Ordinanza cautelare 3 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 6 ottobre 2025
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00575/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00138/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 138 del 2025, proposto da
Dom.Pla S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B212ED1693, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti, Paolo Cavallo, Francesca Sciuto, con domicilio eletto presso lo studio Massimiliano Brugnoletti in Milano, piazzetta U. Giordano, 4;
contro
Milano Ristorazione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Martinez, Davide Moscuzza, con domicilio eletto presso lo studio Filippo Martinez in Milano, corso di Porta Vittoria 28;
nei confronti
Leonardos S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianmaria Covino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consorzio Leonardo SE e Lavori “Società Cooperativa Consortile Stabile”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele Rosario G. Tricamo, Marco Orlando, Antonietta Favale, Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota del 16 dicembre 2024, comunicata il 17 dicembre, con la quale Milano Ristorazione S.p.a. ha escluso la ricorrente dal lotto 4 della procedura aperta per l’affidamento del “servizio di trasporto pasti, prodotti alimentari accessori, prodotti non alimentari e servizi diversi”, disponendo anche l’escussione della garanzia fideiussoria provvisoria e la segnalazione all’ANAC;
- della nota del 30 ottobre 2024, con la quale la commissione giudicatrice ha informato il RUP del riscontro di somiglianze stilistiche e di contenuto tra l’offerta della ricorrente e quella di un’altra concorrente (Leonardos S.r.l.);
- in via derivata, del provvedimento di aggiudicazione del lotto 4 comunicato all’esponente il 17 dicembre 2024;
- della nota del 18 dicembre 2024 con la quale Milano Ristorazione ha escusso la polizza fideiussoria n. 2024/13/6684870 stipulata dalla DOM.PLA, chiedendo alla Compagnia di corrispondere l’intero importo garantito pari ad € 81.369,46;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso ancorché non conosciuto dalla ricorrente;
nonché
per la dichiarazione di inefficacia e/o nullità del contratto, ove medio tempore stipulato, e per il risarcimento del danno mediante subentro nel servizio o, in subordine, per equivalente monetario;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Milano Ristorazione S.p.A. e di Leonardos S.r.l. e di Consorzio Leonardo SE e Lavori “Società Cooperativa Consortile Stabile”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. TO Di RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato la nota del 16 dicembre 2024, comunicata il 17 dicembre, con la quale Milano Ristorazione s.p.a. ha escluso la ricorrente dal lotto 4 della procedura aperta per l’affidamento del “servizio di trasporto pasti, prodotti alimentari accessori, prodotti non alimentari e servizi diversi”, sollevando motivi di violazione di legge ed eccesso di potere.
Hanno resistito in giudizio le controparti.
In data 23.12.2025 ha depositato una una nota nella quale dichiara che alla luce della riammissione in gara in tutti i lotti (col conseguente venir meno del pregiudizio dell’escussione della cauzione provvisoria e della segnalazione all’Anac nei lotti 1, 2 e 4) e dell’aggiudicazione del lotto n. 3, la sua pretesa risulta spontaneamente e in toto soddisfatta dalla resistente Milano Ristorazione, che - sebbene solo dopo aver imposto all’esponente di resistere e sopportare i costi anche di un evitabile secondo grado di giudizio, a fronte dell’impugnazione delle sentenze di codesto Ecc.mo Tar nn. 1315 e 1316/2025 (che imponevano una valutazione in contraddittorio nei lotti 3 e 4) - ha infine rimeditato la propria posizione e si è determinata a suo favore, con conseguente cessazione della materia del contendere oggetto del presente giudizio.
All’udienza del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il giudizio è estinto per cessazione della materia del contendere dichiarata dalla parte.
3. Il Collegio reputa equo disporre la compensazione delle spese tra le parti del giudizio, salva la rifusione del contributo unificato a carico di Milano Ristorazione s.p.a., considerato che la stazione appaltante, tenendo conto del giudicato riveniente dalle sentenze del T.A.R. pronunciate nei giudizi riferiti ai lotti 3 e 4, ha spontaneamente avviato il contraddittorio anche sugli altri lotti e, a seguito, ha riconosciuto con obiettività le ragioni della ricorrente, e considerato che l’interesse di quest’ultima è da essa dichiarato soddisfatto da circostanza estranea all’oggetto del presente giudizio, ovvero dall’aggiudicazione di altro lotto della gara.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate, salvo l’obbligo di rifusione del contributo unificato a carico di Milano Ristorazione s.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN GU, Presidente
TO Di RI, Consigliere, Estensore
Luca Iera, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO Di RI | AN GU |
IL SEGRETARIO