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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/02/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 55 -1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile
Procedure concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Rana Presidente
dott.ssa Raffaella Simone Giudice est.
dott.ssa Assunta Napoliello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Francesco Biga, diretto a ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
liquidazione, p.iva , con sede in Milano, alla via Luciano Manara n. Controparte_1 P.IVA_1
17, in persona del legale rappresentante signor . Parte_2
---------------
Con ricorso del 16.1.2025 ha chiesto al Tribunale di Milano l'apertura della liquidazione Parte_1
giudiziale nei confronti della società , segnalando che quest'ultima si Controparte_2
è cancellata dal Registro delle Imprese il 14.2.2024.
1 All'esito dell'udienza fissata ai sensi dell'art.41 CCII, il procedimento, nel quale si è costituita la debitrice, è stato definito con ordinanza del 6.2.2025, con la quale il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in ordine alla domanda, indicando quale competente il Tribunale di Bari, in quanto Circondario del centro degli interessi principali della società debitrice, ex art. 27, comma 2, CCII,
ed a cui sono stati trasmessi gli atti.
Con ricorso del 10.2.2025 la società ha riassunto il procedimento e reiterato la domanda. Pt_1
Con decreto dell'11.2.2025 è stata fissata dal Giudice relatore e delegato l'udienza di convocazione delle parti, ai sensi del secondo comma dell'art.41 CCII, per il giorno 13.2.2025.
All'udienza la ricorrente ha concluso per l'accoglimento della domanda ed il liquidatore della società
debitrice, dott. , comparso di persona, ha reso dichiarazioni a verbale. Parte_2
Il procedimento è stato pertanto riservato per la decisione.
--------------------
In rito, il terzo comma dell'art.41 CCII dispone che i termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere abbreviati dal presidente del tribunale o dal giudice relatore da lui delegato con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tali casi, il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato può disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi.
Dalla prodotta visura camerale risulta che la società , è stata Controparte_2
cancellata dal Registro delle Imprese il 14.2.2024, sicché l'imminente maturazione del termine annuale previsto dal primo comma dell'art. 33 CCII per l'apertura della liquidazione giudiziale integra ragione d'urgenza per la disposta abbreviazione, in forza della quale è stato assegnato al ricorrente termine sino al 12.2.2025, giorno antecedente l'udienza, per la notifica alla società debitrice del ricorso e del decreto di comparizione.
2 L'iter processuale non ha tuttavia comportato concreto pregiudizio del diritto di difesa alla società
debitrice, il cui legale rappresentante è comparso in udienza ed ha reso dichiarazioni alla presenza di legale di fiducia, non costituitosi in giudizio con mandato difensivo.
Al riguardo va infatti osservato che la società ricorrente ha depositato all'atto della costituzione gli atti del fascicolo d'ufficio del procedimento definito innanzi al Tribunale di Milano, ossia il ricorso, la comparsa di costituzione della società debitrice, il verbale di udienza e l'ordinanza di definizione del procedimento, oltre i bilanci della debitrice, nonché i documenti di parte depositati nel procedimento milanese
L'esame della domanda si fonda pertanto sulla documentazione già sottoposta al contraddittorio delle parti ed in particolare della debitrice, assistita in quella sede da difensori, nonché sulle circostanze esposte dalla società nella comparsa di costituzione depositata nella detta sede giudiziaria. CP_2
In ordine, dunque alla legittimazione attiva della ricorrente, rilevabile d'ufficio, è opportuno un breve riepilogo degli interventi normativi che hanno preceduto la cessione del credito azionato da Pt_1
Col D.L. n. 99/2017 (convertito in L. n. 121/2017) sono state dettate “disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca PO di VI spa e di ” (cui aderiva Parte_3
) e con successivo D.M. Economia e Finanze n. 186/2017 è stata posta CP_3 Parte_3
in liquidazione coatta amministrativa.
Il 26.6.2017 la Procedura di liquidazione di ha ceduto a attività e Parte_3 Controparte_4
passività costituenti il ramo d'azienda di tra cui la partecipazione in Parte_3 CP_3
Il 10.07.2017 la Procedura di liquidazione di e Parte_3 Controparte_4 Controparte_3
hanno concordato la retrocessione alla prima dei crediti deteriorati e delle partecipazioni.
Con D.M. Economia e Finanze del 22.02.2018 si è disposta la cessione da parte della Procedura di liquidazione ad (oggi denominata dei crediti deteriorati e altri attivi non ceduti ai CP_5 Pt_1
sensi dell'art. 3 del DL 99/2017 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4 del DL 99/2017, unitamente ad eventuali altri beni, contratti e rapporti giuridici accessori o connessi ai crediti ceduti.
3 Con lo stesso decreto del 22.2.2018 si è costituito all'interno di il Patrimonio Destinato CP_5
denominato destinato esclusivamente all'acquisto, in una o più soluzioni, dei crediti Parte_4
deteriorati alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa di non ceduti Parte_3
ai sensi dell'art. 3 del D.L. 99/2017 o retrocessi ai sensi dell'art. 4 del D.L. 99/2017, unitamente a beni,
contratti e rapporti giuridici accessori o connessi ai crediti ceduti, salve in ogni caso le esclusioni precisate dal D.M.
L'11.4.2018 - in attuazione dell'art. 5 del D.L. 99/2017 e del D.M. 22.2.2018 - si è perfezionata la
Cont cessione dalla Procedura di liquidazione coatta amministrativa di ad (ora Parte_3
denominata dei crediti deteriorati e altri attivi non ceduti ai sensi dell'art. 3 del DL 99/2017 o Pt_1
retrocessi ai sensi dell'articolo 4 del DL 99/2017.
In virtù e per conto del Patrimonio Destinato denominato ” costituito con il DM 22 Parte_4
febbraio 2018 emanato in attuazione dell'articolo 5, comma 5, del DL 99/2017 - debitamente e preventivamente autorizzato dalla dall'11.4.2018 ha acquisito la titolarità pro Controparte_6
soluto di tutti i crediti scritturati a sofferenza della CP_3
Dell'avvenuta operazione è stata data notizia mediante pubblicazione sul sito della in CP_6
data 12.4.2018, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 3, comma 2, e 5, comma
1, del DL 99/2017 e con gli effetti propri di cui alla citata normativa.
In tema di prova della cessione va osservato in diritto che, secondo diversi pronunciamenti di legittimità “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è
sufficiente, onde dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco,
senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in
considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i
rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo
(capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di
4 qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della
[...]
” ( Cfr. Cass. 29872/2024; id.21.821/2023). CP_6
Nel caso di specie, in ogni caso, la ricorrente ha assolto con rigore all'onere della prova dello specifico credito, ossia che nel perimetro di suddetta cessione ex art. 5 L. n. 99/2017 dell'11.4.2018 è rientrata anche la titolarità del credito di cui all'ATTO DI EGLI ARTI-COLI Controparte_7
38 E SEGUENTI DEL D.LGS. 1° SETTEMBRE 1993 N. 385 a rogito del dott. notaio Persona_1
in Toritto, del 16.4.2008 nn. 19810/11663 originariamente stipulato tra (incorporata Controparte_8
per fusione dalla per atto del 25.1.2010 rep. 73259/24209 a rogito notaio ) e società CP_3 Per_2
(cf. oggi in capo ad (cf. 01085320727). Controparte_9 P.IVA_2 CP_2
Al riguardo la ricorrente ha infatti prodotto il contratto di cessione e l'allegato A) elenco crediti, ossia la documentazione contrattuale negoziata tra le parti cedente e cessionario riconducibile al rapporto ceduto ( si vedano i documenti 9- 16 del fascicolo di parte, relativo al procedimento definito innanzi al
Tribuna di Milano).
Quanto alla sussistenza del credito, secondo condivisibile orientamento di legittimità “la
dichiarazione di fallimento presuppone un'autonoma delibazione incidentale, da parte del tribunale
fallimentare, compatibilmente con il carattere sommario del rito, circa la sussistenza del credito dedotto
a sostegno dell'istanza, quale necessario postulato della verifica della legittimazione del creditore a
chiedere il fallimento. In tale ambito il giudice deve valutare non solo le allegazioni e le produzioni della
parte istante ma anche i fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare l'insussistenza
dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha
cassato la sentenza con la quale la Corte di appello, nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di
fallimento, aveva ritenuto sufficiente a fondare la legittimazione del creditore istante, l'esistenza di un
decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, omettendo però di accertare la reale sussistenza del
credito alla luce delle deduzioni di ambedue le parti)” ( Cfr. Cass. Sez. 6-1, n.23494/2020).
5 Si impone, in forza di tale principio di diritto, la verifica sommaria del credito, non apparendo sufficiente il conseguimento da parte della ricorrente, a supporto della pretesa, di decreto ingiuntivo assistito da clausola di provvisoria esecuzione.
Al riguardo vanno in primo luogo richiamate le allegazioni della ricorrente, supportate da produzione documentale, in ordine all'origine del credito (si vedano doc. 10 – 23 del fascicolo di parte, relativo al procedimento definito innanzi al Tribuna di Milano).
1) Con ATTO DI MUTUO FONDIARIO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 38 E SEGUENTI DEL D.LGS.
1° SETTEMBRE 1993 N. 385 a rogito del dott. notaio in Toritto, del 16.4.2008 nn. Persona_1
19810/11663 la (incorporata per fusione dalla per atto del 25.1.2010 rep. Controparte_8 CP_3
73259/24209 a rogito notaio ) – ha concesso alla società (cf. Per_2 Controparte_9
05837150720) mutuo fondiario di € 6.000.000,00 da restituirsi in 180 rate mensili con scadenza dal
31.5.2008 e garantito da ipoteca di complessivi € 10.800.000,00 su immobile di proprietà della
mutuataria e dalla cessione da parte della medesima dei canoni di locazione a maturarsi: “..nei con-
fronti della Società (..) p.iva in dipendenza del contratto di locazione ad uso CP_10 P.IVA_3
commerciale stipulato in data 26 marzo 2007 e registrato il 5 aprile 2005 all'Ufficio Circoscrizionale
delle Entrate di al n. 3169 per un canone di euro seicentomila (euro 600.000,00 annui oltre iva da CP_2
pagarsi in rate mensili antici-pate di euro cinquantamila (euro 50.000,00) oltre iva con aggiornamento
annuale (..) e nei confronti della Società DG SU RL (..) p.iva in dipendenza del P.IVA_4
contratto di locazione ad uso commerciale stipulato in data 26 marzo 2007 e registrato il 5 aprile 2007
all'Ufficio Circoscrizionale delle Entrate di al n. 3164 per un canone di euro trecentomila (euro CP_2
00.000,00) annui oltre iva da pagarsi in rate mensili anticipate di euro venticinquemila (euro 25.000,00)
oltre iva con aggiorna-mento annuale..”.
2) Con delibera dell'assemblea dei soci del 28.12.2009 a rogito notaio nn. 63801/20873 Per_3
è stata trasformata la denominazione della ragione sociale da a Controparte_9 CP_11
[...
6 3) Con atto costitutivo di società a responsabilità limitata con socio unico a rogito del dott.
[...]
notaio in Modugno, del 5.2.2010 nn. 63942/20957 la ha costituito la società a Per_3 CP_11
responsabilità limitata con denominazione Gorgonea RL.
4) Con atto di rinegoziazione di mutuo ipotecario del 12.2.2010 la banca e la società mututaria
hanno concordato la sospensione del pagamento della quota capitale di n. 12 rate di cui al CP_11
piano di ammortamento dell'ATTO DI MUTUO FONDIARIO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 38 E
SEGUENTI DEL D.LGS. 1° SETTEMBRE 1993 N. 385 a rogito del dott. notaio in Persona_1
Toritto, del 16.4.2008 nn. 19810/11663 e, precisa-mente, di quelle in scadenza dal 28 2. 2010 al
31.1.2011 facendo, di conseguenza, variare la scadenza finale del finanziamento dal 20.4.2023 al
30.4.2024.
5) Con delibera dell'assemblea dei soci del 5.2.2010 a rogito notaio n. 63943 è stata Per_3
trasformata la denominazione della ragione sociale da ad CP_11 Parte_5
6) Con verbale di assemblea straordinaria portante aumento di capitale conferimento di ramo
d'azienda e modifiche statutarie a rogito dott. notaio in Modugno, del 28.2.2010 nn. Per_3
64145/21036, dato atto della volontà dell'assemblea dei soci della Gorgonea RL di aumentare il capitale
mediante conferimento di ramo d'azienda da parte della controllante ed unica società e Parte_5
della deliberazione dell'assemblea dei soci di quest'ultima di sottoscrivere l'aumento di capitale della
controllata nella misura di € 2.690.000,00 da attuarsi mediante conferimento del ramo d'azienda, si è
convenuto: “..La società in persona del costituito suo rappresentante speciale sottoscrive Parte_5
interamente l'aumento di capitale sociale come sopra deliberato, rimanendo unico socio, mediante
conferimento del ramo d'azienda le cui componenti attive e passive risultano chiaramente evidenziate
nella perizia giurata allegata al presente atto. L'intero complesso aziendale viene quindi trasferito alla
società conferitaria con tutte le sue componenti attive e passive che tramite il suo legale rap-presentante
sig. accetta. La conferente presta tutte le più ampie garanzie di legge Parte_6
evidenziando, tuttavia, l'esistenza di passività evidenziate nella perizia garantite da ipoteca a favore
7 della iscritta presso la Conservatoria dei RRII di il 9 maggio 2008 ai nn. Controparte_8 CP_2
20.641/4.016 nascente da atto erogato dal notaio in data 16 aprile 2008 repertorio Persona_1
n. 19.810/11663 gravante su palazzina per ufficio in Comune di Modugno di cui si dirà in seguito. Effetti
attivi e passivi del trasferimento decorrono da oggi..” precisando: “..Per effetto del conferimento
aziendale ora effettuato la società Gorgonea RL subentra in ogni rapporto giuridico attivo e passivo
afferente il ramo d'azienda trasferito già facente capo alla società conferente. Ai fini civilistici e di
rispetto delle norme sui trasferimenti immobiliari le parti dichiarano che sono parte del complesso
aziendale trasferito i seguenti cespiti immobiliari: in comune di Modugno zona industriale Intera
palazzina adibita ad uffici con accesso da via delle violette costituita da quattro piani di cui uno interrato
adibito a parcheggio, locali tecnici e locali deposito con ampio pertinenziale parcheggio e verde esteso
circa metri quadrati seimila (mq. 6000). Confinante con particella 1094 e, proseguendo in senso orario,
con le particelle 1098, 509, 506,505, 209, 53, 4 703, 560 e 326. La palazzina è censita nel NCEU al
foglio 9 particella 54 subalterno 6 zona 2^ via delle violette NC categoria D/8 rendita euro 65.300 piano
T1-2-3-S1”.
7) La banca non ha prestato assenso alla suddetta cessione con conseguente responsabilità ex art.
2560 c.c. in via solidale della conferente e della conferitaria Gorgonea RL per l'obbligazione Parte_5
di pagamento di cui all'ATTO DI MUTUO FONDIARIO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 38 E SEGUENTI
DEL D.LGS. 1° SETTEMBRE 1993 N. 385 a rogito del dott. notaio in Toritto, del Persona_1
16.4.2008 nn. 19810/11663.
8) Con atto di rinegoziazione di mutuo ipotecario del 30.10.2012 la Gorgonea RL ha chiesto
sospendersi il pagamento della quota capitale di n. 18 rate di cui n. 11 già scadute e non pagate e n. 7 a
scadere di cui al piano di ammortamento dell'ATTO DI MUTUO FONDIARIO AI SENSI DEGLI
ARTICOLI 38 E SEGUENTI DEL D.LGS. 1° SETTEMBRE 1993 N. 385 a rogito del dott. Per_1
notaio in Toritto, del 16.4.2008 nn. 19810/11663 nonché la variazione con decorrenza
[...]
dall'1.1.2012 dello spread applicato al parametro di riferimento.
8 9) Con atto di rinegoziazione di mutuo ipotecario del 13.12.2013 la Gorgonea RL ha chiesto
sospendersi il pagamento della quota capitale di n. 12 rate di cui n. 7 rate scadute e non pagate dal
31.5.2013 al 30.11.2013 e n. 5 rate a scadere dal 31.12.2013 al 30.4.2013 di cui al piano di
ammortamento dell'ATTO DI 38 10) Stante Controparte_12
l'omesso pagamento delle rate dal 31.5.2014, Gorgonea RL è decaduta dal beneficio del termine e
l'ATTO DI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 38 E SE-GUENTI DEL D.LGS. 1° Controparte_7
SETTEMBRE 1993 N. 385 a rogito del dott. notaio in Toritto, del 16.4.2008 nn. Persona_1
19810/11663 si è risolto.
11) Il 27.5.2015 la Gorgonea RL è stata messa in liquidazione volontaria.
12) Alla data di passaggio a sofferenza del 28.12.2016 la debitoria di e di Gorgonea Parte_5
RL nei confronti della banca è di € 6.421.869,04, di cui:
€ 3.338.050,87 quota capitale;
€ 7.032,52 rateo;
€ 996.183,81 quota capitale rate insolute;
€ 89.671,25 mora maturata;
€ 64,17 spese incasso rate insolute;
€ 1.684.418,80 saldo conto accessorio.
13) Con atto di fusione del 15.6.2017 a rogito dott. rep. 804 la è stata fusa Per_4 Parte_5
per incorporazione nella (cf. 01085320727). Controparte_2
La stipula del contratto di mutuo e le operazioni societarie innanzi esposte non sono state peraltro contestate dalla società debitrice nella comparsa di costituzione depositata nel procedimento milanese,
avendo la debitrice sostenuto nell'atto che la Banca mutuante, originaria creditrice, contrariamente a quanto sostenuto da avrebbe prestato, ex art. 2560 cod. civ., il proprio consenso alla liberazione Pt_1
della ovvero della originaria poi fusa per incorporazione Parte_5 Controparte_9
in mediante comportamento concludente. CP_2
9 Al riguardo, tuttavia, la debitrice ha richiamato principi di diritto sul punto, senza tuttavia allegare gli specifici comportamenti in cui si sarebbe sostanziato il comportamento concludente.
Per tali ragioni la pretesa creditoria della ricorrente, indicata in € 6.421.869,04, oltre accessori, appare verosimilmente sussistente e tale da fondare la legittimazione della ricorrente alla formulazione della domanda di apertura della liquidazione.
Va inoltre osservato che ricorrono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società debitrice, posto che è stata iscritta nella sezione “ordinaria” del CP_2
registro delle imprese con oggetto sociale – in particolare – “a) esercizio dell'attività turistico alberghiera b) progettazione, costruzione, trasformazione, ristrutturazione, restauro, acquisto, permuta, locazione,
affitto, utilizzazione, conduzione, amministrazione, gestione diretta e/o indiretta, vendita e valorizzazione di aziende immobili, complessi immobiliare villaggi destinati ad attività alberghiera turistica..” sicché la stessa è imprenditore commerciale e l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ammonta ad oltre € 30.000, ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII.
Risultano inoltre superate le soglie di cui all'art. art. 2, I co. lett. d CCII, tenuto conto, quanto meno dei dati dell'esercizio 2022, nella specie, attivo di € 1.314.524, ricavi di € 681.776 e debiti non scaduti di
€ 5.111.596.
Quanto allo stato d'insolvenza, secondo costante orientamento di legittimità “in tema di
dichiarazione di fallimento, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice ai fini
dell'accertamento dello stato d'insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare se il patrimonio
sociale consenta di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori, mentre la difficoltà di pronta
liquidazione dell'attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a
quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a
soddisfare integralmente la massa creditoria” ( Cfr. Cass. Sez. I, n.28193/2020).
10 A tale riguardo la creditrice, a sostegno della ricorrenza di tale requisito, ha richiamato i dati di bilancio degli esercizi degli anni 2020 – 2022, a suo dire evidenzianti l'insufficienza del patrimonio sociale per il soddisfo dei creditori, di seguito esposti:
Sul punto la debitrice nella comparsa di costituzione ha tuttavia allegato di aver depositato il bilancio d'esercizio dell'anno 2023 ed il bilancio finale di liquidazione ed ha dedotto che l'esposizione della
Società nei confronti dell'Erario ammonta a complessivi Euro 1.075.900,93 ed è oggetto di adesione alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali - cosiddetta rottamazione-quater, in corso di regolare pagamento, allo stato eseguiti anche con il diretto pagamento da parte di terzi, acquirenti di quote sociali e di terreni e fabbricati, del relativo prezzo di cessione.
La società ha quindi esposto di aver riportato la voce “debiti” nel bilancio finale di liquidazione nei seguenti termini:
11 In sostanza, secondo la i dati richiamati dalla ricorrente sarebbero superati dalle CP_2
emergenze del bilancio finale di liquidazione.
Va tuttavia evidenziato che, indipendentemente dall'incertezza del contenzioso tributario, per il quale non constano fondi rischi, l'indicato bilancio finale non contempla il credito del quale è stata in Pt_1
questa sede verificata la verosimile sussistenza, peraltro allo stato supportato da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
Tenuto conto, pertanto dell'entità dell'esposizione e della mancata indicazione nel procedimento milanese degli elementi attivi utili per il soddisfo del credito, che non risulterebbe neppure previsto in fondo rischi, ricorre l'ulteriore requisito dell'insolvenza nei termini innanzi esposti.
P.Q.M.
Visti gli artt. 49 e 121 del Codice della crisi (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
nei confronti di , p.iva , con sede in Milano, alla via Controparte_2 P.IVA_1
Luciano Manara n. 17, in persona del legale rappresentante signor . Parte_2
NOMINA
12 Giudice Delegata la Dott.ssa Raffaella Simone;
NOMINA
Curatrici la dott.ssa e l'avv. Paola Zaurito Persona_5
ORDINA
al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché́ dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo
39 CCII;
in mancanza di tale deposito il curatore ne darà comunicazione al P.M.;
ORDINA
al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, provvederà il curatore/la curatrice dandone, contestualmente, notizia al P.M.
INVITA
le curatrici ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII o a depositare, in alternativa, una relazione in cui indichi che non sono necessarie le modifiche, con l'indicazione, sinteticamente motivata, delle ragioni
AUTORIZZA
le curatrici con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies d.att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.
13 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari, relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
AVVISA
le curatrici che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina devono far pervenire in cancelleria la propria accettazione e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore, nonché che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - devono depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità
di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i.e. di non essere legate da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il tribunale provvederà d'urgenza alla loro sostituzione.
Invita le curatrici a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCIIL
ORDINA
alle curatrici
- di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere
14 immediatamente al loro inventario. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per
i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758
c.p.c.
- di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato,
formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- di compilare, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione,
nonché́ l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari,
su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi e di depositare tali elenchi in cancelleria;
- entro trenta giorni, di presentare alla giudice delegata un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società,
impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
- di attivare il domicilio digitale della procedura, per fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al curatore/alla curatrice delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della giustizia
- di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e
15 dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità
indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII nonché́ della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
e) il domicilio digitale della procedura;
FISSA
la data del 13.5.2025, ore 10,00 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al già menzionato Giudice delegato, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito
AVVISA
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 -bis, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni ed è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto
16 fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.
Il ricorso contiene:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1, CCII;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.
ORDINA
alla cancelleria, ai sensi dell'art. 45 CCII, che questa sentenza:
- entro il giorno successivo al suo deposito sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico
Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale;
- entro il giorno successivo al suo deposito sia trasmessa per estratto (contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) presso l'Ufficio del Registro
delle Imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e per l'ipotesi in cui la sede effettiva si trovi
17 nel circondario del presente tribunale anche presso l'ufficio del registro delle imprese di ai CP_2
fini della sua iscrizione che dovrà avvenire, in ogni caso, entro il giorno successivo.
Così deciso in Bari, 13 febbraio 2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rana
Il Giudice est.
Raffaella Simone
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
122 e successive modificazioni;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile
Procedure concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Rana Presidente
dott.ssa Raffaella Simone Giudice est.
dott.ssa Assunta Napoliello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Francesco Biga, diretto a ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
liquidazione, p.iva , con sede in Milano, alla via Luciano Manara n. Controparte_1 P.IVA_1
17, in persona del legale rappresentante signor . Parte_2
---------------
Con ricorso del 16.1.2025 ha chiesto al Tribunale di Milano l'apertura della liquidazione Parte_1
giudiziale nei confronti della società , segnalando che quest'ultima si Controparte_2
è cancellata dal Registro delle Imprese il 14.2.2024.
1 All'esito dell'udienza fissata ai sensi dell'art.41 CCII, il procedimento, nel quale si è costituita la debitrice, è stato definito con ordinanza del 6.2.2025, con la quale il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in ordine alla domanda, indicando quale competente il Tribunale di Bari, in quanto Circondario del centro degli interessi principali della società debitrice, ex art. 27, comma 2, CCII,
ed a cui sono stati trasmessi gli atti.
Con ricorso del 10.2.2025 la società ha riassunto il procedimento e reiterato la domanda. Pt_1
Con decreto dell'11.2.2025 è stata fissata dal Giudice relatore e delegato l'udienza di convocazione delle parti, ai sensi del secondo comma dell'art.41 CCII, per il giorno 13.2.2025.
All'udienza la ricorrente ha concluso per l'accoglimento della domanda ed il liquidatore della società
debitrice, dott. , comparso di persona, ha reso dichiarazioni a verbale. Parte_2
Il procedimento è stato pertanto riservato per la decisione.
--------------------
In rito, il terzo comma dell'art.41 CCII dispone che i termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere abbreviati dal presidente del tribunale o dal giudice relatore da lui delegato con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tali casi, il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato può disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi.
Dalla prodotta visura camerale risulta che la società , è stata Controparte_2
cancellata dal Registro delle Imprese il 14.2.2024, sicché l'imminente maturazione del termine annuale previsto dal primo comma dell'art. 33 CCII per l'apertura della liquidazione giudiziale integra ragione d'urgenza per la disposta abbreviazione, in forza della quale è stato assegnato al ricorrente termine sino al 12.2.2025, giorno antecedente l'udienza, per la notifica alla società debitrice del ricorso e del decreto di comparizione.
2 L'iter processuale non ha tuttavia comportato concreto pregiudizio del diritto di difesa alla società
debitrice, il cui legale rappresentante è comparso in udienza ed ha reso dichiarazioni alla presenza di legale di fiducia, non costituitosi in giudizio con mandato difensivo.
Al riguardo va infatti osservato che la società ricorrente ha depositato all'atto della costituzione gli atti del fascicolo d'ufficio del procedimento definito innanzi al Tribunale di Milano, ossia il ricorso, la comparsa di costituzione della società debitrice, il verbale di udienza e l'ordinanza di definizione del procedimento, oltre i bilanci della debitrice, nonché i documenti di parte depositati nel procedimento milanese
L'esame della domanda si fonda pertanto sulla documentazione già sottoposta al contraddittorio delle parti ed in particolare della debitrice, assistita in quella sede da difensori, nonché sulle circostanze esposte dalla società nella comparsa di costituzione depositata nella detta sede giudiziaria. CP_2
In ordine, dunque alla legittimazione attiva della ricorrente, rilevabile d'ufficio, è opportuno un breve riepilogo degli interventi normativi che hanno preceduto la cessione del credito azionato da Pt_1
Col D.L. n. 99/2017 (convertito in L. n. 121/2017) sono state dettate “disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca PO di VI spa e di ” (cui aderiva Parte_3
) e con successivo D.M. Economia e Finanze n. 186/2017 è stata posta CP_3 Parte_3
in liquidazione coatta amministrativa.
Il 26.6.2017 la Procedura di liquidazione di ha ceduto a attività e Parte_3 Controparte_4
passività costituenti il ramo d'azienda di tra cui la partecipazione in Parte_3 CP_3
Il 10.07.2017 la Procedura di liquidazione di e Parte_3 Controparte_4 Controparte_3
hanno concordato la retrocessione alla prima dei crediti deteriorati e delle partecipazioni.
Con D.M. Economia e Finanze del 22.02.2018 si è disposta la cessione da parte della Procedura di liquidazione ad (oggi denominata dei crediti deteriorati e altri attivi non ceduti ai CP_5 Pt_1
sensi dell'art. 3 del DL 99/2017 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4 del DL 99/2017, unitamente ad eventuali altri beni, contratti e rapporti giuridici accessori o connessi ai crediti ceduti.
3 Con lo stesso decreto del 22.2.2018 si è costituito all'interno di il Patrimonio Destinato CP_5
denominato destinato esclusivamente all'acquisto, in una o più soluzioni, dei crediti Parte_4
deteriorati alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa di non ceduti Parte_3
ai sensi dell'art. 3 del D.L. 99/2017 o retrocessi ai sensi dell'art. 4 del D.L. 99/2017, unitamente a beni,
contratti e rapporti giuridici accessori o connessi ai crediti ceduti, salve in ogni caso le esclusioni precisate dal D.M.
L'11.4.2018 - in attuazione dell'art. 5 del D.L. 99/2017 e del D.M. 22.2.2018 - si è perfezionata la
Cont cessione dalla Procedura di liquidazione coatta amministrativa di ad (ora Parte_3
denominata dei crediti deteriorati e altri attivi non ceduti ai sensi dell'art. 3 del DL 99/2017 o Pt_1
retrocessi ai sensi dell'articolo 4 del DL 99/2017.
In virtù e per conto del Patrimonio Destinato denominato ” costituito con il DM 22 Parte_4
febbraio 2018 emanato in attuazione dell'articolo 5, comma 5, del DL 99/2017 - debitamente e preventivamente autorizzato dalla dall'11.4.2018 ha acquisito la titolarità pro Controparte_6
soluto di tutti i crediti scritturati a sofferenza della CP_3
Dell'avvenuta operazione è stata data notizia mediante pubblicazione sul sito della in CP_6
data 12.4.2018, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 3, comma 2, e 5, comma
1, del DL 99/2017 e con gli effetti propri di cui alla citata normativa.
In tema di prova della cessione va osservato in diritto che, secondo diversi pronunciamenti di legittimità “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è
sufficiente, onde dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco,
senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in
considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i
rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo
(capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di
4 qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della
[...]
” ( Cfr. Cass. 29872/2024; id.21.821/2023). CP_6
Nel caso di specie, in ogni caso, la ricorrente ha assolto con rigore all'onere della prova dello specifico credito, ossia che nel perimetro di suddetta cessione ex art. 5 L. n. 99/2017 dell'11.4.2018 è rientrata anche la titolarità del credito di cui all'ATTO DI EGLI ARTI-COLI Controparte_7
38 E SEGUENTI DEL D.LGS. 1° SETTEMBRE 1993 N. 385 a rogito del dott. notaio Persona_1
in Toritto, del 16.4.2008 nn. 19810/11663 originariamente stipulato tra (incorporata Controparte_8
per fusione dalla per atto del 25.1.2010 rep. 73259/24209 a rogito notaio ) e società CP_3 Per_2
(cf. oggi in capo ad (cf. 01085320727). Controparte_9 P.IVA_2 CP_2
Al riguardo la ricorrente ha infatti prodotto il contratto di cessione e l'allegato A) elenco crediti, ossia la documentazione contrattuale negoziata tra le parti cedente e cessionario riconducibile al rapporto ceduto ( si vedano i documenti 9- 16 del fascicolo di parte, relativo al procedimento definito innanzi al
Tribuna di Milano).
Quanto alla sussistenza del credito, secondo condivisibile orientamento di legittimità “la
dichiarazione di fallimento presuppone un'autonoma delibazione incidentale, da parte del tribunale
fallimentare, compatibilmente con il carattere sommario del rito, circa la sussistenza del credito dedotto
a sostegno dell'istanza, quale necessario postulato della verifica della legittimazione del creditore a
chiedere il fallimento. In tale ambito il giudice deve valutare non solo le allegazioni e le produzioni della
parte istante ma anche i fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare l'insussistenza
dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha
cassato la sentenza con la quale la Corte di appello, nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di
fallimento, aveva ritenuto sufficiente a fondare la legittimazione del creditore istante, l'esistenza di un
decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, omettendo però di accertare la reale sussistenza del
credito alla luce delle deduzioni di ambedue le parti)” ( Cfr. Cass. Sez. 6-1, n.23494/2020).
5 Si impone, in forza di tale principio di diritto, la verifica sommaria del credito, non apparendo sufficiente il conseguimento da parte della ricorrente, a supporto della pretesa, di decreto ingiuntivo assistito da clausola di provvisoria esecuzione.
Al riguardo vanno in primo luogo richiamate le allegazioni della ricorrente, supportate da produzione documentale, in ordine all'origine del credito (si vedano doc. 10 – 23 del fascicolo di parte, relativo al procedimento definito innanzi al Tribuna di Milano).
1) Con ATTO DI MUTUO FONDIARIO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 38 E SEGUENTI DEL D.LGS.
1° SETTEMBRE 1993 N. 385 a rogito del dott. notaio in Toritto, del 16.4.2008 nn. Persona_1
19810/11663 la (incorporata per fusione dalla per atto del 25.1.2010 rep. Controparte_8 CP_3
73259/24209 a rogito notaio ) – ha concesso alla società (cf. Per_2 Controparte_9
05837150720) mutuo fondiario di € 6.000.000,00 da restituirsi in 180 rate mensili con scadenza dal
31.5.2008 e garantito da ipoteca di complessivi € 10.800.000,00 su immobile di proprietà della
mutuataria e dalla cessione da parte della medesima dei canoni di locazione a maturarsi: “..nei con-
fronti della Società (..) p.iva in dipendenza del contratto di locazione ad uso CP_10 P.IVA_3
commerciale stipulato in data 26 marzo 2007 e registrato il 5 aprile 2005 all'Ufficio Circoscrizionale
delle Entrate di al n. 3169 per un canone di euro seicentomila (euro 600.000,00 annui oltre iva da CP_2
pagarsi in rate mensili antici-pate di euro cinquantamila (euro 50.000,00) oltre iva con aggiornamento
annuale (..) e nei confronti della Società DG SU RL (..) p.iva in dipendenza del P.IVA_4
contratto di locazione ad uso commerciale stipulato in data 26 marzo 2007 e registrato il 5 aprile 2007
all'Ufficio Circoscrizionale delle Entrate di al n. 3164 per un canone di euro trecentomila (euro CP_2
00.000,00) annui oltre iva da pagarsi in rate mensili anticipate di euro venticinquemila (euro 25.000,00)
oltre iva con aggiorna-mento annuale..”.
2) Con delibera dell'assemblea dei soci del 28.12.2009 a rogito notaio nn. 63801/20873 Per_3
è stata trasformata la denominazione della ragione sociale da a Controparte_9 CP_11
[...
6 3) Con atto costitutivo di società a responsabilità limitata con socio unico a rogito del dott.
[...]
notaio in Modugno, del 5.2.2010 nn. 63942/20957 la ha costituito la società a Per_3 CP_11
responsabilità limitata con denominazione Gorgonea RL.
4) Con atto di rinegoziazione di mutuo ipotecario del 12.2.2010 la banca e la società mututaria
hanno concordato la sospensione del pagamento della quota capitale di n. 12 rate di cui al CP_11
piano di ammortamento dell'ATTO DI MUTUO FONDIARIO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 38 E
SEGUENTI DEL D.LGS. 1° SETTEMBRE 1993 N. 385 a rogito del dott. notaio in Persona_1
Toritto, del 16.4.2008 nn. 19810/11663 e, precisa-mente, di quelle in scadenza dal 28 2. 2010 al
31.1.2011 facendo, di conseguenza, variare la scadenza finale del finanziamento dal 20.4.2023 al
30.4.2024.
5) Con delibera dell'assemblea dei soci del 5.2.2010 a rogito notaio n. 63943 è stata Per_3
trasformata la denominazione della ragione sociale da ad CP_11 Parte_5
6) Con verbale di assemblea straordinaria portante aumento di capitale conferimento di ramo
d'azienda e modifiche statutarie a rogito dott. notaio in Modugno, del 28.2.2010 nn. Per_3
64145/21036, dato atto della volontà dell'assemblea dei soci della Gorgonea RL di aumentare il capitale
mediante conferimento di ramo d'azienda da parte della controllante ed unica società e Parte_5
della deliberazione dell'assemblea dei soci di quest'ultima di sottoscrivere l'aumento di capitale della
controllata nella misura di € 2.690.000,00 da attuarsi mediante conferimento del ramo d'azienda, si è
convenuto: “..La società in persona del costituito suo rappresentante speciale sottoscrive Parte_5
interamente l'aumento di capitale sociale come sopra deliberato, rimanendo unico socio, mediante
conferimento del ramo d'azienda le cui componenti attive e passive risultano chiaramente evidenziate
nella perizia giurata allegata al presente atto. L'intero complesso aziendale viene quindi trasferito alla
società conferitaria con tutte le sue componenti attive e passive che tramite il suo legale rap-presentante
sig. accetta. La conferente presta tutte le più ampie garanzie di legge Parte_6
evidenziando, tuttavia, l'esistenza di passività evidenziate nella perizia garantite da ipoteca a favore
7 della iscritta presso la Conservatoria dei RRII di il 9 maggio 2008 ai nn. Controparte_8 CP_2
20.641/4.016 nascente da atto erogato dal notaio in data 16 aprile 2008 repertorio Persona_1
n. 19.810/11663 gravante su palazzina per ufficio in Comune di Modugno di cui si dirà in seguito. Effetti
attivi e passivi del trasferimento decorrono da oggi..” precisando: “..Per effetto del conferimento
aziendale ora effettuato la società Gorgonea RL subentra in ogni rapporto giuridico attivo e passivo
afferente il ramo d'azienda trasferito già facente capo alla società conferente. Ai fini civilistici e di
rispetto delle norme sui trasferimenti immobiliari le parti dichiarano che sono parte del complesso
aziendale trasferito i seguenti cespiti immobiliari: in comune di Modugno zona industriale Intera
palazzina adibita ad uffici con accesso da via delle violette costituita da quattro piani di cui uno interrato
adibito a parcheggio, locali tecnici e locali deposito con ampio pertinenziale parcheggio e verde esteso
circa metri quadrati seimila (mq. 6000). Confinante con particella 1094 e, proseguendo in senso orario,
con le particelle 1098, 509, 506,505, 209, 53, 4 703, 560 e 326. La palazzina è censita nel NCEU al
foglio 9 particella 54 subalterno 6 zona 2^ via delle violette NC categoria D/8 rendita euro 65.300 piano
T1-2-3-S1”.
7) La banca non ha prestato assenso alla suddetta cessione con conseguente responsabilità ex art.
2560 c.c. in via solidale della conferente e della conferitaria Gorgonea RL per l'obbligazione Parte_5
di pagamento di cui all'ATTO DI MUTUO FONDIARIO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 38 E SEGUENTI
DEL D.LGS. 1° SETTEMBRE 1993 N. 385 a rogito del dott. notaio in Toritto, del Persona_1
16.4.2008 nn. 19810/11663.
8) Con atto di rinegoziazione di mutuo ipotecario del 30.10.2012 la Gorgonea RL ha chiesto
sospendersi il pagamento della quota capitale di n. 18 rate di cui n. 11 già scadute e non pagate e n. 7 a
scadere di cui al piano di ammortamento dell'ATTO DI MUTUO FONDIARIO AI SENSI DEGLI
ARTICOLI 38 E SEGUENTI DEL D.LGS. 1° SETTEMBRE 1993 N. 385 a rogito del dott. Per_1
notaio in Toritto, del 16.4.2008 nn. 19810/11663 nonché la variazione con decorrenza
[...]
dall'1.1.2012 dello spread applicato al parametro di riferimento.
8 9) Con atto di rinegoziazione di mutuo ipotecario del 13.12.2013 la Gorgonea RL ha chiesto
sospendersi il pagamento della quota capitale di n. 12 rate di cui n. 7 rate scadute e non pagate dal
31.5.2013 al 30.11.2013 e n. 5 rate a scadere dal 31.12.2013 al 30.4.2013 di cui al piano di
ammortamento dell'ATTO DI 38 10) Stante Controparte_12
l'omesso pagamento delle rate dal 31.5.2014, Gorgonea RL è decaduta dal beneficio del termine e
l'ATTO DI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 38 E SE-GUENTI DEL D.LGS. 1° Controparte_7
SETTEMBRE 1993 N. 385 a rogito del dott. notaio in Toritto, del 16.4.2008 nn. Persona_1
19810/11663 si è risolto.
11) Il 27.5.2015 la Gorgonea RL è stata messa in liquidazione volontaria.
12) Alla data di passaggio a sofferenza del 28.12.2016 la debitoria di e di Gorgonea Parte_5
RL nei confronti della banca è di € 6.421.869,04, di cui:
€ 3.338.050,87 quota capitale;
€ 7.032,52 rateo;
€ 996.183,81 quota capitale rate insolute;
€ 89.671,25 mora maturata;
€ 64,17 spese incasso rate insolute;
€ 1.684.418,80 saldo conto accessorio.
13) Con atto di fusione del 15.6.2017 a rogito dott. rep. 804 la è stata fusa Per_4 Parte_5
per incorporazione nella (cf. 01085320727). Controparte_2
La stipula del contratto di mutuo e le operazioni societarie innanzi esposte non sono state peraltro contestate dalla società debitrice nella comparsa di costituzione depositata nel procedimento milanese,
avendo la debitrice sostenuto nell'atto che la Banca mutuante, originaria creditrice, contrariamente a quanto sostenuto da avrebbe prestato, ex art. 2560 cod. civ., il proprio consenso alla liberazione Pt_1
della ovvero della originaria poi fusa per incorporazione Parte_5 Controparte_9
in mediante comportamento concludente. CP_2
9 Al riguardo, tuttavia, la debitrice ha richiamato principi di diritto sul punto, senza tuttavia allegare gli specifici comportamenti in cui si sarebbe sostanziato il comportamento concludente.
Per tali ragioni la pretesa creditoria della ricorrente, indicata in € 6.421.869,04, oltre accessori, appare verosimilmente sussistente e tale da fondare la legittimazione della ricorrente alla formulazione della domanda di apertura della liquidazione.
Va inoltre osservato che ricorrono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società debitrice, posto che è stata iscritta nella sezione “ordinaria” del CP_2
registro delle imprese con oggetto sociale – in particolare – “a) esercizio dell'attività turistico alberghiera b) progettazione, costruzione, trasformazione, ristrutturazione, restauro, acquisto, permuta, locazione,
affitto, utilizzazione, conduzione, amministrazione, gestione diretta e/o indiretta, vendita e valorizzazione di aziende immobili, complessi immobiliare villaggi destinati ad attività alberghiera turistica..” sicché la stessa è imprenditore commerciale e l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ammonta ad oltre € 30.000, ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII.
Risultano inoltre superate le soglie di cui all'art. art. 2, I co. lett. d CCII, tenuto conto, quanto meno dei dati dell'esercizio 2022, nella specie, attivo di € 1.314.524, ricavi di € 681.776 e debiti non scaduti di
€ 5.111.596.
Quanto allo stato d'insolvenza, secondo costante orientamento di legittimità “in tema di
dichiarazione di fallimento, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice ai fini
dell'accertamento dello stato d'insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare se il patrimonio
sociale consenta di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori, mentre la difficoltà di pronta
liquidazione dell'attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a
quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a
soddisfare integralmente la massa creditoria” ( Cfr. Cass. Sez. I, n.28193/2020).
10 A tale riguardo la creditrice, a sostegno della ricorrenza di tale requisito, ha richiamato i dati di bilancio degli esercizi degli anni 2020 – 2022, a suo dire evidenzianti l'insufficienza del patrimonio sociale per il soddisfo dei creditori, di seguito esposti:
Sul punto la debitrice nella comparsa di costituzione ha tuttavia allegato di aver depositato il bilancio d'esercizio dell'anno 2023 ed il bilancio finale di liquidazione ed ha dedotto che l'esposizione della
Società nei confronti dell'Erario ammonta a complessivi Euro 1.075.900,93 ed è oggetto di adesione alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali - cosiddetta rottamazione-quater, in corso di regolare pagamento, allo stato eseguiti anche con il diretto pagamento da parte di terzi, acquirenti di quote sociali e di terreni e fabbricati, del relativo prezzo di cessione.
La società ha quindi esposto di aver riportato la voce “debiti” nel bilancio finale di liquidazione nei seguenti termini:
11 In sostanza, secondo la i dati richiamati dalla ricorrente sarebbero superati dalle CP_2
emergenze del bilancio finale di liquidazione.
Va tuttavia evidenziato che, indipendentemente dall'incertezza del contenzioso tributario, per il quale non constano fondi rischi, l'indicato bilancio finale non contempla il credito del quale è stata in Pt_1
questa sede verificata la verosimile sussistenza, peraltro allo stato supportato da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
Tenuto conto, pertanto dell'entità dell'esposizione e della mancata indicazione nel procedimento milanese degli elementi attivi utili per il soddisfo del credito, che non risulterebbe neppure previsto in fondo rischi, ricorre l'ulteriore requisito dell'insolvenza nei termini innanzi esposti.
P.Q.M.
Visti gli artt. 49 e 121 del Codice della crisi (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
nei confronti di , p.iva , con sede in Milano, alla via Controparte_2 P.IVA_1
Luciano Manara n. 17, in persona del legale rappresentante signor . Parte_2
NOMINA
12 Giudice Delegata la Dott.ssa Raffaella Simone;
NOMINA
Curatrici la dott.ssa e l'avv. Paola Zaurito Persona_5
ORDINA
al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché́ dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo
39 CCII;
in mancanza di tale deposito il curatore ne darà comunicazione al P.M.;
ORDINA
al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, provvederà il curatore/la curatrice dandone, contestualmente, notizia al P.M.
INVITA
le curatrici ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII o a depositare, in alternativa, una relazione in cui indichi che non sono necessarie le modifiche, con l'indicazione, sinteticamente motivata, delle ragioni
AUTORIZZA
le curatrici con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies d.att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.
13 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari, relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
AVVISA
le curatrici che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina devono far pervenire in cancelleria la propria accettazione e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore, nonché che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - devono depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità
di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i.e. di non essere legate da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il tribunale provvederà d'urgenza alla loro sostituzione.
Invita le curatrici a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCIIL
ORDINA
alle curatrici
- di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere
14 immediatamente al loro inventario. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per
i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758
c.p.c.
- di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato,
formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- di compilare, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione,
nonché́ l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari,
su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi e di depositare tali elenchi in cancelleria;
- entro trenta giorni, di presentare alla giudice delegata un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società,
impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
- di attivare il domicilio digitale della procedura, per fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al curatore/alla curatrice delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della giustizia
- di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e
15 dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità
indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII nonché́ della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
e) il domicilio digitale della procedura;
FISSA
la data del 13.5.2025, ore 10,00 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al già menzionato Giudice delegato, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito
AVVISA
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 -bis, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni ed è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto
16 fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.
Il ricorso contiene:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1, CCII;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.
ORDINA
alla cancelleria, ai sensi dell'art. 45 CCII, che questa sentenza:
- entro il giorno successivo al suo deposito sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico
Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale;
- entro il giorno successivo al suo deposito sia trasmessa per estratto (contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) presso l'Ufficio del Registro
delle Imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e per l'ipotesi in cui la sede effettiva si trovi
17 nel circondario del presente tribunale anche presso l'ufficio del registro delle imprese di ai CP_2
fini della sua iscrizione che dovrà avvenire, in ogni caso, entro il giorno successivo.
Così deciso in Bari, 13 febbraio 2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rana
Il Giudice est.
Raffaella Simone
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122 e successive modificazioni;