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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 16/04/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Michele Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 3328/22 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
[...]
Controparte_1
[...]
[...]
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_2 Controparte_3
[...]
- parte chiamata (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_4
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 12.3.25.
Oggetto del processo
Gli attori hanno dedotto quanto segue.
• Il IG. è il marito della IG.ra , mentre la IG.ra e il IG. sono i figli nati Controparte_1 CP_1 CP_1 CP_1 dalla coppia (doc. 1 – stato famiglia).
• All'età di nove mesi, successivamente alla vaccinazione antipolio e ad un episodio di iperpiressia, era stata diagnosticata alla IG.ra la poliomielite, che determinava un'ipotrofia dei muscoli degli arti inferiori, in particolare quelli delle gambe, con acclarato CP_1 accorciamento della sinistra.
CP_
• La IG.ra , inoltre, soffre di osteoporosi diffusa, artosi e scoliosi, oltre ad ernie discali sia a livello cervicale sia a livello lombo- sacrale.
CP_
• Da oltre dieci anni, poi, la deambulazione non risulta più essere autonoma e la IG.ra necessita dell'aiuto di stampelle e/o di sedia rotelle.
• Per tutto quanto sopra, all'odierna ricorrente veniva riconosciuta un'invalidità civile totale, oltre al beneficio per handicap in situazioni di gravità ai sensi e per gli effetti della Legge n. 104/1992.
1 CP_
• Nel giugno 2017, quindi, la IG.ra si sottoponeva ad intervento di laminectomia decompressiva L4-L5 a causa di una stenosi del canale spinale, che comportava una severa limitazione funzionale. L'operazione veniva eseguita presso il presidio ospedaliero resistente.
• L'anno seguente1, dunque, la paziente eseguiva una risonanza magnetica della colonna lombosacrale, la quale refertava “scoliosi sinistro convessa, diffusa spondilo disco artrosi con ipoidratazione dei dischi intersomatici e artrosi interapofisiaria. Disco di L2-L3
ridotto di spessore che presenta una protrusione concentrica, più accentuata in sede posteriore mediana che determina impronta sul sacco durale e obliterazione dei recessi inferiori dei dischi intersomatici. Alterazione di segnale in L2-L3 riferibile ad artrosi
infiammatoria di Tipo I sec. Modic. Protrusione interforamiale sinistra del disco L3-L4, che determina obliterazione del recesso inferirore del forame di congiunzione2. In L4-L5 ipertrofia delle masse laterali da artrosi e ipertrofia dei legamenti gialli che determinano stenosi del canale rachideo”.
• I sanitari, quindi, conIGliavano un ulteriore intervento di decompressione per il quale, il 21.07.2018, veniva compilato apposito modulo di ricovero per intervento chirurgico urgente presso il reparto di neurochirurgia del nosocomio lucchese. A tal riguardo, e per mero tuziorismo difensivo, si sottolinea fin d'ora come nel predetto modulo, oltre a non essere specificato l'ente sanitario (di cui è riportato solo il contatto telefonico della segreteria), non risulta nemmeno possibile risalire al medico compilatore essendo la sottoscrizione del tutto illegibile. Ad ogni buon conto, la diagnosi risultava essere di “stenosi lombare con ED L2-L3 sx”. CP_
• Il 18 settembre 2018, la IG.ra veniva ricoverata presso la con diagnosi d'ingresso di: “stenosi L2-L3”. Controparte_3
Contestualmente, all'esame obiettivo neurologico, si riscontrava una “limitazione della mobilità della colonna lombare con Laségue
+ soprattutto a destra. Vigile orientata collaborante. Lombosciatalgia bilaterale, importante limitazione funzionale AAII. Esiti di poli.
Zoppia persistente”.
• Nella medesima giornata, la ricorrente veniva sottoposta ad intervento di “decompressione interlaminare L2-L3, foraminotomia, discectomia ed artrodesi mediante l'applicazione di cage in PEEK + coflex -IF 12 mm + osso”. Anche in questo caso, emerge dall'esame della cartella clinica della paziente, una macroscopica carenza documentale, mancando il verbale operatorio e risultando possibile desumere il tipo di intervento solo dalla lettera di dimissioni (in cartella non sono presenti le pagine 48 e 49).
• Ad ogni buon conto, alle ore 09:52 dello stesso 18 settembre, la ricorrente fu sottoposta a radiografia lombosacrale post operatoria di controllo, che refertò fin da subito un dislocamento verso destra del cage intersomatico. Un tanto risulta rilevante se combinato con la circostanza per cui, al risveglio della paziente, non venne eseguito alcun esame neurologico obiettivo.
• Tale indagine, tanto elementare quanto fondamentale, veniva praticata solamente nella giornata successiva, ovvero dopo più di 24 ore dalla radiografia di cui sopra e dal termine dell'intervento neurochirurgico.
• L'esame obiettivo predetto, in particolare, faceva apprezzare un deficit motorio bilaterale agli arti inferiori tale per cui, alle 12:38 fu eseguita una risonanza magnetica della colonna lombosacrale il cui referto evidenzia un “[…] quadro malformativo di tipo tethered cord con cono midollare che appare ancorato a livello del versante posteriore del canale rachideo all'altezza dello spazio L4-L5. […]
In corrispondenza dello spazio intersomatico L2-L3 gli esiti di pregresso intervento chirurgico caratterizzati dalla presenza di un cage intersomatico;
compatibilmente con le caratteristiche tecniche dello studio RM il cage Intersomatico appare lateralizzato a destra3 e
sembra debordare dai profili corticali ossei. Concomita una protrusione discale ad ampio raggio che impronta la parete corrispondente del sacco durate, si estende nel versante prossimale dei relativi canali di coniugazioni ove maschera il tessuto adiposo periradicolo-ganglionare giungendo in contiguità delle corrispondenti strutture ganglio-radicolari con prevalenza a destra. […]
L'indagine permette inoltre di apprezzare in sede intrarachidea estesa dal III inferiore del corpo vertebrale di L2 fino al III medio del corpo vertebrale di L3 a prevalente espressione mediana-paramediana e laterale sinistra una formazione iso-iperintensa con componenti anintense nelle immagini T2 e iso-iperintensa nelle immagini T1 per concomitante presenza di materiale ematico;
essa
oblitera lo spazio liquorale giunge in contatto dello radici della cauda che appaiono stratificate sia anteriormente che dislocate verso destra e che presentano aspetto affastellato. Tali reperti necessitano di adeguata valutazione specialistica”. CP_
• Alle 13:15 dello stesso 19 settembre, la IG.ra veniva sottoposta, in regime di urgenza, ad intervento chirurgico di ri-apertura di artrodesi anteriore e posteriore L2-L3.
• Dal relativo verbale operatorio si evince come sia stata asportata una raccolta ematica ed un emostatico imbevuto con una compressione durale verso destra della breccia chirurgica. Contestualmente, i sanitari hanno avuto modo di apprezzare lo spostamento del cage anteriore verso destra che, quindi, veniva riposizionato4.
• Nel diario clinico, quindi, al 20.09.2018 si repertava un lieve recupero motorio, unitamente alla presenza di sensibilità agli arti inferiori.
• Il giorno successivo si eseguiva una consulenza neurologica, dalla quale emergeva: “operata il 18/9, al risveglio paresi agli arti inferiori al controllo TC ematoma, trattato chirurgicamente. Attualmente portatrice di catetere vescicale (per cui non si può valutare
disturbo sfinterico, anche se la paziente riferisce sensibilità integra alla “sella”). Possibile solo movimento prossimale dell'arto inferiore Sn, ipotrofia e ipotonia di vecchia data ad entrambi gli arti inferiori (+distale). Assenza di ROT agli arti inferiori. Diagnosi: multiradiculopatia agli arti inferiori in p. recentemente operata per ED complicata da ematoma (evacuato)”. CP_
• La IG.ra iniziava, allora, la prescritta fisioterapia, per poi essere dimessa il successivo 24.09.2018 con lettera a firma del dott.
nella quale si legge: “in data 18 settembre 2018, dopo la verifica delle indagini preoperatorie di routine e la Persona_1 valutazione anesesiologica, venia sottoposta a decompressione interlaminare L2-L3, foraminotomia, discectomia e artrodesi mediante
l'applicazione di Cage in PEEK + Coflex – IF 12mm + osso. Tutto il materiale impiegato è RM compatibile. Il decorso postoperatorio
è stato caratterizzato dalla comparsa di paraplegia per il quale la paziente veniva sottoposta ad indagini radiologiche che
dimostravano la presenza di un ematoma perdurale che imponeva la revisione chirurgica (drenaggio della raccolta e riposizionamento del materiale emostatico) effettuata il giorno 19 settembre 2018. Il successivo iter postoperatorio ha mostrato segno di miglioramento alla funzione motoria in particolare dell'AISn”. Veniva quindi prescritta fisioterapia intensiva in regime di ricovero.
• Visto quanto sopra, la ricorrente veniva ricoverata presso il reparto di riabilitazione intensiva, I Greco Ospedali Riuniti Madonna della
Catena, ove, all'ingresso, si refertava quanto segue: “esiti di poliomielite, paraplegia flaccida. Iperalgesia agli AAII, ROT ipoelicitabili.
Buono il controllo del tronco. Stazione eretta statica e deambulazione al momento non possibili. Passaggi posturali e cambi decubito eseguibili con assistenza. Si alimenta per os. Limitazione nelle ADL”.
• Il programma riabilitativo prevedeva la mobilizzazione passiva ed attiva assistita dei quattro arti, esercizi facilitanti i trasferimenti sedia-letto, tecniche di rinforzo dei muscoli del tronco, del bilancino e degli arti superiori, oltre a riabilitazione del pavimento pelvico.
• Il 16 ottobre la ricorrente veniva sottoposta ad esame urodinamico nel quale il medico, dott. ebbe modo di accertare Persona_2 la presenza di “esiti recenti di intervento chirurgico per stenosi midollare del tratto lombare con paraplegia e incontinenza urinaria.
L'esame urodinamico mette in evidenza una VN di D-/S- da fase di shock con incompetenza sfinterica”.
• All'esame obiettivo eseguito il giorno seguente al momento dell'inizio della riabilitazione del pavimento pelvico, i sanitari avevano modo di notare il permanere della paralisi flaccida (maggiore a destra), e un'importante alterazione della sensibilità.
• Un tanto si riscontrava anche alla visita del successivo 14 novembre, seppur con un miglioramento del controllo sfinterico delle parestesie agli arti inferiori.
• La ricorrente veniva, quindi, dimessa il 18 dicembre 2018 con valutazione fisiatrica refertante il permanere della paraplegia flaccida maggiore a destra, seppur con un miglioramento delle parestesie agli arti inferiori. Inoltre, nonostante i progressi fatti nei cambi di posizione e nei trasferimenti carrozzina-letto (e viceversa), non risultava ancora possibile la postura eretta statica e la deambulazione.
CP_
• Il 09.01.2019 la IG.ra veniva nuovamente ricoverata con la seguente diagnosi d'ingresso “paraplegia in paziente sottoposta ad intervento chirurgico di decompressione interlaminare L2/L3 / foraminotomia / discectomia / artrodesi complicato da ematoma peridurale post operatorio sottoposto a revisione chirurgica. Disturbi sfinterici. Ipertensione arteriosa”.
• Alla valutazione neurologica-funzionale alla dimissione (avvenuta il 22 gennaio 2019), si refertava: “Non slivella alla con Parte_1 evidenza in arto superiore ds di ipotrofismo dei muscoli della cuffia. Paraplegia flaccida con assente reclutamento attivo dei RTO anaelicitabili. Apallestesia dalla cresta iliaca in giù. Seppur migliorate le strategie nei pp e trasferimenti sedia-letto la paziente
necessita di intensa assistenza negli stessi. Buono il controllo del tronco in assisa con migliorata capacità di risposta a sollecitazioni posturali. Ridotte parestesie in entrambi arti inferiori, ed allodinia”. Veniva quindi conIGliata una rivalutazione urologica con eventuale studio urodinamico. CP_
• Successivamente, pertanto, la IG.ra veniva ricoverata presso l'Istituto di Montecatone-Ospedale di Riabilitazione di Imola con il seguente quadro clinico di ingresso: “Quadro di paraplegia incompleta sensitiva (AIs B) con minimi accenni motori volontari prossimali non funzionali […]. Tono flaccido AA.II. Ipotrofia muscolare diffusa in esiti di pregressa poliomielite. Livello sensitivo T12 con ipoestesia tattile e puntoria sottolesionale. Riferisce severa sintomatologia algo-parestesica riferita come intenso formicolio con zone urenti agli AA.II. (prevalente a sinistra) presente nell'arco delle 24 ore. Al sx atteggiato in extrarotazione. La paziente riferisce di aver conservato il controllo minzionale (avverte lo stimolo minzionale e riesce a mingere spontaneamente, ma riferisce saltuari episodi di incontinenza urinaria verosimilmente da sforzo); […] Per quanto riguarda la gestione intestinale, riferisce conservazione allo stimolo alla defecazione (che solitamente avviene sul wc) anche se l'evacuazione risulta essere dolorosa (con riferita sensazione soggettiva di 'prolasso rettale' durante il ponzamento); inoltre vengono riferiti saltuari episodi di imbrattamento fecale. Riferita minima autonomia nelle ADL di base (igiene e vestizione della porzione superiore del corpo) e necessita di assistenza da parte di terzi per la maggior parte delle restanti ADL più complesse. […]”.
• Durante il ricovero veniva eseguito il prescritto studio della pressione del flusso urinario, attraverso il quale si ebbe modo di accertare la presenza di una vescica “con dubbia iperattività detrusionale”. Per tale motivo i sanitari conIGliavano l'introduzione di cateterismi ad orario che, però, venivano rifiutati dalla ricorrente che, invece, preferiva preservare con l'uso del torchio addominale.
Contestualmente, inoltre, veniva sottoposta ad infiltrazione di antiinfiammatorio cortisonico alla spalla destra a causa della già citata e pregressa lesione della cuffia dei rotatori. Si dimette documentazione medica: doc. 2, sub. a), b), c), d) ed e).
CP_
• Il quadro clinico della IG.ra , dunque, si stabilizzava con “quadro motorio invariato. Discreto beneficio della terapia infiltrativa sia a livello della spalla dx che della cicatrice chirurgica. Ortostatismo allo standing senza problematiche pressorie. Seduta in carrozzina per tempi lunghi, si autospinge in ambiente interno. Autonoma nella vestizione e nel rassettarsi. Trasferimenti in auto con
tavoletta e minimo aiuto. La paziente desidera mantenere la gestione vescicale tramite torchio addominale. Per la gestione intestinale si conIGlia di proseguire tramite induzione giornaliera con microclisma”.
[…]
A) Il danno non patrimoniale patito dalla IG.ra CP_1
[…] a seguito dell'intervento chirurgico del 18.09.2018, ha riportato i seguenti, gravissimi, postumi inemendabili:
- paraplegia flaccida con ipotonotrofismo muscolare, minimo riflesso agli extrarotatori prossimali bilateralmente, assenti a livello di
EPA, tibiale anteriore e tricipite;
- impossibilità a mantenere la posizione ortostatica (nemmeno con l'ausilio di stampelle) e conseguente necessità di utilizzare costantemente la sedia a rotelle;
- notevole aumento ponderale (di circa 17 kg al momento della visita con i CCTTUU) dovuto alla vita obbligatoriamente sedentaria;
- incontinenza fecale ed urinaria;
- portatrice a vita di pannolone;
- necessari autocateterismi;
- impossibilità ad avere rapporti sessuali con il marito a causa dell'alterazione della sensibilità alla zona genitale;
- portatrice di impianto elettrostimolatore per terapia antalgica;
- necessità di aiuto costante nei passaggi posturali e nelle normali attività della vita quotidiana (anche per l'igiene intima). CP_ Trattasi, all'evidenza, di postumi invalidanti che hanno totalmente sconvolto la vita della IG.ra (e dei familiari), la quale si è ritrovata, da persona autonoma ed indipendente, ad essere del tutto incapace di attendere alle più elementari eIGenze di vita, se non attraverso l'aiuto di terzi.
Il danno non patrimoniale subito dalla ricorrente, pertanto, è di assoluta gravità.
CP_ La particolare situazione in cui versa la IG.ra dovrà necessariamente far deporre per il riconoscimento della massima personalizzazione del danno patito.
Primariamente si sottolinea come gli stessi CTU, al momento della visita medico legale, abbiamo avuto di modo di apprezzare le drammatiche condizioni cliniche in cui versa la ricorrente. Si legge infatti: “Esame obiettivo:
[…] Si presenta a visita in carrozzina, impossibile il mantenimento della stazione eretta, impossibile la deambulazione, passaggi posturali difficoltosi, possibili solo con aiuto.
[…] Agli arti inferiori si apprezza un quadro di paraplegia flaccida con ipotonotrofismo muscolare;
minimo riflesso agli extrarotatori prossimali bilateralmente, assenti a livello di EPA, tibiale anteriore e tricipite. Non clono. Sensibilità dolorifica conservata.
4 Sensibilità tattile e termica riferita più conservata a destra.”
Oltre a ciò, inoltre, non si potrà tacere del fatto che, come documentato per tabulas, l'istante è stata riconosciuta invalida civile al 100% con l'ulteriore riconoscimento dell'Indennità di Accompagnamento. CP_ Infine, si porta all'attenzione dell'odierno Giudicante come la IG.ra , nella straziante dichiarazione allegata al presente ricorso
(sub. doc.
9.e), illustri perfettamente lo stravolgimento della propria esistenza, la sofferenza fisica e morale che gli interventi per cui è causa le hanno provocato, e la quotidiana umiliazione a cui è sottoposta. Nel dettaglio si legge: “ho bisogno di assistenza continua h24.
Prima dell'intervento avevamo anche programmato una crociera, con mio marito, visto l'esito abbiamo perso il viaggio. […] mi prendevo cura di mio marito, in quanto disabile (ndr. il IG. risulta privo di una mano). […] Ho perso l'intimità con mio marito, CP_1 perché non ho più la sensibilità, perdo le feci e l'urina. Tanta è l'umiliazione che provo quando mi devo sottoporre alla pulizia personale, a visite mediche o accertamenti vari. […] attualmente sono in cura da una psichiatra. Come se non bastasse sono caduta dalla carrozzina e mi sono fratturata il femore”. Tanta è la disperazione che la ricorrente si domanda cosa abbia fatto per meritare tanta sofferenza.
[…]
La ricorrente […] ha perso la propria autonomia.
Infatti, dipende in tutto e per tutto dai familiari e soprattutto dal marito. Viene assistita non solo per qualsiasi spostamento ma anche per le semplici attività quotidiane, quali vestirsi, lavarsi, cambiarsi il pannolone, applicarsi il catetere urinario, può muoversi solo in carrozzina, in casa trascorre distesa la maggior parte del tempo, non può più abbracciare figli e nipoti, vive nel dolore e pertanto dal
2020 è portatrice di neurostimolatore a supporto antalgico che parzialmente allevia il dolore ma ogni tanto rilascia delle scariche tipo elettriche.
La IGnora, esempio di coraggio per tutti, non riesce nemmeno a riposare tranquillamente. Di notte viene pervasa da un formicolio incessante, quindi sveglia il marito o i familiari per farsi girare nel letto perché da sola non ce la fa.
La ricorrente ha perso qualsiasi interesse e capacità dinamico-relazionale.
CP_ La IG.ra si rende conto della situazione sopra descritta con perfetta lucidità, provando vergogna per il suo stato gravemente invalidante. Non vuole assolutamente andare in luoghi pubblici (ristoranti, negozi ecc) sia per i problemi deambulatori connessi ad eventuali barriere architettoniche ma anche ai problemi fisiologici che ne condizionano la serenità. Si vergogna della sua condizione anche con i stretti familiari e soprattutto per come la guardano i nipoti.
Ha avuto bisogno di un supporto psichiatrico.
[…]
B) Il danno “riflesso” ai familiari. CP_
[…] anche il marito ed i figli della IG.ra hanno subito un notevole pregiudizio derivante dai postumi invalidanti patiti dalla propria moglie e madre in occasione dell'intervento del 18.09.2018.
[…]
Il Sig. , per cause riconducili alle responsabilità professionali dei convenuti si è visto passare da marito a badante a tempo pieno. CP_1
Il marito, in particolare, afferma di dover assistere la moglie 24 ore su 24 in quanto la stessa necessita di continuo aiuto (dal doverla girare quando è stesa nel letto a riposare, al doverla lavare), di non avere rapporti intimi con la consorte dall'intervento del 2018 a CP_ causa dell'alterazione della sensibilità patita dalla IG.ra , e di non potersi più godere i suoi hobby o delle gite con la moglie ed i figli, deve limitare qualsiasi uscita a cena con parenti ed amici, non può andare in vacanza (né da solo né con la moglie), per lo stato di chiusura della moglie e per il senso di vergogna è limitata anche per lui la vita relazionale soprattutto con gli adorati nipotini e figli. A ciò, poi, devono aggiungersi le particolari circostanze per cui: a) anche il IG. risulta disabile a causa dell'amputazione di un CP_1 arto (come già detto, è privo di una mano) e, b) al precipuo fine di poter far fronte alle continue spese necessarie per l'assistenza alla moglie e per l'ammodernamento della casa e dell'abitazione (vd. infra), si è dovuto fa carico di un ingente finanziamento presso l'istituto ST (doc. 10). […]
Il figlio, oltre ad aver patito un peggioramento drastico del rapporto che aveva con la madre (che prima era anche coinvolta nella gestione della nipotina) ha dovuto lasciare la propria abitazione in Toscana per trasferirsi (nuovamente) a Corigliano Calabro, in modo tale da poter assistere i genitori nella gestione della loro quotidianità. Anche in questo caso, pertanto, il danno dovrà essere calcolato tenendo conto del trasferimento di residenza, dell'impegno profuso nel tempo libero per assistere la madre, nella perdita del sostegno di quest'ultima nella cura della nipote minorenne, nonché nel dolore provocato dal vedere la propria madre improvvisamente non più
5 autonoma e sofferente.
CP_ Situazione del tutto consimile, poi viene lamentata anche dalla figlia della IG.ra che, pur vivendo a Roma, ha subito una grave compromissione dei rapporti con i genitori. La IG.ra , infatti, è mamma di un bambino con disabilità e, pertanto, prima CP_1 dell'intervento del settembre 2018 erano i genitori a raggiungere la figlia per godersi la compagnia dei nipotini e passare delle giornate insieme. Tutto ciò ora non è più possibile e gli incontri sono sempre più radi.
Gli attori, imputando agli errori dei sanitari le riferite conseguenze negative sulle condizioni di salute della , hanno quindi chiesto il risarcimento del danno. CP_1
La , contestato an e quantum della domanda attorea, ne ha chiesto il rigetto, per CP_3
il caso di soccombenza proponendo comunque domanda di garanzia nei confronti del e delle CP_3
quale propria compagnia assicuratrice. CP_4
Il a sua volta contestato an e quantum della domanda attorea, ne ha chiesto il rigetto, CP_3
per il caso di soccombenza parimenti proponendo domanda di garanzia nei confronti della CP_3
[...]
Le previamente contestato an e quantum della domanda attorea, con riferimento alla CP_4 domanda proposta nei propri confronti hanno eccepito la presenza di un massimale di € 3.000.000,00
e di una franchigia di € 300.000,00, chiedendo quindi il rigetto della domanda principale e, in caso di suo accoglimento, l'applicazione della predetta franchigia.
Motivi della decisione
1. Sulla responsabilità dei convenuti.
I consulenti tecnici, con relazione (in sede di atp) e successivi chiarimenti (all'interno del presente giudizio) esaustivi, correttamente e compiutamente motivati (anche per quanto concerne le repliche alle osservazioni dei ctp), dai quali non sussistono in atti ragioni di discostarsi e che vanno dunque senz'altro recepiti, hanno concluso nel senso della sussistenza di una malpratica medica nell'operato del con esclusione invece di profili di censura nell'operato della . CP_3 CP_3
Per riportare unicamente le parti più IGnificative della predetta relazione e dei predetti chiarimenti (ai quali peraltro si rinvia più in generale), i ctu hanno infatti ritenuto, per un verso, che siano “identificabili a carico del Dott. profili di inadeguata condotta che riguardano il mal CP_3
posizionamento chirurgico del cage e la gestione del post operatorio ove a seguito del riscontro di lateralizzazione del cage non è corrisposta né una immediata diagnostica di secondo livello né una indicazione a stretto monitoraggio delle condizioni cliniche neurologiche della paziente” (pp. 56 s. della relazione), per altro verso che “non sono emersi difetti organizzativi e o strutturali in capo alla struttura coinvolta” (p. 27 dei chiarimenti).
Da ciò deriva senz'altro la responsabilità del per i danni subiti dalla . CP_3 CP_1
6 Per quanto concerne invece la posizione della , essa, pur esente da colpa, risponde CP_3
comunque dei medesimi danni ex art. 7 l. 24/2017 (salva poi la rivalsa nei confronti del ex art. CP_3
9 della medesima legge, per la quale v. sotto, sub 6).
2. Il danno della . CP_1
I ctu, alla cui relazione/chiarimenti anche a questo proposito si rinvia, hanno valutato come segue, dal punto di vista medico legale, le conseguenze dell'intervento:
- invalidità temporanea totale: (7 mesi, vale a dire 7 x 30 =) 210 gg;
- invalidità permanente differenziale residua: 40 %.
Per quanto concerne la liquidazione del relativo risarcimento, vale quanto segue.
3. Segue: inquadramento generale in merito ai criteri di liquidazione del risarcimento.
In materia di liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale esiste allo stato un'unica regolamentazione normativa, vale a dire quella contenuta negli artt 138 e 139 d. lgs.
209/2005 (c.d. codice delle assicurazioni private).
Tale regolamentazione, ancorché poi estesa alla responsabilità medica (v. l'art. 33 d.l.
158/2012, conv. in l. 189/2012, e poi l'art. 74 l. 24/17), è peraltro incompleta sotto vari profili:
- per un verso in quanto, non essendo mai stati emanati i dpr previsti dall'art. 138 d. lgs. 209/2005, riguarda solo le lesioni di lieve entità (vale a dire quelle che diano vita a postumi invalidanti fino al 9
%);
- per altro verso in quanto si riferisce solo ai sinistri stradali ed alla responsabilità medica;
- per altro verso ancora in quanto la quantificazione concerne solo il danno biologico e non anche le altre voci di danno non patrimoniale (danno morale ed esistenziale).
Rimangono dunque in sostanza scoperte tutte le lesioni di non lieve entità (vale a dire quelle che diano vita a postumi invalidanti superiori al 9 %), qualunque ne sia la causa, e, per quanto riguarda quelle di lieve entità, tutte quelle non derivanti da sinistri stradali e da responsabilità medica.
Anche nei limiti dell'applicabilità, rimangono poi comunque scoperte le predette ulteriori voci di danno.
Quanto al primo profilo (parzialità delle lesioni), la soluzione migliore, ad avviso di questo
Giudice, consiste nel fare ugualmente applicazione della regolamentazione in questione, a preferenza delle tabelle milanesi, e ciò per due ragioni.
Da un lato quella per la quale, in assenza di una specifica regolamentazione di certo un fenomeno, appare comunque meno creativo, e dunque arbitrario, estendere una regolamentazione esistente, per quanto parziale, che crearne ex novo una totalmente priva di basi normative.
Dall'altro quella per la quale non ha alcun senso che la medesima invalidità venga trattata diversamente a seconda della causa che l'ha provocata. La differente dinamica di una lesione non ne modifica infatti le caratteristiche (banalmente: la frattura provocata da un incidente stradale non è
7 diversa da quella provocata da un corpo contundente) ed è dunque irrilevante con riferimento alla liquidazione del relativo risarcimento.
Quanto al secondo profilo (parzialità della liquidazione), sempre ad avviso di questo Giudice la soluzione migliore, in quanto parimenti meno creativa, consiste nell'aumentare l'importo derivante dall'applicazione della regolamentazione in questione di una percentuale variabile a seconda dell'entità dei riflessi dell'invalidità sulle condizioni psicologiche del soggetto e sul suo stile di vita.
In sintesi, la liquidazione del danno non patrimoniale deve dunque avvenire facendo generalizzata applicazione dei parametri di cui all'art. 139 d. lgs. 209/2005, indipendentemente dalla causa della lesione, estendendo gli stessi anche alle lesioni di non lieve entità ed aumentandoli di una percentuale variabile in relazione alla gravità delle ripercussioni morali ed esistenziali dell'invalidità.
4. Segue: il caso di specie.
Ciò chiarito e tenuto conto della valutazione dei ctu, sopra riportata, la somma da liquidare secondo i predetti parametri, aggiornati all'aprile 2024 (decorrenza dell'adeguamento operato dal d.m. 16.7.24) ed aumentati del 50 % per tenere conto anche del danno morale ed esistenziale (nella fattispecie particolarmente rilevante, date le pesantissime limitazioni derivanti all'attrice dal quadro patologico in atto, limitazioni confermate testimonialmente e del resto del tutto evidenti anche solo sulla base appunto del citato quadro patologico), va quantificata come segue:
- invalidità temporanea totale: € 17.400,60;
- invalidità permanente residua: € 219.451,52; per un totale dunque di € 236.852,12, oltre rivalutazione secondo gli indici istat dall'aprile 2024 (data alla quale si riferisce il citato adeguamento e dunque la quantificazione che precede) alla data della pubblicazione della presente decisione.
A tale somma deve poi aggiungersi quella relativa alle spese.
A tale proposito l'attrice ha allegato e documentato le seguenti:
- € (13.460,79 + 31.300,00 + iva =) 44.760,79 per spese, già sostenute e da sostenere, relative all'adeguamento dell'abitazione e dell'auto;
- € 5.643,42 per il ricovero in occasione dell'impianto di un neurostimolatore in funzione antidolorifica;
- € 665,95 mensili per il compenso alla collaboratrice domestica.
L'attrice ha inoltre chiesto la liquidazione di € 2.000,00 annui per le terapie fisiche e psicologiche future.
Tutte tali spese appaiono giustificate, tranne quella relativa alla collaboratrice domestica, che deve ritenersi coperta dall'assegno di accompagnamento che l'attrice per sua stessa allegazione percepisce.
8 In particolare, quanto alla prima voce, dalle deposizioni testimoniali emerge che l'attrice, per quanto claudicante, prima dell'intervento era del tutto autonoma. E' dunque evidente che la necessità dell'adeguamento della casa e dell'auto devono essere ricondotte alle mutate condizioni di salute a seguito appunto dell'intervento.
Quanto alla seconda voce, essa appare a sua volta del tutto conseguente a quest'ultimo, per alleviare la sintomatologia dolorosa in atto.
Parimenti deve poi essere riconosciuta la voce relativa alle spese fisioterapiche e psicologiche future, dato per un verso che la necessità di cure fisioterapiche emerge chiaramente dalle condizioni dell'attrice, per altro verso che le medesime condizioni giustificano ampiamente la necessità di un supporto psicologico. La somma richiesta appare del resto non solo ragionevole, ma addirittura verosimilmente sottostimata.
Considerato che
l'aspettativa di vita dell'attrice è di 20 anni (v. p. 13 dei chiarimenti dei ctu), la somma da liquidare a questo titolo è dunque pari ad € (2.000,00 x 20 =)
40.000,00.
In totale, la somma da liquidare a titolo di spese ammonta dunque ad € (44.760,79 + 5.643,42
+ 40.000,00 =) 90.404,11.
Quanto agli interessi legali, essi dovranno essere calcolati come segue:
- per ciò che concerne il danno non patrimoniale, essi sono dovuti dal 18.9.18 (data dell'operazione) fino al saldo e dovranno però essere calcolati non puramente e semplicemente sull'importo liquidato
(€ 236.852,12 rivalutati alla data della pubblicazione della presente decisione), bensì, previa devalutazione di tale importo alla predetta data del 18.9.18, inizialmente sulla somma risultante dalla devalutazione e poi, gradatamente, sulla medesima somma anno per anno rivalutata sino a raggiungere appunto l'importo liquidato;
- per ciò che concerne le spese, premesso che gli interessi, parimenti dovuti fino al saldo, dovranno essere senz'altro calcolati sull'importo liquidato, per ciò che concerne il dies a quo di tale calcolo esso coinciderà con la data nella quale ciascuna spesa è stata sostenuta e, per quelle future, dalla data della presente sentenza.
5. Il danno di , ed . CP_1 CP_1 CP_1
Per ciò che concerne la spettanza del risarcimento i termini della questione sono abbastanza semplici.
Scontato che la compromissione della salute di un soggetto si riflette anche sui suoi familiari, non pare infatti dubbio che anche questi ultimi abbiano diritto ad essere risarciti, laddove la predetta compromissione sia tale da incidere apprezzabilmente sulle loro condizioni psicologiche e sul loro stile di vita (in argomento v. ad es. Cass. 28220/19).
Premesso questo, per ciò che concerne la concreta sussistenza, nel caso di specie, di una siffatta incidenza, essa emerge chiaramente per un verso dalla necessità di assistenza continua
9 dell'attrice, per altro verso dall'impossibilità, per la stessa, di condurre la vita familiare precedente, circostanze queste tutte confermate testimonialmente e del resto autoevidenti in considerazione delle condizioni di salute della . CP_1
Chiarito quanto precede, e posto che non solo la liquidazione, ma anche la quantificazione della misura del danno in questione, non può che essere equitativa, il metodo più oggettivo per operare tale quantificazione appare quello di parametrare il danno ad un'invalidità che colpisca direttamente il familiare del danneggiato principale, invalidità a sua volta da quantificare sulla base sia dell'entità
e del tipo di invalidità di quest'ultimo, sia della vicinanza del familiare, e dunque, in sostanza, della concreta ripercussione della prima sulle condizioni psicologiche e sullo stile di vita del secondo.
In tale ottica, considerato per un verso che l'invalidità della , pur ripercuotendosi, sia a CP_1
livello psicologico, sia quanto a stile di vita, su tutti i familiari, incide sugli stessi in modo differente, concentrandosi in particolare sul marito, appare equo parametrare il danno dei medesimi familiari ad un'invalidità del 35 % quanto a quest'ultimo, in quella del 20 % quanto al figlio (che ha dovuto trasferire la propria residenza) ed in quella del 15 % quanto alla figlia.
Su tale base, la somma da liquidare, secondo i già citati parametri di cui all'art. 139 d. lgs.
209/2005 (per ciò che concerne l'applicabilità generalizzata di tali parametri v. sopra, sub 3), aggiornati all'aprile 2024 (decorrenza dell'adeguamento operato dal d.m. 16.7.24), va quantificata come segue:
- quanto ad : € 116.160,29; Controparte_1
- quanto ad : € 55.720,19; CP_1
- quanto ad : € 35.232,46; CP_1
per tutti oltre rivalutazione e interessi come sopra.
6. Sulle reciproche domande di garanzia dei convenuti.
Quanto alla domanda del nei confronti della , essa è manifestamente CP_3 CP_3
infondata.
Il fatto che la struttura sanitaria risponda senz'altro nei confronti del paziente, ex art. 7 l.
24/2017, riguarda infatti unicamente il rapporto con quest'ultimo e non toglie che poi, nei rapporti fra la medesima struttura ed il sanitario, la responsabilità dipenda dalle rispettive colpe e che pertanto laddove, come nel caso di specie, la colpa sia tutta e solo del sanitario, mentre la struttura ne sia totalmente esente, da un lato non sussista alcun diritto di rivalsa del primo nei confronti della seconda, dall'altro sussista invece un diritto di rivalsa della seconda nei confronti del primo.
Quanto alla domanda della nei confronti del essa, come emerge da CP_3 CP_3 quanto appena detto, è senz'altro fondata.
Il dovrà dunque essere condannato a tenere indenne la dalla soccombenza CP_3 CP_3
con gli attori, e questo già ex art. 9 legge cit., con assorbimento dunque della questione circa la nullità
10 o meno della previsione contrattuale sul punto (quanto poi all'eccezione di improcedibilità per mancata comunicazione ex art. 13 legge cit., essa è del pari manifestamente infondata, per la banale considerazione che, essendo il a propria volta convenuto, non aveva alcun bisogno della CP_3
comunicazione in questione per venire a conoscenza del giudizio promosso nei confronti della
[...]
). CP_3
7. Sulla domanda di garanzia della nei confronti delle CP_3 CP_4
Non contestata né, per un verso, la copertura assicurativa, né, per altro verso, la franchigia, la domanda va senz'altro accolta, al netto di quest'ultima, con condanna dunque delle a tenere CP_4 indenne la per la somma eccedente gli € 300.000,00 (impregiudicati poi i rapporti fra la CP_3
compagnia assicuratrice ed il sui quali non vi è domanda). CP_3
8. Sulle spese.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
La ed il dovranno dunque rifonderle agli attori. Il e le CP_3 CP_3 CP_3 CP_4
dovranno poi, oltre che tenere indenne la da tale soccombenza, rifonderle quelle CP_3
sostenute in proprio.
P. Q. M.
Il Tribunale condanna la ed il in solido, a versare agli attori, per i titoli di cui in motivazione: CP_3 CP_3
- quando ad la somma di € 236.852,12, oltre rivalutazione secondo gli indici istat CP_1 dall'aprile 2024 alla data della pubblicazione della presente decisione, e quella di € 90.404,11, oltre interessi come indicato;
- quanto a la somma di € 116.160,29, oltre rivalutazione secondo gli indici istat Controparte_1 dall'aprile 2024 alla data della pubblicazione della presente decisione ed oltre interessi come indicato;
- quanto a la somma di € 55.720,19, oltre rivalutazione secondo gli indici istat CP_1 dall'aprile 2024 alla data della pubblicazione della presente decisione ed oltre interessi come indicato;
- quanto a la somma di € 35.232,46, oltre rivalutazione secondo gli indici istat CP_1 dall'aprile 2024 alla data della pubblicazione della presente decisione ed oltre interessi come indicato;
condanna il e le la seconda per la somma eccedente gli € 300.000,00, a tenere CP_3 CP_4
indenne la dalla soccombenza con gli attori;
CP_3
condanna la in solido, a rifondere agli attori le spese di lite, che liquida in Controparte_5
€ 40.000,00 per compenso del difensore ed € 545,00 per spese non imponibili, oltre spese di atp e di ctu, come liquidate, nella misura concretamente sopportata, ed oltre spese generali, cap ed iva di legge;
condanna il e le a a tenere indenne la anche dalla soccombenza sulle CP_3 CP_4 CP_3
spese, nonché a rifonderle quelle sopportate in proprio, che liquida in € 30.000,00 per compenso del
11 difensore ed € 518,00 per spese non imponibili, oltre spese di atp e di ctu, come liquidate, nella misura concretamente sopportata, ed oltre spese generali, cap ed iva di legge.
Michele Fornaciari
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A causa di una discrepanza tra la data riportata nel referto e quella riportata nel cd contenente le immagini non appare possibile stabilire con certezza il giorno in cui fu eseguita l'indagine diagnostica. 2 Sottolineature ed evidenziazioni dello scrivente. 3 Cfr. referto della radiografia post-intervento in cui già si repertava un dislocamento verso destra del cage.
2 4 Cfr. referto rx post-operatorio e RMN eseguita nella mattinata del 19.09.2018.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Michele Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 3328/22 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
[...]
Controparte_1
[...]
[...]
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_2 Controparte_3
[...]
- parte chiamata (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_4
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 12.3.25.
Oggetto del processo
Gli attori hanno dedotto quanto segue.
• Il IG. è il marito della IG.ra , mentre la IG.ra e il IG. sono i figli nati Controparte_1 CP_1 CP_1 CP_1 dalla coppia (doc. 1 – stato famiglia).
• All'età di nove mesi, successivamente alla vaccinazione antipolio e ad un episodio di iperpiressia, era stata diagnosticata alla IG.ra la poliomielite, che determinava un'ipotrofia dei muscoli degli arti inferiori, in particolare quelli delle gambe, con acclarato CP_1 accorciamento della sinistra.
CP_
• La IG.ra , inoltre, soffre di osteoporosi diffusa, artosi e scoliosi, oltre ad ernie discali sia a livello cervicale sia a livello lombo- sacrale.
CP_
• Da oltre dieci anni, poi, la deambulazione non risulta più essere autonoma e la IG.ra necessita dell'aiuto di stampelle e/o di sedia rotelle.
• Per tutto quanto sopra, all'odierna ricorrente veniva riconosciuta un'invalidità civile totale, oltre al beneficio per handicap in situazioni di gravità ai sensi e per gli effetti della Legge n. 104/1992.
1 CP_
• Nel giugno 2017, quindi, la IG.ra si sottoponeva ad intervento di laminectomia decompressiva L4-L5 a causa di una stenosi del canale spinale, che comportava una severa limitazione funzionale. L'operazione veniva eseguita presso il presidio ospedaliero resistente.
• L'anno seguente1, dunque, la paziente eseguiva una risonanza magnetica della colonna lombosacrale, la quale refertava “scoliosi sinistro convessa, diffusa spondilo disco artrosi con ipoidratazione dei dischi intersomatici e artrosi interapofisiaria. Disco di L2-L3
ridotto di spessore che presenta una protrusione concentrica, più accentuata in sede posteriore mediana che determina impronta sul sacco durale e obliterazione dei recessi inferiori dei dischi intersomatici. Alterazione di segnale in L2-L3 riferibile ad artrosi
infiammatoria di Tipo I sec. Modic. Protrusione interforamiale sinistra del disco L3-L4, che determina obliterazione del recesso inferirore del forame di congiunzione2. In L4-L5 ipertrofia delle masse laterali da artrosi e ipertrofia dei legamenti gialli che determinano stenosi del canale rachideo”.
• I sanitari, quindi, conIGliavano un ulteriore intervento di decompressione per il quale, il 21.07.2018, veniva compilato apposito modulo di ricovero per intervento chirurgico urgente presso il reparto di neurochirurgia del nosocomio lucchese. A tal riguardo, e per mero tuziorismo difensivo, si sottolinea fin d'ora come nel predetto modulo, oltre a non essere specificato l'ente sanitario (di cui è riportato solo il contatto telefonico della segreteria), non risulta nemmeno possibile risalire al medico compilatore essendo la sottoscrizione del tutto illegibile. Ad ogni buon conto, la diagnosi risultava essere di “stenosi lombare con ED L2-L3 sx”. CP_
• Il 18 settembre 2018, la IG.ra veniva ricoverata presso la con diagnosi d'ingresso di: “stenosi L2-L3”. Controparte_3
Contestualmente, all'esame obiettivo neurologico, si riscontrava una “limitazione della mobilità della colonna lombare con Laségue
+ soprattutto a destra. Vigile orientata collaborante. Lombosciatalgia bilaterale, importante limitazione funzionale AAII. Esiti di poli.
Zoppia persistente”.
• Nella medesima giornata, la ricorrente veniva sottoposta ad intervento di “decompressione interlaminare L2-L3, foraminotomia, discectomia ed artrodesi mediante l'applicazione di cage in PEEK + coflex -IF 12 mm + osso”. Anche in questo caso, emerge dall'esame della cartella clinica della paziente, una macroscopica carenza documentale, mancando il verbale operatorio e risultando possibile desumere il tipo di intervento solo dalla lettera di dimissioni (in cartella non sono presenti le pagine 48 e 49).
• Ad ogni buon conto, alle ore 09:52 dello stesso 18 settembre, la ricorrente fu sottoposta a radiografia lombosacrale post operatoria di controllo, che refertò fin da subito un dislocamento verso destra del cage intersomatico. Un tanto risulta rilevante se combinato con la circostanza per cui, al risveglio della paziente, non venne eseguito alcun esame neurologico obiettivo.
• Tale indagine, tanto elementare quanto fondamentale, veniva praticata solamente nella giornata successiva, ovvero dopo più di 24 ore dalla radiografia di cui sopra e dal termine dell'intervento neurochirurgico.
• L'esame obiettivo predetto, in particolare, faceva apprezzare un deficit motorio bilaterale agli arti inferiori tale per cui, alle 12:38 fu eseguita una risonanza magnetica della colonna lombosacrale il cui referto evidenzia un “[…] quadro malformativo di tipo tethered cord con cono midollare che appare ancorato a livello del versante posteriore del canale rachideo all'altezza dello spazio L4-L5. […]
In corrispondenza dello spazio intersomatico L2-L3 gli esiti di pregresso intervento chirurgico caratterizzati dalla presenza di un cage intersomatico;
compatibilmente con le caratteristiche tecniche dello studio RM il cage Intersomatico appare lateralizzato a destra3 e
sembra debordare dai profili corticali ossei. Concomita una protrusione discale ad ampio raggio che impronta la parete corrispondente del sacco durate, si estende nel versante prossimale dei relativi canali di coniugazioni ove maschera il tessuto adiposo periradicolo-ganglionare giungendo in contiguità delle corrispondenti strutture ganglio-radicolari con prevalenza a destra. […]
L'indagine permette inoltre di apprezzare in sede intrarachidea estesa dal III inferiore del corpo vertebrale di L2 fino al III medio del corpo vertebrale di L3 a prevalente espressione mediana-paramediana e laterale sinistra una formazione iso-iperintensa con componenti anintense nelle immagini T2 e iso-iperintensa nelle immagini T1 per concomitante presenza di materiale ematico;
essa
oblitera lo spazio liquorale giunge in contatto dello radici della cauda che appaiono stratificate sia anteriormente che dislocate verso destra e che presentano aspetto affastellato. Tali reperti necessitano di adeguata valutazione specialistica”. CP_
• Alle 13:15 dello stesso 19 settembre, la IG.ra veniva sottoposta, in regime di urgenza, ad intervento chirurgico di ri-apertura di artrodesi anteriore e posteriore L2-L3.
• Dal relativo verbale operatorio si evince come sia stata asportata una raccolta ematica ed un emostatico imbevuto con una compressione durale verso destra della breccia chirurgica. Contestualmente, i sanitari hanno avuto modo di apprezzare lo spostamento del cage anteriore verso destra che, quindi, veniva riposizionato4.
• Nel diario clinico, quindi, al 20.09.2018 si repertava un lieve recupero motorio, unitamente alla presenza di sensibilità agli arti inferiori.
• Il giorno successivo si eseguiva una consulenza neurologica, dalla quale emergeva: “operata il 18/9, al risveglio paresi agli arti inferiori al controllo TC ematoma, trattato chirurgicamente. Attualmente portatrice di catetere vescicale (per cui non si può valutare
disturbo sfinterico, anche se la paziente riferisce sensibilità integra alla “sella”). Possibile solo movimento prossimale dell'arto inferiore Sn, ipotrofia e ipotonia di vecchia data ad entrambi gli arti inferiori (+distale). Assenza di ROT agli arti inferiori. Diagnosi: multiradiculopatia agli arti inferiori in p. recentemente operata per ED complicata da ematoma (evacuato)”. CP_
• La IG.ra iniziava, allora, la prescritta fisioterapia, per poi essere dimessa il successivo 24.09.2018 con lettera a firma del dott.
nella quale si legge: “in data 18 settembre 2018, dopo la verifica delle indagini preoperatorie di routine e la Persona_1 valutazione anesesiologica, venia sottoposta a decompressione interlaminare L2-L3, foraminotomia, discectomia e artrodesi mediante
l'applicazione di Cage in PEEK + Coflex – IF 12mm + osso. Tutto il materiale impiegato è RM compatibile. Il decorso postoperatorio
è stato caratterizzato dalla comparsa di paraplegia per il quale la paziente veniva sottoposta ad indagini radiologiche che
dimostravano la presenza di un ematoma perdurale che imponeva la revisione chirurgica (drenaggio della raccolta e riposizionamento del materiale emostatico) effettuata il giorno 19 settembre 2018. Il successivo iter postoperatorio ha mostrato segno di miglioramento alla funzione motoria in particolare dell'AISn”. Veniva quindi prescritta fisioterapia intensiva in regime di ricovero.
• Visto quanto sopra, la ricorrente veniva ricoverata presso il reparto di riabilitazione intensiva, I Greco Ospedali Riuniti Madonna della
Catena, ove, all'ingresso, si refertava quanto segue: “esiti di poliomielite, paraplegia flaccida. Iperalgesia agli AAII, ROT ipoelicitabili.
Buono il controllo del tronco. Stazione eretta statica e deambulazione al momento non possibili. Passaggi posturali e cambi decubito eseguibili con assistenza. Si alimenta per os. Limitazione nelle ADL”.
• Il programma riabilitativo prevedeva la mobilizzazione passiva ed attiva assistita dei quattro arti, esercizi facilitanti i trasferimenti sedia-letto, tecniche di rinforzo dei muscoli del tronco, del bilancino e degli arti superiori, oltre a riabilitazione del pavimento pelvico.
• Il 16 ottobre la ricorrente veniva sottoposta ad esame urodinamico nel quale il medico, dott. ebbe modo di accertare Persona_2 la presenza di “esiti recenti di intervento chirurgico per stenosi midollare del tratto lombare con paraplegia e incontinenza urinaria.
L'esame urodinamico mette in evidenza una VN di D-/S- da fase di shock con incompetenza sfinterica”.
• All'esame obiettivo eseguito il giorno seguente al momento dell'inizio della riabilitazione del pavimento pelvico, i sanitari avevano modo di notare il permanere della paralisi flaccida (maggiore a destra), e un'importante alterazione della sensibilità.
• Un tanto si riscontrava anche alla visita del successivo 14 novembre, seppur con un miglioramento del controllo sfinterico delle parestesie agli arti inferiori.
• La ricorrente veniva, quindi, dimessa il 18 dicembre 2018 con valutazione fisiatrica refertante il permanere della paraplegia flaccida maggiore a destra, seppur con un miglioramento delle parestesie agli arti inferiori. Inoltre, nonostante i progressi fatti nei cambi di posizione e nei trasferimenti carrozzina-letto (e viceversa), non risultava ancora possibile la postura eretta statica e la deambulazione.
CP_
• Il 09.01.2019 la IG.ra veniva nuovamente ricoverata con la seguente diagnosi d'ingresso “paraplegia in paziente sottoposta ad intervento chirurgico di decompressione interlaminare L2/L3 / foraminotomia / discectomia / artrodesi complicato da ematoma peridurale post operatorio sottoposto a revisione chirurgica. Disturbi sfinterici. Ipertensione arteriosa”.
• Alla valutazione neurologica-funzionale alla dimissione (avvenuta il 22 gennaio 2019), si refertava: “Non slivella alla con Parte_1 evidenza in arto superiore ds di ipotrofismo dei muscoli della cuffia. Paraplegia flaccida con assente reclutamento attivo dei RTO anaelicitabili. Apallestesia dalla cresta iliaca in giù. Seppur migliorate le strategie nei pp e trasferimenti sedia-letto la paziente
necessita di intensa assistenza negli stessi. Buono il controllo del tronco in assisa con migliorata capacità di risposta a sollecitazioni posturali. Ridotte parestesie in entrambi arti inferiori, ed allodinia”. Veniva quindi conIGliata una rivalutazione urologica con eventuale studio urodinamico. CP_
• Successivamente, pertanto, la IG.ra veniva ricoverata presso l'Istituto di Montecatone-Ospedale di Riabilitazione di Imola con il seguente quadro clinico di ingresso: “Quadro di paraplegia incompleta sensitiva (AIs B) con minimi accenni motori volontari prossimali non funzionali […]. Tono flaccido AA.II. Ipotrofia muscolare diffusa in esiti di pregressa poliomielite. Livello sensitivo T12 con ipoestesia tattile e puntoria sottolesionale. Riferisce severa sintomatologia algo-parestesica riferita come intenso formicolio con zone urenti agli AA.II. (prevalente a sinistra) presente nell'arco delle 24 ore. Al sx atteggiato in extrarotazione. La paziente riferisce di aver conservato il controllo minzionale (avverte lo stimolo minzionale e riesce a mingere spontaneamente, ma riferisce saltuari episodi di incontinenza urinaria verosimilmente da sforzo); […] Per quanto riguarda la gestione intestinale, riferisce conservazione allo stimolo alla defecazione (che solitamente avviene sul wc) anche se l'evacuazione risulta essere dolorosa (con riferita sensazione soggettiva di 'prolasso rettale' durante il ponzamento); inoltre vengono riferiti saltuari episodi di imbrattamento fecale. Riferita minima autonomia nelle ADL di base (igiene e vestizione della porzione superiore del corpo) e necessita di assistenza da parte di terzi per la maggior parte delle restanti ADL più complesse. […]”.
• Durante il ricovero veniva eseguito il prescritto studio della pressione del flusso urinario, attraverso il quale si ebbe modo di accertare la presenza di una vescica “con dubbia iperattività detrusionale”. Per tale motivo i sanitari conIGliavano l'introduzione di cateterismi ad orario che, però, venivano rifiutati dalla ricorrente che, invece, preferiva preservare con l'uso del torchio addominale.
Contestualmente, inoltre, veniva sottoposta ad infiltrazione di antiinfiammatorio cortisonico alla spalla destra a causa della già citata e pregressa lesione della cuffia dei rotatori. Si dimette documentazione medica: doc. 2, sub. a), b), c), d) ed e).
CP_
• Il quadro clinico della IG.ra , dunque, si stabilizzava con “quadro motorio invariato. Discreto beneficio della terapia infiltrativa sia a livello della spalla dx che della cicatrice chirurgica. Ortostatismo allo standing senza problematiche pressorie. Seduta in carrozzina per tempi lunghi, si autospinge in ambiente interno. Autonoma nella vestizione e nel rassettarsi. Trasferimenti in auto con
tavoletta e minimo aiuto. La paziente desidera mantenere la gestione vescicale tramite torchio addominale. Per la gestione intestinale si conIGlia di proseguire tramite induzione giornaliera con microclisma”.
[…]
A) Il danno non patrimoniale patito dalla IG.ra CP_1
[…] a seguito dell'intervento chirurgico del 18.09.2018, ha riportato i seguenti, gravissimi, postumi inemendabili:
- paraplegia flaccida con ipotonotrofismo muscolare, minimo riflesso agli extrarotatori prossimali bilateralmente, assenti a livello di
EPA, tibiale anteriore e tricipite;
- impossibilità a mantenere la posizione ortostatica (nemmeno con l'ausilio di stampelle) e conseguente necessità di utilizzare costantemente la sedia a rotelle;
- notevole aumento ponderale (di circa 17 kg al momento della visita con i CCTTUU) dovuto alla vita obbligatoriamente sedentaria;
- incontinenza fecale ed urinaria;
- portatrice a vita di pannolone;
- necessari autocateterismi;
- impossibilità ad avere rapporti sessuali con il marito a causa dell'alterazione della sensibilità alla zona genitale;
- portatrice di impianto elettrostimolatore per terapia antalgica;
- necessità di aiuto costante nei passaggi posturali e nelle normali attività della vita quotidiana (anche per l'igiene intima). CP_ Trattasi, all'evidenza, di postumi invalidanti che hanno totalmente sconvolto la vita della IG.ra (e dei familiari), la quale si è ritrovata, da persona autonoma ed indipendente, ad essere del tutto incapace di attendere alle più elementari eIGenze di vita, se non attraverso l'aiuto di terzi.
Il danno non patrimoniale subito dalla ricorrente, pertanto, è di assoluta gravità.
CP_ La particolare situazione in cui versa la IG.ra dovrà necessariamente far deporre per il riconoscimento della massima personalizzazione del danno patito.
Primariamente si sottolinea come gli stessi CTU, al momento della visita medico legale, abbiamo avuto di modo di apprezzare le drammatiche condizioni cliniche in cui versa la ricorrente. Si legge infatti: “Esame obiettivo:
[…] Si presenta a visita in carrozzina, impossibile il mantenimento della stazione eretta, impossibile la deambulazione, passaggi posturali difficoltosi, possibili solo con aiuto.
[…] Agli arti inferiori si apprezza un quadro di paraplegia flaccida con ipotonotrofismo muscolare;
minimo riflesso agli extrarotatori prossimali bilateralmente, assenti a livello di EPA, tibiale anteriore e tricipite. Non clono. Sensibilità dolorifica conservata.
4 Sensibilità tattile e termica riferita più conservata a destra.”
Oltre a ciò, inoltre, non si potrà tacere del fatto che, come documentato per tabulas, l'istante è stata riconosciuta invalida civile al 100% con l'ulteriore riconoscimento dell'Indennità di Accompagnamento. CP_ Infine, si porta all'attenzione dell'odierno Giudicante come la IG.ra , nella straziante dichiarazione allegata al presente ricorso
(sub. doc.
9.e), illustri perfettamente lo stravolgimento della propria esistenza, la sofferenza fisica e morale che gli interventi per cui è causa le hanno provocato, e la quotidiana umiliazione a cui è sottoposta. Nel dettaglio si legge: “ho bisogno di assistenza continua h24.
Prima dell'intervento avevamo anche programmato una crociera, con mio marito, visto l'esito abbiamo perso il viaggio. […] mi prendevo cura di mio marito, in quanto disabile (ndr. il IG. risulta privo di una mano). […] Ho perso l'intimità con mio marito, CP_1 perché non ho più la sensibilità, perdo le feci e l'urina. Tanta è l'umiliazione che provo quando mi devo sottoporre alla pulizia personale, a visite mediche o accertamenti vari. […] attualmente sono in cura da una psichiatra. Come se non bastasse sono caduta dalla carrozzina e mi sono fratturata il femore”. Tanta è la disperazione che la ricorrente si domanda cosa abbia fatto per meritare tanta sofferenza.
[…]
La ricorrente […] ha perso la propria autonomia.
Infatti, dipende in tutto e per tutto dai familiari e soprattutto dal marito. Viene assistita non solo per qualsiasi spostamento ma anche per le semplici attività quotidiane, quali vestirsi, lavarsi, cambiarsi il pannolone, applicarsi il catetere urinario, può muoversi solo in carrozzina, in casa trascorre distesa la maggior parte del tempo, non può più abbracciare figli e nipoti, vive nel dolore e pertanto dal
2020 è portatrice di neurostimolatore a supporto antalgico che parzialmente allevia il dolore ma ogni tanto rilascia delle scariche tipo elettriche.
La IGnora, esempio di coraggio per tutti, non riesce nemmeno a riposare tranquillamente. Di notte viene pervasa da un formicolio incessante, quindi sveglia il marito o i familiari per farsi girare nel letto perché da sola non ce la fa.
La ricorrente ha perso qualsiasi interesse e capacità dinamico-relazionale.
CP_ La IG.ra si rende conto della situazione sopra descritta con perfetta lucidità, provando vergogna per il suo stato gravemente invalidante. Non vuole assolutamente andare in luoghi pubblici (ristoranti, negozi ecc) sia per i problemi deambulatori connessi ad eventuali barriere architettoniche ma anche ai problemi fisiologici che ne condizionano la serenità. Si vergogna della sua condizione anche con i stretti familiari e soprattutto per come la guardano i nipoti.
Ha avuto bisogno di un supporto psichiatrico.
[…]
B) Il danno “riflesso” ai familiari. CP_
[…] anche il marito ed i figli della IG.ra hanno subito un notevole pregiudizio derivante dai postumi invalidanti patiti dalla propria moglie e madre in occasione dell'intervento del 18.09.2018.
[…]
Il Sig. , per cause riconducili alle responsabilità professionali dei convenuti si è visto passare da marito a badante a tempo pieno. CP_1
Il marito, in particolare, afferma di dover assistere la moglie 24 ore su 24 in quanto la stessa necessita di continuo aiuto (dal doverla girare quando è stesa nel letto a riposare, al doverla lavare), di non avere rapporti intimi con la consorte dall'intervento del 2018 a CP_ causa dell'alterazione della sensibilità patita dalla IG.ra , e di non potersi più godere i suoi hobby o delle gite con la moglie ed i figli, deve limitare qualsiasi uscita a cena con parenti ed amici, non può andare in vacanza (né da solo né con la moglie), per lo stato di chiusura della moglie e per il senso di vergogna è limitata anche per lui la vita relazionale soprattutto con gli adorati nipotini e figli. A ciò, poi, devono aggiungersi le particolari circostanze per cui: a) anche il IG. risulta disabile a causa dell'amputazione di un CP_1 arto (come già detto, è privo di una mano) e, b) al precipuo fine di poter far fronte alle continue spese necessarie per l'assistenza alla moglie e per l'ammodernamento della casa e dell'abitazione (vd. infra), si è dovuto fa carico di un ingente finanziamento presso l'istituto ST (doc. 10). […]
Il figlio, oltre ad aver patito un peggioramento drastico del rapporto che aveva con la madre (che prima era anche coinvolta nella gestione della nipotina) ha dovuto lasciare la propria abitazione in Toscana per trasferirsi (nuovamente) a Corigliano Calabro, in modo tale da poter assistere i genitori nella gestione della loro quotidianità. Anche in questo caso, pertanto, il danno dovrà essere calcolato tenendo conto del trasferimento di residenza, dell'impegno profuso nel tempo libero per assistere la madre, nella perdita del sostegno di quest'ultima nella cura della nipote minorenne, nonché nel dolore provocato dal vedere la propria madre improvvisamente non più
5 autonoma e sofferente.
CP_ Situazione del tutto consimile, poi viene lamentata anche dalla figlia della IG.ra che, pur vivendo a Roma, ha subito una grave compromissione dei rapporti con i genitori. La IG.ra , infatti, è mamma di un bambino con disabilità e, pertanto, prima CP_1 dell'intervento del settembre 2018 erano i genitori a raggiungere la figlia per godersi la compagnia dei nipotini e passare delle giornate insieme. Tutto ciò ora non è più possibile e gli incontri sono sempre più radi.
Gli attori, imputando agli errori dei sanitari le riferite conseguenze negative sulle condizioni di salute della , hanno quindi chiesto il risarcimento del danno. CP_1
La , contestato an e quantum della domanda attorea, ne ha chiesto il rigetto, per CP_3
il caso di soccombenza proponendo comunque domanda di garanzia nei confronti del e delle CP_3
quale propria compagnia assicuratrice. CP_4
Il a sua volta contestato an e quantum della domanda attorea, ne ha chiesto il rigetto, CP_3
per il caso di soccombenza parimenti proponendo domanda di garanzia nei confronti della CP_3
[...]
Le previamente contestato an e quantum della domanda attorea, con riferimento alla CP_4 domanda proposta nei propri confronti hanno eccepito la presenza di un massimale di € 3.000.000,00
e di una franchigia di € 300.000,00, chiedendo quindi il rigetto della domanda principale e, in caso di suo accoglimento, l'applicazione della predetta franchigia.
Motivi della decisione
1. Sulla responsabilità dei convenuti.
I consulenti tecnici, con relazione (in sede di atp) e successivi chiarimenti (all'interno del presente giudizio) esaustivi, correttamente e compiutamente motivati (anche per quanto concerne le repliche alle osservazioni dei ctp), dai quali non sussistono in atti ragioni di discostarsi e che vanno dunque senz'altro recepiti, hanno concluso nel senso della sussistenza di una malpratica medica nell'operato del con esclusione invece di profili di censura nell'operato della . CP_3 CP_3
Per riportare unicamente le parti più IGnificative della predetta relazione e dei predetti chiarimenti (ai quali peraltro si rinvia più in generale), i ctu hanno infatti ritenuto, per un verso, che siano “identificabili a carico del Dott. profili di inadeguata condotta che riguardano il mal CP_3
posizionamento chirurgico del cage e la gestione del post operatorio ove a seguito del riscontro di lateralizzazione del cage non è corrisposta né una immediata diagnostica di secondo livello né una indicazione a stretto monitoraggio delle condizioni cliniche neurologiche della paziente” (pp. 56 s. della relazione), per altro verso che “non sono emersi difetti organizzativi e o strutturali in capo alla struttura coinvolta” (p. 27 dei chiarimenti).
Da ciò deriva senz'altro la responsabilità del per i danni subiti dalla . CP_3 CP_1
6 Per quanto concerne invece la posizione della , essa, pur esente da colpa, risponde CP_3
comunque dei medesimi danni ex art. 7 l. 24/2017 (salva poi la rivalsa nei confronti del ex art. CP_3
9 della medesima legge, per la quale v. sotto, sub 6).
2. Il danno della . CP_1
I ctu, alla cui relazione/chiarimenti anche a questo proposito si rinvia, hanno valutato come segue, dal punto di vista medico legale, le conseguenze dell'intervento:
- invalidità temporanea totale: (7 mesi, vale a dire 7 x 30 =) 210 gg;
- invalidità permanente differenziale residua: 40 %.
Per quanto concerne la liquidazione del relativo risarcimento, vale quanto segue.
3. Segue: inquadramento generale in merito ai criteri di liquidazione del risarcimento.
In materia di liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale esiste allo stato un'unica regolamentazione normativa, vale a dire quella contenuta negli artt 138 e 139 d. lgs.
209/2005 (c.d. codice delle assicurazioni private).
Tale regolamentazione, ancorché poi estesa alla responsabilità medica (v. l'art. 33 d.l.
158/2012, conv. in l. 189/2012, e poi l'art. 74 l. 24/17), è peraltro incompleta sotto vari profili:
- per un verso in quanto, non essendo mai stati emanati i dpr previsti dall'art. 138 d. lgs. 209/2005, riguarda solo le lesioni di lieve entità (vale a dire quelle che diano vita a postumi invalidanti fino al 9
%);
- per altro verso in quanto si riferisce solo ai sinistri stradali ed alla responsabilità medica;
- per altro verso ancora in quanto la quantificazione concerne solo il danno biologico e non anche le altre voci di danno non patrimoniale (danno morale ed esistenziale).
Rimangono dunque in sostanza scoperte tutte le lesioni di non lieve entità (vale a dire quelle che diano vita a postumi invalidanti superiori al 9 %), qualunque ne sia la causa, e, per quanto riguarda quelle di lieve entità, tutte quelle non derivanti da sinistri stradali e da responsabilità medica.
Anche nei limiti dell'applicabilità, rimangono poi comunque scoperte le predette ulteriori voci di danno.
Quanto al primo profilo (parzialità delle lesioni), la soluzione migliore, ad avviso di questo
Giudice, consiste nel fare ugualmente applicazione della regolamentazione in questione, a preferenza delle tabelle milanesi, e ciò per due ragioni.
Da un lato quella per la quale, in assenza di una specifica regolamentazione di certo un fenomeno, appare comunque meno creativo, e dunque arbitrario, estendere una regolamentazione esistente, per quanto parziale, che crearne ex novo una totalmente priva di basi normative.
Dall'altro quella per la quale non ha alcun senso che la medesima invalidità venga trattata diversamente a seconda della causa che l'ha provocata. La differente dinamica di una lesione non ne modifica infatti le caratteristiche (banalmente: la frattura provocata da un incidente stradale non è
7 diversa da quella provocata da un corpo contundente) ed è dunque irrilevante con riferimento alla liquidazione del relativo risarcimento.
Quanto al secondo profilo (parzialità della liquidazione), sempre ad avviso di questo Giudice la soluzione migliore, in quanto parimenti meno creativa, consiste nell'aumentare l'importo derivante dall'applicazione della regolamentazione in questione di una percentuale variabile a seconda dell'entità dei riflessi dell'invalidità sulle condizioni psicologiche del soggetto e sul suo stile di vita.
In sintesi, la liquidazione del danno non patrimoniale deve dunque avvenire facendo generalizzata applicazione dei parametri di cui all'art. 139 d. lgs. 209/2005, indipendentemente dalla causa della lesione, estendendo gli stessi anche alle lesioni di non lieve entità ed aumentandoli di una percentuale variabile in relazione alla gravità delle ripercussioni morali ed esistenziali dell'invalidità.
4. Segue: il caso di specie.
Ciò chiarito e tenuto conto della valutazione dei ctu, sopra riportata, la somma da liquidare secondo i predetti parametri, aggiornati all'aprile 2024 (decorrenza dell'adeguamento operato dal d.m. 16.7.24) ed aumentati del 50 % per tenere conto anche del danno morale ed esistenziale (nella fattispecie particolarmente rilevante, date le pesantissime limitazioni derivanti all'attrice dal quadro patologico in atto, limitazioni confermate testimonialmente e del resto del tutto evidenti anche solo sulla base appunto del citato quadro patologico), va quantificata come segue:
- invalidità temporanea totale: € 17.400,60;
- invalidità permanente residua: € 219.451,52; per un totale dunque di € 236.852,12, oltre rivalutazione secondo gli indici istat dall'aprile 2024 (data alla quale si riferisce il citato adeguamento e dunque la quantificazione che precede) alla data della pubblicazione della presente decisione.
A tale somma deve poi aggiungersi quella relativa alle spese.
A tale proposito l'attrice ha allegato e documentato le seguenti:
- € (13.460,79 + 31.300,00 + iva =) 44.760,79 per spese, già sostenute e da sostenere, relative all'adeguamento dell'abitazione e dell'auto;
- € 5.643,42 per il ricovero in occasione dell'impianto di un neurostimolatore in funzione antidolorifica;
- € 665,95 mensili per il compenso alla collaboratrice domestica.
L'attrice ha inoltre chiesto la liquidazione di € 2.000,00 annui per le terapie fisiche e psicologiche future.
Tutte tali spese appaiono giustificate, tranne quella relativa alla collaboratrice domestica, che deve ritenersi coperta dall'assegno di accompagnamento che l'attrice per sua stessa allegazione percepisce.
8 In particolare, quanto alla prima voce, dalle deposizioni testimoniali emerge che l'attrice, per quanto claudicante, prima dell'intervento era del tutto autonoma. E' dunque evidente che la necessità dell'adeguamento della casa e dell'auto devono essere ricondotte alle mutate condizioni di salute a seguito appunto dell'intervento.
Quanto alla seconda voce, essa appare a sua volta del tutto conseguente a quest'ultimo, per alleviare la sintomatologia dolorosa in atto.
Parimenti deve poi essere riconosciuta la voce relativa alle spese fisioterapiche e psicologiche future, dato per un verso che la necessità di cure fisioterapiche emerge chiaramente dalle condizioni dell'attrice, per altro verso che le medesime condizioni giustificano ampiamente la necessità di un supporto psicologico. La somma richiesta appare del resto non solo ragionevole, ma addirittura verosimilmente sottostimata.
Considerato che
l'aspettativa di vita dell'attrice è di 20 anni (v. p. 13 dei chiarimenti dei ctu), la somma da liquidare a questo titolo è dunque pari ad € (2.000,00 x 20 =)
40.000,00.
In totale, la somma da liquidare a titolo di spese ammonta dunque ad € (44.760,79 + 5.643,42
+ 40.000,00 =) 90.404,11.
Quanto agli interessi legali, essi dovranno essere calcolati come segue:
- per ciò che concerne il danno non patrimoniale, essi sono dovuti dal 18.9.18 (data dell'operazione) fino al saldo e dovranno però essere calcolati non puramente e semplicemente sull'importo liquidato
(€ 236.852,12 rivalutati alla data della pubblicazione della presente decisione), bensì, previa devalutazione di tale importo alla predetta data del 18.9.18, inizialmente sulla somma risultante dalla devalutazione e poi, gradatamente, sulla medesima somma anno per anno rivalutata sino a raggiungere appunto l'importo liquidato;
- per ciò che concerne le spese, premesso che gli interessi, parimenti dovuti fino al saldo, dovranno essere senz'altro calcolati sull'importo liquidato, per ciò che concerne il dies a quo di tale calcolo esso coinciderà con la data nella quale ciascuna spesa è stata sostenuta e, per quelle future, dalla data della presente sentenza.
5. Il danno di , ed . CP_1 CP_1 CP_1
Per ciò che concerne la spettanza del risarcimento i termini della questione sono abbastanza semplici.
Scontato che la compromissione della salute di un soggetto si riflette anche sui suoi familiari, non pare infatti dubbio che anche questi ultimi abbiano diritto ad essere risarciti, laddove la predetta compromissione sia tale da incidere apprezzabilmente sulle loro condizioni psicologiche e sul loro stile di vita (in argomento v. ad es. Cass. 28220/19).
Premesso questo, per ciò che concerne la concreta sussistenza, nel caso di specie, di una siffatta incidenza, essa emerge chiaramente per un verso dalla necessità di assistenza continua
9 dell'attrice, per altro verso dall'impossibilità, per la stessa, di condurre la vita familiare precedente, circostanze queste tutte confermate testimonialmente e del resto autoevidenti in considerazione delle condizioni di salute della . CP_1
Chiarito quanto precede, e posto che non solo la liquidazione, ma anche la quantificazione della misura del danno in questione, non può che essere equitativa, il metodo più oggettivo per operare tale quantificazione appare quello di parametrare il danno ad un'invalidità che colpisca direttamente il familiare del danneggiato principale, invalidità a sua volta da quantificare sulla base sia dell'entità
e del tipo di invalidità di quest'ultimo, sia della vicinanza del familiare, e dunque, in sostanza, della concreta ripercussione della prima sulle condizioni psicologiche e sullo stile di vita del secondo.
In tale ottica, considerato per un verso che l'invalidità della , pur ripercuotendosi, sia a CP_1
livello psicologico, sia quanto a stile di vita, su tutti i familiari, incide sugli stessi in modo differente, concentrandosi in particolare sul marito, appare equo parametrare il danno dei medesimi familiari ad un'invalidità del 35 % quanto a quest'ultimo, in quella del 20 % quanto al figlio (che ha dovuto trasferire la propria residenza) ed in quella del 15 % quanto alla figlia.
Su tale base, la somma da liquidare, secondo i già citati parametri di cui all'art. 139 d. lgs.
209/2005 (per ciò che concerne l'applicabilità generalizzata di tali parametri v. sopra, sub 3), aggiornati all'aprile 2024 (decorrenza dell'adeguamento operato dal d.m. 16.7.24), va quantificata come segue:
- quanto ad : € 116.160,29; Controparte_1
- quanto ad : € 55.720,19; CP_1
- quanto ad : € 35.232,46; CP_1
per tutti oltre rivalutazione e interessi come sopra.
6. Sulle reciproche domande di garanzia dei convenuti.
Quanto alla domanda del nei confronti della , essa è manifestamente CP_3 CP_3
infondata.
Il fatto che la struttura sanitaria risponda senz'altro nei confronti del paziente, ex art. 7 l.
24/2017, riguarda infatti unicamente il rapporto con quest'ultimo e non toglie che poi, nei rapporti fra la medesima struttura ed il sanitario, la responsabilità dipenda dalle rispettive colpe e che pertanto laddove, come nel caso di specie, la colpa sia tutta e solo del sanitario, mentre la struttura ne sia totalmente esente, da un lato non sussista alcun diritto di rivalsa del primo nei confronti della seconda, dall'altro sussista invece un diritto di rivalsa della seconda nei confronti del primo.
Quanto alla domanda della nei confronti del essa, come emerge da CP_3 CP_3 quanto appena detto, è senz'altro fondata.
Il dovrà dunque essere condannato a tenere indenne la dalla soccombenza CP_3 CP_3
con gli attori, e questo già ex art. 9 legge cit., con assorbimento dunque della questione circa la nullità
10 o meno della previsione contrattuale sul punto (quanto poi all'eccezione di improcedibilità per mancata comunicazione ex art. 13 legge cit., essa è del pari manifestamente infondata, per la banale considerazione che, essendo il a propria volta convenuto, non aveva alcun bisogno della CP_3
comunicazione in questione per venire a conoscenza del giudizio promosso nei confronti della
[...]
). CP_3
7. Sulla domanda di garanzia della nei confronti delle CP_3 CP_4
Non contestata né, per un verso, la copertura assicurativa, né, per altro verso, la franchigia, la domanda va senz'altro accolta, al netto di quest'ultima, con condanna dunque delle a tenere CP_4 indenne la per la somma eccedente gli € 300.000,00 (impregiudicati poi i rapporti fra la CP_3
compagnia assicuratrice ed il sui quali non vi è domanda). CP_3
8. Sulle spese.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
La ed il dovranno dunque rifonderle agli attori. Il e le CP_3 CP_3 CP_3 CP_4
dovranno poi, oltre che tenere indenne la da tale soccombenza, rifonderle quelle CP_3
sostenute in proprio.
P. Q. M.
Il Tribunale condanna la ed il in solido, a versare agli attori, per i titoli di cui in motivazione: CP_3 CP_3
- quando ad la somma di € 236.852,12, oltre rivalutazione secondo gli indici istat CP_1 dall'aprile 2024 alla data della pubblicazione della presente decisione, e quella di € 90.404,11, oltre interessi come indicato;
- quanto a la somma di € 116.160,29, oltre rivalutazione secondo gli indici istat Controparte_1 dall'aprile 2024 alla data della pubblicazione della presente decisione ed oltre interessi come indicato;
- quanto a la somma di € 55.720,19, oltre rivalutazione secondo gli indici istat CP_1 dall'aprile 2024 alla data della pubblicazione della presente decisione ed oltre interessi come indicato;
- quanto a la somma di € 35.232,46, oltre rivalutazione secondo gli indici istat CP_1 dall'aprile 2024 alla data della pubblicazione della presente decisione ed oltre interessi come indicato;
condanna il e le la seconda per la somma eccedente gli € 300.000,00, a tenere CP_3 CP_4
indenne la dalla soccombenza con gli attori;
CP_3
condanna la in solido, a rifondere agli attori le spese di lite, che liquida in Controparte_5
€ 40.000,00 per compenso del difensore ed € 545,00 per spese non imponibili, oltre spese di atp e di ctu, come liquidate, nella misura concretamente sopportata, ed oltre spese generali, cap ed iva di legge;
condanna il e le a a tenere indenne la anche dalla soccombenza sulle CP_3 CP_4 CP_3
spese, nonché a rifonderle quelle sopportate in proprio, che liquida in € 30.000,00 per compenso del
11 difensore ed € 518,00 per spese non imponibili, oltre spese di atp e di ctu, come liquidate, nella misura concretamente sopportata, ed oltre spese generali, cap ed iva di legge.
Michele Fornaciari
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A causa di una discrepanza tra la data riportata nel referto e quella riportata nel cd contenente le immagini non appare possibile stabilire con certezza il giorno in cui fu eseguita l'indagine diagnostica. 2 Sottolineature ed evidenziazioni dello scrivente. 3 Cfr. referto della radiografia post-intervento in cui già si repertava un dislocamento verso destra del cage.
2 4 Cfr. referto rx post-operatorio e RMN eseguita nella mattinata del 19.09.2018.
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