità.
pagina 4 di 6 Nel merito
Come noto, il terzo pignorato viene assoggettato agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme dovute al creditore pignorante;
la banca, quale terza pignorata, è tenuta a rendere indisponibili le somme versate sul conto corrente del debitore esecutato fino a concorrenza dell'importo indicato nell'atto di pignoramento, ossia a impedire al correntista di prelevarle o comunque di disporne.
Della violazione di tali obblighi da parte del terzo pignorato ha titolo per dolersene, al più, il creditore procedente, e non certo il debitore che ha materialmente disposto delle somme pignorate, ritenute invece impignorabili dalla banca (erroneamente, secondo il giudice che si è pronunciato sul punto).
La violazione dedotta dall'attrice, dunque, non rileva in alcun modo rispetto agli obblighi propri del contratto di conto corrente, ma, al più, come già evidenziato, nei rapporti tra creditore procedente e terzo pignorato. Conseguentemente, non può essere ravvisato alcun credito risarcitorio derivante da responsabilità contrattuale, da opporre legittimamente in compensazione con il credito oggetto della pretesa monitoria.
La pretesa monitoria, a ben vedere, è infondata perché avanzata a titolo di ripetizione per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
La disposizione di denaro effettuata dalla banca, asseritamente avvenuta con “proprie risorse”, a ben vedere, si risolve in un pagamento, attuativo dell'ordinanza di assegnazione, avente ad oggetto somme giudizialmente accertate come dovute dalla banca in qualità di terzo pignorato, ossia di debitore del debitore esecutato. Diversamente da quanto sostenuto dalla banca, dunque, il trasferimento di denaro oggetto di pretesa restitutoria non è avvenuto “senza causa”, né ha generato un indebito arricchimento della debitrice, con corrispondente depauperamento del patrimonio dell'odierna convenuta.
Non difettando una causa dell'attribuzione patrimoniale riferita, non si configura un credito ripetibile.
Tale esito interpretativo non muta laddove si consideri che il trasferimento di denaro da parte della banca è avvenuto previo accreditamento della relativa somma sul conto corrente di posto che tale Parte_1 accreditamento rileva come atto materiale prodromico al trasferimento, di natura solutoria, comunque effettuato dalla banca in favore del creditore pignorante, sulla base di quanto disposto nell'ordinanza di assegnazione.
La circostanza lamentata dalla convenuta, per cui il conto corrente di era negativo, tanto al Parte_1 momento del pignoramento quanto al momento dell'ordinanza di assegnazione – circostanza in vero dedotta in sede di dichiarazione del terzo – doveva essere fatta valere tramite gli appositi rimedi avverso il provvedimento di assegnazione - e non materialmente “superata” mediante l'accreditamento e successivo bonifico in favore di . CP_3
pagina 5 di 6 Sulle spese
Sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese, tenuto conto dell'infondatezza della domanda/eccezione risarcitoria avanzata dall'attrice, nonché tenuto conto della non manifesta infondatezza della tesi che aveva indotto la banca a non sottoporre materialmente ai vincoli della custodia derivanti dal pignoramento le somme versate dallo stesso creditore pignorante alla debitrice esecutata, in costanza di procedura esecutiva, a titolo di mantenimento per il figlio.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione, accerta l'inesistenza del diritto fatto valere dalla convenuta;
revoca il decreto ingiuntivo impugnato;
rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'attrice; spese compensate.
Brescia, 8.8.2025
Il giudice
Davide Scaffidi
pagina 6 di 6