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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/10/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 528/2025 RG avente ad oggetto:
“ ricostruzione carriera – anno 2013 ”
TRA
- rappresentata e difesa dall'Avvocato NASO Parte_1
DOMENICO ed elettivamente domiciliata come in ricorso,
- ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentate pro tempore – rappresentato e difeso dai Funzionari delegati FAVARO NO e MARIA CHIARA, CAPPONI CP_2
NO e CI ME ed elettivamente domiciliato in VIA FORTE
MARGHERA, N. 191 30173 VENEZIA
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/03/2025 la ricorrente, come sopra in Cont epigrafe indicata, ha convenuto in giudizio il chiedendo «1. ACCERTARE
E DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizi in virtù di contratti di lavoro a tempo Cont determinato stipulati con il della progressione stipendiale prevista dal
CCNL relativo al personale del Comparto Scuola e dei relativi aumenti stipendiali previsti 2. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad
1 ottenere, una volta conseguita l'immissione in ruolo, la ricostruzione integrale della propria carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
3. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto dei ricorrenti al riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva E PER L'EFFETTO
5. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera della ricorrente in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n. 1999/70/CE e secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL Comparto Scuola 2006/2009, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali interne contrastanti e del decreto di ricostruzione carriera già emanato;
6. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad inquadrare la ricorrente, a decorrere dal 01.09.2013, nella fascia stipendiale 3-8 anni con la qualifica di “collaboratore scolastico” e con l'anzianità di servizio utile sia ai fini giuridici che economici di anni 7 Mesi 0 giorni 14, o comunque a collocarla nella posizione maturata;
7.
CONDANNARE l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive maturate oltre i ratei di 13^ mensilità, dovuta a titolo di differenze stipendiali maturate a seguito del riconoscimento Cont per il periodo di precariato svolto alle dipendenze del ella progressione stipendiale e dei relativi incrementi retributivi previsti dal CCNL del Comparto
Scuola, nonché in ragione della ricostruzione integrale di carriera all'atto di immissione in ruolo e del conseguente inquadramento nella posizione maturata, tenuto conto del C.C.N.L. Comparto Scuola e delle tabelle annesse al citato contratto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di
Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario»
Nel costituirsi « Nel Controparte_1 merito: - rigettare le domande della ricorrente, in quanto infondate per tutti i
2 motivi esposti;
- dichiarare, comunque, l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati dalla ricorrente, nei limiti prescrizionali quinquennali e/o decennali eccepiti nella presente memoria difensiva, Nel merito in via subordinata: - nella denegata ipotesi di condanna dell'Amministrazione, emettere condanna generica con ordine all'Amministrazione stessa di procedere alla determinazione delle relative differenze retributive con indicazione della decorrenza del calcolo delle stesse;
In ogni caso: - con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ex art. 152 bis, disp. att. c.p.c., o, in subordine, con compensazione delle stesse»
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti.
*** *** ***
1. La ricorrente espone di essere dipendente del Controparte_1
a tempo indeterminato nella qualifica di collaboratore scolastico dal
01/09/2012 ai fini giuridici e dal 01/09/2013 ai fini economici;
di avere svolto, prima dell'immissione in ruolo, i servizi pre-ruolo in scuole statali, in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato, come meglio riportati in ricorso, per complessivi ANNI 6 MESI 0 GIORNI 14 (doc.1 ric.); di aver Cont chiesto dopo la conferma in ruolo la ricostruzione di carriera, a cui il dava corso riconoscendole una anzianità ai fini giuridici ed economici di anni 4 mesi 8 giorni 20; che ella ricorrente invece a decorrere dalla data di effettiva assunzione in servizio avvenuta il 01/09/2013, avrebbe dovuto essere inquadrata nella fascia stipendiale 3-8 anni con l'anzianità utile ai fini giuridici ed economici di ANNI 7 MESI 0 GIORNI 14, sulla base della progressione stipendiale prevista dalla Tabella B allegata al CCNL Scuola, con completo conteggio degli anni pre ruolo e dell'anno 2013.
2. La ricorrente agisce per il periodo post immissione in ruolo affinché la ricostruzione di carriera sia compiuta con riconoscimento dell'intero servizio pre ruolo prestato e della clausola di salvaguardia.
3. La S.C. ha ben chiarito che la progressione economica normata dall' art. 526 del TU. n. 297/94 e spettante durante il periodo di precariato, debba essere tenuta ben distinta dalla ricostruzione della carriera, disciplinata dall'art. 3 485 del TU. n. 297/94, in quanto «l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente ed amministrativo della scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, le maggiorazioni retributive connesse all'anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all'immissione in ruolo ed alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera ed il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza prestato;
5.1. si tratta di pretese che, seppure fondate entrambe sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 99/70/CE, non sono sovrapponibili, sia perché fondate su elementi costitutivi diversi (in un caso la sola successione dei contratti a termine, nell'altro la prestazione a tempo determinato seguita dall'immissione in ruolo), sia in quanto non coincidenti sono le disposizioni legali e contrattuali che vengono in rilievo;
5.2. in particolare per la prima delle due azioni il quadro normativo e contrattuale interno è rappresentato dai CCNL succedutisi nel tempo che, nel ribadire un criterio già indicato dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 526 , parametra la retribuzione spettante all'assunto a tempo determinato a quella "iniziale" prevista per il personale di ruolo ( cfr. Cass. n. 22558/2016, richiamata da numerose successive pronunce), mentre la ricostruzione della carriera successiva all'immissione in ruolo trova la sua disciplina nel D.Lgs. n. 297 del
1994, art. 485 e ss . per il personale docente e negli artt. 569 e seguenti del richiamato T.U. (cfr. Cass. n. 31149/ 2019 e Cass. n. 31150/2019);
5.3. il giudice, quindi, in un caso è tenuto a verificare la compatibilità con il diritto dell'Unione della disciplina contrattuale che, in pendenza di rapporto a termine, non assegna alcun rilievo all'anzianità di servizio maturata, nell'altro se sia giustificata l'abbattimento dell'anzianità stessa che il legislatore nazionale ha operato riconoscendo solo parzialmente l'anzianità medesima, una volta concluso il contratto a tempo indeterminato;
» ( Cassazione civile sez. VI,
19/11/2021, n. 35567, e in termini Cass. n. 34546 e n. 31149 del 2019, nonché Cass. nn. 11910 del 2021, Csss. n. 35567 del 2021, e Cass. n.
35636/2021).
4 4. Sotto il secondo profilo (ricostruzione carriera), che qui rileva, la domanda è fondata atteso che la giurisprudenza della S.C., condivisa da questa
Sezione, aveva ormai univocamente statuito che «nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato» (vd. Sez. L., Sentenza
n. 20918 del 05/08/2019; Sez. L., 22558/2016).
5. E' nel frattempo intervenuta la sentenza della CGUE del 20/9/2018 C -
466/2017 (Mo.) che ha statuito come « La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi».
6. Invero per quanto concerne il personale ATA – quale la ricorrente -
l'art. 569 TU 297/1994 (Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera) dispone « 1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già
5 stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà. 3.
Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili» e l'art. 570 (Periodi di servizio utili al riconoscimento) «1. Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento.
2. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo».
7. A seguito della predetta sentenza CGUE, la S.C. 31149/2019 ha confermato il principio sopra esposto ribadendo per quanto concerne il personale ATA quanto già statuito « 10. Riprendendo quanto già anticipato al punto 6, deve essere rimarcato che le ragioni valorizzate dalla Corte di
Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perché il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata «discriminazione alla rovescia». (…)11. Una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, correttamente la Corte territoriale ha disapplicato la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo perché, come già ricordato nel punto 8.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove
6 risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, Ro. Sa. punti da 49 a 56). 12. In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato, perché la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto che la Corte ritiene di dovere enunciare nei termini che seguono: «L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo
Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato».
8. Deve poi osservarsi che effettivamente l'art. 1, comma 1, lett. b) DPR
122/2013 ha disposto «b) le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013», ove tale norma prevedeva « 23. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti» (anni poi recuperati con il Decreto Interministeriale n. 3 del 14/1/2011 e CCNL del comparto scuola sottoscritto il 13/3/2013), e conseguentemente non può essere considerato il servizio prestato nel 2013 (inteso come anno solare e quindi la parte dell'a.s. 2012/2013 e la parte dell'a.s. 2013/2014 che ricadono nell'anno
2013).
9. Con sentenza n. 13619 del 2/4/2025 la S.C., richiamato il quadro normativo di riferimento art. 9, co. 1, 21, 23 e art. 8, co. 14 d.l. 78/2010, art. 1 lett. b) dpr 122/2013, art. 64 d.l. 112/2008, CCNL 13/3/2013 art. 1 co. 3 e
7 CCNL 7/8/2014, art. 1, co. 4 d.l. 3/2014 ha chiarito e ritenuto «maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014. A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla
«sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco». La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive
(quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed
8 i risultati conseguiti ( art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, (...), prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità
“sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013. (...) Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale
2011/2013 avevano conseguito il passaggio ( di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la
“sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, (...), il venir meno del carattere temporaneo
9 ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate. Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata.
2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne,
l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi,
a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
2.7. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni CP_1 effetto, perché anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali.
10. In assenza di ulteriori e diverse specificazioni di parte ricorrente la ricorrente non ha dunque diritto al riconoscimento del servizio prestato
10 nell'anno 2013 per l'inserimento nelle fasce stipendiali ciò sino a nuova e diversa contrattazione collettiva, ferme le altre finalità come sopra specificato.
11. Deve poi tenersi conto di quanto ulteriormente affermato dalla S.C. in ordine alla clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 dell'Accordo del 4 agosto
2011 a mente del quale «Il personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “0 – 2 anni”, al compimento del periodo di permanenza in tale fascia conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”» e il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010 « inserito nella preesistente fascia stipendiale “3 – 8 anni”, conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il maggior valore stipendiale in godimento fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”».
12. Come infatti statuito dalla S.C. « nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento 'ad personam', fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile
(disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale» (vd. Cass.
2924/2020) e quindi anche coloro che hanno maturato i requisiti al 1/9/2010 pur non essendo ancora assunti in ruolo ma in virtù del servizio effettivo svolto con i contratti a termine
13. Quanto alla eccepita prescrizione vanno ricordati ed applicati i seguenti principi:
11 - Cass. SS.UU. n. 575 del 16/01/2003 “nel caso che tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi, di cui agli artt. 2948, numero 4, 2955, numero 2, e 2956, numero 1, cod. civ., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo - ai fini della decorrenza della prescrizione - i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività della elencazione delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 cod. civ., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da quest'ultime norme espressamente previste»;
- la prescrizione opera sui crediti via via maturati ma non sull'anzianità, atteso che «l'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti» (Sez. L - , Ordinanza n. 2232 del 30/01/2020; Sez. L,
Sentenza n. 4076 del 27/02/2004).
14. Pertanto, andrà calcolata la prescrizione quinquennale dei crediti maturati anteriormente a 5 anni dalla notifica del ricorso (non indicata dalle parti), non risultando atti interruttivi anteriori.
15. Alla luce dei principi sopra richiamati deve concludersi che per quanto riguarda il personale ATA è agevolmente verificabile che sussiste
12 discriminazione, in quanto tutte le volte in cui il lavoratore/lavoratrice – come nel caso in esame – ha svolto un numero di anni di servizio effettivo, cumulativamente considerato, superiore a tre anni, il meccanismo di cui all'art. 569 TU comporta discriminazione, con conseguente disapplicazione e ciò, come si evince dalla lettura delle ricostruzioni di carriera prodotta, è avvenuto per la ricorrente, avendo svolto servizio effettivo ben superiori a 3 anni.
16. Alla ricorrente per la quale la decurtazione di cui all'art. 569 TU comporta un trattamento discriminatorio rispetto al lavoratore a tempo indeterminato, dovrà dunque essere riconosciuto, sia ai fini giuridici che economici, il servizio effettivamente prestato, con esclusione dell'anno 2013, come sopra specificato;
conseguentemente dovrà procedersi alla ricostruzione di carriera in base ai servizio pre-ruolo effettivamente prestato, con esclusione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. b) DPR 122/2013, del servizio prestato nell'anno 2013 e con applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011.
17. Il deve poi essere condannato all'attribuzione Controparte_1 dell'esatta fascia stipendiale e al pagamento delle differenze retributive maturate dall'immissione in ruolo una volta elaborata la ricostruzione di carriera secondo le regole ed i principi sopra indicati.
18. Deve anche rilevarsi che a nulla rileverebbe la eventuale prestazione di lavoro part time posto che “il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi di cui all'art. 1, comma 3, per il solo motivo di lavorare a tempo parziale” (Cass. Lav.,
18709/2016; Cass. L. 20843/2015).
19. Sulle differenze retributive dovute andrà riconosciuta la maggiora somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo, atteso il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria per i crediti retributivi previsto dall'art. 22 , comma 36 della legge 23/12/1994 n.
724, non toccato dalla sentenza della Corte Costituzionale del 2 novembre
2000 n. 459 per quanto attiene al pubblico impiego.
13 20. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 e DM
147/2022 per le controversie di lavoro, scaglione € 1.100,01- € 5.200 ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto del valore effettivo della controversia, che non è stata svolta attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate ( numerose ma ormai note e dibattute), dei contrasti giurisprudenziali (non sussistenti).
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accerta e dichiara che la ricorrente ha diritto alla ricostruzione di carriera in base al servizio pre-ruolo effettivamente prestato, senza decurtazione, con esclusione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett.
b) DPR 122/2013, del servizio prestato nell'anno 2013 e con applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, condanna il a provvedere alla ricostruzione di carriera in tali termini CP_1
e alla corresponsione delle conseguenti differenze retributive nel limite della prescrizione quinquennale dalla data della notifica del ricorso, la maggiora somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo;
2) Condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite CP_1 che liquida in € 1.200 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del
15%, IVA e CPA, come per legge, oltre al contributo unificato corrisposto, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Venezia, all'udienza del 08/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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