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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 01/10/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1932/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
All'udienza di oggi 1° ottobre 2025, tenuta dal Giudice L. Cecilia Baldesi;
lette le note a trattazione scritta deposiate dai ricorrenti, contenenti le conclusioni il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice alle ore 10.36 rientra in udienza e pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc, come da provvedimento che segue, parte integrante del verbale.
Il Giudice
Dott. L. Cecilia Baldesi
(firmato digitalmente)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Il Tribunale di Perugia nella persona del Got Dott. L. Cecilia Baldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1932/2023 R.G., promossa da:
, C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1 residente in [...]; , C.F. Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], ed ivi residente nella Frazione Selci C.F._2
Lama, Via della Stazione n. 97, , C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._3
Castello il 12 marzo 1961, residente in [...],
, C.F. , nato a [...] il 25 febbraio1963, Parte_2 C.F._4 residente in [...], rappresentati e difesi dall' Avv. Lorenzo Pieracci, in virtù di mandato in calce al ricorso, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Città di Castello (PG),
Corso Cavour 2;
RICORRENTI contro
, C.F. , nato in [...] il [...], e/o gli eredi CP_2 C.F._5
o aventi causa dello stesso;
, C.F. nata a [...] il [...], Controparte_3 C.F._6
e/o gli eredi aventi causa della stessa;
CONVENUTI CONTUMACI
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
Fatto e svolgimento del processo
Con ricorso e pedissequo decreto regolarmente notificati i ricorrenti convenivano in giudizio CP_2
e perché venisse accertato e dichiarato che i ricorrenti già proprietari
[...] Controparte_3 indivisi di 7/40 “sono altresì divenuti legittimi proprietari, ognuno per la ulteriore quota di 3/40 indivisi, della residua quota di 12/40 indivisi, ad oggi ancora catastalmente intestata, quanto a 4/40
(1/10) a e quanto a 8/40 (2/10) a , per maturata usucapione ex art. CP_2 Controparte_3
1158 cc, del terreno sito in Comune di Città di Castello, distinto al Catasto Terreni di detto Comune al Foglio n. 67, particella 6, classe seminativo irriguo, r.d. euro 31,68, r.a. euro 20,75, con superficie di mq 4230, per averne avuto il possesso pacifico, pubblico, continuo, esclusivo ed ininterrotto da ben oltre venti anni”.
I ricorrenti hanno riferito di essere eredi pro quota del loro padre, , deceduto il Persona_1
31 maggio 1995, proprietario della quota pari a 7/10 indivisi (corrispondenti a 28/40 indivisi), ed in ogni caso possessore da sempre per l'intero del terreno sito nel Comune di Città di Castello, distinto al NCT di detto Comune al Foglio n. 67, particella 6, classe seminativo irriguo, r.d. € 31,68, r.a. €
20,75, con superficie di mq 4230.
Deducevano che a seguito di divisione ereditaria e relativa assegnazione del 12 maggio 2003 ai rogiti del Notaio Dott. Rep. n. 2320, registrato presso Agenzia Entrate di Città di Castello Per_2 Per_3 il 3 giugno 2003, al n. 46 serie 2V e trascritto al n. 9231.3 /2003, risultano essere legittimi proprietari, ciascuno per la quota di 7/40 indivisi di piena proprietà del terreno in oggetto.
A tale proposito evidenziano che da oltre venti anni e comunque dal 1995 sono nel possesso pubblico, pacifico, continuo, ininterrotto ed esclusivo dell'intero fondo senza che vi sia mai stata alcuna richiesta di rivendica da parte di terzi, aggiungendo di essersi sempre comportati come gli unci proprietari.
Ha nno evidenziato si sono sempre occupati delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione e di miglioramento del fondo, avendo la disponibilità dei relativi accessi.
Hanno anche riferito di avere sempre provveduto, direttamente e/o con l'ausilio di terzi soggetti, alla cura del terreno, occupandosi del taglio dell'erba, dei rovi, di sterpaglie ed alberi pericolanti.
Hanno riferito di avere provveduto anche a stipulare contratti di affitto ed a riscuotere i relativi canoni,
e, comunque, di avere posto in essere ogni attività idonea ad affermare in modo univoco il proprio dominio esclusivo sull'intero terreno.
Hanno poi precisato di aver provveduto alla coltivazione del terreno a grano, a fieno e a granturco, anche tramite la stipula di contratti di affitto, in particolare con la DI AN FA e con l'Azienda
Semplice LI LA e AU.
I ricorrenti hanno poi evidenziato che con raccomandata ar del l'8 settembre 2022, CP_1 veniva portato a conoscenza dallo che rappresenta a sua Controparte_4 CP_5 volta incaricata dalla DI Snam Rete Gas Spa, della necessità di costituire una servitù di metanodotto sulla particella 6 del Foglio 67 ritenuta, a tutti gli effetti, di proprietà degli attuali ricorrenti, ma che risulta ancora formalmente intestata per la quota di 4/40 indivisi (corrispondenti a 1/10 indivisi) a e per la quota di 8/40 indivisi (corrispondenti a 2/10 indivisi) a CP_2 Controparte_3
I ricorrenti non sono riusciti a trovare gli eredi e/o aventi causa dei convenuti tanto è vero che hanno richiesto ed effettuato le notifiche per pubblici proclami. Hanno quindi insistito nella loro richiesta.
Alla prima udienza, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto, veniva dichiarata la contumacia di e di Espletata tutta l'attività istruttoria veniva CP_2 Controparte_3 fissata l'udienza del 1° ottobre 2025 per la discussione e per la lettura della sentenza. Udienza sostituita con il deposito di note scritte. A detta udienza la causa veniva trattenuta in decisone con lettura della sentenza in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto osservato, prima di passare all'esame concreto, che, poiché l'usucapione si concreta nel possesso per un determinato periodo di tempo, devesi accertare preliminarmente se possa ritenersi esercitato coscientemente un possesso nel senso previsto dall'art. 1140 C.C., cioè come potere manifestatesi in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
Perché si abbia possesso "ad usucapionem", d'altra parte, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere di signoria sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare in un "ius in re aliena".
All'uopo non occorre certamente l'esplicazione di continui atti di godimento, essendo necessario che quella signoria sulla "res" permanga per tutto il tempo necessario per usucapire, senza interruzione relativamente al "corpus e all'animus", nel senso che il possessore deve in ogni momento poter esplicare quegli atti di signoria che non devono essere riconducibili, peraltro a mera tolleranza.
Con il decorso del tempo prescritto per il possesso “ad usucapionem” deve concorrere “l'animus res sibi abendi”, senza di che il possesso non può mai portare a questa forma d' acquisto della proprietà.
Il possesso, quindi, deve essere accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, a cui corrisponda, per la stessa durata, la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore.
Il possesso è presunto salvo che non si provi che chi esercita il potere di fatto ha cominciato ad esercitarlo come detenzione;
in tal caso quest'ultimo non acquista il possesso finché il titolo non venga ad essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso.
In tale contesto è altresì d'uopo evidenziare che è onere di chi chiede l'accertamento della intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve provare, come sopra detto, non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario a usucapire. Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (tra le altre Cass. Civ. n. 32238/2021).
Ebbene, nella fattispecie sussistono tutti i requisiti predetti.
Le prove documentali e testimoniali espletate hanno confermato la fondatezza di tutte le richieste.
Alla stregua delle considerazioni svolte deve essere dichiarato che i ricorrenti CP_1
, e già proprietari indivisi della quota di Parte_2 Parte_1 Parte_1
7/40 sono legittimi proprietari, sono divenuti legittimi proprietari anche della ulteriore quota di 3/40 indivisa, della residua quota di 12/40 indivisa, ad oggi ancora catastalmente intestata, quanto a 4/40
(1/10) a e quanto a 8/40 (2/10) a per avvenuta prescrizione CP_2 Controparte_3 acquisitiva del terreno sito nel Comune di Città di Castello, distinto al NCT di detto Comune al Foglio
67, particella 6, classe seminativo irriguo, superficie mq 42,30, R.D. € 31,68, R.A. € 20,75.
Per l'effetto, ordina ai competenti Uffici di eseguire le necessarie volture ed annotazioni.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Perugia definitivamente decidendo in ordine alla domanda proposta da , e già CP_1 Parte_2 Parte_1 Parte_1 proprietari di 7/40, li dichiara proprietari esclusivi ognuno per la ulteriore quota di 3/40 indivisa, della residua quota di 12/40 indivisi, ad oggi ancora catastalmente intestata, quanto a 4/40 (1/10) a CP_2
e quanto a 8/40 (2/10) a del terreno sito nel Comune di Città di Castello,
[...] Controparte_3 distinto al NCT di detto Comune al Foglio 67, particella 6, classe seminativo irriguo, superficie mq
42,30, R.D. € 31,68, R.A. € 20,75.
Ordina, conseguentemente, ai competenti Uffici di eseguire le necessarie trascrizioni, volture ed annotazioni.
Nulla per le spese.
Così deciso in Perugia il 1° ottobre 2025
Il Giudice
Dott. L. Cecilia Baldesi
(firmato digitalmente)
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
All'udienza di oggi 1° ottobre 2025, tenuta dal Giudice L. Cecilia Baldesi;
lette le note a trattazione scritta deposiate dai ricorrenti, contenenti le conclusioni il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice alle ore 10.36 rientra in udienza e pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc, come da provvedimento che segue, parte integrante del verbale.
Il Giudice
Dott. L. Cecilia Baldesi
(firmato digitalmente)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Il Tribunale di Perugia nella persona del Got Dott. L. Cecilia Baldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1932/2023 R.G., promossa da:
, C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1 residente in [...]; , C.F. Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], ed ivi residente nella Frazione Selci C.F._2
Lama, Via della Stazione n. 97, , C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._3
Castello il 12 marzo 1961, residente in [...],
, C.F. , nato a [...] il 25 febbraio1963, Parte_2 C.F._4 residente in [...], rappresentati e difesi dall' Avv. Lorenzo Pieracci, in virtù di mandato in calce al ricorso, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Città di Castello (PG),
Corso Cavour 2;
RICORRENTI contro
, C.F. , nato in [...] il [...], e/o gli eredi CP_2 C.F._5
o aventi causa dello stesso;
, C.F. nata a [...] il [...], Controparte_3 C.F._6
e/o gli eredi aventi causa della stessa;
CONVENUTI CONTUMACI
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
Fatto e svolgimento del processo
Con ricorso e pedissequo decreto regolarmente notificati i ricorrenti convenivano in giudizio CP_2
e perché venisse accertato e dichiarato che i ricorrenti già proprietari
[...] Controparte_3 indivisi di 7/40 “sono altresì divenuti legittimi proprietari, ognuno per la ulteriore quota di 3/40 indivisi, della residua quota di 12/40 indivisi, ad oggi ancora catastalmente intestata, quanto a 4/40
(1/10) a e quanto a 8/40 (2/10) a , per maturata usucapione ex art. CP_2 Controparte_3
1158 cc, del terreno sito in Comune di Città di Castello, distinto al Catasto Terreni di detto Comune al Foglio n. 67, particella 6, classe seminativo irriguo, r.d. euro 31,68, r.a. euro 20,75, con superficie di mq 4230, per averne avuto il possesso pacifico, pubblico, continuo, esclusivo ed ininterrotto da ben oltre venti anni”.
I ricorrenti hanno riferito di essere eredi pro quota del loro padre, , deceduto il Persona_1
31 maggio 1995, proprietario della quota pari a 7/10 indivisi (corrispondenti a 28/40 indivisi), ed in ogni caso possessore da sempre per l'intero del terreno sito nel Comune di Città di Castello, distinto al NCT di detto Comune al Foglio n. 67, particella 6, classe seminativo irriguo, r.d. € 31,68, r.a. €
20,75, con superficie di mq 4230.
Deducevano che a seguito di divisione ereditaria e relativa assegnazione del 12 maggio 2003 ai rogiti del Notaio Dott. Rep. n. 2320, registrato presso Agenzia Entrate di Città di Castello Per_2 Per_3 il 3 giugno 2003, al n. 46 serie 2V e trascritto al n. 9231.3 /2003, risultano essere legittimi proprietari, ciascuno per la quota di 7/40 indivisi di piena proprietà del terreno in oggetto.
A tale proposito evidenziano che da oltre venti anni e comunque dal 1995 sono nel possesso pubblico, pacifico, continuo, ininterrotto ed esclusivo dell'intero fondo senza che vi sia mai stata alcuna richiesta di rivendica da parte di terzi, aggiungendo di essersi sempre comportati come gli unci proprietari.
Ha nno evidenziato si sono sempre occupati delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione e di miglioramento del fondo, avendo la disponibilità dei relativi accessi.
Hanno anche riferito di avere sempre provveduto, direttamente e/o con l'ausilio di terzi soggetti, alla cura del terreno, occupandosi del taglio dell'erba, dei rovi, di sterpaglie ed alberi pericolanti.
Hanno riferito di avere provveduto anche a stipulare contratti di affitto ed a riscuotere i relativi canoni,
e, comunque, di avere posto in essere ogni attività idonea ad affermare in modo univoco il proprio dominio esclusivo sull'intero terreno.
Hanno poi precisato di aver provveduto alla coltivazione del terreno a grano, a fieno e a granturco, anche tramite la stipula di contratti di affitto, in particolare con la DI AN FA e con l'Azienda
Semplice LI LA e AU.
I ricorrenti hanno poi evidenziato che con raccomandata ar del l'8 settembre 2022, CP_1 veniva portato a conoscenza dallo che rappresenta a sua Controparte_4 CP_5 volta incaricata dalla DI Snam Rete Gas Spa, della necessità di costituire una servitù di metanodotto sulla particella 6 del Foglio 67 ritenuta, a tutti gli effetti, di proprietà degli attuali ricorrenti, ma che risulta ancora formalmente intestata per la quota di 4/40 indivisi (corrispondenti a 1/10 indivisi) a e per la quota di 8/40 indivisi (corrispondenti a 2/10 indivisi) a CP_2 Controparte_3
I ricorrenti non sono riusciti a trovare gli eredi e/o aventi causa dei convenuti tanto è vero che hanno richiesto ed effettuato le notifiche per pubblici proclami. Hanno quindi insistito nella loro richiesta.
Alla prima udienza, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto, veniva dichiarata la contumacia di e di Espletata tutta l'attività istruttoria veniva CP_2 Controparte_3 fissata l'udienza del 1° ottobre 2025 per la discussione e per la lettura della sentenza. Udienza sostituita con il deposito di note scritte. A detta udienza la causa veniva trattenuta in decisone con lettura della sentenza in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto osservato, prima di passare all'esame concreto, che, poiché l'usucapione si concreta nel possesso per un determinato periodo di tempo, devesi accertare preliminarmente se possa ritenersi esercitato coscientemente un possesso nel senso previsto dall'art. 1140 C.C., cioè come potere manifestatesi in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
Perché si abbia possesso "ad usucapionem", d'altra parte, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere di signoria sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare in un "ius in re aliena".
All'uopo non occorre certamente l'esplicazione di continui atti di godimento, essendo necessario che quella signoria sulla "res" permanga per tutto il tempo necessario per usucapire, senza interruzione relativamente al "corpus e all'animus", nel senso che il possessore deve in ogni momento poter esplicare quegli atti di signoria che non devono essere riconducibili, peraltro a mera tolleranza.
Con il decorso del tempo prescritto per il possesso “ad usucapionem” deve concorrere “l'animus res sibi abendi”, senza di che il possesso non può mai portare a questa forma d' acquisto della proprietà.
Il possesso, quindi, deve essere accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, a cui corrisponda, per la stessa durata, la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore.
Il possesso è presunto salvo che non si provi che chi esercita il potere di fatto ha cominciato ad esercitarlo come detenzione;
in tal caso quest'ultimo non acquista il possesso finché il titolo non venga ad essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso.
In tale contesto è altresì d'uopo evidenziare che è onere di chi chiede l'accertamento della intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve provare, come sopra detto, non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario a usucapire. Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (tra le altre Cass. Civ. n. 32238/2021).
Ebbene, nella fattispecie sussistono tutti i requisiti predetti.
Le prove documentali e testimoniali espletate hanno confermato la fondatezza di tutte le richieste.
Alla stregua delle considerazioni svolte deve essere dichiarato che i ricorrenti CP_1
, e già proprietari indivisi della quota di Parte_2 Parte_1 Parte_1
7/40 sono legittimi proprietari, sono divenuti legittimi proprietari anche della ulteriore quota di 3/40 indivisa, della residua quota di 12/40 indivisa, ad oggi ancora catastalmente intestata, quanto a 4/40
(1/10) a e quanto a 8/40 (2/10) a per avvenuta prescrizione CP_2 Controparte_3 acquisitiva del terreno sito nel Comune di Città di Castello, distinto al NCT di detto Comune al Foglio
67, particella 6, classe seminativo irriguo, superficie mq 42,30, R.D. € 31,68, R.A. € 20,75.
Per l'effetto, ordina ai competenti Uffici di eseguire le necessarie volture ed annotazioni.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Perugia definitivamente decidendo in ordine alla domanda proposta da , e già CP_1 Parte_2 Parte_1 Parte_1 proprietari di 7/40, li dichiara proprietari esclusivi ognuno per la ulteriore quota di 3/40 indivisa, della residua quota di 12/40 indivisi, ad oggi ancora catastalmente intestata, quanto a 4/40 (1/10) a CP_2
e quanto a 8/40 (2/10) a del terreno sito nel Comune di Città di Castello,
[...] Controparte_3 distinto al NCT di detto Comune al Foglio 67, particella 6, classe seminativo irriguo, superficie mq
42,30, R.D. € 31,68, R.A. € 20,75.
Ordina, conseguentemente, ai competenti Uffici di eseguire le necessarie trascrizioni, volture ed annotazioni.
Nulla per le spese.
Così deciso in Perugia il 1° ottobre 2025
Il Giudice
Dott. L. Cecilia Baldesi
(firmato digitalmente)