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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 11/11/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente rel./est. dott. Gianluca Gelso Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 897 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 instaurato dai ricorrenti:
(nato a [...] l'[...] e residente in [...]alla piazza Parte_1
F. Turati n. 2, c.f. ) C.F._1
e
(nata a [...] il [...] e residente in [...]
Aurelio Saffi n. 2, C.F. C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Cinzia Remoli ( ) ed elettivamente C.F._3 domiciliati presso lo studio del difensore in Civitavecchia al Corso G. Marconi n. 34 (recapito: Email_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 9.6.25 Parte_1 Parte_2 hanno chiesto all'intestato Tribunale di voler modificare le statuizioni di cui alla sentenza di separazione di questo Tribunale n. 1304 pubblicata il 15.11.2023 nei seguenti testuali termini:
1) confermare l'affidamento condiviso del figlio minore e dell'esercizio congiunto Per_1 della responsabilità genitoriale ad eccezione delle questioni di ordinaria amministrazione in relazione alle quali i genitori eserciteranno la responsabilità autonomamente in occasione della permanenza del figlio presso ciascuno di essi;
2) confermare che le decisioni di maggior interesse inerenti il minore ed afferenti la sua salute, educazione, istruzione e residenza abituale, dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
3) a modifica delle condizioni della separazione personale pronunciata dall'intestato Tribunale con sentenza n. 1304 pubblicata il 15.11.2023, disporre che, a decorrere dal mese di giugno 2025, il figlio minore avrà il suo prevalente collocamento con e presso il Per_1 padre e nella casa coniugale manterrà la sua residenza anagrafica;
2
4) disporre che la permanenza del minore presso la madre, considerando l'età del ragazzo, avrà luogo in forma libera mediante accordi diretti madre/figlio e con avviso da parte della sig.ra al sig. Pt_2 Pt_1
5) disporre che i genitori dovranno, comunque, curare che: in occasione delle festività natalizie e pasquali, il minore trascorra, ad anni alterni, con ciascun genitore i singoli giorni di festa e che, durante il periodo estivo, il ragazzo trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni sia anche distinti in due settimane;
6) disporre, con decorrenza dal mese di giugno 2025, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale, in Civitavecchia alla piazza Aurelio Saffi n. 2, in favore della sig.ra
[...]
e disporne l'assegnazione in favore del sig. . Pt_2 Parte_1
Dare atto che la sig.ra nel termine di 15 giorni decorrenti dal 4.6.2025 ha rilasciato Pt_2
l'appartamento costituente casa coniugale nella piena e completa disponibilità del sig.
Dare atto che la sig.ra avrà il suo alloggio alla via Cadorna n. 4 Pt_1 Pt_2
Civitavecchia. Dare atto che la sig.ra alla data dell'udienza di comparizione parti, ha Pt_2 provveduto all'asporto degli oggetti ed effetti personali e ha riconsegnato le chiavi dell'immobile costituente casa coniugale al sig. il quale ha ricevuto l'immobile Pt_1 stesso nelle condizioni di manutenzione nelle quali si trovava senza eccezioni e/o riserve e rinunciando ad eventuale ristoro di danni. Dare, altresì, atto che, a decorrere dal 4.6.2025, il costo di tutte le utenze domestiche è a carico del sig. ivi compresa la TARI;
Pt_1
7) disporre che, a far data dal mese di giugno 2025, a titolo di contributo nel mantenimento del figlio minore per il tempo che questi permarrà presso la madre, il sig. Per_1 Pt_1 corrisponderà alla sig.ra l'assegno perequativo di €. 300,00 (trecento/00) da Pt_2 versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT e ciò a decorrere dal mese di giugno 2026;
8) disporre che, a far data dal mese di giugno 2025, a titolo di assegno di mantenimento per la stessa, il sig. corrisponderà alla sig.ra l'importo mensile di €. 200,00 Pt_1 Pt_2
(duecento/00) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT e ciò a decorrere dal mese di giugno 2026; 9) disporre che, a decorrere dal mese di giugno 2025, il sig. provvederà direttamente Pt_1 al mantenimento del figlio nei tempi di permanenza del minore presso di sè; Per_1
10) dare atto che, a modifica delle condizioni separative, le parti hanno convenuto che, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del ricorso introduttivo, i c.d. “buoni pasto” percepiti dal sig. sono tornati nella disponibilità economica del medesimo sicché la sig.ra Pt_1 Pt_2 ha restituito, entro detto termine, al sig. la relativa carta ricaricabile;
Pt_1
11) disporre che, a decorrere dal mese di giugno 2025, le spese straordinarie afferenti il figlio minore individuate e disciplinate come da Protocollo adottato dall'intestato Tribunale Per_1 il 15.1.2015 saranno a intero carico del sig. Pt_1
12) a conferma delle condizioni separative, l'A.U.U. relativo al figlio continuerà ad Per_1 essere percepito in via esclusiva e totalitaria dal sig. Pt_1
13) darsi atto che il sig. ha versato alla sig.ra entro la fine del mese di Pt_1 Pt_2 giugno 2025, l'importo di €. 27,00 per aggiornamento istat non corrisposto e le parti dichiarano che, essendo assolto detto pagamento, esse non hanno nulla reciprocamente a pretendere rispetto al pregresso periodo;
Le parti dichiaravano di prestare acquiescenza alla sentenza definitoria del giudizio. Il Collegio, esaminata la documentazione allegata;
2 3
ritenuto che
nulla osta al recepimento delle condizioni congiuntamente indicate dalle parti;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
ritenuto, infine, che non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto;
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 897/2025 R.G.V.G., dispone la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di separazione di questo Tribunale n. 1304 pubblicata il 15.11.2023 nei termini e alle condizioni trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del presente giudizio. Nulla sulle spese. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Civitavecchia, 09/11/2025. Il Presidente estensore dott.ssa Roberta Nardone
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così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente rel./est. dott. Gianluca Gelso Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 897 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 instaurato dai ricorrenti:
(nato a [...] l'[...] e residente in [...]alla piazza Parte_1
F. Turati n. 2, c.f. ) C.F._1
e
(nata a [...] il [...] e residente in [...]
Aurelio Saffi n. 2, C.F. C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Cinzia Remoli ( ) ed elettivamente C.F._3 domiciliati presso lo studio del difensore in Civitavecchia al Corso G. Marconi n. 34 (recapito: Email_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 9.6.25 Parte_1 Parte_2 hanno chiesto all'intestato Tribunale di voler modificare le statuizioni di cui alla sentenza di separazione di questo Tribunale n. 1304 pubblicata il 15.11.2023 nei seguenti testuali termini:
1) confermare l'affidamento condiviso del figlio minore e dell'esercizio congiunto Per_1 della responsabilità genitoriale ad eccezione delle questioni di ordinaria amministrazione in relazione alle quali i genitori eserciteranno la responsabilità autonomamente in occasione della permanenza del figlio presso ciascuno di essi;
2) confermare che le decisioni di maggior interesse inerenti il minore ed afferenti la sua salute, educazione, istruzione e residenza abituale, dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
3) a modifica delle condizioni della separazione personale pronunciata dall'intestato Tribunale con sentenza n. 1304 pubblicata il 15.11.2023, disporre che, a decorrere dal mese di giugno 2025, il figlio minore avrà il suo prevalente collocamento con e presso il Per_1 padre e nella casa coniugale manterrà la sua residenza anagrafica;
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4) disporre che la permanenza del minore presso la madre, considerando l'età del ragazzo, avrà luogo in forma libera mediante accordi diretti madre/figlio e con avviso da parte della sig.ra al sig. Pt_2 Pt_1
5) disporre che i genitori dovranno, comunque, curare che: in occasione delle festività natalizie e pasquali, il minore trascorra, ad anni alterni, con ciascun genitore i singoli giorni di festa e che, durante il periodo estivo, il ragazzo trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni sia anche distinti in due settimane;
6) disporre, con decorrenza dal mese di giugno 2025, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale, in Civitavecchia alla piazza Aurelio Saffi n. 2, in favore della sig.ra
[...]
e disporne l'assegnazione in favore del sig. . Pt_2 Parte_1
Dare atto che la sig.ra nel termine di 15 giorni decorrenti dal 4.6.2025 ha rilasciato Pt_2
l'appartamento costituente casa coniugale nella piena e completa disponibilità del sig.
Dare atto che la sig.ra avrà il suo alloggio alla via Cadorna n. 4 Pt_1 Pt_2
Civitavecchia. Dare atto che la sig.ra alla data dell'udienza di comparizione parti, ha Pt_2 provveduto all'asporto degli oggetti ed effetti personali e ha riconsegnato le chiavi dell'immobile costituente casa coniugale al sig. il quale ha ricevuto l'immobile Pt_1 stesso nelle condizioni di manutenzione nelle quali si trovava senza eccezioni e/o riserve e rinunciando ad eventuale ristoro di danni. Dare, altresì, atto che, a decorrere dal 4.6.2025, il costo di tutte le utenze domestiche è a carico del sig. ivi compresa la TARI;
Pt_1
7) disporre che, a far data dal mese di giugno 2025, a titolo di contributo nel mantenimento del figlio minore per il tempo che questi permarrà presso la madre, il sig. Per_1 Pt_1 corrisponderà alla sig.ra l'assegno perequativo di €. 300,00 (trecento/00) da Pt_2 versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT e ciò a decorrere dal mese di giugno 2026;
8) disporre che, a far data dal mese di giugno 2025, a titolo di assegno di mantenimento per la stessa, il sig. corrisponderà alla sig.ra l'importo mensile di €. 200,00 Pt_1 Pt_2
(duecento/00) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT e ciò a decorrere dal mese di giugno 2026; 9) disporre che, a decorrere dal mese di giugno 2025, il sig. provvederà direttamente Pt_1 al mantenimento del figlio nei tempi di permanenza del minore presso di sè; Per_1
10) dare atto che, a modifica delle condizioni separative, le parti hanno convenuto che, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del ricorso introduttivo, i c.d. “buoni pasto” percepiti dal sig. sono tornati nella disponibilità economica del medesimo sicché la sig.ra Pt_1 Pt_2 ha restituito, entro detto termine, al sig. la relativa carta ricaricabile;
Pt_1
11) disporre che, a decorrere dal mese di giugno 2025, le spese straordinarie afferenti il figlio minore individuate e disciplinate come da Protocollo adottato dall'intestato Tribunale Per_1 il 15.1.2015 saranno a intero carico del sig. Pt_1
12) a conferma delle condizioni separative, l'A.U.U. relativo al figlio continuerà ad Per_1 essere percepito in via esclusiva e totalitaria dal sig. Pt_1
13) darsi atto che il sig. ha versato alla sig.ra entro la fine del mese di Pt_1 Pt_2 giugno 2025, l'importo di €. 27,00 per aggiornamento istat non corrisposto e le parti dichiarano che, essendo assolto detto pagamento, esse non hanno nulla reciprocamente a pretendere rispetto al pregresso periodo;
Le parti dichiaravano di prestare acquiescenza alla sentenza definitoria del giudizio. Il Collegio, esaminata la documentazione allegata;
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ritenuto che
nulla osta al recepimento delle condizioni congiuntamente indicate dalle parti;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
ritenuto, infine, che non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto;
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 897/2025 R.G.V.G., dispone la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di separazione di questo Tribunale n. 1304 pubblicata il 15.11.2023 nei termini e alle condizioni trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del presente giudizio. Nulla sulle spese. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Civitavecchia, 09/11/2025. Il Presidente estensore dott.ssa Roberta Nardone
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